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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/10/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 09 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 175/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Vincenzo Ciccone ed elett.te domiciliata in Palma
Campania (NA), alla via Saverio Carbone n. 27, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
((c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Oreste Manzi e elett.te domiciliato in Avellino, alla via
Roma n. 17, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta il CP_ provvedimento di indebito notificato in data 04.09.2024, con il quale l'istituto ha chiesto la ripetizione della somma di €#3.301,06# (tremilatrecentouno,06) sulla prestazione assistenziale di invalidità civile di titolarità del marito de cuius, per il periodo dallo 01.02.2008 al 31.05.2008. CP_
si è costituito.
2) L'eccezione di prescrizione decennale è infondata. CP_ L'indebito è riferito al periodo 01.02.2008 al 31.05.2008, ha notificato al ricorrente missiva per compiuta giacenza in data 09.11.2024, successivamente ricevuta con esito positivo CP_ in data 24.10.2016, come da ricevuta depositata da e non oggetto di contestazione, contestazione che alla udienza di discussione è mossa solo rispetto alla comunicazione precedente.
3) Infondata è anche l'eccezione di genericità del provvedimento di indebito.
Il provvedimento di indebito è chiaro e ben motivato, permettendo alla parte di comprendere le ragioni della pretesa creditoria.
4) Il ricorso va rigettato.
5) Le spese di lite vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 175/2025 vertente CP_ tra nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 09 ottobre 2025
Il Gdl
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 09 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 175/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Vincenzo Ciccone ed elett.te domiciliata in Palma
Campania (NA), alla via Saverio Carbone n. 27, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
((c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Oreste Manzi e elett.te domiciliato in Avellino, alla via
Roma n. 17, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta il CP_ provvedimento di indebito notificato in data 04.09.2024, con il quale l'istituto ha chiesto la ripetizione della somma di €#3.301,06# (tremilatrecentouno,06) sulla prestazione assistenziale di invalidità civile di titolarità del marito de cuius, per il periodo dallo 01.02.2008 al 31.05.2008. CP_
si è costituito.
2) L'eccezione di prescrizione decennale è infondata. CP_ L'indebito è riferito al periodo 01.02.2008 al 31.05.2008, ha notificato al ricorrente missiva per compiuta giacenza in data 09.11.2024, successivamente ricevuta con esito positivo CP_ in data 24.10.2016, come da ricevuta depositata da e non oggetto di contestazione, contestazione che alla udienza di discussione è mossa solo rispetto alla comunicazione precedente.
3) Infondata è anche l'eccezione di genericità del provvedimento di indebito.
Il provvedimento di indebito è chiaro e ben motivato, permettendo alla parte di comprendere le ragioni della pretesa creditoria.
4) Il ricorso va rigettato.
5) Le spese di lite vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 175/2025 vertente CP_ tra nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 09 ottobre 2025
Il Gdl
Dott. Ciro LUCE
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