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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBI Parte_1 C.F._1 EF e dell'avv. VEZZONI ALESSANDRO ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SGARGI Controparte_1 C.F._2
MONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SGARGI MONICA Controparte_2 C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SGARGI Controparte_3 C.F._4
MONICA
CONVENUTI
CONCLUSIONI delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore in epigrafe adiva il Tribunale esponendo di essere proprietario dell'immobile sito in
Vescovato, via Matteotti n°76, distinto al catasto al foglio 6, particella 88 sub.1, 89 sub. 1 e 90 sub. 1 e che detto immobile era confinante con quello identificato al foglio 6, particella 228, di proprietà per la quota di ½ di e per la quota di ¼ ciascuno in regime di comunione dei beni dei coniugi Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_1
Esponeva ancora che da tempo esisteva una situazione di incertezza sulla estensione e confinazione dei fondi suindicati, con continui litigi tra i confinanti, e che in particolare l'attore, per effetto del principio stabilito ex art. 908 c.c., risultava essere proprietario della parte di terreno contestata, ovvero quella dove scolavano le acque piovane.
pagina 1 di 8 Aggiungeva che nella suddetta porzione si trovava parte di un cancello di proprietà dei convenuti, eretto senza alcuna autorizzazione e che, stante tale situazione di incertezza, era necessario esperire la presente azione di regolamento finalizzata all'accertamento del confine reale tra i fondi in questione.
Domandava pertanto di “accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi indicati in narrativa secondo la linea di stillicidio sulla perpendicolare al suolo della linea di gronda delle attuali ragioni Pt_1
come da perizia del geom. e condannare i convenuti Persona_1 Controparte_1 CP_3
e al rilascio della porzione di terreno oggetto di regolamento di confini,
[...] Controparte_2 oltre al risarcimento danni”.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la fondatezza della domanda.
Esponevano che nell'atto di acquisto dell'attore a rogito notaio n. 44180/13762 in data 17 Per_2 settembre 1983 i confini oggetto di contestazione erano definiti nel modo seguente: “confini altro rustico: corte comune, ” Per_3 Per_4
I convenuti, invece, erano divenuti proprietari del fondo confinante in virtù di atto a rogito notaio dott.
n. 3140/1966 del 5 maggio 2011 nel quale i confini venivano così definiti: Persona_5
“confini da nord in senso orario: le particelle 85, 991, 993, 90, 93, 97, 229, il limite di foglio e le particelle 845, 844 e 650 a metà fosso. Per ogni migliore identificazione le parti fanno riferimento all'estratto di mappa qui allegato sotto la lettera “A” in cui quanto venduto risulta evidenziato in giallo”.
I danti causa dei convenuti ( e ) erano divenuti proprietari di quanto Controparte_4 Controparte_5
in oggetto per successione di (o ) il quale, a sua volta, ne era divenuto Persona_6 Persona_7
proprietario in virtù di atto di compravendita del 22 aprile 1983 a rogito notaio dott. Persona_8
Rep 43355/13527 nel quale i confini erano definiti nel modo seguente: “cavo Fossetta, ragioni , Per_9 ragioni dell'acquirente…salvi ovunque i più veri e precisi confini e così come meglio in fatto”.
Dall'analisi dei titoli di acquisto, approfondendo fino al ventennio, non vi era alcun riferimento al confine “secondo la linea di stillicidio sulla perpendicolare al suolo della linea di gronda delle attuali ragioni , cui faceva riferimento controparte. Pt_1
Negli atti di acquisto si faceva riferimento esclusivamente ai “più veri e precisi confini e così come meglio in fatto” e “all'estratto di mappa allegato agli atti”.
Dunque, quanto alla situazione di fatto, la linea di confine non era la perpendicolare dello stillicidio, ma il muro del rustico: infatti, il fondo di proprietà dei convenuti si estendeva fino al muro del rustico pagina 2 di 8 di proprietà e da sempre anche i precedenti danti causa dei convenuti avevano coltivato, pulito, Pt_1
arato il campo di loro proprietà fino al muro del rustico di proprietà Pt_1
L'attore, inoltre, da sempre e comunque come provato documentalmente dal 1995, non poteva accedere all'area di terreno compresa tra la linea di stillicidio e il muro del rustico di sua proprietà in quanto sin dai primi del '900 esisteva un portone in legno che aveva lo scopo di precludere l'accesso a terzi nei fondi di proprietà e successivamente, nel 1995, aveva posizionato un Per_4 Persona_10 cancello in ferro (chiedendo l'autorizzazione al comune di Vescovato) in continuità con il muro del rustico nell'apertura sui due fondi confinanti.
