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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/09/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 208/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincent Fanini
appellante
e
(c.f. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), quale società incorporante P.IVA_2 [...]
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 110/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 9 febbraio 2024.
All'udienza del 10 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni della parte appellante, rassegnate nelle note di precisazione dell'1 aprile 2025:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis:
Riformare in toto la sentenza n. 110/2024 resa dal Tribunale di Teramo il 21/01/2024, pubblicata il 9/02/2024, nel procedimento RG n. 1468/2016, Repertorio n. 190/2024 del
9/02/2024, per tutte le ragioni indicate negli specifici motivi di appello, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di lite del primo giudizio e, per
l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate anche in primo grado che qui si confermano:
A) in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di diniego, ammettere la prova orale articolata, dedotta e richiesta in atti, con i testi indicati, con remissione della causa in istruttoria;
B) in via preliminare, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale adito, quindi, rigettare in toto l'avversaria eccezione di incompetenza per materia;
C) sempre in via preliminare, riconoscere e dichiarare la nullità, l'invalidità,
l'inefficacia e/o l'inopponibilità all'attore della clausola di inadeguatezza contenuta nel modulo dell'ordine di acquisto del 29/06/2011, così come identificata, descritta e contestata, per la sua vessatorietà, genericità, assenza di chiarezza e trasparenza, nonché a tutte le violazioni richiamate ed eccepite in atti e, per l'effetto, condannare la
alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 119.941,20, CP_3 pag. 2/26 oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal 29/06/2011 fino alla effettiva restituzione ed agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
D) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o la risoluzione del contratto quadro del 22/04/2008 e del relativo documento di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari del 30/12/2010 e, per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore dell'attore della somma di € CP_3
119.941,20, oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal 29/06/2011 fino alla effettiva restituzione ed agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
E) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto del 29/06/2011, del contratto quadro del 22/04/2008 per tutti i motivi esposti, per falsa presupposizione di volontà, pertanto, condannare la alla CP_3 restituzione della somma relativa all'investimento, pari ad € 119.941,20, oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal 29/06/2011 oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
F) sempre nel merito, in via gradata, accertare e dichiarare la nullità per dolo dell'ordine di acquisto del 29/06/2011, per tutti i motivi esposti in giudizio, pertanto, condannare la alla restituzione della somma relativa all'investimento CP_3 pari ad € 119.941,20 oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal
29/06/2011 oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
G) sempre nel merito, ancora in via gradata, accertare e dichiarare la nullità per conflitto d'interessi nonché la nullità ex art. 1418 dell'ordine di acquisto del
29/06/2011, per tutti i motivi esposti in giudizio, pertanto, condannare la CP_3
pag. 3/26 Con
alla restituzione della somma relativa all'investimento pari ad € 119.941,20, oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal 29/06/2011 oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
H) sempre nel merito, in via ulteriormente gradata, accertare dichiarare la risoluzione dell'ordine d' acquisto del 29/06/2011, per tutti i motivi esposti in giudizio, pertanto, condannare la alla restituzione della somma relativa all'investimento CP_3 pari ad € 119.941,20 oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal
29/06/2011 oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
I) sempre nel merito, ancora in via gradata, accertare e dichiarare la nullità o la risoluzione del contratto quadro n. 602240 del 22/04/2008, per tutti i motivi esposti in giudizi, pertanto, condannare la alla restituzione in favore dell'attore, CP_3
a titolo di ripetizione dell'indebito la somma di € 119.941,20, oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico dell'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal 29/06/2011 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddiso;
L) sempre nel merito, in via successivamente gradata, per tutti i motivi esposti, condannare la al risarcimento di tutti danni per responsabilità CP_3 contrattuale, pre-contrattuale, per mancato investimento e per responsabilità ex artt.
2043, 2049 e 2050 c.c., così come esposto ed eccepito nel presente giudizio, pari alla somma investita dall'attore pari ad € 119.941,20 o di quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria e sul tutto gli interessi legali a partire dalla data d'investimento del 29/06/2011 sino all'effettivo soddisfo;
M) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi sia del presente giudizio che del giudizio di I° grado davanti al Tribunale di Teramo”.
pag. 4/26 Per l'appellata, come nelle note di precisazione delle conclusioni depositate l'11 aprile 2025:
“ In via principale, nel merito:
rigettare tutte le domande ed istanze svolte dall'appellante per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare i capi ex adverso impugnati della Sentenza di primo grado, n.
110/2024, emessa dal Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca
Bellomo, pubblicata in data 9.02.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G.
1468/2016;
In via subordinata e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità a carico della escludere ovvero ridurre CP_3 significativamente l'eventuale misura del risarcimento del danno in ragione del grave narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. detratti in ogni caso i frutti civili maturati dal sig. Pt_1
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 110/2024, pubblicata in data 9 febbraio
2024, il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da contro la Parte_1 Controparte_4
(in qualità di incorporante della
[...] [...]
, rigettava le domande di parte Controparte_2 attrice, compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare il premesso di aver sottoscritto, nella veste di risparmiatore e Pt_1 cliente della un contratto quadro di negoziazione titoli in esecuzione del CP_2 quale aveva acquistato azioni della banca, aderendo all'offerta pubblica di vendita pag. 5/26 promossa dalla stessa, nella convinzione, maturata sulla base delle informazioni fornitegli dal direttore responsabile della filiale, di investire in un prodotto sicuro quali dei “pronti contro termine” con rendimento fisso del 3%, e che tali azioni erano state poi azzerate quando nel 2014 l'istituto di credito era stato rilevato dal
[...]
tanto premesso conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo Controparte_5 la società incorporante chiedendo dichiararsi l'invalidità del contratto quadro n. 602240 del 22 aprile 2008, del documento di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari del 30.12.2010 e dell'ordine di acquisto del
29.6.2011, stante l'inadempimento della banca in ordine all'obbligo di correttezza e diligenza, agli obblighi informativi previsti negli artt 21 e 29 reg. nonché per CP_6 violazione degli obblighi di cui agli artt. 21 D. Lvo 58/1998 (c.d. T.U.F.) e art. 28 reg. att. n. 11522/1998, ed in subordine in quanto operazioni concluse dall'istituto in conflitto di interessi, con condanna della allora alla restituzione in Controparte_2 favore dell'attore della somma investita pari a euro 119.841,20, oltre al risarcimento del danno.
1.2 Si costituiva nel giudizio di primo grado la Controparte_7 eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adìto a favore del
Tribunale di L'Aquila – sezione specializzata in materia d'impresa. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, rilevando la correttezza della condotta tenuta dalla banca e la completezza dell'informazione fornita ai clienti;
in via subordinata invocava la riduzione del risarcimento in ragione del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno.
La rilevava, inoltre, come le operazioni di investimento fossero successive al CP_3 recepimento in Italia della cosiddetta Direttiva MiFID e come l'attore non avesse allegato specifici profili di inadempimento, non potendo in tali casi operare la disciplina previgente di cui al regolamento 11522. CP_6
1.3 Il Tribunale di Teramo, disattesa la preliminare eccezione di incompetenza del giudice adìto, nel merito riteneva innanzitutto infondata l'asserzione di parte attrice relativa al fatto che l'ordine di acquisto di prodotti finanziari da essa pag. 6/26 effettuato in data 29.06.2011 avesse per oggetto cosiddetti “pronti contro termine”, emergendo dalla lettura della documentazione bancaria versata in atti come in realtà tale ordine riguardasse “Acq Azioni C/Proprio”, dunque prodotti dalla chiara natura azionaria e non comportanti l'obbligo, da parte della banca di procedere al loro relativo riacquisto, per di più con la corresponsione CP_2 di un presunto sovrapprezzo pari al 3% del capitale investito.
1.4 Escludeva in linea di principio che l'eventuale violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario potesse comportare la nullità del contratto quadro né tantomeno della relativa operazione di acquisto ad essa conseguente.
1.5 Riteneva, altresì, infondata la domanda di risoluzione del contratto quadro di investimento sottoscritto da parte attrice in data 22.04.2008 e della relativa operazione di acquisto di azioni posta in essere in data 29.06.2011. CP_2
Premesso che le stesse rientravano nell'ambito di applicazione, ratione temporis, del regolamento nr. 16190 del 2007, il quale sancisce una serie di specifici obblighi CP_6 informativi a carico dell'intermediario che presta servizi di investimento, riteneva che nel caso di specie fossero stati assolti sia l'obbligo previsto dall'art. 39 co.1 che impone all'intermediario, al fine di raccomandare servizi di investimenti e strumenti finanziari
“adatti” al cliente, di acquisire informazioni in merito a conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante, situazione finanziaria e obiettivi di investimento, sia l'obbligo posto dall'art. 40 a carico dell'intermediario il quale, sulla scorta delle informazioni come sopra acquisite, deve valutare l'adeguatezza della specifica operazione alla luce del fatto che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione.
Né risultava provata, secondo le conclusioni del primo giudice, una deliberata modifica da parte dell'istituto del profilo di rischio del cliente, che risultava di contro immutato sin dalla prima profilatura effettuata nel 2008.
pag. 7/26 1.6 La consapevole adesione del cliente all'operazione escludeva, inoltre, ogni rilievo dell'eventuale conflitto di interessi sotteso alla vendita da parte della di azioni proprie. CP_2
1.7 Infondata veniva ritenuta dal Tribunale di Teramo anche la prospettata nullità del contratto quadro e dell'ordine di acquisto del 29.06.2011 per falsa presupposizione e difetto di volontà, come anche l'eventuale invalidità derivante da una condotta dolosa dell'intermediario, o dalla vendita di aliud pro alio, avendo il chiaramente sottoscritto un atto di acquisto di azioni e Pt_1 CP_2 non già di prodotti “pronti contro termine”.
1.8 Veniva esclusa, altresì, la responsabilità extracontrattuale in capo all'intermediario finanziario, avendo la giurisprudenza di legittimità definitivamente sancito la natura contrattuale della eventuale responsabilità che investe il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto.
1.9 Il Tribunale di Teramo riteneva non applicabile al caso di specie la disciplina dell'appello al pubblico risparmio prevista dagli artt. 94 e ss. T.U.F., e la prospettata violazione dell'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo da parte di ciò in quanto la stessa parte attrice aveva ammesso che CP_2
l'operazione d'investimento era stata proposta dal Direttore responsabile della filiale di Garrufo di Sant'Omero (TE) e dall'impiegato dell' della CP_8 medesima filiale, e non attraverso un'offerta rivolta al pubblico indistinto.
1.10 Veniva disattesa anche la richiesta di accertamento della nullità per mancanza di determinazione dell'oggetto per asserita mancanza di qualunque dato identificativo delle azioni e in particolare dell'annotazione sul libro dei soci ed il trasferimento mediante girata autenticata su supporto documentale, nonché per mancata individuazione di beni (titoli azionari) solo genericamente individuati, risultando come le azioni fossero nominative ed emesse in regime di dematerializzazione, con ciò trovando applicazione non già la normativa richiamata dall'attore, bensì le disposizioni sulla circolazione di azioni pag. 8/26 dematerializzate previste dal T.U.F.; infine inconferente veniva ritenuto anche il richiamo operato da parte attrice ad una responsabilità ex art. 2049 cc a carico della banca per fatto illecito commesso dal proprio funzionario, difettando tra l'altro l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
2. Appello.
Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello per i motivi di Parte_1 seguito indicati:
2.1 “Violazione per errata valutazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 21 Tuf, 28 e 29 regolamento n. 11522/1998, con contraddittorietà CP_6 della motivazione, per omessa informativa sulle azioni . CP_2
Con tale motivo di doglianza l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado laddove la documentazione prodotta in atti dalla banca, consistente nel prospetto informativo, nel contratto quadro, nel questionario di profilatura e nell'ordine di acquisto, è stata ritenuta idonea a provare l'assolvimento da parte dell'intermediario dei propri obblighi informativi, insistendo nella declaratoria di violazione dell'art. 21 TUF e dell'art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998.
Deduce, in particolare, che la dante causa dell'odierna appellata, avrebbe CP_2 omesso di fornire al cliente una completa, corretta, diligente e trasparente informativa sui titoli azionari offerti in collocamento, non avendo l'istituto fornito la relativa prova, pur essendone gravato ex art. 23, co. 6, TUF, avendo omesso in particolare di specificare chiaramente che le azioni erano titoli caratterizzati da un elevato CP_2 rischio di perdita dei capitali investiti, da una assoluta illiquidità, da un orizzonte temporale di lungo periodo, dai cinque anni in poi, e dall'assenza di una quotazione su un mercato regolamentato.
Tale condotta avrebbe violato anche l'obbligo di valutazione e segnalazione ex art. 29
Reg. n. 11522/1998. CP_6
2.2 “Violazione per errata valutazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 21 Tuf, 28 e 29 regolamento n. 11522/1998, con contraddittorietà CP_6
pag. 9/26 della motivazione, per omessa segnalazione di specifici motivi di inadeguatezza dell'investimento”.
Sostiene, in particolare, parte appellante che avrebbe errato il giudice di primo grado nel ritenere che la documentazione prodotta dalla banca in atti fosse, da sola, idonea ad assolvere l'obbligo di legge in esame, e ciò anzitutto in ragione della mancata segnalazione dell'inadeguatezza dell'investimento, nonostante dal contratto quadro del
22.4.2008 emergesse come il fosse un consumatore, ignaro di derivati, con Pt_1 pregressa esperienza nell'acquisto di azioni per la modica somma di euro 10.000,00 nell'ultimo anno, chiaramente inesperto e sprovvisto di competenze specifiche in ambito finanziario, elementi tutti che non potevano in alcun modo ascrivergli una elevata propensione al rischio, come invece evincibile dal questionario di profilatura redatto in occasione dell'acquisto del 2011 ed evidentemente precompilato o comunque adattato al fine di renderlo compatibile con le caratteristiche del prodotto acquistato.
2.3 “Violazione per errata valutazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 21 tuf, 28 e 29 regolamento n. 11522/1998, con contraddittorietà CP_6 della motivazione, per omessa segnalazione e/o specifica precisazione al cliente dell'investimento in evidente conflitto di interessi”.
Sotto tale profilo sostiene l'appellante che il Tribunale di Teramo avrebbe palesemente errato nel ritenere che la avesse adempiuto agli obblighi imposti dagli CP_2 artt.21 del TUF, 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 sul conflitto d'interessi, non avendo l'istituto operato nel caso di specie in regime di intermediazione bancaria ma quale controparte diretta, spostando il rischio delle proprie azioni dal proprio portafoglio a quello del cliente, in evidente violazione del mandato professionale conferito.
2.4. “Violazione per errata valutazione e/o falsa applicazione dei precetti normativi, con contraddittorietà della motivazione, per falsa presupposizione, difetto di volontà, dolo e consegna aliud pro alio”.
Con tale motivo di gravame viene censurata la sentenza di primo grado laddove non avrebbe considerato che con l'ordine di acquisto del 29/06/2011, sottoscritto sul pag. 10/26 presupposto che oggetto della negoziazione fossero dei “pronto contro termine” con scadenza a dodici mesi e con un tasso di interesse pari al 3%, su informazioni rese dal personale della banca, l'appellante riteneva di acquistare titoli sicuri e non già azioni della stessa banca altamente rischiose, non essendo stato in alcun modo informato della natura speculativa dei titoli non quotati in un mercato regolamentato e del tutto illiquidi, che stava acquistando con tutti i suoi risparmi. Ne conseguiva che l'ordine di acquisto doveva ritenersi nullo in quanto disposto in mancanza di volontà e conseguente ad una condotta dolosa dell'istituto e che in ogni caso, avendo lo stesso ad oggetto un prodotto diverso da quello richiesto, vi fossero i presupposti per conseguire la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c., con diritto per l'istante ad ottenere la restituzione della somma investita, oltre al risarcimento del danno costituito da 3% di tale importo.
3. Si è costituita in grado di appello la quale società Controparte_7 incorporante la Controparte_2
eccependo in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c
[...] dell'atto di appello, del quale ha contestato nel merito la fondatezza e ciò sulla base: del corretto adempimento, da parte della degli obblighi informativi in CP_3 relazione all'operazione di OpV di azioni imposti dall'art. 21 TUF e dall'art. CP_2
28 Reg. n. 11522/1998; della trasparenza della clausola di inadeguatezza, CP_6 risultando l'investitore avvertito, mediante informazione scritta sull'ordine di investimento, dell'inadeguatezza dell'operazione; della legittimità dell'esecuzione di ordine inadeguato, a fronte di richiesta resa per iscritto e documento contenente esplicito riferimento alle avvertenze ricevute;
della inammissibilità delle nuove contestazioni in punto di valutazione dell'adeguatezza, quanto all'analisi delle diverse risposte rese dall'appellante in sede di profilatura, diffusamente esaminate unicamente nell'atto di citazione in appello, e pertanto di difese sollevate per la prima volta in questa sede;
della sottoscrizione da parte dell'investitore del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, nel quale l'interessato era stato espressamente informato in merito alla minor liquidità dei titoli non quotati su mercati. Ha evidenziato, in particolare, che sulla base delle informazioni fornite dal cliente e dell'esperienza pregressa in concreto maturata, la pag. 11/26 aveva formulato un giudizio di adeguatezza dell'operazione compiuta ai sensi CP_3 dell'art. 40 Reg. n. 16190/2007 e che il aveva contestualmente CP_6 Pt_1 ricevuto e sottoscritto il documento informativo relativo agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte contenente una puntuale e appropriata informativa, in forma comprensibile, affinché l'investitore potesse ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi.
