Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2936/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 21 gennaio
2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Grimaldi
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Miranda
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024 e premettevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in data 06.09.2015 nel comune di Battipaglia (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 83 P. II S. A anno 2015 e che dalla loro unione era nata (11.09.2016). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la loro Per_1
separazione personale con sentenza n. cron. 80/2024 pubbl. il 20/03/2024 ed al contempo
1
domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo, tra l'altro,
l'affido condiviso della minore con residenza presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita del padre;
un assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo e in favore della minore pari ad €
150,00 mensili da corrispondere alla coniuge a mezzo bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% cadauno.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
21.01.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 06.09.2015 nel comune di Battipaglia (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 83 P.II S. A anno
2 R.V.G. 2936/2024
2015 tra nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3