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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena ConIGliera dott.ssa Francesca Vullo ConIGliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1809/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA GIUSEPPE REVERE 16 29123 MILANO presso lo studio dell'avv. MARIANI EDUARDO MARIA FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PANELLA ANDREA ( ) VIA LIMA, 28 00198 ROMA;
C.F._2
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in VIA GIUSEPPE REVERE 16 29123 MILANO presso lo studio dell'avv. MARIANI EDUARDO MARIA FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PANELLA ANDREA ( ) VIA LIMA, 28 00198 ROMA;
C.F._2
pagina 1 di 13 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. RO
), elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 25 C.F._4
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PENNASILICO ENRICO ANTONIO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SPIZZICO IC ( VIA C.F._5
FONTANA, 25 20122 MILANO;
(C.F. Parte_3
), elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 25 C.F._6
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PENNASILICO ENRICO ANTONIO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SPIZZICO IC ( VIA C.F._5
FONTANA, 25 20122 MILANO;
APPELLATI avente ad oggetto: Vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, richiamate le conclusioni, domande, eccezioni, deduzioni ed istanze tutte, nessuna esclusa, prese, anche in via istruttoria, negli atti e verbali tutti del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte anche ex art. 346 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 134/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Susanna Terni, emessa in data 30.12.2022 e depositata in data 10.01.2023, conclusiva del procedimento RG 4180/2021, sentenza non notificata, Nel merito ed in via principale:
• Accogliere, in riforma della sentenza appellata, la domanda ex art. 2932 c.c. formulata in primo grado e, per l'effetto, emettere sentenza che produca gli effetti del contratto pagina 2 di 13 definitivo non concluso e trasferisca in favore dei IGnori e Parte_1 [...] della piena proprietà della porzione immobiliare sita in Milano, via Cufra Parte_4
17, identificata catastalmente al foglio 190, mappale 217, sub. 709, cat. A/3, classe 4, vani 4,5, r.c. 615,87; foglio 190, mappale 215, sub. 17, cat. C/6, classe 7, vani 13 mq, r.c. 127,56, al prezzo totale pattuito con il contratto preliminare del 01.07.2020/03.07.2020 e quindi al prezzo di € 315.000,00, per le ragioni esposte in narrativa;
• condizionare il sopra richiesto trasferimento di proprietà al pagamento del saldo prezzo pari alla somma di € 315.000,00 da parte dei IGnori e Parte_1 [...]
o comunque della minor o maggior somma che risulterà in corso di causa, Parte_4 tenuto conto dei danni accertati e subiti dai IGnori MA e a causa Parte_4 dell'inadempimento dei IGnori e Controparte_2 RO
; Pt_3 Parte_3
• ordinare conseguentemente al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
• stabilire i termini e le modalità di pagamento del prezzo di vendita
• condannare, in riforma della sentenza appellata, i SIg.ri
[...]
e al Controparte_3 Parte_3 pagamento in favore dei IGnori e della somma di € Parte_1 Parte_4
139.580,06 a titolo di risarcimento del danno o comunque della minor o maggior somma ritenuta di giustizia, il tutto per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito ed in via subordinata:
• Accogliere, anche in riforma della sentenza appellata, la domanda ex art. 2932 c.c. formulata in primo grado limitatamente alla posizione del SI. e, per Parte_1
l'effetto, emettere sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca in favore del SI. della piena proprietà della porzione Parte_1 immobiliare sita in Milano, via Cufra 17, identificata catastalmente al foglio 190, mappale 217, sub. 709, cat. A/3, classe 4, vani 4,5, r.c. 615,87; foglio 190, mappale 215, sub. 17, cat. C/6, classe 7, vani 13 mq, r.c. 127,56, al prezzo totale pattuito con il contratto preliminare del 01.07.2020/03.07.2020 e quindi al prezzo di € 315.000,00, per le ragioni esposte in narrativa;
• condizionare il sopra richiesto trasferimento di proprietà al pagamento del saldo prezzo pari alla somma di € 315.000,00 da parte del SI. o comunque della Parte_1 minor o maggior somma che risulterà in corso di causa, tenuto conto dei danni accertati
pagina 3 di 13 e subiti dal IGnor MA a causa dell'inadempimento dei IGnori Controparte_2
e ;
[...] RO Parte_3
• ordinare conseguentemente al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
• stabilire i termini e le modalità di pagamento del prezzo di vendita. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette:
- confermare integralmente la gravata pronuncia per i motivi tutti esposti in atti anche ritenendo l'appello manifestamente infondato con le conseguenze di cui all'art. 648 bis, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello, come da producenda nota redatta ex DM 149/2022 con gli accessori come per legge.
- Con ogni legittima riserva sostanziale e processuale”
Ragioni in fatto e in diritto della decisone
Il 1° luglio 2020 promise irrevocabilmente di acquistare per sé, Parte_1 persona o ente da nominare l'immobile sito a Milano, via Cufra n. 17, con annessa cantina e box, di proprietà di Controparte_3
e per il prezzo
[...] Parte_3 complessivo di euro 315.000,00. La proposta, che prevedeva la stipulazione del definitivo entro la data del 31 dicembre 2020, fu accettata dai venditori il 3 luglio 2020. A seguito della conclusione del contratto preliminare, che venne registrato da parte del promissario acquirente, come previsto dal punto 6a) della proposta d'acquisto, l'intermediario consegnò ai promittenti venditori Parte_5
l'assegno sottoscritto dal MA per la somma di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Con le comunicazioni del 21 e del 22 ottobre 2020, rispettivamente effettuate nei confronti della mediatrice e di Parte_5 Parte_1 [...]
e Controparte_3 Parte_3 manifestarono la volontà di risolvere il contratto a causa della
[...]
pagina 4 di 13 situazione pandemica, proponendo la contestuale restituzione dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria. Nonostante i ripetuti inviti ad adempiere alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare effettuati da e dalla di lui moglie , i promittenti venditori Parte_1 Parte_4 restituirono ai promissari acquirenti, a mezzo di assegno circolare sottoscritto il 7 dicembre 2020, l'importo di euro 10.000,00 e, dall'altro lato, si astennero dal presentarsi innanzi al notaio in data 28 dicembre 2020 come da intimazione ricevuta. A seguito di detti fatti e convennero in Parte_1 Parte_4 giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_3
e chiedendo (i)
[...] Parte_3 accertarsi il loro grave inadempimento contrattuale;
(ii) l'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà dell'immobile di cui al contratto preliminare;
(iii) la condanna al risarcimento dei danni subiti, complessivamente quantificati in euro 139.580,06, di cui euro 9.272,00 pari alla provvigione versata all'agenzia immobiliare mediatrice, euro 50.000,00 pari al danno da risoluzione del preliminare di compravendita relativo all'immobile di residenza, la cui vendita era programmata in ragione dell'acquisto oggetto di causa, euro 80.308,06 pari al corrispettivo pattuito con fornitori e professionisti per i lavori relativi alla ristrutturazione dell'immobile oggetto del contratto preliminare. In via subordinata chiesero la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di compravendita e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. e Controparte_3 Parte_3
costituitisi in giudizio, si difesero rilevando di non avere
[...] ben compreso, a causa della limitata padronanza della lingua italiana, il IGnificato delle obbligazioni assunte ed eccepirono la presenza della condizione sospensiva consistente nella mancata concessione di mutuo a favore degli attori. Conclusero chiedendo il rigetto delle domande attoree. Con sentenza n. 134/2023, pubblicata il 10 gennaio 2023 e mai notificata, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda subordinata attorea, dichiarò la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato da e dai convenuti per grave inadempimento dei Parte_1 promittenti venditori, rigettò le restanti domande risarcitorie e dichiarò compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 5 di 13 Il primo giudice rilevò che, risultando documentata la sottoscrizione del contratto preliminare da parte del solo e in assenza di qualsivoglia Parte_1 menzione al regime di comunione legale da cui poter desumere la riferibilità della stipulazione anche a , non poteva essere emessa Parte_4 pronuncia di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare in capo agli attori;
che non poteva essere accolta la domanda risarcitoria, neanche avuto riguardo solo a essendo sia la fattura Parte_1 dell'agenzia mediatrice che la scrittura privata del 28 dicembre Parte_5
2020 riferibili a;
che non vi era alcuna prova della voce di Parte_4 danno inerente ai costi dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui al contratto preliminare, avendo i promissari acquirenti depositato esclusivamente il preventivo di spesa;
che doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto da e dai convenuti per grave Parte_1 inadempimento di questi ultimi. Hanno proposto appello e . Si sono costituiti Parte_1 Parte_4
e Controparte_3 Parte_3
[...]
Fissata al 30.05.2024 l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata discussa nella camera di conIGlio del 5 giugno 2024 per poi essere rimessa sul ruolo, al fine di verificare nel contraddittorio delle parti la conformità catastale oggettiva dell'immobile. All'udienza del 27.06.2024 la conIGliera istruttrice, stante la mancata produzione in atti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha disposto procedersi a CTU nominando l'arch. Persona_1
A seguito del deposito della relazione tecnica, la causa è stata
[...] oralmente discussa ai sensi dell'art. 350 bis cpc innanzi al Collegio all'udienza del 20.03.2025 ed è stata decisa nella camera di conIGlio del 26.03.2025.
*** L'impugnazione è articolata in quattro motivi. 1°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto di non poter emettere pronuncia di trasferimento dell'immobile, avendo il solo sottoscritto il contratto preliminare ed in mancanza di Parte_1 qualsivoglia riferimento al regime di comunione legale del proponente, da cui desumere la riferibilità del contratto alla moglie IG.ra . Gli Parte_4 appellanti deducono la violazione del principio del contraddittorio, non essendo pagina 6 di 13 stata detta questione sollevata nel contraddittorio delle parti e lamentano la violazione del proprio diritto di difesa sulla questione rilevata d'ufficio, inerente a fatti mai contestati dalla controparte. Parte appellante sottolinea che non risultava contestata la legittimazione di a nominare quale altro Parte_1 acquirente la moglie, nonché il diritto di questa ad aderire a tale deIGnazione.
2. Viene censurata la decisione laddove esclude la possibilità di pronunciare la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. come chiesto dagli attori. Gli appellanti lamentano l'erroneità in diritto delle argomentazioni di rigetto e sottolineano che il titolo fondante il diritto della IG.ra ad ottenere il trasferimento Parte_4 dell'immobile prescinde dal regime patrimoniale esistente tra i coniugi attori, ma affonda le radici nella pattuizione contenuta nel contratto preliminare. Il giudice di primo grado non aveva considerato che il contratto preliminare era stato stipulato anche per persona da nominare, con riserva di nomina entro la data del rogito. Il Tribunale non aveva valutato che e , Parte_1 Parte_4 sia in fase stragiudiziale che con atto l'atto introduttivo del giudizio, esprimevano in modo chiaro e concludente, rispettivamente, la nomina del contraente e la relativa accettazione. L'adeguata ponderazione di tali elementi avrebbe dovuto condurre il primo giudice a individuare Parte_4 come contraente del contratto definitivo e, di conseguenza, anche come destinataria del trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c.
3. La censura attiene al mancato riconoscimento in capo agli appellanti, o anche al solo del diritto al risarcimento del danno per inadempimento Parte_1 contrattuale, essendo sia la fattura del 7 settembre 2020 emessa da Pt_5 che la scrittura privata del 28 dicembre 2020 riferibili a .
[...] Parte_4
Gli appellanti sostengono che la IG.ra era pienamente legittimata a Parte_4 chiedere il risarcimento dei danni subiti, in quanto parte ad ogni effetto della vicenda contrattuale in forza del contratto preliminare, stipulato anche per persona da nominare. Prospettano altresì che, anche nel caso in cui
[...]
non fosse parte del sinallagma, sia l'obbligazione al pagamento della Parte_4 provvigione del mediatore che i danni conseguenti alla Parte_5 risoluzione del preliminare di compravendita dell'immobile di residenza dei coniugi, graverebbero anche su indipendentemente Parte_1 dall'intestazione della fattura o dalla riferibilità della scrittura privata. 4. Si deduce l'omessa valutazione della possibilità di accogliere parzialmente la domanda ex art. 2932 c.c. con riferimento alla posizione di Parte Parte_1 appellante prospetta l'ammissibilità di un accoglimento parziale della domanda, pagina 7 di 13 implicando questo una mera limitazione del petitum in termini di quantificazione o di specificazione, senza però risultare nella prospettazione di una nuova domanda giudiziale.
*** L'opinione della Corte Il 1° motivo di impugnazione è infondato. Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure
< ha posto a fondamento della propria decisione questione mai affrontata né eccepita dai convenuti, omettendo di dare atto che si trattava di questione rilevata d'ufficio>> nonché
<fatti (ovvero la deIGnazione della SI.ra quale contraente del definitivo Parte_4 trattandosi di contratto per persona da nominare), mai contestati dai convenuti>>, violando in tal modo i disposti degli artt. 101 e 115 c.p.c. Osserva la Corte che l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., posto a salvaguardia del diritto di difesa contro le cd. sentenze della terza via, riguarda le questioni di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto “che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese” (così Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 822 del 09/01/2024). Ne consegue che la decisione del tribunale si pone in armonia con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo il giudice di prime cure rilevato una nuova questione di fatto, essendosi limitato ad effettuare una diversa valutazione del materiale probatorio in atti. Quanto all'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c., pare opportuno rilevare che l'applicazione del principio dispositivo eIGe che il giudice, nel formare il proprio convincimento, non attinga a fatti estranei al processo, ma si basi sui fatti provati in giudizio dalle parti. In tale direzione si è mosso il tribunale che si è limitato ad una ricostruzione fattuale alternativa fondata su una diversa interpretazione del complesso istruttorio. Il 2° motivo non merita accoglimento ma per ragioni differenti da quelle fondanti la decisione impugnata. Il giudice di prime cure ha concluso per l'impossibilità di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. ritenendo che, avendo il solo sottoscritto il contratto Parte_1 preliminare e non essendovi alcun riferimento al regime di comunione legale del proponente pagina 8 di 13 <non è possibile emettere pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso trasferendo agli attori la proprietà del bene, avendo il solo attore sottoscritto il contratto preliminare. La sentenza emessa terrebbe luogo di un contratto non concluso di cui il preliminare risulta stipulato da solo uno degli attori>>. Si tratta di argomentazioni non condivisibili. Come correttamente rilevano gli appellanti in sede di impugnazione, il giudice di prime cure ha omesso di considerare che il contratto preliminare perfezionatosi in data 03.07.2020 è stato concluso ricorrendo allo schema contrattuale del contratto per persona da nominare di cui agli artt. 1401 e ss. c.c.. Nella specie, ai sensi della proposta d'acquisto irrevocabile, la persona che avrebbe acquistato i diritti e assunto gli obblighi nascenti dal contratto, avrebbe dovuto essere nominata “entro la data del rogito notarile” programmato per il 31.12.2020 (cfr. proposta d'acquisto, p. 2). Tuttavia, stante l'incontestata e pertanto pacifica mancata comparizione dei promittenti venditori innanzi al notaio in data 28.12.2020, il promissario acquirente non era stato posto nelle condizioni di effettuare in tale sede l'electio amici. Tale circostanza non è tuttavia di ostacolo alla proposizione di una domanda ex art. 2932 c.c. poiché, come afferma la Corte di cassazione, “nel caso in cui sia stipulato preliminare di vendita per persona da nominare, con la previsione che l'electio amici debba avvenire entro la data fissata per la stipulazione del definitivo, affinché la nomina sia valida è necessario che la sua comunicazione alla controparte, con la relativa accettazione, sia contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., mentre, ove essa avvenga in corso di causa, il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie per tardività della nomina, ove tale tardività sia prontamente eccepita” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 31332 del 10/11/2023). Nel caso in esame, risulta che abbia esercitato il diritto di nomina del terzo e che Parte_1 [...]
abbia espresso la propria accettazione con la domanda ex art. 2932 Parte_4
c.c. che questi hanno congiuntamente proposto e notificato ai promittenti venditori. La validità di tali manifestazioni di volontà discende dal principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'atto di nomina del terzo, così come la relativa accettazione non richiedono formule sacramentali, essendo sufficiente che queste pervengano all'altro contraente mediante qualsiasi atto che indichi la chiara volontà dello stipulante di deIGnazione del terzo e dell'accettazione di quest'ultimo (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10850 del 24/04/2023; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13686 del 21/05/2019; Cass. Sez. 2,
pagina 9 di 13 Sentenza n. 15164 del 29/11/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 29/09/2000). Dal riconoscimento della legittimazione di ad agire in Parte_4 giudizio a norma dell'art. 2932 c.c. discende l'assorbimento del 4° motivo di impugnazione. L'accoglimento della domanda proposta in principalità dai promissari acquirenti è tuttavia precluso dalla carenza del requisito della conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985. Tale dichiarazione costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, il quale non può accogliere la domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. qualora la conformità delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (così Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 20526 del 29/09/2020). Nel caso di specie, stante l'assenza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 40 legge 28 febbraio 1985, n. 47, si è reso necessario l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio. Proprio dalle risultanze della perizia tecnica effettuata dall'arch.
– le quali vengono peraltro pienamente condivise dal CTP di parte Per_1 appellante – emerge la difformità allo stato di fatto dell'immobile rispetto ai dati catastali e delle planimetrie. In base alle verifiche tecniche peritali l'appartamento risulta “<Difforme per quanto segnalato ai punti H-O-P-Q (misure, superfici e opere rappresentate in difformità rispetto allo stato dei luoghi rilevato) Difforme per il numero dei vani catastali riportati in visura (n 4,5) differente rispetto a quello rappresentato in planimetria catastale e rilevato in loco (n 5,5) Difforme per la variazione di rendita catastale in conseguenza al differente conteggio dei vani catastali (n 5,5 rappresentati in planimetria catastale e contati in loco anziché n 4,5 dichiarati in visura catastale Difforme per mancata indicazione nella planimetria dei vani accessori destinati a disimpegno” (cfr. CTU p. 10). Per_1
Gli appellanti, pur riconoscendo la portata e le conseguenze degli esiti istruttori, riportano la posizione sostenuta dal , nonché Controparte_4 da parte della dottrina, secondo cui la disposizione di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985 non troverebbe applicazione “agli atti mortis causa ed ai trasferimenti derivanti da sentenza”. Tale prospettazione non è condivisa dalla Corte che intende uniformarsi ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle pagina 10 di 13 planimetrie costituisce una condizione inderogabile dell'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto. Ne consegue che la difformità catastale dell'immobile oggetto di causa impedisce l'ottenimento di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. Merita invece parziale accoglimento il 3° motivo. Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure, nel rigettare la domanda risarcitoria, ha errato in primo luogo nel non valutare la circostanza che
[...]
fosse ad ogni effetto parte della vicenda contrattuale, omettendo in Parte_4 ogni caso di considerare che <la diminutio patrimoniale relativa al pagamento della provvigione era in ogni caso riferibile alla sfera patrimoniale del SI. MA, tanto più nella prospettazione offerta dal Giudice, secondo cui solo questo era parte del contratto preliminare, e ciò a prescindere dall'autore materiale del pagamento. Così pure il pagamento della somma di
€ 50.000,00, ove il pregiudizio economico conseguente la mancata vendita della casa coniugale ha inciso sul patrimonio del MA>>. Le argomentazioni del tribunale risultano ampiamente superate dall'attribuzione a del ruolo di parte sostanziale del contratto preliminare di Parte_4 cui è causa, da cui discende che, a fronte dell'incontestato inadempimento dei promittenti venditori (sulla disposta risoluzione del contratto per inadempimento in assenza di impugnazione si è formato il giudicato), ella ha pieno titolo per avanzare pretesa risarcitoria. Va pertanto affermata la fondatezza nell'an della domanda che merita parziale accoglimento limitatamente all'importo complessivo di euro 59.272,00, composto da: (x) l'importo di euro 9.272,00 iva compresa corrispondente alle spese per la provvigione per l'attività di mediazione effettuata da versato in Parte_5 data 07.09.2020 da con assegno bancario a vista (cfr. Parte_4 fascicolo parte appellante, doc. 8); (xx) l'importo complessivo di euro 50.000,00 corrispondente agli oneri economici affrontati a seguito della risoluzione del preliminare di vendita dell'immobile di residenza dei promissari acquirenti, documentato dall'esborso di euro 30.000,00 sostenuto da e da quello di euro 20.000,00 Parte_1 sostenuto da come da bonifici eseguiti in data 29.12.2020 Parte_4
(cfr. fascicolo parte appellante, doc. 9). Trattandosi di un debito di valore va riconosciuta la rivalutazione al saggio famiglie operai impiegati, dalla data degli esborsi (Cass. 3209/88; 5398/84) alla pagina 11 di 13 data della decisione, oltre gli interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della domanda al saldo. Va invece confermato il mancato riconoscimento dell'importo di euro 80.308,06 richiesto a titolo di danni conseguenti gli impegni economici assunti per i lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di preliminare, non essendovi alcuna prova di esborsi dei IGg.ri MA e a ciò correlabili. Parte_4
***
Il parziale accoglimento dell'impugnazione impone la rivalutazione della disciplina delle spese di lite, da regolarsi in base all'esito complessivo di un giudizio, che vede la prevalente soccombenza degli appellati, considerata la corretta impostazione della domanda giudiziale proposta in via principale, rigettata in ragione dell'assenza di condizioni non preventivamente verificabili dagli appellanti, nonché l'accoglimento, sia pur in misura non integrale, della domanda risarcitoria, ferma la già emanata statuizione risolutoria. La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, determinato sulla base del decisum, dell'attività difensiva svolta. Per le medesime ragioni vanno poste interamente a carico degli appellati le spese di CTU – liquidate nella somma di euro 1.850,00 oltre accessori di legge nonché le spese di CTP pari a euro 156,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_4 [...]
e Controparte_3 Parte_3 avverso la sentenza n. 134/2023, del Tribunale di Milano, in parziale
[...] riforma così dispone: 1.in parziale accoglimento dell'impugnazione condanna in via solidale
[...]
e Controparte_3 Parte_3
a risarcire a titolo di danno a e
[...] Parte_1 Parte_4
l'importo di euro 59.272,00, oltre rivalutazione al saggio FOI dalla data degli esborsi alla data della decisione, oltre interessi al saggio ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della domanda al saldo;
2.condanna e Controparte_3 [...]
a rifondere a e Parte_3 Parte_1 Pt_4
pagina 12 di 13 le spese di lite del giudizio di I grado liquidate in euro 12.000,00 per Parte_4 compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3.conferma nel resto;
4.condanna e Controparte_3 [...]
a rifondere a e Parte_3 Parte_1 [...]
