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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1098/2025 c.c.
CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dr. Fabio Laurenzi Presidente dr. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere dr. Angelo Parisi Consigliere rel.
Nel procedimento promosso da:
, nata in [...] il [...], (C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'avv. Valeria Dellavedova del Foro di Busto Arsizio ( , indirizzo CodiceFiscale_2 pec: , presso il cui studio sito in Gallarate (VA), Via San Email_1
Rocco 6 ha eletto domicilio;
PARTE RECLAMANTE
Contro
:
, nato a [...] il [...], ( ), residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv. Elisabetta Lorusso di Milano, presso il cui studio sito in Milano alla via Leopardi n.14 ha eletto domicilio;
PARTE RECLAMATA
Con l'intervento del Curatore speciale della minore , nata a [...] in data [...], Persona_1 avv. (CF: ), con studio in Milano, Via Vincenzo Monti 34 (pec: Parte_2 C.F._4
; Email_2
Atti trasmessi al P.G. che ha concluso per “la conferma del provvedimento impugnato con rigetto del reclamo” stante “la necessità che la ricorrente affronti un percorso di accompagnamento alla genitorialità e sfrutti il periodo di allontanamento con la figlia per comprendere la necessità per la minore di un processo di individualizzazione”.
OGGETTO: reclamo avverso il provvedimento provvisorio cron. 8042/2025 del 4.4.2025 emesso dal Tribunale di Milano, comunicato alle parti il 7.4.2025, nel procedimento RG 6735/2023; MINORE: , nata a [...] in data [...]; Persona_1
pagina 1 di 11
Decreto Il Collegio, osservato che:
1. Col ricorso in epigrafe indicato, parte reclamante si duole del decreto indicato in epigrafe, che ha così statuito: “…A parziale Modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati 14 novembre 2023, così provvede: 1) Dispone che sia immediatamente collocata Controparte_2 presso e con la signora nell'abitazione di Milano via dell'Usignolo 1; 2) Controparte_3
Dispone che i Servizi Sociali del comune di Settimo Milanese lavorando di concerto con i servizi sociali del Comune di Milano, competenti in ragione del collocamento della minore, e con le ASST provvedano a: a) attivare nell'interesse della signora , entro 10 giorni dal Per_1 trasferimento di un percorso di supporto che le garantisca uno spazio confronto ed Per_1 indirizzo con terzi nella gestione della minore e della sua nuova veste di adulto di riferimento per la pronipote così da offrire alla minore -ed a sé stessa- un ambiente depurato da antiche pressioni;
b) attivare nel termine di 10 giorni dal trasferimento di un supporto Per_1 terapeutico individuale per aiutare la bambina a comprendere e tollerare il progetto per lei pensato -così da viverlo come un'opportunità- ed a rielaborare il proprio rapporto con i genitori e mitigare i sensi di colpa e di inadeguatezza conseguenti;
c) Modulare e regolamentare l'incontri madre/minore secondo il seguente schema: - la mamma potrà trascorrere con tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o in mancanza La mamma potrà Per_1 trascorrere con tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o in mancanza dalle ore 10 del Per_1 mattino) fino alle 20:30 quando la bambina, dopo cena, dovrà essere riaccompagnata al domicilio della prozia. In questa giornata dovrà essere concentrato il servizio di ADM già attivo presso il domicilio materno al fine di orientare la madre e supportarla nella relazione con la bambina nel nuovo contesto oggi disposto e verificare la relazione;
- la mamma potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (o in mancanza Per_1 dalle ore 10 del mattino) fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola ( o in mancanza con riaccompagnamento entro le 10 del mattino al domicilio della zia ); - CP_3 sono vietati contatti diretti madre/ minore al di fuori di detti spazi. Le telefonate verranno, eventualmente introdotte dall'Ente affidatario alla evoluzione positiva della relazione. - durante le imminenti vacanze estive tre settimane non consecutive da concordare tra le parti con il supporto dei servizi sociali. d) modulare in senso restrittivo, con possibilità di prevedere la necessaria presenza di terzi, in caso gli incontri siano di pregiudizio per la bambina o nel caso in cui la madre non rispetti le prescrizioni impartite;
e) attivare nell'interesse di Pt_1
un percorso individuale di sostegno e cura che le consenta di lavorare sulle sue
[...] fragilità focalizzandosi sul benessere di così da riuscire a creare quel legame di Per_1 attaccamento sicuro ad oggi deficitario. f) Modulare e regolamentare l'incontri padre/minore secondo il seguente schema: • prevedere incontri/papà bambina alla presenza di un educatore (educativa territoriale non ritenendo necessario lo spazio neutro) che verifichi non solo la qualità della relazione ma anche la capacità del padre di preservare la figlia dal proprio vissuto con le tempistiche opportune tenuto in esclusivo conto il benessere della bambina pagina 2 di 11 nonché le sue reazioni alla ripresa della relazione, valutata anche di concerto con il terapeuta. Sono vietati i contatti tra la bambina ed il papà al di fuori di questi spazi;
• Controparte_1 non potrà contattare telefonicamente la figlia e lo si invita a contattare con una frequenza non superiore a due telefonate/video chiamate/ mail settimanali la sig.ra da Controparte_3 effettuarsi quanto la minore è a scuola o dalla madre. Eventuali violazioni verranno severamente valutate.; g) provvedere all'immediata sospensione degli incontri se pregiudizievoli o se il padre dovesse disattendere le prescrizioni impartite nell'esclusivo interesse della bambina. Diversamente, alla positiva evoluzione della relazione, gli incontri potranno essere gradualmente ampliati e liberalizzati dai SS;
h) attivare un percorso individuale di sostegno e cura che gli consenta di lavorare sulle sue fragilità focalizzandosi sul benessere di così da riuscire a creare quel legame di attaccamento sicuro ad oggi Per_1 deficitario;
i) trasmettere, di concerto con il curatore, una prima relazione di aggiornamento entro il 30 giugno 2025 ed un'ulteriore relazione entro il 30 novembre 2025; 3) Respinge allo stato le altre richieste;
4) Ammonisce entrambi i genitori al rispetto delle disposizioni adottate ed al rispetto delle prescrizioni imposte avvisandoli che in caso di fallimento del progetto verranno adottati ulteriori provvedimenti limitativi/ ablativi della responsabilità genitoriale;
5) Dispone che dal collocamento di presso la zia il contributo paterno nel mantenimento Per_1 della figlia stabilito in 400,00 euro mensili venga versato da alla sig.ra Controparte_1
; 6) Conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nelle spese extra Controparte_3 assegno della bambina come già stabilito;
7) Ordina alle parti di produrre in giudizio entro il 30 novembre 2025le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale per i minorenni di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, oltre che dalla e ad CP_4 [...]
; 8) Rinvia il procedimento all'udienza dell'11 dicembre 2025 ore 9.30. Si comunichi CP_5 con urgenza alle parti ai SS del Comune di Settimo Milanese perché ne curino la comunicazione anche alla sig.ra ai SS del Comune di Milano …”. Controparte_3
2. Parte reclamante, costituitasi in data 14.4.2025, ha impugnato predetto decreto adducendo i seguenti motivi, qui sintetizzati: A) criticità della CTU sulla quale la CTP aveva già evidenziato problematicità in primo grado, prima tra tutte quella relativa alla “inadeguatezza della sig.ra a ricoprire il ruolo di figura vicariante dei genitori per per via della sua Controparte_3 Per_1 incapacità di mantenere un confine rispetto al sig. ”; B) eccessività della Controparte_1 misura dell'allontanamento della minore dalla madre in quanto la stessa CTU ha dato atto di un profondo legame madre-figlia e non ha evidenziato la presenza di patologie a carico della madre. Si precisa, altresì, che la stessa, a causa dei maltrattamenti subiti dal , si è subito Per_1 allontanata dalla casa familiare (finendo in una comunità protetta con la figlia da fine 2016 a fine 2018) e avrebbe creato un ambiente sano attorno alla figura della minore. Ulteriormente, la difesa precisa che la misura dell'allontanamento con collocamento etero-familiare viene disposto in casi gravi e allo stato mancherebbero i presupposti. Infine, precisa che dalle relazioni in atti emerge la massima disponibilità e collaborazione della madre, nonostante il pagina 3 di 11 ritardo degli operatori specialistici nell'avviare i percorsi prescritti;
C) carenza del requisito della terzietà in capo alla collocataria della minore, che è la zia paterna del (zia che il Per_1
considera una figura materna, essendosi presa cura dell'uomo sin dall'infanzia, a Per_1 partire dal primo anno di età, in assenza della madre). In particolare, si evidenzia che la collocataria avrebbe la tendenza ad assecondare le richieste del nipote, come anche evidenziato dai servizi sociali, e sembrerebbe avere problemi di salute ed essere molto impegnata con il lavoro;
D) quanto ai fatti successivi all'adozione del provvedimento impugnato, la difesa precisa che il progetto di collocamento era così embrionale da rischiare che la minore fosse di fatto collocata presso il padre. 3. La predetta parte ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in parziale riforma del provvedimento reso nel procedimento pendente fra le Parti avanti il Tribunale di Milano, Sezione IX^ civile, N. 6735/2023 R.G.N.R., emesso in data 4/04/2025, a scioglimento della riserva assunta in data 24/03/2025 e comunicato allo scrivente Legale con pec del 7/04/2025 che qui si impugna così provvedere: MODIFICARE i punti n. 1, n. 2 c), n. 2 d), 3) del provvedimento impugnato, confermando il collocamento della minore presso Persona_1 la madre, sig.ra , con potenziamento degli interventi a supporto Parte_1 della diade madre – figlia (potenziamento dell'intervento di educativa domiciliare, avvio del supporto psicologico per la minore, avvio del percorso di sostegno alla genitorialità a favore della madre presso centro pubblico, inserimento della minore in un centro educativo diurno o in un servizio post-scuola, eventuali visite di giorno presso la zia alla presenza di un educatore). Disporre, se del caso, gli approfondimenti ritenuti più opportuni e assumere sommarie informazioni laddove utili per tutelare il superiore interesse della minore (inerenti: i possibili pregiudizi per la minore correlati all'allontanamento; un approfondimento sulle fragilità personali che la sig.ra ha dichiarato di avere ai SS e su come intende gestire CP_3 nel quotidiano la minore visto il suo impegno lavorativo;
informazioni sulle risorse disponibili presso i SS territorialmente competenti ove risiede la sig.ra ; Controparte_3 approfondimenti circa i criteri per valutare un asserito miglioramento nella relazione madre
– figlia a seguito dell'allontanamento). Con vittoria di spese”.
4. Con provvedimento del 16.4.2025 il Presidente della sezione ha fissato l'udienza al 19.6.2025 senza la presenza delle parti.
5. In data 20.5.2025 si è costituito il reclamato, padre della minore, opponendosi all'impugnazione avversaria contestando i motivi avversari: A) quanto all'elaborato peritale precisa che dallo stesso emerge la necessità che la madre della minore effettui un “percorso di ricostruzione identitaria e di maturazione” anche a causa della proiezione delle sue ansie sulla figlia, come correttamente confermato dalla CTU e dal GIP in sede di assoluzione del;
Per_1
B) quanto alla assunta carenza della terzietà in capo alla il reclamato precisa che “la Per_1 sig.ra è perfettamente consapevole della difficoltà del suo ruolo, delle Controparte_6 responsabilità che si è assunta, della posizione che dovrà avere con e della posizione Per_1 che dovrà avere con i genitori”; correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato la iniziale titubanza della stessa, che a dire della difesa sarebbe indice di forza della collocataria. 6. La predetta parte ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Rigettare integralmente il pagina 4 di 11 proposto reclamo, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto confermare il decreto del Tribunale di Milano pubblicato in data 4/4/2025 e, pertanto, confermare il collocamento della minore presso la sig.ra , unitamente a tutte le misure disposte Per_1 Controparte_3 nell'impugnato provvedimento, sia a supporto della sig.ra sia a supporto Controparte_3 della minore oltre quelle previste per entrambi i genitori. …”. Per_1
7. In data 20.5.2025 si è costituita la curatrice speciale della minore contestando l'impugnazione avversaria e a tal proposito ha precisato quanto segue: A) quanto alla CTU la curatrice ha precisato che in sede di collegio peritale tutti i CTU, compresi quelli di parte, hanno
“valutato la necessità di reperire risorse interne al nucleo che potessero garantire un
“sollievo” della minore e che tentasse ad evitare situazioni / soluzioni maggiormente incisive ed estreme cercate fuori dal contesto parentale… e ha rilevato la necessità di mettere in Per_1 protezione dal conflitto e dalle fragilità di entrambi i genitori…”. La stessa ha evidenziato che la madre avrebbe preferito il collocamento comunitario della minore pur di non farla stare dalla zia paterna del , non tenendo in conto l'interesse primario della figlia;
B) quanto alla Per_1 dedotta drasticità della misura dell'allontanamento della minore ha precisato che “la scelta del Tribunale di allontanare dai genitori è giustificata dal bisogno della minore di ritrovare Per_1 un proprio spazio interrompendo il legame disfunzionale evidenziato in CTU”. Ulteriormente, la curatrice ha precisato che il provvedimento impugnato prevede la calendarizzazione degli incontri madre-figlia, non recidendo il loro legame. C) quanto alla asserita carenza di terzietà della la curatrice ha precisato che lo stesso giudice di primo grado nel provvedimento Per_1 impugnato ha previsto l'attivazione di diversi percorsi di sostegno per la collocataria, per garantire l'interesse della minore. Infine, la curatrice ha precisato che il provvedimento impugnato è passibile di modifica, come previsto dallo stesso e per sua stessa natura.
8. La predetta parte ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra con il suo atto introduttivo per tutti i motivi Parte_1 dedotti in narrativa confermando il provvedimento reso dal Tribunale di Milano in data
4.4.2025 nell'ambito del procedimento RG 6735/2023. Con vittoria di spese del presente giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”
9. Con provvedimento depositato il 2.10.2025 il Presidente della Sezione ha riassegnato la causa al nuovo componente del Collegio e ha fissato udienza al 9.10.2025.
10. In data 8.10.2025 il PG ha depositato parere con il quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato stante l'adeguatezza e correttezza della motivazione del provvedimento in relazione alla tutela della minore Per_1
11. All'udienza del 9.10.2025 la Corte si riservava per la decisione della causa.
******* Quanto al reclamo proposto la Corte osserva quanto segue. Premessa. L'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in data 16.2.2023, per cui si ritiene che il presente giudizio non debba svolgersi secondo il c.d. rito Cartabia, ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie, mentre per il nuovo procedimento in materia di pagina 5 di 11 persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss. c.p.c. non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023, mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. Per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso è stato introdotto prima del 28.2.2023 e deve pertanto svolgersi alla luce della disciplina previgente di cui agli artt. 708 co. 4 e 709 u.c. c.p.c. Invero, deve pure dirsi che la novella di cui alla c.d. riforma Cartabia, con il correttivo di cui al d.lgs. 164/2024, ha recepito gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali – nel quadro legislativo previgente – in ordine alla necessità di garantire tutela avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice di primo grado, anche successivi al primo provvedimento di cui al previgente art. 708, previsto oggi all'art. 473bis.22 co. 1 c.p.c., allorquando si tratti di provvedimenti che incidono sul collocamento del minore ovvero sull'affidamento dello stesso. Posto ciò, deve rilevarsi che nel caso di specie parte reclamante si duole proprio delle disposizioni nascenti da provvedimento del giudice di primo grado del 04.4.2025 di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati già alla data del 14.11.2023, oggi assimilabili a quelle di cui all'art. 473bis.24 co. 1 n. 2, già oggetto di tutela dinanzi alla Corte di Appello in sede di reclamo ex artt. 708 co. 4 c.p.c. e 709 u.c. c.p.c. come previgenti. Venendo, allora, al merito dell'impugnazione proposta la Corte rileva che il reclamo della sig.ra non risulta accoglibile per le ragioni che seguono. Parte_1
Motivi di fatto. In primo luogo, il giudizio di primo grado risulta allo stato ancora pendente nella fase istruttoria tanto che nel provvedimento impugnato, ossia al punto 2.i, il giudice ha posto termine ai servizi sociali per depositare relazione di aggiornamento alle date del 30.6.2025 e 30.11.2025 di modo da tenere uno stretto monitoraggio della situazione. La situazione personale e familiare delle Parti coinvolte risulta in fase di sviluppo, tanto che il rapporto di con la prozia collocataria è in fase
Per_1 di costruzione e i genitori della minore stanno ottemperando ai percorsi richiesti, come la prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità. Nello specifico, circa la zia collocataria, dalla relazione depositata il 30.6.25 dal Servizio tutela minori Sercorp emerge che: la prozia collocataria (dell'età di 69 anni) ha assunto una babysitter per farsi aiutare nella gestione della minore;
la ha dichiarato agli operanti di aver deciso di accettare il
Per_1 collocamento di per evitarle il collocamento comunitario (riferiva che all'età di 19 anni si era
Per_1 assunta la cura del nipote ); il padre riferiva pur sempre sofferenza personale per la situazione
Per_1 con la figlia;
dorme con la prozia poiché l'abitazione di quest'ultima è un bilocale;
la
Per_1 Per_1 aveva un primo appuntamento con lo psicologo al 25.6 per la presa in carico psicologica di sostegno;
il rapporto di con la prozia collocataria “appare in via di costruzione” a causa dell'atteggiamento
Per_1
a volte sfidante della minore. Dalla relazione sociale del Comune di Milano, allegata alla relazione SERCORP del 30.6.2025, redatta in seguito ad un solo incontro con le parti, emerge che la è Per_1 molto legata alla minore, anche se questa pone spesso in essere resistenze e provocazioni. Circa il padre, dalla relazione dell'ASST Rhodense relativo al percorso di sostegno alla genitorialità del pagina 6 di 11 datata 26.6.25 (relazione allegata a quella precedente) emerge che: il percorso è iniziato ad Per_1 aprile 2022 e prosegue;
il mostra sofferenza nel non poter vedere e sentire la figlia con Per_1 maggiore frequenza e libertà. Circa la madre, dalla relazione della Onlus CREA, allegata alla relazione SERCORP del 30.6.2025, emerge che: la madre della minore aveva iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità il 3.2.2025;
“si rilevano molte risorse nella sig.ra che le permettono di affrontare anche situazioni di Pt_1 oggettiva complessità con notevole resilenza”; vi è un forte legame affettivo madre-figlia. Volendo confrontare i rapporti della minore col padre e con la madre, dalla relazione ADM, allegata alla relazione SERCORP del 30.6.2025, emerge che: la madre incontra la figlia una volta a settimana dall'uscita da scuola al rientro della in casa;
a settimane alterne dorme presso Per_1 Per_1
l'abitazione della madre;
il padre incontra la figlia una volta a settimana prevalentemente presso un Centro Commerciale;
“durante i primi incontri con il padre, è apparsa particolarmente chiusa Per_1
e poco disponibile alla relazione, affidandosi e rivolgendosi principalmente alla figura educativa. Successivamente ha alternato momenti in cui è apparsa maggiormente serena e a suo agio a momenti di maggiore chiusura”; vi sono stati degli episodi di attrito tra ed il padre, nei quali Per_1 Per_1 aveva verbalizzato di non voler stare da sola con il padre. Sempre nella medesima relazione risulta che aveva riferito di essere infastidita da alcuni Per_1 comportamenti della zia collocataria (la sveglia presto, le chiede di lavarsi i denti dopo i pasti, la obbliga a vestirsi in un determinato modo). Conclusivamente il servizio proponeva il proseguimento degli interventi in atto. Quindi, nella relazione sociale del 30.6.2025 i servizi specialistici hanno proposto la prosecuzione degli interventi in corso anche per consentire una corretta e complessiva valutazione del caso in oggetto. Deve pure evidenziarsi che, a seguito del reclamo qui proposto, le Parti hanno richiesto la modifica del provvedimento impugnato ed il giudice ha respinto la richiesta di modifica stante la necessità dei servizi sociali coinvolti di “lavorare sulla integrazione dei due mondi a livello interno” della minore di modo da consentire “proficuo rafforzamento della relazione” (cfr. provvedimento del 24.7.2025). Con provvedimento del 3.10.2025 il giudice di primo grado ha rimesso ai servizi sociali la decisione circa le modalità di partecipazione del alle cerimonie religiose di ottobre, ossia comunione e cresima Per_1 di rilevando che “con ordinanza del 4 aprile 2025 è stato mandato ai Servizi affidatari di Per_1 organizzare e scandire la ripresa di rapporti tra ed il padre in modo graduale osservato -per la Per_1 ragioni lì esposte- con l'obbiettivo di consentire la costruzione della relazione tenendo conto dei tempi della bambina”. Si conferma in tal senso la precarietà della situazione in corso, che necessita del monitoraggio e degli interventi specialistici coinvolti per consentire il recupero dei rapporti figlia-genitori. L'attenzione dei provvedimenti del giudice di primo grado su tale aspetto trova pieno sostegno dalla lettura della CTU e delle relazioni sociali, dalle quali emerge la compromissione dei rapporti minore- genitori. Rispetto a tale situazione di disagio, l'unica soluzione è apparsa essere il collocamento di presso una persona diversa sia dal padre sia dalla madre, idonea tuttavia a garantire il rapporto Per_1 con gli stessi ed in grado, allo stato e in via provvisoria, di garantire alla minore la possibilità di ricostruire il rapporto con entrambi i genitori. Del resto, anche volendo attribuire rilievo alle
“lamentele” di la stessa – come evidenziato – si duole dell'imposizione da parte della zia Per_1 pagina 7 di 11 collocataria delle normali regole di vita quotidiana di igiene o di responsabilità quali “la sveglia presto…lavarsi i denti dopo i pasti…vestirsi in un determinato modo”. L'attenzione del giudice su tale situazione di disagio e l'individuazione del collocamento presso un familiare pure vicino ma diverso da uno dei genitori trova ragione nelle evidenze di cui alla Consulenza ed alle Relazioni in atti, pure in termini di provvisorietà dell'intervento di modifica delle originarie disposizioni. In particolare, dalla CTU emerge quanto segue: “Seppur le valutazioni psicodiagnostiche e le risultanze dei colloqui clinici non accertino la presenza di franche patologie personologiche presenti nei perizianti è certo che il funzionamento dei due soggetti - sia in interazione tra loro che nell'espletamento delle funzioni genitoriali - offra diffuse preoccupazioni sia in relazione al conflitto ancora attivo tra le parti che in merito alla capacità critica di comprendere come le proprie azioni/reazioni possano avere importanti precipitati sulle percezioni e sui vissuti della loro bambina”; la non ha un disturbo post traumatico da stress ma ha un disturbo dell'adattamento dovuta ad Pt_1 una forma di immaturità e passività del pensiero;
il presenta “traumatismi evolutivi e Per_1 abbandonici”, dovuti alla storia infantile (la madre lo ha abbandonato quando aveva 1 anno ed è stato cresciuto dalla zia paterna); entrambi i genitori risulterebbero aver avuto difficoltà nell'accettare di aver contribuito a creare la situazione in essere;
la vede se stessa come una vittima e tale visione si Pt_1 riverbera sul suo rapporto con la figlia;
“ mostra un legame disfunzionale con entrambi i genitori Per_1 che, se non sanato in tempi brevi, offre una prognosi infausta nella strutturazione di una personalità sana ed equilibrata”; “il quadro clinico qui descritto, sostanzialmente richiede un intervento temporaneo ma fermo utile a disintossicare la minore dai vissuti assorbiti dagli adulti di riferimento e di sperimentare una condizione di maggiore equilibrio”; “D'altra parte ,seppur sussista un legame primario fusionale con la madre, è necessario che la sudditanza emotiva della minore nei confronti della genitrice venga recisa con immediatezza;
come emerge dalla valutazione psicodiagnostica il suo meccanismo di adeguamento è quello di neutralizzazione di tutti quei bisogni attraverso un meccanismo di negazione di sé, della propria frustrazione della propria rabbia che non riesce ad essere riconosciuto perché potrebbe intaccare il rapporto con un materno che necessita di essere preservato da “crepe”. Tale adattamento al materno appare il “fil ruoge” che attraversa buona parte dell'espressione del soggetto”; “le risultanze cliniche sopra descritte suggeriscono la presenza di una diffusa fragilità nelle competenze genitoriali che richiede la presenza di un “terzo” che garantisca e monitori la tutela di entrambi i genitori si ritrovano depauperati delle principali funzioni Per_1 connesse con il loro ruolo di guida, educazione e sana evoluzione della figlia in quanto concentrati sul loro conflitto e arroccati sulle posizioni vittimistiche assunte…. La madre, che ad oggi è il genitore al quale è totalmente devoluta la crescita della figlia, necessita di un percorso di ricostruzione identitaria e di maturazione che risulta necessario per tutela di sé stessa e per la rielaborazione critica e maggiormente equilibrata degli accadimenti che l'hanno riguardata;
tale fragilità non le permette di essere giuda per la figlia, generando sentimenti di accudimento e cura a sè indirizzati che hanno fatto perdere il focus sulle necessità della bambina. Il padre è coinvolto in un procedimento penale che necessariamente riverbera sulle competenze genitoriali dello stesso e sulla sua relazione con la
