TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
21/10/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6874/2024 vertente
DA
nata ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARRAZZO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa AQUINO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità civile.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 20.03.2024, a seguito di opposizione ad ATPO, il Tribunale riconosceva, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato, il ricorrente titolare di pensione di inabilità civile con decorrenza dal mese di aprile 2023.
Si costituiva l che resisteva alla domanda ed eccepiva la mancanza del requisito CP_1
anagrafico.
Orbene, deve ritenersi che la domanda non sia fondata.
Dalla sentenza di accertamento giudiziale risulta che il diritto alla pensione di inabilità civile è stato riconosciuto con decorrenza aprile 2023.
Tuttavia, dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha compiuto il 67° anno di età nel mese di novembre 2022 e, dunque, anteriormente alla decorrenza riconosciuta della prestazione.
Ai sensi della normativa vigente (art. 12, L. 118/1971 e art. 19, L. 153/1969, nonché art. 3, comma 6, D.lgs. 509/1988), la pensione di inabilità civile è concessa esclusivamente ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 67 anni. Al compimento di tale età, la prestazione si trasforma d'ufficio in assegno/pensione sociale ma solo qualora la pensione di inabilità risulti già riconosciuta e in godimento da data anteriore al compimento del 67° anno.
Nel caso di specie, essendo la decorrenza della pensione di inabilità civile fissata dal mese di aprile 2023, successivamente al compimento del 67° anno (novembre 2022), non sussistono i presupposti per il riconoscimento della prestazione né per la conversione automatica in pensione sociale.
Ne consegue il rigetto della domanda di riconoscimento dei ratei arretrati richiesti dal ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) Condanna parte ricorrente, che non ha sottoscritto personalmente la dichiarazione di esonero (Cass. 21962/2018) al pagamento in favore dell' CP_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 940,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Aversa, 04/11/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
21/10/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6874/2024 vertente
DA
nata ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARRAZZO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa AQUINO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità civile.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 20.03.2024, a seguito di opposizione ad ATPO, il Tribunale riconosceva, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato, il ricorrente titolare di pensione di inabilità civile con decorrenza dal mese di aprile 2023.
Si costituiva l che resisteva alla domanda ed eccepiva la mancanza del requisito CP_1
anagrafico.
Orbene, deve ritenersi che la domanda non sia fondata.
Dalla sentenza di accertamento giudiziale risulta che il diritto alla pensione di inabilità civile è stato riconosciuto con decorrenza aprile 2023.
Tuttavia, dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha compiuto il 67° anno di età nel mese di novembre 2022 e, dunque, anteriormente alla decorrenza riconosciuta della prestazione.
Ai sensi della normativa vigente (art. 12, L. 118/1971 e art. 19, L. 153/1969, nonché art. 3, comma 6, D.lgs. 509/1988), la pensione di inabilità civile è concessa esclusivamente ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 67 anni. Al compimento di tale età, la prestazione si trasforma d'ufficio in assegno/pensione sociale ma solo qualora la pensione di inabilità risulti già riconosciuta e in godimento da data anteriore al compimento del 67° anno.
Nel caso di specie, essendo la decorrenza della pensione di inabilità civile fissata dal mese di aprile 2023, successivamente al compimento del 67° anno (novembre 2022), non sussistono i presupposti per il riconoscimento della prestazione né per la conversione automatica in pensione sociale.
Ne consegue il rigetto della domanda di riconoscimento dei ratei arretrati richiesti dal ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) Condanna parte ricorrente, che non ha sottoscritto personalmente la dichiarazione di esonero (Cass. 21962/2018) al pagamento in favore dell' CP_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 940,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Aversa, 04/11/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna