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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. V.G. 6906/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Alessia Artibani
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Alessia Artibani
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25 depositate il 16.7.24;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno divisi con obbligo di mutua assistenza e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma via Morbegno n. 40 foglio 179 part. 51 sub 2, piano T, zona 6 cat. A/2 classe 07 consistenza 5 vani rendita 955,45, la cantina sita in Roma via Morbegno n. 40 foglio 179 part. 51 sub 508, piano S1, zona 6 cat. C/2 classe 07, 12 mq rendita 35,33, e il posto auto sito in Roma via
Morbegno n. 40/Via Rezzato n. snc int. 4 foglio 179 part. 51 sub 504, piano S1, zona 6 cat. C/6 classe
12, 15 mq rendita 60,43, tutti in comproprietà nella misura del 50% tra i coniugi rimarranno al sig.
con l'impegno da parte della sig.ra quali elementi funzionali ed Parte_1 Pt_2 indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale, a cedere previo corrispettivo dell'importo di euro 10.000,00 al sig. la sua quota pari al 50% dell'appartamento, della cantina e del posto Pt_1 auto sopra specificati, e contestuale impegno del sig. ad accollarsi per intero, anche con Pt_1 garanzie di terzi, il mutuo ipotecario acceso con la Banca BNL in data 28.07.2021 e con scadenza
28.06.2051; 3) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e con piena capacità lavorativa e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento;
conseguentemente ciascuno provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
4) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra pendenza e problematica e di non aver null'altro a pretendere” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate di cui in parte Parte_2 motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione e divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 00438, parte II, serie A03);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 4.3.25;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 3.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. V.G. 6906/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Alessia Artibani
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Alessia Artibani
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25 depositate il 16.7.24;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno divisi con obbligo di mutua assistenza e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma via Morbegno n. 40 foglio 179 part. 51 sub 2, piano T, zona 6 cat. A/2 classe 07 consistenza 5 vani rendita 955,45, la cantina sita in Roma via Morbegno n. 40 foglio 179 part. 51 sub 508, piano S1, zona 6 cat. C/2 classe 07, 12 mq rendita 35,33, e il posto auto sito in Roma via
Morbegno n. 40/Via Rezzato n. snc int. 4 foglio 179 part. 51 sub 504, piano S1, zona 6 cat. C/6 classe
12, 15 mq rendita 60,43, tutti in comproprietà nella misura del 50% tra i coniugi rimarranno al sig.
con l'impegno da parte della sig.ra quali elementi funzionali ed Parte_1 Pt_2 indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale, a cedere previo corrispettivo dell'importo di euro 10.000,00 al sig. la sua quota pari al 50% dell'appartamento, della cantina e del posto Pt_1 auto sopra specificati, e contestuale impegno del sig. ad accollarsi per intero, anche con Pt_1 garanzie di terzi, il mutuo ipotecario acceso con la Banca BNL in data 28.07.2021 e con scadenza
28.06.2051; 3) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e con piena capacità lavorativa e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento;
conseguentemente ciascuno provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
4) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra pendenza e problematica e di non aver null'altro a pretendere” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate di cui in parte Parte_2 motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione e divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 00438, parte II, serie A03);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 4.3.25;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 3.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi