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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1688 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Drago Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, via Dante, 119. attrice contro rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Toffoletto, CP_1
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e
Simona Daminelli, con elezione di domicilio a Catania presso lo studio dell'avv. Enza Furnari. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza cartolare del 23.01.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_2 premettendo di essere titolare del rapporto di conto corrente n.
000103083065 intrattenuto presso l' agisce nei confronti CP_1 della banca, in persona del legale rappresentante, chiedendo, previo ricalcolo delle poste del conto, l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi, con condanna dell'Istituto di Credito alla restituzione delle eventuali somme accertate a credito del correntista.
In particolare, parte attrice lamenta l'illegittima applicazione, da parte della banca, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di tassi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e di spese non previste contrattualmente e determinate, e comunque tali da determinare lo sforamento delle soglie previste dalla normativa antiusura dettata dalla l. 108/96. Denuncia altresì il comportamento della banca per avere rifiutato senza alcuna motivazione e senza preavviso l'accredito di somme, provenienti da una società cubana, quale corrispettivo di un contratto di appalto con essa stipulato e chiede il risarcimento del danno asseritamente subito per avere perso di credibilità presso il Governo cubano, oltre un danno all'immagine e un presunto danno economico consistente nell'avere dovuto pagare interessi sul ritardo dei pagamenti dei propri fornitori e dipendenti.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art 163, 3° comma, cpc, nonché l'inammissibilità della domanda di ripetizione, essendo il rapporto ancora in essere, e ha contestato, nel merito, la fondatezza delle domande per le ragioni meglio spiegate in comparsa e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
La causa – istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere, fu posta in decisione a seguito di trattazione scritta come in epigrafe indicato. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, essendo indicati il petitum e le ragioni della domanda.
Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda, atteso che l'attrice ha formulato una domanda di mero accertamento e non di condanna, rispetto alla quale sussiste quindi l'interesse anche in costanza di rapporto.
La Suprema Corte anche di recente ha infatti ribadito che il correntista può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito della banca anche in costanza del rapporto di conto corrente, restando preclusa soltanto l'azione di ripetizione di un pagamento avente natura ripristinatoria che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (Corte di Cassazione, 15 febbraio 2024, n. 4214).
Vanno, quindi, esaminate nel merito le varie censure sollevate dall'attrice in ordine alla validità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la pattuizione degli interessi e delle altre spese.
Ora, la società attrice a supporto della propria domanda di accertamento – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – ha prodotto tutti gli estratti conto, relativi ai rapporti in contestazione, attestanti per l'intero periodo di riferimento l'addebito di costi vari non pattuiti, mentre la banca ha prodotto copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto in esame.
Ebbene all'esito dell'esame demandato al ctu è emerso che il rapporto in esame non è gravato da commissione di massimo scoperto nell'intervallo di tempo preso a riferimento, mentre è presente l'addebito della voce Commissione Disponibilità Immediata Fondi a partire dal III trimestre 2016 a cui non corrisponde alcuna previsione contrattuale, sicchè quest'ultima voce va espunta ai fini del ricalcolo del saldo. Quanto invece alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96 va osservato.
Reputa il Tribunale di condividere, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis sez. II pen. n.
46669/11) secondo il quale, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Deve dunque ritenersi che la previsione contenuta nella l. 28/09 – innovativa per quello che riguarda la struttura della commissione, ormai invalida ove legata solo all'“accordato” e non all' “utilizzato” – sia invece meramente ricognitiva con riferimento al profilo della rilevanza della stessa ai fini del rispetto dei tassi soglia, già evincibile dall'art. 644
c.p.
Né può ritenersi che la nozione di “interesse usurario” sia differente ai fini dell'applicazione della disciplina civilistica dettata dall'art. 1815 co.
2^ c.c. (in proposito e in ordine alle conseguenze dello sforamento per effetto della cms, si rimanda alla sentenza n. 4218/16 emessa da questo
Tribunale).
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre innanzi tutto verificare le condizioni pattuite con riferimento sia agli interessi sia agli altri costi (cms, spese, oneri), connessi all'erogazione del denaro, e qualora si accerti il superamento del tasso soglia fin dalla pattuizione, dovrà procedersi ad eliminare tutti gli interessi, cms e gli oneri, anche se lo sforamento sia imputabile alla presenza della cms nella misura pattuita e ciò per tutto lo svolgimento del rapporto e fino a nuova eventuale pattuizione.
Soltanto qualora si accerti che non ricorre l'ipotesi di usura originaria nei termini suddetti, allora si procederà a verificare l'eventuale sforamento trimestre per trimestre, avendo riferimento pur sempre ai criteri sopra indicati (art. 644 cp). In questo caso nei periodi in cui si riscontra lo sforamento si procederà ad operare i ricalcoli applicando il tasso soglia.
Osserva, ancora il Tribunale con riferimento alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, che la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 20.06.2018 che ha affermato, con riferimento ai rapporti svoltisi in epoca antecedente il
1.01.2009, il seguente principio di diritto: “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della c.m.s. eventualmente applicata”, non incide sulla ricostruzione così come operata nella specie dal c.t.u., atteso che il ctu ha accertato che il rapporto non risulta gravato dalla commissione di massimo scoperto nel periodo in esame, di talché di essa non deve tenersi conto ai fini della verifica dell'usura.
Ebbene, così operando nella specie non ricorre alcuno sforamento delle soglie di usura in sede contrattuale, mentre i tassi sono risultati usurari nel corso del rapporto ed in particolare: dal I trimestre 2014 al III trimestre 2015; I e II trimestre 2016; IV trimestre 2017 (v. ctu pag. 5 integrazione del 26.03.2022), in relazione a tali periodi il tasso di interesse debitore deve quindi essere ricondotto al tasso soglia. Del tutto infondata è invece risultata la censura relativa al presunto anatocismo avendo il ctu accertato che è stata correttamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi che passivi, fino al
31/12/2016, in quanto regolarmente pattuita, mentre a partire dall'annualità 2017, gli interessi sono stati capitalizzati con periodicità annuale e addebitati in conto il 1 marzo dell'anno successivo come pur pattuito. Anche le valute sono state regolarmente contabilizzate.
Così operando si perviene ad un saldo a debito per il correntista, alla data del 31/12/2019, pari ad € 18.122,86 (v. ctu depositata il
26.03.2022, Tabella B), a fronte di un saldo banca sempre alla stessa data a debito di € 18.177,96.
Nei limiti appena indicati va dunque accolta la domanda di accertamento negativo del credito proposta da parte attrice, con conseguente obbligo della banca di procedere alle relative annotazioni contabili, non essendo provata l'intervenuta chiusura del rapporto alla data dell'ultimo estratto conto in atti.
Del tutto infondata, infine, deve ritenersi la domanda risarcitoria azionata dalla società attrice avente ad oggetto i presunti danni dalla stessa subiti in conseguenza del rifiuto opposto dalla banca all'accredito delle somme relative ad un contratto di appalto con una società cubana.
Ed infatti, la tesi della società attrice secondo cui a causa del detto rifiuto opposto dalla alla società cubana, avrebbe perso credibilità CP_2 presso il governo cubano e avrebbe addirittura subito un danno all'immagine, oltre che un danno economico, consistente a suo dire nell'avere dovuto pagare interessi sul ritardo dei pagamenti dei propri fornitori e dipendenti, è rimasta del tutto priva di supporto probatorio.
Anzi risulta per stessa ammissione dell'attrice che tali somme le sono state accreditate presso altro istituto di credito. Né, in mancanza della prova del danno, può addivenirsi ad una liquidazione equitativa difettandone i presupposti. Ed infatti, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma cio' non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione e' di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso
- dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficolta', possa ragionevolmente disporre (Corte di Cassazione, n. 1105/2021). Ebbene nella specie nessun elemento è stato fornito dalla società attrice che nulla ha prodotto al riguardo, limitandosi a depositare soltanto il contratto di appalto.
Consegue che tale domanda va rigettata.
Infine, quanto alle spese, tenuto conto per un verso della continua evoluzione giurisprudenziale nella materia dei contratti bancari e per altro dell'esito del giudizio che si è concluso con l'accertamento di un debito di poco inferiore rispetto a quello risultante dal saldo banca, ritiene il decidente che sussistono i presupposti per compensarle interamente tra le parti. Le spese della ctu (liquidate con decreto del
17.04.2025), vanno invece definitivamente poste a carico della società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che il saldo relativo al c/c n. 000103083065, alla data del 31/12/2019, è pari ad € 18.122,86 a debito.
