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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/10/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2754/2024 promossa da:
(P.I. ) con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BISTRUSSU FABIO
PARTE APPELLANTE
e
(P.I. ) con il patrocinio dell'avv. TOMBA MARCO Controparte_1 P.IVA_2
MONNI ANNA, CF , C.F._1
, CF , CP_2 C.F._2
PARTE APPELLATA
Oggetto: risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
riformare l'impugnata Sentenza n. 273/2024 pubbl. il 26/03/2024, RG n. 541/2022, Repert. n.
Pag. 1 a 9 499/2024 del 02/04/2024, n. cronol. 2626/2024 del 26/03/2024 del Giudice di Pace di Cagliari
Dott.ssa Boi Rosangela, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano:
IN VIA PRINCIPALE
[... accertato che: A) tutti i danni all'autovettura Volvo (targata SM02304 targa prova) della
(cedente del relativo credito alla società attrice) e all'automobile Fiat NT CP_3
(EJ950TZ) del Sig. (cedente del relativo credito alla società attrice), Parte_2
conseguenti al sinistro di cui in espositiva, sono avvenuti per esclusiva responsabilità del
conducente (Sig. ) del veicolo Toyota (targato CA604671) della Sig.ra Monni CP_2
AN (assicurata con la ); B) che la compagnia , Controparte_1 Controparte_1
tenuta al risarcimento, ritualmente diffidata e invitata alla stipulazione di negoziazione assistita
affinché procedesse al pagamento del dovuto risarcimento, non ha adempiuto nei termini di
legge, rendendo pertanto indispensabile l'intervento del sottoscritto procuratore di parte attrice;
C) annullata la CTU per i motivi esposti e nominato nuovo CTU, accertare che i danni arrecati a
causa del sinistro esposto sono pari alla somma totale di € 9.845,80 (€ 2.200,00 in relazione al
danno all'auto Fiat NT - EJ950TZ- del Sig. + € 6.600,00 in relazione al Parte_2
danno all'auto Volvo - SM02304 - della + € 109,80 per noleggio auto sostitutiva CP_3
+ € 936,00 per spese legali stragiudiziali e di istanza di negoziazione assistita come da
documentazione allegata - allegato n°20) e sono liquidabili e dovuti alla società attrice per i
motivi esposti;
Conseguentemente condannare la (P.IVA: ), sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Via Stalingrado n°45 Bologna e, tutti in solido, la Sig.ra la Sig.ra Monni AN, CF
Pag. 2 a 9 residente in [...], nonché, sempre in C.F._1
solido, in qualità di conducente del mezzo che ha causato il sinistro, il Sig. , CF CP_2
, residente in [...], IN VIA C.F._2
PRINCIPALE, alla rifusione in favore della società attrice dei danni e spese conseguenti al
sinistro in esame, liquidando gli stessa in complessivi € 9.845,80. Somma da maggiorare degli
interessi e della svalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Il tutto nel limite di
competenza per valore nella presente materia del giudice adito. Con vittoria per l'attrice delle
spese e competenze del giudizio;
IN VIA SUBORDINATA, condannare la (P.IVA: ), sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Via Stalingrado n°45 Bologna e, tutti in solido, la Sig.ra la Sig.ra Monni AN, CF
residente in [...], nonché, sempre in C.F._1
solido, in qualità di conducente del mezzo che ha causato il sinistro, il Sig. , CF CP_2
, residente in [...], alla rifusione in C.F._2
favore della società attrice dei danni e spese conseguenti al sinistro in esame, liquidando gli
stessa nella somma che, considerati i danni auto come computati in CTU, sia pari ad € 5.762,37
(€ 1.380,26 in relazione al danno all'auto Fiat NT - EJ950TZ- del Sig. + Parte_2
€ 3.336,31 in relazione al danno all'auto Volvo - SM02304 - della + € 109,80 per CP_3
noleggio auto sostitutiva + € 936,00 per spese legali stragiudiziali e di istanza di negoziazione
assistita come da documentazione allegata - allegato n°20) o nella diversa, maggiore o minore,
che dovesse risultare congrua e di giustizia. Somma da maggiorare degli interessi e della
svalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Il tutto nel limite di competenza per valore
nella presente materia del giudice adito.
