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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO Ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, a sciogliendo della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1340/2021 R.G.
DA
(C.F. ), con l'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Ranalletta
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Alessandro Giffi
RESISTENTI
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocava in Parte_1 giudizio e Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente direttrice responsabile della testata giornalistica on-line
(già la prima e proprietario ed editore la CP_3 Controparte_4 seconda, al fine di sentirsi accertare il carattere diffamatorio di tre articoli di medesimo contenuto pubblicati sulla pagina facebook di detta testata giornalistica il 16/08/2020, il 27/02/2021 e il 18/03/2021, con condanna in solido, oltre che alla immediata rimozione e cancellazione degli stessi, altresì al risarcimento del danno in suo favore quantificato in complessivi €
25.990,00.
Deduceva il ricorrente di aver subito una condotta diffamatoria nel pieno della compagna elettorale di cui alle elezioni politiche amministrative del
22/09/2020 per il Comune di Avezzano nel quale lo stesso partecipava come candidato consigliere comunale.
Nella specie, condotta consistita nella pubblicazione in data 16/08/2020
(con tanto di riproposizione in data 27/02/2021 e in data 18/03/2021), del seguente articolo:
“LA COERENZA, QUESTA SCONOSCIUTA. DOPO Parte_1
AVER CHIESTO DISCONTINUITÀ E DICHIARATO “MAI CON DI PANGRAZIO”,
SCENDE IN CAMPO AL FIANCO DELL'EX SINDACO CHE SI CANDIDA PER LA
TERZA VOLTA” AVEZZANO.
Ci risiamo. Dopo la caduta dell'amministrazione uscente causata anche dal suo abbandono della maggioranza avevano destato perplessità le dichiarazioni dell'ex consigliere comunale che aveva Parte_1 chiesto “discontinuità dal passato” dimenticando però di lasciare il suo incarico al CAM che tuttora ricopre.
Ed ora la sua nuova discesa in campo alle prossime elezioni amministrative ha fatto di nuovo molto discutere poiché la sua richiesta di discontinuità è stata ancora tradita nei fatti dal suo appoggio a , che si candida Parte_2
a sindaco per la terza volta consecutiva.
Lo stesso solo a fine gennaio scorso, in una dichiarazione apparsa Parte_1 sul quotidiano Il Centro, aveva esternato la sua “ferma” volontà di non schierarsi “mai con gli ex sindaci e che hanno Parte_2 Per_1 guidato la città negli ultimi sette anni” per assicurare appunto una discontinuità nell'attività amministrativa.
Ora a sorpresa, che evidentemente l'unica continuità che predilige Parte_1
è la sua nomina al Cam, si contraddice ancora clamorosamente candidandosi con un sindaco che si presenta per la terza volta.
Quando la coerenza di quelli che dovrebbero essere i nuovi amministratori è messa in discussione da qualche interesse personale o da qualche consiglio
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 10
“paterno” non poco interessato, possono succedere queste cose … e tante altre. R.A”;
Sicché, dal tenore letterale di detta pubblicazione, vi sarebbero, a dire del ricorrente, dei chiari contenuti diffamatori - con particolare riguardo all'intento dello stesso di candidarsi al fine di mantenere incarichi politici
(nella specie di Presidente del Consiglio di Sorveglianza del C.A.M. S.p.A.) anche dietro consiglio del proprio genitore affatto disinteressato - perché volti ad ingenerare nel lettore “la convinzione che il medesimo non possegga una propria coscienza personale, e politica, e sia mosso non solo da chissà quali interessi, ma anche su consiglio del proprio genitore, in passato più volte membro del Consiglio Comunale nelle fila dell'allora P.S.I.”.
Altresì deduceva il ricorrente, che dette pubblicazioni, con tanto di foto - a dire del ricorrente reperita dal proprio profilo facebook senza il proprio consenso - oltre ad aver avuto n. 15 condivisione ad opera di altri utenti iscritti a detto social network, era stata altresì oggetto di n. 128 commenti, di cui la stragrande maggioranza con contenuti offensivi, derivanti, appunto dal falso e diffamatorio contenuto delle informazioni ivi riportate.
Detti fatti avrebbero creato al ricorrente anche un danno morale, con necessità di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico.
Riferiva poi il ricorrente di aver, in data 14/09/2020, chiesto una rettifica del predetto contenuto, ma che la stessa avvenne solamente a conclusione della campagna elettorale ed in particolare oltre il termine di 48 ore previsto dall'art. 8, comma 2, L. 47/1948.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che l'articolo pubblicato il 16.08.2020 dalla testata online , oggi , dal titolo “LA COERENZA, Controparte_4 CP_3
QUESTA SCONOSCIUTA. Parte_3
DSCONTINUITA' E DICHIARATO “MAI CON DI PANGRAZIO” SCENDE IN
CAMPO AL FIANCO DELL'EX SINDACO CHE SI CANDIDA PER LA TERZA
VOLTA”, in continuazione con gli articoli pubblicati dal medesimo giornale, on line, nel frattempo mutato nella denominazione in , in data CP_3 rispettivamente 24.01.2020, nonché in data 27.02.2021 e 18.03.2021, ha contenuto diffamatorio e lesivo dell'onore e della reputazione del Dott.
per tutti i motivi di cui al presente ricorso e per l'effetto: Parte_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 10
2) Condannare il resistente quale direttrice responsabile e Controparte_1 associazione , in persona del suo L.r.p.t. quale Controparte_2 proprietario ed editore della testata online Controparte_4
(www.avezzanoinforma.it), oggi mutata nella denominazione in CP_3
(www.azinforma.com) al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti
e subendi dal ricorrente per l'articolo in questione nella misura di complessivi euro 25.000,00, siccome sopra partitamente specificati e individuati nel corpus del presente atto,, oltre a € 840,00 per danno patrimoniale costituito dall'essersi dovuto sottoporre a numerose sedute psicoterapiche, meglio dettagliate nella parte narrativa del presente atto, nonché la somma ulteriore di € 150,00 a titolo di danno patrimoniale per spese di relazione psicodiagnostica depositata in questa sede, e alla quale integralmente si rimanda, o nella maggiore e o minore somma che si terrà equa e di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legati dalla data dell'illecito all'effettivo saldo;
3) Disporre l'immediata rimozione e cancellazione dell'articolo o degli articoli diffamatori dal sito internet www.avezzanoinforma.it, nonché sul sito www.azinforma.com nonché sulle pagine Facebook del predetto giornale on line;
4) Disporre la pubblicazione dell'emananda ordinanza, a spese dei resistenti, da effettuare per estratto a caratteri almeno doppi del normale, sul sito internet del giornale online e/o , nonché sui Controparte_4 CP_3 quotidiani “Il Centro” e “Il Messaggero”. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA., oltre alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.
2) Si costituivano regolarmente in giudizio e Controparte_1 [...] eccependo sostanzialmente il diritto di Controparte_2 cronaca e di critica e chiedendo l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente.
Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Giudice respingere le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate. Vinte le spese di lite per ciascun convenuto, con aumento delle stesse ex art. 4 comma 1-bis del D.M
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 10
3) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti;
veniva versato in atti anche il verbale negativo di mediazione.
4) La domanda del ricorrente si fonda principalmente sull'aver subito una condotta diffamatoria tale da avergli creato danni patrimoniali e non.
Le resistenti, invece, eccepiscono la scriminante del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Sul tema, risulta principio oramai consolidato in giurisprudenza (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5259/1984 e n. 4068/2014) che al fine di poter considerare la divulgazione di notizie non lesive dell'onore, devono necessariamente ricorrere la verità oggettiva (cd putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione (cd continenza), la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.
In presenza di detti presupposti, pertanto, la pubblicazione di una notizia lesiva dell'onore non può costituire un fatto illecito.
5) Ordunque sulla scorta dei su espressi principi, rileva questo giudice di come dal tenore letterale della pubblicazione in esame non si evinca un chiaro connotato diffamatorio a danno dell'odierno ricorrente poiché trattasi di espressioni provocatorie funzionali all'opinione espressa tali da ricondurle nell'alveo del diritto alla manifestazione di pensiero (cfr. Cass.
Civ. n. 36045/2014).
Ed infatti, si ritiene che la titolazione della pubblicazione, al pari di gran parte del contenuto dell'articolo, non sono lesive dell'onore. Le doglianze del ricorrente si appuntano principalmente contro l'articolo di cronaca politica del 16 agosto 2020 a corollario del quale i successivi articoli di cronaca rispettivamente del 24 gennaio 2020 e del 27 febbraio 2021 avrebbero concretato il disegno diffamatorio posto in essere dalla testata on line CP_3
E' dunque necessario esaminare innanzitutto il primo di essi per valutare se, come dedotto dal ricorrente, tale articolo sia oggettivamente falso, non
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scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica ed esposto in modo incivile e se sia gravemente e volutamente diffamatorio.
Orbene, non si rinviene alcuna delle tre doglianze.
L'articolo riporta fatti di pubblico interesse all'interno della comunità di riferimento del ricorrente avendo questi, quale consigliere comunale uscente nonché presidente del consiglio di sorveglianza della società pubblico-privata Cam deciso: a)- di proporsi nuovamente all'elettorato per la stessa carica politica al fianco del candidato sindaco Parte_2 nonostante avesse in precedenza dichiarato al quotidiano il Centro (citato come fonte dal giornalista) che non si sarebbe mai candidato al fianco degli ex sindaci e allo scopo di dare alla città un segnale Per_1 Parte_2 di discontinuità con il passato b)- di mantenere la carica di pacifica derivazione politica ricoperta presso il Consorzio Acquedottistico
Marsicano. La verità della notizia, che rappresenta la base per la legittimità del successivo esercizio del diritto di critica, è indubbia in quanto la dichiarazione rilasciata a suo tempo al quotidiano Il Centro, citato come fonte dal giornalista, e quella della sua candidatura al fianco del candidato sindaco non risultano mai smentite dal ricorrente, così come Parte_2 vera era la circostanza che il ricorrente avesse mantenuto la carica politica presso il Cam.
Dunque la verità della cronaca unita alla critica, entrambe ravvisabili nell'articolo, costituiscono un unicum con cui il giornalista tende ad evidenziare l'incoerenza politica del ricorrente. Riguardo a tale ultimo aspetto, è stato affermato che l'esercizio del diritto di critica a mezzo stampa non richiede una rappresentazione dei fatti assolutamente obiettiva in quanto rappresenta comunque una lettura di un determinato evento. Più precisamente, essendo un'attività di interpretazione dell'esistenza e della natura di quello stesso fatto, è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione pungente, quantunque nel limite della verità del fatto d'interesse pubblico presupposto della critica, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, e della correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti che si sostanzia nella cosiddetta continenza, nel senso che l'informazione non deve ledere l'immagine ed il decoro. Nell'articolo in questione di cronaca politica il limite della
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continenza può considerarsi più esteso essendo stato ritenuto legittimo anche l'uso di espressioni aspre, in quanto anche una critica estremamente dura può essere considerata lecita laddove non emerga una vera e propria aggressione verbale nei confronti dell'interessato e sempre che le espressioni usate siano contenute nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto e si presentino funzionali all'economia dell'articolo e comunque strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso (Cass. pen. sez 5, n. 50099 del 7.7.2015,
Cass. pen 22179/2019). Come ritenuto dalla cassazione penale nell'ordinanza 22179/2019, quanto sopra “ trova riscontro anche in quanto sancito in sede convenzionale dall'art. 10 Conv. Edu, in applicazione del quale si tende a trattare i casi di diffamazione a mezzo stampa come ipotesi non tanto di legittima restrizione della libertà di espressione, quanto piuttosto di necessario bilanciamento fra l'art. 10 Conv. EDU e il diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 Conv. Edu, nel quale rientra il diritto alla reputazione, enunciato quale naturale contrapposto del diritto di critica. Affinché possa ritenersi che vi sia una violazione dell'art. 8 Conv. Edu, l'offesa alla reputazione deve quindi assurgere a un certo livello di gravità ed essere tale da compromettere il godimento personale del diritto alla vita privata (Soini e altri c. Finlandia (36404/97),
17 gennaio 2006); nei giudizi di valore, con la pronuncia del 12 luglio 2016,
c. Francia, la Corte EDU ha infatti sottolineato tale differenza, e Per_2 ha pertanto ritenuto che la condanna per diffamazione di un giornalista, che aveva criticato duramente il comportamento del vicedirettore del
Consiglio di amministrazione nel riportare i bilanci, fosse sproporzionata e ne violasse la libertà di espressione, poiché quanto da lui affermato aveva una sufficiente base fattuale, mentre per quanto riguarda i giudizi di valore
è ammessa una certa dose di “esagerazione” e di “provocazione”. Il bilanciamento tra i due valori contrapposti- libertà di espressione del pensiero e diritto alla riservatezza della persona -, dunque, si attua con pesi e misure profondamente differenti quando la libertà di stampa ha ad oggetto questioni politiche e di pubblico interesse, ovvero tocca la persona di soggetti politici, cui si richiede un alto tasso di resistenza e di tolleranza alla critica, soprattutto allorché quest'ultima si inserisca in un contesto di
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critica politica dove prevale l'interesse a tenere alto il livello di dibattito pubblico. Nel pesare la prevalenza dei due opposti valori, bisogna pertanto circoscrivere l'analisi di una “notizia diffamante”, nel contesto politico, ove il linguaggio ha sempre carattere salato, suggestivo e allusivo, poiché tende alla captatio benevolentiae, e pertanto ammette invasioni di campo nella sfera privata molto più ampie rispetto ad altri contesti di critica giornalistica. Affinché il dibattito politico, inteso come il “cuore della democrazia”, possa svolgersi il più liberamente possibile, è così ammesso il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate (cfr. Ct
EDU, 22 nov. 2016, e c. ; Ct. c. Per_3 Per_4 Per_5 Parte_4
Polonia (23806/03), 24 febbraio 2009, par. 37; 13 settembre 2016 Ct. EDU
Guzel c. Turchia;
Ct EDU, Von Hannover v. Germany, 24 Giugno Per_6
2004). C'è poi che nell'articolo in esame la critica politica appare esercitata anche in modo lievemente satirico, il che costituisce un aspetto del diritto di critica. La satira è infatti definita dalla giurisprudenza come “modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire esclusivamente fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito” (Cass.30193 del 22.11.2018;
10656/08).
Anche la denunziata correlazione tra il primo articolo e gli altri due del gennaio 2020 e febbraio 2021, che secondo il ricorrente rivelerebbe l'esistenza del disegno lesivo da parte della testata contro di lui, non può ritenersi sussistere. Infatti, al di là della circostanza che anche il secondo ed il terzo articolo riguardano il personaggio pubblico-politico il Parte_1 ricorrente non ha allegato alcun motivo per cui la cronaca di detti articoli sarebbe stata contra legem, sicché si ritiene che egli sia stato oggetto del legittimo diritto di cronaca stante la sua notorietà riveniente dalla carica politica ricoperta quale consigliere comunale. Alla luce di tali considerazioni deve dunque ritenersi senz'altro operante nella fattispecie per cui è causa dell'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca , con conseguente esclusione della responsabilità della convenuta per i
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danni lamentati dall'attore come eziologicamente riconducibile a dette pubblicazioni. Inoltre per quanto attiene all'elemento volitivo della denunciata condotta antigiuridica, si osserva come nessuna prova o principio di essa sia stata fornita a sostegno dell'allegazione secondo cui il proprietario della testata fosse (definito dal ricorrente come suo Per_1 avversario politico e ispiratore delle lamentate condotte antigiuridiche) e che pertanto avesse indotto la redazione, la cui direttrice sarebbe stata compiacente essendo la sua compagna di vita, a diffamarlo. Tali non possono essere considerati né il verbale dell'assemblea prodotto dal ricorrente poiché si riferisce ad un epoca assai risalente nel tempo e perché il ivi compare quale vice presidente, né la fotografia che ritrae la Per_1 direttrice a cena con il né le congetture contenute nell'articolo Per_1 della testata online Site. In ogni caso la questione è superata dalle stesse richieste di condanna del ricorrente a carico dell' Controparte_2 quale proprietario ed editore della testata. Per quanto
[...] riguarda la consulenza del medico-legale di parte, contestata dai resistenti, si rileva come essa per giurisprudenza costante costituisca una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore. Alla luce delle sopra esposte motivazioni e della giurisprudenza richiamata si ritiene che l'articolo non sia diffamatorio e che le altre questioni rimangano assorbite.
La domanda pertanto va respinta.
8) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
9) Le spese di lite in considerazione della particolarità e complessità delle questioni trattate, tale da rendere imprevedibile ex ante l'esito della causa vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta, previo accertamento del carattere non diffamatorio dell'articolo del 16/08/2020, il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_1
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di quanto precisato in parte motiva, compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 13/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 10 di 10
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, a sciogliendo della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1340/2021 R.G.
DA
(C.F. ), con l'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Ranalletta
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Alessandro Giffi
RESISTENTI
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocava in Parte_1 giudizio e Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente direttrice responsabile della testata giornalistica on-line
(già la prima e proprietario ed editore la CP_3 Controparte_4 seconda, al fine di sentirsi accertare il carattere diffamatorio di tre articoli di medesimo contenuto pubblicati sulla pagina facebook di detta testata giornalistica il 16/08/2020, il 27/02/2021 e il 18/03/2021, con condanna in solido, oltre che alla immediata rimozione e cancellazione degli stessi, altresì al risarcimento del danno in suo favore quantificato in complessivi €
25.990,00.
Deduceva il ricorrente di aver subito una condotta diffamatoria nel pieno della compagna elettorale di cui alle elezioni politiche amministrative del
22/09/2020 per il Comune di Avezzano nel quale lo stesso partecipava come candidato consigliere comunale.
Nella specie, condotta consistita nella pubblicazione in data 16/08/2020
(con tanto di riproposizione in data 27/02/2021 e in data 18/03/2021), del seguente articolo:
“LA COERENZA, QUESTA SCONOSCIUTA. DOPO Parte_1
AVER CHIESTO DISCONTINUITÀ E DICHIARATO “MAI CON DI PANGRAZIO”,
SCENDE IN CAMPO AL FIANCO DELL'EX SINDACO CHE SI CANDIDA PER LA
TERZA VOLTA” AVEZZANO.
Ci risiamo. Dopo la caduta dell'amministrazione uscente causata anche dal suo abbandono della maggioranza avevano destato perplessità le dichiarazioni dell'ex consigliere comunale che aveva Parte_1 chiesto “discontinuità dal passato” dimenticando però di lasciare il suo incarico al CAM che tuttora ricopre.
Ed ora la sua nuova discesa in campo alle prossime elezioni amministrative ha fatto di nuovo molto discutere poiché la sua richiesta di discontinuità è stata ancora tradita nei fatti dal suo appoggio a , che si candida Parte_2
a sindaco per la terza volta consecutiva.
Lo stesso solo a fine gennaio scorso, in una dichiarazione apparsa Parte_1 sul quotidiano Il Centro, aveva esternato la sua “ferma” volontà di non schierarsi “mai con gli ex sindaci e che hanno Parte_2 Per_1 guidato la città negli ultimi sette anni” per assicurare appunto una discontinuità nell'attività amministrativa.
Ora a sorpresa, che evidentemente l'unica continuità che predilige Parte_1
è la sua nomina al Cam, si contraddice ancora clamorosamente candidandosi con un sindaco che si presenta per la terza volta.
Quando la coerenza di quelli che dovrebbero essere i nuovi amministratori è messa in discussione da qualche interesse personale o da qualche consiglio
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 10
“paterno” non poco interessato, possono succedere queste cose … e tante altre. R.A”;
Sicché, dal tenore letterale di detta pubblicazione, vi sarebbero, a dire del ricorrente, dei chiari contenuti diffamatori - con particolare riguardo all'intento dello stesso di candidarsi al fine di mantenere incarichi politici
(nella specie di Presidente del Consiglio di Sorveglianza del C.A.M. S.p.A.) anche dietro consiglio del proprio genitore affatto disinteressato - perché volti ad ingenerare nel lettore “la convinzione che il medesimo non possegga una propria coscienza personale, e politica, e sia mosso non solo da chissà quali interessi, ma anche su consiglio del proprio genitore, in passato più volte membro del Consiglio Comunale nelle fila dell'allora P.S.I.”.
Altresì deduceva il ricorrente, che dette pubblicazioni, con tanto di foto - a dire del ricorrente reperita dal proprio profilo facebook senza il proprio consenso - oltre ad aver avuto n. 15 condivisione ad opera di altri utenti iscritti a detto social network, era stata altresì oggetto di n. 128 commenti, di cui la stragrande maggioranza con contenuti offensivi, derivanti, appunto dal falso e diffamatorio contenuto delle informazioni ivi riportate.
Detti fatti avrebbero creato al ricorrente anche un danno morale, con necessità di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico.
Riferiva poi il ricorrente di aver, in data 14/09/2020, chiesto una rettifica del predetto contenuto, ma che la stessa avvenne solamente a conclusione della campagna elettorale ed in particolare oltre il termine di 48 ore previsto dall'art. 8, comma 2, L. 47/1948.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che l'articolo pubblicato il 16.08.2020 dalla testata online , oggi , dal titolo “LA COERENZA, Controparte_4 CP_3
QUESTA SCONOSCIUTA. Parte_3
DSCONTINUITA' E DICHIARATO “MAI CON DI PANGRAZIO” SCENDE IN
CAMPO AL FIANCO DELL'EX SINDACO CHE SI CANDIDA PER LA TERZA
VOLTA”, in continuazione con gli articoli pubblicati dal medesimo giornale, on line, nel frattempo mutato nella denominazione in , in data CP_3 rispettivamente 24.01.2020, nonché in data 27.02.2021 e 18.03.2021, ha contenuto diffamatorio e lesivo dell'onore e della reputazione del Dott.
per tutti i motivi di cui al presente ricorso e per l'effetto: Parte_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 10
2) Condannare il resistente quale direttrice responsabile e Controparte_1 associazione , in persona del suo L.r.p.t. quale Controparte_2 proprietario ed editore della testata online Controparte_4
(www.avezzanoinforma.it), oggi mutata nella denominazione in CP_3
(www.azinforma.com) al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti
e subendi dal ricorrente per l'articolo in questione nella misura di complessivi euro 25.000,00, siccome sopra partitamente specificati e individuati nel corpus del presente atto,, oltre a € 840,00 per danno patrimoniale costituito dall'essersi dovuto sottoporre a numerose sedute psicoterapiche, meglio dettagliate nella parte narrativa del presente atto, nonché la somma ulteriore di € 150,00 a titolo di danno patrimoniale per spese di relazione psicodiagnostica depositata in questa sede, e alla quale integralmente si rimanda, o nella maggiore e o minore somma che si terrà equa e di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legati dalla data dell'illecito all'effettivo saldo;
3) Disporre l'immediata rimozione e cancellazione dell'articolo o degli articoli diffamatori dal sito internet www.avezzanoinforma.it, nonché sul sito www.azinforma.com nonché sulle pagine Facebook del predetto giornale on line;
4) Disporre la pubblicazione dell'emananda ordinanza, a spese dei resistenti, da effettuare per estratto a caratteri almeno doppi del normale, sul sito internet del giornale online e/o , nonché sui Controparte_4 CP_3 quotidiani “Il Centro” e “Il Messaggero”. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA., oltre alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.
2) Si costituivano regolarmente in giudizio e Controparte_1 [...] eccependo sostanzialmente il diritto di Controparte_2 cronaca e di critica e chiedendo l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente.
Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Giudice respingere le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate. Vinte le spese di lite per ciascun convenuto, con aumento delle stesse ex art. 4 comma 1-bis del D.M
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 10
3) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti;
veniva versato in atti anche il verbale negativo di mediazione.
4) La domanda del ricorrente si fonda principalmente sull'aver subito una condotta diffamatoria tale da avergli creato danni patrimoniali e non.
Le resistenti, invece, eccepiscono la scriminante del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Sul tema, risulta principio oramai consolidato in giurisprudenza (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5259/1984 e n. 4068/2014) che al fine di poter considerare la divulgazione di notizie non lesive dell'onore, devono necessariamente ricorrere la verità oggettiva (cd putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione (cd continenza), la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.
In presenza di detti presupposti, pertanto, la pubblicazione di una notizia lesiva dell'onore non può costituire un fatto illecito.
5) Ordunque sulla scorta dei su espressi principi, rileva questo giudice di come dal tenore letterale della pubblicazione in esame non si evinca un chiaro connotato diffamatorio a danno dell'odierno ricorrente poiché trattasi di espressioni provocatorie funzionali all'opinione espressa tali da ricondurle nell'alveo del diritto alla manifestazione di pensiero (cfr. Cass.
Civ. n. 36045/2014).
Ed infatti, si ritiene che la titolazione della pubblicazione, al pari di gran parte del contenuto dell'articolo, non sono lesive dell'onore. Le doglianze del ricorrente si appuntano principalmente contro l'articolo di cronaca politica del 16 agosto 2020 a corollario del quale i successivi articoli di cronaca rispettivamente del 24 gennaio 2020 e del 27 febbraio 2021 avrebbero concretato il disegno diffamatorio posto in essere dalla testata on line CP_3
E' dunque necessario esaminare innanzitutto il primo di essi per valutare se, come dedotto dal ricorrente, tale articolo sia oggettivamente falso, non
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scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica ed esposto in modo incivile e se sia gravemente e volutamente diffamatorio.
Orbene, non si rinviene alcuna delle tre doglianze.
L'articolo riporta fatti di pubblico interesse all'interno della comunità di riferimento del ricorrente avendo questi, quale consigliere comunale uscente nonché presidente del consiglio di sorveglianza della società pubblico-privata Cam deciso: a)- di proporsi nuovamente all'elettorato per la stessa carica politica al fianco del candidato sindaco Parte_2 nonostante avesse in precedenza dichiarato al quotidiano il Centro (citato come fonte dal giornalista) che non si sarebbe mai candidato al fianco degli ex sindaci e allo scopo di dare alla città un segnale Per_1 Parte_2 di discontinuità con il passato b)- di mantenere la carica di pacifica derivazione politica ricoperta presso il Consorzio Acquedottistico
Marsicano. La verità della notizia, che rappresenta la base per la legittimità del successivo esercizio del diritto di critica, è indubbia in quanto la dichiarazione rilasciata a suo tempo al quotidiano Il Centro, citato come fonte dal giornalista, e quella della sua candidatura al fianco del candidato sindaco non risultano mai smentite dal ricorrente, così come Parte_2 vera era la circostanza che il ricorrente avesse mantenuto la carica politica presso il Cam.
Dunque la verità della cronaca unita alla critica, entrambe ravvisabili nell'articolo, costituiscono un unicum con cui il giornalista tende ad evidenziare l'incoerenza politica del ricorrente. Riguardo a tale ultimo aspetto, è stato affermato che l'esercizio del diritto di critica a mezzo stampa non richiede una rappresentazione dei fatti assolutamente obiettiva in quanto rappresenta comunque una lettura di un determinato evento. Più precisamente, essendo un'attività di interpretazione dell'esistenza e della natura di quello stesso fatto, è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione pungente, quantunque nel limite della verità del fatto d'interesse pubblico presupposto della critica, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, e della correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti che si sostanzia nella cosiddetta continenza, nel senso che l'informazione non deve ledere l'immagine ed il decoro. Nell'articolo in questione di cronaca politica il limite della
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continenza può considerarsi più esteso essendo stato ritenuto legittimo anche l'uso di espressioni aspre, in quanto anche una critica estremamente dura può essere considerata lecita laddove non emerga una vera e propria aggressione verbale nei confronti dell'interessato e sempre che le espressioni usate siano contenute nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto e si presentino funzionali all'economia dell'articolo e comunque strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso (Cass. pen. sez 5, n. 50099 del 7.7.2015,
Cass. pen 22179/2019). Come ritenuto dalla cassazione penale nell'ordinanza 22179/2019, quanto sopra “ trova riscontro anche in quanto sancito in sede convenzionale dall'art. 10 Conv. Edu, in applicazione del quale si tende a trattare i casi di diffamazione a mezzo stampa come ipotesi non tanto di legittima restrizione della libertà di espressione, quanto piuttosto di necessario bilanciamento fra l'art. 10 Conv. EDU e il diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 Conv. Edu, nel quale rientra il diritto alla reputazione, enunciato quale naturale contrapposto del diritto di critica. Affinché possa ritenersi che vi sia una violazione dell'art. 8 Conv. Edu, l'offesa alla reputazione deve quindi assurgere a un certo livello di gravità ed essere tale da compromettere il godimento personale del diritto alla vita privata (Soini e altri c. Finlandia (36404/97),
17 gennaio 2006); nei giudizi di valore, con la pronuncia del 12 luglio 2016,
c. Francia, la Corte EDU ha infatti sottolineato tale differenza, e Per_2 ha pertanto ritenuto che la condanna per diffamazione di un giornalista, che aveva criticato duramente il comportamento del vicedirettore del
Consiglio di amministrazione nel riportare i bilanci, fosse sproporzionata e ne violasse la libertà di espressione, poiché quanto da lui affermato aveva una sufficiente base fattuale, mentre per quanto riguarda i giudizi di valore
è ammessa una certa dose di “esagerazione” e di “provocazione”. Il bilanciamento tra i due valori contrapposti- libertà di espressione del pensiero e diritto alla riservatezza della persona -, dunque, si attua con pesi e misure profondamente differenti quando la libertà di stampa ha ad oggetto questioni politiche e di pubblico interesse, ovvero tocca la persona di soggetti politici, cui si richiede un alto tasso di resistenza e di tolleranza alla critica, soprattutto allorché quest'ultima si inserisca in un contesto di
