TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69)
nella causa iscritta al n. 10388 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: Appalti
vertente
TRA
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale, con sede in Napoli alla via S. Teresa degli Scalzi n. 175, rapp.to e difeso dall'avv.
Nicola Salvi (C.F. ), con studio in Napoli alla via A. d'Isernia n. 16, in CodiceFiscale_2
virtù di procura in atti
- attore
E
( CF ) in persona del l.r.p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Antonietta CP_1 P.IVA_1
Lazzaruolo ( CF , con studio in Roma 00193, alla Via Cicerone n. 28, in C.F._3
virtù di procura in atti
- convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti chiedevano l'accoglimento delle proprie pretese e rassegnavano le rispettive conclusioni.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli,
per una serie di richieste relative al contratto di appalto rep. n. 1370 del 2009 Controparte_2
per la realizzazione di una casa maternità presso l'Ospedale degli incurabili in Napoli, per un importo complessivo di € 746.645,46 oltre IVA al 10%. Precisamente, parte istante chiedeva la risoluzione del contratto per colpa della committenza, con il pagamento della differenza tra quanto
1 già corrisposto e quanto spettante ai prezzi di mercato, oltre a risarcimento per danni e spese generali sostenute. Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare il contratto di appalto del 26.5.2009 rep. n. 1310, registrato presso l'Ufficio del Registro Napoli 1 al
n. 6629/3 in data 8.6.2009, intervenuto tra la ditta e l' Parte_1 Controparte_2
per l'esecuzione delle opere per la realizzazione della Casa di al 1° e al 2° piano CP_3
dell'Ospedale S.M.D.I. degli Incurabili, risolto per colpa ed in danno della committenza e, per
l'effetto, previa ricontabilizzazione ai prezzi di mercato vigenti all'epoca della realizzazione dei
Cont lavori, condannare l' , al pagamento in favore del sig. dell'importo derivante dalla Parte_1
differenza tra quanto già corrisposto secondo i prezzi contrattuali e quanto risultante a seguito
della contabilizzazione ai prezzi di mercato;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda
al soddisfo;
2) condannare conseguentemente e comunque in ogni caso , l' in favore del sig. CP_2
al pagamento dell' importo di € 2.500.830,16 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
emergente, per le motivazioni e causali di cui alle riserve iscritte in data 1.7.2016 ed esplicitate in
data 14.7.2016 in calce al Registro di Contabilità , oltre rivalutazione ed interessi;
3) condannare conseguentemente ed in ogni caso l' al pagamento in favore del sig. CP_4
dell' importo di € 46.874,50 a titolo di lucro cessante oltre rivalutazione ed Parte_1
interessi ;
4) dichiarare la convenuta responsabile dell'interruzione dei lavori appaltati e della mancata chiusura della contabilità ed effettuazione del collaudo e condannare l' in favore del sig. Pt_2
al pagamento di € 200.377,13 a titolo di rimborso delle spese generali Parte_1
indebitamente sostenute dall' 8.3.2013 (data sospensione lavori) e sino al 19.4.2017 (data cessazione attività di impresa) oltre rivalutazione ed interessi sino all' effettivo soddisfo;
Con 5) condannare l' in favore del sig. al pagamento degli interessi maturati Parte_1
per la ritardata contabilizzazione dei vari SSAALL ed il ritardato pagamento degli stessi a
quantificarsi in via in corso di causa”.
A sostegno della domanda l'istante assumeva tra l'altro che, la stazione appaltante avrebbe commesso gravi inadempimenti, inclusi ritardi nei pagamenti, mancanza di soluzioni progettuali
2 Cont adeguate, sospensioni dei lavori, e altre carenze organizzative. Inoltre, l' non avrebbe provveduto alla consegna del cantiere, alla redazione dello stato finale delle opere, e alla chiusura della contabilità. L'impresa insisteva dunque per il pagamento di importi per danni emergenti, lucro cessante, rimborso delle spese generali, oltre agli interessi per il ritardato pagamento e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la la quale contestava integralmente le difese avverse, sottolineando CP_2
ritardi e inadempimenti da parte dell'impresa, come la mancata consegna tempestiva dei progetti
Cont strutturali richiesti per l'avvio dei lavori e altre problematiche tecniche. La evidenziava che i lavori erano stati sospesi in vari momenti per motivi legati alla sicurezza, all'autorizzazione sismica e alla Soprintendenza. Inoltre, rilevava che l'impresa attrice non avesse mai comunicato ufficialmente la cessazione dell'attività d'impresa, avvenuta nel 2017, in tal modo ostacolando la risoluzione del contratto.
Continuava contestando le riserve avanzate dall'impresa, sollevando dubbi sulla validità delle stesse, in particolare riguardo ai danni e ai costi extra dichiarati dall'impresa.
Confutava altresì le richieste, attribuendo la responsabilità all'impresa per presunti errori e omissioni all'operato dell'impresa. Insisteva dunque per il rigetto della domanda.
Riassunti brevemente i fatti di causa, nel merito la domanda è fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Alla luce della ricostruzione di cui sopra, pertanto, parte attrice ha in via principale formulato domanda volte a vedere accertato l'inadempimento della controparte su cui fondare la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art.133 del D. Lgs. n.163/2006.