Quanto alle mappe catastali, la linea di confine era a muro del rustico e non a linea di stillicidio.
Deducevano che in ogni caso la striscia di terreno compresa tra la linea di stillicidio sulla perpendicolare al suolo della linea di gronda delle attuali ragioni e il muro del rustico di proprietà Pt_1
(terreno di cui controparte richiedeva il rilascio) era di proprietà di parte convenuta per averla Pt_1
acquistata per usucapione.
Domandavano pertanto di accertare l'esatto confine dei fondi oggetto di causa a muro del rustico di proprietà e non a linea di stillicidio e in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare ai sensi e Pt_1 per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'intervenuto acquisto per usucapione, a favore delle parti convenute, della proprietà del terreno sito a Vescovato facente parte dell'area censita nel Catasto dei Terreni di detto comune, al foglio 6, particella 228, ed in particolare della fascia di terreno compresa tra la linea di stillicidio sulla perpendicolare al suolo della gronda e il muro del rustico di proprietà del sig.
[...]
”. Parte_1
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
***
Occorre premettere che l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro ab initio dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto.
Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo nomen iuris all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia così che ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di pagina 3 di 8 proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica (Cass.
20912/2021).
Nel caso di specie, l'attore individua chiaramente la porzione di fondo posseduta dai convenuti della quale assume di essere proprietario, ovvero la striscia di terreno compresa tra il muro del fabbricato di sua proprietà e la linea di stillicidio, e ne chiede il rilascio.
L'azione va dunque qualificata come di rivendicazione e non come regolamento di confini.
Ebbene, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo, non è sufficiente produrre il contratto di acquisto del bene (Cass.
Civ., Sez. II, 4.12.2014, n. 25643).
Il rigore di tale regola non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore
(Cass. n. 11555/2007; Cass. n. 14734/2018).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore si è limitato a produrre il contratto di compravendita dei beni di cui ai mappali 90/1, 88/1, 89/1 (non ha invece prodotto l'atto di acquisto, o comunque indicato la provenienza, dei mappali 93 sub 1 e 93 sub 2 – invero non indicati nell'atto di citazione - che pure, come accertato nella consulenza tecnica d'ufficio, confinano con il mappale 228 di proprietà dei convenuti) e non ha fornito la prova del diritto di proprietà in capo ai propri danti causa producendo tutti gli atti precedenti sino a risalire ad un acquisto a titolo originario o sino al compimento dell'usucapione (le prove testimoniali dedotte dall'attore, dirette a dimostrare un suo possesso sulla striscia di terreno in questione a far data dall'acquisto da parte sua dei mappali sopra indicati, hanno avuto esito negativo).
Ne deriva che l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio a nulla rilevando, ai fini dell'attenuazione dell'onere probatorio a suo carico, la circostanza che i convenuti abbiano proposto domanda di usucapione, posto che gli stessi hanno comunque contestato la proprietà in capo all'attore pagina 4 di 8 così come il possesso da parte sua della porzione di terreno per cui è causa sin dall'acquisto del mappale 228 da parte di (o ), acquisto antecedente a quello dell'attore. Persona_6 Persona_7
La domanda dell'attore, dunque, non può trovare accoglimento.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale di usucapione svolta dai convenuti.
In primo luogo va detto che i convenuti possono sia far valere l'usucapione già compiutasi in capo ai propri danti causa sia unire al proprio possesso quello dei loro danti causa e ciò in virtù dell'istituto dell'accessione nel possesso, essendo stato prodotto il titolo d'acquisto astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.
I convenuti hanno infatti prodotto l'atto di acquisto del terreno di cui al mappale 228 da
[...]
e che ne erano divenuti proprietari per successione del padre CP_4 CP_5 Persona_11
(continuando pertanto nel possesso del de cuius) il quale ne era proprietario per atto del
[...]
22.04.1983 pure prodotto in atti.
Quanto al possesso dell'area in questione, dall'istruttoria testimoniale è emerso che sin Persona_6 dall'acquisto del mappale 228 avvenuto nell'anno 1983 aveva curato il terreno in questione per tutta la sua estensione, sino al limite del fabbricato dell'attore e, seppure in generale la coltivazione del fondo non sia di per se' espressione di un possesso uti dominus, essendo astrattamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, si osserva che, nel caso di specie, non appare configurabile né l'una né l'altra ipotesi alternativa, se si considera che l'attore, nel contrastare la pretesa usucapione, ha invece chiesto di provare un proprio possesso sull'area in questione che è però rimasto sfornito di prova.
È poi chiaramente emerso dall'istruttoria che quantomeno dal 1995 l'accesso al fondo di cui al mappale
228, inclusa la striscia di terreno per cui è causa, è precluso all'attore per essere stato realizzato dal un cancello in ferro a chiusura del fondo. Per_4
Tale attività che, è bene precisare, come emerso dal testimoniale, si inseriva nel contesto di un possesso già in atto, costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il bene.
Così il teste “conosco i luoghi per cui è causa perché mio padre è stato proprietario Controparte_4
del terreno oggi di proprietà dei convenuti sino al 2011 o 2012: ricordo che nel 1995 o 1996 mio padre ha fatto posizionare un cancello in acciaio ad una distanza di un paio di centimetri dal muro del
pagina 5 di 8 fabbricato del sig. ed in corrispondenza di un androne munito di un portone in legno;
detto Pt_1 cancello era stato infisso al terreno ed ivi posizionato per impedire l'accesso del sig. alla Pt_1
proprietà di mio padre;
questo cancello era chiuso da un lucchetto la cui chiave era nella sola disponibilità di mio padre” sul cap. 2 (Vero che la fascia di terreno compresa tra la linea di stillicidio e il muro del rustico di proprietà dal 1995 ad oggi è stata pulita, coltivata, arata esclusivamente Pt_1
dagli odierni convenuti e precedentemente dai loro dante causa, non avendo altri nemmeno la possibilità di accedere sul predetto appezzamento di terreno): “confermo certamente la circostanza relativamente al periodo in cui mio padre è stato proprietario del terreno;
dopo la vendita dello stesso mi è capitato una sola volta di accedere ai luoghi e ricordo che nell'occasione i convenuti stavano provvedendo allo sfalcio e alla pulizia del terreno e, quindi, anche della striscia tra il muro del fabbricato del sig. e la linea di stillicidio” “confermo che mio padre già nei primi anni ottanta Pt_1
era proprietario del terreno per cui è causa e provvedeva alla sua manutenzione per tutta la sua estensione e, quindi, sino al muro della proprietà del sig. Pt_1
Così il teste : ”ricordo i luoghi perché il terreno era in origine di mio padre;
Controparte_5
ricordo che nel 1995 mio padre, dopo aver fatto domanda in comune ed avere ricevuto autorizzazione, aveva fatto posizionare un cancello in ferro;
il cancello era fisso e sostenuto da due pali in ferro cementati a terra e si apriva a mano;
il cancello era chiuso da una serratura a chiave e la chiave ce
l'aveva solo mio padre;
il cancello era stato posizionato davanti ad un androne e distante dal muro una decina di centimetri scarsi;
ricordo che l'androne era già munito di un vecchio portone in legno;
il cancello impediva l'accesso al terreno dalla proprietà sul cap. 2 “ricordo che mio padre Pt_1
coltivava il terreno di proprietà e lo teneva sempre pulito dalle sterpaglie nella sua interezza, ovvero sino al muro del fabbricato del sig. “ricordo che, anche prima del 1995, mio padre coltivava e Pt_1 teneva pulito il terreno nella sua interezza”.
Né risultano atti interruttivi del corso dell'usucapione.
Invero, per giurisprudenza costante, poiché con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'articolo 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente.
pagina 6 di 8 In particolare, agli effetti dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, sono inefficaci le semplici diffide e contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore l'atto giudiziario diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene (Cass. Civ. n.
2316/85; 13211/92; 14917/01; 9845/03; 30079/19).
Risulta dunque provato in capo alla parte convenuta un possesso uti dominus per un periodo certamente superiore ai venti anni alla data di proposizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere il rilascio del bene.
Sulla scorta di quanto precede, si accerta pertanto l'intervenuto acquisto per usucapione a favore dei convenuti e dell'area di cui all'elaborato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
planimetro allegato 1 alla relazione di CTU depositata in data 06.05.2025 posta tra il paramento esterno del muro dei fabbricati di proprietà di cui al foglio 6 ai mappali 90 sub 1, 93 sub 1 e 93 Parte_1
sub 2 del Catasto Fabbricati del Comune di Vescovato e la linea di stillicidio.
Conseguentemente, il confine tra la proprietà dell'attore di cui al foglio 6 mappali 90 Parte_1
sub 1, 93 sub 1 e 93 sub 2 del Catasto Fabbricati del Comune di Vescovato e la proprietà dei convenuti e di cui al mappale 228 del foglio 6 del Catasto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Terreni del Comune di Vescovato, risulta accertato a paramento esterno del muro del fabbricato
[...]
di cui ai mappali sopra indicati. Parte_1
Le spese, anche di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dall'attore; visto l'art. 1158 c.c., accerta l'intervenuto acquisto per usucapione a favore dei convenuti Controparte_1 CP_2
e dell'area di cui all'elaborato planimetro allegato 1 alla relazione di CTU
[...] Controparte_3
depositata in data 06.05.2025, area posta tra il paramento esterno del muro dei fabbricati di proprietà
di cui al foglio 6 ai mappali 90 sub 1, 93 sub 1 e 93 sub 2 del Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di Vescovato e la linea di stillicidio;
conseguentemente, accerta che il confine tra la proprietà dell'attore di cui al foglio 6 Parte_1
mappali 90 sub 1, 93 sub 1 e 93 sub 2 del Catasto Fabbricati del Comune di Vescovato e la proprietà dei convenuti e di cui al mappale 228 del foglio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagina 7 di 8 6 del Catasto Terreni del Comune di Vescovato, risulta a paramento esterno del muro dei fabbricati di proprietà di di cui ai mappali sopra indicati;
Parte_1 condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti che Parte_1
liquida complessivamente in euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, iva e cpa;
spese di CTU, già liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico dell'attore.
Cremona, 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Gradi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBI Parte_1 C.F._1 EF e dell'avv. VEZZONI ALESSANDRO ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SGARGI Controparte_1 C.F._2
MONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SGARGI MONICA Controparte_2 C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SGARGI Controparte_3 C.F._4
MONICA
CONVENUTI
CONCLUSIONI delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore in epigrafe adiva il Tribunale esponendo di essere proprietario dell'immobile sito in
Vescovato, via Matteotti n°76, distinto al catasto al foglio 6, particella 88 sub.1, 89 sub. 1 e 90 sub. 1 e che detto immobile era confinante con quello identificato al foglio 6, particella 228, di proprietà per la quota di ½ di e per la quota di ¼ ciascuno in regime di comunione dei beni dei coniugi Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_1
Esponeva ancora che da tempo esisteva una situazione di incertezza sulla estensione e confinazione dei fondi suindicati, con continui litigi tra i confinanti, e che in particolare l'attore, per effetto del principio stabilito ex art. 908 c.c., risultava essere proprietario della parte di terreno contestata, ovvero quella dove scolavano le acque piovane.
pagina 1 di 8 Aggiungeva che nella suddetta porzione si trovava parte di un cancello di proprietà dei convenuti, eretto senza alcuna autorizzazione e che, stante tale situazione di incertezza, era necessario esperire la presente azione di regolamento finalizzata all'accertamento del confine reale tra i fondi in questione.
Domandava pertanto di “accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi indicati in narrativa secondo la linea di stillicidio sulla perpendicolare al suolo della linea di gronda delle attuali ragioni Pt_1
come da perizia del geom. e condannare i convenuti Persona_1 Controparte_1 CP_3
e al rilascio della porzione di terreno oggetto di regolamento di confini,
[...] Controparte_2 oltre al risarcimento danni”.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la fondatezza della domanda.
