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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3968 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di interdizione vertente
TRA
, presso il Tribunale di Catanzaro Parte_1
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Controparte_1
Largo Prigioni, n. 9;
RESISTENTE -INTERDICENDA
NONCHE'
Avv. Andrea Silipo, in qualità di Amministratore di sostegno di , Controparte_1
giusto giuramento prestato in data 08/02/2024 in seno alla procedura di VG
2486/2023;
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. ex art. 473 bis.52 c.p.c. iscritto a ruolo in data 19 agosto 2024 il Pubblico Ministero in sede chiedeva pronunciarsi l'interdizione di
[...]
sul presupposto che la misura dell'amministrazione di sostegno cui la CP_1
RGAC n. 3968/2024 Pagina 1 di 12 stessa era sottoposta non fosse idonea e sufficiente a garantire adeguata tutela e salvaguardia al soggetto interessato.
A sostegno della domanda il Pubblico Ministero rappresentava che la CP_1
versava in condizioni di salute psichica e fisica e di malnutrizione di gravità tale che lo stesso Giudice Tutelare, con provvedimento del 18 luglio 2024, aveva attribuito all'amministratore di sostegno “potere di rappresentanza esclusiva in ordine alla richiesta di consenso a trattamenti sanitari di alimentazione forzata anche in regime di ricovero, posto che , nonostante la situazione Controparte_1
di pericolo di vita nella quale versava, vi si opponeva”.
Esponeva, dunque, che a causa del “disagio psichico e fisico della ” la CP_1 misura dell'amministrazione di sostegno non era idonea ad assicurare “la piena tutela del beneficiario” sicché era necessario ed urgente provvedere alla sua sostituzione con quella più incisiva dell'interdizione ed alla nomina di un tutore, il quale avrebbe dovuto occuparsi anche di “individuare una idonea struttura” in grado di garantire cure adeguate.
1.1. All'udienza del 17 ottobre 2024, alla presenza del Pubblico Ministero e dell'Avv. Andrea Silipo, in qualità di amministratore di sostegno della interdicenda, il Giudice procedeva con l'audizione dell'interessata.
Venivano, altresì, sentiti la di lei madre, , la dott.ssa Controparte_2 CP_3
dei Servizi Sociali territorialmente competenti ed impegnati nella cura e
[...] nell'assistenza dell'interdicenda, nonché il medico curante di quest'ultima, dott.ssa
Persona_1
All'esito, il Giudice nominava l'a.d.s. Avv. Andrea Silipo tutore provvisorio e disponeva l'acquisizione del fascicolo inerente alla procedura di ADS, iscritto al n.
2486/2023 r.g.v.g., riservando ogni determinazione istruttoria, anche in merito ad una eventuale CTU.
1.2. Alla successiva udienza del 5 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione, la causa – alla luce della documentazione acquisita e prodotta dal tutore provvisoriamente nominato - era ritenuta sufficientemente istruita e matura per la deci sione.
RGAC n. 3968/2024 Pagina 2 di 12 Veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata anch'essa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via introduttiva, non appare superfluo rammentare che, ai sensi dell'art. 414
c.c., “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
La norma, dunque, prevede che nell'ipotesi in cui un soggetto versi in una situazione di infermità mentale che presenti il carattere dell'abitualità in grado di incidere sulla capacità di provvedere alla cura dei propri interessi, il Tribunale può emettere pronuncia di interdizione, a condizione che si accerti che tale st ato di alterazione psichica determini una inettitudine pratica alla cura dei propri interessi. Ed invero, lo stato d'infermità mentale non ha rilievo di per sé ma è considerata causa giustificativa di provvedimenti restrittivi della capacità del soggetto in quanto elemento di una valutazione più ampia e complessiva delle condizioni personali dello stesso e trova il suo fondamento nell'accertamento della inidoneità dell'interessato a provvedere alla cura dei propri interessi;
inidoneità valutata avendo riguardo non solo agli affari di natura patrimoniale ma a tutti gli atti della vita civile e sempre che si tratti di interessi suscettibili di essere pregiudicati attraverso atti giuridici e per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (Cass. civ. Sez. I 21.10.1991 n. 11131).
Giova evidenziare che con l'introduzione dello strumento dell'Amministrazione di
Sostegno, l'istituto dell'interdizione ha ormai un'applicazione residuale: ed infatti, ai sensi dell'art. 404 c.c., "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudi ce tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".
RGAC n. 3968/2024 Pagina 3 di 12 La Corte Costituzionale nella pronuncia 9.12.2005 n. 440 ha, infatti, chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto quest'ultima si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all'incapace adeguata protezione.
Ne consegue che le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi devono essere tutelate di regola attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che comporta una limitazione generale della capacità di agire. Solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno – avuto riguardo alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza – si riveli insufficiente ad offrire adeguata protezione all'incapace, è consentito ricorrere al ben più invasivo istituto della interdizione.
Tale principio è stata recepito dalla giurisprudenza di legittimità, che con la sentenza del 12.06.2006 n.13584 ha ribadito che la differenza tra l'amministrazione di sostegno e l'interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia dell'interessato, ma nella natura e nel tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé e nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata col suo minor sacrificio.
In sostanza, l'amministrazione di sostegno è divenuta lo strumento privilegiato per l'apprestamento della tutela della persona inferma e dei suoi interessi e solo laddove tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, per la complessità dell'attività da gestire o per impedire al soggetto di compiere atti per sé pregiudizievoli, può farsi luogo alla misura più incisiva della interdizione, che attribuisce, a differenza dell'amministrazione di sostegno, uno status di incapacità.
Come detto, in tali termini si è espressa più volte la Suprema Corte affermando il seguente principio di diritto: “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi,
RGAC n. 3968/2024 Pagina 4 di 12 con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali
l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti ,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”
(cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 6079 del 04/03/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22332 del 26/10/2011).
2.1. Ciò premesso in diritto, il Collegio ritiene che la domanda di interdizione proposta dal Pubblico Ministero in sede sia fondata e meritevole di accoglimento, atteso che dalla documentazione versata in atti, nonché dall'esame dell'interdicenda e dalle dichiarazioni rese dalla di lei madre, dal medico curante di quest'ultima e dai Servizi Sociali di Catanzaro, nella persona della dott.ssa , Controparte_3
emerge agevolmente che – affetta da una patologia psichiatrica di Controparte_1
forma grave (disturbo bipolare) e da un altrettanto importante disturbo alimentare
(anoressia) - è una persona che versa in uno stato di abituale infermità mentale che non solo compromette in maniera totale ed assoluta le capacità intellettive e volitive, quanto fa sì che la stessa necessiti di continue e costanti cure, assistenza e protezione che possono essere garantite solamente ricorrendo all'istituto della interdizione.
Ed invero, le certificazioni medico-sanitarie presente nel fascicolo recante n.
2486/2023 r.g.v.g. inerente alla procedura di ADS (acquisito d'ufficio) e la documentazione riversata in atti nel presente giudizio dall' Avv. Andrea CP_4
Silipo (nominato tutore provvisorio) restituiscono un quadro talmente allarmante
RGAC n. 3968/2024 Pagina 5 di 12 che sia il medico curante dell'interdicenda, che il personale sanitario del nosocomio presso il quale quest'ultima è stata ricoverata per ben due volte nel brevissimo arco temporale che va dal 21 luglio al 5 agosto 2024, sono concordi con lo stesso CP_4
nel ritenere che le gravi condizioni di salute fisiche e psichiche della CP_1 richiedono la “istituzionalizzazione della paziente” mediante inserimento della stessa in RSA o altra struttura assistenziale. Ricovero alla quale l'interessata si oppone fermamente, così come rifiuta di nutrirsi per paura di ingrassare (nonostante gli appena 39 kilogrammi di peso corporeo e l'evidente e certificato stato di grave malnutrizione) e di assumere la terapia farmacologica prescritta per la cura del disturbo bipolare.
Nel dettaglio, si osserva che - beneficiaria della misura Controparte_1 dell'amministrazione di sostegno aperta presso l'intestato Tribunale in data 25 novembre 2023 - è affetta da “patologia mentale appurata anche in sede INPS
(grave disturbo bipolare in comorbidità con disturbo paranoide di personalità, come da verbale INPS del 04/12/2019)”, per effetto della quale è stata riconosciuta invalida civile al 100%.
A tale disturbo si aggiunge sia quello alimentare (anoressia), che compromette ancor di più il già precario stato di salute, perché comporta la mancata o gravemente insufficiente assunzione di cibo durante la giornata, sia quello scientificamente definito “potomania”, che spinge la ad assumere compulsivamente ingenti CP_1
quantitativi di acqua, decisamente sproporzionati rispetto al fabbisogno giornaliero.
Quanto esposto emerge: 1) dal certificato del medico curante dell'interdicenda del
17 luglio 2024, con cui la dott.ssa attesta che la propria assistita “versa Persona_1
attualmente in una grave condizione clinica dovuta non solamente al rifiuto del cibo ma anche a quello di terapia farmacologica adeguata” che la pone in evidente
“pericolo di vita” e rappresenta, pertanto, all'a.d.s. la necessità di sottoporre la paziente ad un urgente trattamento sanitario di tipo ospedaliero volto alla stabilizzazione dei parametri vitali e, in seguito, al ricovero presso la “sede ritenuta più idonea da chi di competenza”; 2) dal provvedimento del 18 luglio 2024 con il quale il Giudice Tutelare in turno, a modifica ed integrazione del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, attribuiva all'a.d.s. – in ragione del rifiuto
RGAC n. 3968/2024 Pagina 6 di 12 opposto dalla NO a ricevere le cure e l'assistenza necessarie ad ovviare al suddetto pericolo per la vita della beneficiaria – il potere di rappresentanza esclusiva in ordine alla richiesta e consenso a trattamenti sanitari di alimentazione forzata, anche in regime di ricovero;
3) dalla lettera di dimissioni del 21 luglio 2024 rilasciata dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro presso la quale la , giunta in stato di malnutrizione, è stata ricoverata perché CP_1 persuasa dall'a.d.s. e sottoposta a “nutrizione in endovena”; 4) dalla lettera di dimissioni del 5 agosto 2024 rilasciata dal medesimo nosocomio presso il quale la
è stata trasportata dal personale sanitario del 118 in data 30 luglio CP_1
(intervenuto presso l'abitazione della su richiesta della madre che av eva CP_1 rinvenuto la figlia riversa sul pavimento, priva di sensi) ed ove l'interessata, che aveva “in un primo tempo rifiutato ogni trattamento;
è stata sottoposta a sedazione, contenimento e terapia infusionale correttiva dell'ipopotassemia”, nonché a due consulenze psichiatriche.
Dirimente è proprio l'esito degli accertamenti psichiatrici, poiché non solo mettono in evidenza che la “pz nota per pregressi ricoveri e accessi in PS, di cui si conosce anche il disagio sociale in marginalità intellettiva, precedentemente in carico ai servizi territoriali” presenta una “lunga storia di potus, in soggetto con caratteropatia”, quanto accertano la necessità di sottoporre la ad CP_1
“intervento medico, anche contro la volontà della pz”, tant'è che con il citato certificato di dimissione, il personale medico informa l'amministratore di sostegno
“della necessità di chiedere la istituzionalizzazione della paziente”.
La grave situazione di disagio psico-fisico che rende la manifestamente CP_1
incapace di intendere e volere e totalmente inidonea ad attendere ai più elementari bisogni di vita quotidiana, quale quello di nutrirsi, di vivere in un contesto abitativo decoroso e pulito e di assumere i farmaci necessari per preservare il proprio stato di salute emerge altresì dalla relazione del 10 ottobre 2024 a firma del dott.
, specialista in psichiatria e psicoterapeuta. Persona_2
Questi, all'esito della visita domiciliare effettuata il 2 ottobre 2024, non solo conferma la diagnosi per la quale la NO è dichiarata invalida al 100% (“disturbo bipolare grave a cicli rapidi con spunti deliranti a cui va aggiunta, verosimilmente,
RGAC n. 3968/2024 Pagina 7 di 12 la comorbidità per disturbo del comportamento alimentare, motivo per cui è stata ricoverata per grave stato di denutrizione in ambiente medico ospedaliero”), quanto accerta che la stessa – “molto trasandata nell'aspetto, in abbigliamento sciatto, lurido, sporco di urina (…) per tutto il tempo della visita ha ingurgitato biscotti, affettati e altri alimenti con il rituale dell'abbuffata” ed è “apparsa vagamente disponibile al colloquio, con eloquio poco fluido ed inceppato”.
Rileva, altresì, che l'interdicenda presenta “Umore disforico, ideazione con spunti deliranti a contenuto persecutorio e soprattutto con temi di raggiro, da parte del padre, che vorrebbe impossessarsi della sua casa” e vive in un contesto abitativo
“sporco, in preda ad un totale disordine”.
E' importante sottolineare che tali circostanze trovano riscontro nell'istanza del 3 giugno 2024 con la quale l' chiedeva al Giudice Tutelare l'autorizzazione al CP_4
ricovero coatto in RSA: da questa, infatti, non solo emerge la mancanza di una rete familiare di supporto (la madre, contattata dall'Avv. Andrea Silipo subito dopo aver assunto l'incarico, riferiva all'a.d.s. di “voler restare fuori dalla vicenda”), quanto le cattive condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione (che al momento dell'accesso dell'a.d.s. si presentava “con le finestre sbarrate, con la porta di ingresso chiusa con catenacci oltre che con l'ordinaria serratura (…) con le stanze ricolme di oggetti di ogni tipo, buste di spesa e vestiti ovunque imballi in ogni dove tanto da non potersi distinguere nemmeno l'arredo dell'appartamento. Inutile dire come, aperta la porta di accesso, si venga investiti da odori nauseabondi”), oltre alle precarie condizioni di salute della beneficiaria.
Nell'istanza, invero, l'a.d.s. evidenzia di aver trovato la in grave stato di CP_1
malnutrizione e di essersi imbattuto nel fermo rifiuto della interdicenda ad assumere i farmaci e gli integratori alimentari prescritti e che lo stesso le aveva portato, i n quanto “atterrita dall'idea di ingrassare”.
Significative sono le dichiarazioni rese in sede di audizione dalla all'udienza CP_1
del 17 ottobre 2024, dalle quali emerge la totale ed assoluta assenza di capacità della stessa di tutelare i propri interessi, di occuparsi dei più semplici aspetti decisionali del vivere quotidiano e, soprattutto, di attendere alla cura della propria persona e della propria salute.
RGAC n. 3968/2024 Pagina 8 di 12 Ed invero, la stessa dichiara: “So di essere bipolare, ma il mio problema è dovuto a mio padre, che è pazzo e mi vuole rubare casa assieme a mia sorella che Per_3
voleva prendermi le chiavi di casa e ho dovuto cambiare la serratura.
È stato mio padre che ci ha rovinato.
Non assumo farmaci, mi alimento mangiando verdura, poca carne. La pasta la mangio in bianco o condita col tonno.
Per colazione mangio ogni tanto una caramella, ma non sempre. Ogni tanto la lecco
e poi la sputo. Ogni tanto bevo la coca cola zero. A casa ho una bilancia ma non mi peso da tanto tempo. Non ricordo quanto peso. Il mio unico vizio sono le sigarette. Faccio un clistere per liberarmi l'intestino, non sto prendendo adesso i lassativi perché me li hanno presi. Mangio molto poco perché mi vedo grassa e glielo dico anche al mio Avvocato” (cfr. verbale di udienza del 17.10.2024).
Dirimenti sono, altresì, le dichiarazioni rese dalla madre dell'interdicenda, la quale se da un lato ribadisce l'inettitudine della figlia di curarsi e di prendere le decisioni necessarie per tutelare la propria salute, dall'altro conferma la sua indisponi bilità
(già manifestata all'a.d.s.) di occuparsi della stessa. Ed invero, ella espone: “sono cinque volte che salvo perché l'ho trovata sempre in condizioni CP_1 disastrose, tanto che sono stata costretta più volte a chiamare le forze dell'ordine ed il personale del 118. L'ultima volta è stata lo scorso mese di agosto, a vendola trovata stesa sul pavimento, immersa nell'urina e che non dava segni di vita. Beve enormi quantitativi di acqua, fino a sette litri al giorno . Non abitiamo insieme, perché abito a Viale Isonzo. Anche se so che non può stare da sola, io non posso occuparmi di lei e non sono disponibile a farlo perché ha bisogno di cure CP_1
specialistiche. Io mi reco a casa sua, perché è sempre sporca. Inoltre, oltre a non mangiare, fuma molto. Oggi, per esempio, le ho cambiato le lenzuola perché erano maleodoranti di urina. Ha bisogno di essere ricoverata in una struttura . Mi sono recata tre volte in Procura a fare denuncia e per chiedere aiuto per aiutare
con la massima urgenza”. CP_1
A riscontro di quanto emerso documentalmente, la dott.ssa dei Controparte_3
Servizi Sociali di Catanzaro, ben a conoscenza dei fatti di causa poiché segue la da quattro anni, dichiara che quest'ultima “E' un caso molto difficile, che CP_1
RGAC n. 3968/2024 Pagina 9 di 12 presenta caratteri di estrema gravita e aggressività, acuite dalle paranoie da cui è afflitta, specie nei confronti del padre. I suoi unici argomenti sono il cibo e la casa”
Le sue dichiarazioni avvalorano inoltre che la stessa “Non è in grado di badare a sé stessa, poiché ossessionata dal peso corporeo e dalla paura di ingrassare ”; che rifiuta di assumere la terapia farmacologica necessaria e che la necessità di collocare la presso una struttura è dovuto al fatto che “il disturbo alimentare ha CP_1 raggiunto elevati livelli di gravità”, non altrimenti ovviabili.