le spese di lite del giudizio di II grado liquidate in euro 12.000,00 per Parte_4 compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nonché gli onorari del ctp pari a euro 156,00; pone definitivamente a carico degli appellanti gli onorari di CTU come liquidati separatamente Così deciso in Milano nella camera di conIGlio di questa Corte il 26 marzo 2025
La ConIGliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena ConIGliera dott.ssa Francesca Vullo ConIGliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1809/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA GIUSEPPE REVERE 16 29123 MILANO presso lo studio dell'avv. MARIANI EDUARDO MARIA FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PANELLA ANDREA ( ) VIA LIMA, 28 00198 ROMA;
C.F._2
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in VIA GIUSEPPE REVERE 16 29123 MILANO presso lo studio dell'avv. MARIANI EDUARDO MARIA FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PANELLA ANDREA ( ) VIA LIMA, 28 00198 ROMA;
C.F._2
pagina 1 di 13 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. RO
), elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 25 C.F._4
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PENNASILICO ENRICO ANTONIO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SPIZZICO IC ( VIA C.F._5
FONTANA, 25 20122 MILANO;
(C.F. Parte_3
), elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 25 C.F._6
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PENNASILICO ENRICO ANTONIO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SPIZZICO IC ( VIA C.F._5
FONTANA, 25 20122 MILANO;
APPELLATI avente ad oggetto: Vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, richiamate le conclusioni, domande, eccezioni, deduzioni ed istanze tutte, nessuna esclusa, prese, anche in via istruttoria, negli atti e verbali tutti del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte anche ex art. 346 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 134/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Susanna Terni, emessa in data 30.12.2022 e depositata in data 10.01.2023, conclusiva del procedimento RG 4180/2021, sentenza non notificata, Nel merito ed in via principale:
• Accogliere, in riforma della sentenza appellata, la domanda ex art. 2932 c.c. formulata in primo grado e, per l'effetto, emettere sentenza che produca gli effetti del contratto pagina 2 di 13 definitivo non concluso e trasferisca in favore dei IGnori e Parte_1 [...] della piena proprietà della porzione immobiliare sita in Milano, via Cufra Parte_4
17, identificata catastalmente al foglio 190, mappale 217, sub. 709, cat. A/3, classe 4, vani 4,5, r.c. 615,87; foglio 190, mappale 215, sub. 17, cat. C/6, classe 7, vani 13 mq, r.c. 127,56, al prezzo totale pattuito con il contratto preliminare del 01.07.2020/03.07.2020 e quindi al prezzo di € 315.000,00, per le ragioni esposte in narrativa;
• condizionare il sopra richiesto trasferimento di proprietà al pagamento del saldo prezzo pari alla somma di € 315.000,00 da parte dei IGnori e Parte_1 [...]
o comunque della minor o maggior somma che risulterà in corso di causa, Parte_4 tenuto conto dei danni accertati e subiti dai IGnori MA e a causa Parte_4 dell'inadempimento dei IGnori e Controparte_2 RO
; Pt_3 Parte_3
• ordinare conseguentemente al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
• stabilire i termini e le modalità di pagamento del prezzo di vendita
• condannare, in riforma della sentenza appellata, i SIg.ri
[...]
e al Controparte_3 Parte_3 pagamento in favore dei IGnori e della somma di € Parte_1 Parte_4
139.580,06 a titolo di risarcimento del danno o comunque della minor o maggior somma ritenuta di giustizia, il tutto per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito ed in via subordinata:
• Accogliere, anche in riforma della sentenza appellata, la domanda ex art. 2932 c.c. formulata in primo grado limitatamente alla posizione del SI. e, per Parte_1
l'effetto, emettere sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca in favore del SI. della piena proprietà della porzione Parte_1 immobiliare sita in Milano, via Cufra 17, identificata catastalmente al foglio 190, mappale 217, sub. 709, cat. A/3, classe 4, vani 4,5, r.c. 615,87; foglio 190, mappale 215, sub. 17, cat. C/6, classe 7, vani 13 mq, r.c. 127,56, al prezzo totale pattuito con il contratto preliminare del 01.07.2020/03.07.2020 e quindi al prezzo di € 315.000,00, per le ragioni esposte in narrativa;
• condizionare il sopra richiesto trasferimento di proprietà al pagamento del saldo prezzo pari alla somma di € 315.000,00 da parte del SI. o comunque della Parte_1 minor o maggior somma che risulterà in corso di causa, tenuto conto dei danni accertati
pagina 3 di 13 e subiti dal IGnor MA a causa dell'inadempimento dei IGnori Controparte_2
e ;
[...] RO Parte_3
• ordinare conseguentemente al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
• stabilire i termini e le modalità di pagamento del prezzo di vendita. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette:
- confermare integralmente la gravata pronuncia per i motivi tutti esposti in atti anche ritenendo l'appello manifestamente infondato con le conseguenze di cui all'art. 648 bis, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello, come da producenda nota redatta ex DM 149/2022 con gli accessori come per legge.
- Con ogni legittima riserva sostanziale e processuale”
Ragioni in fatto e in diritto della decisone
Il 1° luglio 2020 promise irrevocabilmente di acquistare per sé, Parte_1 persona o ente da nominare l'immobile sito a Milano, via Cufra n. 17, con annessa cantina e box, di proprietà di Controparte_3
e per il prezzo
[...] Parte_3 complessivo di euro 315.000,00. La proposta, che prevedeva la stipulazione del definitivo entro la data del 31 dicembre 2020, fu accettata dai venditori il 3 luglio 2020. A seguito della conclusione del contratto preliminare, che venne registrato da parte del promissario acquirente, come previsto dal punto 6a) della proposta d'acquisto, l'intermediario consegnò ai promittenti venditori Parte_5
l'assegno sottoscritto dal MA per la somma di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Con le comunicazioni del 21 e del 22 ottobre 2020, rispettivamente effettuate nei confronti della mediatrice e di Parte_5 Parte_1 [...]
e Controparte_3 Parte_3 manifestarono la volontà di risolvere il contratto a causa della
[...]
pagina 4 di 13 situazione pandemica, proponendo la contestuale restituzione dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria. Nonostante i ripetuti inviti ad adempiere alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare effettuati da e dalla di lui moglie , i promittenti venditori Parte_1 Parte_4 restituirono ai promissari acquirenti, a mezzo di assegno circolare sottoscritto il 7 dicembre 2020, l'importo di euro 10.000,00 e, dall'altro lato, si astennero dal presentarsi innanzi al notaio in data 28 dicembre 2020 come da intimazione ricevuta. A seguito di detti fatti e convennero in Parte_1 Parte_4 giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_3
e chiedendo (i)
[...] Parte_3 accertarsi il loro grave inadempimento contrattuale;
(ii) l'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà dell'immobile di cui al contratto preliminare;
(iii) la condanna al risarcimento dei danni subiti, complessivamente quantificati in euro 139.580,06, di cui euro 9.272,00 pari alla provvigione versata all'agenzia immobiliare mediatrice, euro 50.000,00 pari al danno da risoluzione del preliminare di compravendita relativo all'immobile di residenza, la cui vendita era programmata in ragione dell'acquisto oggetto di causa, euro 80.308,06 pari al corrispettivo pattuito con fornitori e professionisti per i lavori relativi alla ristrutturazione dell'immobile oggetto del contratto preliminare. In via subordinata chiesero la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di compravendita e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. e Controparte_3 Parte_3
costituitisi in giudizio, si difesero rilevando di non avere
[...] ben compreso, a causa della limitata padronanza della lingua italiana, il IGnificato delle obbligazioni assunte ed eccepirono la presenza della condizione sospensiva consistente nella mancata concessione di mutuo a favore degli attori. Conclusero chiedendo il rigetto delle domande attoree. Con sentenza n. 134/2023, pubblicata il 10 gennaio 2023 e mai notificata, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda subordinata attorea, dichiarò la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato da e dai convenuti per grave inadempimento dei Parte_1 promittenti venditori, rigettò le restanti domande risarcitorie e dichiarò compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 5 di 13 Il primo giudice rilevò che, risultando documentata la sottoscrizione del contratto preliminare da parte del solo e in assenza di qualsivoglia Parte_1 menzione al regime di comunione legale da cui poter desumere la riferibilità della stipulazione anche a , non poteva essere emessa Parte_4 pronuncia di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare in capo agli attori;
che non poteva essere accolta la domanda risarcitoria, neanche avuto riguardo solo a essendo sia la fattura Parte_1 dell'agenzia mediatrice che la scrittura privata del 28 dicembre Parte_5
2020 riferibili a;
che non vi era alcuna prova della voce di Parte_4 danno inerente ai costi dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui al contratto preliminare, avendo i promissari acquirenti depositato esclusivamente il preventivo di spesa;
che doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto da e dai convenuti per grave Parte_1 inadempimento di questi ultimi. Hanno proposto appello e . Si sono costituiti Parte_1 Parte_4
e Controparte_3 Parte_3
[...]
Fissata al 30.05.2024 l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata discussa nella camera di conIGlio del 5 giugno 2024 per poi essere rimessa sul ruolo, al fine di verificare nel contraddittorio delle parti la conformità catastale oggettiva dell'immobile. All'udienza del 27.06.2024 la conIGliera istruttrice, stante la mancata produzione in atti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha disposto procedersi a CTU nominando l'arch. Persona_1
A seguito del deposito della relazione tecnica, la causa è stata
[...] oralmente discussa ai sensi dell'art. 350 bis cpc innanzi al Collegio all'udienza del 20.03.2025 ed è stata decisa nella camera di conIGlio del 26.03.2025.
*** L'impugnazione è articolata in quattro motivi. 1°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto di non poter emettere pronuncia di trasferimento dell'immobile, avendo il solo sottoscritto il contratto preliminare ed in mancanza di Parte_1 qualsivoglia riferimento al regime di comunione legale del proponente, da cui desumere la riferibilità del contratto alla moglie IG.ra . Gli Parte_4 appellanti deducono la violazione del principio del contraddittorio, non essendo pagina 6 di 13 stata detta questione sollevata nel contraddittorio delle parti e lamentano la violazione del proprio diritto di difesa sulla questione rilevata d'ufficio, inerente a fatti mai contestati dalla controparte. Parte appellante sottolinea che non risultava contestata la legittimazione di a nominare quale altro Parte_1 acquirente la moglie, nonché il diritto di questa ad aderire a tale deIGnazione.
2. Viene censurata la decisione laddove esclude la possibilità di pronunciare la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. come chiesto dagli attori. Gli appellanti lamentano l'erroneità in diritto delle argomentazioni di rigetto e sottolineano che il titolo fondante il diritto della IG.ra ad ottenere il trasferimento Parte_4 dell'immobile prescinde dal regime patrimoniale esistente tra i coniugi attori, ma affonda le radici nella pattuizione contenuta nel contratto preliminare. Il giudice di primo grado non aveva considerato che il contratto preliminare era stato stipulato anche per persona da nominare, con riserva di nomina entro la data del rogito. Il Tribunale non aveva valutato che e , Parte_1 Parte_4 sia in fase stragiudiziale che con atto l'atto introduttivo del giudizio, esprimevano in modo chiaro e concludente, rispettivamente, la nomina del contraente e la relativa accettazione. L'adeguata ponderazione di tali elementi avrebbe dovuto condurre il primo giudice a individuare Parte_4 come contraente del contratto definitivo e, di conseguenza, anche come destinataria del trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c.
3. La censura attiene al mancato riconoscimento in capo agli appellanti, o anche al solo del diritto al risarcimento del danno per inadempimento Parte_1 contrattuale, essendo sia la fattura del 7 settembre 2020 emessa da Pt_5 che la scrittura privata del 28 dicembre 2020 riferibili a .
[...] Parte_4
Gli appellanti sostengono che la IG.ra era pienamente legittimata a Parte_4 chiedere il risarcimento dei danni subiti, in quanto parte ad ogni effetto della vicenda contrattuale in forza del contratto preliminare, stipulato anche per persona da nominare. Prospettano altresì che, anche nel caso in cui
[...]
non fosse parte del sinallagma, sia l'obbligazione al pagamento della Parte_4 provvigione del mediatore che i danni conseguenti alla Parte_5 risoluzione del preliminare di compravendita dell'immobile di residenza dei coniugi, graverebbero anche su indipendentemente Parte_1 dall'intestazione della fattura o dalla riferibilità della scrittura privata. 4. Si deduce l'omessa valutazione della possibilità di accogliere parzialmente la domanda ex art. 2932 c.c. con riferimento alla posizione di Parte Parte_1 appellante prospetta l'ammissibilità di un accoglimento parziale della domanda, pagina 7 di 13 implicando questo una mera limitazione del petitum in termini di quantificazione o di specificazione, senza però risultare nella prospettazione di una nuova domanda giudiziale.
*** L'opinione della Corte Il 1° motivo di impugnazione è infondato. Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure
< ha posto a fondamento della propria decisione questione mai affrontata né eccepita dai convenuti, omettendo di dare atto che si trattava di questione rilevata d'ufficio>> nonché
<fatti (ovvero la deIGnazione della SI.ra quale contraente del definitivo Parte_4 trattandosi di contratto per persona da nominare), mai contestati dai convenuti>>, violando in tal modo i disposti degli artt. 101 e 115 c.p.c. Osserva la Corte che l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., posto a salvaguardia del diritto di difesa contro le cd. sentenze della terza via, riguarda le questioni di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto “che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese” (così Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 822 del 09/01/2024). Ne consegue che la decisione del tribunale si pone in armonia con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo il giudice di prime cure rilevato una nuova questione di fatto, essendosi limitato ad effettuare una diversa valutazione del materiale probatorio in atti. Quanto all'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c., pare opportuno rilevare che l'applicazione del principio dispositivo eIGe che il giudice, nel formare il proprio convincimento, non attinga a fatti estranei al processo, ma si basi sui fatti provati in giudizio dalle parti. In tale direzione si è mosso il tribunale che si è limitato ad una ricostruzione fattuale alternativa fondata su una diversa interpretazione del complesso istruttorio. Il 2° motivo non merita accoglimento ma per ragioni differenti da quelle fondanti la decisione impugnata. Il giudice di prime cure ha concluso per l'impossibilità di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. ritenendo che, avendo il solo sottoscritto il contratto Parte_1 preliminare e non essendovi alcun riferimento al regime di comunione legale del proponente pagina 8 di 13 <non è possibile emettere pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso trasferendo agli attori la proprietà del bene, avendo il solo attore sottoscritto il contratto preliminare. La sentenza emessa terrebbe luogo di un contratto non concluso di cui il preliminare risulta stipulato da solo uno degli attori>>. Si tratta di argomentazioni non condivisibili. Come correttamente rilevano gli appellanti in sede di impugnazione, il giudice di prime cure ha omesso di considerare che il contratto preliminare perfezionatosi in data 03.07.2020 è stato concluso ricorrendo allo schema contrattuale del contratto per persona da nominare di cui agli artt. 1401 e ss. c.c.. Nella specie, ai sensi della proposta d'acquisto irrevocabile, la persona che avrebbe acquistato i diritti e assunto gli obblighi nascenti dal contratto, avrebbe dovuto essere nominata “entro la data del rogito notarile” programmato per il 31.12.2020 (cfr. proposta d'acquisto, p. 2). Tuttavia, stante l'incontestata e pertanto pacifica mancata comparizione dei promittenti venditori innanzi al notaio in data 28.12.2020, il promissario acquirente non era stato posto nelle condizioni di effettuare in tale sede l'electio amici. Tale circostanza non è tuttavia di ostacolo alla proposizione di una domanda ex art. 2932 c.c. poiché, come afferma la Corte di cassazione, “nel caso in cui sia stipulato preliminare di vendita per persona da nominare, con la previsione che l'electio amici debba avvenire entro la data fissata per la stipulazione del definitivo, affinché la nomina sia valida è necessario che la sua comunicazione alla controparte, con la relativa accettazione, sia contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., mentre, ove essa avvenga in corso di causa, il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie per tardività della nomina, ove tale tardività sia prontamente eccepita” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 31332 del 10/11/2023). Nel caso in esame, risulta che abbia esercitato il diritto di nomina del terzo e che Parte_1 [...]
abbia espresso la propria accettazione con la domanda ex art. 2932 Parte_4
c.c. che questi hanno congiuntamente proposto e notificato ai promittenti venditori. La validità di tali manifestazioni di volontà discende dal principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'atto di nomina del terzo, così come la relativa accettazione non richiedono formule sacramentali, essendo sufficiente che queste pervengano all'altro contraente mediante qualsiasi atto che indichi la chiara volontà dello stipulante di deIGnazione del terzo e dell'accettazione di quest'ultimo (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10850 del 24/04/2023; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13686 del 21/05/2019; Cass. Sez. 2,
pagina 9 di 13 Sentenza n. 15164 del 29/11/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 29/09/2000). Dal riconoscimento della legittimazione di ad agire in Parte_4 giudizio a norma dell'art. 2932 c.c. discende l'assorbimento del 4° motivo di impugnazione. L'accoglimento della domanda proposta in principalità dai promissari acquirenti è tuttavia precluso dalla carenza del requisito della conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985. Tale dichiarazione costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, il quale non può accogliere la domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. qualora la conformità delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (così Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 20526 del 29/09/2020). Nel caso di specie, stante l'assenza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 40 legge 28 febbraio 1985, n. 47, si è reso necessario l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio. Proprio dalle risultanze della perizia tecnica effettuata dall'arch.
