Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6946/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Leonardo Goffredo e dell'avv. Gaetano Fabrizio Carbonara;
e
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, contumace;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere la condanna di parte resistente alla corresponsione della somma di Euro
11.022,30 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica da mancato godimento del riposo settimanale in ragione della prestazione di servizio di pronta disponibilità attiva in relazione al periodo compreso tra l' 11.05.2014 e il
12.04.2020 - è fondata. Deve essere premesso che con sentenza n. 1118/2022 pubbl. il 12/04/2022, resa tra le stesse parti, lo scrivente Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari ha così provveduto: “- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento del danno da usura psico-fisica legato all'espletamento del servizio di pronta disponibilità attiva nelle giornate come specificamente elencate in motivazione e senza fruire del riposo settimanale da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei suddetti periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva per cui è causa sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994; - rigetta le restanti domande”.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, di complessivi Euro 11.022,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito come indicata all'interno dei conteggi depositati nel presente giudizio sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 2.109,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge e con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Bari, 20.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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