Rigetta le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico della società attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso a Palermo, il 17/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1688 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Drago Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, via Dante, 119. attrice contro rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Toffoletto, CP_1
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e
Simona Daminelli, con elezione di domicilio a Catania presso lo studio dell'avv. Enza Furnari. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza cartolare del 23.01.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_2 premettendo di essere titolare del rapporto di conto corrente n.
000103083065 intrattenuto presso l' agisce nei confronti CP_1 della banca, in persona del legale rappresentante, chiedendo, previo ricalcolo delle poste del conto, l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi, con condanna dell'Istituto di Credito alla restituzione delle eventuali somme accertate a credito del correntista.
In particolare, parte attrice lamenta l'illegittima applicazione, da parte della banca, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di tassi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e di spese non previste contrattualmente e determinate, e comunque tali da determinare lo sforamento delle soglie previste dalla normativa antiusura dettata dalla l. 108/96. Denuncia altresì il comportamento della banca per avere rifiutato senza alcuna motivazione e senza preavviso l'accredito di somme, provenienti da una società cubana, quale corrispettivo di un contratto di appalto con essa stipulato e chiede il risarcimento del danno asseritamente subito per avere perso di credibilità presso il Governo cubano, oltre un danno all'immagine e un presunto danno economico consistente nell'avere dovuto pagare interessi sul ritardo dei pagamenti dei propri fornitori e dipendenti.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art 163, 3° comma, cpc, nonché l'inammissibilità della domanda di ripetizione, essendo il rapporto ancora in essere, e ha contestato, nel merito, la fondatezza delle domande per le ragioni meglio spiegate in comparsa e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
La causa – istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere, fu posta in decisione a seguito di trattazione scritta come in epigrafe indicato. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, essendo indicati il petitum e le ragioni della domanda.
Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda, atteso che l'attrice ha formulato una domanda di mero accertamento e non di condanna, rispetto alla quale sussiste quindi l'interesse anche in costanza di rapporto.
La Suprema Corte anche di recente ha infatti ribadito che il correntista può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito della banca anche in costanza del rapporto di conto corrente, restando preclusa soltanto l'azione di ripetizione di un pagamento avente natura ripristinatoria che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (Corte di Cassazione, 15 febbraio 2024, n. 4214).
Vanno, quindi, esaminate nel merito le varie censure sollevate dall'attrice in ordine alla validità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la pattuizione degli interessi e delle altre spese.
Ora, la società attrice a supporto della propria domanda di accertamento – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – ha prodotto tutti gli estratti conto, relativi ai rapporti in contestazione, attestanti per l'intero periodo di riferimento l'addebito di costi vari non pattuiti, mentre la banca ha prodotto copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto in esame.
Ebbene all'esito dell'esame demandato al ctu è emerso che il rapporto in esame non è gravato da commissione di massimo scoperto nell'intervallo di tempo preso a riferimento, mentre è presente l'addebito della voce Commissione Disponibilità Immediata Fondi a partire dal III trimestre 2016 a cui non corrisponde alcuna previsione contrattuale, sicchè quest'ultima voce va espunta ai fini del ricalcolo del saldo. Quanto invece alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96 va osservato.
Reputa il Tribunale di condividere, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis sez. II pen. n.
46669/11) secondo il quale, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Deve dunque ritenersi che la previsione contenuta nella l. 28/09 – innovativa per quello che riguarda la struttura della commissione, ormai invalida ove legata solo all'“accordato” e non all' “utilizzato” – sia invece meramente ricognitiva con riferimento al profilo della rilevanza della stessa ai fini del rispetto dei tassi soglia, già evincibile dall'art. 644
c.p.
Né può ritenersi che la nozione di “interesse usurario” sia differente ai fini dell'applicazione della disciplina civilistica dettata dall'art. 1815 co.
2^ c.c. (in proposito e in ordine alle conseguenze dello sforamento per effetto della cms, si rimanda alla sentenza n. 4218/16 emessa da questo
Tribunale).
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre innanzi tutto verificare le condizioni pattuite con riferimento sia agli interessi sia agli altri costi (cms, spese, oneri), connessi all'erogazione del denaro, e qualora si accerti il superamento del tasso soglia fin dalla pattuizione, dovrà procedersi ad eliminare tutti gli interessi, cms e gli oneri, anche se lo sforamento sia imputabile alla presenza della cms nella misura pattuita e ciò per tutto lo svolgimento del rapporto e fino a nuova eventuale pattuizione.
