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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2163/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2163/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 10:48 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. FRITTELLI GIANDOMENICO e l'avv. ROSSI MATTEO Parte_1
( Indirizzo Telematico;
, oggi sostituito dall'avv. MARCO MOSCA C.F._1
Per l'avv. MARCOZZI PAOLO NESSUNO CP_1 Controparte_1
COMPARE
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori di parte attrice precisa le conclusioni come memoria conclusionale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:52, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 12:55.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi pagina 1 di 7 (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2163/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRITTELLI Parte_1 C.F._2
GIANDOMENICO e dell'avv. ROSSI MATTEO ( Indirizzo Telematico, C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRITTELLI
GIANDOMENICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCOZZI PAOLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARCOZZI PAOLO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria: - NEL MERITO: accertare e dichiarare che la SI.ra ha acquistato a Parte_1
titolo originario per intervenuta usucapione il terreno sito nel Comune di Sirolo (AN), meglio identificate al Catasto terreni di detto Comune al Foglio 13 part. 473 (terreni seminativi) e l'immobile adibito a garage sito nel Comune di Sirolo (AN) in Via Monte Freddo, meglio identificato al Catasto
Fabbricati del detto Comune al foglio 13 num. 271 sub 5, con ogni conseguenziale ed opportuno provvedimento e dando mandato per le necessarie iscrizioni presso i Pubblici Registri con esonero del pagina 3 di 7 Conservatore da ogni responsabilità; - IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze legali del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attrice rappresentava che la Controparte_1
risultava proprietaria, tra l'altro, dei seguenti beni immobili:
[...]
I Frustolo di terreno agricolo sito nel Comune di Sirolo (AN), meglio identificate al Catasto terreni di detto Comune al Foglio 13 part. 473 (terreni seminativi) (cfr. doc. n. 1 e doc. n. 2 di parte attrice) di mq 42;
II Immobile ad uso garage, catastalmente censito C/6, sito nel Comune di Sirolo (AN) in Via
Monte Freddo, meglio identificato al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 13 numero 271 sub
5 della consistenza di 90 mq (cfr. ancora doc n. 1).
Parte attrice affermava di aver usucapito detti immobili fin dall'anno 2002, poiché la stessa aveva sempre ed ininterrottamente posseduto i beni uti dominus, curando la manutenzione ordinaria e straordinaria del frustolo di terreno in questione a proprie esclusive spese, provvedendo tra le altre cose agli sfalci periodici delle erbe infestanti, mentre in relazione al garage di cui al punto I lett. B) che precede, la stessa affermava di aver sempre ed ininterrottamente posseduto il bene uti dominus, avendolo utilizzato anch'esso a far data dall'anno 2002 per ricoverare propri beni personali, tra cui piccole barche, mobilio vario e auto (cfr. doc. n. 3 di parte attrice).
La stessa affermava, altresì, che risultava dai pubblici registri che sui beni immobili in questione un'ipoteca giudiziale iscritta in dalla Controparte_1
Con la memoria conclusionale, la stessa faceva presente che la Controparte_1
aveva intrapreso un azione esecutiva in danno della pignorando i suddetti beni ed Controparte_1
intraprendendo la procedura esecutiva n. 65/22 R.Es., la quale nelle more veniva estinta dal G.E. dell'intestato tribunale con provvedimento del 09.10.2024, con il quale veniva altresì disposto ordine al
Conservatore di “provvedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione della trascrizione
pagina 4 di 7 del pignoramento eseguita con formalità del 28/03/2022 n° 7132 R.G., n° 4665 R.P.” (cfr doc. n. 5 parte attrice).
Con ordinanza del 07.07.2024, il precedente GI dichiarava la contumacia della società convenuta
(C.F./P.I.: ), corrente in Roma alla Via Mario Controparte_1 P.IVA_2
Carucci n. 131, e differiva l'udienza di prima comparizione delle parti al 17.12.2024, ore 09:30, data rispetto al quale decorrevano i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., assegnando altresì alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Veniva depositato verbale negativo di mediazione del 09.09.2024.
All'udienza del 17.12.2024 venivano ammesse le prove e con ordinanza del 18.12.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, il quale provvedeva all'istruttoria così come disposta.
, conoscente indifferente, riferiva di conoscere i posti da oltre venti anni, avendo Controparte_2
casa vicino dove abita da 36 anni e confermava tutte le domande, mentre il teste S_
, anch'esso conoscente indifferente, confermava tutti i capitoli riferendo: “…conosco i posti e
[...] tagliavo io l'era e ponevo attrezzatura nel manufatto” specificando altresì “… c'è una serratura per accedere al garage e le chiavi, per quanto a mia conoscenza, le ha solo lei da oltre venti anni”.
Posto quanto sopra, non vi sono dubbi che il presente procedimento è basato su di un solido supporto probatorio, anche e soprattutto di natura documentale, indiscutibilmente corroborato dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha anche provveduto alla descrizione dettagliata degli immobili
(accessi ecc….), e di una prova testimoniale esente da dubbi e/o interpretazioni contrarie alle ragioni attoree, il quale dimostra come si sia ampiamente verificata e perfezionata la prescrizione acquisitiva, laddove l'odierno istante, nel pieno ed esclusivo possesso del bene oggetto di causa, ha usucapito lo stesso, poiché ha dimostrato di aver goduto esclusivamente lo stesso animo domini.
Tutti gli elementi indicati, previsti e richiesti dalla giurisprudenza, dalla legge e dalla dottrina in materia sono quindi rinvenibili e riscontrabili negli atti di causa e nell'istruttoria svolta con la conseguenza che la domanda non può che essere accolta.
Pur prendendo atto che la contumacia dei numerosi convenuti, alcuni dei quali residenti e nati all'estero, è una condotta processuale neutra e priva di rilevanza probatoria, la stessa, unitamente agli altri elementi sopra illustrati, ivi compresa l'ubicazione dell'immobile, ben visibile a tutti e contraddistinto da un alto muretto divisorio, come da foto allegate e la sua libertà da eventuali pesi o formalità, non può che confermare l'assoluto disinteresse per l'immobile oggetto di usucapione da parte dei diversi formali cointestatari e dei loro eventuali eredi e/o aventi causa, poiché gli stessi da oltre venti anni non lo hanno certamente mai utilizzato e/o posseduto.
pagina 5 di 7 Posto quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, provato il possesso ultraventennale esercitato dall'attore sull'immobile oggetto di causa ed il loro conseguente acquisto, a titolo originario, del diritto di piena proprietà dello stesso, diritto giunto per l'esercizio sullo stesso uti domini per oltre un ventennio.
Riguardo invece la domanda presentata oltre i termini ammessi di cancellazione dell'ipoteca iscritta, si rappresenta la sua irritualità, ma che comunque con ordinanza n.565/2025 del 10.01.2025 la Corte di
Cassazione ha affermato che l'ipoteca sopravvive all'usucapione solo se iscritta antecedentemente all'inizio del possesso utile, mentre negli altri casi vi è una estinzione automatica della stessa a seguito della sentenza passata in giudicato.
Posto quanto sopra la domanda non può trovare accoglimento
Le spese, stante la mancata opposizione, debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che la SI.ra (C.F.: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._2
27.01.1971 e residente in [...], ha acquistato a titolo originario per intervenuta usucapione seguenti beni immobili:
- frustolo di terreno agricolo sito nel Comune di Sirolo (AN), meglio identificato al Catasto terreni di detto Comune al Foglio 13 part. 473 (terreni seminativi) di mq 42;
- immobile ad uso garage, catastalmente censito C/6, sito nel Comune di Sirolo (AN) in Via Monte
Freddo, meglio identificato al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 13 num. 271 sub 5 della consistenza di 90mq;
Ordina la trascrizione nei competenti RR.II. di Ancona e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Ancona ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.
