Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8936/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
( C.F. ) Parte_5 C.F._5
( C.F.: ) Parte_6 C.F._6
C.F. , Parte_7 C.F._7 con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO GAMBA;
ATTORI
contro
:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 già , (C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_1 avvocati VITTORIO GELPI e STEFANO DALLE DONNE CORRADO BENIGNI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti, conclusioni che qui si intendono richiamate pagina 1 di 5
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i IGi , , Parte_1 Pt_2 Pt_3
, e nonché odierni attori, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
a fronte delle consulenza tecnica depositata dai Consulenti tecnici d'ufficio, professori e coadiuvati dallo specialista chirurgo generale Persona_1 Parte_8 professor Persona_2
nell'ambito del precedente giudizio di ATP ex art. 696 bis e L. 24/2017, R.G. 7933/2021, convenivano in giudizio la per sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni:
- previa ogni ulteriore e/o diversa declaratoria ritenuta di ragione e, segnatamente, previo accertamento della civile responsabilità della parte resistente per i motivi illustrati nella suesposta narrativa, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la Controparte_2
nonché, in quanto occorra, gli anche in
[...] Controparte_1 solido tra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere ai IGi , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e nella Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 loro qualità di moglie, figli, nipoti e nuora del defunto IG , i Controparte_3 seguenti importi: a) quanto alla IGa coniuge del defunto, 86 enne all'atto del Parte_1 decesso e convivente col marito: € 284.394,30; b) quanto al IG , figlio del defunto, 64 enne all'atto del decesso, Parte_2 non convivente col padre: € 235.360,80; c) quanto al IG , figlio del defunto, 58 enne all'atto del decesso, non Parte_3 convivente col padre: € 245.167,50; d)quanto alla IGa , nipote del defunto, 29 enne all'atto del decesso, Parte_4 non convivente col nonno: € 137.293,80 e) quanto al IG , nipote del defunto, 29 enne all'atto del Parte_5 decesso, non convivente col nonno: € 137.293,80 f) quanto alla IGa , nipote del defunto, 27 enne all'atto del Parte_6 decesso, non convivente col nonno: € 137.293,80; g) quanto alla IGa nuora del defunto, 64 enne all'atto del decesso, Parte_7 non convivente col suocero: € 50.000,00. Il tutto nella misura sopraindicata o in quella diversa ritenuta di giustizia o, comunque, determinata nel corso del procedimento. Con gli interessi di mora e con la rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo. 2) Sempre previa ogni diversa declaratoria ritenuta di ragione e/o di legge, dichiarare Co tenuta e, conseguentemente, condannare, a titolo di danno jure hereditatis, la pagina 2 di 5 nonché, in quanto occorra, gli Controparte_2 Controparte_1
[...
anche in solido tra loro, in persona dei rispettivi legali pro tempore, a corrispondere ai IGi l'importo pari in sorte capitale ad Parte_1 Parte_2
€ 500.000,00 (cinquecentomila) o quello diverso – maggiore o minore- ritenuto di giustizia e/o determinato nel corso del procedimento. Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria computata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nonché agli interessi legali dal dovuto al saldo. Si costituiva l'odierno convenuto che contestando le domande attoree, così concludeva:
“rigettare le domande proposte dai ricorrenti come formulate, perché infondate in fatto e in diritto;
in ipotesi di ritenuta fondatezza della censura mossa all'operato dei sanitari del
, liquidare a favore dei ricorrenti i danni dagli stessi reclamabili Controparte_2 quali conseguenza immediata e diretta della rilevata censura, nella misura rigorosamente provata e coerente con le conclusioni della CTU esperita in sede di Accertamento Tecnico Preventivo” Veniva disposto il mutamento del rito e, dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dalla consulenza medico legale, depositata nel procedimento di ATP, sopra citato, si evince che i nominati CCTTU identificavano la causa del decesso del IG
[...]
, congiunto dei ricorrenti, “in uno shock settico da traslocazione batterica a CP_3 partenza da una severa distensione gastroesofagea, a sua volta secondaria ad una stenosi del bulbo duodenale di natura ignota” Segnalavano “come il caso in discussione fosse indubbiamente complesso, soprattutto in relazione all'età avanzata del (92 anni) ed alla severità del quadro anatomico Parte_6 addominale (con particolare riferimento al sovvertimento di tutto lo stomaco e di parte dell'esofago secondario alla stenosi del bulbo duodenale), che avrebbe reso indubbiamente estremamente problematico l'approccio chirurgico”. Per quanto concerne la prima fase della vicenda clinica, vale a dire l'inquadramento in Pronto Soccorso, verso le 14.00 del 28 agosto 2020, ed il ricovero nella UO di Medicina Interna, non emergevano, secondo i Consulenti sopra citati, “profili di censura in capo ai sanitari” essendo stato il paziente, “ correttamente inquadrato dal punto di vista diagnostico (mediante visita medica, esami ematochimici ed esecuzione di una TC addome) ed opportunamente sottoposto ad una consulenza specialistica chirurgica” Per contro, a partire dalle ore 03:30 circa del 29 agosto 2020, quindi circa 12 ore dopo l'accesso al Pronto Soccorso, a fronte di un rapido deterioramento delle condizioni generali del (che avrebbe dovuto orientare i sanitari verso una diagnosi di Parte_6 shock settico, con conseguente necessità di individuarne la possibile causa), sarebbe stato opportuno richiedere una consulenza chirurgica urgente (che in realtà veniva richiesta solo alle 08:15 ed eseguita alle ore 09:30) “e così valutare l'opportunità di una scelta diversa, segnatamente chirurgica, in quanto in assenza di tale approccio le pagina 3 di 5 possibilità di una risoluzione favorevole del quadro clinico erano minime se non del tutto assenti”. Il IG purtroppo decedeva alle 22.15 del medesimo giorno. Parte_6
Veniva comunque segnalato “che anche l'intervento chirurgico avrebbe avuto limitate possibilità salvifiche, tenuto conto dell'età avanzata del (92 anni) delle Parte_6 condizioni cliniche ormai a quel punto deteriorate, nonché, e soprattutto, in relazione al fatto che l'intervento chirurgico avrebbe di necessità comportato una gastrectomia totale, con notevole difficoltà nella ricostruzione esofago-digiunale ed elevata probabilità di deiscenza sia del moncone duodenale che dell'anastomosi esofago- digiunale”. L'astensione terapeutica, sempre secondo i CCTTU, “ sarebbe stata accettabile se formalmente condivisa con il paziente stesso, per quanto in grado di comprendere, ed eventualmente con i famigliari”. Tale condivisione non risultava, però, dalla documentazione messa a disposizione dei sopra citati consulenti. Veniva stimata nella misura non superiore al 30% la probabilità di sopravvivenza del IG all'intervento chirurgico, in considerazione dell'età avanzata, dello Parte_6 shock settico ormai instauratosi e difficoltà intrinseche dell'intervento chirurgico stesso. Tale percentuale veniva determinata nel 12%, in sede di risposte alle osservazioni del CTP di parte ricorrente, utilizzando il calcolatore del rischio di mortalità, proposto dall'ACS, American College of Surgeons. Dalla consulenza depositata emergeva altresì che non essendo stato effettuato l'esame autoptico non era stato possibile escludere che si fosse trattato di una stenosi da neoplasia maligna
Da quanto sopra esposto il convincimento è che alcuna responsabilità professionale atta a determinare un diritto di risarcimento in capo agli odierni attori, possa essere addebitata alla struttura ospedaliera convenuta. Le uniche censure che emergevano nei confronti dei professionisti sanitari intervenuti riguardava la mancata condivisione con il IG , o con i di lui familiari, Parte_6 della decisione di non procedere chirurgicamente, nonché nella richiesta di una consulenza chirurgica immediatamente intorno alle tre mattino anziché, come avveniva intoro alle otto, sempre della stessa mattina. Conseguentemente risultava esclusa la sussistenza di nesso causale tra il comportamento sanitario omesso e il decesso del paziente, poiché l'intervento chirurgico non avrebbe condotto, in via di più elevata probabilità che non, ad evitare il decesso del paziente Per quanto concerne la perdita di chance di spravvivenza, comunque, non emergeva, nel caso in esame, la certezza eziologica che la condotta dei medici avesse cagionato la perdita di vivere più a lungo, in considerazione delle limitate possibilità salvifiche dell'intervento chirurgico sopra esaminate (Cass. Civ. n. 26851/2023) Riguardo al diritto di autodeterminazione del paziente se da un lato risultava la mancata condivisione con quest'ultimo o con i familiari della scelta di evitare il trattamento pagina 4 di 5 chirurgico, dall'altro alcuna prova veniva fornita dagli attori riguardo ad eventuale scelta diversa rispetto all'astensione terapeutica. In ragione della particolare natura della presente controversia, con un importante divario fra le considerazioni mediche del consulente tecnico di parte e quelle dei CCTTU, si ritiene equo disporre fra le parti la compensazione delle spese della presente procedura
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, respinge le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
pone definitivamente a carici di parte attrice le spese liquidate per la Ctu espletata in sede di procedimento di ATP;
dispone fra le parti la compensazione delle spese della presente procedura
Così deciso in data 29 maggio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 5 di 5