Esponevano che nell'atto di acquisto dell'attore a rogito notaio n. 44180/13762 in data 17 Per_2 settembre 1983 i confini oggetto di contestazione erano definiti nel modo seguente: “confini altro rustico: corte comune, ” Per_3 Per_4
I convenuti, invece, erano divenuti proprietari del fondo confinante in virtù di atto a rogito notaio dott.
n. 3140/1966 del 5 maggio 2011 nel quale i confini venivano così definiti: Persona_5
“confini da nord in senso orario: le particelle 85, 991, 993, 90, 93, 97, 229, il limite di foglio e le particelle 845, 844 e 650 a metà fosso. Per ogni migliore identificazione le parti fanno riferimento all'estratto di mappa qui allegato sotto la lettera “A” in cui quanto venduto risulta evidenziato in giallo”.
I danti causa dei convenuti ( e ) erano divenuti proprietari di quanto Controparte_4 Controparte_5
in oggetto per successione di (o ) il quale, a sua volta, ne era divenuto Persona_6 Persona_7
proprietario in virtù di atto di compravendita del 22 aprile 1983 a rogito notaio dott. Persona_8
Rep 43355/13527 nel quale i confini erano definiti nel modo seguente: “cavo Fossetta, ragioni , Per_9 ragioni dell'acquirente…salvi ovunque i più veri e precisi confini e così come meglio in fatto”.
Dall'analisi dei titoli di acquisto, approfondendo fino al ventennio, non vi era alcun riferimento al confine “secondo la linea di stillicidio sulla perpendicolare al suolo della linea di gronda delle attuali ragioni , cui faceva riferimento controparte. Pt_1
Negli atti di acquisto si faceva riferimento esclusivamente ai “più veri e precisi confini e così come meglio in fatto” e “all'estratto di mappa allegato agli atti”.
Dunque, quanto alla situazione di fatto, la linea di confine non era la perpendicolare dello stillicidio, ma il muro del rustico: infatti, il fondo di proprietà dei convenuti si estendeva fino al muro del rustico pagina 2 di 8 di proprietà e da sempre anche i precedenti danti causa dei convenuti avevano coltivato, pulito, Pt_1
arato il campo di loro proprietà fino al muro del rustico di proprietà Pt_1
L'attore, inoltre, da sempre e comunque come provato documentalmente dal 1995, non poteva accedere all'area di terreno compresa tra la linea di stillicidio e il muro del rustico di sua proprietà in quanto sin dai primi del '900 esisteva un portone in legno che aveva lo scopo di precludere l'accesso a terzi nei fondi di proprietà e successivamente, nel 1995, aveva posizionato un Per_4 Persona_10 cancello in ferro (chiedendo l'autorizzazione al comune di Vescovato) in continuità con il muro del rustico nell'apertura sui due fondi confinanti.
Quanto alle mappe catastali, la linea di confine era a muro del rustico e non a linea di stillicidio.
Deducevano che in ogni caso la striscia di terreno compresa tra la linea di stillicidio sulla perpendicolare al suolo della linea di gronda delle attuali ragioni e il muro del rustico di proprietà Pt_1
(terreno di cui controparte richiedeva il rilascio) era di proprietà di parte convenuta per averla Pt_1
acquistata per usucapione.
Domandavano pertanto di accertare l'esatto confine dei fondi oggetto di causa a muro del rustico di proprietà e non a linea di stillicidio e in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare ai sensi e Pt_1 per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'intervenuto acquisto per usucapione, a favore delle parti convenute, della proprietà del terreno sito a Vescovato facente parte dell'area censita nel Catasto dei Terreni di detto comune, al foglio 6, particella 228, ed in particolare della fascia di terreno compresa tra la linea di stillicidio sulla perpendicolare al suolo della gronda e il muro del rustico di proprietà del sig.
[...]
”. Parte_1
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
***
Occorre premettere che l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro ab initio dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto.
Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo nomen iuris all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia così che ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di pagina 3 di 8 proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica (Cass.
20912/2021).
Nel caso di specie, l'attore individua chiaramente la porzione di fondo posseduta dai convenuti della quale assume di essere proprietario, ovvero la striscia di terreno compresa tra il muro del fabbricato di sua proprietà e la linea di stillicidio, e ne chiede il rilascio.
L'azione va dunque qualificata come di rivendicazione e non come regolamento di confini.
Ebbene, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo, non è sufficiente produrre il contratto di acquisto del bene (Cass.
Civ., Sez. II, 4.12.2014, n. 25643).
Il rigore di tale regola non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore
(Cass. n. 11555/2007; Cass. n. 14734/2018).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore si è limitato a produrre il contratto di compravendita dei beni di cui ai mappali 90/1, 88/1, 89/1 (non ha invece prodotto l'atto di acquisto, o comunque indicato la provenienza, dei mappali 93 sub 1 e 93 sub 2 – invero non indicati nell'atto di citazione - che pure, come accertato nella consulenza tecnica d'ufficio, confinano con il mappale 228 di proprietà dei convenuti) e non ha fornito la prova del diritto di proprietà in capo ai propri danti causa producendo tutti gli atti precedenti sino a risalire ad un acquisto a titolo originario o sino al compimento dell'usucapione (le prove testimoniali dedotte dall'attore, dirette a dimostrare un suo possesso sulla striscia di terreno in questione a far data dall'acquisto da parte sua dei mappali sopra indicati, hanno avuto esito negativo).
Ne deriva che l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio a nulla rilevando, ai fini dell'attenuazione dell'onere probatorio a suo carico, la circostanza che i convenuti abbiano proposto domanda di usucapione, posto che gli stessi hanno comunque contestato la proprietà in capo all'attore pagina 4 di 8 così come il possesso da parte sua della porzione di terreno per cui è causa sin dall'acquisto del mappale 228 da parte di (o ), acquisto antecedente a quello dell'attore. Persona_6 Persona_7
La domanda dell'attore, dunque, non può trovare accoglimento.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale di usucapione svolta dai convenuti.
In primo luogo va detto che i convenuti possono sia far valere l'usucapione già compiutasi in capo ai propri danti causa sia unire al proprio possesso quello dei loro danti causa e ciò in virtù dell'istituto dell'accessione nel possesso, essendo stato prodotto il titolo d'acquisto astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.
I convenuti hanno infatti prodotto l'atto di acquisto del terreno di cui al mappale 228 da
[...]
e che ne erano divenuti proprietari per successione del padre CP_4 CP_5 Persona_11
(continuando pertanto nel possesso del de cuius) il quale ne era proprietario per atto del
[...]
22.04.1983 pure prodotto in atti.
Quanto al possesso dell'area in questione, dall'istruttoria testimoniale è emerso che sin Persona_6 dall'acquisto del mappale 228 avvenuto nell'anno 1983 aveva curato il terreno in questione per tutta la sua estensione, sino al limite del fabbricato dell'attore e, seppure in generale la coltivazione del fondo non sia di per se' espressione di un possesso uti dominus, essendo astrattamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, si osserva che, nel caso di specie, non appare configurabile né l'una né l'altra ipotesi alternativa, se si considera che l'attore, nel contrastare la pretesa usucapione, ha invece chiesto di provare un proprio possesso sull'area in questione che è però rimasto sfornito di prova.
È poi chiaramente emerso dall'istruttoria che quantomeno dal 1995 l'accesso al fondo di cui al mappale
228, inclusa la striscia di terreno per cui è causa, è precluso all'attore per essere stato realizzato dal un cancello in ferro a chiusura del fondo. Per_4
Tale attività che, è bene precisare, come emerso dal testimoniale, si inseriva nel contesto di un possesso già in atto, costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il bene.
