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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/10/2025 alle ore 9.55, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 10162/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
E' presente l'Avv. Luca Benedetto INZERILLO, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' il quale chiede che la causa venga posta in decisione. CP_1
Alle ore 10.13 è comparsa l'Avv. Calogera Aronica, in sostituzione dell'Avv. Calogero
GIARDINA.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10162 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in GIARDINA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata forma esecutiva all'Avv. ______________________ presso lo studio di questi, in Palermo, Via Gabriele Bonomo 4; ______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 9/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che , n. l'11/12/1956, è invalida nella misura del 100% soltanto Parte_1 dal Dicembre 2024 e rigetta le domande di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento.
Dichiara la ricorrente non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/09/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (15/11/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari, valutandola invalida nella misura del 75%.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
2/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 9/10/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che di Parte_1
anni 68, è affetta da, è affetta da: “Ipertensione arteriosa in trattamento, sindrome ansioso-
depressivo con turbe del comportamento in esiti di craniotomia per meningioma, obesità con
spondiloartrosi ed artrosi diffusa in esiti di artroprotesi ginocchio dx ed anca destra, ipoacusia
neurosensoriale bilaterale ed ha affermato che presenta i requisiti sanitari previsti dalla legge per
essere riconosciuta invalida al 100% con perdita totale e definitiva della sua capacità lavorativa a
decorrere da dicembre 2024 e non presenta i requisiti sanitari necessari per la concessione
dell'indennità di accompagnamento”.
La c.t.u. ha precisato, infatti, che per “la gravità delle patologie di cui la paziente è affetta
si può affermare che presenti i requisiti sanitari per essere riconosciuta invalida con riduzione delle
capacità lavorativa pari al 100%.
Tale grado invalidante rispecchia la presenza di plurime patologie croniche, alcune
delle quali a carattere ingravescente, che incidono sulla capacità lavorativa specifica e
generale, configurando un quadro compatibile con il diritto alla pensione, la cui decorrenza
è fissata a partire da dicembre 2024, epoca dell'impianto della protesi al ginocchio sinistro.
Questa valutazione appare congrua e proporzionata rispetto alla situazione clinica attuale del
paziente. Va inoltre sottolineato che, sebbene alcune delle patologie siano ben compensate o di scarsa
incidenza funzionale isolata, la loro interazione produce un effetto invalidante significativo,
soprattutto in relazione alla progressiva riduzione della mobilità e degli emergenti disturbi del
comportamento riferiti dalla sorella in sede di operazioni peritali.
In conclusione, l'accertamento medico-legale ha permesso di aggiornare il quadro valutativo,
evidenziando la sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità”.
Va, tuttavia, precisato, che in merito al riconoscimento della pensione di inabilità,
poiché la ricorrente è stata valutata invalida nella misura del 100% soltanto a far data dal
Dicembre 2024, l'affermazione della c.t.u., frutto di un evidente errore materiale, non può
essere condivisa, in quanto a quella data la ricorrente, nata l'[...], aveva già raggiunto il sessantottesimo anno di età, quindi non ricorrevano più le condizioni anagrafiche richieste dalla normativa vigente, secondo al quale “La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale
(100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano
i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia”.
In merito all'indennità di accompagnamento, la c.t.u. ha concluso che “per le condizioni
cliniche attuali la paziente non necessita di assistenza continua non integrando quindi il requisito
sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto, nonostante
il recente intervento la paziente ha mantenuto la stazione eretta, posizionamento sul lettino e passaggi
posturali si sono svolti in autonomia e non vi sono rilevanti deficit cognitivi”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va rigettata. Parte_1
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della stessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 9/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/10/2025 alle ore 9.55, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 10162/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
E' presente l'Avv. Luca Benedetto INZERILLO, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' il quale chiede che la causa venga posta in decisione. CP_1
Alle ore 10.13 è comparsa l'Avv. Calogera Aronica, in sostituzione dell'Avv. Calogero
GIARDINA.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10162 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in GIARDINA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata forma esecutiva all'Avv. ______________________ presso lo studio di questi, in Palermo, Via Gabriele Bonomo 4; ______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 9/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che , n. l'11/12/1956, è invalida nella misura del 100% soltanto Parte_1 dal Dicembre 2024 e rigetta le domande di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento.
Dichiara la ricorrente non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/09/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (15/11/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari, valutandola invalida nella misura del 75%.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
2/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 9/10/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che di Parte_1
anni 68, è affetta da, è affetta da: “Ipertensione arteriosa in trattamento, sindrome ansioso-
depressivo con turbe del comportamento in esiti di craniotomia per meningioma, obesità con
spondiloartrosi ed artrosi diffusa in esiti di artroprotesi ginocchio dx ed anca destra, ipoacusia
neurosensoriale bilaterale ed ha affermato che presenta i requisiti sanitari previsti dalla legge per
essere riconosciuta invalida al 100% con perdita totale e definitiva della sua capacità lavorativa a
decorrere da dicembre 2024 e non presenta i requisiti sanitari necessari per la concessione
dell'indennità di accompagnamento”.
La c.t.u. ha precisato, infatti, che per “la gravità delle patologie di cui la paziente è affetta
si può affermare che presenti i requisiti sanitari per essere riconosciuta invalida con riduzione delle
capacità lavorativa pari al 100%.
Tale grado invalidante rispecchia la presenza di plurime patologie croniche, alcune
delle quali a carattere ingravescente, che incidono sulla capacità lavorativa specifica e
generale, configurando un quadro compatibile con il diritto alla pensione, la cui decorrenza
è fissata a partire da dicembre 2024, epoca dell'impianto della protesi al ginocchio sinistro.
Questa valutazione appare congrua e proporzionata rispetto alla situazione clinica attuale del
paziente. Va inoltre sottolineato che, sebbene alcune delle patologie siano ben compensate o di scarsa
incidenza funzionale isolata, la loro interazione produce un effetto invalidante significativo,
soprattutto in relazione alla progressiva riduzione della mobilità e degli emergenti disturbi del
comportamento riferiti dalla sorella in sede di operazioni peritali.
In conclusione, l'accertamento medico-legale ha permesso di aggiornare il quadro valutativo,
evidenziando la sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità”.
Va, tuttavia, precisato, che in merito al riconoscimento della pensione di inabilità,
poiché la ricorrente è stata valutata invalida nella misura del 100% soltanto a far data dal
Dicembre 2024, l'affermazione della c.t.u., frutto di un evidente errore materiale, non può
essere condivisa, in quanto a quella data la ricorrente, nata l'[...], aveva già raggiunto il sessantottesimo anno di età, quindi non ricorrevano più le condizioni anagrafiche richieste dalla normativa vigente, secondo al quale “La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale
(100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano
i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia”.
In merito all'indennità di accompagnamento, la c.t.u. ha concluso che “per le condizioni
cliniche attuali la paziente non necessita di assistenza continua non integrando quindi il requisito
sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto, nonostante
il recente intervento la paziente ha mantenuto la stazione eretta, posizionamento sul lettino e passaggi
posturali si sono svolti in autonomia e non vi sono rilevanti deficit cognitivi”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va rigettata. Parte_1
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della stessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 9/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)