Articolo 11 della Legge 17 gennaio 1949, n. 6
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 febbraio 1949
Art. 11.
Il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa stabilita per l'esclusivo trasporto di cose, previsto dagli articoli 27 e 28 del regio decreto "iO dicembre 1923, n. 3283, e' autorizzato dall'autorita' politica, ai fini dell'ordine pubblico, con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni.
L'autorizzazione e' subordinata al nulla osta dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, provveduto ad accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato nella domanda, rilascia il certificato, previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 184 della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 .
Entrata in vigore il 3 febbraio 1949