Pag. 3 a 9 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Nell'interesse della parte appellata:
Perché l'Ecc.mo Tribunale adìto voglia rigettare poiché infondato l'appello proposto dalla ditta
avverso la sentenza di Parte_1 Parte_3 Controparte_4
primo grado impugnata, con vittoria delle spese giudiziali del secondo grado in favore
dell'impresa assicuratrice convenuta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha Parte_4
convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Cagliari, la Monni Controparte_1
AN e , chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale CP_2
avvenuto il 01.03.2021 in Quartucciu (CA), Via I Maggio.
A sostegno della domanda, la parte attrice ha esposto:
il veicolo Toyota (CA604671) di proprietà di Monni AN e condotto da , CP_2
assicurato con ha tamponato la Volvo (SM02304) della che a sua CP_1 CP_3
volta ha tamponato la Fiat NT (EJ950TZ) di;
Parte_2
i crediti risarcitori dei proprietari dei veicoli danneggiati sono stati ceduti alla società attrice.
La domanda attorea è stata rigettata dal Giudice di Pace di Cagliari con sentenza n. 273/2024, che ha condannato la società attrice al pagamento delle spese processuali e di CTU.
La società ha proposto appello, censurando la sentenza Parte_1
per erronea valutazione delle prove e della CTU, sostenendo che:
Pag. 4 a 9 - la dinamica del sinistro è confermata dal modello CAI sottoscritto da tutti i conducenti (art. 143,
comma 2, Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 209/2005) e dall'interrogatorio formale del convenuto;
CP_2
- la CTU avrebbe erroneamente individuato il luogo del sinistro e basato la ricostruzione su ipotesi generiche e non supportate da calcoli tecnici;
- la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e non condivisibile, in quanto non ha valorizzato le prove documentali e testimoniali prodotte dalla parte attrice.
Si è costituita la la quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società CP_1
attrice, sostenendo che il titolo per agire sarebbe valido solo nei confronti della compagnia assicuratrice e non degli altri convenuti. Nel merito, ha contestato la compatibilità tra la dinamica denunciata e i danni rilevati sui veicoli, producendo perizie e fotografie che evidenzierebbero le incongruenze, cosicchè la CTU avrebbe correttamente rilevato l'incompatibilità tecnica tra i danni e la dinamica prospettata dalla parte attrice.
I convenuti Monni AN e non si sono costituiti e devono essere dichiarati CP_2
contumaci.
L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, si deve rilevare come la sentenza impugnata abbia correttamente rigettato l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, in quanto la società attrice ha prodotto atti di cessione del credito che includono anche i convenuti Monni AN e , CP_2
sanando così il difetto di legittimazione.
Il tema controverso attiene alla prova del sinistro e alla compatibilità tra la dinamica del sinistro descritta dalla parte attrice e i danni rilevati sui veicoli.
Pag. 5 a 9 Sul punto, l'art. 143, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private dispone che, “quando il
modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume,
salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Tuttavia, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. Sez. 3, 25/01/2024, n.
2438, Rv. 670064 - 01); in particolare, nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, perfettamente analoga a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore.
Nel giudizio davanti al Giudice di pace, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - nella parte in cui ha evidenziato che, pur essendo compatibili per quota altimetrica, i danni non risultano compatibili per entità e tipologia rispetto alla dinamica descritta - sono stati contestati dall'appellante, in quanto “non sono assolutamente fondati su alcun accertamento obiettivo (ma
solo sul discutibile esame delle fotografie prodotte da controparte su un supporto USB che parte
attrice non ha potuto esaminare e che si contestano), non sono adeguatamente motivate, non
sono suffragate da alcuna risultanza cinematica dato che il CTU nominato, in quanto semplice
perito industriale, non avrebbe avuto le competenze necessarie per poterle valutare. Le
valutazioni soggettive del CTU in relazione all'entità dei danni (“compatibili per quota
altimetrica…”), oltre che ininfluenti poiché soggette ad una miriade di varianti non considerate
Pag. 6 a 9 e non considerabili (distanza tra i veicoli al momento dell'impatto, grado di pendenza della
superficie stradale, azionamento o meno del freno o auto ferma in “equilibrio statico” mediante
l'uso della frizione o dispositivi automatici, comportamento del conducente, carico presente nei
veicoli, tecnica costruttiva e assorbimento degli urti dei veicoli), vengono anche smentite nella
stessa relazione peritale (pagina 28-29 relazione CTU) che valuta i danni compatibili in €.