– le quali vengono peraltro pienamente condivise dal CTP di parte Per_1 appellante – emerge la difformità allo stato di fatto dell'immobile rispetto ai dati catastali e delle planimetrie. In base alle verifiche tecniche peritali l'appartamento risulta “<Difforme per quanto segnalato ai punti H-O-P-Q (misure, superfici e opere rappresentate in difformità rispetto allo stato dei luoghi rilevato) Difforme per il numero dei vani catastali riportati in visura (n 4,5) differente rispetto a quello rappresentato in planimetria catastale e rilevato in loco (n 5,5) Difforme per la variazione di rendita catastale in conseguenza al differente conteggio dei vani catastali (n 5,5 rappresentati in planimetria catastale e contati in loco anziché n 4,5 dichiarati in visura catastale Difforme per mancata indicazione nella planimetria dei vani accessori destinati a disimpegno” (cfr. CTU p. 10). Per_1
Gli appellanti, pur riconoscendo la portata e le conseguenze degli esiti istruttori, riportano la posizione sostenuta dal , nonché Controparte_4 da parte della dottrina, secondo cui la disposizione di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985 non troverebbe applicazione “agli atti mortis causa ed ai trasferimenti derivanti da sentenza”. Tale prospettazione non è condivisa dalla Corte che intende uniformarsi ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle pagina 10 di 13 planimetrie costituisce una condizione inderogabile dell'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto. Ne consegue che la difformità catastale dell'immobile oggetto di causa impedisce l'ottenimento di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. Merita invece parziale accoglimento il 3° motivo. Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure, nel rigettare la domanda risarcitoria, ha errato in primo luogo nel non valutare la circostanza che
[...]
fosse ad ogni effetto parte della vicenda contrattuale, omettendo in Parte_4 ogni caso di considerare che <la diminutio patrimoniale relativa al pagamento della provvigione era in ogni caso riferibile alla sfera patrimoniale del SI. MA, tanto più nella prospettazione offerta dal Giudice, secondo cui solo questo era parte del contratto preliminare, e ciò a prescindere dall'autore materiale del pagamento. Così pure il pagamento della somma di
€ 50.000,00, ove il pregiudizio economico conseguente la mancata vendita della casa coniugale ha inciso sul patrimonio del MA>>. Le argomentazioni del tribunale risultano ampiamente superate dall'attribuzione a del ruolo di parte sostanziale del contratto preliminare di Parte_4 cui è causa, da cui discende che, a fronte dell'incontestato inadempimento dei promittenti venditori (sulla disposta risoluzione del contratto per inadempimento in assenza di impugnazione si è formato il giudicato), ella ha pieno titolo per avanzare pretesa risarcitoria. Va pertanto affermata la fondatezza nell'an della domanda che merita parziale accoglimento limitatamente all'importo complessivo di euro 59.272,00, composto da: (x) l'importo di euro 9.272,00 iva compresa corrispondente alle spese per la provvigione per l'attività di mediazione effettuata da versato in Parte_5 data 07.09.2020 da con assegno bancario a vista (cfr. Parte_4 fascicolo parte appellante, doc. 8); (xx) l'importo complessivo di euro 50.000,00 corrispondente agli oneri economici affrontati a seguito della risoluzione del preliminare di vendita dell'immobile di residenza dei promissari acquirenti, documentato dall'esborso di euro 30.000,00 sostenuto da e da quello di euro 20.000,00 Parte_1 sostenuto da come da bonifici eseguiti in data 29.12.2020 Parte_4
(cfr. fascicolo parte appellante, doc. 9). Trattandosi di un debito di valore va riconosciuta la rivalutazione al saggio famiglie operai impiegati, dalla data degli esborsi (Cass. 3209/88; 5398/84) alla pagina 11 di 13 data della decisione, oltre gli interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della domanda al saldo. Va invece confermato il mancato riconoscimento dell'importo di euro 80.308,06 richiesto a titolo di danni conseguenti gli impegni economici assunti per i lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di preliminare, non essendovi alcuna prova di esborsi dei IGg.ri MA e a ciò correlabili. Parte_4
***
Il parziale accoglimento dell'impugnazione impone la rivalutazione della disciplina delle spese di lite, da regolarsi in base all'esito complessivo di un giudizio, che vede la prevalente soccombenza degli appellati, considerata la corretta impostazione della domanda giudiziale proposta in via principale, rigettata in ragione dell'assenza di condizioni non preventivamente verificabili dagli appellanti, nonché l'accoglimento, sia pur in misura non integrale, della domanda risarcitoria, ferma la già emanata statuizione risolutoria. La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, determinato sulla base del decisum, dell'attività difensiva svolta. Per le medesime ragioni vanno poste interamente a carico degli appellati le spese di CTU – liquidate nella somma di euro 1.850,00 oltre accessori di legge nonché le spese di CTP pari a euro 156,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_4 [...]
e Controparte_3 Parte_3 avverso la sentenza n. 134/2023, del Tribunale di Milano, in parziale
[...] riforma così dispone: 1.in parziale accoglimento dell'impugnazione condanna in via solidale
[...]
e Controparte_3 Parte_3
a risarcire a titolo di danno a e
[...] Parte_1 Parte_4
l'importo di euro 59.272,00, oltre rivalutazione al saggio FOI dalla data degli esborsi alla data della decisione, oltre interessi al saggio ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della domanda al saldo;
2.condanna e Controparte_3 [...]
a rifondere a e Parte_3 Parte_1 Pt_4
pagina 12 di 13 le spese di lite del giudizio di I grado liquidate in euro 12.000,00 per Parte_4 compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3.conferma nel resto;
4.condanna e Controparte_3 [...]
a rifondere a e Parte_3 Parte_1 [...]
le spese di lite del giudizio di II grado liquidate in euro 12.000,00 per Parte_4 compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nonché gli onorari del ctp pari a euro 156,00; pone definitivamente a carico degli appellanti gli onorari di CTU come liquidati separatamente Così deciso in Milano nella camera di conIGlio di questa Corte il 26 marzo 2025
La ConIGliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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