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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/10/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Concetta MAIORE Presidente rel.
Dott. Domenico STILO Giudice
Dott. Alfredo SPITALERI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4364/2021 R.G. promossa da nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mascellari;
C.F._1
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi res. in via AR 33, C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Leone;
C.F._2
, nato a [...] il [...], ivi res. in via AR 33, C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Leone. C.F._3
CONVENUTI
Avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima
Con decreto ai sensi dell'art. 127 ter del 24 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e della relazione al collegio, veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 24.09.2021 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Siracusa i fratelli e e chiedeva venisse accertata e dichiarata la simulazione dei CP_1 Pt_2 contratti di seguito indicati: contratto con cui i genitori e , avevano Controparte_2 Controparte_3 venduto in data 6.11.20023 per il prezzo di euro 98.000,00 un immobile sito in contrada BA al figlio ( fratello) , che a propria volta aveva stipulato contratto di mutuo bancario Persona_1 per la somma di euro 155.000; contratto di compravendita con cui i genitori e in data 30.10.2006 Controparte_2 Controparte_3 avevano venduto al figlio appartamento sito in Noto piano terra acquistato via Controparte_1
AR ; contratto di vendita in data 23.10.2018 tra e da un lato, e, il Controparte_2 Pt_2
avente ad oggetto primo e secondo piano di Via AR n. 33. Persona_1
Assumeva l'attore che il reale valore degli immobili venduti dai genitori ai propri fratelli era superiore al prezzo indicato nell'atto, come evidenziato anche all'esito di apposita stima e della indicazione del prezzo di vendita a terzi, e delle somme ricevute dallo stesso attore in donazione in data 26.1.2007.
Tanto premesso chiedeva l'attore dichiararsi la simulazione dei contratti di vendita suddetti, in quanto concretamente gli stessi simulavano una donazione.
Assumeva poi che in conseguenza di tali contratti di compravendita simulati era derivata all'attore la lesione della propria quota di legittima e chiedeva quindi che venissero ricomprese nell'asse ereditario, per collazione ereditaria, le somme che assumeva donate dai genitori in conseguenza delle vendite simulate;
che venisse quindi accertata la lesione della quota di legittima di eredità spettante ad esso con conseguente condanna dei convenuti al pagamento in suo Parte_1 favore della somma di € 106.511,00, pari alla lesione della legittima , o di quell'altra somma maggiore o minore che eventualmente accertata in corso di causa.
Con autonome comparse e si costituivano in giudizio, Controparte_1 Parte_2 contestando le domande attoree, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto.
All'esito quindi della prova testimoniale richiesta da parte convenuta, e della disposta CTU per la stima degli immobili di cui ai documenti 1, 2 e 3 allegati all'atto di citazione, acquisita la documentazione offerta in produzione la causa veniva rimessa in decisione con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter in data 24 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decisa come segue.
******
La domanda è infondata e va respinta.
Con la proposizione della domanda odierna chiede attore, assumendo di essere legittimario pretermesso, dichiararsi la simulazione degli atti di vendita posti in essere: in data 30.10.2006 da entrambi i propri genitori con il fratello, , avente ad oggetto immobile sito in Persona_1 contrada BA;
in data 30.10.2006 avente ad oggetto appartamento sito in Noto piano terra di via AR;
in data 23.10.2018 tra ( padre) e , fratello da un lato, Controparte_2 Pt_2
avente ad oggetto primo e secondo piano di Via AR n. 33. Persona_1
Deduce che la sproporzione fra il prezzo corrisposto dall'acquirente ( anche se riscontrato anche mediante stipula di finanziamento, così per il primo contratto) e il prezzo reale stimato denoterebbero inequivocamente che i genitori / venditori avevano inteso trasferire a titolo gratuito la proprietà e quindi dissimulare una donazione in favore degli acquirenti ( i fratelli , e R_
) a scapito della quota di legittima dovutagli della quale chiedeva la reintegrazione , previa Pt_2 collazione delle somme donate.
In proposito non è inutile richiamare l' orientamento consolidato del Supremo collegio secondo cui il legittimario che, ai fini della reintegrazione della quota di legittima, chiede accertarsi la natura simulata di una vendita fatta dal de cuius e dissimulante una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve, quindi, considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con le conseguenze correlate alle limitazioni della prova previste.
Si ritiene in particolare che «Il legittimario pretermesso dall'eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal “de cuius” in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione» (Cass. n. 12955/2014; Cass. n. 15346/2010).
Ne consegue che nei confronti del legittimario attore per la simulazione trova applicazione il disposto di cui all'art. 1417 c.c., con conseguente ammissibilità, senza limite alcuno della prova testimoniale e per presunzioni (Cass. n. 21494/2018; Cass. sent. n. 20868/2004).
A tal proposito, va ricordato che, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, di talché nessun dubbio possa permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. sent. n. 2632/2014). Così delineato il quadro probatorio di riferimento osserva il Collegio che nel caso di specie il quadro indiziario fornito dall'attore a non appare idoneo a fondare il convincimento del Tribunale a favore della natura simulata degli atti impugnati.
Quanto al primo atto di compravendita quello stipulato in data 6.11.2003, il convenuto R_ ha dato prova, in primo luogo, di aver versato al padre mediante assegno n. 072130981,
[...] come risulta dall'estratto conto e confermato in sede testimoniale, la somma di € 139.000,00 a fronte di un prezzo concordato nell'atto indicato nella somma di € 98.000,00
Risulta inoltre, che a seguito della successiva vendita a terzi dal medesimo bene, la somma di euro
250.000,00 ricevuta quale corrispettivo è stata impiegata per estinguere il mutuo che lo stesso convenuto aveva acceso per procedere all'acquisto del bene alienatogli dal padre e sostenere ulteriori costi, quali il pagamento delle rate fino all'estinzione anticipata del mutuo, le spese notarili.
Né in senso contrario può dedursi che escusso come teste il notaio ( ha negato che il Tes_1 pagamento da parte di della somma di € 5.500,00, portata dall'assegno di Banca Controparte_1
Intesa n. 3131092897 del 27/07/2006, fosse correlata alla estinzione anticipata del mutuo, in quanto piuttosto ciò che rileva è che comunque il notaio ha confermato di aver riscosso i soldi che vanno ricondotti alla vendita della villetta di contrada BA, non essendoci altra causale.
Si aggiunga che dalle informazioni acquisite da Poste Italiane risulta versata dal convenuto
[...]
ai genitori nell'anno 2006 la somma di € 30.000, 00 ( come da estratto conto versato in R_ atti) e la ulteriore somma di euro 30.140,84 versata nel libretto intestato alla madre, , Controparte_3
( vedi dichiarazione di Poste Italiane del 20.03.2024).
Ne consegue che gli evidenziati elementi fattuali, ovvero pagamento effettivo del corrispettivo di vendita, correlato ai successivi versamenti eseguiti dal convenuto in favore dei Persona_1 genitori, configurano una serie di concordanti ed univoci elementi fattuali che valutati complessivamente, secondo il criterio di normalità, denotano piuttosto che i due contratti compravendita siano stati realmente posti in essere, non trattandosi di negozi simulati, in quanto caratterizzati da una effettiva dazione di denaro, peraltro non di entità simbolica.
Né in senso contrario vale dedurre che, nell'atto del 6.11.2006 anche con riferimento al prezzo dell'immobile, sia stata indicata la cifra di € 98.000,00, atteso che comunque risulta provato che in totale i genitori hanno ricevuto la somma di euro 199.140,84 dal figlio acquirente, il quale peraltro risulta aver sostenuto altri costi correlati alla vendita.
In ogni caso dirimente ai fini della opzione decisoria condivisa dal Collegio deve considerarsi che all'esito della compiuta istruttoria ha ricevuto piena smentita l'assunto dell'attore secondo cui vi sarebbe stata una sproporzione considerevole fra il prezzo pagato e il valore di mercato del bene compravenduto Invero all'esito della disposta CTU le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico è emerso che la somma che i genitori hanno ricevuto dal figlio acquirente è senz'altro congrua .
Il nominato C.T.U nell'assolvere al mandato conferitogli ha attestato il valore venale del bene con riferimento alla data di apertura delle due successioni dei defunti genitori, evidenziando quanto al valore degli immobili che in ogni caso “complessivamente si desume che sia nel 2013 che nel 2019, il bene poteva essere stimato in € 238.000,00”.
Alla medesima conclusione deve giungersi anche con riferimento all'immobile di via AR oggetto del secondo ( 30.10.2006) e del terzo atto di compravendita ( del 23.10.2018) tacciato di essere simulati dall'attore.
Infatti quanto all'atto del 30.10.2006 il prezzo dell'appartamento (piano terra in via AR ) è stato pattuito nella somma di € 30.000,00 e risulta essere stato pagato dal convenuto CP_1
a mezzo assegno di conto corrente, il cui incasso risulta dall'estratto conto di Poste Italiane
[...] intestato al venditore;
solo successivamente i genitori hanno deciso di donare la nuda proprietà dell'appartamento sito al primo piano nel medesimo stabile al fratello , riservandosene Pt_2
l'usufrutto per la vita.
Emerge altresì che, di seguito a tale donazione in favore del figlio , i coniugi hanno donato Pt_2 la somma di € 39.000 rispettivamente all'attore e all'altro figlio, , probabilmente al fine di CP_1 non alterare le attribuzioni loro dovute, tenendo conto del valore venale attribuito all'immobile donato a . Pt_2
Quanto al terzo atto di compravendita di cui l'attore assume la simulazione, avente ad oggetto l'appartamento posto al primo piano e secondo piano di via AR, risulta che con tale compravendita (frutto dell'intesa tra le parti banca, nudo proprietario, usufruttuario e acquirente), si
è inteso tutelare proprietario, e , padre terzo datore di ipoteca, Parte_2 Controparte_2 da un pignoramento, nel quale era intervenuto il fratello , odierno convenuto, che aveva R_ acquistato l'immobile versando la somma di euro 60.000,00 alla Banca di Credito Popolare di
Pachino, a saldo e stralcio dei debiti del fratello, oltre a versare a quest'ultimo la somma di € 5.000,00, pagamenti di cui è stata acquisita prova mediante la produzione in giudizio di due assegni di conto corrente per l'importo di € 10.000,00 e di euro 50.000,00 intestati alla BCC e un altro di € 5.000,00 emesso in favore del fratello . Pt_2
Venendo poi alle valutazioni del ctu circa il valore complessivo di mercato dell'appartamento di via
AR, va rilevato che l'ausiliario nominato dal giudice ha attribuito un valore di € 72.000,00 per il piano terra;
di € 85.000,00 per il piano primo e il secondo attestandolo all'anno 2013; per l'anno 2019 ha indicato il valore pari alla somma di € 68.000,00 per il piano terra e di € 81.000,00 per i piani superiori.
Ciò posto va rilevato che ha effettuato un esborso totale di € 95.000, per gli Persona_1 appartamenti ( rispettivamente di € 30.000 e di € 65.000) versando la somma di € 60.000,00 a saldo e stralcio di una posizione debitoria del fratello, che a propria volta aveva contratto un mutuo di €
80.000,00 per l'acquisto dell'appartamento.
Risulta comunque dimostrato ha versato ai genitori la complessiva somma di € Controparte_1
229.140,84,
Sulla scorta dei suddetti elementi risulta quindi che l'effettivo pagamento del prezzo vi è stato elemento fattuale che induce a valutare con maggiore rigore il fatto della non coincidenza di tale corrispettivo con il valore di mercato del bene rilevato dal CTU, segnatamente avuto riguardo alla raffronto fra i due dati numerici la cui divergenza non può ritenersi tale da escludere la congruità
e integrare quindi la sproporzione che costituisce uno degli indici sintomatici della invocata simulazione.
In definitiva la non coincidenza tra prezzo corrisposto e valore reale del bene, come rilevato dal CTU nella relazione versata in atti, non può ritenersi significativa a tal punto, vista la entità della divergenza, considerati i rapporti di parentela fra le parti, come elemento inequivocamente sintomatico della simulazione, tenuto conto dell'indiscutibile rilevanza presuntiva che nella ricostruzione degli elementi acquisiti agli atti riveste la comprovata effettiva corresponsione del prezzo, che, in mancanza di ulteriori elementi, depone in favore della effettività della compravendita, smentendo la prospettazione di parte attrice.
Il rigetto della domanda di simulazione , assorbe ogni altra questione in ordine alla lesione della quota di legittima atteso che la stessa era stata avanzata come direttamente correlata alla declaratoria di nullità per simulazione.
Le spese di lite , ivi comprese quelle liquidate al CTU con decreto del 28.6.2023-- seguono la soccombenza dell'attore e, avuto riguardo all'attività processuale espletata e al valore della causa
( quello indicato in domanda) secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche vanno poste a carico dell' attore nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4364/2021 r.g.., rigetta la domanda proposta da Pt_1 nei confronti di e;
[...] Controparte_1 Parte_2
Condanna l'attore alla rifusione in favore di e delle spese di Controparte_1 Parte_2 lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 14.103,00 oltre al rimborso pari al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.; pone in via definitiva a carico dell'attore i compensi liquidati al CTU con decreto del 28.6.2023
Siracusa, 25 settembre 2025 Il Giudice Relatore
Dott.ssa C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Concetta MAIORE Presidente rel.
Dott. Domenico STILO Giudice
Dott. Alfredo SPITALERI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4364/2021 R.G. promossa da nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mascellari;
C.F._1
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi res. in via AR 33, C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Leone;
C.F._2
, nato a [...] il [...], ivi res. in via AR 33, C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Leone. C.F._3
CONVENUTI
Avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima
Con decreto ai sensi dell'art. 127 ter del 24 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e della relazione al collegio, veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 24.09.2021 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Siracusa i fratelli e e chiedeva venisse accertata e dichiarata la simulazione dei CP_1 Pt_2 contratti di seguito indicati: contratto con cui i genitori e , avevano Controparte_2 Controparte_3 venduto in data 6.11.20023 per il prezzo di euro 98.000,00 un immobile sito in contrada BA al figlio ( fratello) , che a propria volta aveva stipulato contratto di mutuo bancario Persona_1 per la somma di euro 155.000; contratto di compravendita con cui i genitori e in data 30.10.2006 Controparte_2 Controparte_3 avevano venduto al figlio appartamento sito in Noto piano terra acquistato via Controparte_1
AR ; contratto di vendita in data 23.10.2018 tra e da un lato, e, il Controparte_2 Pt_2
avente ad oggetto primo e secondo piano di Via AR n. 33. Persona_1
Assumeva l'attore che il reale valore degli immobili venduti dai genitori ai propri fratelli era superiore al prezzo indicato nell'atto, come evidenziato anche all'esito di apposita stima e della indicazione del prezzo di vendita a terzi, e delle somme ricevute dallo stesso attore in donazione in data 26.1.2007.
Tanto premesso chiedeva l'attore dichiararsi la simulazione dei contratti di vendita suddetti, in quanto concretamente gli stessi simulavano una donazione.
Assumeva poi che in conseguenza di tali contratti di compravendita simulati era derivata all'attore la lesione della propria quota di legittima e chiedeva quindi che venissero ricomprese nell'asse ereditario, per collazione ereditaria, le somme che assumeva donate dai genitori in conseguenza delle vendite simulate;
che venisse quindi accertata la lesione della quota di legittima di eredità spettante ad esso con conseguente condanna dei convenuti al pagamento in suo Parte_1 favore della somma di € 106.511,00, pari alla lesione della legittima , o di quell'altra somma maggiore o minore che eventualmente accertata in corso di causa.
Con autonome comparse e si costituivano in giudizio, Controparte_1 Parte_2 contestando le domande attoree, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto.
All'esito quindi della prova testimoniale richiesta da parte convenuta, e della disposta CTU per la stima degli immobili di cui ai documenti 1, 2 e 3 allegati all'atto di citazione, acquisita la documentazione offerta in produzione la causa veniva rimessa in decisione con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter in data 24 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decisa come segue.
******
La domanda è infondata e va respinta.
Con la proposizione della domanda odierna chiede attore, assumendo di essere legittimario pretermesso, dichiararsi la simulazione degli atti di vendita posti in essere: in data 30.10.2006 da entrambi i propri genitori con il fratello, , avente ad oggetto immobile sito in Persona_1 contrada BA;
in data 30.10.2006 avente ad oggetto appartamento sito in Noto piano terra di via AR;
in data 23.10.2018 tra ( padre) e , fratello da un lato, Controparte_2 Pt_2
avente ad oggetto primo e secondo piano di Via AR n. 33. Persona_1
Deduce che la sproporzione fra il prezzo corrisposto dall'acquirente ( anche se riscontrato anche mediante stipula di finanziamento, così per il primo contratto) e il prezzo reale stimato denoterebbero inequivocamente che i genitori / venditori avevano inteso trasferire a titolo gratuito la proprietà e quindi dissimulare una donazione in favore degli acquirenti ( i fratelli , e R_
) a scapito della quota di legittima dovutagli della quale chiedeva la reintegrazione , previa Pt_2 collazione delle somme donate.
In proposito non è inutile richiamare l' orientamento consolidato del Supremo collegio secondo cui il legittimario che, ai fini della reintegrazione della quota di legittima, chiede accertarsi la natura simulata di una vendita fatta dal de cuius e dissimulante una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve, quindi, considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con le conseguenze correlate alle limitazioni della prova previste.
Si ritiene in particolare che «Il legittimario pretermesso dall'eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal “de cuius” in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione» (Cass. n. 12955/2014; Cass. n. 15346/2010).
Ne consegue che nei confronti del legittimario attore per la simulazione trova applicazione il disposto di cui all'art. 1417 c.c., con conseguente ammissibilità, senza limite alcuno della prova testimoniale e per presunzioni (Cass. n. 21494/2018; Cass. sent. n. 20868/2004).
A tal proposito, va ricordato che, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, di talché nessun dubbio possa permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. sent. n. 2632/2014). Così delineato il quadro probatorio di riferimento osserva il Collegio che nel caso di specie il quadro indiziario fornito dall'attore a non appare idoneo a fondare il convincimento del Tribunale a favore della natura simulata degli atti impugnati.
Quanto al primo atto di compravendita quello stipulato in data 6.11.2003, il convenuto R_ ha dato prova, in primo luogo, di aver versato al padre mediante assegno n. 072130981,
[...] come risulta dall'estratto conto e confermato in sede testimoniale, la somma di € 139.000,00 a fronte di un prezzo concordato nell'atto indicato nella somma di € 98.000,00
Risulta inoltre, che a seguito della successiva vendita a terzi dal medesimo bene, la somma di euro
250.000,00 ricevuta quale corrispettivo è stata impiegata per estinguere il mutuo che lo stesso convenuto aveva acceso per procedere all'acquisto del bene alienatogli dal padre e sostenere ulteriori costi, quali il pagamento delle rate fino all'estinzione anticipata del mutuo, le spese notarili.
Né in senso contrario può dedursi che escusso come teste il notaio ( ha negato che il Tes_1 pagamento da parte di della somma di € 5.500,00, portata dall'assegno di Banca Controparte_1
Intesa n. 3131092897 del 27/07/2006, fosse correlata alla estinzione anticipata del mutuo, in quanto piuttosto ciò che rileva è che comunque il notaio ha confermato di aver riscosso i soldi che vanno ricondotti alla vendita della villetta di contrada BA, non essendoci altra causale.
Si aggiunga che dalle informazioni acquisite da Poste Italiane risulta versata dal convenuto
[...]
ai genitori nell'anno 2006 la somma di € 30.000, 00 ( come da estratto conto versato in R_ atti) e la ulteriore somma di euro 30.140,84 versata nel libretto intestato alla madre, , Controparte_3
( vedi dichiarazione di Poste Italiane del 20.03.2024).
Ne consegue che gli evidenziati elementi fattuali, ovvero pagamento effettivo del corrispettivo di vendita, correlato ai successivi versamenti eseguiti dal convenuto in favore dei Persona_1 genitori, configurano una serie di concordanti ed univoci elementi fattuali che valutati complessivamente, secondo il criterio di normalità, denotano piuttosto che i due contratti compravendita siano stati realmente posti in essere, non trattandosi di negozi simulati, in quanto caratterizzati da una effettiva dazione di denaro, peraltro non di entità simbolica.
Né in senso contrario vale dedurre che, nell'atto del 6.11.2006 anche con riferimento al prezzo dell'immobile, sia stata indicata la cifra di € 98.000,00, atteso che comunque risulta provato che in totale i genitori hanno ricevuto la somma di euro 199.140,84 dal figlio acquirente, il quale peraltro risulta aver sostenuto altri costi correlati alla vendita.
In ogni caso dirimente ai fini della opzione decisoria condivisa dal Collegio deve considerarsi che all'esito della compiuta istruttoria ha ricevuto piena smentita l'assunto dell'attore secondo cui vi sarebbe stata una sproporzione considerevole fra il prezzo pagato e il valore di mercato del bene compravenduto Invero all'esito della disposta CTU le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico è emerso che la somma che i genitori hanno ricevuto dal figlio acquirente è senz'altro congrua .
Il nominato C.T.U nell'assolvere al mandato conferitogli ha attestato il valore venale del bene con riferimento alla data di apertura delle due successioni dei defunti genitori, evidenziando quanto al valore degli immobili che in ogni caso “complessivamente si desume che sia nel 2013 che nel 2019, il bene poteva essere stimato in € 238.000,00”.
Alla medesima conclusione deve giungersi anche con riferimento all'immobile di via AR oggetto del secondo ( 30.10.2006) e del terzo atto di compravendita ( del 23.10.2018) tacciato di essere simulati dall'attore.
Infatti quanto all'atto del 30.10.2006 il prezzo dell'appartamento (piano terra in via AR ) è stato pattuito nella somma di € 30.000,00 e risulta essere stato pagato dal convenuto CP_1
a mezzo assegno di conto corrente, il cui incasso risulta dall'estratto conto di Poste Italiane
[...] intestato al venditore;
solo successivamente i genitori hanno deciso di donare la nuda proprietà dell'appartamento sito al primo piano nel medesimo stabile al fratello , riservandosene Pt_2
l'usufrutto per la vita.
Emerge altresì che, di seguito a tale donazione in favore del figlio , i coniugi hanno donato Pt_2 la somma di € 39.000 rispettivamente all'attore e all'altro figlio, , probabilmente al fine di CP_1 non alterare le attribuzioni loro dovute, tenendo conto del valore venale attribuito all'immobile donato a . Pt_2
Quanto al terzo atto di compravendita di cui l'attore assume la simulazione, avente ad oggetto l'appartamento posto al primo piano e secondo piano di via AR, risulta che con tale compravendita (frutto dell'intesa tra le parti banca, nudo proprietario, usufruttuario e acquirente), si
è inteso tutelare proprietario, e , padre terzo datore di ipoteca, Parte_2 Controparte_2 da un pignoramento, nel quale era intervenuto il fratello , odierno convenuto, che aveva R_ acquistato l'immobile versando la somma di euro 60.000,00 alla Banca di Credito Popolare di
Pachino, a saldo e stralcio dei debiti del fratello, oltre a versare a quest'ultimo la somma di € 5.000,00, pagamenti di cui è stata acquisita prova mediante la produzione in giudizio di due assegni di conto corrente per l'importo di € 10.000,00 e di euro 50.000,00 intestati alla BCC e un altro di € 5.000,00 emesso in favore del fratello . Pt_2
Venendo poi alle valutazioni del ctu circa il valore complessivo di mercato dell'appartamento di via
AR, va rilevato che l'ausiliario nominato dal giudice ha attribuito un valore di € 72.000,00 per il piano terra;
di € 85.000,00 per il piano primo e il secondo attestandolo all'anno 2013; per l'anno 2019 ha indicato il valore pari alla somma di € 68.000,00 per il piano terra e di € 81.000,00 per i piani superiori.
Ciò posto va rilevato che ha effettuato un esborso totale di € 95.000, per gli Persona_1 appartamenti ( rispettivamente di € 30.000 e di € 65.000) versando la somma di € 60.000,00 a saldo e stralcio di una posizione debitoria del fratello, che a propria volta aveva contratto un mutuo di €
80.000,00 per l'acquisto dell'appartamento.
Risulta comunque dimostrato ha versato ai genitori la complessiva somma di € Controparte_1
229.140,84,
Sulla scorta dei suddetti elementi risulta quindi che l'effettivo pagamento del prezzo vi è stato elemento fattuale che induce a valutare con maggiore rigore il fatto della non coincidenza di tale corrispettivo con il valore di mercato del bene rilevato dal CTU, segnatamente avuto riguardo alla raffronto fra i due dati numerici la cui divergenza non può ritenersi tale da escludere la congruità
e integrare quindi la sproporzione che costituisce uno degli indici sintomatici della invocata simulazione.
In definitiva la non coincidenza tra prezzo corrisposto e valore reale del bene, come rilevato dal CTU nella relazione versata in atti, non può ritenersi significativa a tal punto, vista la entità della divergenza, considerati i rapporti di parentela fra le parti, come elemento inequivocamente sintomatico della simulazione, tenuto conto dell'indiscutibile rilevanza presuntiva che nella ricostruzione degli elementi acquisiti agli atti riveste la comprovata effettiva corresponsione del prezzo, che, in mancanza di ulteriori elementi, depone in favore della effettività della compravendita, smentendo la prospettazione di parte attrice.
Il rigetto della domanda di simulazione , assorbe ogni altra questione in ordine alla lesione della quota di legittima atteso che la stessa era stata avanzata come direttamente correlata alla declaratoria di nullità per simulazione.
Le spese di lite , ivi comprese quelle liquidate al CTU con decreto del 28.6.2023-- seguono la soccombenza dell'attore e, avuto riguardo all'attività processuale espletata e al valore della causa
( quello indicato in domanda) secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche vanno poste a carico dell' attore nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4364/2021 r.g.., rigetta la domanda proposta da Pt_1 nei confronti di e;
[...] Controparte_1 Parte_2
Condanna l'attore alla rifusione in favore di e delle spese di Controparte_1 Parte_2 lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 14.103,00 oltre al rimborso pari al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.; pone in via definitiva a carico dell'attore i compensi liquidati al CTU con decreto del 28.6.2023
Siracusa, 25 settembre 2025 Il Giudice Relatore
Dott.ssa C. Maiore