In ultimo, anche il medico curante della odierna interdicenda, dott.ssa Persona_1 sentita alla medesima udienza, conferma che “la situazione in cui versa la è CP_1
estremamente critica, essendo la stessa affetta da psicosi cronica, potomania
(assunzione eccessiva di acqua), che le porta notevoli scompensi elettrolitici;
anemia legata alla mancanza di ferro e vitamine e scompensi generali e metabolici dovuti alla mancata assunzione di cibo, che rifiuta essendo affetta da anoressia”.
Nel rappresentare che la sua assistita “si vede grassa ed assume elevati quantitativi di lassativi ed altri rimedi per perdere peso” e che rifiuta di assumere i farmaci che le vengono prescritti, “anche perché convinta che la fanno ingrassare”; evidenzia che “Va, inoltre, incontro a crisi psicotiche, spesso causate dall'uso di alcune parole, in occasione delle quali diventa aggressiva perché convinta che vengano fatte o dette a suo danno”.
La conclude, pertanto, asserendo che “Non è in grado di Per_1 Controparte_1
gestirsi da sola, anche perché so, perché riferitomi dalla madre, che ha frequentato in passato persone con problematiche varie, anche di tossicodipendenza. Ritengo che anche se collocata nello spazio e nel tempo, non sia capace di provvedere a sé stessa e di curare la propria persona in generale. Ritengo che abbia bisogno di essere protetta innanzi tutto da sé stessa”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, il Collegio - considerata la durata e la gravità della patologia che inficiano totalmente le capacità cognitive e volitive della interdicenda, il tipo di attività, anche elementari, che quest'ultima non è in grado di compiere in via autonoma, nonché l'inidoneità della pregressa procedura di amministrazione di sostegno e la necessità, rappresentata da tutto il personale medico-sanitario ed assistenziale venuto in contatto con la , di provvedere CP_1
n. 3968/2024 Pagina 10 di 12 Pt_2 con il ricovero della stessa presso adeguata struttura assistenziale – ritiene sussistenti tutti i presupposti per pronunciare l'interdizione di , in Controparte_1 quanto tale misura appare la più idonea a garantire all'interessata la più efficace forma di tutela.
A tal fine non appare superfluo rammentare che a norma dell'art. 357 c.c. il tutore ha il compito non solo di amministrare i beni della persona interdetta e di rappresentarla in tutti gli atti civili, quanto di provvedere alla cura della stessa.
In ragione di ciò, rientra certamente tra i suoi compiti quello di individuare adeguate modalità di assistenza e di rinvenire un'adeguata collocazione anche contro la volontà del soggetto, specie laddove questa non può che ritenersi, come nel caso di specie, inevitabilmente viziata.
In altri e più chiari termini, il tutore può, anche contro la volontà dell'interdetto, prestare il consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici e deve effettuare le scelte necessarie per assicurare al soggetto l'integrale soddisfacimento delle esigenze, anche di natura prettamente assistenziale, tra cui vi rientra la collocazione dello stesso in struttura laddove la permanenza nel domicilio non sia idonea o contraria agli interessi del rappresentato.
Orbene, essendo stato accertato nel caso di specie che è del tutto Controparte_1
priva di capacità cognitiva e volitiva e che, pertanto, versa in condizioni tali che le impediscono di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidianità e di salute, di assumere scelte consapevoli volte ad assicurarle l'assistenza necessaria, specie per quel che riguarda l'individuazione di una collocazione adeguata e consona al proprio stato di salute e la prestazione di un consenso informato alle cure ed ai trattamenti indispensabili, il Collegio ritiene che solo la figura di un tutore possa garantire, mediante il compimento delle scelte terapeutiche ed assistenziali atte ad impedire che la stessa possa trovarsi ancora in pericolo, la protezione e la cura di cui la necessita. CP_1
Conclusivamente, posto che l'interdizione appare come la misura più idonea a garantire la cura, la tutela e la protezione del soggetto interessato, la domanda proposta dal Pubblico Ministero in sede deve essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi l'interdizione di . Controparte_1
RGAC n. 3968/2024 Pagina 11 di 12 3. Quanto alla nomina del tutore, il Collegio ritiene, altresì, di dover confermare la nomina dell'Avv. Andrea Silipo, in precedenza già nominato amministratore di sostegno della e tutore provvisorio. CP_1
4. La natura della controversia e l'assenza di opposizione al ricorso giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa inscritta al n. 3968 del R.G.A.C. dell'anno 2024, così provvede:
1. dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...] ed Controparte_1
ivi residente a[...];
2. nomina tutore di l'Avv. Andrea Silipo del foro di Catanzaro;
Controparte_1
3. dichiara l'irripetibilità delle spese di giudizio;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la trasmissione degli atti all'ufficio del Giudice Tutelare.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
5 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3968/2024 Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3968 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di interdizione vertente
TRA
, presso il Tribunale di Catanzaro Parte_1
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Controparte_1
Largo Prigioni, n. 9;
RESISTENTE -INTERDICENDA
NONCHE'
Avv. Andrea Silipo, in qualità di Amministratore di sostegno di , Controparte_1
giusto giuramento prestato in data 08/02/2024 in seno alla procedura di VG
2486/2023;
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. ex art. 473 bis.52 c.p.c. iscritto a ruolo in data 19 agosto 2024 il Pubblico Ministero in sede chiedeva pronunciarsi l'interdizione di
[...]
sul presupposto che la misura dell'amministrazione di sostegno cui la CP_1
RGAC n. 3968/2024 Pagina 1 di 12 stessa era sottoposta non fosse idonea e sufficiente a garantire adeguata tutela e salvaguardia al soggetto interessato.
A sostegno della domanda il Pubblico Ministero rappresentava che la CP_1
versava in condizioni di salute psichica e fisica e di malnutrizione di gravità tale che lo stesso Giudice Tutelare, con provvedimento del 18 luglio 2024, aveva attribuito all'amministratore di sostegno “potere di rappresentanza esclusiva in ordine alla richiesta di consenso a trattamenti sanitari di alimentazione forzata anche in regime di ricovero, posto che , nonostante la situazione Controparte_1
di pericolo di vita nella quale versava, vi si opponeva”.
Esponeva, dunque, che a causa del “disagio psichico e fisico della ” la CP_1 misura dell'amministrazione di sostegno non era idonea ad assicurare “la piena tutela del beneficiario” sicché era necessario ed urgente provvedere alla sua sostituzione con quella più incisiva dell'interdizione ed alla nomina di un tutore, il quale avrebbe dovuto occuparsi anche di “individuare una idonea struttura” in grado di garantire cure adeguate.
1.1. All'udienza del 17 ottobre 2024, alla presenza del Pubblico Ministero e dell'Avv. Andrea Silipo, in qualità di amministratore di sostegno della interdicenda, il Giudice procedeva con l'audizione dell'interessata.
Venivano, altresì, sentiti la di lei madre, , la dott.ssa Controparte_2 CP_3
dei Servizi Sociali territorialmente competenti ed impegnati nella cura e
[...] nell'assistenza dell'interdicenda, nonché il medico curante di quest'ultima, dott.ssa
Persona_1
All'esito, il Giudice nominava l'a.d.s. Avv. Andrea Silipo tutore provvisorio e disponeva l'acquisizione del fascicolo inerente alla procedura di ADS, iscritto al n.
2486/2023 r.g.v.g., riservando ogni determinazione istruttoria, anche in merito ad una eventuale CTU.
1.2. Alla successiva udienza del 5 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione, la causa – alla luce della documentazione acquisita e prodotta dal tutore provvisoriamente nominato - era ritenuta sufficientemente istruita e matura per la deci sione.
RGAC n. 3968/2024 Pagina 2 di 12 Veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata anch'essa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via introduttiva, non appare superfluo rammentare che, ai sensi dell'art. 414
c.c., “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
La norma, dunque, prevede che nell'ipotesi in cui un soggetto versi in una situazione di infermità mentale che presenti il carattere dell'abitualità in grado di incidere sulla capacità di provvedere alla cura dei propri interessi, il Tribunale può emettere pronuncia di interdizione, a condizione che si accerti che tale st ato di alterazione psichica determini una inettitudine pratica alla cura dei propri interessi. Ed invero, lo stato d'infermità mentale non ha rilievo di per sé ma è considerata causa giustificativa di provvedimenti restrittivi della capacità del soggetto in quanto elemento di una valutazione più ampia e complessiva delle condizioni personali dello stesso e trova il suo fondamento nell'accertamento della inidoneità dell'interessato a provvedere alla cura dei propri interessi;
inidoneità valutata avendo riguardo non solo agli affari di natura patrimoniale ma a tutti gli atti della vita civile e sempre che si tratti di interessi suscettibili di essere pregiudicati attraverso atti giuridici e per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (Cass. civ. Sez. I 21.10.1991 n. 11131).
Giova evidenziare che con l'introduzione dello strumento dell'Amministrazione di
Sostegno, l'istituto dell'interdizione ha ormai un'applicazione residuale: ed infatti, ai sensi dell'art. 404 c.c., "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudi ce tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".
RGAC n. 3968/2024 Pagina 3 di 12 La Corte Costituzionale nella pronuncia 9.12.2005 n. 440 ha, infatti, chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto quest'ultima si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all'incapace adeguata protezione.
Ne consegue che le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi devono essere tutelate di regola attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che comporta una limitazione generale della capacità di agire. Solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno – avuto riguardo alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza – si riveli insufficiente ad offrire adeguata protezione all'incapace, è consentito ricorrere al ben più invasivo istituto della interdizione.
Tale principio è stata recepito dalla giurisprudenza di legittimità, che con la sentenza del 12.06.2006 n.13584 ha ribadito che la differenza tra l'amministrazione di sostegno e l'interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia dell'interessato, ma nella natura e nel tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé e nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata col suo minor sacrificio.
In sostanza, l'amministrazione di sostegno è divenuta lo strumento privilegiato per l'apprestamento della tutela della persona inferma e dei suoi interessi e solo laddove tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, per la complessità dell'attività da gestire o per impedire al soggetto di compiere atti per sé pregiudizievoli, può farsi luogo alla misura più incisiva della interdizione, che attribuisce, a differenza dell'amministrazione di sostegno, uno status di incapacità.
Come detto, in tali termini si è espressa più volte la Suprema Corte affermando il seguente principio di diritto: “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi,
RGAC n. 3968/2024 Pagina 4 di 12 con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali
l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti ,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”
(cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 6079 del 04/03/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22332 del 26/10/2011).
2.1. Ciò premesso in diritto, il Collegio ritiene che la domanda di interdizione proposta dal Pubblico Ministero in sede sia fondata e meritevole di accoglimento, atteso che dalla documentazione versata in atti, nonché dall'esame dell'interdicenda e dalle dichiarazioni rese dalla di lei madre, dal medico curante di quest'ultima e dai Servizi Sociali di Catanzaro, nella persona della dott.ssa , Controparte_3
emerge agevolmente che – affetta da una patologia psichiatrica di Controparte_1
forma grave (disturbo bipolare) e da un altrettanto importante disturbo alimentare
(anoressia) - è una persona che versa in uno stato di abituale infermità mentale che non solo compromette in maniera totale ed assoluta le capacità intellettive e volitive, quanto fa sì che la stessa necessiti di continue e costanti cure, assistenza e protezione che possono essere garantite solamente ricorrendo all'istituto della interdizione.
Ed invero, le certificazioni medico-sanitarie presente nel fascicolo recante n.
2486/2023 r.g.v.g. inerente alla procedura di ADS (acquisito d'ufficio) e la documentazione riversata in atti nel presente giudizio dall' Avv. Andrea CP_4
Silipo (nominato tutore provvisorio) restituiscono un quadro talmente allarmante
RGAC n. 3968/2024 Pagina 5 di 12 che sia il medico curante dell'interdicenda, che il personale sanitario del nosocomio presso il quale quest'ultima è stata ricoverata per ben due volte nel brevissimo arco temporale che va dal 21 luglio al 5 agosto 2024, sono concordi con lo stesso CP_4
nel ritenere che le gravi condizioni di salute fisiche e psichiche della CP_1 richiedono la “istituzionalizzazione della paziente” mediante inserimento della stessa in RSA o altra struttura assistenziale. Ricovero alla quale l'interessata si oppone fermamente, così come rifiuta di nutrirsi per paura di ingrassare (nonostante gli appena 39 kilogrammi di peso corporeo e l'evidente e certificato stato di grave malnutrizione) e di assumere la terapia farmacologica prescritta per la cura del disturbo bipolare.
Nel dettaglio, si osserva che - beneficiaria della misura Controparte_1 dell'amministrazione di sostegno aperta presso l'intestato Tribunale in data 25 novembre 2023 - è affetta da “patologia mentale appurata anche in sede INPS
(grave disturbo bipolare in comorbidità con disturbo paranoide di personalità, come da verbale INPS del 04/12/2019)”, per effetto della quale è stata riconosciuta invalida civile al 100%.
A tale disturbo si aggiunge sia quello alimentare (anoressia), che compromette ancor di più il già precario stato di salute, perché comporta la mancata o gravemente insufficiente assunzione di cibo durante la giornata, sia quello scientificamente definito “potomania”, che spinge la ad assumere compulsivamente ingenti CP_1
quantitativi di acqua, decisamente sproporzionati rispetto al fabbisogno giornaliero.
Quanto esposto emerge: 1) dal certificato del medico curante dell'interdicenda del
17 luglio 2024, con cui la dott.ssa attesta che la propria assistita “versa Persona_1
attualmente in una grave condizione clinica dovuta non solamente al rifiuto del cibo ma anche a quello di terapia farmacologica adeguata” che la pone in evidente
“pericolo di vita” e rappresenta, pertanto, all'a.d.s. la necessità di sottoporre la paziente ad un urgente trattamento sanitario di tipo ospedaliero volto alla stabilizzazione dei parametri vitali e, in seguito, al ricovero presso la “sede ritenuta più idonea da chi di competenza”; 2) dal provvedimento del 18 luglio 2024 con il quale il Giudice Tutelare in turno, a modifica ed integrazione del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, attribuiva all'a.d.s. – in ragione del rifiuto
RGAC n. 3968/2024 Pagina 6 di 12 opposto dalla NO a ricevere le cure e l'assistenza necessarie ad ovviare al suddetto pericolo per la vita della beneficiaria – il potere di rappresentanza esclusiva in ordine alla richiesta e consenso a trattamenti sanitari di alimentazione forzata, anche in regime di ricovero;
3) dalla lettera di dimissioni del 21 luglio 2024 rilasciata dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro presso la quale la , giunta in stato di malnutrizione, è stata ricoverata perché CP_1 persuasa dall'a.d.s. e sottoposta a “nutrizione in endovena”; 4) dalla lettera di dimissioni del 5 agosto 2024 rilasciata dal medesimo nosocomio presso il quale la
è stata trasportata dal personale sanitario del 118 in data 30 luglio CP_1
(intervenuto presso l'abitazione della su richiesta della madre che av eva CP_1 rinvenuto la figlia riversa sul pavimento, priva di sensi) ed ove l'interessata, che aveva “in un primo tempo rifiutato ogni trattamento;
è stata sottoposta a sedazione, contenimento e terapia infusionale correttiva dell'ipopotassemia”, nonché a due consulenze psichiatriche.
Dirimente è proprio l'esito degli accertamenti psichiatrici, poiché non solo mettono in evidenza che la “pz nota per pregressi ricoveri e accessi in PS, di cui si conosce anche il disagio sociale in marginalità intellettiva, precedentemente in carico ai servizi territoriali” presenta una “lunga storia di potus, in soggetto con caratteropatia”, quanto accertano la necessità di sottoporre la ad CP_1
“intervento medico, anche contro la volontà della pz”, tant'è che con il citato certificato di dimissione, il personale medico informa l'amministratore di sostegno
“della necessità di chiedere la istituzionalizzazione della paziente”.
La grave situazione di disagio psico-fisico che rende la manifestamente CP_1
incapace di intendere e volere e totalmente inidonea ad attendere ai più elementari bisogni di vita quotidiana, quale quello di nutrirsi, di vivere in un contesto abitativo decoroso e pulito e di assumere i farmaci necessari per preservare il proprio stato di salute emerge altresì dalla relazione del 10 ottobre 2024 a firma del dott.
, specialista in psichiatria e psicoterapeuta. Persona_2
Questi, all'esito della visita domiciliare effettuata il 2 ottobre 2024, non solo conferma la diagnosi per la quale la NO è dichiarata invalida al 100% (“disturbo bipolare grave a cicli rapidi con spunti deliranti a cui va aggiunta, verosimilmente,
RGAC n. 3968/2024 Pagina 7 di 12 la comorbidità per disturbo del comportamento alimentare, motivo per cui è stata ricoverata per grave stato di denutrizione in ambiente medico ospedaliero”), quanto accerta che la stessa – “molto trasandata nell'aspetto, in abbigliamento sciatto, lurido, sporco di urina (…) per tutto il tempo della visita ha ingurgitato biscotti, affettati e altri alimenti con il rituale dell'abbuffata” ed è “apparsa vagamente disponibile al colloquio, con eloquio poco fluido ed inceppato”.
Rileva, altresì, che l'interdicenda presenta “Umore disforico, ideazione con spunti deliranti a contenuto persecutorio e soprattutto con temi di raggiro, da parte del padre, che vorrebbe impossessarsi della sua casa” e vive in un contesto abitativo
“sporco, in preda ad un totale disordine”.
E' importante sottolineare che tali circostanze trovano riscontro nell'istanza del 3 giugno 2024 con la quale l' chiedeva al Giudice Tutelare l'autorizzazione al CP_4
ricovero coatto in RSA: da questa, infatti, non solo emerge la mancanza di una rete familiare di supporto (la madre, contattata dall'Avv. Andrea Silipo subito dopo aver assunto l'incarico, riferiva all'a.d.s. di “voler restare fuori dalla vicenda”), quanto le cattive condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione (che al momento dell'accesso dell'a.d.s. si presentava “con le finestre sbarrate, con la porta di ingresso chiusa con catenacci oltre che con l'ordinaria serratura (…) con le stanze ricolme di oggetti di ogni tipo, buste di spesa e vestiti ovunque imballi in ogni dove tanto da non potersi distinguere nemmeno l'arredo dell'appartamento. Inutile dire come, aperta la porta di accesso, si venga investiti da odori nauseabondi”), oltre alle precarie condizioni di salute della beneficiaria.
Nell'istanza, invero, l'a.d.s. evidenzia di aver trovato la in grave stato di CP_1
malnutrizione e di essersi imbattuto nel fermo rifiuto della interdicenda ad assumere i farmaci e gli integratori alimentari prescritti e che lo stesso le aveva portato, i n quanto “atterrita dall'idea di ingrassare”.
Significative sono le dichiarazioni rese in sede di audizione dalla all'udienza CP_1
del 17 ottobre 2024, dalle quali emerge la totale ed assoluta assenza di capacità della stessa di tutelare i propri interessi, di occuparsi dei più semplici aspetti decisionali del vivere quotidiano e, soprattutto, di attendere alla cura della propria persona e della propria salute.
RGAC n. 3968/2024 Pagina 8 di 12 Ed invero, la stessa dichiara: “So di essere bipolare, ma il mio problema è dovuto a mio padre, che è pazzo e mi vuole rubare casa assieme a mia sorella che Per_3
voleva prendermi le chiavi di casa e ho dovuto cambiare la serratura.
È stato mio padre che ci ha rovinato.
Non assumo farmaci, mi alimento mangiando verdura, poca carne. La pasta la mangio in bianco o condita col tonno.
Per colazione mangio ogni tanto una caramella, ma non sempre. Ogni tanto la lecco
e poi la sputo. Ogni tanto bevo la coca cola zero. A casa ho una bilancia ma non mi peso da tanto tempo. Non ricordo quanto peso. Il mio unico vizio sono le sigarette. Faccio un clistere per liberarmi l'intestino, non sto prendendo adesso i lassativi perché me li hanno presi. Mangio molto poco perché mi vedo grassa e glielo dico anche al mio Avvocato” (cfr. verbale di udienza del 17.10.2024).
Dirimenti sono, altresì, le dichiarazioni rese dalla madre dell'interdicenda, la quale se da un lato ribadisce l'inettitudine della figlia di curarsi e di prendere le decisioni necessarie per tutelare la propria salute, dall'altro conferma la sua indisponi bilità
(già manifestata all'a.d.s.) di occuparsi della stessa. Ed invero, ella espone: “sono cinque volte che salvo perché l'ho trovata sempre in condizioni CP_1 disastrose, tanto che sono stata costretta più volte a chiamare le forze dell'ordine ed il personale del 118. L'ultima volta è stata lo scorso mese di agosto, a vendola trovata stesa sul pavimento, immersa nell'urina e che non dava segni di vita. Beve enormi quantitativi di acqua, fino a sette litri al giorno . Non abitiamo insieme, perché abito a Viale Isonzo. Anche se so che non può stare da sola, io non posso occuparmi di lei e non sono disponibile a farlo perché ha bisogno di cure CP_1
specialistiche. Io mi reco a casa sua, perché è sempre sporca. Inoltre, oltre a non mangiare, fuma molto. Oggi, per esempio, le ho cambiato le lenzuola perché erano maleodoranti di urina. Ha bisogno di essere ricoverata in una struttura . Mi sono recata tre volte in Procura a fare denuncia e per chiedere aiuto per aiutare
con la massima urgenza”. CP_1
A riscontro di quanto emerso documentalmente, la dott.ssa dei Controparte_3
Servizi Sociali di Catanzaro, ben a conoscenza dei fatti di causa poiché segue la da quattro anni, dichiara che quest'ultima “E' un caso molto difficile, che CP_1
RGAC n. 3968/2024 Pagina 9 di 12 presenta caratteri di estrema gravita e aggressività, acuite dalle paranoie da cui è afflitta, specie nei confronti del padre. I suoi unici argomenti sono il cibo e la casa”
Le sue dichiarazioni avvalorano inoltre che la stessa “Non è in grado di badare a sé stessa, poiché ossessionata dal peso corporeo e dalla paura di ingrassare ”; che rifiuta di assumere la terapia farmacologica necessaria e che la necessità di collocare la presso una struttura è dovuto al fatto che “il disturbo alimentare ha CP_1 raggiunto elevati livelli di gravità”, non altrimenti ovviabili.
In ultimo, anche il medico curante della odierna interdicenda, dott.ssa Persona_1 sentita alla medesima udienza, conferma che “la situazione in cui versa la è CP_1
estremamente critica, essendo la stessa affetta da psicosi cronica, potomania
(assunzione eccessiva di acqua), che le porta notevoli scompensi elettrolitici;
anemia legata alla mancanza di ferro e vitamine e scompensi generali e metabolici dovuti alla mancata assunzione di cibo, che rifiuta essendo affetta da anoressia”.
Nel rappresentare che la sua assistita “si vede grassa ed assume elevati quantitativi di lassativi ed altri rimedi per perdere peso” e che rifiuta di assumere i farmaci che le vengono prescritti, “anche perché convinta che la fanno ingrassare”; evidenzia che “Va, inoltre, incontro a crisi psicotiche, spesso causate dall'uso di alcune parole, in occasione delle quali diventa aggressiva perché convinta che vengano fatte o dette a suo danno”.
La conclude, pertanto, asserendo che “Non è in grado di Per_1 Controparte_1
gestirsi da sola, anche perché so, perché riferitomi dalla madre, che ha frequentato in passato persone con problematiche varie, anche di tossicodipendenza. Ritengo che anche se collocata nello spazio e nel tempo, non sia capace di provvedere a sé stessa e di curare la propria persona in generale. Ritengo che abbia bisogno di essere protetta innanzi tutto da sé stessa”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, il Collegio - considerata la durata e la gravità della patologia che inficiano totalmente le capacità cognitive e volitive della interdicenda, il tipo di attività, anche elementari, che quest'ultima non è in grado di compiere in via autonoma, nonché l'inidoneità della pregressa procedura di amministrazione di sostegno e la necessità, rappresentata da tutto il personale medico-sanitario ed assistenziale venuto in contatto con la , di provvedere CP_1
n. 3968/2024 Pagina 10 di 12 Pt_2 con il ricovero della stessa presso adeguata struttura assistenziale – ritiene sussistenti tutti i presupposti per pronunciare l'interdizione di , in Controparte_1 quanto tale misura appare la più idonea a garantire all'interessata la più efficace forma di tutela.
A tal fine non appare superfluo rammentare che a norma dell'art. 357 c.c. il tutore ha il compito non solo di amministrare i beni della persona interdetta e di rappresentarla in tutti gli atti civili, quanto di provvedere alla cura della stessa.
In ragione di ciò, rientra certamente tra i suoi compiti quello di individuare adeguate modalità di assistenza e di rinvenire un'adeguata collocazione anche contro la volontà del soggetto, specie laddove questa non può che ritenersi, come nel caso di specie, inevitabilmente viziata.
In altri e più chiari termini, il tutore può, anche contro la volontà dell'interdetto, prestare il consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici e deve effettuare le scelte necessarie per assicurare al soggetto l'integrale soddisfacimento delle esigenze, anche di natura prettamente assistenziale, tra cui vi rientra la collocazione dello stesso in struttura laddove la permanenza nel domicilio non sia idonea o contraria agli interessi del rappresentato.
Orbene, essendo stato accertato nel caso di specie che è del tutto Controparte_1
priva di capacità cognitiva e volitiva e che, pertanto, versa in condizioni tali che le impediscono di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidianità e di salute, di assumere scelte consapevoli volte ad assicurarle l'assistenza necessaria, specie per quel che riguarda l'individuazione di una collocazione adeguata e consona al proprio stato di salute e la prestazione di un consenso informato alle cure ed ai trattamenti indispensabili, il Collegio ritiene che solo la figura di un tutore possa garantire, mediante il compimento delle scelte terapeutiche ed assistenziali atte ad impedire che la stessa possa trovarsi ancora in pericolo, la protezione e la cura di cui la necessita. CP_1
Conclusivamente, posto che l'interdizione appare come la misura più idonea a garantire la cura, la tutela e la protezione del soggetto interessato, la domanda proposta dal Pubblico Ministero in sede deve essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi l'interdizione di . Controparte_1
RGAC n. 3968/2024 Pagina 11 di 12 3. Quanto alla nomina del tutore, il Collegio ritiene, altresì, di dover confermare la nomina dell'Avv. Andrea Silipo, in precedenza già nominato amministratore di sostegno della e tutore provvisorio. CP_1
4. La natura della controversia e l'assenza di opposizione al ricorso giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa inscritta al n. 3968 del R.G.A.C. dell'anno 2024, così provvede:
1. dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...] ed Controparte_1
ivi residente a[...];
2. nomina tutore di l'Avv. Andrea Silipo del foro di Catanzaro;
Controparte_1
3. dichiara l'irripetibilità delle spese di giudizio;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la trasmissione degli atti all'ufficio del Giudice Tutelare.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
5 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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