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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/11/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 878/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ME VE
contro
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AB IO ER
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
Ragioni della decisione
Con ricorso 28 11 24 vocava in giudizio , ed Parte_1 Controparte_1
esponeva:
Il sig. ha convissuto more uxorio con la sig.ra per un Parte_2 Controparte_1
periodo di circa 4 anni e dalla predetta relazione nasceva il figlio minore Persona_1
pagina 1 di 6 (C.F. ) nato a [...] il [...], che veniva riconosciuto da entrambi i C.F._3
genitori.
La ricorrente chiedeva: che l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia disciplinare le modalità di affido, di collocazione e mantenimento in favore del minore alle seguenti CONDIZIONI ➢ AFFIDAMENTO: Disporre l'affido Persona_1
condiviso del figlio minore a favore di entrambi i genitori, disponendo che Persona_1
le decisioni di maggior interesse per il minore vengano assunte di comune accordo tra i medesimi;
➢ COLLOCAMENTO / DIRITTO DI VISITA: IN PRINCIPALITÀ: Disporre la collocazione paritetica del figlio minore presso ciascun genitore, secondo le regole Persona_1 dell'alternanza con cadenza settimanale, nei seguenti termini: SETTIMANA 1) - Il padre terrà con sé il figlio dal martedì, dall'orario di uscita dell'asilo sino al mercoledì mattina, Per_1
quando lo riaccompagnerà all'asilo; - Il padre terrà con sé il figlio dal venerdì, dall'orario Per_1
di uscita dell'asilo, sino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà direttamente all'asilo; - Gli altri giorni starà con la madre 2) - Il padre terrà con sé il figlio Per_1 Per_2
dal lunedì, dall'orario di uscita dell'asilo sino al martedì mattina, quando lo Per_1
riaccompagnerà all'asilo; - Il padre terrà con sé il figlio dal mercoledì, dall'orario di uscita Per_1
dell'asilo sino al venerdì mattina, quando lo riaccompagnerà all'asilo; - Gli altri giorni Per_1
starà con la madre. IN SUBORDINE: Disporre il più ampio diritto di visita a favore del padre, comprensivo di pernotto ➢ VACANZE: Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio minore per tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo delle vacanze estive. Festività
Natalizie, pasquali ed altre festività dimidiate presso ciascun genitore, secondo le regole dell'alternanza. I genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di Natale / S. Stefano,
31.12/Capodanno, Pasqua / Lunedi dell'Angelo; ➢ STATUIZIONI ECONOMICHE: In punto mantenimento, disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio minore in via diretta, ciascuno per il periodo di propria competenza in cui il minore gli è Per_1
affidato, senza previsione di contributi a carico dell'uno e/o dell'altro. Le spese di natura straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno e saranno determinate secondo il noto protocollo del Foro di Sondrio. Le stesse dovranno essere previamente concordate qualora superiori ad € 100 cadauna. ➢ ASSEGNO UNICO: Disporre che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ai sensi e per gli effetti pagina 2 di 6 dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021. ➢ SPESE DI LITE: Con vittoria di spese legali e accessori e/o compensazione in caso di adesione alle condizioni suindicate.
Si costituiva la convenuta, così concludendo: chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia disciplinare le modalita di affido, di collocamento e mantenimento del minore Persona_1
alle seguenti condizioni • affidamento disporre l'affido condiviso del figlio a favore di entrambi i genitori, disponendo che le decisioni di maggior interesse per il minore vengano assunte di comune accordo tra i medesimi;
• collocamento/diritto di visita stabilire il collocamento del figlio minore presso la madre;
disporre che il padre potrà trascorrere con il figlio: - i week end alternati, dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alla domenica alle ore 20.00, cena compresa, quando sarà riaccompagnato a casa dalla madre;
- due pomeriggi a settimana nel week end di competenza della madre, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dalla uscita dal nido alle ore 16:00 sino a dopo cena alle ore
20:00; - nella settimana in cui avrà il figlio nel week end, il padre trascorrerà con il minore un pomeriggio a settimana, preferibilmente il martedì, dalla uscita dal nido alle ore 16:00 sino a dopo cena alle ore 20:00 quando sarà riaccompagnato a casa dalla madre;
• vacanze disporre che il padre, a partire dalle vacanze estive 2027, possa tenere con se il figlio minore per due settimane, anche non consecutive. Festivita Natalizie, pasquali ed altre festivita dimidiate presso ciascun genitore, secondo le regole dell'alternanza. I genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di
Natale / S. Stefano - ultimo dell'anno /capodanno -Pasqua / “lunedı dell'Angelo”; • mantenimento del figlio ed assegno unico stabilire che: - il sig. contribuisca al mantenimento del Parte_1
minore nella misura di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli Per_3 Per_1
indici ISTAT, da versarsi tramite boniEico bancario sul conto corrente della sig.ra ntro il CP_1
giorno 5 di ogni mese;
- le spese di natura straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno e saranno determinate secondo il Protocollo vigente del Foro di
Sondrio. Le stesse dovranno essere previamente concordate qualora, cadauna, siano superiori ad €
100,00; - l'assegno unico venga percepito dalla sig.ra * * In ogni caso, con vittoria Controparte_1
di spese legali e accessori o compensazione in caso di accordo inter partes.
Così incardinatosi il contraddittorio, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, nelle more le parti raggiungevano un accordo, che veniva esplicitato in note congiunte:
pagina 3 di 6 I sig.ri e , ut supra rappresentati, assistiti e difesi, depositano le Controparte_1 Parte_2
presenti note difensive finali congiunte, avendo le parti raggiunto un accordo complessivo sulla regolamentazione dell'affidamento e delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore:
1. Affidamento e collocamento del minore. Il figlio sarà affidato congiuntamente a Per_1
entrambi i genitori. Il suo collocamento prevalente sarà presso l'abitazione della madre. La residenza del minore seguirà quella della madre. Il padre, salvo diverse disposizioni concordate tra le parti, per gli spostamenti di propria spettanza ed, in particolare, nel periodo di sospensione asilo/scuola, dovrà ritirare/riconsegnare il figlio presso l'abitazione materna di . Per_4
2. Calendario di frequentazione – diritto di visita del figlio. I genitori si impegno a rispettare il calendario di frequentazione-diritto di visita del figlio minore, allegato al presente accordo (all. 1) e parte integrante dello stesso. Segnatamente, il predetto calendario è articolato come segue: settimana A (fine settimana con il padre): lunedì: il padre preleva il minore all'uscita dall'asilo/scuola e trascorre con lui la notte (pernotto). Martedì: il padre riaccompagna il minore presso l'asilo/scuola all'orario di ingresso. Poi il minore starà con madre. Mercoledì: il minore rimane con la madre. Giovedì: il minore rimane con la madre. Venerdì: il padre preleva il minore all'uscita dall'asilo/scuola, o, se preferisce, compatibilmente con gli orari di uscita dell'asilo/scuola, subito dopo pranzo, trascorrendo con lui il pomeriggio e la notte (pernotto). Sabato e Domenica: il minore permane con il padre (con pernotti). Lunedì successivo: il padre accompagna il minore presso l'asilo/scuola all'orario di ingresso. Settimana B (fine settimana con la madre): lunedì, martedì e mercoledì: il minore rimane con la madre. Giovedì: il padre preleva il minore all'uscita dall'asilo/scuola, o, se preferisce, compatibilmente con gli orari di uscita dell'asilo/scuola, subito dopo pranzo, trascorrendo con lui il pomeriggio e la notte (pernotto). Venerdì: il padre riaccompagna il minore presso l'asilo/scuola all'orario di ingresso, poi il minore starà con la madre.
Sabato e Domenica: il minore rimane con la madre. Con l'impegno, da parte di entrambi i genitori, di valutare congiuntamente l'eventualità di un progressivo ampliamento del diritto di visita padre- figlio con la crescita di ove ciò risulti compatibile con il benessere psicofisico e Per_1
l'interesse superiore del minore.
3. Ferie natalizie e pasquali. Le ferie natalizie e pasquali verranno suddivise equamente, alternando il pernottamento del 24 e 25 dicembre e la domenica e lunedì di Pasqua.
4. “Ponti” e compleanni. I “ponti” saranno suddivisi alternando la presenza del minore. Il compleanno di ciascun genitore e la festa della mamma/papà saranno celebrati con il genitore di riferimento. Il compleanno del bambino sarà trascorso alternativamente con ciascun genitore, con pagina 4 di 6 la facoltà, per il genitore che non trascorrerà la giornata con il bambino, di vederlo. Entrambi i genitori avranno la possibilità di recuperare il giorno di visita qualora il compleanno del padre o della madre del minore cada nel periodo di spettanza dell'altro genitore. Ferie estive Durante le vacanze estive trascorrerà tre settimane, con un massimo di due consecutive, con ciascun Per_1
genitore. I genitori si impegnano a comunicare i periodi di ferie estive entro il 15 maggio di ogni anno e dare rispettivamente riscontro su meta, alloggio e recapito telefonico a seguito della prenotazione e comunque in tempo utile per la partenza.
