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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/12/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Agostini Pres.
Dott.ssa Rita De LI Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1034/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 24/09/2025 da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Viale Trieste n. 87, C.F. , difeso e rappresentato, dall'Avv. C.F._1
MA MB e , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1
Comunanza (AP) in Viale Trieste n. 87, C.F. , difesa e C.F._2 rappresentata dall'Avv. Olindo Dionisi del Foro di Macerata
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04/11/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 21/10/2000 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in
Comunanza (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2000 al N.
13 parte II Serie A Ufficio 1);
- dall'unione coniugale erano nati tre figli: nato a [...] il Persona_1
14/04/2002 ( ; nato a [...] il C.F._3 Persona_2
19/02/2008 ( ) e nata a [...] il C.F._4 Persona_3
29/12/2009 ( , il primo è maggiorenne ed autosufficiente, C.F._5
mentre gli altri due sono minorenni e studenti;
tutti risiedono in Comunanza (AP) al
Viale Trieste n.87;
- l'ultimo domicilio coniugale eletto era stato in Comunanza (AP) al Viale Trieste n.87;
- la signora dichiarava di voler trasferire la propria dimora abituale Controparte_1
in immobile diverso dalla residenza familiare;
- negli anni, a causa del deteriorarsi dell'affectio coniugalis, per effetto di incomprensioni maturate nel tempo e via via sempre più acuitesi ed in ragione, soprattutto, di una profonda incompatibilità caratteriale, era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e che pertanto questi avevano deciso di separarsi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
a. L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
b. Affidare i figli minori e congiuntamente ad Persona_2 Persona_3
entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre e possibilità di stare con il padre il martedì ed il giovedì dalle ore 14,00 fino alle ore 8,00 del giorno seguente, nonché i fine settimana alternati con decorrenza dalle ore 8,00, ovvero dopo l'uscita da scuola, fino alle ore 8,00 del lunedì seguente;
c. Assegnare la casa coniugale sita a Comunanza in Viale Trieste n.87 a godimento di e l'altro coniuge se ne allontanerà entro la fine dell'anno 2025; Parte_1
, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro Controparte_2
genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 cinquecento/00 ( euro
250,00 per ciascuno di essi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese successivo a quello in cui avrà lasciato l'attuale Controparte_1
casa coniugale, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese mediche non coperte dal
SSN, nonché a quelle scolastiche, sportive, formative e ludiche sostenute nell'interesse dei figli, come meglio indicate nel protocollo in vigore dinanzi al Tribunale di Ascoli
Piceno, previamente concordate e documentate.
e. L'assegno unico verrà preso per intero dalla sola , mentre delle Controparte_1
detrazioni fiscali per i figli a carico ne beneficerà il solo . Parte_1
f. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richiedere la corresponsione di un assegno di mantenimento.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De LI e fissava per il giorno 20/11/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale. Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli minori della coppia.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Comunanza (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2000 al Numero 13 Parte II Serie A Ufficio 1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 15/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De LI Dott. Raffaele Agostini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Agostini Pres.
Dott.ssa Rita De LI Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1034/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 24/09/2025 da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Viale Trieste n. 87, C.F. , difeso e rappresentato, dall'Avv. C.F._1
MA MB e , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1
Comunanza (AP) in Viale Trieste n. 87, C.F. , difesa e C.F._2 rappresentata dall'Avv. Olindo Dionisi del Foro di Macerata
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04/11/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 21/10/2000 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in
Comunanza (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2000 al N.
13 parte II Serie A Ufficio 1);
- dall'unione coniugale erano nati tre figli: nato a [...] il Persona_1
14/04/2002 ( ; nato a [...] il C.F._3 Persona_2
19/02/2008 ( ) e nata a [...] il C.F._4 Persona_3
29/12/2009 ( , il primo è maggiorenne ed autosufficiente, C.F._5
mentre gli altri due sono minorenni e studenti;
tutti risiedono in Comunanza (AP) al
Viale Trieste n.87;
- l'ultimo domicilio coniugale eletto era stato in Comunanza (AP) al Viale Trieste n.87;
- la signora dichiarava di voler trasferire la propria dimora abituale Controparte_1
in immobile diverso dalla residenza familiare;
- negli anni, a causa del deteriorarsi dell'affectio coniugalis, per effetto di incomprensioni maturate nel tempo e via via sempre più acuitesi ed in ragione, soprattutto, di una profonda incompatibilità caratteriale, era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e che pertanto questi avevano deciso di separarsi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
a. L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
b. Affidare i figli minori e congiuntamente ad Persona_2 Persona_3
entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre e possibilità di stare con il padre il martedì ed il giovedì dalle ore 14,00 fino alle ore 8,00 del giorno seguente, nonché i fine settimana alternati con decorrenza dalle ore 8,00, ovvero dopo l'uscita da scuola, fino alle ore 8,00 del lunedì seguente;
c. Assegnare la casa coniugale sita a Comunanza in Viale Trieste n.87 a godimento di e l'altro coniuge se ne allontanerà entro la fine dell'anno 2025; Parte_1
, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro Controparte_2
genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 cinquecento/00 ( euro
250,00 per ciascuno di essi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese successivo a quello in cui avrà lasciato l'attuale Controparte_1
casa coniugale, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese mediche non coperte dal
SSN, nonché a quelle scolastiche, sportive, formative e ludiche sostenute nell'interesse dei figli, come meglio indicate nel protocollo in vigore dinanzi al Tribunale di Ascoli
Piceno, previamente concordate e documentate.
e. L'assegno unico verrà preso per intero dalla sola , mentre delle Controparte_1
detrazioni fiscali per i figli a carico ne beneficerà il solo . Parte_1
f. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richiedere la corresponsione di un assegno di mantenimento.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De LI e fissava per il giorno 20/11/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale. Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli minori della coppia.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Comunanza (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2000 al Numero 13 Parte II Serie A Ufficio 1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 15/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De LI Dott. Raffaele Agostini