In corso di causa è stata disposta CTU, affidata all'Ing. , a cui è stato, tra l'altro, Persona_1
posto il quesito teso a verificare se vi sia stato inadempimento della committente nel corso del rapporto contrattuale che abbia giustificato la risoluzione del contratto.
Orbene alle pagg.87 e ss. della relazione di ctu si legge quanto segue: “In virtù delle informazioni e
dei documenti acquisiti dal sottoscritto e dei documenti versati dalle parti in atti si ritiene che
l'impresa appaltatrice abbia eseguito le opere, che gli è stato concesso portare a termine, con
diligenza e correttezza…..ed ancora…dall'attenta analisi della documentazione emerge che alcuni
3 dei lavori, diversi da quelli prospettati nel contratto di appalto, ma comunque eseguiti dall'impresa
sono stati esplicitamente richiesti dalla committenza, attraverso il Rup, per venire Parte_1
incontro alle esigenze operative del presidio ospedaliero….si ritiene che la responsabilità dei
ritardi causati dall'indisponibilità dell'autorizzazione sismica, condizione necessario all'esecuzione dell'appalto, vada ascritta all'impresa anche se è necessario tener conto Parte_1
delle condizioni sfavorevoli legate alla rinuncia all'incarico del primo progettista a causa di divergenze con il personale tecnico e al Genio Civile in concomitanza dell'appalto, cambiamento
delle procedure di presentazione dei documenti al Genio;
dalla documentazione resa disponibile,
comunque, non è stato possibile individuare le motivazioni per cui il Genio Civile abbia impiegato
ben 416 giorni per il rilascio dell'autorizzazione sismica. La domanda risulta presentata il 14
maggio 2010, mentre il rilascio è avvenuto soltanto il 4 luglio 2011. In merito agli altri eventi che
hanno condizionato la normale esecuzione dei lavori, si ritiene che le responsabilità vadano
Cont ascritte alla committente . Infatti, in merito alla sospensione dei lavori disposta dalla
, poiché non è stato possibile analizzare la documentazione del Direttore dei Lavori, CP_5
il sottoscritto ritiene gli scavi, come usualmente avviene, siano stati autorizzati e monitorati dal DL,
quindi la responsabilità dei ritardi dovuti della sospensione disposta, vada ascritta al DL;
per ciò
che riguarda i ritardi successivi si ritiene che siano dovuti al mancato conferimento dell'incarico
Cont all'archeologo professionista come richiesto dalla Sopraintendenza siano responsabilità dell' .
Il sottoscritto, pertanto, ritiene che non si possa affermare che i ritardi nell'esecuzione dei lavori
siano direttamente collegati a problematiche derivanti da errori o carenze di progettazione, stante quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 95 del DL 163/2006 in relazione alle prerogative del RUP in
merito alla documentazione ritenuta essenziale per il progetto esecutivo su cui
basare il bando di gara, ma, certamente, la carenza di documentazione tecnica e amministrativa da produrre in corso d'appalto, uno tra gli altri la mancata approvazione della Perizia di Variante
che è attività di competenza della committenza, è stata causa di ritardo e rallentamento nell'esecuzione dei lavori;
infine la mancata designazione dell'archeologo professionista, anche quest'attività di competenza della committenza, ha condotto allo stato definitivo dell'appalto….omissis…”
4 All'uopo è opportuno soffermarsi e ribadire che nel presente giudizio parte attrice ha,
preliminarmente, chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto ed ha azionato le pretese restitutorie sopra richiamate, riconosciute espressamente fondate.
Orbene, la Suprema Corte rammenta che la domanda di risoluzione, in base all'art. 1453 cod. civ.
comma 2, preclude la domanda di esecuzione e si fonda sulla situazione fattuale e giuridica opposta costituita non più dalla mancata esecuzione del negozio da considerarsi "tamquam non esset", bensì
sul comportamento illecito del committente che lo obbliga a risarcire all'appaltatore l'intero pregiudizio patrimoniale sofferto. Pertanto spetta a quest'ultima la scelta dello strumento patrimoniale più appropriato per conseguire la reintegrazione del proprio patrimonio leso dall'inadempimento della stazione appaltante;
ma una volta operata la relativa opzione, nel caso in senso favorevole alla risoluzione, peraltro interamente accolta dai giudici di merito, ciò che la norma non consente al contraente che l'ha ottenuta è di cumulare i benefici che ne derivano con quelli conseguibili dalla situazione opposta, del contratto ancora operante ed in esecuzione
(pagamento di ulteriori compensi, di poste e maggiorazioni stabilite in contratto, di danni per la loro mancata o tardiva esecuzione, sospensioni ecc.). E' stato più volte osservato al riguardo che il soggetto non può chiedere che vengano ripristinate le situazioni giuridiche, quali esistenti, prima del contratto di cui si chiede la risoluzione e contemporaneamente sia posto nella situazione giuridica in cui verrebbe a trovarsi in conseguenza dell'adempimento o dell'esatto adempimento del contratto.
Tanto non è previsto neppure dall'art. 1458 cod. civ., anche perché, ove così fosse la risoluzione contrattuale apporterebbe al soggetto che la chiede un duplice beneficio: e cioè ottenere la restituzione di ciò che ha dato e ad un tempo l'utilità che il contratto se esattamente adempiuto gli avrebbe attribuito (Cass. 8889/2011; 14574/2010; 11131/2003).