Così il teste “conosco i luoghi per cui è causa perché mio padre è stato proprietario Controparte_4
del terreno oggi di proprietà dei convenuti sino al 2011 o 2012: ricordo che nel 1995 o 1996 mio padre ha fatto posizionare un cancello in acciaio ad una distanza di un paio di centimetri dal muro del
pagina 5 di 8 fabbricato del sig. ed in corrispondenza di un androne munito di un portone in legno;
detto Pt_1 cancello era stato infisso al terreno ed ivi posizionato per impedire l'accesso del sig. alla Pt_1
proprietà di mio padre;
questo cancello era chiuso da un lucchetto la cui chiave era nella sola disponibilità di mio padre” sul cap. 2 (Vero che la fascia di terreno compresa tra la linea di stillicidio e il muro del rustico di proprietà dal 1995 ad oggi è stata pulita, coltivata, arata esclusivamente Pt_1
dagli odierni convenuti e precedentemente dai loro dante causa, non avendo altri nemmeno la possibilità di accedere sul predetto appezzamento di terreno): “confermo certamente la circostanza relativamente al periodo in cui mio padre è stato proprietario del terreno;
dopo la vendita dello stesso mi è capitato una sola volta di accedere ai luoghi e ricordo che nell'occasione i convenuti stavano provvedendo allo sfalcio e alla pulizia del terreno e, quindi, anche della striscia tra il muro del fabbricato del sig. e la linea di stillicidio” “confermo che mio padre già nei primi anni ottanta Pt_1
era proprietario del terreno per cui è causa e provvedeva alla sua manutenzione per tutta la sua estensione e, quindi, sino al muro della proprietà del sig. Pt_1
Così il teste : ”ricordo i luoghi perché il terreno era in origine di mio padre;
Controparte_5
ricordo che nel 1995 mio padre, dopo aver fatto domanda in comune ed avere ricevuto autorizzazione, aveva fatto posizionare un cancello in ferro;
il cancello era fisso e sostenuto da due pali in ferro cementati a terra e si apriva a mano;
il cancello era chiuso da una serratura a chiave e la chiave ce
l'aveva solo mio padre;
il cancello era stato posizionato davanti ad un androne e distante dal muro una decina di centimetri scarsi;
ricordo che l'androne era già munito di un vecchio portone in legno;
il cancello impediva l'accesso al terreno dalla proprietà sul cap. 2 “ricordo che mio padre Pt_1
coltivava il terreno di proprietà e lo teneva sempre pulito dalle sterpaglie nella sua interezza, ovvero sino al muro del fabbricato del sig. “ricordo che, anche prima del 1995, mio padre coltivava e Pt_1 teneva pulito il terreno nella sua interezza”.
Né risultano atti interruttivi del corso dell'usucapione.
Invero, per giurisprudenza costante, poiché con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'articolo 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente.
pagina 6 di 8 In particolare, agli effetti dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, sono inefficaci le semplici diffide e contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore l'atto giudiziario diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene (Cass. Civ. n.
2316/85; 13211/92; 14917/01; 9845/03; 30079/19).
Risulta dunque provato in capo alla parte convenuta un possesso uti dominus per un periodo certamente superiore ai venti anni alla data di proposizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere il rilascio del bene.
Sulla scorta di quanto precede, si accerta pertanto l'intervenuto acquisto per usucapione a favore dei convenuti e dell'area di cui all'elaborato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
planimetro allegato 1 alla relazione di CTU depositata in data 06.05.2025 posta tra il paramento esterno del muro dei fabbricati di proprietà di cui al foglio 6 ai mappali 90 sub 1, 93 sub 1 e 93 Parte_1
sub 2 del Catasto Fabbricati del Comune di Vescovato e la linea di stillicidio.
Conseguentemente, il confine tra la proprietà dell'attore di cui al foglio 6 mappali 90 Parte_1
sub 1, 93 sub 1 e 93 sub 2 del Catasto Fabbricati del Comune di Vescovato e la proprietà dei convenuti e di cui al mappale 228 del foglio 6 del Catasto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Terreni del Comune di Vescovato, risulta accertato a paramento esterno del muro del fabbricato
[...]
di cui ai mappali sopra indicati. Parte_1
Le spese, anche di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dall'attore; visto l'art. 1158 c.c., accerta l'intervenuto acquisto per usucapione a favore dei convenuti Controparte_1 CP_2
e dell'area di cui all'elaborato planimetro allegato 1 alla relazione di CTU
[...] Controparte_3
depositata in data 06.05.2025, area posta tra il paramento esterno del muro dei fabbricati di proprietà
di cui al foglio 6 ai mappali 90 sub 1, 93 sub 1 e 93 sub 2 del Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di Vescovato e la linea di stillicidio;
conseguentemente, accerta che il confine tra la proprietà dell'attore di cui al foglio 6 Parte_1
mappali 90 sub 1, 93 sub 1 e 93 sub 2 del Catasto Fabbricati del Comune di Vescovato e la proprietà dei convenuti e di cui al mappale 228 del foglio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagina 7 di 8 6 del Catasto Terreni del Comune di Vescovato, risulta a paramento esterno del muro dei fabbricati di proprietà di di cui ai mappali sopra indicati;
Parte_1 condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti che Parte_1
liquida complessivamente in euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, iva e cpa;
spese di CTU, già liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico dell'attore.
Cremona, 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Gradi
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