Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025
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Sentenza 11 novembre 2025

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La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile, si è pronunciata su un reclamo proposto dalla madre di una minore avverso un provvedimento del Tribunale di Milano che aveva parzialmente modificato le disposizioni provvisorie in materia di affidamento e collocamento della minore. La madre reclamante contestava la CTU di primo grado, ritenendola inadeguata a causa della presunta incapacità della zia paterna, designata come collocataria, di mantenere un confine rispetto al padre della minore. Lamentava inoltre l'eccessività della misura di allontanamento dalla madre, pur riconoscendo un profondo legame madre-figlia e l'assenza di patologie a carico della madre stessa, sottolineando come tale misura fosse riservata a casi gravi e che, a suo dire, i presupposti mancassero. Contestava altresì la terzietà della zia paterna, definita figura materna per il padre fin dall'infanzia, e la sua tendenza ad assecondare le richieste del nipote, oltre a presunti problemi di salute e impegni lavorativi. Infine, lamentava che il progetto di collocamento fosse così embrionale da rischiare il collocamento effettivo presso il padre. Le conclusioni della madre miravano alla modifica dei punti contestati, con conferma del collocamento presso di lei e potenziamento degli interventi di supporto alla diade madre-figlia, oltre a specifici approfondimenti istruttori. Si sono costituiti il padre della minore, opponendosi al reclamo e difendendo la CTU e la terzietà della zia, e il curatore speciale della minore, anch'esso contestando l'impugnazione e sottolineando la necessità di proteggere la minore dal conflitto genitoriale e dalle fragilità di entrambi i genitori, nonché la validità del provvedimento impugnato quale misura temporanea.

La Corte d'Appello ha rigettato integralmente il reclamo, confermando il provvedimento impugnato. Ha preliminarmente chiarito che il giudizio doveva svolgersi secondo la normativa previgente al "rito Cartabia", data la data di instaurazione del procedimento di primo grado. Nel merito, ha ritenuto che il provvedimento reclamato avesse natura intrinsecamente provvisoria e interinale, finalizzata a una migliore verifica della complessiva situazione del minore attraverso gli incarichi conferiti ai servizi sociali e la prosecuzione dell'istruttoria. Ha evidenziato come le risultanze della CTU e delle relazioni dei servizi sociali delineassero una situazione di disagio della minore, caratterizzata da un legame disfunzionale con entrambi i genitori e dall'esposizione al conflitto genitoriale, rendendo necessario un intervento temporaneo e fermo per "disintossicare" la minore dai vissuti assorbiti e sperimentare un ambiente di maggiore equilibrio. La Corte ha ritenuto che il collocamento presso la zia paterna, pur con la necessità di supporto specialistico, fosse una misura idonea a garantire il rapporto con entrambi i genitori e a consentire alla minore di ricostruire il legame con essi, senza che emergessero condotte disfunzionali da parte della zia. Ha altresì sottolineato come il provvedimento impugnato fosse stato pronunciato a tutela immediata del benessere della minore, scongiurando il rischio di un pregiudizio concreto alla bigenitorialità e garantendo la sua crescita in termini coerenti con l'età e lo sviluppo. La Corte ha infine osservato che un intervento in questa sede, con istruttoria ancora in corso, rischierebbe una sovrapposizione di disposizioni incompatibili, confermando la necessità di attendere gli esiti delle ulteriori attività istruttorie per una valutazione definitiva. Le spese di lite sono state rinviate alla decisione del giudizio di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero :
    Data del deposito : 11 novembre 2025

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