D'altra parte, la risoluzione del contratto di appalto, non si sottrae alla disciplina disposta dall'art. 1458 cod. civ. onde, non ricorrendo i casi specificamente regolati dalla legge (art. 1666, 1671, 1677
cod. civ.), e non potendo l'appalto annoverarsi tra i contratti ad esecuzione continuata o periodica,
non può neppure negarsi efficacia retroattiva alla declaratoria di risoluzione del rapporto. La quale,
dunque, operando la cessazione del contratto determina la estinzione delle obbligazioni che da esso derivano a carico di entrambe le parti con effetto retroattivo, e comporta che viene tolta efficacia
5 alla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali eventualmente effettuate tra di esse.
Conseguentemente, una volta pronunciata la risoluzione suddetta, in forza dell'operatività
retroattiva di essa, stabilita dall'art.1458 cod. civ., si è verificata per ciascuno dei contraenti e indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio
in integrum" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto di appalto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (cfr. Cass. 12468/2004; 7470/2001); venuto meno il rapporto negoziale, e con esso il titolo giustificativo della loro attribuzione, non sembra possano essere considerate le ulteriori richieste dell'attore formulate nel corso della sua esecuzione (qualunque ne fosse l'oggetto), ne'
porsi alcuna questione della loro fondatezza: posto che le stesse, pur se attinenti al provvedimento di sospensione dei lavori, presuppongono invece un contratto di appalto valido ed operante, data la funzione peculiare di far valere verso l'amministrazione committente diritti o pretese di maggiori compensi per la sua avvenuta esecuzione, rispetto al prezzo contrattuale originario (Cass.
2395/1989). In conseguenza della risoluzione dell'appalto non può discutersi dei diritti e delle obbligazioni delle parti nascenti dal contratto (conferimenti, lavori eseguiti, maggiorazioni, riserve,
sospensioni ecc.), ne' dei crediti (anche risarcitori) e dei debiti maturati a favore e/o a carico di ciascuna di esse per effetto della sua avvenuta esecuzione, ne' tanto meno della loro reale consistenza: posto che le stesse presuppongono invece un contratto di appalto (fino alla conclusione) valido ed operante, e che invece, intervenuta la sua caducazione giudiziale, la disciplina di detti diritti ed obblighi predisposta dalle parti, nonché dei corrispettivi a ciascuna di esse spettanti, oggetto esclusivo di questo giudizio, è sostituita con quella introdotta dalla ricordata norma dell'art. 1458 cod. civ. (Cass. 22520 e 22521/2011; 8247/2009)”.
Orbene, facendo applicazione dei principi testè esplicitati al caso di specie, l'accoglimento integrale della pretesa di parte attrice alla condanna al pagamento del corrispettivo per il valore differenziale,
a prezzi di mercato, delle realizzate opere, rispetto a quanto già percepito dall'appaltatore, rende conseguentemente infondate le altre pretese risarcitorie e di adempimento – in primo luogo, tutte quelle connesse al risolto contratto (mancato guadagno, riserve, danno curriculare, svincolo di somme trattenute a garanzia), posto che l'avvenuta risoluzione travolge ex tunc la relativa disciplina
6 e le relative vicende, lasciando sopravvivere solo la pretesa di condanna al pagamento del corrispettivo, a prezzi di mercato, per il valore differenziale delle realizzate opere.
Nella relazione di CTU, altresì, si legge: “Il CTU ritiene di poter riconoscere: “1 Rimborso
maggiori oneri per limitato utilizzo delle attrezzature di cantiere senza avere acquisto contratti di
nolo o avere visionato la presenza delle stesse nel registro dei beni ammortizzabili anche detto
“Libro Cespiti”;2 Rimborso maggiori oneri per deprezzamento materiali di cantiere senza la
presenza di un verbale di consistenza;
3 Rimborso maggiori oneri per spese generali di cantiere
quali per spese personale direttivo cantiere, per spese di guardiania senza avere acquisito i
contratti di lavoro delle indicate categorie;
inoltre per spese assicurazioni e consumi, rimborso
maggiori oneri per spese di sede, rimborso maggiori oneri per fidejussioni senza la verifica degli
importi e della durata delle fidejussioni;
4 Rimborso maggiori oneri per manodopera senza elenco
personale assunto presso cantiere e relative qualifiche;
5 Importo del lucro cessante senza che
l'impresa abbia dimostrato gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità
rispetto all'inadempimento e all'illecito (nesso causale), l'an e il quantum debeatu”.
In merito alla richiesta di attualizzazione del prezzo si legge nella relazione depositata: “ Per quanto attiene la richiesta della Impresa di “revisione dei prezzi”, a prescindere dalla infondatezza della medesima, come è dato verificare anche dalle note della DL, si richiama il contenuto dell'art. 30 del medesimo capitolato, nel quale “ è esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del /codice civile ai sensi di quanto previsto dall'art.26 comma 3 L.
11/02/1994 n. 109 e ss.mm.ii. Vale altresì quanto stabilito dall'art. 26 comma 4 della medesima legge”. Dagli atti, inoltre, risulta che come rilevabile anche dalla visura camerale, che in data
02/01/2012 l'impresa aveva subito la perdita di possesso dei requisiti di cui al DM. 37/08 Parte_1
per le dimissioni del responsabile tecnico senza tuttavia notiziare la Stazione Appaltante, non risultava avere non possedere la qualifica OG2 obbligatoria. Tali certificazioni, valevoli fino al
21.06.2015, non risultavano prorogate o rinnovate e di fatto il contratto sottoscritto con la
[...]
cessa a causa della perdita dei requisiti tecnici. All'uopo si evidenzia che il Controparte_2
Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con Sentenza del 20 luglio 2015, n. 8, ha chiarito che nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere
7 posseduti dall'impresa non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione, senza soluzione di continuità.
Risulta, comuqnue, che le certificazioni necessari all'appalto, valevoli fino al 21.06.2015, non risultavano prorogate o rinnovate e di fatto il contratto sottoscritto con la Controparte_2
cessa a causa della perdita dei requisiti tecnici. Rileva, infatti, che a tale data l'appaltatore non poteva sottoscrivere alcun atto in quanto in data 31.03.2017 lo stesso ha cessato ogni attività – senza effettuare alcuna comunicazione alla Stazione Appaltante, pertanto, l'ordine di servizio unitamente alle riserve iscritte sono prive di effetto. L'emissione dell'ordine di servizio dimostra che l'appaltatore non aveva immediatamente notiziato la Stazione Appaltante di aver cessato l'attività
violando il rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Il 20.06.2017 il RUP sollecita lo smontaggio dell'andito di cantiere per motivi di sicurezza. Rilevava;
a tale data l'appaltatore non poteva effettuare alcuno smontaggio dell'andito in quanto in data 31.03.2017 lo stesso aveva cessato ogni attività d'impresa. Il 03.07.2017 l'impresa aveva inviato un sollecito in Parte_1
riferimento all'attività richiesta nell'OdS del 15.05.2017; a tale data l'appaltatore aveva cessato ogni attività d'impresa.
Per quanto attiene la richiesta della Impresa di “revisione dei prezzi”, si richiama il contenuto dell'art. 30 del medesimo capitolato, nel quale “è esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del /codice civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 3 L. 11/02/1994 n. 109 e ss.mm.ii. Vale altresì quanto stabilito dall'art. 26 comma 4 della medesima legge”.
Da quanto emerge dagli atti, in conclusione, le richieste risarcitorie che non sono riserve si sostanziano in:
1. Rimborso degli oneri tecnici pagati per la redazione del progetto strutturale per le indagini geologiche e per la relazione geologica € 26.450,00; 2. Maggiori oneri e costi per l'andamento anomalo dell'appalto € 117.994,47; 3. Rimborso deprezzamento materiali presenti in cantiere € 117.994,47; 4. Rimborso maggiori oneri per spese generali di cantiere € 138.206,27; 5.
Rimborso maggiori oneri per spese generali di sede € 201.021,59; 6. Rimborso maggiori oneri per
8 spese di fidejussione €3.407,83; 7. Rimborso maggiori oneri per spese di manodopera € 309.573,25.
Sebbene il CTU nella indicazione della determinazione del danno abbia concluso come segue: “Per
la quantificazione dei pregiudizi lamentati in citazione dalla parte attrice sotto il profilo del danno
emergente e del lucro cessante, come dettagliatamente motivato nel corpo della relazione tecnica si ritiene che all' vadano riconosciuti €.2.060.858,69 per danno emergente;
Controparte_6
€.46.874,55 per lucro cessante;
€.307,09 per interessi per ritardato pagamento SAL maturati sino
al 21/03/2017 ed €. 745.354,80 per interessi legali e moratori sull'importo a saldo maturato sino al
05/07/2024, all'esito dell'istruttoria, della relazione di CTU, della normativa di riferimento esaminata e della giurisprudenza richiamata, si ritiene che la domanda deve essere accolta per quanto di ragione. Non ritenendo dovuto il riconoscimento di talune voci quali quelle sia del lucro cessante che del danno emergente per le motivazioni innanzi esplicitate, così come le voci per rimborso deprezzamento materiali di cantiere e rimborso maggiori oneri per spese generali di sede
Cont perché già comprese in altre indicate e riconosciute dovute e, pertanto, l' condannata al pagamento del risarcimento del danno come individuato e quantificato in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda, dell'apprezzabile e complessa attività difensiva svolta, tale da giustificare la liquidazione di compensi parametrati ai medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro così provvede: Parte_1 CP_1
- Accoglie la domanda proposta da , n.q. come in atto e, per effetto, condanna Parte_1
la convenuta , per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore Controparte_2
dell'attore della complessiva somma di €. 595.938,91, oltre interessi legali dovuti dal 21.03.2017
(ultimo Sal) sino all'effettivo a titolo di risarcimento danni subiti a seguito della condotta della
Cont convenuta
- Condanna l , alla refusione delle spese di lite che liquida in €.22.457,00 Controparte_2
oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA
9 come per legge, oltre al rimborso spese esenti e documentate (quali contributo unificato) in favore di parte attrice.