Rigetta ogni ulteriore domanda.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Ancona, 22 maggio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2163/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 10:48 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. FRITTELLI GIANDOMENICO e l'avv. ROSSI MATTEO Parte_1
( Indirizzo Telematico;
, oggi sostituito dall'avv. MARCO MOSCA C.F._1
Per l'avv. MARCOZZI PAOLO NESSUNO CP_1 Controparte_1
COMPARE
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori di parte attrice precisa le conclusioni come memoria conclusionale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:52, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 12:55.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi pagina 1 di 7 (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2163/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRITTELLI Parte_1 C.F._2
GIANDOMENICO e dell'avv. ROSSI MATTEO ( Indirizzo Telematico, C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRITTELLI
GIANDOMENICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCOZZI PAOLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARCOZZI PAOLO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria: - NEL MERITO: accertare e dichiarare che la SI.ra ha acquistato a Parte_1
titolo originario per intervenuta usucapione il terreno sito nel Comune di Sirolo (AN), meglio identificate al Catasto terreni di detto Comune al Foglio 13 part. 473 (terreni seminativi) e l'immobile adibito a garage sito nel Comune di Sirolo (AN) in Via Monte Freddo, meglio identificato al Catasto
Fabbricati del detto Comune al foglio 13 num. 271 sub 5, con ogni conseguenziale ed opportuno provvedimento e dando mandato per le necessarie iscrizioni presso i Pubblici Registri con esonero del pagina 3 di 7 Conservatore da ogni responsabilità; - IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze legali del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attrice rappresentava che la Controparte_1
risultava proprietaria, tra l'altro, dei seguenti beni immobili:
[...]
I Frustolo di terreno agricolo sito nel Comune di Sirolo (AN), meglio identificate al Catasto terreni di detto Comune al Foglio 13 part. 473 (terreni seminativi) (cfr. doc. n. 1 e doc. n. 2 di parte attrice) di mq 42;
II Immobile ad uso garage, catastalmente censito C/6, sito nel Comune di Sirolo (AN) in Via
Monte Freddo, meglio identificato al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 13 numero 271 sub
5 della consistenza di 90 mq (cfr. ancora doc n. 1).
Parte attrice affermava di aver usucapito detti immobili fin dall'anno 2002, poiché la stessa aveva sempre ed ininterrottamente posseduto i beni uti dominus, curando la manutenzione ordinaria e straordinaria del frustolo di terreno in questione a proprie esclusive spese, provvedendo tra le altre cose agli sfalci periodici delle erbe infestanti, mentre in relazione al garage di cui al punto I lett. B) che precede, la stessa affermava di aver sempre ed ininterrottamente posseduto il bene uti dominus, avendolo utilizzato anch'esso a far data dall'anno 2002 per ricoverare propri beni personali, tra cui piccole barche, mobilio vario e auto (cfr. doc. n. 3 di parte attrice).
La stessa affermava, altresì, che risultava dai pubblici registri che sui beni immobili in questione un'ipoteca giudiziale iscritta in dalla Controparte_1
Con la memoria conclusionale, la stessa faceva presente che la Controparte_1
aveva intrapreso un azione esecutiva in danno della pignorando i suddetti beni ed Controparte_1
intraprendendo la procedura esecutiva n. 65/22 R.Es., la quale nelle more veniva estinta dal G.E. dell'intestato tribunale con provvedimento del 09.10.2024, con il quale veniva altresì disposto ordine al
Conservatore di “provvedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione della trascrizione
pagina 4 di 7 del pignoramento eseguita con formalità del 28/03/2022 n° 7132 R.G., n° 4665 R.P.” (cfr doc. n. 5 parte attrice).
Con ordinanza del 07.07.2024, il precedente GI dichiarava la contumacia della società convenuta
(C.F./P.I.: ), corrente in Roma alla Via Mario Controparte_1 P.IVA_2
Carucci n. 131, e differiva l'udienza di prima comparizione delle parti al 17.12.2024, ore 09:30, data rispetto al quale decorrevano i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., assegnando altresì alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Veniva depositato verbale negativo di mediazione del 09.09.2024.
