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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 891/2023 RG, vertente
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Giuseppe Mandarino e con questi elettivamente domiciliati in AL, al corso
Vittorio Emanuele n. 170/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Spiezia, giusta procura conferita su atto separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in AL, alla via L. Petrone n. 77/A, presso lo studio
[...]
1 dell'avv. Antonio Cammarota, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
in persona del liquidatore, Controparte_3
dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tortora e Matilde Controparte_4
Palumbo, con questi elettivamente domiciliata in AL, alla via A.M. De Luca n. 6, presso lo studio dell'avv. Alfonso Mancuso, come da procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATE
NONCHE'
nella causa civile d'appello riunita, iscritta al n. 918/2023 RG, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in AL, alla via L. Petrone n. 77/A, presso lo studio
[...]
dell'avv. Antonio Cammarota, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Giuseppe Mandarino e con questi elettivamente domiciliati in AL, al corso
Vittorio Emanuele n. 170/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Spiezia, giusta procura conferita su atto separato in calce all'atto di appello;
in persona del liquidatore, Controparte_3
dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tortora e Matilde Controparte_4
Palumbo, con questi elettivamente domiciliata in AL, alla via A.M. De Luca n. 6, presso lo studio dell'avv. Alfonso Mancuso, come da procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
2 APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1446\2023 del 29\6\2023, pubblicata il 4\7\2023
dal Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di art. 2932 cc e vendita di cose immobili;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13\2\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1-4\9\2023 a mezzo p.e.c.,
[...]
e proponevano appello avverso la Pt_1 Parte_4 Parte_3
sentenza n. 1446\2023 del 29\6\2023 (pubblicata in data 4\7\2023 e notificata il 5\7\2023),
con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvedeva:
<1. rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. dichiara che la
scrittura privata conclusa, in data 04/05/2011 tra da una parte Controparte_1
e dall'altra è priva di data certa e Parte_1 Parte_3 Parte_4
come tale non opponibile ed, quindi, inefficace nei confronti del terzo,
[...]
, per le ragioni di cui in parte motiva.
3. Ordina al Conservatore Controparte_3
presso l'Agenzia del Territorio di AL di provvedere alla cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale effettuata dai sigg. Parte_1 Parte_3
e in danno della in data 12/12/2014 al n.
[...] Parte_4 Controparte_1
40914/34088; 4. condanna ( , Parte_1 C.F._1 Parte_4
(c.f. ) e c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
) nonché la (P.I. C.F._3 Parte_5
), in persona del proprio l.r.p.t., in solido tra di loro, al pagamento delle spese P.IVA_1
di lite in favore della Controparte_3
3 (Partita IVA ) che si liquidano in Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese vive, P.IVA_2
rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dei
procuratori Avv.ti GIUSEPPE TORTORA e MATILDE PALUMBO, dichiaratisi antistatari
ex art. 93 c.p.c.>.
Invero, con atto di citazione regolarmente notificato in data 9\12\2014, Parte_1
e citavano in giudizio la Parte_3 Parte_4 Controparte_1
[... per ottenere il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. dei seguenti immobili promessi in vendita con la scrittura privata del 4\5\2011: in favore di , Parte_3
appartamento, sito in CA SA IO (SA), alla via Palmiro Togliatti e/o Via Crocinola,
al primo piano, di circa mq 77,61, nonché pertinenza box garages di circa 29,33 mq e posto auto (in catasto al fol. n. 11, p.lla 1610 sub. 10 – ex 8; piano sottostrada fol. 11, p.lla 1610
sub. 24 – ex 8); in favore di , appartamento, sito in CA SA IO Parte_4
(SA), alla via Palmiro Togliatti e/o Via Crocinola, secondo piano, di mq 84,03 circa, oltre mq 39,77 circa di terrazzo esclusivo, nonché patio di mq circa 8,20 e box garages di circa mq 31,24 (in catasto al fol. n. 11, p.lla 1610 sub. 15 – ex 10, piano sottostrada fol. 11, p.lla
1610 sub 29 – ex 10).
In particolare, gli attori rappresentavano che in data 4\5\2011 aveva Parte_1
sottoscritto una scrittura privata, nella quale di dava atto che con contratto notarile del
21\4\2011 (cfr. atto per notaio rep. 49690, reg. il 28\4\2011 al n. 4257 e Persona_1
trascritto il 2\5\2011 ai nn. 16928\12746) aveva venduto alla n Controparte_1
capannone industriale, su tre piani, con annesso terreno di circa 414 mq, sempre a CA SA
IO (in catasto al fol. 11 p.lla 1581 e terreno alla p.lla 1582) al prezzo di € 200.000,00;
che col medesimo atto del 21\4\2011 la parti costituivano una servitù di passaggio a carico dell'area di proprietà del (fol. 11, p.lla 191) ed a favore dell'area contestualmente Pt_1
trasferita alla per il corrispettivo di € 200,00; che le parti, poi, Controparte_1
subordinavano gli effetti del contratto predetto all'avveramento di una condizione
4 sospensiva, ovvero il rilascio del permesso a costruire per l'intervento edilizio, entro e non oltre il 31\12\2011; che con la scrittura privata del 4\5\2011 le stesse parti contraenti stabilivano ad integrazione del prezzo convenuto che la si Controparte_1
obbligava, ad avveramento della condizione di cui al precedente contratto e al termine successivamente indicato dalle parti, a permutare con effetti reali immediati a
[...]
o meglio ai suoi figli e – terzi nominati Pt_1 Parte_4 Parte_3
nella medesima scrittura – i due appartamenti richiesti con l'atto di citazione e loro pertinenze;
che nella scrittura privata del 4\5\2011, poi, i tre si obbligavano a Pt_1
riconoscere alla l'ulteriore diritto di servitù nel sottosuolo Controparte_1
dell'area sulla quale era stata già costituita servitù per il passaggio elle condotte, nonché a concedere l'ulteriore servitù di circa mq 25 ricadente sulla p.lla 191 per l'eventuale creazione di una rampa di accesso ai piani interrati;
che contestualmente riconosceva Parte_1
alla a conguaglio la somma di € 50.000,00; che con atto per Controparte_1
notar del 6\7\2011 (rep. 50086, reg. il 13\7\2011 al n. 7102 e trascritto il 14\7\2011 Per_1
ai nn. 27659\2599) le parti dichiaravano che la condizione sospensiva si era avverata, atteso che il Comune di CA SA IO aveva comunicato l'accoglimento della domanda per il rilascio del permesso a costruire;
che gli immobili erano stati ultimati dalla
[...]
nel 2014. Pertanto, gli attori adivano l'Autorità Giudiziaria la fine di Controparte_1
ottenere il definitivo trasferimento degli immobili promessi nella indicata scrittura privata del 4\5\2011.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la la Controparte_1
quale nella sua stringata comparsa aderendo, di fatto, alla domanda avversa, ma subordinando detta adesione alla costituzione del diritto di servitù “integrativa” di mq 25
sulla p.lla 191, come stabilita nella scrittura del 4\5\2011, e alla restituzione della cambiale garanzia, rilasciata ai per il valore di € 260.000, indicata nel medesimo accordo. Pt_1
5 Di poi, rigettate le istanze istruttorie (cfr. ordinanza del 31\8\2016), la causa era rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 22\6\2017.
Con atto depositato il 21\6\2017, la Controparte_3
interveniva volontariamente nel giudizio e, sul presupposto di essere creditrice
[...]
della convenuta anche per i materiali forniti per la costruzione Controparte_1
degli immobili di causa, sottoposti peraltro a pignoramento immobiliare, avanzava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che la scrittura privata
conclusa tra e i sigg. e Controparte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4
in data 04/05/2011 è priva di data certa e come tale non opponibile ed, quindi,
[...]
inefficace nei confronti del terzo, ; in Controparte_3
subordine, accertata e dichiarata la volontà fraudolenta della e dei Controparte_1
i sigg. e concretatasi con la Parte_1 Parte_3 Parte_4
sottoscrizione della scrittura privata del 04/05/2011 avente lo scopo di sottrarre la garanzia
patrimoniale del credito in danno dell'odierna comparente, dichiarare l'inefficacia di tale
contratto nei confronti della;
in via Controparte_3
ulteriormente subordinata, accertarsi e dichiararsi la simulazione, assoluta e/o relativa, da
cui sarebbe affetta la scrittura privata recante data 04/05/2011, con ogni conseguenza di
legge chiedeva deduceva l'inopponibilità della scrittura privata da eseguire ex art. 2932 c.c.
e, comunque, l'insussistenza in fatto ed in diritto delle ragioni della domanda, all'uopo
deducendo la stipula del preliminare contestato in fronde al creditore;
in ogni caso,
ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di AL la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale effettuata dai sigg. Parte_1 Parte_3
e in danno della in data 12/12/2014 al n.
[...] Parte_4 Controparte_1
40914/34088>.
Quindi, ritenuto allo stato ammissibile l'intervento della (cfr. ordinanza CP_3
del 22\6\2017), la causa, dopo alcuni rinvii per carico del ruolo, sulle conclusioni depositate
6 dalle parti, con provvedimento del 25\1\2023 era trattenuta in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 cpc (20+20).
Nello specifico e per quel che qui interessa, il giudice di prime cure qualificava la scrittura privata del 4\5\2011 come contratto modificativo, quanto al prezzo, del precedente contratto di vendita del 21\4\2011, che a sua volta era una vendita perfetta, sia pure subordinata alla condizione sospensiva, poi avveratasi, del rilascio del permesso a costruire.
Il Tribunale, poi, rilevava che, pur volendo considerare il contratto in esame un preliminare,
non vi era prova nemmeno documentale che gli attori avessero adempiuto alla condizione di cui all'art. 2932 c. II c.c., non risultando in atti alcuna diffida a recarsi presso il Notaio nel termine prescelto, né di aver offerto nei modi di legge quanto da loro dovuto alla convenuta,
al fine di ottenere il trasferimento delle proprietà immobiliari. Peraltro, per il primo giudice la stessa convenuta aveva subordinato l'adesione alla domanda attorea ex art. 2932 cc alla restituzione della cambiale del valore di € 260.000,00 ed alla costituzione del diritto di servitù, come integrato e modificato dall'art. 2 del contratto del 4\5\2011. Infine, la sentenza gravata riteneva ammissibile l'intervento della e lei non opponibile la CP_3
scrittura del 4\5\2011, in quanto del tutto priva di data certa ex art. 2704 c.c., non essendo riscontrabili alcuna delle ipotesi descritte dalla norma che potevano farla ritenere valida ed efficace anche nei confronti dei terzi.
Quindi, il primo giudice rigettava la domanda dei dichiarava la scrittura Pt_1
inopponibile alla con ordine al Conservatore dei RRII di cancellare la CP_3
trascrizione della domanda giudiziale, condannando gli attori e la Controparte_1
[... al pagamento delle spese di lite
Con l'impugnazione in esame, e Parte_1 Parte_4 Parte_3
censuravano la sentenza di primo grado, nella sostanza – l'atto di appello appare molto generico e confuso - per i seguenti motivi:
7 - il giudice di prime cure avrebbe errato nella qualificazione del contratto per cui è causa,
trattandosi, a detta di parte appellante, di un contratto di permuta con effetti obbligatori,
dettati dalla condizione sospensiva del rilascio del permesso a costruire, e non un atto modificativo e/o integrativo, come ritenuto dal Tribunale;
- il giudice di prime avrebbe errato nel passaggio logico- argomentativo posto a base del rigetto della domanda attorea, laddove aveva detto che quand'anche si ritenesse la scrittura del 4\5\2011 un preliminare, mancherebbero alcune presupposti fondamentali, quali la diffida a recarsi da un notaio ex art. 2932, secondo comma, cc, l'omessa dichiarazione nel preliminare o, successivamente, l'omessa produzione della concessione edilizia. Per gli appellanti, invece, la concessione edilizia era successiva ai contratti e, comunque, era evincibile dalla consulenza allegata alla produzione della In relazione alla CP_3
concessione edilizia, i affermavano che il primo giudice non aveva rilevato che gli Pt_1
estremi dell'atto abilitativo erano evincibili dall'atto del 6\7\2011, senza considerare che detta omissione era sanabile con la successiva produzione in giudizio, come sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Comunque, in data 5\6\2017 gli odierni appellanti avevano depositato nel fascicolo di primo grado il certificato di agibilità del fabbricato, con allegata certificazione, con cui veniva indicato il permesso a costruire n. 35
del 13\10\2011 e successiva variante n. 56 del 10\7\2014;
- il Tribunale avrebbe errato nel considerare la scrittura privata del 4\5\2011 per cui è causa priva di data certa, desumibile invece dall'analisi dei fatti storici occorsi;
- Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente condannato i al pagamento delle spese Pt_1
processuali della nonostante il tardivo intervento della terza. CP_3
Quindi, gli appellanti così concludevano: <
1. accogliere l'atto di gravame e, allo stesso
tempo riformare la sentenza n 1446/2023, delibata in Camera di Consiglio in data 29 giugno
2023, pubblicata il 04 luglio 2023, - rep. 1743/2023 di pari data, nell'ambito del giudizio
iscritto al n. 6561/2014 rgac, notificata ai sensi dell'art. 3/bis della legge 53/1994 in data
8 05 luglio 2023, – resa dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore (Sa), in composizione
monocratica, Prima Sezione Civile, nella persona del dott. Simone Iannone, ed ordinare a
seguito della devoluzione della sentenza qui impugnata dichiarare e accertare, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2932 c.c., il trasferimento dalla ditta “ Controparte_5
”, capitale sociale euro 11.000,00, versato euro 3.300,00, cod. fisc.
[...]
e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di AL , in persona del P.IVA_1
suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., sig. nato a [...]
Mercato SA Severino (Sa) il dì ventotto novembre 1967, cod. fisc. , C.F._4
ivi residente alla fraz. Acquarola di Mercato SA Severino (Sa), al Vicolo Oberdan, n° 4,
domiciliato per la carica sociale presso la sede legale ubicata alla Diomede, n° 08, Mercato
SA Severino (Sa), in favore dei sig.ri: 1) , nato a [...]_3
(Sa) il dì sedici ottobre 1981, cod. fisc. , celibe, residente alla fraz. C.F._3
Lanzara di CA SA IO (Sa), alla Piazza Pasquale Cangemi, n° 08: a) appartamento
sito al piano primo ha una consistenza di mq. 77,61 circa, oltre mq. 13,80 circa di balcone;
composto da una cucina – pranzo;
due camere da letto;
bagno padronale e bagno di
servizio, nonché disimpegno, nonché pertinenza box.garages sottostrada di circa mq. 29,33,
e posto auto, riportato nel N.C.E.U. del Comune di CA SA IO (Sa), Via Palmiro
Togliatti e/o Via Crocinola, piano primo al foglio 11, p.lla 1610 sub. 10 – ex 8 - e piano
sottostrada fol. 11, p.lla 1610 sub. 24 –ex 8 -, il tutto con i diritti condominiali per legge;
2.
, nato a [...] il dì dodici maggio 1979, cod. fisc. Parte_4
, celibe, residente alla fraz. Lanzara di CA SA IO (Sa), alla C.F._2
Piazza Pasquale Cangemi, n° 08: b) appartamento sito al piano secondo ha una consistenza
di mq. 84,03 circa;
oltre 39,77 circa di terrazzo esclusivo, nonché patio di mq. circa mq.
8,20; composto di un bagno di servizio;
vano cucina;
disimpegno; salone – pranzo;
n° due
disimpegni; due camere da letto;
oltre box garages ubicato in piano sottostrada di circa mq.
31,24, nonché posto auto, i tutto riportato nel N.C.E.U. del Comune di CA SA IO
9 (Sa) Via Palmiro Togliatti e/o Via Crocinola, piano secondo, foglio 11, p.lla 1610 sub. 15 –
ex 10 - e piano sottostrada fol. 11, p.lla 1610, sub. 29 – ex 10 -; il tutto con i diritti
condominiali per legge;
- ordinare al sig. Conservatore della Agenzia delle Entrate Ufficio
della Provincia di AL, << Servizio di Pubblicità Immobiliare >>, la trascrizione della
emananda sentenza di trasferimento della proprietà e con espresso esonero da ogni
responsabilità;
3. condannare gli odierni appellati al pagamento di spese e compensi, del
doppio grado della lite, ai sensi del D.M. 34/2018 ss.mm.ii., oltre la maggiorazione per
spese generali ex art. 13 (nella misura del 15%), oltre cna ed Iva, di legge, se dovuta>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in appello la
[...]
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rassegando le Controparte_3
seguenti conclusioni:
1. in via principale, dichiarare inammissibile e/o infondato, anche
per il formarsi del giudicato interno per quanto eccepito nella presente comparsa di
costituzione ai motivi nn. I e II, l'atto di appello proposto dai sigg. , Parte_1 Pt_4
e ;
2. sempre in via principale, rigettando la domanda e l'appello attorei, Parte_3
accertare e dichiarare che la scrittura privata conclusa tra e i sigg. Controparte_1
e in data 04/05/2011 Ë priva di data Parte_1 Parte_3 Parte_4
certa e, come tale, non opponibile e, quindi, inefficace nei confronti del terzo,
[...]
, anche per mancata espressa impugnazione del capo Controparte_3
della sentenza da parte degli appellanti;
3. nel merito, rigettare l'appello e la domanda
attorea per le ragioni di cui in parte motiva ovvero per infondatezza sia in fatto che in diritto;
4. in subordine, accertata e dichiarata la volontà fraudolenta e/o sottrattiva della
[...]
e dei sigg. e Controparte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4
concretatasi con la sottoscrizione della scrittura privata del 04/05/2011 avente lo scopo di
sottrarre la garanzia patrimoniale del credito in danno dell'odierna comparente, ovvero
sulla base di una scrittura privata (qualificata preliminare) stipulata preordinatamente o
scientemente in suo danno, essendo il creditore medesimo soggetto all'efficacia della
10 sentenza e che il creditore, tuttavia, può svolgere intervento autonomo nel giudizio
instaurato in vista dell'adempimento coattivo degli impegni assunti nel preliminare, al fine
di paralizzare, nei propri confronti, gli effetti depauperativi dell'emananda pronuncia,
dichiarare l'inefficacia di tale contratto nei confronti della Controparte_3
, sebbene tale capo della sentenza non sia stato espressamente
[...]
impugnato;
5. in via ulteriormente subordinata, accertarsi e dichiararsi la simulazione,
assoluta e/o relativa, da cui sarebbe affetta la scrittura privata recante data 04/05/2011,
con ogni conseguenza di legge;
6. in ogni caso, ordinare al Conservatore dei Pubblici
Registri Immobiliari di AL la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
effettuata dai sigg. e in danno della Parte_1 Parte_3 Parte_4
in data 12/12/2014 al n. 40914/34088; 7. in ogni caso, condannare Controparte_1
gli attori e la convenuta in solido, ex art. 96 c.p.c., anche ai sensi Controparte_1
del III° e IV° comma, ad un congruo risarcimento del danno e/o indennizzo da corrispondere
in favore della odierna comparente e da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese di
giudizio del doppio grado, previa conferma delle spese liquidate dal Giudice di prime cure,
da distrarre in favore dei procuratori costituiti >.
Si costituiva, altresì, la rilevando di aver proposto Controparte_1
impugnazione autonoma avverso la medesima sentenza, ai cui motivi si riportava integralmente, chiedendone la riunione.
Invero, con appello notificato via pec in data 4\9\2023 (proc. n. 918\2023 RG) la
[...]
appellava la sentenza n. 1446\23 del Tribunale di Nocera Inferiore, Controparte_1
dichiarando espressamente di aderire in toto all'appello principale e facendo propri i motivi di impugnazione degli appellanti principali, avendo interesse al loro accoglimento, sia pure con la “correzione” della motivazione. In particolare, la affermava Controparte_1
che la scrittura del 5\5\2011 era un preliminare, quantomeno nella parte relativa alla costituzione della servitù, rispetto alla quale insisteva per l'emissione della sentenza ed art. 11 2932 cc, previa restituzione della cambiale concessa in garanzia. In merito all'intervento della poi, l'appellante incidentale ne eccepiva l'inammissibilità, oltre che CP_3
l'infondatezza. Pertanto, così concludeva: < 1. sentir costituire il trasferimento dei beni di
cui al preliminare del 04.05.11, previa restituzione della cambiale di € 260.000,00 concessa
a garanzia nonché con la costituzione della convenuta servitù di sottofondo e degli ulteriori
25 mq quale rampa di accesso sulla maggior consistenza della p.lla 191, siccome riferita in
atti di causa;
con ordine al Conservatore – Agenzia del Territorio – della conseguenziale
trascrizione della emananda sentenza;
2. sentir rigettare la domanda di inopponibilità così
come formulata da essa in liquidazione ed accolta nella Controparte_3
impugnata sentenza, in ogni caso;
3. riformare la statuizione sulle spese>.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado e disposta la riunione dei due appelli (cfr.
decreto del 31\1\2024), con provvedimento del 19\3\2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 13\2\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 18\2\2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13\2\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello principale e l'appello incidentale siano solo in parte fondati e che vadano, pertanto, accolti nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Appello incidentale.
In via preliminare, è opportuno chiarire che l'appello riunito va considerato alla stregua di un appello incidentale, tempestivo.
12 E' noto, invero, che l'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già
impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è
inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione, ossia 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione a norma dell'art. 343 cpc (cfr. Cass. n. 15687\2001; Cass. n. 16107 del 2013; Cass. n. 1671\2015;
Cass., ordinanza n. 26811\2019).
B. Qualificazione del contratto e conseguenze
Con le impugnazioni riunite sia l'appellante principale che l'appellante incidentale lamentavano l'errata qualificazione della scrittura privata del 4\5\2011, di cui chiedevano concordemente l'esecuzione a norma dell'art. 2932 cc, contestando la conclusioni cui era giunto il primo giudice: per gli appellanti, infatti, non si tratterebbe di una mera modifica relativamente al prezzo pattuito nel precedente contratto di vendita del 21\4\2011, bensì di un vero e proprio contratto preliminare di permuta.
Il motivo non è degno di pregio.
In favore del corretto inquadramento operato dal primo giudice, al quale questa Corte intende aderire, depongono numerosi elementi.
In primo luogo, va rilevato che le stesse parti, indicando nella premessa della scrittura privata del 4\5\2011 il contratto di vendita perfetto già concluso dinanzi al notaio in data 21\4\2011,
precisavano espressamente la loro volontà di essere addivenuti al nuovo accordo per la
“integrazione del prezzo pattuito”, prevedendo il trasferimento di due appartamenti, con relative pertinenze, construendi ad opera della sull'area già Controparte_1
trasferita da in data 21\4\2011 . Parte_1
In secondo luogo, nonostante l'uso delle parole “si obbliga”, le parti subordinavano detto trasferimento esclusivamente all'avveramento della condizione sospensiva del rilascio del
13 titolo abilitativo, già indicato nella vendita del 21\4\2011, oltre che al termine che le stesse avrebbero indicato in futuro.
Giova, a tal proposito, ricordare che la condizione sospensiva è un elemento accidentale del negozio, previsto e disciplinato dall'art. 1353 cc, con il quale le parti intendono posticipare l'efficacia del contratto all'avveramento della condizione: infatti, una volta avveratasi la condizione pattuita, gli effetti retroagiscono al momento della stipula del contratto. Di
contro, nell'istituto del preliminare le parti si obbligano a prestare il proprio consenso in un futuro contratto definitivo, che diventa l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, sostituendo il preliminare stesso.
Si trae conferma di tale convincimento, inoltre, dalla esplicita indicazione delle parti che la permuta pattuita ad integrazione del prezzo nella scrittura del 4\5\2011 era ad “effetti reali immediati”.
D'altra parte, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza,
a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (cfr. da ultimo, Cass.,
ordinanza, n. 6444 del 11/03/2025).
Ne consegue, quindi, che le pattuizioni di cui all'art. 1 della scrittura privata del 4\5\2011
costituiscono una integrazione\modifica del prezzo, già concordato con il contratto di compravendita (perfetta) del 21\4\2011, ragion per cui non può parlarsi di preliminare.
Parimenti definitivo deve ritenersi, poi, l'accordo del 4\5\2011 relativamente al riconoscimento dell'ulteriore servitù (cfr. art. 2 della scrittura), tanto che le parti si obbligavano solo a formalizzare il contratto con la forma pubblica (cfr. anche art. 3 della scrittura citata).
14 Pertanto, bene ha fatto il primo giudice a rigettare la domanda ex art. 2932 cc avanzata dai
Pt_1
Per inciso, va rilevato che la on la sua comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta in primo grado si era limitata a non opporsi alla domanda attorea, ma a condizione che le fosse restituita la cambiale di € 260.000,00 data in garanzia, nonché che fosse costituita la servitù di cui alla predetta scrittura privata. Con la conseguenza che il rigetto della domanda attorea di emissione della sentenza in luogo del contratto definitivo ai sensi dell'art. 2932 cc assorbe anche la richiesta subordinata dell'attuale appellante incidentale.
C. Intervento della Controparte_3
Gli appelli riuniti si dolevano, nella sostanza, della pronuncia di inopponibilità della scrittura privata del 4\5\2011 al terzo intervenuto, trattandosi di intervento tardivo e infondato.
Ritiene la Corte che il motivo vada accolto.
Invero, a prescindere dalla sterile discussione sull'ammissibilità dell'intervento
“revocatorio” da parte del creditore di una delle parti in causa, rileva la Corte che l'intervento della è essenzialmente tardivo: la costituzione del terzo, infatti, è stata CP_3
effettuata solo in sede di udienza di discussione (intervento del 21\6\2017- udienza discussione del 22\6\2017), quando erano maturate ampiamente le preclusioni istruttorie,
anche con relazione alla produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interventore (specie in un caso, qual è quello in esame, in cui assumersi legittimati ad esperire, in via di intervento, un'azione revocatoria, equivale a dedurre la titolarità di un credito verso l'autore dell'atto dispositivo “revocando”).
Le preclusioni processuali, infatti, debbono sempre essere correlate alla posizione di ciascuna parte processuale, e se questa - come nella specie - è intervenuta ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c. nella causa promossa da altri, per far valere un suo diritto, diverso da quello dell'attore, in tal modo introducendo una nuova domanda ed ampliando l'originario
15 oggetto del giudizio, ne segue che quest'ultimo subisce gli effetti delle preclusioni maturatesi. E' noto che il sistema delle preclusioni processuali, introdotto dalla riforma della legge n. 353/1990, si struttura attraverso la scansione del processo per fasi distinte esame delle questioni preliminari, trattazione e deduzioni istruttorie, ammissione ed assunzione dei mezzi di prova, eventuale discussione e decisione, tutte fasi collocate in sequenza progressiva e dirette a coordinare le attività compiute dalle parti e dal giudice verso il naturale sbocco cui tende il processo - una decisione sul merito della controversia - in un tempo ragionevole, rimanendo relegate eventuali interruzioni o regressioni delle fasi processuali in questione a quelle sole ipotesi di vizi inemendabili afferenti l'attività di svolgimento del giudizio che investono la stessa integrità della costituzione del rapporto processuale e che appaiono, pertanto, di tale gravità da compromettere lo stesso scopo cui tende il processo. Una regressione delle fasi processuali, ovvero anche del grado di giudizio,
può trovare, pertanto, giustificazione soltanto in presenza di vizi di nullità insanabile degli atti del processo o nel caso in cui la parte non sia stata posta in grado di esercitare il proprio di dritto difesa, incorrendo in decadenza per "causa ad essa non imputabile" (già art. 184 bis c.p.c., ora art. 153, secondo comma, c.p.c.., nel testo riformato dalla legge n. 69/2009), e non può invece mai dipendere dall'esercizio di attività processuali rimesse a "scelte di opportunità" ovvero a "facoltà" attribuite alle parti (es. artt. 103, primo comma, 104, primo comma, 105 e 106 c.p.c.) od ancora all'esercizio di "poteri discrezionali" attribuiti al Giudice
(es. artt. 103, secondo comma, 104, secondo comma, 107 e 274 c.p.c.). La previsione legislativa, quindi, impone all'intervenuto di partecipare al giudizio "rebus sic stantibus", ben potendo l'effettiva tutela del diritto del terzo interveniente trovare soddisfazione in un autonomo giudizio (cfr. in motivazione, Cass. n. 24529\2018).
In conclusione, per tutte le motivazioni sin qui addotte gli appelli, principale ed incidentale,
vanno solo parzialmente accolti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza qui gravata
16 (capi 2 e 4), deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento della
[...]
confermando la decisione di primo grado nel resto Controparte_3
(capi 1 e 3).
D. Spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado, in ragione della soccombenza reciproca, vanno compensate, così come in dispositivo.
E' noto, infatti, che in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19\12\2024).
PQM
La Corte di Appello di AL, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello (proc. n. 891\23 RG) proposto da e Parte_1 Parte_4
nei confronti della della Parte_3 Controparte_1 [...]
nonché nel riunito appello incidentale (proc. Controparte_3
n. 918\23 RG) proposto dalla ei confronti di Controparte_1 Parte_1
, e della Parte_4 Parte_3 Controparte_3
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE per quanto di ragione gli appelli, principale ed incidentale, e, per l'effetto,
in PARZIALE RIFORMA della sentenza n. 1446\2023 del 29\6\2023, pubblicata in data
4\7\2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore (capi 2 e 4), DICHIARA inammissibile l'intervento della Controparte_3
17 2) RIGETTA nel resto gli appelli, principale ed incidentale, e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza di primo grado nei capi 1 e 3;
3) COMPENSA tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così decisa in AL, lì 8 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti -dott. Aldo Gubitosi -
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