Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Francesca Tritto Consigliere avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 3 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 222/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. MONZO Parte_1
OSVALDO e dall'Avv. DI FILIPPO GERARDO con domicilio eletto in Agropoli
(SA), via Lungomare S. Marco, n. 94
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. ROMANO
VALERIO con domicilio eletto in Napoli, alla Via Torquato Tasso, n. 65
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv.
MARITATO LELIO con domicilio eletto in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38
PARTE APPELLATA
NONCHE'
1
persona del legale rappresentante p.t.
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 2024/2023 pubblicata in data 13 dicembre 2023 il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha respinto, con compensazione tra le parti delle spese di lite, la domanda proposta da Pt_1
on ricorso depositato in data 13 marzo 2023 nei confronti di ,
[...] CP_5
e , avente ad oggetto la domanda di accertamento CP_2 CP_3 dell'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 100 2022 90053320 89/000 del 3 febbraio 2023, impugnata relativamente agli avvisi di addebito n. 40020120006297452000, n.
40020130000491205000, n. 400201300003458915000, n.
40020140002071170000 e n. 40020140003928948000 e, per l'effetto, di annullamento della medesima intimazione.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che “ non si può dichiarare prescritti i crediti oggetto della intimazione di pagamento, atteso che tra la data di notifica delle cartelle esattoriali e la data di notifica della intimazione di pagamento oggi impugnata non è decorso il termine prescrizionale di cinque anni. L' ha dimostrato la notifica di atti idonei ad CP_1
interrompere la prescrizione. Nello specifico, è stato regolarmente notificato
l'avviso di intimazione n. 10020189004806517000, notificato il 29.09.2018 personalmente al ricorrente e l'avviso di intimazione n. 10020179009413064000 notificato il 02.12.2017 anch'esso personalmente al ricorrente. Inoltre, si tenga conto anche della sospensione dei termini della riscossione per Parte_2
. In considerazione di ciò non risulta maturata alcuna prescrizione per i
[...] crediti richiesti. ”.
2 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato telematicamente in data 2 maggio 2024, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Ha dedotto, in particolare:
- “ 1)- VIOLAZIONE DI LEGGE. PRESCRIZIONE DELLE SOMME RICHIESTE.
(…) era necessario che il primo Giudice verificasse la validità delle notifiche degli atti interruttivi menzionati da al fine Controparte_1
di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso. A tanto il primo
Giudice ha provveduto giungendo, però, a conclusioni assolutamente personali, errate e prive di riscontro documentale e logico/giuridico. Il concessionario assume di aver utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione mediante la notifica dei seguenti atti: 1)- avviso di intimazione n.
10020189004806517000 notificato il 29.09.2018 personalmente al ricorrente;
2)-'avviso di intimazione n. 10020179009413064000 notificato il 02.12.2017 anch'esso personalmente al ricorrente. In riferimento a tali atti viene fornita prova solamente di due avvisi di ricevimento attestanti il perfezionamento della notifica avvenuta, ma, al contempo, non viene prodotto l'atto notificato, precludendo così ogni disamina della valenza interruttiva dell'intimazione stessa rispetto ai crediti in contestazione. In estrema sintesi, la produzione Contr documentale di consente soltanto di ritenere che nelle date del
02.12.2017 e 29.09.2018 si è perfezionata la notificazione di alcuni atti ma non è possibile verificare cosa sia stato notificato al ricorrente stesso.
Dunque, non vi è prova che i menzionati atti notificati abbiano interrotto il termine di prescrizione rispetto ai crediti in contestazione.”.
4. Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituita con memoria dell'11 CP_5 dicembre 2024 e l con memoria del 20 gennaio 2025, con le quali entrambe CP_2
hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese. La , vocata in jus dall'appellante, non si è costituita CP_3
nel presente grado, così come nel precedente.
5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e lette le conclusioni scritte conseguentemente depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
3 6. Nella intestazione della sentenza di primo grado non è indicata quale parte la pure vocata in jus dal ricorrente e non rappresentata in giudizio CP_3 dall' , costituitosi nel suo solo esclusivo interesse. La parte rimasta CP_2
contumace deve ritenersi comunque vittoriosa, nella misura in cui il rigetto della domanda si estende anche nei suoi confronti.
7. Nel suo atto di appello parte ricorrente rinnova la vocatio senza in alcun modo specificamente censurare la omissione di pronuncia, mentre la non CP_3 si è costituita;
tale iniziativa dell'appellante deve qualificarsi mera denunciatio litis, con la conseguenza che la spa, non essendo parte processuale, non va dichiarata contumace.
8. Con l'unico motivo di appello il contribuente reitera l'eccezione di prescrizione del credito per decorso del quinquennio tra la data di notifica degli avvisi di CP_2 addebito e la data di notifica dell'intimazione opposta. Il primo giudice ha ritenuto interrotto il termine di prescrizione dalla notifica dell'intimazione- nr. 100 2018
8900486517 000 avvenuta in data 29 settembre 2018 e dell'intimazione nr. 100
2017 90009413064 000 avvenuta in data 2 dicembre 2017.
L'appellante censura tale argomentazione affermando “ In riferimento a tali atti viene fornita prova solamente di due avvisi di ricevimento attestanti il perfezionamento della notifica avvenuta, ma, al contempo non viene prodotto
l'atto notificato, precludendo così ogni disamina della valenza interruttiva dell'intimazione stessa rispetto ai crediti in contestazione. In estrema sintesi, al Contr produzione documentale consente solo di ritenere che nelle date del
02.12.2017 e 29.09.2018 si è perfezionata la notificazione di alcuni atti ma non è
è possibile verificare cosa sia stato notificato al ricorrente stesso. Dunque non vi
è prova che i menzionati atti notificati abbiamo interrotto il termine di prescrizione rispetto ai crediti in contestazione. “
9. La censura è infondata ed invero :
a) nell'intimazione nr. 100 2018 8900486517 000 -notificata in data 29 settembre 2018 a mani proprie in Agropoli alla Via Olimpia nr. 25, come si rileva dall'avviso di ricevimento che reca l'espresso riferimento al numero progressivo dell'intimazione - vengono richiamati gli avvisi di addebito nr. 400 2014
0002071170 000 e nr. 400 2014 0003928948 000 ;
4 b) nell'intimazione nr. 100 2017 90009413064 000 – notificata in data 2 dicembre 2017 a mani proprie in Agropoli alla Via Olimpia nr. 25, come si rileva dall'avviso di ricevimento che reca l'espresso riferimento al numero progressivo dell'intimazione - vengono richiamati gli avvisi di addebito nr. 400 2012
0006297452 000 e nr. 400 2013 0000491205 000.
Deve quindi ritenersi validamente interrotto il decorso della prescrizione quinquennale, con riferimento ai quattro AVA suindicati;
c) parimenti è stato interrotto il decorso della prescrizione quanto all'AVA nr. 400
2013 00003458915 000 notificato in data 16 dicembre 2013 dalla presentazione di istanza di rateazione con sospensione della procedura. Si richiama sul punto il recente arresto del S.C. nr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024.
10. Validamente, pertanto, parte creditrice resiste all'appello invocando per completezza la sospensione del decorso della prescrizione ex lege nr.18/2020.
11. Né va ritenuta tardiva la produzione in grado di appello delle due intimazioni cui gli avvisi di ricevimento in data 2 dicembre 2017 ed in data 29 settembre
2018, trattandosi di attività processuale integrativa, non ritenuta necessaria dal primo giudice e determinata dall'esigenza di replicare alle censure dell'appellante.
Afferma in termini il S.C. “ Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).”
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024 ).
12. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
140/2012, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di ed il Controparte_7 CP_2 pubblicata in data 13 dicembre 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante alla refusione in favore di ed delle spese di CP_5 CP_2 lite del grado che liquida in complessivi €1.984,00 in favore di ciascuno oltre IVA
CPA e RF e spese vive come per legge;
Nulla spese per;
CP_3
Dichiara astrattamente applicabile a a sanzione erariale ex Parte_1
art.13 co I quater T.U. nr.115/2002.
Salerno, 3 febbraio 2025
il presidente
M. Stassano
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2 maggio 2024, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Salerno nr. 2024/2023
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