1.654,23 per la parte posteriore del Veicolo B (Volvo V40), €. 1.682,08 per la parte anteriore del
Veicolo B (Volvo V40), €. 1.380,26 per i danni presenti sul Veicolo C (Fiat NT) e quindi
senza nessuna anomalia nella quantificazione dei danni.
Ciò premesso con riguardo alle prospettazioni delle parti, si deve ritenere che l'esame della consulenza tecnica disposta nel primo giudizio consenta l'acquisizione di elementi sufficienti alla ricostruzione della dinamica del sinistro, quanto meno per quanto rileva ai fini della presente decisione.
Infatti, sebbene sia contestato il luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, a causa di una errata indicazione della strada, le conclusioni del consulente tecnico non escludono che l'evento si sia verificato, bensì che abbia causato le conseguenze allegate.
Le comparazioni altimetriche d'urto, eseguite dal consulente anche mediante l'impiego delle sagome dei due veicoli, hanno consentito, con argomentazioni congrue rispetto alla modesta complessità dell'accertamento, di ritenere che gli autoveicoli siano venuti a diretto contatto tra loro, ma, al contempo, di escludere che tutti i danneggiamenti presenti siano stati causati dal sinistro per cui è causa.
Conseguentemente, il consulente tecnico ha proceduto a quantificare i danni riportati dagli automezzi che, per entità dell'urto e compatibilità altimetrica delle sagome, devono ritenersi
Pag. 7 a 9 imputabili all'evento, secondo la condivisibile argomentazione illustrata nella relazione, e, in particolare:
- Veicolo B (Volvo V40), di proprietà della società totale complessivo Controparte_3
pari a €. 3.336,31 IVA inclusa;
- Veicolo C (Fiat NT), di proprietà e condotto dal Sig. , €. 1.380,26 Parte_2
IVA inclusa
Pertanto, in riforma della sentenza n. 273/2024 pubbl. il 26/03/2024, RG n. 541/2022, Repert. n.
499/2024 del 02/04/2024, n. cronol. 2626/2024 del 26/03/2024 del Giudice di Pace di Cagliari,
accertato il verificarsi del sinistro per cui è causa, la (P.IVA: Controparte_1
), sede legale in Via Stalingrado n°45 Bologna e, tutti in solido, Monni AN, CF P.IVA_2
, residente in [...], e, in qualità di C.F._1
conducente, , CF , residente in [...] C.F._2
Vesme 56, devono essere condannati alla rifusione in favore della società attrice dei danni conseguenti al sinistro che si liquidano in euro 4.716,57, in difetto di prova adeguata in relazione alle ulteriori voci di danno.
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato al danneggiato un ulteriore danno conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario;
pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento degli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito
(marzo 2021), poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia.
Le spese di lite dei due gradi del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti, comprese le spese della consulenza.
Pag. 8 a 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in riforma della sentenza n. 273/2024 pubbl. il 26/03/2024, RG n. 541/2022, Repert. n.
499/2024 del 02/04/2024, n. cronol. 2626/2024 del 26/03/2024 del Giudice di Pace di
Cagliari, accertato il verificarsi del sinistro per cui è causa, condanna la Controparte_1
(P.IVA: , sede legale in Via Stalingrado n°45 Bologna e, tutti in
[...] P.IVA_2
solido, Monni AN, CF , residente in [...]
Vesme 56, e, in qualità di conducente, , CF , CP_2 C.F._2
residente in [...], alla rifusione in favore della società
attrice dei danni conseguenti al sinistro che si liquidano in euro 4.716,57, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (marzo
2021), poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
2) dichiara le spese di lite dei due gradi del giudizio integralmente compensate tra le parti,
comprese le spese della consulenza.
Cagliari, 10.10.2025
Il giudice
GI TT
Pag. 9 a 9