5. Periodo estivo e sospensione dei servizi scolastici Durante il periodo estivo e la sospensione dei servizi scolastici, il calendario di affidamento rimarrà quello già in vigore, anche in assenza di scuola o asilo, salvo accordi diversi tra i genitori. Durante tale periodo, il padre provvederà al ritiro e alla riconsegna del figlio presso l'abitazione materna anziché presso l'asilo/scuola. Per_1
L'orario di ritiro sarà previsto alle ore 16:30 e la riconsegna subito dopo il pranzo. Si specifica inoltre che, nei periodi di sospensione dei servizi scolastici, nel venerdì in cui è previsto che Per_1
trascorra il fine settimana con la madre, il minore dovrà rientrare presso l'abitazione materna entro le ore 9:00.
6. Modifiche al calendario. Le modifiche saranno possibili solo previo accordo scritto tra le parti.
Ogni modifica dovrà essere “notificata” con un adeguato preavviso e confermata per iscritto (e- mail, messaggio whatsApp od altro mezzo tracciabile). In caso di scambio del “fine settimana” per esigenze o impegni di uno dei genitori, i giorni feriali stabiliti nel calendario settimanale dovranno rimanere invariati, salvo diverso accordo, da definirsi secondo le modalità supra indicate.
7. Flessibilità nei giorni non assegnati. Entrambi i genitori, previo accordo, potranno effettuare delle brevi visite al figlio nei giorni in cui non è previsto il collocamento presso uno dei due. Tali momenti dovranno essere concordati in anticipo, di volta in volta e compatibilmente con le esigenze organizzative e personali del genitore collocatario e del minore.
8. Contatti durante l'assenza. Le chiamate e videochiamate con il minore saranno garantite dai genitori almeno una volta al giorno, compatibilmente con la routine del bambino.
9. Contributo di mantenimento. Il padre contribuirà al mantenimento del minore versando una somma di € 150,00 mensili alla madre, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese tramite addebito bancario. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
10. Spese straordinarie. Le spese straordinarie verranno determinate secondo il noto Protocollo del
Tribunale di Sondrio e saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese della mensa scolastica sono da intendersi spese straordinarie, da sostenersi al 50% da ciascun genitore. pagina 5 di 6 11. Malattia del bambino. In caso di malattia, la madre si farà carico dell'assistenza del figlio
Il padre potrà vederlo e trattenersi nell'abitazione del bambino nell'arco della giornata, Per_1
previo accordo con la madre stessa. Diversamente, nei casi di lieve indisposizione di (ad Per_1
es. un raffreddore che non richiede assoluto riposo) il padre potrà prendersene cura da sé, presso la propria abitazione. Ferma la possibilità per entrambi i genitori di recuperare i giorni eventualmente persi, previo accordo scritto.
12. Baby-Sitter ed attività estive. Le spese per baby-sitting e centri estivi saranno considerate straordinarie e ripartite in parti uguali esclusivamente nei periodi di chiusura dei servizi scolastici, previa condivisione ed approvazione scritta da parte di entrambi i genitori. In ogni caso, non sarà previsto alcun rimborso per spese sostenute unilateralmente da uno dei genitori per l'assunzione di una baby-sitter o altri servizi di cura, qualora l'altro genitore fosse disponibile a occuparsi direttamente del minore, ad esempio per ferie, assenza dal lavoro o altre situazioni compatibili. La richiesta di approvazione dovrà essere trasmessa in forma scritta (e-mail, messaggio whatsApp od altro mezzo tracciabile). Il genitore interpellato dovrà rispondere prontamente dal ricevimento.
Qualora un genitore dichiari per iscritto la propria disponibilità a occuparsi direttamente del minore e tale impegno non venga rispettato, l'altro genitore potrà provvedere autonomamente, con diritto al rimborso integrale delle spese sostenute, anche in assenza di preventiva approvazione.
Reputa il collegio degne di accoglimento le condizioni pattuite, conformi alla legge ed all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e decide in conformità,
compensa le spese.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 6 11 25
Il Presidente estensore pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 878/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ME VE
contro
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AB IO ER
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
Ragioni della decisione
Con ricorso 28 11 24 vocava in giudizio , ed Parte_1 Controparte_1
esponeva:
Il sig. ha convissuto more uxorio con la sig.ra per un Parte_2 Controparte_1
periodo di circa 4 anni e dalla predetta relazione nasceva il figlio minore Persona_1
pagina 1 di 6 (C.F. ) nato a [...] il [...], che veniva riconosciuto da entrambi i C.F._3
genitori.
La ricorrente chiedeva: che l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia disciplinare le modalità di affido, di collocazione e mantenimento in favore del minore alle seguenti CONDIZIONI ➢ AFFIDAMENTO: Disporre l'affido Persona_1
condiviso del figlio minore a favore di entrambi i genitori, disponendo che Persona_1
le decisioni di maggior interesse per il minore vengano assunte di comune accordo tra i medesimi;
➢ COLLOCAMENTO / DIRITTO DI VISITA: IN PRINCIPALITÀ: Disporre la collocazione paritetica del figlio minore presso ciascun genitore, secondo le regole Persona_1 dell'alternanza con cadenza settimanale, nei seguenti termini: SETTIMANA 1) - Il padre terrà con sé il figlio dal martedì, dall'orario di uscita dell'asilo sino al mercoledì mattina, Per_1
quando lo riaccompagnerà all'asilo; - Il padre terrà con sé il figlio dal venerdì, dall'orario Per_1
di uscita dell'asilo, sino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà direttamente all'asilo; - Gli altri giorni starà con la madre 2) - Il padre terrà con sé il figlio Per_1 Per_2
dal lunedì, dall'orario di uscita dell'asilo sino al martedì mattina, quando lo Per_1
riaccompagnerà all'asilo; - Il padre terrà con sé il figlio dal mercoledì, dall'orario di uscita Per_1
dell'asilo sino al venerdì mattina, quando lo riaccompagnerà all'asilo; - Gli altri giorni Per_1
starà con la madre. IN SUBORDINE: Disporre il più ampio diritto di visita a favore del padre, comprensivo di pernotto ➢ VACANZE: Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio minore per tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo delle vacanze estive. Festività
Natalizie, pasquali ed altre festività dimidiate presso ciascun genitore, secondo le regole dell'alternanza. I genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di Natale / S. Stefano,
31.12/Capodanno, Pasqua / Lunedi dell'Angelo; ➢ STATUIZIONI ECONOMICHE: In punto mantenimento, disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio minore in via diretta, ciascuno per il periodo di propria competenza in cui il minore gli è Per_1
affidato, senza previsione di contributi a carico dell'uno e/o dell'altro. Le spese di natura straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno e saranno determinate secondo il noto protocollo del Foro di Sondrio. Le stesse dovranno essere previamente concordate qualora superiori ad € 100 cadauna. ➢ ASSEGNO UNICO: Disporre che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ai sensi e per gli effetti pagina 2 di 6 dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021. ➢ SPESE DI LITE: Con vittoria di spese legali e accessori e/o compensazione in caso di adesione alle condizioni suindicate.
Si costituiva la convenuta, così concludendo: chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia disciplinare le modalita di affido, di collocamento e mantenimento del minore Persona_1
alle seguenti condizioni • affidamento disporre l'affido condiviso del figlio a favore di entrambi i genitori, disponendo che le decisioni di maggior interesse per il minore vengano assunte di comune accordo tra i medesimi;
• collocamento/diritto di visita stabilire il collocamento del figlio minore presso la madre;
disporre che il padre potrà trascorrere con il figlio: - i week end alternati, dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alla domenica alle ore 20.00, cena compresa, quando sarà riaccompagnato a casa dalla madre;
- due pomeriggi a settimana nel week end di competenza della madre, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dalla uscita dal nido alle ore 16:00 sino a dopo cena alle ore
20:00; - nella settimana in cui avrà il figlio nel week end, il padre trascorrerà con il minore un pomeriggio a settimana, preferibilmente il martedì, dalla uscita dal nido alle ore 16:00 sino a dopo cena alle ore 20:00 quando sarà riaccompagnato a casa dalla madre;
• vacanze disporre che il padre, a partire dalle vacanze estive 2027, possa tenere con se il figlio minore per due settimane, anche non consecutive. Festivita Natalizie, pasquali ed altre festivita dimidiate presso ciascun genitore, secondo le regole dell'alternanza. I genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di
Natale / S. Stefano - ultimo dell'anno /capodanno -Pasqua / “lunedı dell'Angelo”; • mantenimento del figlio ed assegno unico stabilire che: - il sig. contribuisca al mantenimento del Parte_1
minore nella misura di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli Per_3 Per_1
indici ISTAT, da versarsi tramite boniEico bancario sul conto corrente della sig.ra ntro il CP_1
giorno 5 di ogni mese;
- le spese di natura straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno e saranno determinate secondo il Protocollo vigente del Foro di
Sondrio. Le stesse dovranno essere previamente concordate qualora, cadauna, siano superiori ad €
100,00; - l'assegno unico venga percepito dalla sig.ra * * In ogni caso, con vittoria Controparte_1
di spese legali e accessori o compensazione in caso di accordo inter partes.
Così incardinatosi il contraddittorio, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, nelle more le parti raggiungevano un accordo, che veniva esplicitato in note congiunte:
pagina 3 di 6 I sig.ri e , ut supra rappresentati, assistiti e difesi, depositano le Controparte_1 Parte_2
presenti note difensive finali congiunte, avendo le parti raggiunto un accordo complessivo sulla regolamentazione dell'affidamento e delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore:
1. Affidamento e collocamento del minore. Il figlio sarà affidato congiuntamente a Per_1
entrambi i genitori. Il suo collocamento prevalente sarà presso l'abitazione della madre. La residenza del minore seguirà quella della madre. Il padre, salvo diverse disposizioni concordate tra le parti, per gli spostamenti di propria spettanza ed, in particolare, nel periodo di sospensione asilo/scuola, dovrà ritirare/riconsegnare il figlio presso l'abitazione materna di . Per_4
2. Calendario di frequentazione – diritto di visita del figlio. I genitori si impegno a rispettare il calendario di frequentazione-diritto di visita del figlio minore, allegato al presente accordo (all. 1) e parte integrante dello stesso. Segnatamente, il predetto calendario è articolato come segue: settimana A (fine settimana con il padre): lunedì: il padre preleva il minore all'uscita dall'asilo/scuola e trascorre con lui la notte (pernotto). Martedì: il padre riaccompagna il minore presso l'asilo/scuola all'orario di ingresso. Poi il minore starà con madre. Mercoledì: il minore rimane con la madre. Giovedì: il minore rimane con la madre. Venerdì: il padre preleva il minore all'uscita dall'asilo/scuola, o, se preferisce, compatibilmente con gli orari di uscita dell'asilo/scuola, subito dopo pranzo, trascorrendo con lui il pomeriggio e la notte (pernotto). Sabato e Domenica: il minore permane con il padre (con pernotti). Lunedì successivo: il padre accompagna il minore presso l'asilo/scuola all'orario di ingresso. Settimana B (fine settimana con la madre): lunedì, martedì e mercoledì: il minore rimane con la madre. Giovedì: il padre preleva il minore all'uscita dall'asilo/scuola, o, se preferisce, compatibilmente con gli orari di uscita dell'asilo/scuola, subito dopo pranzo, trascorrendo con lui il pomeriggio e la notte (pernotto). Venerdì: il padre riaccompagna il minore presso l'asilo/scuola all'orario di ingresso, poi il minore starà con la madre.
Sabato e Domenica: il minore rimane con la madre. Con l'impegno, da parte di entrambi i genitori, di valutare congiuntamente l'eventualità di un progressivo ampliamento del diritto di visita padre- figlio con la crescita di ove ciò risulti compatibile con il benessere psicofisico e Per_1
l'interesse superiore del minore.
3. Ferie natalizie e pasquali. Le ferie natalizie e pasquali verranno suddivise equamente, alternando il pernottamento del 24 e 25 dicembre e la domenica e lunedì di Pasqua.
4. “Ponti” e compleanni. I “ponti” saranno suddivisi alternando la presenza del minore. Il compleanno di ciascun genitore e la festa della mamma/papà saranno celebrati con il genitore di riferimento. Il compleanno del bambino sarà trascorso alternativamente con ciascun genitore, con pagina 4 di 6 la facoltà, per il genitore che non trascorrerà la giornata con il bambino, di vederlo. Entrambi i genitori avranno la possibilità di recuperare il giorno di visita qualora il compleanno del padre o della madre del minore cada nel periodo di spettanza dell'altro genitore. Ferie estive Durante le vacanze estive trascorrerà tre settimane, con un massimo di due consecutive, con ciascun Per_1
genitore. I genitori si impegnano a comunicare i periodi di ferie estive entro il 15 maggio di ogni anno e dare rispettivamente riscontro su meta, alloggio e recapito telefonico a seguito della prenotazione e comunque in tempo utile per la partenza.
5. Periodo estivo e sospensione dei servizi scolastici Durante il periodo estivo e la sospensione dei servizi scolastici, il calendario di affidamento rimarrà quello già in vigore, anche in assenza di scuola o asilo, salvo accordi diversi tra i genitori. Durante tale periodo, il padre provvederà al ritiro e alla riconsegna del figlio presso l'abitazione materna anziché presso l'asilo/scuola. Per_1
L'orario di ritiro sarà previsto alle ore 16:30 e la riconsegna subito dopo il pranzo. Si specifica inoltre che, nei periodi di sospensione dei servizi scolastici, nel venerdì in cui è previsto che Per_1
trascorra il fine settimana con la madre, il minore dovrà rientrare presso l'abitazione materna entro le ore 9:00.
6. Modifiche al calendario. Le modifiche saranno possibili solo previo accordo scritto tra le parti.
Ogni modifica dovrà essere “notificata” con un adeguato preavviso e confermata per iscritto (e- mail, messaggio whatsApp od altro mezzo tracciabile). In caso di scambio del “fine settimana” per esigenze o impegni di uno dei genitori, i giorni feriali stabiliti nel calendario settimanale dovranno rimanere invariati, salvo diverso accordo, da definirsi secondo le modalità supra indicate.
7. Flessibilità nei giorni non assegnati. Entrambi i genitori, previo accordo, potranno effettuare delle brevi visite al figlio nei giorni in cui non è previsto il collocamento presso uno dei due. Tali momenti dovranno essere concordati in anticipo, di volta in volta e compatibilmente con le esigenze organizzative e personali del genitore collocatario e del minore.
8. Contatti durante l'assenza. Le chiamate e videochiamate con il minore saranno garantite dai genitori almeno una volta al giorno, compatibilmente con la routine del bambino.
9. Contributo di mantenimento. Il padre contribuirà al mantenimento del minore versando una somma di € 150,00 mensili alla madre, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese tramite addebito bancario. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
10. Spese straordinarie. Le spese straordinarie verranno determinate secondo il noto Protocollo del
Tribunale di Sondrio e saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese della mensa scolastica sono da intendersi spese straordinarie, da sostenersi al 50% da ciascun genitore. pagina 5 di 6 11. Malattia del bambino. In caso di malattia, la madre si farà carico dell'assistenza del figlio
Il padre potrà vederlo e trattenersi nell'abitazione del bambino nell'arco della giornata, Per_1
previo accordo con la madre stessa. Diversamente, nei casi di lieve indisposizione di (ad Per_1
es. un raffreddore che non richiede assoluto riposo) il padre potrà prendersene cura da sé, presso la propria abitazione. Ferma la possibilità per entrambi i genitori di recuperare i giorni eventualmente persi, previo accordo scritto.
12. Baby-Sitter ed attività estive. Le spese per baby-sitting e centri estivi saranno considerate straordinarie e ripartite in parti uguali esclusivamente nei periodi di chiusura dei servizi scolastici, previa condivisione ed approvazione scritta da parte di entrambi i genitori. In ogni caso, non sarà previsto alcun rimborso per spese sostenute unilateralmente da uno dei genitori per l'assunzione di una baby-sitter o altri servizi di cura, qualora l'altro genitore fosse disponibile a occuparsi direttamente del minore, ad esempio per ferie, assenza dal lavoro o altre situazioni compatibili. La richiesta di approvazione dovrà essere trasmessa in forma scritta (e-mail, messaggio whatsApp od altro mezzo tracciabile). Il genitore interpellato dovrà rispondere prontamente dal ricevimento.
Qualora un genitore dichiari per iscritto la propria disponibilità a occuparsi direttamente del minore e tale impegno non venga rispettato, l'altro genitore potrà provvedere autonomamente, con diritto al rimborso integrale delle spese sostenute, anche in assenza di preventiva approvazione.
Reputa il collegio degne di accoglimento le condizioni pattuite, conformi alla legge ed all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e decide in conformità,
compensa le spese.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 6 11 25
Il Presidente estensore pagina 6 di 6