Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5714/2024 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. NASI STEFANIA, Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. PARISI TOMMASO, domiciliato come da CP_1 P.IVA_1 memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: parte ricorrente chiede la condanna dell' al pagamento in proprio favore della CP_2 indennità di disoccupazione DIS-COLL quantificata nella misura di euro 6.242,69 oltre interessi;
l costituendosi, riconosce il diritto della parte ricorrente e chiede pertanto una CP_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Rilevato: all'odierna udienza i difensori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l' provveduto al pagamento della prestazione CP_2 richiesta in favore del ricorrente, secondo un importo (euro 7.620,30) che la parte
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CP_1 la Giudice, preso atto della concorde posizione delle parti, deve dichiarare cessata la materia del contendere;
le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in considerazione della semplicità delle questioni proposte e trattate, sono poste a carico dell' soccombente virtuale, in forza del riconoscimento CP_1 del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, con la richiesta distrazione di onorari e spese in favore del difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare alla CP_1 parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre spese forfettarie al 15
%, IVA, CPA e c.u. se versato, con distrazione in favore del difensore avv. Stefania
Nasi.
Torino, 27.3.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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