All'udienza del 17.12.2024 venivano ammesse le prove e con ordinanza del 18.12.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, il quale provvedeva all'istruttoria così come disposta.
, conoscente indifferente, riferiva di conoscere i posti da oltre venti anni, avendo Controparte_2
casa vicino dove abita da 36 anni e confermava tutte le domande, mentre il teste S_
, anch'esso conoscente indifferente, confermava tutti i capitoli riferendo: “…conosco i posti e
[...] tagliavo io l'era e ponevo attrezzatura nel manufatto” specificando altresì “… c'è una serratura per accedere al garage e le chiavi, per quanto a mia conoscenza, le ha solo lei da oltre venti anni”.
Posto quanto sopra, non vi sono dubbi che il presente procedimento è basato su di un solido supporto probatorio, anche e soprattutto di natura documentale, indiscutibilmente corroborato dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha anche provveduto alla descrizione dettagliata degli immobili
(accessi ecc….), e di una prova testimoniale esente da dubbi e/o interpretazioni contrarie alle ragioni attoree, il quale dimostra come si sia ampiamente verificata e perfezionata la prescrizione acquisitiva, laddove l'odierno istante, nel pieno ed esclusivo possesso del bene oggetto di causa, ha usucapito lo stesso, poiché ha dimostrato di aver goduto esclusivamente lo stesso animo domini.
Tutti gli elementi indicati, previsti e richiesti dalla giurisprudenza, dalla legge e dalla dottrina in materia sono quindi rinvenibili e riscontrabili negli atti di causa e nell'istruttoria svolta con la conseguenza che la domanda non può che essere accolta.
Pur prendendo atto che la contumacia dei numerosi convenuti, alcuni dei quali residenti e nati all'estero, è una condotta processuale neutra e priva di rilevanza probatoria, la stessa, unitamente agli altri elementi sopra illustrati, ivi compresa l'ubicazione dell'immobile, ben visibile a tutti e contraddistinto da un alto muretto divisorio, come da foto allegate e la sua libertà da eventuali pesi o formalità, non può che confermare l'assoluto disinteresse per l'immobile oggetto di usucapione da parte dei diversi formali cointestatari e dei loro eventuali eredi e/o aventi causa, poiché gli stessi da oltre venti anni non lo hanno certamente mai utilizzato e/o posseduto.
pagina 5 di 7 Posto quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, provato il possesso ultraventennale esercitato dall'attore sull'immobile oggetto di causa ed il loro conseguente acquisto, a titolo originario, del diritto di piena proprietà dello stesso, diritto giunto per l'esercizio sullo stesso uti domini per oltre un ventennio.
Riguardo invece la domanda presentata oltre i termini ammessi di cancellazione dell'ipoteca iscritta, si rappresenta la sua irritualità, ma che comunque con ordinanza n.565/2025 del 10.01.2025 la Corte di
Cassazione ha affermato che l'ipoteca sopravvive all'usucapione solo se iscritta antecedentemente all'inizio del possesso utile, mentre negli altri casi vi è una estinzione automatica della stessa a seguito della sentenza passata in giudicato.
Posto quanto sopra la domanda non può trovare accoglimento
Le spese, stante la mancata opposizione, debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che la SI.ra (C.F.: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._2
27.01.1971 e residente in [...], ha acquistato a titolo originario per intervenuta usucapione seguenti beni immobili:
- frustolo di terreno agricolo sito nel Comune di Sirolo (AN), meglio identificato al Catasto terreni di detto Comune al Foglio 13 part. 473 (terreni seminativi) di mq 42;
- immobile ad uso garage, catastalmente censito C/6, sito nel Comune di Sirolo (AN) in Via Monte
Freddo, meglio identificato al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 13 num. 271 sub 5 della consistenza di 90mq;
Ordina la trascrizione nei competenti RR.II. di Ancona e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Ancona ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.
Rigetta ogni ulteriore domanda.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Ancona, 22 maggio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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