Tanto premesso ha invocato il rigetto dell'appello e “in via subordinata e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità a carico della
escludere ovvero ridurre significativamente l'eventuale misura del risarcimento CP_3 del danno in ragione del grave concorso colposo del Sig. nella causazione del Pt_1 danno, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. detratti in ogni caso i frutti civili maturati dal sig. . Pt_1
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminare alla disamina del merito della causa s'impone il vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla appellata.
Questa Corte rileva come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017), seppur con riferimento al testo vigente anteriormente alla recente riforma cosiddetta
Cartabia, abbia enunciato il seguente principio: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
pag. 12/26 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In una successiva pronuncia la Corte di Cassazione (ord. n. 7675/2019) ha ulteriormente specificato che: “non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame l'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicenda processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”, e in un recente arresto ha ribadito: “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Tornando al caso di specie, dal tenore generale del proposto gravame l'appellante è stato in grado di fornire a questa Corte elementi, puntualmente articolati in distinti motivi di gravame, idonei a far comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata permettendo anche alla controparte di predisporre adeguata difesa in relazione ai dedotti motivi di appello, e ciò anche alla luce della modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dalla recente riforma Cartabia.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
4.2 Con il primo motivo di gravame lamenta l'appellante che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere la documentazione prodotta in atti dalla banca, consistente nel prospetto informativo, nel contratto quadro, nel questionario di profilatura e pag. 13/26 nell'ordine di acquisto, idonea a provare l'assolvimento da parte dell'intermediario agli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dall'art. 28 Regolamento
Consob n. 11522/1998.
Deduce, in particolare, che la avrebbe omesso di fornire una completa, CP_2 corretta, diligente e trasparente informativa sui titoli azionari offerti in collocamento, non specificando chiaramente che le azioni erano titoli caratterizzati da un CP_2 elevato rischio di perdita dei capitali investiti, da una assoluta illiquidità, da un orizzonte temporale di lungo periodo, e dall'assenza di una quotazione su un mercato regolamentato.
Con il secondo motivo di appello assume che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la sola clausola di segnalazione di inadeguatezza, come predisposta unilateralmente ex adverso per gli acquisti del 2011, a soddisfare l'obbligo di valutazione e segnalazione ex art. 29 Reg. n. 11522/1998. CP_6
Sostiene, in particolare, che nel 2011 la sulla quale, operando in regime CP_2 di consulenza, gravava l'obbligo di valutazione ex art. 40 Reg. n. 16190/2007 CP_6 dell'adeguatezza dello specifico titolo negoziato o collocato rispetto al profilo d'investimento MiFID rilasciato dal cliente, avrebbe negligentemente e scorrettamente raccomandato un investimento inadeguato al Pt_1
In via preliminare vanno disattese le censure di parte appellata volte ad evidenziare la novità delle questioni prospettate in questa sede. Risulta, infatti, che nell'atto introduttivo parte attrice ha esaustivamente allegato profili di condotta inadempiente dell'istituto convenuto in astratto riconducibili anche alla disciplina subentrata nel tempo, pur laddove ne ha omesso la formale invocazione, lamentando comunque il comportamento illegittimo della e l'inadempimento della stessa nel fornire le CP_3 necessarie informazioni.
4.3. Nel merito tali motivi meritano di essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, avendo tutti ad oggetto la verifica dell'adempimento dell'intermediario finanziario agli obblighi informativi sullo stesso gravanti in occasione degli acquisti di azioni avvenuti nel 2011.
pag. 14/26 4.4. La vicenda contrattuale relativa agli acquisti effettuati nel 2011 trova diretta regolamentazione nella disciplina di settore prevista sia nel T.U. n. 58/1998 (artt. 21 e
23 per quel che qui più direttamente interessa), sia nel successivo regolamento attuativo della Consob n. 16190 del 2007, che costituiscono le fonti normative, rispettivamente primaria e secondaria, nel cui ambito risultano individuati i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento.
In particolare l'art. 21 del d.lgs n. 58 del 1998, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, statuisce che: «1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, […], il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse
e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati […]».
Deve premettersi, in punto di diritto, che con riguardo alla valutazione di adeguatezza viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 40 reg. 16190 del 2007, ai sensi del quale: «1.
Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle
pag. 15/26 caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio».
In altre parole, in base alla normativa richiamata, l'intermediario che presti i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli è tenuto ad effettuare la
“valutazione di adeguatezza” dell'operazione consigliata o realizzata (sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 39 reg. 16190 cit.), verificando che l'investimento raccomandato sia allineato agli obiettivi del risparmiatore, alla sua capacità di conoscere e sopportare i rischi e al suo orizzonte temporale, mentre non è più prevista la possibilità di effettuare o proporre operazioni non adeguate, sia pure con il consenso scritto ed informato dell'investitore, di cui al precedente art. 29 Reg.
n. 11522/98, né vi è più il riferimento normativo all'inadeguatezza per CP_6 tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
4.5. Obblighi informativi.
Ratio della disciplina normativa è, dunque, quella di imporre una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre che a mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento, del possibile rendimento. Sotto altro profilo il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza si declina attraverso l'obbligo in capo all'intermediario di fornire un'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in modo diligente agli obblighi informativi e di non assumere comportamenti pag. 16/26 contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il ritenere che i richiamati obblighi informativi "… siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, benché attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (cfr. Cass. n. 14884 del 2017).
In particolare, ancora di recente la Corte di legittimità ha ribadito che “In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, 1° co., lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato” (Cass. ordinanza 28 febbraio
2024 n. 5354) ed inoltre che "… gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e
l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno" (Cass., n. 12544/17; vedi anche Cass., n. 15936/18, sulla necessità di fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, pena l'inadempimento sanzionabile al di là dell'adeguatezza dell'investimento).
pag. 17/26 Né può revocarsi in dubbio che gli obblighi informativi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., n.
14884/2017), sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie
(Cass., n. 8619/2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto
l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass., n. 8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass., n. 8314/2017), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori, in modo effettivamente consapevole, per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali (Cass., n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass., n.
1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass., n. 8619/2017; Cass., n.15936/2018; Cass., n. 9460/2020) o nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass., n.
16126/2020; Cass., n. 18153/2020; Cass., n. 12990/2023)” – Cass. ord., 14 febbraio
2024 n. 4057.
Dopodiché, è opportuno ricordare che “compete all'intermediario l'onere di provare
l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la
pag. 18/26 specifica diligenza richiesta (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; in tal senso pure: Cass.
19 gennaio 2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, n. 4620; Cass. 29 ottobre 2010, n.
22147; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773)”- Cass. ord. 28 febbraio 2024 n. 5354-.
4.6 Nella fattispecie in esame, pur disattesa la doglianza reiterata in appello circa la presunta promessa di prodotti cosiddetti “pronti contro termine”, in luogo di azioni, stante la mancanza di elementi interpretativi del contenuto dell'offerta a sostegno della prospettazione di parte attrice, spettava tuttavia alla quale Controparte_7 incorporante la a fronte delle contestazioni mosse dall'attore, Controparte_2 dimostrare di aver fornito specifiche informazioni sui prodotti finanziari da acquistare.
Sulla scorta della normativa e della giurisprudenza richiamate appare evidente, invece,
l'insufficienza del corredo documentale offerto in comunicazione dalla al fine di CP_3 attestare l'assolvimento degli obblighi informativi dei quali si è detto.
Pur risultando in atti la prova dell'avvenuta consegna del prospetto informativo ex art. 94 TUF, tuttavia tale adempimento, sebbene necessario, non si rivela idoneo a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario se non accompagnato da una collaterale attività di informazione specifica dell'operazione finanziaria, della quale la convenuta non ha fornito alcuna prova (si veda Cass. 22 maggio 2020 n. 9460, che ha confermato il principio di diritto secondo il quale al momento della consegna del prospetto informativo di un'operazione finanziaria la deve svolgere a favore del CP_3 cliente un'attività di informazione specifica dell'operazione medesima).
Né idoneo allo scopo può ritenersi il documento sui rischi generali dell'investimento, la cui consegna non esaurisce l'obbligo informativo poiché esso non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di carattere generale sulle categorie degli investimenti e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Si tratta, tuttavia, di indicazioni generali prive del necessario contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto (Cass. n. 8619/2017).
Né, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'intermediario può ritenersi esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore pag. 19/26 della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr. Cass. Sent. n. 28175 del 31 ottobre 2019).
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di specie di offerta di azioni della stessa all'interno dei propri uffici, risultando comunque CP_3 principio indiscutibilmente emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario su cui investire in relazione alle proprie finalità personali.
Pertanto in questa ottica, pur contenendo il prospetto informativo informazioni generali sul tipo di strumento azionario illiquido offerto, in presenza di contestazioni specifiche svolte dall'investitore, gravava sulla banca intermediario fornite la prova di aver reso informazioni in grado di porre l'attore in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore – attore di primo grado, con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore.
Tale dimostrazione non risulta fornita, non avendo la offerto Controparte_7 puntuale allegazione o dimostrazione volta a dar prova dell'avvenuta specifica informazione, limitandosi a produrre la richiamata documentazione, sicché risulta accertata la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza in relazione al dovere informativo sulla stessa gravante.
4.7. Clausola di adeguatezza.
pag. 20/26 Venendo al profilo che qui ci occupa, e prima di approfondire il tema della adeguatezza dell'operazione, appare evidente l'inadempimento della Banca, in primo luogo nella misura in cui non ha dimostrato di aver fornito al cliente una informativa specifica in ordine alla rischiosità insita nelle operazioni di acquisto di titolo azionari “illiquidi”
Non può ritenersi assolto, infatti, l'obbligo informativo della banca in ordine al tipo di strumento proposto come forma di investimento, nella specie titoli azionari CP_2 quali titoli illiquidi, non potendo di certo ritenersi sufficiente a tal fine l'informazione fornita con le indicazioni riportate in via generale nel contratto quadro e nel contratto di consulenza, trattandosi di informazioni generali sulla tipologia di strumenti di investimento del tipo poi oggetto dell'ordine di acquisto, e non invece, come avrebbe dovuto, di informazione specifica proprio di quel particolare tiolo di investimento oggetto dell'ordine di acquisto del 29 giugno 2011, con riferimento e raffronto con il profilo proprio dell'investitore e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza di quel tipo di investimento con la persona e gli interessi concreti di quel singolo investitore.
Al riguardo secondo l'art. 31 del D. Lvo n. 58 del 1998 e secondo la del. del 29 CP_6 ottobre 2007, gli intermediari devono fornire ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto della classificazione del cliente e la descrizione deve illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
Sotto altro profilo la condotta inadempiente dell'intermediario si è manifestata laddove lo stesso ha consentito un investimento in azioni anche se non apparentemente tuttavia sostanzialmente inadeguato al profilo del cliente.
In proposito si osserva che pur non essendo più prevista, alla luce della normativa ratione temporis vigente, la possibilità di effettuare o proporre operazioni non adeguate, sia pure con il consenso scritto ed informato dell'investitore, di cui al precedente art. 29
Reg. n. 11522/98, era onere dell'intermediario vagliare l'effettività della CP_6 propensione al rischio dichiarata come “elevatissima” dal cliente.
pag. 21/26 E' necessario a tal fine richiamare, al fine di valutare l'esatta estensione degli obblighi gravanti sull'intermediario, il regolamento n. 16190/2007, applicabile al caso di CP_6 specie. Tale regolamento disciplina il contenuto degli obblighi informativi e della valutazione di adeguatezza sotto il titolo II, avente ad oggetto
APPROPRIATEZZA E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI”>.
Riempie di contenuto la proclamata distinzione tra attività richiedente la pervia valutazione di adeguatezza ed appropriatezza e la “mera esecuzione o ricezione di ordini”, l'obbligo per l'intermediario, disciplinato dall'art. 39, di assumere
“Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli”, prima di poter procedere alla valutazione dell'adeguatezza secondo quanto previsto dal successivo art. 40.
In particolare, infatti, la valutazione della “ADEGUATEZZA, sulla base della disciplina contenuta nell'art. 40, sopra richiamato, deve essere necessariamente preceduta dall'assunzione di puntuali informazioni relative al cliente.
Prevede, in particolare, l'art. 39, che:
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
pag. 22/26 a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti.
Come rilevato, il comma IV contiene, pertanto, una fondamentale distinzione tra le
“preferenze in materia di rischio” e il “profilo di rischio” del cliente.
Prevede, poi, il successivo comma V che “Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete”.
Si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie la condotta dell'intermediario non sia stata rispettosa dell'obbligo di acquisizione di informazioni effettivamente rispondenti al profilo del cliente, risultando manifesto il contrasto tra quanto dallo stesso dichiarato, e che costituisce comunque mera dichiarazione soggettiva di propensione al rischio, ed il profilo effettivo di rischio che l'intermediario qualificato avrebbe dovuto trarne.
Giova osservare al riguardo come nell'ambito del questionario di profilatura compilato il 30.12.2010 il cliente abbia espresso la volontà di effettuare Parte_1 investimenti con “elevatissima” propensione al rischio, con l'obiettivo di “guadagnare molto pur correndo dei rischi”, volendo “perseguire una crescita significativa nel tempo, tollerando oscillazioni rilevanti del mio portafoglio”, in un periodo “molto lungo (più di dieci anni). pag. 23/26 La ha, tuttavia, ritenuto erroneamente adeguata un'operazione di investimento CP_3 evidentemente rischiosa ad un cliente che pur avendo dichiarato espressamente una elevatissima propensione al rischio, non aveva fornito affatto, in sede di redazione del questionario, elementi concreti dai quali l'intermediario qualificato potesse diligentemente trarre un profilo di oggettiva elevatissima propensione al rischio. Ciò sia difettando in capo al cliente cognizioni professionali o studi specifici in materia finanziaria, come dallo stesso dichiarato nell'ambito del medesimo questionario, sia in quanto l'esperienza pregressa in azioni si limitava ad un acquisto effettuato oltre un anno prima, per importo inferiore ad euro 10.000,00, come di modesta portata e numericamente non significative risultavano le ulteriori pregresse esperienze in tema di obbligazioni, fondi comuni, ma mai in derivati -che ha dichiarato espressamente di non conoscere-, risultando l'unico investimento di una certa consistenza, superiore ad euro
100.000,00, effettuato in titoli di stato dell'area Euro.
Dunque, nell'ottica della fondamentale distinzione tra propensione dichiarata al rischio e profilo di rischio e nel previsto dovere dell'intermediario di apprezzarne la manifesta discrasia, deve ritenersi che la valutazione di adeguatezza operata, solo formalmente rispettosa del profilo di rischio dichiarato dal cliente, sia stata nella sostanza palesemente e negligentemente erronea, integrando condotta inadempiente ed ulteriormente tradendo un evidente inadempimento della sotto il profilo degli CP_3 obblighi informativi ad essa incombenti, nei termini delineati.
A tutte le considerazioni che precedono consegue l'integrale accoglimento dell'appello, con assorbimento dei restanti motivi.
5. Quantificazione del danno.
All'inadempimento della banca consegue il diritto dell'appellante al risarcimento del danno.
Al riguardo deve osservarsi come la prova del danno e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno possa ricavarsi presuntivamente dalla perdita delle somme investite, in tutto o in parte, tenuto conto degli eventuali utili (dividendi o vendita) nel frattempo prodotti dall'investimento, dovendo in caso di inadempimento degli obblighi pag. 24/26 dell'intermediario presumersi il nesso di causalità tra comportamento inadempiente e danno sofferto dall'investitore. In particolare, la Suprema Corte sul punto ha chiarito che in tema di intermediazione finanziaria il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario. Ed invero “Solo una volta che
l'intermediario avesse omesso di provare l'adempimento all'obbligo informativo si sarebbe potuto porre il problema del nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno.
E, con riferimento a tale profilo, la controversia deve intendersi regolata dal principio per cui al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: accertamento che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse (Cass.
17 aprile 2020, n. 7905; in senso conforme: Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 11 novembre 2021, n. 33596; cfr. pure Cass. 12 maggio 2023, n. 12990) - (Cass 28 febbraio 2024 n. 5354).
Deve escludersi, infine, un concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, eccepito dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., poiché la mera sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza, senza che la stessa sia stata concretamente spiegata dall'intermediario e compresa dall'investitore, non può essere qualificata quale condotta negligente, idonea a comportare un concorso di colpa dell'investitore.
In ordine alla quantificazione del danno, può tenersi conto della somma investita pari ad euro 119.941,20. Su tale somma, oggetto di risarcimento danni e quindi debito di valore, risulta dovuta e da conteggiarsi la rivalutazione, oltre interessi in misura legale dalla data dell'acquisto, epoca di verificazione del danno, all'effettivo saldo.
6. Le spese dei due gradi di giudizio, con esclusione delle spese relative alla fase istruttoria in grado di appello in quanto non svolta, seguono tra le parti il principio della soccombenza.
pag. 25/26
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Teramo n. 110/2024, pubblicata in data 9 febbraio 2024 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore:
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna la
[...]
quale società incorporante la in Controparte_7 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti di nella misura di € 119.941,20, oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi dalla data dell'ordine di acquisto all'effettivo saldo;
2. condanna la a rimborsare all'appellante le spese di Controparte_7 lite di primo e secondo grado, liquidate in € 14.103,00 per compensi e in euro
759,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, per il primo grado di giudizio, e in € 9.991,00 per compensi, oltre € 1165,00 per esborsi e spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, per il secondo grado di giudizio;
3. Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'1 settembre 2025
Consigliere est.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 208/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincent Fanini
appellante
e
(c.f. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), quale società incorporante P.IVA_2 [...]