- Con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 15/04/2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Esposito
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69)
nella causa iscritta al n. 10388 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: Appalti
vertente
TRA
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale, con sede in Napoli alla via S. Teresa degli Scalzi n. 175, rapp.to e difeso dall'avv.
Nicola Salvi (C.F. ), con studio in Napoli alla via A. d'Isernia n. 16, in CodiceFiscale_2
virtù di procura in atti
- attore
E
( CF ) in persona del l.r.p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Antonietta CP_1 P.IVA_1
Lazzaruolo ( CF , con studio in Roma 00193, alla Via Cicerone n. 28, in C.F._3
virtù di procura in atti
- convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti chiedevano l'accoglimento delle proprie pretese e rassegnavano le rispettive conclusioni.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli,
per una serie di richieste relative al contratto di appalto rep. n. 1370 del 2009 Controparte_2
per la realizzazione di una casa maternità presso l'Ospedale degli incurabili in Napoli, per un importo complessivo di € 746.645,46 oltre IVA al 10%. Precisamente, parte istante chiedeva la risoluzione del contratto per colpa della committenza, con il pagamento della differenza tra quanto
1 già corrisposto e quanto spettante ai prezzi di mercato, oltre a risarcimento per danni e spese generali sostenute. Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare il contratto di appalto del 26.5.2009 rep. n. 1310, registrato presso l'Ufficio del Registro Napoli 1 al
n. 6629/3 in data 8.6.2009, intervenuto tra la ditta e l' Parte_1 Controparte_2
per l'esecuzione delle opere per la realizzazione della Casa di al 1° e al 2° piano CP_3
dell'Ospedale S.M.D.I. degli Incurabili, risolto per colpa ed in danno della committenza e, per
l'effetto, previa ricontabilizzazione ai prezzi di mercato vigenti all'epoca della realizzazione dei
Cont lavori, condannare l' , al pagamento in favore del sig. dell'importo derivante dalla Parte_1
differenza tra quanto già corrisposto secondo i prezzi contrattuali e quanto risultante a seguito
della contabilizzazione ai prezzi di mercato;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda
al soddisfo;
2) condannare conseguentemente e comunque in ogni caso , l' in favore del sig. CP_2
al pagamento dell' importo di € 2.500.830,16 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
emergente, per le motivazioni e causali di cui alle riserve iscritte in data 1.7.2016 ed esplicitate in
data 14.7.2016 in calce al Registro di Contabilità , oltre rivalutazione ed interessi;
3) condannare conseguentemente ed in ogni caso l' al pagamento in favore del sig. CP_4
dell' importo di € 46.874,50 a titolo di lucro cessante oltre rivalutazione ed Parte_1
interessi ;
4) dichiarare la convenuta responsabile dell'interruzione dei lavori appaltati e della mancata chiusura della contabilità ed effettuazione del collaudo e condannare l' in favore del sig. Pt_2
al pagamento di € 200.377,13 a titolo di rimborso delle spese generali Parte_1
indebitamente sostenute dall' 8.3.2013 (data sospensione lavori) e sino al 19.4.2017 (data cessazione attività di impresa) oltre rivalutazione ed interessi sino all' effettivo soddisfo;
Con 5) condannare l' in favore del sig. al pagamento degli interessi maturati Parte_1
per la ritardata contabilizzazione dei vari SSAALL ed il ritardato pagamento degli stessi a
quantificarsi in via in corso di causa”.
A sostegno della domanda l'istante assumeva tra l'altro che, la stazione appaltante avrebbe commesso gravi inadempimenti, inclusi ritardi nei pagamenti, mancanza di soluzioni progettuali
2 Cont adeguate, sospensioni dei lavori, e altre carenze organizzative. Inoltre, l' non avrebbe provveduto alla consegna del cantiere, alla redazione dello stato finale delle opere, e alla chiusura della contabilità. L'impresa insisteva dunque per il pagamento di importi per danni emergenti, lucro cessante, rimborso delle spese generali, oltre agli interessi per il ritardato pagamento e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la la quale contestava integralmente le difese avverse, sottolineando CP_2
ritardi e inadempimenti da parte dell'impresa, come la mancata consegna tempestiva dei progetti
Cont strutturali richiesti per l'avvio dei lavori e altre problematiche tecniche. La evidenziava che i lavori erano stati sospesi in vari momenti per motivi legati alla sicurezza, all'autorizzazione sismica e alla Soprintendenza. Inoltre, rilevava che l'impresa attrice non avesse mai comunicato ufficialmente la cessazione dell'attività d'impresa, avvenuta nel 2017, in tal modo ostacolando la risoluzione del contratto.
Continuava contestando le riserve avanzate dall'impresa, sollevando dubbi sulla validità delle stesse, in particolare riguardo ai danni e ai costi extra dichiarati dall'impresa.
Confutava altresì le richieste, attribuendo la responsabilità all'impresa per presunti errori e omissioni all'operato dell'impresa. Insisteva dunque per il rigetto della domanda.
Riassunti brevemente i fatti di causa, nel merito la domanda è fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Alla luce della ricostruzione di cui sopra, pertanto, parte attrice ha in via principale formulato domanda volte a vedere accertato l'inadempimento della controparte su cui fondare la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art.133 del D. Lgs. n.163/2006.