chi scrive non intende prendere posizioni su tale questione seppur sia necessario segnalare che Per_1
- a prescindere dalla sussistenza di azioni giuridicamente sanzionabili- vi sia l'esigenza da parte dell'uomo di ricalibrare le proprie condotte nei confronti della minore attraverso il ricorso a difese pagina 8 di 11 psichiche e modalità relazionali maggiormente evolute. L'affido all'ente risulta ad oggi il suggerimento maggiormente confacente alla tutela della minore così come l'assunzione di una decisone transeunte di ossigenazione dei vissuti della bambina attraverso un collocamento in un ambiente privo delle pressioni emotive dirette o indirette oggi subite. Nessuna delle relazioni con i genitori merita di essere recisa e deve mantenersi stabile nel tempo, seppur inizialmente limitata;
si suggeriscono incontri protetti in spazio neutro con la figura paterna ed incontri limitati, ma liberi, con la madre che possano ripetersi nel fine settimana qualora la piccola sia collocata in uno spazio altro rispetto a quello materno”. Quanto alla zia collocataria, si è evidenziato che la CTU riconosceva il ruolo benefico della stessa suggerendo l'intervento di diversi specialisti per supportare l'inserimento e la temporanea permanenza. Si tratta di motivazioni che consentono l'emersione di un duplice aspetto di necessità del provvedimento qui reclamato: da un lato, supportare i genitori ciascuno per il superamento delle rispettive difficoltà nell'escludere la minore dal conflitto reciproco;
dall'altro, la necessità di garantire un contatto costante della minore con il nucleo familiare, nell'ambito del programma di incontri col dovuto sostegno dei Servizi. Tutto ciò in una prospettiva di assoluta provvisorietà, che inevitabilmente porterà il giudice di primo grado a rivedere le proprie decisioni alla luce dei rilievi dei Servizi sociali chiamati a pronunciarsi proprio in vista della scadenza dei termini istruttori già fissati per depositare relazione di aggiornamento alla data del 30.11.2025. In altri termini, alla luce del quadro che ne deriverà da tale prossima relazione, il Giudice sarà chiamato a valutare l'adeguata e puntuale verifica della rispondenza del provvedimento provvisorio qui reclamato al best interest della minore. Motivi di diritto. Tanto considerato, la Corte rileva che le motivazioni del provvedimento in questa sede impugnato rendono palese la natura intrinsecamente provvisoria del decreto e la sua finalità tipicamente interinale e istruttoria, in quanto le decisioni assunte appaiono dirette ad una migliore verifica della complessiva situazione del minore attraverso gli incarichi conferiti, al fine di adottare le disposizioni definitive relative all'affidamento del minore, al suo collocamento ed al correlato mantenimento. Non appare attribuibile al decreto in esame carattere definitivo e decisorio;
trattasi di un provvedimento destinato ad esaurirsi con il provvedimento definitivo. La natura interinale del provvedimento impugnato è ulteriormente confermata dalla calendarizzazione della prosecuzione del giudizio di primo grado con ulteriori attività istruttorie. Tale considerazione, alla luce della disciplina c.d. pre-Cartabia, determinerebbe l'inammissibilità del reclamo, considerato che lo stesso è proposto fuori dall'ipotesi di cui all'art. 708 u.c. c.p.p. previgente, non trattandosi del primo provvedimento provvisorio del Giudice. D'altra parte, deve anche rammentarsi, come già accennato, che anche nella disciplina previgente parte della dottrina e della giurisprudenza, anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, ammetteva la reclamabilità di provvedimenti provvisori di cui all'art. 709 u.c. c.p.c. quando incidenti sul collocamento e sull'affido dei minori. Posto ciò, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcun diretto pregiudizio per il minore correlato alle determinazioni assunte dal Tribunale. Infatti, appare evidente che il provvedimento provvisorio impugnato è stato pronunciato a tutela immediata del benessere del minore a seguito delle risultanze della CTU effettuata nel giudizio di primo grado, che ha rilevato il rischio di evoluzione psicopatologica della condizione di sviluppo del minore per l'esposizione della bambina al conflitto genitoriale da parte della madre, nella quale è stata rilevata la chiusura radicale verso la figura paterna. pagina 9 di 11 Deve quindi affermarsi che il provvedimento reclamato non ha mai inciso in modo da recare pregiudizio alla minore. La limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori trova già fondamento nel provvedimento del giudice di primo grado del 14.11.2023, laddove si fa riferimento sia alle risultanze relative al padre sia alle criticità della madre, in termini di non comunicabilità delle parti a danno della bambina. Proprio l'approfondimento di tale incomunicabilità ha determinato le modifiche oggetto del provvedimento qui reclamato;
modifiche sulle quali lo stesso curatore speciale della minore si è pronunciato rappresentando la necessità della limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, da ultimo con il collocamento della minore presso un soggetto – individuato nella zia – tale da garantire la costruzione nel tempo di un rapporto equilibrato di con entrambi i Per_1 genitori. Emerge pure una calendarizzazione istruttoria di verifica del superamento da parte della madre delle difficoltà di interazione della stessa con la minore, al fine di scongiurare il distacco di quest'ultima dal padre. In definitiva, il provvedimento provvisorio reclamato si è imposto in ragione di scongiurare provvisoriamente l'effetto del collocamento presso la madre in termini di pregiudizio concreto alla bigenitorialità della minore e al fine di garantire la stabile crescita della stessa in termini coerenti con l'età e lo sviluppo biologico e fisiopsichico, come evidenziato nello stesso provvedimento (cfr. pag. 1 e 2). Al riguardo, deve pure evidenziarsi che in capo alla zia collocataria in via provvisoria non emergono condotte disfunzionali di allontanamento della minore dalla madre o dal padre né di coinvolgimento nei fatti oggetto delle accuse mosse a suo tempo nei confronti del padre, neppure invero addotto in sede di reclamo laddove si fa riferimento a mere prospettazioni di “non terzietà” tra le due figure genitoriali. Il curatore della minore, poi, in questa sede, ha rappresentato piuttosto come la minore abbia un legame disfunzionale con entrambi i genitori ed in particolare, per quello che qui interessa, proprio con la madre con riferimento ad un certo profilo di “sudditanza emotiva” emersa dalla CTU (cfr. dep. 24.1.2025). Inoltre, il curatore in atti evidenzia pure come – a differenza che con i genitori allo stato in conflitto –Sophie abbia un rapporto con la zia libero da condizionamenti e sereno. Particolare riferimento all'attenzione della figura della zia è dato dalla considerazione da parte di quest'ultima circa la percepita necessità di un supporto – nel caso concreto offerto dai Servizi;
si tratta di un elemento che fa emergere la sensibilità dell'attuale collocataria in ordine alle necessità della minore, a differenza di quanto argomentato dal giudice di primo grado con riferimento ai genitori, che appaiono allo stato concentrati sulle esigenze personali più che su quelle di Per_1
In definitiva, il provvedimento reclamato esplica pienamente il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun genitore, alla base delle disposizioni di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. Risulta quindi rispettato anche il principio espresso sul piano interno, europeo ed internazionale ai sensi degli artt. 2 e 117 Cost., 7 e 9 Conv. New York e 8 laddove nel caso concreto il giudice ha valutato nella sua CP_7 complessità la prospettiva provvisoria del collocamento della minore presso un familiare (la zia) tale da garantire il legame di all'interno del contesto di amore familiare. Per_1
Risulta, quindi, che la minore è stata collocata in un luogo e presso la zia in Controparte_3 grado di tutelare l'integrità dei rapporti affettivi di nei riguardi dei genitori nonché l'equilibrio Per_1 degli stessi, con la supervisione dei Servizi Sociali, per il tempo necessario e alle condizioni di fatto sopra considerate. Resta ferma la possibilità di modifica e revoca ad opera dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento reclamato in questa sede, allorché la regolamentazione provvisoria, alla luce pagina 10 di 11 di quanto emergente dall'istruttoria calendarizzata, non sia più aderente alla situazione precedentemente valutata. D'altra parte, un intervento al riguardo di questa Corte sul caso, ad istruttoria ancora in corso in un contesto di evidente provvisorietà, rischierebbe una possibile sovrapposizione di disposizioni incompatibili, laddove il procedimento continui dinnanzi al giudice di primo grado, in caso di decisione diversa ed ulteriore sul merito del presente reclamo sulla base di elementi per loro natura provvisori e già alla data di stesura del presente provvedimento potenzialmente modificatisi. Conclusivamente il reclamo proposto dalla deve essere respinto e per l'effetto deve Parte_1 essere confermato il provvedimento impugnato. Quanto al regime delle spese di lite nel presente giudizio, trattandosi di rito c.d. “pre-Cartabia”, le stesse saranno decise all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo. Si comunichi. Milano, all'udienza del 9 ottobre 2025 Il Giudice est. Il Presidente Dott. Angelo Parisi Dott. Fabio Laurenzi
pagina 11 di 11
CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dr. Fabio Laurenzi Presidente dr. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere dr. Angelo Parisi Consigliere rel.
