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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2024, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20759 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "opposizione ex art. 615 cpc", vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoletano, in virtù di procura congiunta telematicamente all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
-attore opponente-
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_1 P.IVA_1
qualità di mandataria della società rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Controparte_2
Battista Santangelo, in virtù di procura in calce all'atto di precetto notificato in data 11.09.2020
- convenuta opposta-
CONCLUSIONI COME IN ATTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si opponeva al precetto notificatogli in data 11.09.2020 da Parte_1 Controparte_1
con cui quest'ultimo gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva pari ad euro
[...]
243.682,14, in virtù di decreto ingiuntivo n. D.I. 6043/2016- RG 25228/2016 emesso dal Tribunale di
Napoli nei suoi confronti, in qualità di fideiussore, in favore di . Organizzazione_1
In particolare deduceva l'omessa preventiva escussione del debitore principale Parte_2
[... in liquidazione e delle eventuali polizze assicurative stipulate a garanzia dei contratti di finanziamento;
la nullità della fideiussione omnibus predisposta su schema ABI frutto di intese tra imprese vietate (Cass. 13846/2019), l'impossibilità per l'opponente di esibire la documentazione attestante gli eventuali pagamenti effettuati dalla in liquidazione a mezzo Parte_2
del suo liquidatore.
1 Contestava la regolarità della pubblicazione e della relativa avvenuta notifica al debitore della cessione del credito da a Org_2 Controparte_2
Deduceva, inoltre, l'omessa notifica del titolo esecutivo con il pedissequo precetto.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale quanto segue:
“ - dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
Sig. per tutti i motivi esposti;
Parte_1
- dichiarare la nullità della fideiussione omnibus del Sig. e la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo nei suoi confronti, nonché la revoca dell'autorizzazione a procedere alla esecuzione forzata nei sui confronti per mancata notifica del titolo esecutivo;
- in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale della tutela richiesta, si chiede la dichiarazione di sospensione a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig. ; con vittoria di spese, diritti e competenze professionali”. Parte_1
Si costituiva in giudizio il , il quale deduceva l'inammissibilità dell'opposizione, Controparte_1
evidenziando che con l'opposizione al precetto erano state eccepite questioni attinenti al merito del titolo azionato, nonché l' infondatezza in fatto e in diritto della stessa.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
La causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 7.02.2024.
2. Va preliminarmente evidenziato che nel corso del giudizio non è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo , non potendosi ritenere quest'ultimo un Controparte_3 litisconsorte necessario e dovendosi tenere conto dell'inammissibilità dei motivi di opposizione attinenti al merito del decreto ingiuntivo, come si dirà in seguito.
Ciò chiarito, in diritto va esaminata preliminarmente la questione inammissibilità dell'opposizione sollevata anche da parte opposta.
In proposito appare utile preliminarmente richiamare la giurisprudenza che ha stabilito i limiti alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione all'esecuzione promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, stabilendo che gli eventuali vizi, eccezioni e contestazioni processuali e di merito, attinenti alla formazione del titolo, possono essere fatti valere solo con i rimedi previsti dalla legge avverso quel provvedimento e non con l'opposizione all'esecuzione, salvi i casi di assoluta inesistenza del titolo o l'ipotesi in cui i fatti su cui tali eccezioni si fondano siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni (ex multis, Cass. Civ.
25/5/2007 n. 12251, Cass. Civ. 6/7/2001 n. 9205). Si richiamano sul punto in tal senso anche le sentenze della Cass. n. 24027/2009 e n. 4505/2011 “Quando l'esecuzione è minacciata sulla base di
2 un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso”.
Alla luce di quanto finora illustrato circa i limiti di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione, appare evidente che parte opponente poteva eccepire con l'opposizione all'esecuzione solo i fatti successivi alla formazione del titolo azionato, mentre invece i motivi di opposizione (in particolare l'eccezione di nullità della fideiussione) attengono proprio al merito della pretesa creditoria accertata con il decreto ingiuntivo posto a base del precetto.
Generica è, poi, la affermazione relativa a presunti pagamenti estintivi da parte del debitore principale, non essendo neanche specificato se detti pagamenti sarebbero intervenuti prima o dopo l'emissione del decreto ingiuntivo.
Alla luce, quindi, di quanto sopra argomentato si deve ritenere l'opposizione inammissibile quanto alle questioni che attengono al merito del titolo esecutivo.
Inoltre va evidenziato che dal contratto di fideiussione in atti non risulta la pattuizione del beneficium excussionis in favore del per cui non vi era alcun obbligo per parte opposta di notificare il Pt_1 precetto al debitore principale e di escutere quest'ultimo prima di poter procedere nei confronti dell'opponente.
3. Quanto alla legittimazione ad agire di va evidenziato che l'opponente si è Controparte_2 limitato a contestare “la regolarità della pubblicazione e della relativa avvenuta notifica e/o conoscenza al debitore della cessione del credito”.
Va evidenziato che l'art. 58 dlgs 385/1993 (T.U.B.) deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli artt.1260 e ss c.c. poiché il TUB onera l'istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare “la banca concessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione delle singole controparti dai rapporti acquisiti”, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass. n. 20495 del
29.09.2020).
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito tuttavia che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
3 documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass 24798/2020).
Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito non escludono però che la cessione del credito possa essere provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché il contenuto dell'avviso sia tale da non lasciare incertezze sui crediti ceduti e non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5617/2020 è stato statuito che:
“La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr anche Cass. n. 15884/2019; da ultimo Cass. 17944/2023; Cass
1207/2024).
In linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr Corte di appello Perugia -sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Avezzano 29 ottobre 2020
- Tribunale Sciacca sez. I, 03/10/2022, n.407).
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati deve rilevarsi che, nel caso di specie, la cessione del crediti azionato con il precetto dalla a Organizzazione_1 Controparte_2
è stata documentata mediante il deposito di copia della Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017 in cui sono descritte le categorie dei crediti ceduti a cui è riconducibile il credito de quo ed è, inoltre, indicato il link contenente l'elenco dei crediti ceduti.
A ciò si aggiunge che l'opponente non ha disconosciuto la cessione ma solo la mancanza di conoscenza della stessa.
Sulla base dei predetti elementi deve ritenersi provata la legittimazione ad agire di . CP_2
4. E' infondata anche l'eccezione di omessa notifica del titolo esecutivo all'opponente. Va rilevato in proposito che in base all'art 654 cpc, dopo la dichiarazione di esecutorietà, “ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”. Ciò chiarito va
4 rilevato che detta formalità è stata rispettata essendo stati riportati nel precetto i dati relativi all'epoca in cui il decreto ingiuntivo è stato munito della formula esecutiva.
Inoltre è documentata in atti la notifica del decreto ingiuntivo all'opponente in data 5.10.2016.
Va dunque rigettato anche questo motivo di opposizione.
Va, infine, precisato che va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno inizialmente formulata da parte opponente, in quanto nulla è stato provato in merito.
5.Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di in Parte_1
considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore di in Controparte_1
euro 7052,00 (di cui euro 1276,00 fase studio, euro 814,00 fase introduttiva, euro 2835,00 fase istruttoria, euro 2127,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, ridotti al minimo in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta (non è stata svolta attività istruttoria in senso stretto), per tutte le fasi.
Va inoltre condannato , in considerazione della sua soccombenza, anche al Parte_1
pagamento dei compensi della fase cautelare in favore di da liquidarsi Controparte_1
sempre al minimo per gli stessi motivi di cui sopra in euro 886,00 solo per la fase decisionale , dovendosi tener conto della coincidenza delle altre fasi con il giudizio di merito, trattandosi di istanza cautelare in corso di causa.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
nella qualità, liquidate in complessi euro 7938,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfettario (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in NAPOLI, il 6.05.2024
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IL GIUDICE dott.ssa Maria Luisa Buono