In corso di causa è stata disposta CTU, affidata all'Ing. , a cui è stato, tra l'altro, Persona_1
posto il quesito teso a verificare se vi sia stato inadempimento della committente nel corso del rapporto contrattuale che abbia giustificato la risoluzione del contratto.
Orbene alle pagg.87 e ss. della relazione di ctu si legge quanto segue: “In virtù delle informazioni e
dei documenti acquisiti dal sottoscritto e dei documenti versati dalle parti in atti si ritiene che
l'impresa appaltatrice abbia eseguito le opere, che gli è stato concesso portare a termine, con
diligenza e correttezza…..ed ancora…dall'attenta analisi della documentazione emerge che alcuni
3 dei lavori, diversi da quelli prospettati nel contratto di appalto, ma comunque eseguiti dall'impresa
sono stati esplicitamente richiesti dalla committenza, attraverso il Rup, per venire Parte_1
incontro alle esigenze operative del presidio ospedaliero….si ritiene che la responsabilità dei
ritardi causati dall'indisponibilità dell'autorizzazione sismica, condizione necessario all'esecuzione dell'appalto, vada ascritta all'impresa anche se è necessario tener conto Parte_1
delle condizioni sfavorevoli legate alla rinuncia all'incarico del primo progettista a causa di divergenze con il personale tecnico e al Genio Civile in concomitanza dell'appalto, cambiamento
delle procedure di presentazione dei documenti al Genio;
dalla documentazione resa disponibile,
comunque, non è stato possibile individuare le motivazioni per cui il Genio Civile abbia impiegato
ben 416 giorni per il rilascio dell'autorizzazione sismica. La domanda risulta presentata il 14
maggio 2010, mentre il rilascio è avvenuto soltanto il 4 luglio 2011. In merito agli altri eventi che
hanno condizionato la normale esecuzione dei lavori, si ritiene che le responsabilità vadano
Cont ascritte alla committente . Infatti, in merito alla sospensione dei lavori disposta dalla
, poiché non è stato possibile analizzare la documentazione del Direttore dei Lavori, CP_5
il sottoscritto ritiene gli scavi, come usualmente avviene, siano stati autorizzati e monitorati dal DL,
quindi la responsabilità dei ritardi dovuti della sospensione disposta, vada ascritta al DL;
per ciò
che riguarda i ritardi successivi si ritiene che siano dovuti al mancato conferimento dell'incarico
Cont all'archeologo professionista come richiesto dalla Sopraintendenza siano responsabilità dell' .
Il sottoscritto, pertanto, ritiene che non si possa affermare che i ritardi nell'esecuzione dei lavori
siano direttamente collegati a problematiche derivanti da errori o carenze di progettazione, stante quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 95 del DL 163/2006 in relazione alle prerogative del RUP in
merito alla documentazione ritenuta essenziale per il progetto esecutivo su cui
basare il bando di gara, ma, certamente, la carenza di documentazione tecnica e amministrativa da produrre in corso d'appalto, uno tra gli altri la mancata approvazione della Perizia di Variante
che è attività di competenza della committenza, è stata causa di ritardo e rallentamento nell'esecuzione dei lavori;
infine la mancata designazione dell'archeologo professionista, anche quest'attività di competenza della committenza, ha condotto allo stato definitivo dell'appalto….omissis…”
4 All'uopo è opportuno soffermarsi e ribadire che nel presente giudizio parte attrice ha,
preliminarmente, chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto ed ha azionato le pretese restitutorie sopra richiamate, riconosciute espressamente fondate.
Orbene, la Suprema Corte rammenta che la domanda di risoluzione, in base all'art. 1453 cod. civ.
comma 2, preclude la domanda di esecuzione e si fonda sulla situazione fattuale e giuridica opposta costituita non più dalla mancata esecuzione del negozio da considerarsi "tamquam non esset", bensì
sul comportamento illecito del committente che lo obbliga a risarcire all'appaltatore l'intero pregiudizio patrimoniale sofferto. Pertanto spetta a quest'ultima la scelta dello strumento patrimoniale più appropriato per conseguire la reintegrazione del proprio patrimonio leso dall'inadempimento della stazione appaltante;
ma una volta operata la relativa opzione, nel caso in senso favorevole alla risoluzione, peraltro interamente accolta dai giudici di merito, ciò che la norma non consente al contraente che l'ha ottenuta è di cumulare i benefici che ne derivano con quelli conseguibili dalla situazione opposta, del contratto ancora operante ed in esecuzione
(pagamento di ulteriori compensi, di poste e maggiorazioni stabilite in contratto, di danni per la loro mancata o tardiva esecuzione, sospensioni ecc.). E' stato più volte osservato al riguardo che il soggetto non può chiedere che vengano ripristinate le situazioni giuridiche, quali esistenti, prima del contratto di cui si chiede la risoluzione e contemporaneamente sia posto nella situazione giuridica in cui verrebbe a trovarsi in conseguenza dell'adempimento o dell'esatto adempimento del contratto.
Tanto non è previsto neppure dall'art. 1458 cod. civ., anche perché, ove così fosse la risoluzione contrattuale apporterebbe al soggetto che la chiede un duplice beneficio: e cioè ottenere la restituzione di ciò che ha dato e ad un tempo l'utilità che il contratto se esattamente adempiuto gli avrebbe attribuito (Cass. 8889/2011; 14574/2010; 11131/2003).
