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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/12/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in persona del giudice dott.ssa NA MU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°1353 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 3.11.2025, e vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, n.q. di cessionaria del credito risarcitorio di , rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Stefania Tomasello per mandato in atti;
appellante
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Maglienti per mandato in atti;
appellata
e
, residente in [...]; Controparte_3 appellato contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 3.11.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusivi depositati dall'appellante.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto appello nei Parte_1 confronti di e , avverso la sentenza n. 636/2022, Controparte_2 Controparte_3 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, in persona della dott.ssa Giovanna Milia, in data 23/11/2022, depositata in cancelleria in data 25/11/2022, nella causa iscritta al n.
806/21 R.G., che aveva rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni
1 promossa dall'appellante, n.q. di cessionaria del credito risarcitorio di , Controparte_1 nei confronti dei convenuti, in relazione al sinistro stradale verificatosi in data 5 dicembre
2021, compensando integralmente le spese di lite.
Per una migliore intelligenza dei fatti di causa è opportuno premettere che la Parte_1
n.q. di cessionaria del credito risarcitorio di , aveva convenuto in
[...] Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese e Controparte_2 [...]
, per ivi sentire accertare l'esclusiva responsabilità di nella CP_3 Controparte_3 causazione del sinistro avvenuto in Bagheria in data 5 dicembre 2021 e la conseguente condanna solidale al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Volkswagen Polo targata
FN144JV, di proprietà della cedente.
L'importo del danno veniva quantificato in € 2.912,54, somma corrispondente al residuo del costo di riparazione (€ 2.112,54) e alle spese di assistenza stragiudiziale (€ 800,00), già detratta la somma di € 2.100,00 versata da accettata dalla Controparte_2 Parte_1
a titolo di acconto.
Il sinistro si era verificato in Bagheria, all'incrocio tra via Alcide De Gasperi e via
MA D'Azeglio, allorquando alla guida della Volkswagen Polo, Controparte_4 veniva urtato nella fiancata sinistra dall'autovettura Fiat 500L, targata EB850GN, condotta e di proprietà di , assicurata presso la compagnia Controparte_3 Controparte_2 proveniente da via MA D'Azeglio e non osservante il segnale di “dare precedenza”.
Il Giudice di pace adito in prime cure, istruita la causa mediante interrogatorio formale di (il quale, tuttavia, non compariva all'udienza fissata né si era costituito in Controparte_3 giudizio), aveva rigettato la domanda, ritenendo non superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c., e aveva compensato le spese di lite.
La società così, ha proposto appello, deducendo, in primo luogo la Parte_1 violazione dell'art. 2054, comma 2 c.c. e conseguentemente l'illegittimità della sentenza nella parte relativa alla quantificazione del risarcimento del danno.
Sostiene, infatti, l'appellante che il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c., avuto particolare riguardo alla valenza probatoria del modulo CAI sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti, nonché alla corretta valutazione delle prove acquisite e dei presupposti normativi che permettono di superare la presunzione di concorso di responsabilità, quale in particolare gli esiti dell'interrogatorio formale deferito a . Controparte_3
2 Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata, con accoglimento integrale della domanda di risarcimento del danno;
con vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio.
Ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_2 proposto con conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 14 dicembre 2023, preso atto della mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di prime cure, seppur già richiesto dal tribunale in funzione di giudice d'appello, il procedimento veniva rinviato all'udienza cartolare del 6 marzo 2024, all'esito della quale, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2025.
Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, il procedimento veniva ulteriormente rinviato per discussione e decisione all'udienza cartolare del 3 novembre
2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 189 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito dell'impugnazione
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'appellato , il quale, pur Controparte_3 ritualmente citato in appello, non si è, tuttavia, costituito.
Nel merito, l'appello è fondato e pertanto va accolto.
Il peso probatorio del modulo CAI è stato a lungo dibattuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il dato normativo, l'art. 143 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, dispone che "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso", attribuendo natura e valenza di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni versate nel modulo CAI.
Una siffatta valenza, peraltro, è stata attribuita al documento in questione anche nei confronti dell'assicuratore, nei confronti del quale il modulo CAI “a doppia firma” genera una presunzione iuris tantum superabile a mezzo di prova contraria, ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione, ovvero in ragione di altre risultanze di causa, quali ad esempio una consulenza tecnica d'ufficio, idonee a far ritenere che il fatto non si sia verificato ovvero si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato (Cass.
SS.UU n. 10311/2006). 3 Tali principi risultano ormai consolidati e confermati, altresì, da giurisprudenza successiva alle SSUU citate (cfr., ex multis, Cass. n. 25468/2020). Contr In presenza, quindi, di doppia firma, fermo restando l'obbligo di pervenire ad un giudizio unitario nei confronti di tutte le parti coinvolte, l'unica possibilità per la
Compagnia Assicurativa di liberarsi dall'obbligo di manlevare il proprio assicurato è fornire prova contraria.
Il giudice, peraltro, può andare in contrario avviso solo ove disponga di prove od indizi
(purché, in questo caso, muniti dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della falsità o della inesattezza di quanto dichiarato per iscritto dai conducenti (Cass. 19353/2016).
Ritiene il Tribunale in funzione di Giudice di secondo grado che, nel caso di specie, sulla scorta delle argomentazioni or ora richiamate, deve ritenersi raggiunta la prova del fatto così come offerta da parte appellante e, conseguentemente, integrata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di , atteso che la compagnia Controparte_3 assicurativa convenuta non ha fornito prova contraria idonea a smentire quanto dichiarato dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stesso, e Controparte_4 [...]
, mediante la sottoscrizione congiunta del modulo CAI. CP_3
La compagnia assicurativa appellata, invero, si è limitata a contestare genericamente quanto dedotto dall'appellante senza null'altro aggiungere in termini di allegazione e prova.
Peraltro, a tale carenza probatoria si aggiunga la valutazione ex art. 232 c.p.c. derivante dall'omessa comparizione di all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, Controparte_3 che consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti ivi dedotti.
Tali e tanti elementi inducono questo Tribunale a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c., applicata dal giudice di prime cure, con accoglimento dell'appello proposto da e conseguente riforma della Parte_1 sentenza impugnata con affermazione dell'integrale responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro.
Pertanto, i convenuti, in via solidale, devono essere condannati a risarcire in favore della parte attrice appellante il danno conseguentemente patito, quantificato in € 2.112,54.
Tale importo rappresenta la differenza ancora dovuta a saldo, come risultante dalla fattura del 2.03.2022 emessa dall'appellante, la cui congruità è corroborata anche dalla documentazione fotografica delle riparazioni effettuate, agli atti del giudizio, tenuto conto che la compagnia assicurativa in data 16.02.2020, aveva già versato alla CP_2 la somma di € 2.100,00. Parte_1
4 Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale al momento della sentenza di primo grado fino al soddisfo.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno, pure proposta dall'appellante, quantificato in € 800,00 quali spese sostenute per la gestione del sinistro, non essendo tale voce di spesa oggetto specifico di cessione del credito dalla parte originariamente danneggiata ( ) alla cessionaria ( , né Controparte_1 Parte_1 risultando documentalmente provata l'effettiva esecuzione né il pagamento della prestazione professionale a cui si riferisce tale richiesta.
In ogni caso, osserva questo giudice che, in tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese relative ad una consulenza di parte, in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa” (Cass. civ. Sez. I, 07/02/2006, n. 2605).
3. Le spese di lite
L'accoglimento dell'appello proposto da impone la condanna di Parte_1 [...]
e in solido, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del CP_3 Controparte_2 giudizio di primo e secondo grado in favore dell'appellante, le quali sono liquidate ex DM
55/14 come segue: per il primo grado nella misura complessiva di € 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, applicando i valori medi, esclusa la fase istruttoria;
per il presente grado di giudizio nella misura complessiva di € 1.700,00, calcolati applicando i valori medi a tutte le fasi del giudizio esclusa la fase istruttoria, in ragione della natura documentale della causa e dell'assenza di memorie istruttorie.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiarata la contumacia di
, così provvede: Controparte_3
accoglie l'appello proposto da in persona del rappresentante pro Parte_1 tempore, avverso la sentenza n. 636/2022, emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, in persona della dott.ssa Giovanna Milia, in data 23/11/2022, depositata in cancelleria in data 25/11/2022, nella causa iscritta al n. 806/21 R.G., e per l'effetto dispone la condanna di e in solido al risarcimento dei danni patiti da Controparte_3 Controparte_2
nella misura di € 2.112,54, oltre interessi legali calcolati al tasso in vigore al Parte_1 momento della sentenza di primo grado fino al soddisfo;
5 condanna e in solido al pagamento delle Controparte_3 Controparte_2 spese di lite del giudizio di primo grado in favore di quantificate nella Parte_1 misura complessiva di € 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna e in solido al pagamento delle Controparte_3 Controparte_2 spese di lite del presente giudizio in favore di quantificate nella misura Parte_1 complessiva di € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 27 dicembre 2025
Il Giudice
NA MU
6
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in persona del giudice dott.ssa NA MU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°1353 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 3.11.2025, e vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, n.q. di cessionaria del credito risarcitorio di , rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Stefania Tomasello per mandato in atti;
appellante
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Maglienti per mandato in atti;
appellata
e
, residente in [...]; Controparte_3 appellato contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 3.11.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusivi depositati dall'appellante.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto appello nei Parte_1 confronti di e , avverso la sentenza n. 636/2022, Controparte_2 Controparte_3 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, in persona della dott.ssa Giovanna Milia, in data 23/11/2022, depositata in cancelleria in data 25/11/2022, nella causa iscritta al n.
806/21 R.G., che aveva rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni
1 promossa dall'appellante, n.q. di cessionaria del credito risarcitorio di , Controparte_1 nei confronti dei convenuti, in relazione al sinistro stradale verificatosi in data 5 dicembre
2021, compensando integralmente le spese di lite.
Per una migliore intelligenza dei fatti di causa è opportuno premettere che la Parte_1
n.q. di cessionaria del credito risarcitorio di , aveva convenuto in
[...] Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese e Controparte_2 [...]
, per ivi sentire accertare l'esclusiva responsabilità di nella CP_3 Controparte_3 causazione del sinistro avvenuto in Bagheria in data 5 dicembre 2021 e la conseguente condanna solidale al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Volkswagen Polo targata
FN144JV, di proprietà della cedente.
L'importo del danno veniva quantificato in € 2.912,54, somma corrispondente al residuo del costo di riparazione (€ 2.112,54) e alle spese di assistenza stragiudiziale (€ 800,00), già detratta la somma di € 2.100,00 versata da accettata dalla Controparte_2 Parte_1
a titolo di acconto.
Il sinistro si era verificato in Bagheria, all'incrocio tra via Alcide De Gasperi e via
MA D'Azeglio, allorquando alla guida della Volkswagen Polo, Controparte_4 veniva urtato nella fiancata sinistra dall'autovettura Fiat 500L, targata EB850GN, condotta e di proprietà di , assicurata presso la compagnia Controparte_3 Controparte_2 proveniente da via MA D'Azeglio e non osservante il segnale di “dare precedenza”.
Il Giudice di pace adito in prime cure, istruita la causa mediante interrogatorio formale di (il quale, tuttavia, non compariva all'udienza fissata né si era costituito in Controparte_3 giudizio), aveva rigettato la domanda, ritenendo non superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c., e aveva compensato le spese di lite.
La società così, ha proposto appello, deducendo, in primo luogo la Parte_1 violazione dell'art. 2054, comma 2 c.c. e conseguentemente l'illegittimità della sentenza nella parte relativa alla quantificazione del risarcimento del danno.
Sostiene, infatti, l'appellante che il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c., avuto particolare riguardo alla valenza probatoria del modulo CAI sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti, nonché alla corretta valutazione delle prove acquisite e dei presupposti normativi che permettono di superare la presunzione di concorso di responsabilità, quale in particolare gli esiti dell'interrogatorio formale deferito a . Controparte_3
2 Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata, con accoglimento integrale della domanda di risarcimento del danno;
con vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio.
Ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_2 proposto con conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 14 dicembre 2023, preso atto della mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di prime cure, seppur già richiesto dal tribunale in funzione di giudice d'appello, il procedimento veniva rinviato all'udienza cartolare del 6 marzo 2024, all'esito della quale, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2025.
Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, il procedimento veniva ulteriormente rinviato per discussione e decisione all'udienza cartolare del 3 novembre
2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 189 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito dell'impugnazione
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'appellato , il quale, pur Controparte_3 ritualmente citato in appello, non si è, tuttavia, costituito.
Nel merito, l'appello è fondato e pertanto va accolto.
Il peso probatorio del modulo CAI è stato a lungo dibattuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il dato normativo, l'art. 143 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, dispone che "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso", attribuendo natura e valenza di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni versate nel modulo CAI.
Una siffatta valenza, peraltro, è stata attribuita al documento in questione anche nei confronti dell'assicuratore, nei confronti del quale il modulo CAI “a doppia firma” genera una presunzione iuris tantum superabile a mezzo di prova contraria, ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione, ovvero in ragione di altre risultanze di causa, quali ad esempio una consulenza tecnica d'ufficio, idonee a far ritenere che il fatto non si sia verificato ovvero si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato (Cass.
SS.UU n. 10311/2006). 3 Tali principi risultano ormai consolidati e confermati, altresì, da giurisprudenza successiva alle SSUU citate (cfr., ex multis, Cass. n. 25468/2020). Contr In presenza, quindi, di doppia firma, fermo restando l'obbligo di pervenire ad un giudizio unitario nei confronti di tutte le parti coinvolte, l'unica possibilità per la
Compagnia Assicurativa di liberarsi dall'obbligo di manlevare il proprio assicurato è fornire prova contraria.
Il giudice, peraltro, può andare in contrario avviso solo ove disponga di prove od indizi
(purché, in questo caso, muniti dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della falsità o della inesattezza di quanto dichiarato per iscritto dai conducenti (Cass. 19353/2016).
Ritiene il Tribunale in funzione di Giudice di secondo grado che, nel caso di specie, sulla scorta delle argomentazioni or ora richiamate, deve ritenersi raggiunta la prova del fatto così come offerta da parte appellante e, conseguentemente, integrata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di , atteso che la compagnia Controparte_3 assicurativa convenuta non ha fornito prova contraria idonea a smentire quanto dichiarato dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stesso, e Controparte_4 [...]
, mediante la sottoscrizione congiunta del modulo CAI. CP_3
La compagnia assicurativa appellata, invero, si è limitata a contestare genericamente quanto dedotto dall'appellante senza null'altro aggiungere in termini di allegazione e prova.
Peraltro, a tale carenza probatoria si aggiunga la valutazione ex art. 232 c.p.c. derivante dall'omessa comparizione di all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, Controparte_3 che consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti ivi dedotti.
Tali e tanti elementi inducono questo Tribunale a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c., applicata dal giudice di prime cure, con accoglimento dell'appello proposto da e conseguente riforma della Parte_1 sentenza impugnata con affermazione dell'integrale responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro.
Pertanto, i convenuti, in via solidale, devono essere condannati a risarcire in favore della parte attrice appellante il danno conseguentemente patito, quantificato in € 2.112,54.
Tale importo rappresenta la differenza ancora dovuta a saldo, come risultante dalla fattura del 2.03.2022 emessa dall'appellante, la cui congruità è corroborata anche dalla documentazione fotografica delle riparazioni effettuate, agli atti del giudizio, tenuto conto che la compagnia assicurativa in data 16.02.2020, aveva già versato alla CP_2 la somma di € 2.100,00. Parte_1
4 Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale al momento della sentenza di primo grado fino al soddisfo.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno, pure proposta dall'appellante, quantificato in € 800,00 quali spese sostenute per la gestione del sinistro, non essendo tale voce di spesa oggetto specifico di cessione del credito dalla parte originariamente danneggiata ( ) alla cessionaria ( , né Controparte_1 Parte_1 risultando documentalmente provata l'effettiva esecuzione né il pagamento della prestazione professionale a cui si riferisce tale richiesta.
In ogni caso, osserva questo giudice che, in tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese relative ad una consulenza di parte, in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa” (Cass. civ. Sez. I, 07/02/2006, n. 2605).
3. Le spese di lite
L'accoglimento dell'appello proposto da impone la condanna di Parte_1 [...]
e in solido, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del CP_3 Controparte_2 giudizio di primo e secondo grado in favore dell'appellante, le quali sono liquidate ex DM
55/14 come segue: per il primo grado nella misura complessiva di € 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, applicando i valori medi, esclusa la fase istruttoria;
per il presente grado di giudizio nella misura complessiva di € 1.700,00, calcolati applicando i valori medi a tutte le fasi del giudizio esclusa la fase istruttoria, in ragione della natura documentale della causa e dell'assenza di memorie istruttorie.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiarata la contumacia di
, così provvede: Controparte_3
accoglie l'appello proposto da in persona del rappresentante pro Parte_1 tempore, avverso la sentenza n. 636/2022, emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, in persona della dott.ssa Giovanna Milia, in data 23/11/2022, depositata in cancelleria in data 25/11/2022, nella causa iscritta al n. 806/21 R.G., e per l'effetto dispone la condanna di e in solido al risarcimento dei danni patiti da Controparte_3 Controparte_2
nella misura di € 2.112,54, oltre interessi legali calcolati al tasso in vigore al Parte_1 momento della sentenza di primo grado fino al soddisfo;
5 condanna e in solido al pagamento delle Controparte_3 Controparte_2 spese di lite del giudizio di primo grado in favore di quantificate nella Parte_1 misura complessiva di € 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna e in solido al pagamento delle Controparte_3 Controparte_2 spese di lite del presente giudizio in favore di quantificate nella misura Parte_1 complessiva di € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 27 dicembre 2025
Il Giudice
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