Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.