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 110/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 9 febbraio 2024.
All'udienza del 10 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni della parte appellante, rassegnate nelle note di precisazione dell'1 aprile 2025:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis:
Riformare in toto la sentenza n. 110/2024 resa dal Tribunale di Teramo il 21/01/2024, pubblicata il 9/02/2024, nel procedimento RG n. 1468/2016, Repertorio n. 190/2024 del
9/02/2024, per tutte le ragioni indicate negli specifici motivi di appello, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di lite del primo giudizio e, per
l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate anche in primo grado che qui si confermano:
A) in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di diniego, ammettere la prova orale articolata, dedotta e richiesta in atti, con i testi indicati, con remissione della causa in istruttoria;
B) in via preliminare, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale adito, quindi, rigettare in toto l'avversaria eccezione di incompetenza per materia;
C) sempre in via preliminare, riconoscere e dichiarare la nullità, l'invalidità,
l'inefficacia e/o l'inopponibilità all'attore della clausola di inadeguatezza contenuta nel modulo dell'ordine di acquisto del 29/06/2011, così come identificata, descritta e contestata, per la sua vessatorietà, genericità, assenza di chiarezza e trasparenza, nonché a tutte le violazioni richiamate ed eccepite in atti e, per l'effetto, condannare la
alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 119.941,20, CP_3 pag. 2/26 oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal 29/06/2011 fino alla effettiva restituzione ed agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
D) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o la risoluzione del contratto quadro del 22/04/2008 e del relativo documento di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari del 30/12/2010 e, per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore dell'attore della somma di € CP_3
119.941,20, oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal 29/06/2011 fino alla effettiva restituzione ed agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
E) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto del 29/06/2011, del contratto quadro del 22/04/2008 per tutti i motivi esposti, per falsa presupposizione di volontà, pertanto, condannare la alla CP_3 restituzione della somma relativa all'investimento, pari ad € 119.941,20, oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal 29/06/2011 oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
F) sempre nel merito, in via gradata, accertare e dichiarare la nullità per dolo dell'ordine di acquisto del 29/06/2011, per tutti i motivi esposti in giudizio, pertanto, condannare la alla restituzione della somma relativa all'investimento CP_3 pari ad € 119.941,20 oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal
29/06/2011 oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
G) sempre nel merito, ancora in via gradata, accertare e dichiarare la nullità per conflitto d'interessi nonché la nullità ex art. 1418 dell'ordine di acquisto del
29/06/2011, per tutti i motivi esposti in giudizio, pertanto, condannare la CP_3
pag. 3/26 Con
alla restituzione della somma relativa all'investimento pari ad € 119.941,20, oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal 29/06/2011 oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
H) sempre nel merito, in via ulteriormente gradata, accertare dichiarare la risoluzione dell'ordine d' acquisto del 29/06/2011, per tutti i motivi esposti in giudizio, pertanto, condannare la alla restituzione della somma relativa all'investimento CP_3 pari ad € 119.941,20 oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico costituito dall'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal
29/06/2011 oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
I) sempre nel merito, ancora in via gradata, accertare e dichiarare la nullità o la risoluzione del contratto quadro n. 602240 del 22/04/2008, per tutti i motivi esposti in giudizi, pertanto, condannare la alla restituzione in favore dell'attore, CP_3
a titolo di ripetizione dell'indebito la somma di € 119.941,20, oltre al risarcimento dei danni pari al maggior aggravio economico dell'importo investito maggiorato degli interessi al 3% netto dal 29/06/2011 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddiso;
L) sempre nel merito, in via successivamente gradata, per tutti i motivi esposti, condannare la al risarcimento di tutti danni per responsabilità CP_3 contrattuale, pre-contrattuale, per mancato investimento e per responsabilità ex artt.
2043, 2049 e 2050 c.c., così come esposto ed eccepito nel presente giudizio, pari alla somma investita dall'attore pari ad € 119.941,20 o di quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria e sul tutto gli interessi legali a partire dalla data d'investimento del 29/06/2011 sino all'effettivo soddisfo;
M) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi sia del presente giudizio che del giudizio di I° grado davanti al Tribunale di Teramo”.
pag. 4/26 Per l'appellata, come nelle note di precisazione delle conclusioni depositate l'11 aprile 2025:
“ In via principale, nel merito:
rigettare tutte le domande ed istanze svolte dall'appellante per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare i capi ex adverso impugnati della Sentenza di primo grado, n.
110/2024, emessa dal Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca
Bellomo, pubblicata in data 9.02.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G.
1468/2016;
In via subordinata e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità a carico della escludere ovvero ridurre CP_3 significativamente l'eventuale misura del risarcimento del danno in ragione del grave narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. detratti in ogni caso i frutti civili maturati dal sig. Pt_1
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 110/2024, pubblicata in data 9 febbraio
2024, il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da contro la Parte_1 Controparte_4
(in qualità di incorporante della
[...] [...]
, rigettava le domande di parte Controparte_2 attrice, compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare il premesso di aver sottoscritto, nella veste di risparmiatore e Pt_1 cliente della un contratto quadro di negoziazione titoli in esecuzione del CP_2 quale aveva acquistato azioni della banca, aderendo all'offerta pubblica di vendita pag. 5/26 promossa dalla stessa, nella convinzione, maturata sulla base delle informazioni fornitegli dal direttore responsabile della filiale, di investire in un prodotto sicuro quali dei “pronti contro termine” con rendimento fisso del 3%, e che tali azioni erano state poi azzerate quando nel 2014 l'istituto di credito era stato rilevato dal
[...]
tanto premesso conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo Controparte_5 la società incorporante chiedendo dichiararsi l'invalidità del contratto quadro n. 602240 del 22 aprile 2008, del documento di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari del 30.12.2010 e dell'ordine di acquisto del
29.6.2011, stante l'inadempimento della banca in ordine all'obbligo di correttezza e diligenza, agli obblighi informativi previsti negli artt 21 e 29 reg. nonché per CP_6 violazione degli obblighi di cui agli artt. 21 D. Lvo 58/1998 (c.d. T.U.F.) e art. 28 reg. att. n. 11522/1998, ed in subordine in quanto operazioni concluse dall'istituto in conflitto di interessi, con condanna della allora alla restituzione in Controparte_2 favore dell'attore della somma investita pari a euro 119.841,20, oltre al risarcimento del danno.
1.2 Si costituiva nel giudizio di primo grado la Controparte_7 eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adìto a favore del
Tribunale di L'Aquila – sezione specializzata in materia d'impresa. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, rilevando la correttezza della condotta tenuta dalla banca e la completezza dell'informazione fornita ai clienti;
in via subordinata invocava la riduzione del risarcimento in ragione del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno.
La rilevava, inoltre, come le operazioni di investimento fossero successive al CP_3 recepimento in Italia della cosiddetta Direttiva MiFID e come l'attore non avesse allegato specifici profili di inadempimento, non potendo in tali casi operare la disciplina previgente di cui al regolamento 11522. CP_6
1.3 Il Tribunale di Teramo, disattesa la preliminare eccezione di incompetenza del giudice adìto, nel merito riteneva innanzitutto infondata l'asserzione di parte attrice relativa al fatto che l'ordine di acquisto di prodotti finanziari da essa pag. 6/26 effettuato in data 29.06.2011 avesse per oggetto cosiddetti “pronti contro termine”, emergendo dalla lettura della documentazione bancaria versata in atti come in realtà tale ordine riguardasse “Acq Azioni C/Proprio”, dunque prodotti dalla chiara natura azionaria e non comportanti l'obbligo, da parte della banca di procedere al loro relativo riacquisto, per di più con la corresponsione CP_2 di un presunto sovrapprezzo pari al 3% del capitale investito.
1.4 Escludeva in linea di principio che l'eventuale violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario potesse comportare la nullità del contratto quadro né tantomeno della relativa operazione di acquisto ad essa conseguente.
1.5 Riteneva, altresì, infondata la domanda di risoluzione del contratto quadro di investimento sottoscritto da parte attrice in data 22.04.2008 e della relativa operazione di acquisto di azioni posta in essere in data 29.06.2011. CP_2
Premesso che le stesse rientravano nell'ambito di applicazione, ratione temporis, del regolamento nr. 16190 del 2007, il quale sancisce una serie di specifici obblighi CP_6 informativi a carico dell'intermediario che presta servizi di investimento, riteneva che nel caso di specie fossero stati assolti sia l'obbligo previsto dall'art. 39 co.1 che impone all'intermediario, al fine di raccomandare servizi di investimenti e strumenti finanziari
“adatti” al cliente, di acquisire informazioni in merito a conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante, situazione finanziaria e obiettivi di investimento, sia l'obbligo posto dall'art. 40 a carico dell'intermediario il quale, sulla scorta delle informazioni come sopra acquisite, deve valutare l'adeguatezza della specifica operazione alla luce del fatto che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione.