D'altra parte, la risoluzione del contratto di appalto, non si sottrae alla disciplina disposta dall'art. 1458 cod. civ. onde, non ricorrendo i casi specificamente regolati dalla legge (art. 1666, 1671, 1677
cod. civ.), e non potendo l'appalto annoverarsi tra i contratti ad esecuzione continuata o periodica,
non può neppure negarsi efficacia retroattiva alla declaratoria di risoluzione del rapporto. La quale,
dunque, operando la cessazione del contratto determina la estinzione delle obbligazioni che da esso derivano a carico di entrambe le parti con effetto retroattivo, e comporta che viene tolta efficacia
5 alla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali eventualmente effettuate tra di esse.
Conseguentemente, una volta pronunciata la risoluzione suddetta, in forza dell'operatività
retroattiva di essa, stabilita dall'art.1458 cod. civ., si è verificata per ciascuno dei contraenti e indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio
in integrum" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto di appalto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (cfr. Cass. 12468/2004; 7470/2001); venuto meno il rapporto negoziale, e con esso il titolo giustificativo della loro attribuzione, non sembra possano essere considerate le ulteriori richieste dell'attore formulate nel corso della sua esecuzione (qualunque ne fosse l'oggetto), ne'
porsi alcuna questione della loro fondatezza: posto che le stesse, pur se attinenti al provvedimento di sospensione dei lavori, presuppongono invece un contratto di appalto valido ed operante, data la funzione peculiare di far valere verso l'amministrazione committente diritti o pretese di maggiori compensi per la sua avvenuta esecuzione, rispetto al prezzo contrattuale originario (Cass.
2395/1989). In conseguenza della risoluzione dell'appalto non può discutersi dei diritti e delle obbligazioni delle parti nascenti dal contratto (conferimenti, lavori eseguiti, maggiorazioni, riserve,
sospensioni ecc.), ne' dei crediti (anche risarcitori) e dei debiti maturati a favore e/o a carico di ciascuna di esse per effetto della sua avvenuta esecuzione, ne' tanto meno della loro reale consistenza: posto che le stesse presuppongono invece un contratto di appalto (fino alla conclusione) valido ed operante, e che invece, intervenuta la sua caducazione giudiziale, la disciplina di detti diritti ed obblighi predisposta dalle parti, nonché dei corrispettivi a ciascuna di esse spettanti, oggetto esclusivo di questo giudizio, è sostituita con quella introdotta dalla ricordata norma dell'art. 1458 cod. civ. (Cass. 22520 e 22521/2011; 8247/2009)”.
Orbene, facendo applicazione dei principi testè esplicitati al caso di specie, l'accoglimento integrale della pretesa di parte attrice alla condanna al pagamento del corrispettivo per il valore differenziale,
a prezzi di mercato, delle realizzate opere, rispetto a quanto già percepito dall'appaltatore, rende conseguentemente infondate le altre pretese risarcitorie e di adempimento – in primo luogo, tutte quelle connesse al risolto contratto (mancato guadagno, riserve, danno curriculare, svincolo di somme trattenute a garanzia), posto che l'avvenuta risoluzione travolge ex tunc la relativa disciplina
6 e le relative vicende, lasciando sopravvivere solo la pretesa di condanna al pagamento del corrispettivo, a prezzi di mercato, per il valore differenziale delle realizzate opere.
Nella relazione di CTU, altresì, si legge: “Il CTU ritiene di poter riconoscere: “1 Rimborso
maggiori oneri per limitato utilizzo delle attrezzature di cantiere senza avere acquisto contratti di
nolo o avere visionato la presenza delle stesse nel registro dei beni ammortizzabili anche detto
“Libro Cespiti”;2 Rimborso maggiori oneri per deprezzamento materiali di cantiere senza la
presenza di un verbale di consistenza;
3 Rimborso maggiori oneri per spese generali di cantiere
quali per spese personale direttivo cantiere, per spese di guardiania senza avere acquisito i
contratti di lavoro delle indicate categorie;
inoltre per spese assicurazioni e consumi, rimborso
maggiori oneri per spese di sede, rimborso maggiori oneri per fidejussioni senza la verifica degli
importi e della durata delle fidejussioni;
4 Rimborso maggiori oneri per manodopera senza elenco
personale assunto presso cantiere e relative qualifiche;
5 Importo del lucro cessante senza che
l'impresa abbia dimostrato gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità
rispetto all'inadempimento e all'illecito (nesso causale), l'an e il quantum debeatu”.
In merito alla richiesta di attualizzazione del prezzo si legge nella relazione depositata: “ Per quanto attiene la richiesta della Impresa di “revisione dei prezzi”, a prescindere dalla infondatezza della medesima, come è dato verificare anche dalle note della DL, si richiama il contenuto dell'art. 30 del medesimo capitolato, nel quale “ è esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del /codice civile ai sensi di quanto previsto dall'art.26 comma 3 L.
