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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OL MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11291/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 175585_2024 IMU 2019 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. 175586_2024 IMU 2020 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 180027_2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21714/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il diniego di istanza di rimborso IM per gli anni
2019,2020 e 2021 presentato al Comune di Napoli e a N.O.V. s.r.l. deducendo il diritto alla compensazione delle somme pagate con altri crediti spettanti alla società.
Si sono costituite Municipia s.p.a. e N.O.V. s.r.l. deducendo l'inammissibilità del ricorso risultando non impugnabile ex art. 65 d.lgs. 175/2024 lett. m) il rigetto tacito in caso di autotutela facoltativa ai sensi dell'art. 10 quinquies l. 212/2000.
Si è costituito il Comune di Napoli rappresentando di aver proceduto alla revisione degli importi dovuti e già versati dalla società contribuente ritenendo le pretese avanzate in autotutela fondate per gli anni 2019 e 2020 e parzialmente fondate per il 2021 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Alla odierna udienza le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi in via preliminare la cessazione della materia del contendere.
Nella fattispecie in esame a fronte del diniego tacito dell'ente impositore a istanza di rimborso in autotutela la società ricorrente ha proposto giudizio chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla compensazione delle somme già versate per IM
2019,2020 e 2021 con altri crediti vantati con il Comune di Napoli.
E quindi intervenuta costituzione in giudizio dell'ente impositore che ha accolto l'istanza di rimborso per gli anni 2019 e 2020 e parzialmente per il 2021.
In sede di udienza parte ricorrente ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OL MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11291/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 175585_2024 IMU 2019 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. 175586_2024 IMU 2020 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 180027_2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21714/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il diniego di istanza di rimborso IM per gli anni
2019,2020 e 2021 presentato al Comune di Napoli e a N.O.V. s.r.l. deducendo il diritto alla compensazione delle somme pagate con altri crediti spettanti alla società.
Si sono costituite Municipia s.p.a. e N.O.V. s.r.l. deducendo l'inammissibilità del ricorso risultando non impugnabile ex art. 65 d.lgs. 175/2024 lett. m) il rigetto tacito in caso di autotutela facoltativa ai sensi dell'art. 10 quinquies l. 212/2000.
Si è costituito il Comune di Napoli rappresentando di aver proceduto alla revisione degli importi dovuti e già versati dalla società contribuente ritenendo le pretese avanzate in autotutela fondate per gli anni 2019 e 2020 e parzialmente fondate per il 2021 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Alla odierna udienza le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi in via preliminare la cessazione della materia del contendere.
Nella fattispecie in esame a fronte del diniego tacito dell'ente impositore a istanza di rimborso in autotutela la società ricorrente ha proposto giudizio chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla compensazione delle somme già versate per IM
2019,2020 e 2021 con altri crediti vantati con il Comune di Napoli.
E quindi intervenuta costituzione in giudizio dell'ente impositore che ha accolto l'istanza di rimborso per gli anni 2019 e 2020 e parzialmente per il 2021.
In sede di udienza parte ricorrente ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.