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critica politica dove prevale l'interesse a tenere alto il livello di dibattito pubblico. Nel pesare la prevalenza dei due opposti valori, bisogna pertanto circoscrivere l'analisi di una “notizia diffamante”, nel contesto politico, ove il linguaggio ha sempre carattere salato, suggestivo e allusivo, poiché tende alla captatio benevolentiae, e pertanto ammette invasioni di campo nella sfera privata molto più ampie rispetto ad altri contesti di critica giornalistica. Affinché il dibattito politico, inteso come il “cuore della democrazia”, possa svolgersi il più liberamente possibile, è così ammesso il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate (cfr. Ct
EDU, 22 nov. 2016, e c. ; Ct. c. Per_3 Per_4 Per_5 Parte_4
Polonia (23806/03), 24 febbraio 2009, par. 37; 13 settembre 2016 Ct. EDU
Guzel c. Turchia;
Ct EDU, Von Hannover v. Germany, 24 Giugno Per_6
2004). C'è poi che nell'articolo in esame la critica politica appare esercitata anche in modo lievemente satirico, il che costituisce un aspetto del diritto di critica. La satira è infatti definita dalla giurisprudenza come “modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire esclusivamente fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito” (Cass.30193 del 22.11.2018;
10656/08).
Anche la denunziata correlazione tra il primo articolo e gli altri due del gennaio 2020 e febbraio 2021, che secondo il ricorrente rivelerebbe l'esistenza del disegno lesivo da parte della testata contro di lui, non può ritenersi sussistere. Infatti, al di là della circostanza che anche il secondo ed il terzo articolo riguardano il personaggio pubblico-politico il Parte_1 ricorrente non ha allegato alcun motivo per cui la cronaca di detti articoli sarebbe stata contra legem, sicché si ritiene che egli sia stato oggetto del legittimo diritto di cronaca stante la sua notorietà riveniente dalla carica politica ricoperta quale consigliere comunale. Alla luce di tali considerazioni deve dunque ritenersi senz'altro operante nella fattispecie per cui è causa dell'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca , con conseguente esclusione della responsabilità della convenuta per i
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danni lamentati dall'attore come eziologicamente riconducibile a dette pubblicazioni. Inoltre per quanto attiene all'elemento volitivo della denunciata condotta antigiuridica, si osserva come nessuna prova o principio di essa sia stata fornita a sostegno dell'allegazione secondo cui il proprietario della testata fosse (definito dal ricorrente come suo Per_1 avversario politico e ispiratore delle lamentate condotte antigiuridiche) e che pertanto avesse indotto la redazione, la cui direttrice sarebbe stata compiacente essendo la sua compagna di vita, a diffamarlo. Tali non possono essere considerati né il verbale dell'assemblea prodotto dal ricorrente poiché si riferisce ad un epoca assai risalente nel tempo e perché il ivi compare quale vice presidente, né la fotografia che ritrae la Per_1 direttrice a cena con il né le congetture contenute nell'articolo Per_1 della testata online Site. In ogni caso la questione è superata dalle stesse richieste di condanna del ricorrente a carico dell' Controparte_2 quale proprietario ed editore della testata. Per quanto
[...] riguarda la consulenza del medico-legale di parte, contestata dai resistenti, si rileva come essa per giurisprudenza costante costituisca una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore. Alla luce delle sopra esposte motivazioni e della giurisprudenza richiamata si ritiene che l'articolo non sia diffamatorio e che le altre questioni rimangano assorbite.
La domanda pertanto va respinta.
8) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
9) Le spese di lite in considerazione della particolarità e complessità delle questioni trattate, tale da rendere imprevedibile ex ante l'esito della causa vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
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Il Tribunale ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta, previo accertamento del carattere non diffamatorio dell'articolo del 16/08/2020, il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_1
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di quanto precisato in parte motiva, compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 13/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
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