Nel procedimento promosso da:
, nata in [...] il [...], (C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'avv. Valeria Dellavedova del Foro di Busto Arsizio ( , indirizzo CodiceFiscale_2 pec: , presso il cui studio sito in Gallarate (VA), Via San Email_1
Rocco 6 ha eletto domicilio;
PARTE RECLAMANTE
Contro
:
, nato a [...] il [...], ( ), residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv. Elisabetta Lorusso di Milano, presso il cui studio sito in Milano alla via Leopardi n.14 ha eletto domicilio;
PARTE RECLAMATA
Con l'intervento del Curatore speciale della minore , nata a [...] in data [...], Persona_1 avv. (CF: ), con studio in Milano, Via Vincenzo Monti 34 (pec: Parte_2 C.F._4
; Email_2
Atti trasmessi al P.G. che ha concluso per “la conferma del provvedimento impugnato con rigetto del reclamo” stante “la necessità che la ricorrente affronti un percorso di accompagnamento alla genitorialità e sfrutti il periodo di allontanamento con la figlia per comprendere la necessità per la minore di un processo di individualizzazione”.
OGGETTO: reclamo avverso il provvedimento provvisorio cron. 8042/2025 del 4.4.2025 emesso dal Tribunale di Milano, comunicato alle parti il 7.4.2025, nel procedimento RG 6735/2023; MINORE: , nata a [...] in data [...]; Persona_1
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Decreto Il Collegio, osservato che:
1. Col ricorso in epigrafe indicato, parte reclamante si duole del decreto indicato in epigrafe, che ha così statuito: “…A parziale Modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati 14 novembre 2023, così provvede: 1) Dispone che sia immediatamente collocata Controparte_2 presso e con la signora nell'abitazione di Milano via dell'Usignolo 1; 2) Controparte_3
Dispone che i Servizi Sociali del comune di Settimo Milanese lavorando di concerto con i servizi sociali del Comune di Milano, competenti in ragione del collocamento della minore, e con le ASST provvedano a: a) attivare nell'interesse della signora , entro 10 giorni dal Per_1 trasferimento di un percorso di supporto che le garantisca uno spazio confronto ed Per_1 indirizzo con terzi nella gestione della minore e della sua nuova veste di adulto di riferimento per la pronipote così da offrire alla minore -ed a sé stessa- un ambiente depurato da antiche pressioni;
b) attivare nel termine di 10 giorni dal trasferimento di un supporto Per_1 terapeutico individuale per aiutare la bambina a comprendere e tollerare il progetto per lei pensato -così da viverlo come un'opportunità- ed a rielaborare il proprio rapporto con i genitori e mitigare i sensi di colpa e di inadeguatezza conseguenti;
c) Modulare e regolamentare l'incontri madre/minore secondo il seguente schema: - la mamma potrà trascorrere con tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o in mancanza La mamma potrà Per_1 trascorrere con tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o in mancanza dalle ore 10 del Per_1 mattino) fino alle 20:30 quando la bambina, dopo cena, dovrà essere riaccompagnata al domicilio della prozia. In questa giornata dovrà essere concentrato il servizio di ADM già attivo presso il domicilio materno al fine di orientare la madre e supportarla nella relazione con la bambina nel nuovo contesto oggi disposto e verificare la relazione;
- la mamma potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (o in mancanza Per_1 dalle ore 10 del mattino) fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola ( o in mancanza con riaccompagnamento entro le 10 del mattino al domicilio della zia ); - CP_3 sono vietati contatti diretti madre/ minore al di fuori di detti spazi. Le telefonate verranno, eventualmente introdotte dall'Ente affidatario alla evoluzione positiva della relazione. - durante le imminenti vacanze estive tre settimane non consecutive da concordare tra le parti con il supporto dei servizi sociali. d) modulare in senso restrittivo, con possibilità di prevedere la necessaria presenza di terzi, in caso gli incontri siano di pregiudizio per la bambina o nel caso in cui la madre non rispetti le prescrizioni impartite;
e) attivare nell'interesse di Pt_1
un percorso individuale di sostegno e cura che le consenta di lavorare sulle sue
[...] fragilità focalizzandosi sul benessere di così da riuscire a creare quel legame di Per_1 attaccamento sicuro ad oggi deficitario. f) Modulare e regolamentare l'incontri padre/minore secondo il seguente schema: • prevedere incontri/papà bambina alla presenza di un educatore (educativa territoriale non ritenendo necessario lo spazio neutro) che verifichi non solo la qualità della relazione ma anche la capacità del padre di preservare la figlia dal proprio vissuto con le tempistiche opportune tenuto in esclusivo conto il benessere della bambina pagina 2 di 11 nonché le sue reazioni alla ripresa della relazione, valutata anche di concerto con il terapeuta. Sono vietati i contatti tra la bambina ed il papà al di fuori di questi spazi;
• Controparte_1 non potrà contattare telefonicamente la figlia e lo si invita a contattare con una frequenza non superiore a due telefonate/video chiamate/ mail settimanali la sig.ra da Controparte_3 effettuarsi quanto la minore è a scuola o dalla madre. Eventuali violazioni verranno severamente valutate.; g) provvedere all'immediata sospensione degli incontri se pregiudizievoli o se il padre dovesse disattendere le prescrizioni impartite nell'esclusivo interesse della bambina. Diversamente, alla positiva evoluzione della relazione, gli incontri potranno essere gradualmente ampliati e liberalizzati dai SS;
h) attivare un percorso individuale di sostegno e cura che gli consenta di lavorare sulle sue fragilità focalizzandosi sul benessere di così da riuscire a creare quel legame di attaccamento sicuro ad oggi Per_1 deficitario;
i) trasmettere, di concerto con il curatore, una prima relazione di aggiornamento entro il 30 giugno 2025 ed un'ulteriore relazione entro il 30 novembre 2025; 3) Respinge allo stato le altre richieste;
4) Ammonisce entrambi i genitori al rispetto delle disposizioni adottate ed al rispetto delle prescrizioni imposte avvisandoli che in caso di fallimento del progetto verranno adottati ulteriori provvedimenti limitativi/ ablativi della responsabilità genitoriale;
5) Dispone che dal collocamento di presso la zia il contributo paterno nel mantenimento Per_1 della figlia stabilito in 400,00 euro mensili venga versato da alla sig.ra Controparte_1
; 6) Conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nelle spese extra Controparte_3 assegno della bambina come già stabilito;
7) Ordina alle parti di produrre in giudizio entro il 30 novembre 2025le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale per i minorenni di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, oltre che dalla e ad CP_4 [...]
; 8) Rinvia il procedimento all'udienza dell'11 dicembre 2025 ore 9.30. Si comunichi CP_5 con urgenza alle parti ai SS del Comune di Settimo Milanese perché ne curino la comunicazione anche alla sig.ra ai SS del Comune di Milano …”. Controparte_3
2. Parte reclamante, costituitasi in data 14.4.2025, ha impugnato predetto decreto adducendo i seguenti motivi, qui sintetizzati: A) criticità della CTU sulla quale la CTP aveva già evidenziato problematicità in primo grado, prima tra tutte quella relativa alla “inadeguatezza della sig.ra a ricoprire il ruolo di figura vicariante dei genitori per per via della sua Controparte_3 Per_1 incapacità di mantenere un confine rispetto al sig. ”; B) eccessività della Controparte_1 misura dell'allontanamento della minore dalla madre in quanto la stessa CTU ha dato atto di un profondo legame madre-figlia e non ha evidenziato la presenza di patologie a carico della madre. Si precisa, altresì, che la stessa, a causa dei maltrattamenti subiti dal , si è subito Per_1 allontanata dalla casa familiare (finendo in una comunità protetta con la figlia da fine 2016 a fine 2018) e avrebbe creato un ambiente sano attorno alla figura della minore. Ulteriormente, la difesa precisa che la misura dell'allontanamento con collocamento etero-familiare viene disposto in casi gravi e allo stato mancherebbero i presupposti. Infine, precisa che dalle relazioni in atti emerge la massima disponibilità e collaborazione della madre, nonostante il pagina 3 di 11 ritardo degli operatori specialistici nell'avviare i percorsi prescritti;
C) carenza del requisito della terzietà in capo alla collocataria della minore, che è la zia paterna del (zia che il Per_1
considera una figura materna, essendosi presa cura dell'uomo sin dall'infanzia, a Per_1 partire dal primo anno di età, in assenza della madre). In particolare, si evidenzia che la collocataria avrebbe la tendenza ad assecondare le richieste del nipote, come anche evidenziato dai servizi sociali, e sembrerebbe avere problemi di salute ed essere molto impegnata con il lavoro;
D) quanto ai fatti successivi all'adozione del provvedimento impugnato, la difesa precisa che il progetto di collocamento era così embrionale da rischiare che la minore fosse di fatto collocata presso il padre. 3. La predetta parte ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in parziale riforma del provvedimento reso nel procedimento pendente fra le Parti avanti il Tribunale di Milano, Sezione IX^ civile, N. 6735/2023 R.G.N.R., emesso in data 4/04/2025, a scioglimento della riserva assunta in data 24/03/2025 e comunicato allo scrivente Legale con pec del 7/04/2025 che qui si impugna così provvedere: MODIFICARE i punti n. 1, n. 2 c), n. 2 d), 3) del provvedimento impugnato, confermando il collocamento della minore presso Persona_1 la madre, sig.ra , con potenziamento degli interventi a supporto Parte_1 della diade madre – figlia (potenziamento dell'intervento di educativa domiciliare, avvio del supporto psicologico per la minore, avvio del percorso di sostegno alla genitorialità a favore della madre presso centro pubblico, inserimento della minore in un centro educativo diurno o in un servizio post-scuola, eventuali visite di giorno presso la zia alla presenza di un educatore). Disporre, se del caso, gli approfondimenti ritenuti più opportuni e assumere sommarie informazioni laddove utili per tutelare il superiore interesse della minore (inerenti: i possibili pregiudizi per la minore correlati all'allontanamento; un approfondimento sulle fragilità personali che la sig.ra ha dichiarato di avere ai SS e su come intende gestire CP_3 nel quotidiano la minore visto il suo impegno lavorativo;
informazioni sulle risorse disponibili presso i SS territorialmente competenti ove risiede la sig.ra ; Controparte_3 approfondimenti circa i criteri per valutare un asserito miglioramento nella relazione madre
– figlia a seguito dell'allontanamento). Con vittoria di spese”.
4. Con provvedimento del 16.4.2025 il Presidente della sezione ha fissato l'udienza al 19.6.2025 senza la presenza delle parti.
5. In data 20.5.2025 si è costituito il reclamato, padre della minore, opponendosi all'impugnazione avversaria contestando i motivi avversari: A) quanto all'elaborato peritale precisa che dallo stesso emerge la necessità che la madre della minore effettui un “percorso di ricostruzione identitaria e di maturazione” anche a causa della proiezione delle sue ansie sulla figlia, come correttamente confermato dalla CTU e dal GIP in sede di assoluzione del;
Per_1
B) quanto alla assunta carenza della terzietà in capo alla il reclamato precisa che “la Per_1 sig.ra è perfettamente consapevole della difficoltà del suo ruolo, delle Controparte_6 responsabilità che si è assunta, della posizione che dovrà avere con e della posizione Per_1 che dovrà avere con i genitori”; correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato la iniziale titubanza della stessa, che a dire della difesa sarebbe indice di forza della collocataria. 6. La predetta parte ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Rigettare integralmente il pagina 4 di 11 proposto reclamo, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto confermare il decreto del Tribunale di Milano pubblicato in data 4/4/2025 e, pertanto, confermare il collocamento della minore presso la sig.ra , unitamente a tutte le misure disposte Per_1 Controparte_3 nell'impugnato provvedimento, sia a supporto della sig.ra sia a supporto Controparte_3 della minore oltre quelle previste per entrambi i genitori. …”. Per_1
7. In data 20.5.2025 si è costituita la curatrice speciale della minore contestando l'impugnazione avversaria e a tal proposito ha precisato quanto segue: A) quanto alla CTU la curatrice ha precisato che in sede di collegio peritale tutti i CTU, compresi quelli di parte, hanno
“valutato la necessità di reperire risorse interne al nucleo che potessero garantire un
“sollievo” della minore e che tentasse ad evitare situazioni / soluzioni maggiormente incisive ed estreme cercate fuori dal contesto parentale… e ha rilevato la necessità di mettere in Per_1 protezione dal conflitto e dalle fragilità di entrambi i genitori…”. La stessa ha evidenziato che la madre avrebbe preferito il collocamento comunitario della minore pur di non farla stare dalla zia paterna del , non tenendo in conto l'interesse primario della figlia;
B) quanto alla Per_1 dedotta drasticità della misura dell'allontanamento della minore ha precisato che “la scelta del Tribunale di allontanare dai genitori è giustificata dal bisogno della minore di ritrovare Per_1 un proprio spazio interrompendo il legame disfunzionale evidenziato in CTU”. Ulteriormente, la curatrice ha precisato che il provvedimento impugnato prevede la calendarizzazione degli incontri madre-figlia, non recidendo il loro legame. C) quanto alla asserita carenza di terzietà della la curatrice ha precisato che lo stesso giudice di primo grado nel provvedimento Per_1 impugnato ha previsto l'attivazione di diversi percorsi di sostegno per la collocataria, per garantire l'interesse della minore. Infine, la curatrice ha precisato che il provvedimento impugnato è passibile di modifica, come previsto dallo stesso e per sua stessa natura.
8. La predetta parte ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra con il suo atto introduttivo per tutti i motivi Parte_1 dedotti in narrativa confermando il provvedimento reso dal Tribunale di Milano in data
4.4.2025 nell'ambito del procedimento RG 6735/2023. Con vittoria di spese del presente giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”
9. Con provvedimento depositato il 2.10.2025 il Presidente della Sezione ha riassegnato la causa al nuovo componente del Collegio e ha fissato udienza al 9.10.2025.
10. In data 8.10.2025 il PG ha depositato parere con il quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato stante l'adeguatezza e correttezza della motivazione del provvedimento in relazione alla tutela della minore Per_1
11. All'udienza del 9.10.2025 la Corte si riservava per la decisione della causa.
******* Quanto al reclamo proposto la Corte osserva quanto segue. Premessa. L'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in data 16.2.2023, per cui si ritiene che il presente giudizio non debba svolgersi secondo il c.d. rito Cartabia, ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie, mentre per il nuovo procedimento in materia di pagina 5 di 11 persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss. c.p.c. non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023, mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. Per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso è stato introdotto prima del 28.2.2023 e deve pertanto svolgersi alla luce della disciplina previgente di cui agli artt. 708 co. 4 e 709 u.c. c.p.c. Invero, deve pure dirsi che la novella di cui alla c.d. riforma Cartabia, con il correttivo di cui al d.lgs. 164/2024, ha recepito gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali – nel quadro legislativo previgente – in ordine alla necessità di garantire tutela avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice di primo grado, anche successivi al primo provvedimento di cui al previgente art. 708, previsto oggi all'art. 473bis.22 co. 1 c.p.c., allorquando si tratti di provvedimenti che incidono sul collocamento del minore ovvero sull'affidamento dello stesso. Posto ciò, deve rilevarsi che nel caso di specie parte reclamante si duole proprio delle disposizioni nascenti da provvedimento del giudice di primo grado del 04.4.2025 di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati già alla data del 14.11.2023, oggi assimilabili a quelle di cui all'art. 473bis.24 co. 1 n. 2, già oggetto di tutela dinanzi alla Corte di Appello in sede di reclamo ex artt. 708 co. 4 c.p.c. e 709 u.c. c.p.c. come previgenti. Venendo, allora, al merito dell'impugnazione proposta la Corte rileva che il reclamo della sig.ra non risulta accoglibile per le ragioni che seguono. Parte_1
Motivi di fatto. In primo luogo, il giudizio di primo grado risulta allo stato ancora pendente nella fase istruttoria tanto che nel provvedimento impugnato, ossia al punto 2.i, il giudice ha posto termine ai servizi sociali per depositare relazione di aggiornamento alle date del 30.6.2025 e 30.11.2025 di modo da tenere uno stretto monitoraggio della situazione. La situazione personale e familiare delle Parti coinvolte risulta in fase di sviluppo, tanto che il rapporto di con la prozia collocataria è in fase
Per_1 di costruzione e i genitori della minore stanno ottemperando ai percorsi richiesti, come la prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità. Nello specifico, circa la zia collocataria, dalla relazione depositata il 30.6.25 dal Servizio tutela minori Sercorp emerge che: la prozia collocataria (dell'età di 69 anni) ha assunto una babysitter per farsi aiutare nella gestione della minore;
la ha dichiarato agli operanti di aver deciso di accettare il
Per_1 collocamento di per evitarle il collocamento comunitario (riferiva che all'età di 19 anni si era
Per_1 assunta la cura del nipote ); il padre riferiva pur sempre sofferenza personale per la situazione
Per_1 con la figlia;
dorme con la prozia poiché l'abitazione di quest'ultima è un bilocale;
la
Per_1 Per_1 aveva un primo appuntamento con lo psicologo al 25.6 per la presa in carico psicologica di sostegno;
il rapporto di con la prozia collocataria “appare in via di costruzione” a causa dell'atteggiamento
Per_1
a volte sfidante della minore. Dalla relazione sociale del Comune di Milano, allegata alla relazione SERCORP del 30.6.2025, redatta in seguito ad un solo incontro con le parti, emerge che la è Per_1 molto legata alla minore, anche se questa pone spesso in essere resistenze e provocazioni. Circa il padre, dalla relazione dell'ASST Rhodense relativo al percorso di sostegno alla genitorialità del pagina 6 di 11 datata 26.6.25 (relazione allegata a quella precedente) emerge che: il percorso è iniziato ad Per_1 aprile 2022 e prosegue;
il mostra sofferenza nel non poter vedere e sentire la figlia con Per_1 maggiore frequenza e libertà. Circa la madre, dalla relazione della Onlus CREA, allegata alla relazione SERCORP del 30.6.2025, emerge che: la madre della minore aveva iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità il 3.2.2025;
“si rilevano molte risorse nella sig.ra che le permettono di affrontare anche situazioni di Pt_1 oggettiva complessità con notevole resilenza”; vi è un forte legame affettivo madre-figlia. Volendo confrontare i rapporti della minore col padre e con la madre, dalla relazione ADM, allegata alla relazione SERCORP del 30.6.2025, emerge che: la madre incontra la figlia una volta a settimana dall'uscita da scuola al rientro della in casa;
a settimane alterne dorme presso Per_1 Per_1
l'abitazione della madre;
il padre incontra la figlia una volta a settimana prevalentemente presso un Centro Commerciale;
“durante i primi incontri con il padre, è apparsa particolarmente chiusa Per_1
e poco disponibile alla relazione, affidandosi e rivolgendosi principalmente alla figura educativa. Successivamente ha alternato momenti in cui è apparsa maggiormente serena e a suo agio a momenti di maggiore chiusura”; vi sono stati degli episodi di attrito tra ed il padre, nei quali Per_1 Per_1 aveva verbalizzato di non voler stare da sola con il padre. Sempre nella medesima relazione risulta che aveva riferito di essere infastidita da alcuni Per_1 comportamenti della zia collocataria (la sveglia presto, le chiede di lavarsi i denti dopo i pasti, la obbliga a vestirsi in un determinato modo). Conclusivamente il servizio proponeva il proseguimento degli interventi in atto. Quindi, nella relazione sociale del 30.6.2025 i servizi specialistici hanno proposto la prosecuzione degli interventi in corso anche per consentire una corretta e complessiva valutazione del caso in oggetto. Deve pure evidenziarsi che, a seguito del reclamo qui proposto, le Parti hanno richiesto la modifica del provvedimento impugnato ed il giudice ha respinto la richiesta di modifica stante la necessità dei servizi sociali coinvolti di “lavorare sulla integrazione dei due mondi a livello interno” della minore di modo da consentire “proficuo rafforzamento della relazione” (cfr. provvedimento del 24.7.2025). Con provvedimento del 3.10.2025 il giudice di primo grado ha rimesso ai servizi sociali la decisione circa le modalità di partecipazione del alle cerimonie religiose di ottobre, ossia comunione e cresima Per_1 di rilevando che “con ordinanza del 4 aprile 2025 è stato mandato ai Servizi affidatari di Per_1 organizzare e scandire la ripresa di rapporti tra ed il padre in modo graduale osservato -per la Per_1 ragioni lì esposte- con l'obbiettivo di consentire la costruzione della relazione tenendo conto dei tempi della bambina”. Si conferma in tal senso la precarietà della situazione in corso, che necessita del monitoraggio e degli interventi specialistici coinvolti per consentire il recupero dei rapporti figlia-genitori. L'attenzione dei provvedimenti del giudice di primo grado su tale aspetto trova pieno sostegno dalla lettura della CTU e delle relazioni sociali, dalle quali emerge la compromissione dei rapporti minore- genitori. Rispetto a tale situazione di disagio, l'unica soluzione è apparsa essere il collocamento di presso una persona diversa sia dal padre sia dalla madre, idonea tuttavia a garantire il rapporto Per_1 con gli stessi ed in grado, allo stato e in via provvisoria, di garantire alla minore la possibilità di ricostruire il rapporto con entrambi i genitori. Del resto, anche volendo attribuire rilievo alle
“lamentele” di la stessa – come evidenziato – si duole dell'imposizione da parte della zia Per_1 pagina 7 di 11 collocataria delle normali regole di vita quotidiana di igiene o di responsabilità quali “la sveglia presto…lavarsi i denti dopo i pasti…vestirsi in un determinato modo”. L'attenzione del giudice su tale situazione di disagio e l'individuazione del collocamento presso un familiare pure vicino ma diverso da uno dei genitori trova ragione nelle evidenze di cui alla Consulenza ed alle Relazioni in atti, pure in termini di provvisorietà dell'intervento di modifica delle originarie disposizioni. In particolare, dalla CTU emerge quanto segue: “Seppur le valutazioni psicodiagnostiche e le risultanze dei colloqui clinici non accertino la presenza di franche patologie personologiche presenti nei perizianti è certo che il funzionamento dei due soggetti - sia in interazione tra loro che nell'espletamento delle funzioni genitoriali - offra diffuse preoccupazioni sia in relazione al conflitto ancora attivo tra le parti che in merito alla capacità critica di comprendere come le proprie azioni/reazioni possano avere importanti precipitati sulle percezioni e sui vissuti della loro bambina”; la non ha un disturbo post traumatico da stress ma ha un disturbo dell'adattamento dovuta ad Pt_1 una forma di immaturità e passività del pensiero;
il presenta “traumatismi evolutivi e Per_1 abbandonici”, dovuti alla storia infantile (la madre lo ha abbandonato quando aveva 1 anno ed è stato cresciuto dalla zia paterna); entrambi i genitori risulterebbero aver avuto difficoltà nell'accettare di aver contribuito a creare la situazione in essere;
la vede se stessa come una vittima e tale visione si Pt_1 riverbera sul suo rapporto con la figlia;
“ mostra un legame disfunzionale con entrambi i genitori Per_1 che, se non sanato in tempi brevi, offre una prognosi infausta nella strutturazione di una personalità sana ed equilibrata”; “il quadro clinico qui descritto, sostanzialmente richiede un intervento temporaneo ma fermo utile a disintossicare la minore dai vissuti assorbiti dagli adulti di riferimento e di sperimentare una condizione di maggiore equilibrio”; “D'altra parte ,seppur sussista un legame primario fusionale con la madre, è necessario che la sudditanza emotiva della minore nei confronti della genitrice venga recisa con immediatezza;
come emerge dalla valutazione psicodiagnostica il suo meccanismo di adeguamento è quello di neutralizzazione di tutti quei bisogni attraverso un meccanismo di negazione di sé, della propria frustrazione della propria rabbia che non riesce ad essere riconosciuto perché potrebbe intaccare il rapporto con un materno che necessita di essere preservato da “crepe”. Tale adattamento al materno appare il “fil ruoge” che attraversa buona parte dell'espressione del soggetto”; “le risultanze cliniche sopra descritte suggeriscono la presenza di una diffusa fragilità nelle competenze genitoriali che richiede la presenza di un “terzo” che garantisca e monitori la tutela di entrambi i genitori si ritrovano depauperati delle principali funzioni Per_1 connesse con il loro ruolo di guida, educazione e sana evoluzione della figlia in quanto concentrati sul loro conflitto e arroccati sulle posizioni vittimistiche assunte…. La madre, che ad oggi è il genitore al quale è totalmente devoluta la crescita della figlia, necessita di un percorso di ricostruzione identitaria e di maturazione che risulta necessario per tutela di sé stessa e per la rielaborazione critica e maggiormente equilibrata degli accadimenti che l'hanno riguardata;
tale fragilità non le permette di essere giuda per la figlia, generando sentimenti di accudimento e cura a sè indirizzati che hanno fatto perdere il focus sulle necessità della bambina. Il padre è coinvolto in un procedimento penale che necessariamente riverbera sulle competenze genitoriali dello stesso e sulla sua relazione con la
chi scrive non intende prendere posizioni su tale questione seppur sia necessario segnalare che Per_1
- a prescindere dalla sussistenza di azioni giuridicamente sanzionabili- vi sia l'esigenza da parte dell'uomo di ricalibrare le proprie condotte nei confronti della minore attraverso il ricorso a difese pagina 8 di 11 psichiche e modalità relazionali maggiormente evolute. L'affido all'ente risulta ad oggi il suggerimento maggiormente confacente alla tutela della minore così come l'assunzione di una decisone transeunte di ossigenazione dei vissuti della bambina attraverso un collocamento in un ambiente privo delle pressioni emotive dirette o indirette oggi subite. Nessuna delle relazioni con i genitori merita di essere recisa e deve mantenersi stabile nel tempo, seppur inizialmente limitata;
si suggeriscono incontri protetti in spazio neutro con la figura paterna ed incontri limitati, ma liberi, con la madre che possano ripetersi nel fine settimana qualora la piccola sia collocata in uno spazio altro rispetto a quello materno”. Quanto alla zia collocataria, si è evidenziato che la CTU riconosceva il ruolo benefico della stessa suggerendo l'intervento di diversi specialisti per supportare l'inserimento e la temporanea permanenza. Si tratta di motivazioni che consentono l'emersione di un duplice aspetto di necessità del provvedimento qui reclamato: da un lato, supportare i genitori ciascuno per il superamento delle rispettive difficoltà nell'escludere la minore dal conflitto reciproco;
dall'altro, la necessità di garantire un contatto costante della minore con il nucleo familiare, nell'ambito del programma di incontri col dovuto sostegno dei Servizi. Tutto ciò in una prospettiva di assoluta provvisorietà, che inevitabilmente porterà il giudice di primo grado a rivedere le proprie decisioni alla luce dei rilievi dei Servizi sociali chiamati a pronunciarsi proprio in vista della scadenza dei termini istruttori già fissati per depositare relazione di aggiornamento alla data del 30.11.2025. In altri termini, alla luce del quadro che ne deriverà da tale prossima relazione, il Giudice sarà chiamato a valutare l'adeguata e puntuale verifica della rispondenza del provvedimento provvisorio qui reclamato al best interest della minore. Motivi di diritto. Tanto considerato, la Corte rileva che le motivazioni del provvedimento in questa sede impugnato rendono palese la natura intrinsecamente provvisoria del decreto e la sua finalità tipicamente interinale e istruttoria, in quanto le decisioni assunte appaiono dirette ad una migliore verifica della complessiva situazione del minore attraverso gli incarichi conferiti, al fine di adottare le disposizioni definitive relative all'affidamento del minore, al suo collocamento ed al correlato mantenimento. Non appare attribuibile al decreto in esame carattere definitivo e decisorio;
trattasi di un provvedimento destinato ad esaurirsi con il provvedimento definitivo. La natura interinale del provvedimento impugnato è ulteriormente confermata dalla calendarizzazione della prosecuzione del giudizio di primo grado con ulteriori attività istruttorie. Tale considerazione, alla luce della disciplina c.d. pre-Cartabia, determinerebbe l'inammissibilità del reclamo, considerato che lo stesso è proposto fuori dall'ipotesi di cui all'art. 708 u.c. c.p.p. previgente, non trattandosi del primo provvedimento provvisorio del Giudice. D'altra parte, deve anche rammentarsi, come già accennato, che anche nella disciplina previgente parte della dottrina e della giurisprudenza, anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, ammetteva la reclamabilità di provvedimenti provvisori di cui all'art. 709 u.c. c.p.c. quando incidenti sul collocamento e sull'affido dei minori. Posto ciò, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcun diretto pregiudizio per il minore correlato alle determinazioni assunte dal Tribunale. Infatti, appare evidente che il provvedimento provvisorio impugnato è stato pronunciato a tutela immediata del benessere del minore a seguito delle risultanze della CTU effettuata nel giudizio di primo grado, che ha rilevato il rischio di evoluzione psicopatologica della condizione di sviluppo del minore per l'esposizione della bambina al conflitto genitoriale da parte della madre, nella quale è stata rilevata la chiusura radicale verso la figura paterna. pagina 9 di 11 Deve quindi affermarsi che il provvedimento reclamato non ha mai inciso in modo da recare pregiudizio alla minore. La limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori trova già fondamento nel provvedimento del giudice di primo grado del 14.11.2023, laddove si fa riferimento sia alle risultanze relative al padre sia alle criticità della madre, in termini di non comunicabilità delle parti a danno della bambina. Proprio l'approfondimento di tale incomunicabilità ha determinato le modifiche oggetto del provvedimento qui reclamato;
modifiche sulle quali lo stesso curatore speciale della minore si è pronunciato rappresentando la necessità della limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, da ultimo con il collocamento della minore presso un soggetto – individuato nella zia – tale da garantire la costruzione nel tempo di un rapporto equilibrato di con entrambi i Per_1 genitori. Emerge pure una calendarizzazione istruttoria di verifica del superamento da parte della madre delle difficoltà di interazione della stessa con la minore, al fine di scongiurare il distacco di quest'ultima dal padre. In definitiva, il provvedimento provvisorio reclamato si è imposto in ragione di scongiurare provvisoriamente l'effetto del collocamento presso la madre in termini di pregiudizio concreto alla bigenitorialità della minore e al fine di garantire la stabile crescita della stessa in termini coerenti con l'età e lo sviluppo biologico e fisiopsichico, come evidenziato nello stesso provvedimento (cfr. pag. 1 e 2). Al riguardo, deve pure evidenziarsi che in capo alla zia collocataria in via provvisoria non emergono condotte disfunzionali di allontanamento della minore dalla madre o dal padre né di coinvolgimento nei fatti oggetto delle accuse mosse a suo tempo nei confronti del padre, neppure invero addotto in sede di reclamo laddove si fa riferimento a mere prospettazioni di “non terzietà” tra le due figure genitoriali. Il curatore della minore, poi, in questa sede, ha rappresentato piuttosto come la minore abbia un legame disfunzionale con entrambi i genitori ed in particolare, per quello che qui interessa, proprio con la madre con riferimento ad un certo profilo di “sudditanza emotiva” emersa dalla CTU (cfr. dep. 24.1.2025). Inoltre, il curatore in atti evidenzia pure come – a differenza che con i genitori allo stato in conflitto –Sophie abbia un rapporto con la zia libero da condizionamenti e sereno. Particolare riferimento all'attenzione della figura della zia è dato dalla considerazione da parte di quest'ultima circa la percepita necessità di un supporto – nel caso concreto offerto dai Servizi;
si tratta di un elemento che fa emergere la sensibilità dell'attuale collocataria in ordine alle necessità della minore, a differenza di quanto argomentato dal giudice di primo grado con riferimento ai genitori, che appaiono allo stato concentrati sulle esigenze personali più che su quelle di Per_1
In definitiva, il provvedimento reclamato esplica pienamente il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun genitore, alla base delle disposizioni di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. Risulta quindi rispettato anche il principio espresso sul piano interno, europeo ed internazionale ai sensi degli artt. 2 e 117 Cost., 7 e 9 Conv. New York e 8 laddove nel caso concreto il giudice ha valutato nella sua CP_7 complessità la prospettiva provvisoria del collocamento della minore presso un familiare (la zia) tale da garantire il legame di all'interno del contesto di amore familiare. Per_1
Risulta, quindi, che la minore è stata collocata in un luogo e presso la zia in Controparte_3 grado di tutelare l'integrità dei rapporti affettivi di nei riguardi dei genitori nonché l'equilibrio Per_1 degli stessi, con la supervisione dei Servizi Sociali, per il tempo necessario e alle condizioni di fatto sopra considerate. Resta ferma la possibilità di modifica e revoca ad opera dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento reclamato in questa sede, allorché la regolamentazione provvisoria, alla luce pagina 10 di 11 di quanto emergente dall'istruttoria calendarizzata, non sia più aderente alla situazione precedentemente valutata. D'altra parte, un intervento al riguardo di questa Corte sul caso, ad istruttoria ancora in corso in un contesto di evidente provvisorietà, rischierebbe una possibile sovrapposizione di disposizioni incompatibili, laddove il procedimento continui dinnanzi al giudice di primo grado, in caso di decisione diversa ed ulteriore sul merito del presente reclamo sulla base di elementi per loro natura provvisori e già alla data di stesura del presente provvedimento potenzialmente modificatisi. Conclusivamente il reclamo proposto dalla deve essere respinto e per l'effetto deve Parte_1 essere confermato il provvedimento impugnato. Quanto al regime delle spese di lite nel presente giudizio, trattandosi di rito c.d. “pre-Cartabia”, le stesse saranno decise all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo. Si comunichi. Milano, all'udienza del 9 ottobre 2025 Il Giudice est. Il Presidente Dott. Angelo Parisi Dott. Fabio Laurenzi
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