Né risultava provata, secondo le conclusioni del primo giudice, una deliberata modifica da parte dell'istituto del profilo di rischio del cliente, che risultava di contro immutato sin dalla prima profilatura effettuata nel 2008.
pag. 7/26 1.6 La consapevole adesione del cliente all'operazione escludeva, inoltre, ogni rilievo dell'eventuale conflitto di interessi sotteso alla vendita da parte della di azioni proprie. CP_2
1.7 Infondata veniva ritenuta dal Tribunale di Teramo anche la prospettata nullità del contratto quadro e dell'ordine di acquisto del 29.06.2011 per falsa presupposizione e difetto di volontà, come anche l'eventuale invalidità derivante da una condotta dolosa dell'intermediario, o dalla vendita di aliud pro alio, avendo il chiaramente sottoscritto un atto di acquisto di azioni e Pt_1 CP_2 non già di prodotti “pronti contro termine”.
1.8 Veniva esclusa, altresì, la responsabilità extracontrattuale in capo all'intermediario finanziario, avendo la giurisprudenza di legittimità definitivamente sancito la natura contrattuale della eventuale responsabilità che investe il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto.
1.9 Il Tribunale di Teramo riteneva non applicabile al caso di specie la disciplina dell'appello al pubblico risparmio prevista dagli artt. 94 e ss. T.U.F., e la prospettata violazione dell'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo da parte di ciò in quanto la stessa parte attrice aveva ammesso che CP_2
l'operazione d'investimento era stata proposta dal Direttore responsabile della filiale di Garrufo di Sant'Omero (TE) e dall'impiegato dell' della CP_8 medesima filiale, e non attraverso un'offerta rivolta al pubblico indistinto.
1.10 Veniva disattesa anche la richiesta di accertamento della nullità per mancanza di determinazione dell'oggetto per asserita mancanza di qualunque dato identificativo delle azioni e in particolare dell'annotazione sul libro dei soci ed il trasferimento mediante girata autenticata su supporto documentale, nonché per mancata individuazione di beni (titoli azionari) solo genericamente individuati, risultando come le azioni fossero nominative ed emesse in regime di dematerializzazione, con ciò trovando applicazione non già la normativa richiamata dall'attore, bensì le disposizioni sulla circolazione di azioni pag. 8/26 dematerializzate previste dal T.U.F.; infine inconferente veniva ritenuto anche il richiamo operato da parte attrice ad una responsabilità ex art. 2049 cc a carico della banca per fatto illecito commesso dal proprio funzionario, difettando tra l'altro l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
2. Appello.
Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello per i motivi di Parte_1 seguito indicati:
2.1 “Violazione per errata valutazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 21 Tuf, 28 e 29 regolamento n. 11522/1998, con contraddittorietà CP_6 della motivazione, per omessa informativa sulle azioni . CP_2
Con tale motivo di doglianza l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado laddove la documentazione prodotta in atti dalla banca, consistente nel prospetto informativo, nel contratto quadro, nel questionario di profilatura e nell'ordine di acquisto, è stata ritenuta idonea a provare l'assolvimento da parte dell'intermediario dei propri obblighi informativi, insistendo nella declaratoria di violazione dell'art. 21 TUF e dell'art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998.
Deduce, in particolare, che la dante causa dell'odierna appellata, avrebbe CP_2 omesso di fornire al cliente una completa, corretta, diligente e trasparente informativa sui titoli azionari offerti in collocamento, non avendo l'istituto fornito la relativa prova, pur essendone gravato ex art. 23, co. 6, TUF, avendo omesso in particolare di specificare chiaramente che le azioni erano titoli caratterizzati da un elevato CP_2 rischio di perdita dei capitali investiti, da una assoluta illiquidità, da un orizzonte temporale di lungo periodo, dai cinque anni in poi, e dall'assenza di una quotazione su un mercato regolamentato.
Tale condotta avrebbe violato anche l'obbligo di valutazione e segnalazione ex art. 29
Reg. n. 11522/1998. CP_6
2.2 “Violazione per errata valutazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 21 Tuf, 28 e 29 regolamento n. 11522/1998, con contraddittorietà CP_6
pag. 9/26 della motivazione, per omessa segnalazione di specifici motivi di inadeguatezza dell'investimento”.
Sostiene, in particolare, parte appellante che avrebbe errato il giudice di primo grado nel ritenere che la documentazione prodotta dalla banca in atti fosse, da sola, idonea ad assolvere l'obbligo di legge in esame, e ciò anzitutto in ragione della mancata segnalazione dell'inadeguatezza dell'investimento, nonostante dal contratto quadro del
22.4.2008 emergesse come il fosse un consumatore, ignaro di derivati, con Pt_1 pregressa esperienza nell'acquisto di azioni per la modica somma di euro 10.000,00 nell'ultimo anno, chiaramente inesperto e sprovvisto di competenze specifiche in ambito finanziario, elementi tutti che non potevano in alcun modo ascrivergli una elevata propensione al rischio, come invece evincibile dal questionario di profilatura redatto in occasione dell'acquisto del 2011 ed evidentemente precompilato o comunque adattato al fine di renderlo compatibile con le caratteristiche del prodotto acquistato.
2.3 “Violazione per errata valutazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 21 tuf, 28 e 29 regolamento n. 11522/1998, con contraddittorietà CP_6 della motivazione, per omessa segnalazione e/o specifica precisazione al cliente dell'investimento in evidente conflitto di interessi”.
Sotto tale profilo sostiene l'appellante che il Tribunale di Teramo avrebbe palesemente errato nel ritenere che la avesse adempiuto agli obblighi imposti dagli CP_2 artt.21 del TUF, 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 sul conflitto d'interessi, non avendo l'istituto operato nel caso di specie in regime di intermediazione bancaria ma quale controparte diretta, spostando il rischio delle proprie azioni dal proprio portafoglio a quello del cliente, in evidente violazione del mandato professionale conferito.
2.4. “Violazione per errata valutazione e/o falsa applicazione dei precetti normativi, con contraddittorietà della motivazione, per falsa presupposizione, difetto di volontà, dolo e consegna aliud pro alio”.
Con tale motivo di gravame viene censurata la sentenza di primo grado laddove non avrebbe considerato che con l'ordine di acquisto del 29/06/2011, sottoscritto sul pag. 10/26 presupposto che oggetto della negoziazione fossero dei “pronto contro termine” con scadenza a dodici mesi e con un tasso di interesse pari al 3%, su informazioni rese dal personale della banca, l'appellante riteneva di acquistare titoli sicuri e non già azioni della stessa banca altamente rischiose, non essendo stato in alcun modo informato della natura speculativa dei titoli non quotati in un mercato regolamentato e del tutto illiquidi, che stava acquistando con tutti i suoi risparmi. Ne conseguiva che l'ordine di acquisto doveva ritenersi nullo in quanto disposto in mancanza di volontà e conseguente ad una condotta dolosa dell'istituto e che in ogni caso, avendo lo stesso ad oggetto un prodotto diverso da quello richiesto, vi fossero i presupposti per conseguire la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c., con diritto per l'istante ad ottenere la restituzione della somma investita, oltre al risarcimento del danno costituito da 3% di tale importo.
3. Si è costituita in grado di appello la quale società Controparte_7 incorporante la Controparte_2
eccependo in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c
[...] dell'atto di appello, del quale ha contestato nel merito la fondatezza e ciò sulla base: del corretto adempimento, da parte della degli obblighi informativi in CP_3 relazione all'operazione di OpV di azioni imposti dall'art. 21 TUF e dall'art. CP_2
28 Reg. n. 11522/1998; della trasparenza della clausola di inadeguatezza, CP_6 risultando l'investitore avvertito, mediante informazione scritta sull'ordine di investimento, dell'inadeguatezza dell'operazione; della legittimità dell'esecuzione di ordine inadeguato, a fronte di richiesta resa per iscritto e documento contenente esplicito riferimento alle avvertenze ricevute;
della inammissibilità delle nuove contestazioni in punto di valutazione dell'adeguatezza, quanto all'analisi delle diverse risposte rese dall'appellante in sede di profilatura, diffusamente esaminate unicamente nell'atto di citazione in appello, e pertanto di difese sollevate per la prima volta in questa sede;
della sottoscrizione da parte dell'investitore del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, nel quale l'interessato era stato espressamente informato in merito alla minor liquidità dei titoli non quotati su mercati. Ha evidenziato, in particolare, che sulla base delle informazioni fornite dal cliente e dell'esperienza pregressa in concreto maturata, la pag. 11/26 aveva formulato un giudizio di adeguatezza dell'operazione compiuta ai sensi CP_3 dell'art. 40 Reg. n. 16190/2007 e che il aveva contestualmente CP_6 Pt_1 ricevuto e sottoscritto il documento informativo relativo agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte contenente una puntuale e appropriata informativa, in forma comprensibile, affinché l'investitore potesse ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi.
Tanto premesso ha invocato il rigetto dell'appello e “in via subordinata e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità a carico della
escludere ovvero ridurre significativamente l'eventuale misura del risarcimento CP_3 del danno in ragione del grave concorso colposo del Sig. nella causazione del Pt_1 danno, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. detratti in ogni caso i frutti civili maturati dal sig. . Pt_1
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminare alla disamina del merito della causa s'impone il vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla appellata.
Questa Corte rileva come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017), seppur con riferimento al testo vigente anteriormente alla recente riforma cosiddetta
Cartabia, abbia enunciato il seguente principio: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
pag. 12/26 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In una successiva pronuncia la Corte di Cassazione (ord. n. 7675/2019) ha ulteriormente specificato che: “non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame l'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicenda processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”, e in un recente arresto ha ribadito: “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Tornando al caso di specie, dal tenore generale del proposto gravame l'appellante è stato in grado di fornire a questa Corte elementi, puntualmente articolati in distinti motivi di gravame, idonei a far comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata permettendo anche alla controparte di predisporre adeguata difesa in relazione ai dedotti motivi di appello, e ciò anche alla luce della modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dalla recente riforma Cartabia.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
4.2 Con il primo motivo di gravame lamenta l'appellante che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere la documentazione prodotta in atti dalla banca, consistente nel prospetto informativo, nel contratto quadro, nel questionario di profilatura e pag. 13/26 nell'ordine di acquisto, idonea a provare l'assolvimento da parte dell'intermediario agli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dall'art. 28 Regolamento
Consob n. 11522/1998.
Deduce, in particolare, che la avrebbe omesso di fornire una completa, CP_2 corretta, diligente e trasparente informativa sui titoli azionari offerti in collocamento, non specificando chiaramente che le azioni erano titoli caratterizzati da un CP_2 elevato rischio di perdita dei capitali investiti, da una assoluta illiquidità, da un orizzonte temporale di lungo periodo, e dall'assenza di una quotazione su un mercato regolamentato.
Con il secondo motivo di appello assume che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la sola clausola di segnalazione di inadeguatezza, come predisposta unilateralmente ex adverso per gli acquisti del 2011, a soddisfare l'obbligo di valutazione e segnalazione ex art. 29 Reg. n. 11522/1998. CP_6
Sostiene, in particolare, che nel 2011 la sulla quale, operando in regime CP_2 di consulenza, gravava l'obbligo di valutazione ex art. 40 Reg. n. 16190/2007 CP_6 dell'adeguatezza dello specifico titolo negoziato o collocato rispetto al profilo d'investimento MiFID rilasciato dal cliente, avrebbe negligentemente e scorrettamente raccomandato un investimento inadeguato al Pt_1
In via preliminare vanno disattese le censure di parte appellata volte ad evidenziare la novità delle questioni prospettate in questa sede. Risulta, infatti, che nell'atto introduttivo parte attrice ha esaustivamente allegato profili di condotta inadempiente dell'istituto convenuto in astratto riconducibili anche alla disciplina subentrata nel tempo, pur laddove ne ha omesso la formale invocazione, lamentando comunque il comportamento illegittimo della e l'inadempimento della stessa nel fornire le CP_3 necessarie informazioni.
4.3. Nel merito tali motivi meritano di essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, avendo tutti ad oggetto la verifica dell'adempimento dell'intermediario finanziario agli obblighi informativi sullo stesso gravanti in occasione degli acquisti di azioni avvenuti nel 2011.
pag. 14/26 4.4. La vicenda contrattuale relativa agli acquisti effettuati nel 2011 trova diretta regolamentazione nella disciplina di settore prevista sia nel T.U. n. 58/1998 (artt. 21 e
23 per quel che qui più direttamente interessa), sia nel successivo regolamento attuativo della Consob n. 16190 del 2007, che costituiscono le fonti normative, rispettivamente primaria e secondaria, nel cui ambito risultano individuati i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento.
In particolare l'art. 21 del d.lgs n. 58 del 1998, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, statuisce che: «1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, […], il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse
e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati […]».
Deve premettersi, in punto di diritto, che con riguardo alla valutazione di adeguatezza viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 40 reg. 16190 del 2007, ai sensi del quale: «1.
Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle
pag. 15/26 caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio».
In altre parole, in base alla normativa richiamata, l'intermediario che presti i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli è tenuto ad effettuare la
“valutazione di adeguatezza” dell'operazione consigliata o realizzata (sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 39 reg. 16190 cit.), verificando che l'investimento raccomandato sia allineato agli obiettivi del risparmiatore, alla sua capacità di conoscere e sopportare i rischi e al suo orizzonte temporale, mentre non è più prevista la possibilità di effettuare o proporre operazioni non adeguate, sia pure con il consenso scritto ed informato dell'investitore, di cui al precedente art. 29 Reg.
n. 11522/98, né vi è più il riferimento normativo all'inadeguatezza per CP_6 tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
4.5. Obblighi informativi.
Ratio della disciplina normativa è, dunque, quella di imporre una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre che a mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento, del possibile rendimento. Sotto altro profilo il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza si declina attraverso l'obbligo in capo all'intermediario di fornire un'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in modo diligente agli obblighi informativi e di non assumere comportamenti pag. 16/26 contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il ritenere che i richiamati obblighi informativi "… siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, benché attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (cfr. Cass. n. 14884 del 2017).
In particolare, ancora di recente la Corte di legittimità ha ribadito che “In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, 1° co., lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato” (Cass. ordinanza 28 febbraio
2024 n. 5354) ed inoltre che "… gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e
l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno" (Cass., n. 12544/17; vedi anche Cass., n. 15936/18, sulla necessità di fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, pena l'inadempimento sanzionabile al di là dell'adeguatezza dell'investimento).
pag. 17/26 Né può revocarsi in dubbio che gli obblighi informativi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., n.
14884/2017), sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie
(Cass., n. 8619/2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto
l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass., n. 8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass., n. 8314/2017), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori, in modo effettivamente consapevole, per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali (Cass., n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass., n.
1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass., n. 8619/2017; Cass., n.15936/2018; Cass., n. 9460/2020) o nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass., n.
16126/2020; Cass., n. 18153/2020; Cass., n. 12990/2023)” – Cass. ord., 14 febbraio
2024 n. 4057.
Dopodiché, è opportuno ricordare che “compete all'intermediario l'onere di provare
l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la
pag. 18/26 specifica diligenza richiesta (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; in tal senso pure: Cass.
19 gennaio 2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, n. 4620; Cass. 29 ottobre 2010, n.
22147; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773)”- Cass. ord. 28 febbraio 2024 n. 5354-.
4.6 Nella fattispecie in esame, pur disattesa la doglianza reiterata in appello circa la presunta promessa di prodotti cosiddetti “pronti contro termine”, in luogo di azioni, stante la mancanza di elementi interpretativi del contenuto dell'offerta a sostegno della prospettazione di parte attrice, spettava tuttavia alla quale Controparte_7 incorporante la a fronte delle contestazioni mosse dall'attore, Controparte_2 dimostrare di aver fornito specifiche informazioni sui prodotti finanziari da acquistare.
Sulla scorta della normativa e della giurisprudenza richiamate appare evidente, invece,
l'insufficienza del corredo documentale offerto in comunicazione dalla al fine di CP_3 attestare l'assolvimento degli obblighi informativi dei quali si è detto.
Pur risultando in atti la prova dell'avvenuta consegna del prospetto informativo ex art. 94 TUF, tuttavia tale adempimento, sebbene necessario, non si rivela idoneo a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario se non accompagnato da una collaterale attività di informazione specifica dell'operazione finanziaria, della quale la convenuta non ha fornito alcuna prova (si veda Cass. 22 maggio 2020 n. 9460, che ha confermato il principio di diritto secondo il quale al momento della consegna del prospetto informativo di un'operazione finanziaria la deve svolgere a favore del CP_3 cliente un'attività di informazione specifica dell'operazione medesima).
Né idoneo allo scopo può ritenersi il documento sui rischi generali dell'investimento, la cui consegna non esaurisce l'obbligo informativo poiché esso non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di carattere generale sulle categorie degli investimenti e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Si tratta, tuttavia, di indicazioni generali prive del necessario contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto (Cass. n. 8619/2017).
Né, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'intermediario può ritenersi esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore pag. 19/26 della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr. Cass. Sent. n. 28175 del 31 ottobre 2019).
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di specie di offerta di azioni della stessa all'interno dei propri uffici, risultando comunque CP_3 principio indiscutibilmente emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario su cui investire in relazione alle proprie finalità personali.
Pertanto in questa ottica, pur contenendo il prospetto informativo informazioni generali sul tipo di strumento azionario illiquido offerto, in presenza di contestazioni specifiche svolte dall'investitore, gravava sulla banca intermediario fornite la prova di aver reso informazioni in grado di porre l'attore in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore – attore di primo grado, con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore.
Tale dimostrazione non risulta fornita, non avendo la offerto Controparte_7 puntuale allegazione o dimostrazione volta a dar prova dell'avvenuta specifica informazione, limitandosi a produrre la richiamata documentazione, sicché risulta accertata la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza in relazione al dovere informativo sulla stessa gravante.
4.7. Clausola di adeguatezza.
pag. 20/26 Venendo al profilo che qui ci occupa, e prima di approfondire il tema della adeguatezza dell'operazione, appare evidente l'inadempimento della Banca, in primo luogo nella misura in cui non ha dimostrato di aver fornito al cliente una informativa specifica in ordine alla rischiosità insita nelle operazioni di acquisto di titolo azionari “illiquidi”
Non può ritenersi assolto, infatti, l'obbligo informativo della banca in ordine al tipo di strumento proposto come forma di investimento, nella specie titoli azionari CP_2 quali titoli illiquidi, non potendo di certo ritenersi sufficiente a tal fine l'informazione fornita con le indicazioni riportate in via generale nel contratto quadro e nel contratto di consulenza, trattandosi di informazioni generali sulla tipologia di strumenti di investimento del tipo poi oggetto dell'ordine di acquisto, e non invece, come avrebbe dovuto, di informazione specifica proprio di quel particolare tiolo di investimento oggetto dell'ordine di acquisto del 29 giugno 2011, con riferimento e raffronto con il profilo proprio dell'investitore e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza di quel tipo di investimento con la persona e gli interessi concreti di quel singolo investitore.
Al riguardo secondo l'art. 31 del D. Lvo n. 58 del 1998 e secondo la del. del 29 CP_6 ottobre 2007, gli intermediari devono fornire ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto della classificazione del cliente e la descrizione deve illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
Sotto altro profilo la condotta inadempiente dell'intermediario si è manifestata laddove lo stesso ha consentito un investimento in azioni anche se non apparentemente tuttavia sostanzialmente inadeguato al profilo del cliente.
In proposito si osserva che pur non essendo più prevista, alla luce della normativa ratione temporis vigente, la possibilità di effettuare o proporre operazioni non adeguate, sia pure con il consenso scritto ed informato dell'investitore, di cui al precedente art. 29
Reg. n. 11522/98, era onere dell'intermediario vagliare l'effettività della CP_6 propensione al rischio dichiarata come “elevatissima” dal cliente.
pag. 21/26 E' necessario a tal fine richiamare, al fine di valutare l'esatta estensione degli obblighi gravanti sull'intermediario, il regolamento n. 16190/2007, applicabile al caso di CP_6 specie. Tale regolamento disciplina il contenuto degli obblighi informativi e della valutazione di adeguatezza sotto il titolo II, avente ad oggetto
APPROPRIATEZZA E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI”>.
Riempie di contenuto la proclamata distinzione tra attività richiedente la pervia valutazione di adeguatezza ed appropriatezza e la “mera esecuzione o ricezione di ordini”, l'obbligo per l'intermediario, disciplinato dall'art. 39, di assumere
“Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli”, prima di poter procedere alla valutazione dell'adeguatezza secondo quanto previsto dal successivo art. 40.
In particolare, infatti, la valutazione della “ADEGUATEZZA, sulla base della disciplina contenuta nell'art. 40, sopra richiamato, deve essere necessariamente preceduta dall'assunzione di puntuali informazioni relative al cliente.
Prevede, in particolare, l'art. 39, che:
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
pag. 22/26 a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti.
Come rilevato, il comma IV contiene, pertanto, una fondamentale distinzione tra le
“preferenze in materia di rischio” e il “profilo di rischio” del cliente.
Prevede, poi, il successivo comma V che “Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete”.
Si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie la condotta dell'intermediario non sia stata rispettosa dell'obbligo di acquisizione di informazioni effettivamente rispondenti al profilo del cliente, risultando manifesto il contrasto tra quanto dallo stesso dichiarato, e che costituisce comunque mera dichiarazione soggettiva di propensione al rischio, ed il profilo effettivo di rischio che l'intermediario qualificato avrebbe dovuto trarne.
Giova osservare al riguardo come nell'ambito del questionario di profilatura compilato il 30.12.2010 il cliente abbia espresso la volontà di effettuare Parte_1 investimenti con “elevatissima” propensione al rischio, con l'obiettivo di “guadagnare molto pur correndo dei rischi”, volendo “perseguire una crescita significativa nel tempo, tollerando oscillazioni rilevanti del mio portafoglio”, in un periodo “molto lungo (più di dieci anni). pag. 23/26 La ha, tuttavia, ritenuto erroneamente adeguata un'operazione di investimento CP_3 evidentemente rischiosa ad un cliente che pur avendo dichiarato espressamente una elevatissima propensione al rischio, non aveva fornito affatto, in sede di redazione del questionario, elementi concreti dai quali l'intermediario qualificato potesse diligentemente trarre un profilo di oggettiva elevatissima propensione al rischio. Ciò sia difettando in capo al cliente cognizioni professionali o studi specifici in materia finanziaria, come dallo stesso dichiarato nell'ambito del medesimo questionario, sia in quanto l'esperienza pregressa in azioni si limitava ad un acquisto effettuato oltre un anno prima, per importo inferiore ad euro 10.000,00, come di modesta portata e numericamente non significative risultavano le ulteriori pregresse esperienze in tema di obbligazioni, fondi comuni, ma mai in derivati -che ha dichiarato espressamente di non conoscere-, risultando l'unico investimento di una certa consistenza, superiore ad euro
100.000,00, effettuato in titoli di stato dell'area Euro.
Dunque, nell'ottica della fondamentale distinzione tra propensione dichiarata al rischio e profilo di rischio e nel previsto dovere dell'intermediario di apprezzarne la manifesta discrasia, deve ritenersi che la valutazione di adeguatezza operata, solo formalmente rispettosa del profilo di rischio dichiarato dal cliente, sia stata nella sostanza palesemente e negligentemente erronea, integrando condotta inadempiente ed ulteriormente tradendo un evidente inadempimento della sotto il profilo degli CP_3 obblighi informativi ad essa incombenti, nei termini delineati.
A tutte le considerazioni che precedono consegue l'integrale accoglimento dell'appello, con assorbimento dei restanti motivi.
5. Quantificazione del danno.
All'inadempimento della banca consegue il diritto dell'appellante al risarcimento del danno.
Al riguardo deve osservarsi come la prova del danno e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno possa ricavarsi presuntivamente dalla perdita delle somme investite, in tutto o in parte, tenuto conto degli eventuali utili (dividendi o vendita) nel frattempo prodotti dall'investimento, dovendo in caso di inadempimento degli obblighi pag. 24/26 dell'intermediario presumersi il nesso di causalità tra comportamento inadempiente e danno sofferto dall'investitore. In particolare, la Suprema Corte sul punto ha chiarito che in tema di intermediazione finanziaria il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario. Ed invero “Solo una volta che
l'intermediario avesse omesso di provare l'adempimento all'obbligo informativo si sarebbe potuto porre il problema del nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno.
E, con riferimento a tale profilo, la controversia deve intendersi regolata dal principio per cui al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: accertamento che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse (Cass.
17 aprile 2020, n. 7905; in senso conforme: Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 11 novembre 2021, n. 33596; cfr. pure Cass. 12 maggio 2023, n. 12990) - (Cass 28 febbraio 2024 n. 5354).
Deve escludersi, infine, un concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, eccepito dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., poiché la mera sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza, senza che la stessa sia stata concretamente spiegata dall'intermediario e compresa dall'investitore, non può essere qualificata quale condotta negligente, idonea a comportare un concorso di colpa dell'investitore.
In ordine alla quantificazione del danno, può tenersi conto della somma investita pari ad euro 119.941,20. Su tale somma, oggetto di risarcimento danni e quindi debito di valore, risulta dovuta e da conteggiarsi la rivalutazione, oltre interessi in misura legale dalla data dell'acquisto, epoca di verificazione del danno, all'effettivo saldo.
6. Le spese dei due gradi di giudizio, con esclusione delle spese relative alla fase istruttoria in grado di appello in quanto non svolta, seguono tra le parti il principio della soccombenza.
pag. 25/26
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Teramo n. 110/2024, pubblicata in data 9 febbraio 2024 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore:
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna la
[...]
quale società incorporante la in Controparte_7 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti di nella misura di € 119.941,20, oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi dalla data dell'ordine di acquisto all'effettivo saldo;
2. condanna la a rimborsare all'appellante le spese di Controparte_7 lite di primo e secondo grado, liquidate in € 14.103,00 per compensi e in euro
759,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, per il primo grado di giudizio, e in € 9.991,00 per compensi, oltre € 1165,00 per esborsi e spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, per il secondo grado di giudizio;
3. Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'1 settembre 2025
Consigliere est.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
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