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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di BARCELLONA P.G.
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.) Nella causa iscritta al n. 1320/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MASSIMO BUTTO' e ROSA DUCA, come da procura in atti. opponente, contro
(p. I.V.A. ), in persona della legale rappresentante, sig.ra CP_1 CP_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CHIARA BAIRATI e ALESSIO ROBBERTO, come da CP_3 procura in atti. opposto,
All'udienza del 13.06.2025, dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria Rita Cuzzola, viene chiamata la causa portante n. 1320/2020.
E' presente l'Avv. Francesco Ferraù per delega dell'Avv. Bairati i l quale si riporta ai propri atti compresa le note conclusive e chiede la decisione.
E' presente l'Avv. Duca nell'interesse di la quale insiste nella propria posizione Parte_1
processuale, riportandosi all'atto di citazione, alle conclusioni ed alle note assegnate. Contesta quanto dedotto da controparte con la propria comparsa e chiede l'accoglimento di tutte le richiese formulate. IL GOT
Esaurita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
IL GOT
Alle ore 16,30 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il GOT
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1320/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MASSIMO BUTTO' e ROSA DUCA, come da procura in atti. opponente, contro
(p. I.V.A. ), in persona della legale rappresentante, sig.ra CP_1 CP_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CHIARA BAIRATI e ALESSIO ROBBERTO, come da CP_3 procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale che fa parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il
26.06.2020 e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A - In via preliminare :
1) ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione;
2) in subordine ritenere e dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire di parte opposta per la mancanza di comunicazione delle cessioni del credito per come dedotto in narrativa e, per l'effetto, revocare, annullare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare tutte le richieste avversarie;
B - Nel merito
1) ritenere e dichiarare il difetto di prova del credito e revocare ed annullare integralmente il decreto ingiuntivo opposto per quanto indicato in narrativa;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento in contesto per quanto dedotto in narrativa e revocare ed annullare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in estremo subordine accertare e dichiarare
l'applicazione di tassi illegittimi e per l'effetto annullare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto con riferimento agli importi richiesti;
Si costituiva l'opposta a quale contestando le domande ed eccezioni di controparte, CP_4 così concludeva:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 26.06.2020 nei confronti del sig. , non essendo l'opposizione di controparte Parte_1 fondata su prova scritta, né di pronta soluzione
IN VIA PRINCIPALE respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data
26.06.2020 nei confronti del sig. ; Parte_1
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, respingere le domande ex adverso formulate e dichiarare tenuto e condannare il sig. a corrispondere a GEST.IN. Parte_1
in persona del legale rappresentante, la somma di € 6.988,66, oltre interessi maturati e maturandi al tasso del 5% CP_2 annuo sul solo capitale dal 30.05.2020 sino al saldo effettivo, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa per i fatti in essa dedotti, come precisato in narrativa
Concessi i termini per il deposito di note ex art. 183 sesto comma c.p.c., non avendo le parti formulato richieste istruttorie, il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente, rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusive.
*****
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva –questione potenzialmente assorbente in quanto presupposto logico della domanda ed oggetto di contestazione - in capo a Co
ritenendo provata l'inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione operata CP_1
Cessione comunicata dalla cessionaria all'opponente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prodotta in giudizio oltre che pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come richiesto dalla legge.
Tale comunicazione assolve alla più ridotta funzione di provocare la conoscenza del debitore ceduto, al fine di consentirgli di adempiere nei confronti dell'esatto creditore, evitando così il rischio che insorga tra le parti un indebito soggettivo, nonché al fine di consentirgli di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi, individuando il legittimo contraddittore del rapporto. In ogni caso, l'omissione della comunicazione non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia della cessione intercorsa tra le parti (cfr.
Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
Il consenso del debitore ceduto, difatti, non è necessario per perfezionare la cessione del credito, che si conclude per effetto del solo consenso manifestato tra cedente e cessionario, mentre per il debitore è irrilevante nei confronti di quale soggetto adempiere il proprio obbligo. Ciò non significa che la comunicazione della intervenuta cessione sia priva di ogni effetto giuridico, ma che la sua carenza non influenza la validità della cessione del credito e non mina la titolarità acquisita dal cessionario.
Grava sulla società che si affermi cessionaria del credito l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di
Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Nonostante la peculiarità che assume l'operazione economica nel settore bancario, le cessioni di crediti in blocco sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a contenuto traslativo, per la cui prova assume valore determinante la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito recante l'indicazione dei rapporti ceduti (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020;
Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Napoli, 22/4/2021,
Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro,
22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).
Agli atti del fascicolo monitorio sono presenti sia il contratto di cessione che la comunicazione di cessione inviata con raccomandata a/r. Con La legittimazione attiva dell'opposta . può, dunque, ritenersi provata. CP_1
Passando all'esame del merito, in via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante dai finanziamenti stipulati;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
La società opposta ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato. Vi
è prova adeguata in atti della sussistenza del credito sussistendo la prova scritta, rappresentata, tra l'altro, da copia del contratto ed estratto conto certificato conforme alle scritture contabili.
Di contro, l'opponente si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche e dilatorie.
Secondo orientamento ormai pacifico e costante, l'opponente deve formulare contestazioni complete e specifiche, supportate da elementi probatori validi ed idonei, senza che possa valere l'inversione dell'onere della prova.
Deve sul punto ricordarsi che è pacifico in giurisprudenza che quando il debitore eccepisce la nullità della clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali, contestazione delle c.m.s., etc.), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Qualora la domanda difetti di tale specifica individuazione non possa trovare ingresso in giudizio alcuna CTU contabile (sul punto Trib. Roma sez. IX 16/11/2016 n. 21490; Trib.
Bari, sez. IV, 09/12/2015, n.5395; Trib.Torre Annunziata, 19.06.2017, n. 1798).
La ricostruzione offerta dall'opponente appare troppo generica e non supportata da alcuna prova.
Parimenti infondata appare l'eccezione di prescrizione che trova certa smentita nella documentazione prodotta da parte opposta che attesta l'invio della corrispondenza che ha interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Alla luce delle superiori considerazioni, si rigetta la domanda di opposizione a Decreto Ingiuntivo n.
236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 26.06.2020.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1320/20, così provvede:
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il
26.06.2020 per i motivi sopra esposti;
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 26.06.2020 per i motivi sopra esposti;
- Condanna l'opponente, sig. , alla rifusione delle spese Parte_1
Co processuali sostenute nel presente giudizio da . liquidate in € 2.540,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.) Nella causa iscritta al n. 1320/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MASSIMO BUTTO' e ROSA DUCA, come da procura in atti. opponente, contro
(p. I.V.A. ), in persona della legale rappresentante, sig.ra CP_1 CP_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CHIARA BAIRATI e ALESSIO ROBBERTO, come da CP_3 procura in atti. opposto,
All'udienza del 13.06.2025, dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria Rita Cuzzola, viene chiamata la causa portante n. 1320/2020.
E' presente l'Avv. Francesco Ferraù per delega dell'Avv. Bairati i l quale si riporta ai propri atti compresa le note conclusive e chiede la decisione.
E' presente l'Avv. Duca nell'interesse di la quale insiste nella propria posizione Parte_1
processuale, riportandosi all'atto di citazione, alle conclusioni ed alle note assegnate. Contesta quanto dedotto da controparte con la propria comparsa e chiede l'accoglimento di tutte le richiese formulate. IL GOT
Esaurita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
IL GOT
Alle ore 16,30 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il GOT
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1320/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MASSIMO BUTTO' e ROSA DUCA, come da procura in atti. opponente, contro
(p. I.V.A. ), in persona della legale rappresentante, sig.ra CP_1 CP_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CHIARA BAIRATI e ALESSIO ROBBERTO, come da CP_3 procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale che fa parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il
26.06.2020 e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A - In via preliminare :
1) ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione;
2) in subordine ritenere e dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire di parte opposta per la mancanza di comunicazione delle cessioni del credito per come dedotto in narrativa e, per l'effetto, revocare, annullare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare tutte le richieste avversarie;
B - Nel merito
1) ritenere e dichiarare il difetto di prova del credito e revocare ed annullare integralmente il decreto ingiuntivo opposto per quanto indicato in narrativa;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento in contesto per quanto dedotto in narrativa e revocare ed annullare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in estremo subordine accertare e dichiarare
l'applicazione di tassi illegittimi e per l'effetto annullare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto con riferimento agli importi richiesti;
Si costituiva l'opposta a quale contestando le domande ed eccezioni di controparte, CP_4 così concludeva:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 26.06.2020 nei confronti del sig. , non essendo l'opposizione di controparte Parte_1 fondata su prova scritta, né di pronta soluzione
IN VIA PRINCIPALE respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data
26.06.2020 nei confronti del sig. ; Parte_1
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, respingere le domande ex adverso formulate e dichiarare tenuto e condannare il sig. a corrispondere a GEST.IN. Parte_1
in persona del legale rappresentante, la somma di € 6.988,66, oltre interessi maturati e maturandi al tasso del 5% CP_2 annuo sul solo capitale dal 30.05.2020 sino al saldo effettivo, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa per i fatti in essa dedotti, come precisato in narrativa
Concessi i termini per il deposito di note ex art. 183 sesto comma c.p.c., non avendo le parti formulato richieste istruttorie, il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente, rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusive.
*****
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva –questione potenzialmente assorbente in quanto presupposto logico della domanda ed oggetto di contestazione - in capo a Co
ritenendo provata l'inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione operata CP_1
Cessione comunicata dalla cessionaria all'opponente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prodotta in giudizio oltre che pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come richiesto dalla legge.
Tale comunicazione assolve alla più ridotta funzione di provocare la conoscenza del debitore ceduto, al fine di consentirgli di adempiere nei confronti dell'esatto creditore, evitando così il rischio che insorga tra le parti un indebito soggettivo, nonché al fine di consentirgli di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi, individuando il legittimo contraddittore del rapporto. In ogni caso, l'omissione della comunicazione non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia della cessione intercorsa tra le parti (cfr.
Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
Il consenso del debitore ceduto, difatti, non è necessario per perfezionare la cessione del credito, che si conclude per effetto del solo consenso manifestato tra cedente e cessionario, mentre per il debitore è irrilevante nei confronti di quale soggetto adempiere il proprio obbligo. Ciò non significa che la comunicazione della intervenuta cessione sia priva di ogni effetto giuridico, ma che la sua carenza non influenza la validità della cessione del credito e non mina la titolarità acquisita dal cessionario.
Grava sulla società che si affermi cessionaria del credito l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di
Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Nonostante la peculiarità che assume l'operazione economica nel settore bancario, le cessioni di crediti in blocco sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a contenuto traslativo, per la cui prova assume valore determinante la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito recante l'indicazione dei rapporti ceduti (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020;
Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Napoli, 22/4/2021,
Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro,
22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).
Agli atti del fascicolo monitorio sono presenti sia il contratto di cessione che la comunicazione di cessione inviata con raccomandata a/r. Con La legittimazione attiva dell'opposta . può, dunque, ritenersi provata. CP_1
Passando all'esame del merito, in via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante dai finanziamenti stipulati;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
La società opposta ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato. Vi
è prova adeguata in atti della sussistenza del credito sussistendo la prova scritta, rappresentata, tra l'altro, da copia del contratto ed estratto conto certificato conforme alle scritture contabili.
Di contro, l'opponente si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche e dilatorie.
Secondo orientamento ormai pacifico e costante, l'opponente deve formulare contestazioni complete e specifiche, supportate da elementi probatori validi ed idonei, senza che possa valere l'inversione dell'onere della prova.
Deve sul punto ricordarsi che è pacifico in giurisprudenza che quando il debitore eccepisce la nullità della clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali, contestazione delle c.m.s., etc.), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Qualora la domanda difetti di tale specifica individuazione non possa trovare ingresso in giudizio alcuna CTU contabile (sul punto Trib. Roma sez. IX 16/11/2016 n. 21490; Trib.
Bari, sez. IV, 09/12/2015, n.5395; Trib.Torre Annunziata, 19.06.2017, n. 1798).
La ricostruzione offerta dall'opponente appare troppo generica e non supportata da alcuna prova.
Parimenti infondata appare l'eccezione di prescrizione che trova certa smentita nella documentazione prodotta da parte opposta che attesta l'invio della corrispondenza che ha interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Alla luce delle superiori considerazioni, si rigetta la domanda di opposizione a Decreto Ingiuntivo n.
236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 26.06.2020.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1320/20, così provvede:
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il
26.06.2020 per i motivi sopra esposti;
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 236/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 26.06.2020 per i motivi sopra esposti;
- Condanna l'opponente, sig. , alla rifusione delle spese Parte_1
Co processuali sostenute nel presente giudizio da . liquidate in € 2.540,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola