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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 2662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2662/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell' Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
TOMASINO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._2 in Altavilla Silentina (SA), alla via Biserta n.7 ricorrente contro
(C.F. ), nella persona del Responsabile degli Controparte_1 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio , sig. , con il patrocinio dell'Avv. CP_2 CP_3
Giovanni D'APONTE (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 difensore in Sant'Antimo (NA), alla via Saragat N. 9 resistente
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc, notificato alla controparte in data 27.08.2024, parte attrice si opponeva alla intimazione di pagamento n. 10020249001265531/000, notificatale in data
20.03.2024 e, per essa, alle cartelle di pagamento n. 10020210009958260/000 e n.
100202200006608627/000, recanti rispettivamente somme dovute per il recupero di spese processuali e spese cassa depositi e prestiti – cassa ammende, relative all'anno 2019, e contributo unificato relativo all'anno 2022. Deduceva la ricorrente quali motivi di doglianza: l'illegittimità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione e di allegazione dell'atto presupposto, in violazione dell'art. 7 comma I dello Statuto del Contribuente;
l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
la prescrizione dei crediti portati. Concludeva postulando, previa sospensione dell'esecutività dell'intimazione, l'accertamento della sopravvenuta prescrizione dei crediti e la declaratoria di nullità dell'avviso impugnato, con condanna della controparte al pagamento delle spese giudiziali, con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario.
1.1 Con propria comparsa si costituiva l' deducendo la Controparte_4 inammissibilità dell'opposizione alla intimazione per l'esistenza di titoli esecutivi, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge. Sosteneva la legittimità del proprio operato e l'infondatezza della questione di prescrizione, rilevando come il termine estintivo fosse stato interrotto dalla regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, avvenuta ex art. 140 cpc. Chiedeva, dunque, di rigettarsi l'opposizione, vinte le spese giudiziali. 1.3 Il giudizio veniva istruito in via documentale e, con ordinanza del 10.10.2024, il G.I. sollevava la questione del proprio parziale difetto di giurisdizione in relazione alla cartella di pagamento n.
100202200006608627/000 opposta nell'atto introduttivo, giacché avente ad oggetto credito di natura tributaria (mancato versamento di contributo unificato) con conseguente potere giurisdizionale del
Giudice Tributario territorialmente competente, invitando le parti ad interloquirvi per l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. III cpc.
2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse. In via preliminare, il Tribunale ritiene di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione ai crediti richiamati nell'atto di intimazione odiernamente opposto ed in riferimento alle cartelle per cui è causa, giacché una di esse è afferenti a pretese di natura tributaria, segnatamente mancato versamento del contributo unificato.
Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario: la giurisdizione compete al giudice ordinario o alla commissione tributaria in base alla natura del credito oggetto della richiesta di pagamento. E così, la commissione tributaria provinciale sarà competente quando l'avviso avrà ad oggetto tributi, siano essi crediti erariali (Irpef, Iva, Imposta di registrazione atti) siano essi crediti vantati da enti pubblici locali (bollo auto, tariffa rifiuti, imu) e il ricorso - avverso l'avviso di intimazione - andrà proposto entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto; al giudice ordinario competerà, invece, l'opposizione all'intimazione - da proporsi con atto di citazione - CP_ riguardante le contravvenzioni al codice della strada (Giudice di Pace), o i ruoli emessi dall' e dall'Inail (Tribunale), mentre negli altri casi sarà competente l'uno o l'altro ufficio in base al valore della causa. Per quanto qui interessa, poi, si precisa che è anche demandata alla giurisdizione tributaria la controversia riguardante la prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento: infatti, sono escluse dalla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento (conf. Tribunale di Catanzaro, 9 marzo 2023). Il quadro normativo di riferimento è quello dell'art. 2, I comma del Dlgs 546/92 che così dispone:
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prescritto, dell'avviso di cui all'art.50 del DPR 29 ottobre 1973 n.602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”. Il criterio che emerge dall'interpretazione letterale della norma è di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. E invero le Sezioni Unite, del resto in claris non fit interpretatio, inizialmente si allineavano al criterio cronologico tracciato dalla norma, affermando che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento “ex” art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass., SSUU, 31 marzo 2008, n. 8279). Con particolare riferimento alla questione dell'eccezione di prescrizione, le Sezioni Unite precisavano che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, “si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. SSUU, 19 novembre 2007, n. 23832; nello stesso senso Cass., SSUU, 8770/2016). Il più recente arresto delle Sezioni Unite in materia, invocabile nel caso in esame, è costituito dall'ordinanza n. 16986/22, secondo il quale “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”. È chiaro che lo spartiacque, dunque, tra le due giurisdizioni è nell'inizio dell'esecuzione forzata e l'unica precisazione necessaria in sede interpretativa è l'indicazione che, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, oltre all'inizio dell'esecuzione forzata, dovesse essere avvenuta la notifica
(anche invalida o nulla) della cartella o comunque dell'atto prodromico. In mancanza di tale notifica, non si può ovviamente parlare di esecuzione forzata successiva alla notifica e quindi la giurisdizione appartiene al giudice speciale.
Tale soluzione, semplice e aderente alla lettera della norma, consente di risolvere tutte le possibili situazioni che si presentano in executivis: a) cartella mai notificata e inizio della esecuzione - giudice tributario;
b) cartella notificata (oppure con notifica invalida o nulla) e inizio dell'esecuzione - giudice ordinario;
c) notificazione della cartella, ma mancato inizio della esecuzione forzata, perché il contribuente ha ricevuto una successiva intimazione ad adempiere ex art.50 DPR 602/73, un avviso c.d. bonario, una comunicazione di iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo - giudice tributario
(caso in esame); c) eccezione avente ad oggetto le vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume non essere mai avvenuta (si tratta quindi di eccezione di decadenza e non di prescrizione) – giudice tributario;
e) eccezione di prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella - giudice ordinario.
Da tanto discende che il Tribunale adito deve dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del
1992, a mente del quale la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione. Invero, il credito portato dalla cartella n. 100202200006608627000, sottesa all'intimazione di pagamento n.
10020249001265531000 in questa sede opposta, afferisce a contributo unificato che ha natura di
"tributo erariale"(cfr. da ultimo Cass. 4315/2020), di natura dunque prettamente tributaria, con conseguente esclusione della giurisdizione attivata.
2.1 In ordine, invece, alla rimanente cartella, ovvero la n. 10020210009958260/000, si reputa di poter scrutinare la domanda posta, sussistendo la giurisdizione di Questo Tribunale in materia, non vertendosi in tema di tributi, bensì in tema di spese di giustizia.
Mette conto, in apertura, osservare che l'azione promossa da parte ricorrente in riferimento alla prefata cartella è da qualificarsi cumulativamente quale opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615
e 617 c.p.c., essendo dedotta tanto l'inesistenza del diritto di credito azionato dall' (id est la CP_1 prescrizione del credito), quanto vizi di regolarità formale dell'intimazione (tra le tante cfr. Cass.
17.3.2010 n. 6487). Invero, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata, non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (cfr. Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020,
n.262), o comunque dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza degli atti che ritiene essere viziati
(tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010 n. 6487). Nella fattispecie qui in esame detto termine è ampiamente spirato atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 20.04.2024, mentre l'atto che ha incardinato il presente giudizio è stato notificato solo il successivo 27.08.2024, come risultante dal carteggio in atti, tanto ostando ad uno scrutinio delle suddette contestazioni.
2.3 Deve passarsi, pertanto, allo scrutinio del motivo di contestazione concernente l'an dell'esecuzione forzata, e vale a dire l'omessa notifica della cartella di pagamento n.
10020210009958260/000, quale atto supposto dall'avviso intimazione odiernamente impugnato.
Nel compiere siffatto accertamento risulta prioritario l'esame del compendio documentale esibito dall'esattore che è tenuto a fornire, al lume dell'art. 2697 c.c., prova adeguata di aver ritualmente proceduto a notificare gli atti presupposti, nel rispetto della disciplina legale in tema di notificazione di atti impositivi.
E così, si ritiene che tale prospettazione sia fondata, sia pur non comportando l'accoglimento della eccezione secondo le ragioni di seguito esposte. Procedendo con ordine, il ricorrente deduce la sopravvenuta prescrizione del credito portato nella cartelle di cui si discute, non essendo mai stata questa ritualmente notificate;
di contro, l'agente della riscossione rappresenta che la prescrizione della pretesa non sarebbe mai avvenuta giacché validamente interrotta dalla regolare notifica, avvenuta decorsi i termini di legge, per irreperibilità del destinatario ed a seguito del deposito degli atti presso la casa comunale.
Dal carteggio in atti prodotto dalla convenuta si rinviene la copia di un avviso chiaramente riferibile alla cartella di pagamento n. 10020210009958260/000 (giacché riportante la stampiglia di queste cifre), corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso ed indicante, altresì, quale luogo di notifica, la Via Piantito n. 40 di Campagna (Sa).
Nello specifico, l'atto contenente l'opposta cartella sarebbe stato poi depositato (ex art. 143 cpc) all'Albo Pretorio del Comune di Campagna, risultando annotata sull'avviso de quo che il destinatario risultasse “sconosciuto” all'indirizzo indicato. Vi è, ancora, l'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale del 29.03.2023 con sottoscrizione del messo notificatore, ma non risulta allegata certificazione di residenza dell'opponente a quella data. Orbene, la Corte di Cassazione Sez. VI – 5, con ordinanza del 25-11-2015, n. 24082 in subiecta materia ha affermato che “deve rilevarsi che l'attività di interpretazione della relata di notifica e di valutazione della sufficienza delle ricerche presuppone che delle stesse vi sia traccia (non importa in quale contesto documentale) agli atti del giudizio, giacché, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito che i precedenti di questa Corte citati nella relazione indicano quale presupposto di legittimità della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ex lett. e), ossia che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”. “A tale considerazione va anche aggiunto che dalla lettera della legge (“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”) emerge che le suddette ricerche devono avere ad oggetto la presenza del destinatario non nel (solo) indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell'intero comune (cfr. Cass.
1440/13 In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune”( conf. Cass. 4925/07).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, solo la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima l'applicabilità della forma di notificazione disciplinata dall'art. 143 c.p.c., ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. E' stato anche chiarito che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.
Peraltro, la circostanza che dal certificato storico di residenza prodotto da parte attrice emerge
(inequivocabilmente) che all'epoca della notifica della cartella (anno 2022), era effettivamente residente (sin dalla nascita) all'indirizzo di via Piantito n. 40 di Campagna (ove è rimasto sino al
29.05.2023), avvalora ancor più che la evidente temporanea assenza non potesse essere parificata ad un trasferimento e, vieppiù, in luogo ignoto, atta a consolidare una condizione di “irreperibilità assoluta” e giustificare il legittimo ricorso alla notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., in luogo di quella prevista dall'art. 140 cpc.
“In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento” (Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del
27/07/2018). Invero, “prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o
l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019, in un caso in cui la S.C., in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune;
Sez. 6-5, Ordinanza n. 2877 del
07/02/2018, in un caso in cui la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma
1, lett. e), le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile).
“In sostanza” – come osservato in motivazione da Sez. 6-5, n. 6765 del 2019, cit. – “il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett.
e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”.
Consequenzialmente, la notificazione ex art 143 c.p.c. è da ritenersi nulla se il destinatario non è propriamente irreperibile.
Calando i suesposti insegnamenti nel caso di specie, può affermarsi l'invalidità del procedimento notificatorio adottato.
Cionondimeno e benché sia da considerarsi nulla la notifica della cartella di pagamento, non risulta maturata la prescrizione decennale: difatti, il termine di prescrizione del credito afferente alle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla data in cui la sentenza, civile o penale, sia divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo (2019, giusta indicazione in atti).
Conclusivamente, la domanda attorea va respinta in ordine alla dedotta prescrizione del credito sotteso alla cartella n.10020210009958260/000, con conseguente conferma parziale dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
3. Quanto alle spese del presente giudizio, atteso il rilievo officioso della questione della insussistenza della giurisdizione e la valutazione della invalidità del procedimento notificatorio operato, si ritiene equo disporre la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1) dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione, con riguardo all'intimazione di pagamento n. 10020249001265531/000, limitatamente all'importo di cui alla cartella di pagamento n.
100202200006608627/000, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2) rigetta la domanda e, per l'effetto, accerta la debenza della somma portata dall'intimazione di pagamento n. 10020249001265531/000, limitatamente all'importo di cui alla cartella di pagamento n. 10020210009958260/000;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 16.01.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2662/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell' Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
TOMASINO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._2 in Altavilla Silentina (SA), alla via Biserta n.7 ricorrente contro
(C.F. ), nella persona del Responsabile degli Controparte_1 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio , sig. , con il patrocinio dell'Avv. CP_2 CP_3
Giovanni D'APONTE (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 difensore in Sant'Antimo (NA), alla via Saragat N. 9 resistente
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc, notificato alla controparte in data 27.08.2024, parte attrice si opponeva alla intimazione di pagamento n. 10020249001265531/000, notificatale in data
20.03.2024 e, per essa, alle cartelle di pagamento n. 10020210009958260/000 e n.
100202200006608627/000, recanti rispettivamente somme dovute per il recupero di spese processuali e spese cassa depositi e prestiti – cassa ammende, relative all'anno 2019, e contributo unificato relativo all'anno 2022. Deduceva la ricorrente quali motivi di doglianza: l'illegittimità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione e di allegazione dell'atto presupposto, in violazione dell'art. 7 comma I dello Statuto del Contribuente;
l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
la prescrizione dei crediti portati. Concludeva postulando, previa sospensione dell'esecutività dell'intimazione, l'accertamento della sopravvenuta prescrizione dei crediti e la declaratoria di nullità dell'avviso impugnato, con condanna della controparte al pagamento delle spese giudiziali, con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario.
1.1 Con propria comparsa si costituiva l' deducendo la Controparte_4 inammissibilità dell'opposizione alla intimazione per l'esistenza di titoli esecutivi, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge. Sosteneva la legittimità del proprio operato e l'infondatezza della questione di prescrizione, rilevando come il termine estintivo fosse stato interrotto dalla regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, avvenuta ex art. 140 cpc. Chiedeva, dunque, di rigettarsi l'opposizione, vinte le spese giudiziali. 1.3 Il giudizio veniva istruito in via documentale e, con ordinanza del 10.10.2024, il G.I. sollevava la questione del proprio parziale difetto di giurisdizione in relazione alla cartella di pagamento n.
100202200006608627/000 opposta nell'atto introduttivo, giacché avente ad oggetto credito di natura tributaria (mancato versamento di contributo unificato) con conseguente potere giurisdizionale del
Giudice Tributario territorialmente competente, invitando le parti ad interloquirvi per l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. III cpc.
2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse. In via preliminare, il Tribunale ritiene di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione ai crediti richiamati nell'atto di intimazione odiernamente opposto ed in riferimento alle cartelle per cui è causa, giacché una di esse è afferenti a pretese di natura tributaria, segnatamente mancato versamento del contributo unificato.
Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario: la giurisdizione compete al giudice ordinario o alla commissione tributaria in base alla natura del credito oggetto della richiesta di pagamento. E così, la commissione tributaria provinciale sarà competente quando l'avviso avrà ad oggetto tributi, siano essi crediti erariali (Irpef, Iva, Imposta di registrazione atti) siano essi crediti vantati da enti pubblici locali (bollo auto, tariffa rifiuti, imu) e il ricorso - avverso l'avviso di intimazione - andrà proposto entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto; al giudice ordinario competerà, invece, l'opposizione all'intimazione - da proporsi con atto di citazione - CP_ riguardante le contravvenzioni al codice della strada (Giudice di Pace), o i ruoli emessi dall' e dall'Inail (Tribunale), mentre negli altri casi sarà competente l'uno o l'altro ufficio in base al valore della causa. Per quanto qui interessa, poi, si precisa che è anche demandata alla giurisdizione tributaria la controversia riguardante la prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento: infatti, sono escluse dalla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento (conf. Tribunale di Catanzaro, 9 marzo 2023). Il quadro normativo di riferimento è quello dell'art. 2, I comma del Dlgs 546/92 che così dispone:
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prescritto, dell'avviso di cui all'art.50 del DPR 29 ottobre 1973 n.602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”. Il criterio che emerge dall'interpretazione letterale della norma è di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. E invero le Sezioni Unite, del resto in claris non fit interpretatio, inizialmente si allineavano al criterio cronologico tracciato dalla norma, affermando che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento “ex” art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass., SSUU, 31 marzo 2008, n. 8279). Con particolare riferimento alla questione dell'eccezione di prescrizione, le Sezioni Unite precisavano che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, “si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. SSUU, 19 novembre 2007, n. 23832; nello stesso senso Cass., SSUU, 8770/2016). Il più recente arresto delle Sezioni Unite in materia, invocabile nel caso in esame, è costituito dall'ordinanza n. 16986/22, secondo il quale “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”. È chiaro che lo spartiacque, dunque, tra le due giurisdizioni è nell'inizio dell'esecuzione forzata e l'unica precisazione necessaria in sede interpretativa è l'indicazione che, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, oltre all'inizio dell'esecuzione forzata, dovesse essere avvenuta la notifica
(anche invalida o nulla) della cartella o comunque dell'atto prodromico. In mancanza di tale notifica, non si può ovviamente parlare di esecuzione forzata successiva alla notifica e quindi la giurisdizione appartiene al giudice speciale.
Tale soluzione, semplice e aderente alla lettera della norma, consente di risolvere tutte le possibili situazioni che si presentano in executivis: a) cartella mai notificata e inizio della esecuzione - giudice tributario;
b) cartella notificata (oppure con notifica invalida o nulla) e inizio dell'esecuzione - giudice ordinario;
c) notificazione della cartella, ma mancato inizio della esecuzione forzata, perché il contribuente ha ricevuto una successiva intimazione ad adempiere ex art.50 DPR 602/73, un avviso c.d. bonario, una comunicazione di iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo - giudice tributario
(caso in esame); c) eccezione avente ad oggetto le vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume non essere mai avvenuta (si tratta quindi di eccezione di decadenza e non di prescrizione) – giudice tributario;
e) eccezione di prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella - giudice ordinario.
Da tanto discende che il Tribunale adito deve dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del
1992, a mente del quale la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione. Invero, il credito portato dalla cartella n. 100202200006608627000, sottesa all'intimazione di pagamento n.
10020249001265531000 in questa sede opposta, afferisce a contributo unificato che ha natura di
"tributo erariale"(cfr. da ultimo Cass. 4315/2020), di natura dunque prettamente tributaria, con conseguente esclusione della giurisdizione attivata.
2.1 In ordine, invece, alla rimanente cartella, ovvero la n. 10020210009958260/000, si reputa di poter scrutinare la domanda posta, sussistendo la giurisdizione di Questo Tribunale in materia, non vertendosi in tema di tributi, bensì in tema di spese di giustizia.
Mette conto, in apertura, osservare che l'azione promossa da parte ricorrente in riferimento alla prefata cartella è da qualificarsi cumulativamente quale opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615
e 617 c.p.c., essendo dedotta tanto l'inesistenza del diritto di credito azionato dall' (id est la CP_1 prescrizione del credito), quanto vizi di regolarità formale dell'intimazione (tra le tante cfr. Cass.
17.3.2010 n. 6487). Invero, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata, non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (cfr. Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020,
n.262), o comunque dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza degli atti che ritiene essere viziati
(tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010 n. 6487). Nella fattispecie qui in esame detto termine è ampiamente spirato atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 20.04.2024, mentre l'atto che ha incardinato il presente giudizio è stato notificato solo il successivo 27.08.2024, come risultante dal carteggio in atti, tanto ostando ad uno scrutinio delle suddette contestazioni.
2.3 Deve passarsi, pertanto, allo scrutinio del motivo di contestazione concernente l'an dell'esecuzione forzata, e vale a dire l'omessa notifica della cartella di pagamento n.
10020210009958260/000, quale atto supposto dall'avviso intimazione odiernamente impugnato.
Nel compiere siffatto accertamento risulta prioritario l'esame del compendio documentale esibito dall'esattore che è tenuto a fornire, al lume dell'art. 2697 c.c., prova adeguata di aver ritualmente proceduto a notificare gli atti presupposti, nel rispetto della disciplina legale in tema di notificazione di atti impositivi.
E così, si ritiene che tale prospettazione sia fondata, sia pur non comportando l'accoglimento della eccezione secondo le ragioni di seguito esposte. Procedendo con ordine, il ricorrente deduce la sopravvenuta prescrizione del credito portato nella cartelle di cui si discute, non essendo mai stata questa ritualmente notificate;
di contro, l'agente della riscossione rappresenta che la prescrizione della pretesa non sarebbe mai avvenuta giacché validamente interrotta dalla regolare notifica, avvenuta decorsi i termini di legge, per irreperibilità del destinatario ed a seguito del deposito degli atti presso la casa comunale.
Dal carteggio in atti prodotto dalla convenuta si rinviene la copia di un avviso chiaramente riferibile alla cartella di pagamento n. 10020210009958260/000 (giacché riportante la stampiglia di queste cifre), corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso ed indicante, altresì, quale luogo di notifica, la Via Piantito n. 40 di Campagna (Sa).
Nello specifico, l'atto contenente l'opposta cartella sarebbe stato poi depositato (ex art. 143 cpc) all'Albo Pretorio del Comune di Campagna, risultando annotata sull'avviso de quo che il destinatario risultasse “sconosciuto” all'indirizzo indicato. Vi è, ancora, l'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale del 29.03.2023 con sottoscrizione del messo notificatore, ma non risulta allegata certificazione di residenza dell'opponente a quella data. Orbene, la Corte di Cassazione Sez. VI – 5, con ordinanza del 25-11-2015, n. 24082 in subiecta materia ha affermato che “deve rilevarsi che l'attività di interpretazione della relata di notifica e di valutazione della sufficienza delle ricerche presuppone che delle stesse vi sia traccia (non importa in quale contesto documentale) agli atti del giudizio, giacché, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito che i precedenti di questa Corte citati nella relazione indicano quale presupposto di legittimità della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ex lett. e), ossia che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”. “A tale considerazione va anche aggiunto che dalla lettera della legge (“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”) emerge che le suddette ricerche devono avere ad oggetto la presenza del destinatario non nel (solo) indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell'intero comune (cfr. Cass.
1440/13 In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune”( conf. Cass. 4925/07).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, solo la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima l'applicabilità della forma di notificazione disciplinata dall'art. 143 c.p.c., ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. E' stato anche chiarito che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.
Peraltro, la circostanza che dal certificato storico di residenza prodotto da parte attrice emerge
(inequivocabilmente) che all'epoca della notifica della cartella (anno 2022), era effettivamente residente (sin dalla nascita) all'indirizzo di via Piantito n. 40 di Campagna (ove è rimasto sino al
29.05.2023), avvalora ancor più che la evidente temporanea assenza non potesse essere parificata ad un trasferimento e, vieppiù, in luogo ignoto, atta a consolidare una condizione di “irreperibilità assoluta” e giustificare il legittimo ricorso alla notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., in luogo di quella prevista dall'art. 140 cpc.
“In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento” (Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del
27/07/2018). Invero, “prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o
l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019, in un caso in cui la S.C., in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune;
Sez. 6-5, Ordinanza n. 2877 del
07/02/2018, in un caso in cui la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma
1, lett. e), le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile).
“In sostanza” – come osservato in motivazione da Sez. 6-5, n. 6765 del 2019, cit. – “il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett.
e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”.
Consequenzialmente, la notificazione ex art 143 c.p.c. è da ritenersi nulla se il destinatario non è propriamente irreperibile.
Calando i suesposti insegnamenti nel caso di specie, può affermarsi l'invalidità del procedimento notificatorio adottato.
Cionondimeno e benché sia da considerarsi nulla la notifica della cartella di pagamento, non risulta maturata la prescrizione decennale: difatti, il termine di prescrizione del credito afferente alle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla data in cui la sentenza, civile o penale, sia divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo (2019, giusta indicazione in atti).
Conclusivamente, la domanda attorea va respinta in ordine alla dedotta prescrizione del credito sotteso alla cartella n.10020210009958260/000, con conseguente conferma parziale dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
3. Quanto alle spese del presente giudizio, atteso il rilievo officioso della questione della insussistenza della giurisdizione e la valutazione della invalidità del procedimento notificatorio operato, si ritiene equo disporre la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1) dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione, con riguardo all'intimazione di pagamento n. 10020249001265531/000, limitatamente all'importo di cui alla cartella di pagamento n.
100202200006608627/000, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2) rigetta la domanda e, per l'effetto, accerta la debenza della somma portata dall'intimazione di pagamento n. 10020249001265531/000, limitatamente all'importo di cui alla cartella di pagamento n. 10020210009958260/000;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 16.01.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)