11/02/1994 n. 109 e ss.mm.ii. Vale altresì quanto stabilito dall'art. 26 comma 4 della medesima legge”. Dagli atti, inoltre, risulta che come rilevabile anche dalla visura camerale, che in data
02/01/2012 l'impresa aveva subito la perdita di possesso dei requisiti di cui al DM. 37/08 Parte_1
per le dimissioni del responsabile tecnico senza tuttavia notiziare la Stazione Appaltante, non risultava avere non possedere la qualifica OG2 obbligatoria. Tali certificazioni, valevoli fino al
21.06.2015, non risultavano prorogate o rinnovate e di fatto il contratto sottoscritto con la
[...]
cessa a causa della perdita dei requisiti tecnici. All'uopo si evidenzia che il Controparte_2
Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con Sentenza del 20 luglio 2015, n. 8, ha chiarito che nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere
7 posseduti dall'impresa non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione, senza soluzione di continuità.
Risulta, comuqnue, che le certificazioni necessari all'appalto, valevoli fino al 21.06.2015, non risultavano prorogate o rinnovate e di fatto il contratto sottoscritto con la Controparte_2
cessa a causa della perdita dei requisiti tecnici. Rileva, infatti, che a tale data l'appaltatore non poteva sottoscrivere alcun atto in quanto in data 31.03.2017 lo stesso ha cessato ogni attività – senza effettuare alcuna comunicazione alla Stazione Appaltante, pertanto, l'ordine di servizio unitamente alle riserve iscritte sono prive di effetto. L'emissione dell'ordine di servizio dimostra che l'appaltatore non aveva immediatamente notiziato la Stazione Appaltante di aver cessato l'attività
violando il rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Il 20.06.2017 il RUP sollecita lo smontaggio dell'andito di cantiere per motivi di sicurezza. Rilevava;
a tale data l'appaltatore non poteva effettuare alcuno smontaggio dell'andito in quanto in data 31.03.2017 lo stesso aveva cessato ogni attività d'impresa. Il 03.07.2017 l'impresa aveva inviato un sollecito in Parte_1
riferimento all'attività richiesta nell'OdS del 15.05.2017; a tale data l'appaltatore aveva cessato ogni attività d'impresa.
Per quanto attiene la richiesta della Impresa di “revisione dei prezzi”, si richiama il contenuto dell'art. 30 del medesimo capitolato, nel quale “è esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del /codice civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 3 L. 11/02/1994 n. 109 e ss.mm.ii. Vale altresì quanto stabilito dall'art. 26 comma 4 della medesima legge”.
Da quanto emerge dagli atti, in conclusione, le richieste risarcitorie che non sono riserve si sostanziano in:
1. Rimborso degli oneri tecnici pagati per la redazione del progetto strutturale per le indagini geologiche e per la relazione geologica € 26.450,00; 2. Maggiori oneri e costi per l'andamento anomalo dell'appalto € 117.994,47; 3. Rimborso deprezzamento materiali presenti in cantiere € 117.994,47; 4. Rimborso maggiori oneri per spese generali di cantiere € 138.206,27; 5.
Rimborso maggiori oneri per spese generali di sede € 201.021,59; 6. Rimborso maggiori oneri per
8 spese di fidejussione €3.407,83; 7. Rimborso maggiori oneri per spese di manodopera € 309.573,25.
Sebbene il CTU nella indicazione della determinazione del danno abbia concluso come segue: “Per
la quantificazione dei pregiudizi lamentati in citazione dalla parte attrice sotto il profilo del danno
emergente e del lucro cessante, come dettagliatamente motivato nel corpo della relazione tecnica si ritiene che all' vadano riconosciuti €.2.060.858,69 per danno emergente;
Controparte_6
€.46.874,55 per lucro cessante;
€.307,09 per interessi per ritardato pagamento SAL maturati sino
al 21/03/2017 ed €. 745.354,80 per interessi legali e moratori sull'importo a saldo maturato sino al
05/07/2024, all'esito dell'istruttoria, della relazione di CTU, della normativa di riferimento esaminata e della giurisprudenza richiamata, si ritiene che la domanda deve essere accolta per quanto di ragione. Non ritenendo dovuto il riconoscimento di talune voci quali quelle sia del lucro cessante che del danno emergente per le motivazioni innanzi esplicitate, così come le voci per rimborso deprezzamento materiali di cantiere e rimborso maggiori oneri per spese generali di sede
Cont perché già comprese in altre indicate e riconosciute dovute e, pertanto, l' condannata al pagamento del risarcimento del danno come individuato e quantificato in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda, dell'apprezzabile e complessa attività difensiva svolta, tale da giustificare la liquidazione di compensi parametrati ai medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro così provvede: Parte_1 CP_1
- Accoglie la domanda proposta da , n.q. come in atto e, per effetto, condanna Parte_1
la convenuta , per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore Controparte_2
dell'attore della complessiva somma di €. 595.938,91, oltre interessi legali dovuti dal 21.03.2017
(ultimo Sal) sino all'effettivo a titolo di risarcimento danni subiti a seguito della condotta della
Cont convenuta
- Condanna l , alla refusione delle spese di lite che liquida in €.22.457,00 Controparte_2
oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA
9 come per legge, oltre al rimborso spese esenti e documentate (quali contributo unificato) in favore di parte attrice.
- Con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 15/04/2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Esposito
10