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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
CI AS Presidente rel.
TO Di ER IU
Maurizio Drigani IU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 2125/2024 R.G.V.G. promossa congiuntamente
DA
nata il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
c.f. Avv. FASCIO SARA C.F._1
E
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Controparte_1
c.f. Avv. FASCIO SARA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
10.2.2025 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 26.3.2025 a margine della sentenza di separazione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 14 ottobre 2025:
“a) Pronunciare sentenza di divorzio tra la Signora e il Signor Parte_1
innanzi meglio generalizzati, mandando alla Cancelleria per le Controparte_1
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di La Spezia;
b) Determinare in € 200,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile che il Signor verserà alla Signora da versarsi con Controparte_1 Parte_1
cadenza bimestrale entro il giorno 15 del primo mese di ciascun bimestre a mezzo bonifico bancario in favore delle seguenti coordinate: IBAN
[...] – Credite Agricole Italia spa – intestate a
tale assegno è da intendersi annualmente rivalutabile Parte_1 secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai;
c) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., anche personalmente sottoscritto e depositato in data 8.11.2024, premettendo di aver contratto in data
10.12.1998 alla Spezia matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 99 parte I anno 1998) e di non aver avuto figli, hanno chiesto di dichiararsi contestualmente la separazione tra le parti e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 85/2025 (passata in giudicato il 14.10.2025), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
2 Con ordinanza dell'11.3.2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Nel termine assegnato fino al 14.10.2025 è stata quindi depositata apposita nota, sottoscritta dalle parti, con la quale i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni già riportate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, contratto il 10.12.1998 alla Spezia (atto trascritto nei registri Controparte_1
3 degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 99 parte I anno
1998) alle seguenti condizioni:
“Determina in € 200,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile che il Signor CP_1
verserà alla Signora da versarsi con cadenza
[...] Parte_1
bimestrale entro il giorno 15 del primo mese di ciascun bimestre a mezzo bonifico bancario in favore delle seguenti coordinate: IBAN
[...] – Credite Agricole Italia spa – intestate a
tale assegno è da intendersi annualmente rivalutabile Parte_1 secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente est.
CI AS
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