Art. 27. Accertamenti gia' eseguiti dagli Istituti di classificazione
Le navi munite di certificato di classe in regolare corso di validita' rilasciato da uno degli istituti di classificazione di cui all' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 , nonche' le navi munite di certificato di navigabilita', sono dispensate, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, dagli accertamenti che hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche da parte dell'istituto di classificazione.
Le navi munite di certificato di classe in regolare corso di validita' rilasciato da uno degli istituti di classificazione di cui all' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 , nonche' le navi munite di certificato di navigabilita', sono dispensate, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, dagli accertamenti che hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche da parte dell'istituto di classificazione.