Soltanto qualora si accerti che non ricorre l'ipotesi di usura originaria nei termini suddetti, allora si procederà a verificare l'eventuale sforamento trimestre per trimestre, avendo riferimento pur sempre ai criteri sopra indicati (art. 644 cp). In questo caso nei periodi in cui si riscontra lo sforamento si procederà ad operare i ricalcoli applicando il tasso soglia.
Osserva, ancora il Tribunale con riferimento alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, che la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 20.06.2018 che ha affermato, con riferimento ai rapporti svoltisi in epoca antecedente il
1.01.2009, il seguente principio di diritto: “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della c.m.s. eventualmente applicata”, non incide sulla ricostruzione così come operata nella specie dal c.t.u., atteso che il ctu ha accertato che il rapporto non risulta gravato dalla commissione di massimo scoperto nel periodo in esame, di talché di essa non deve tenersi conto ai fini della verifica dell'usura.
Ebbene, così operando nella specie non ricorre alcuno sforamento delle soglie di usura in sede contrattuale, mentre i tassi sono risultati usurari nel corso del rapporto ed in particolare: dal I trimestre 2014 al III trimestre 2015; I e II trimestre 2016; IV trimestre 2017 (v. ctu pag. 5 integrazione del 26.03.2022), in relazione a tali periodi il tasso di interesse debitore deve quindi essere ricondotto al tasso soglia. Del tutto infondata è invece risultata la censura relativa al presunto anatocismo avendo il ctu accertato che è stata correttamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi che passivi, fino al
31/12/2016, in quanto regolarmente pattuita, mentre a partire dall'annualità 2017, gli interessi sono stati capitalizzati con periodicità annuale e addebitati in conto il 1 marzo dell'anno successivo come pur pattuito. Anche le valute sono state regolarmente contabilizzate.
Così operando si perviene ad un saldo a debito per il correntista, alla data del 31/12/2019, pari ad € 18.122,86 (v. ctu depositata il
26.03.2022, Tabella B), a fronte di un saldo banca sempre alla stessa data a debito di € 18.177,96.
Nei limiti appena indicati va dunque accolta la domanda di accertamento negativo del credito proposta da parte attrice, con conseguente obbligo della banca di procedere alle relative annotazioni contabili, non essendo provata l'intervenuta chiusura del rapporto alla data dell'ultimo estratto conto in atti.
Del tutto infondata, infine, deve ritenersi la domanda risarcitoria azionata dalla società attrice avente ad oggetto i presunti danni dalla stessa subiti in conseguenza del rifiuto opposto dalla banca all'accredito delle somme relative ad un contratto di appalto con una società cubana.
Ed infatti, la tesi della società attrice secondo cui a causa del detto rifiuto opposto dalla alla società cubana, avrebbe perso credibilità CP_2 presso il governo cubano e avrebbe addirittura subito un danno all'immagine, oltre che un danno economico, consistente a suo dire nell'avere dovuto pagare interessi sul ritardo dei pagamenti dei propri fornitori e dipendenti, è rimasta del tutto priva di supporto probatorio.
Anzi risulta per stessa ammissione dell'attrice che tali somme le sono state accreditate presso altro istituto di credito. Né, in mancanza della prova del danno, può addivenirsi ad una liquidazione equitativa difettandone i presupposti. Ed infatti, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma cio' non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione e' di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso
- dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficolta', possa ragionevolmente disporre (Corte di Cassazione, n. 1105/2021). Ebbene nella specie nessun elemento è stato fornito dalla società attrice che nulla ha prodotto al riguardo, limitandosi a depositare soltanto il contratto di appalto.
Consegue che tale domanda va rigettata.
Infine, quanto alle spese, tenuto conto per un verso della continua evoluzione giurisprudenziale nella materia dei contratti bancari e per altro dell'esito del giudizio che si è concluso con l'accertamento di un debito di poco inferiore rispetto a quello risultante dal saldo banca, ritiene il decidente che sussistono i presupposti per compensarle interamente tra le parti. Le spese della ctu (liquidate con decreto del
17.04.2025), vanno invece definitivamente poste a carico della società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che il saldo relativo al c/c n. 000103083065, alla data del 31/12/2019, è pari ad € 18.122,86 a debito.
Rigetta le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico della società attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso a Palermo, il 17/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza