Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00898/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OF S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Barzazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino 186;
contro
Provincia di BE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Martelli, Emma Pierobon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determina costitutiva della Provincia di BE n. 323 del 17.3.2023, comunicata a mezzo PEC in data 20.3.2023 con nota prot. 7597 recante “Ditta OF s.r.l. – Progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d''ZO 2021 – Interventi al Col IÈ: lavori di realizzazione delle piste da sci. Verifiche di ottemperanza al provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (determinazione n. 576 del 21.4.2016) per le piste “A del Col IÈ” “B del Col IÈ” e “Intermedia – Stries”” , con la quale la Provincia determina “1. Di assumere la allegata relazione istruttoria quale parte integrante del presente provvedimento. 2. Con riferimento alle condizioni ambientali impartite con determinazione dirigenziale n. 576 del 21/04/2016; l'ottemperanza alla condizione ambientale n. 6; la non ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15; la non pertinenza delle condizioni ambientali n. 3 e 12 agli interventi in oggetto; la verifica delle condizioni ambientali n. 11 e 14 sia completata a seguito della acquisizione di elementi istruttori sul campo. 3. Resta fermo l'obbligo in capo al proponente di richiedere il completamento della verifica di ottemperanza per le successive fasi. 4. Deve essere data comunicazione alla Provincia – Servizio VIA, con anticipo di una settimana, della data di avvio dei lavori di ripristino, di eventuali periodi di sospensione e della data di conclusione degli interventi […]” , nonché della relazione istruttoria ad essa allegata e della nota r.u. 0012960 del 12.5.2023 con la quale la Provincia respinge l'istanza di autotutela presentata dalla società.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OF S.r.l. l’11 dicembre 2023:
della determinazione costitutiva n. 1208 del 28.9.2023, comunicata a mezzo PEC in pari data con nota prot. 26039, con oggetto “Ditta OF s.r.l. – Progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'ZO 2021 – Interventi al Col IÈ: lavori di realizzazione delle piste da sci. Verifiche di ottemperanza al provvedimento di verifica di assoggettabilità alla via (determinazione n. 576 del 21.4.2016) per le piste “A del Col IÈ” e “B del Col IÈ” e “Intermedia Stries”” e della allegata relazione istruttoria nella parte in cui determina (punto 2) la non ottemperanza alle condizioni ambientali n. 2, 4, 10 e 13, diffidando il proponente a svolgere le attività indicate nei termini perentori assegnati, la verifica delle condizioni ambientali n. 1 e 7 e (punto 3) per il tratto dismesso della pista B, ritenuto non conforme al progetto, diffidando il proponente a svolgere le attività indicate entro i termini perentori assegnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OF S.r.l. il 14 febbraio 2024:
annullamento della determinazione costitutiva n. 1613 del 15.12.2023, comunicata a mezzo PEC in pari data con nota prot. 34418 con oggetto “Ditta OF s.r.l. – Progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'ZO 2021 – Interventi al Col IÈ: lavori di realizzazione delle piste da sci. Verifiche di ottemperanza al provvedimento di verifica di assoggettabilità alla via (determinazione n. 576 del 21.4.2016) per le piste “A del Col IÈ” e “B del Col IÈ” e “Intermedia Stries” (terza verifica)” e della allegata relazione istruttoria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OF s.r.l. il 10 luglio 2024:
Annullamento della determinazione costitutiva n 456 del 06.05.2024 comunicata a mezzo PEC in pari data con nota prot. 12415, con oggetto “ Ditta OF S.r.l. - Progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d’ZO 2021 - Interventi al Col Druscié: lavori di realizzazione delle piste da sci. Verifiche di ottemperanza al provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (determinazione n. 576 del 21.04.2016) per le piste “A del Col Druscié” “B del Col Drusciè" e “Intermedia - Stries”” e della allegata relazione istruttoria, nella parte in cui determina la non ottemperanza alla prescrizione n. 11, nonché della determinazione costitutiva n. 620 del 06.06.2024 comunicata a mezzo PEC in pari data con nota prot. 16022, con oggetto “Conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 12415 del 06/05/2024 - Atto di diffida ai sensi degli artt. 28 e 29 D.Lgs 152/2006 Testo Unico Ambiente” e della allegata relazione istruttoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di BE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società OF S.r.l. gestisce impianti funiviari e piste da sci nel comprensorio della OF, a Cortina d’ZO.
Essa ha proposto il ricorso in epigrafe indicato all’esito della vicenda amministrativa che si va ora a descrivere.
2.1. Il 7 dicembre 2015 la società OF ed altri operatori economici del settore hanno presentato alla Provincia di BE, un’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale rispetto ad alcuni progetti inerenti impianti e piste da sci, in vista della candidatura di Cortina d’ZO all’edizione 2020-2021 dei campionati mondiali di sci alpino.
In particolare, il progetto della società OF riguardava la realizzazione di una cabinovia denominata “Cortina Col IÈ” in sostituzione della precedente funivia e della seggiovia Col Fiere - Col IÈ (che non riguarda il presente contenzioso) e il miglioramento delle pista A e della pista B del Col IÈ e la realizzazione della pista Intermedia – Stries (che interessa il presente contenzioso).
2.2 La Provincia, con determinazione 21 aprile 2016 n. 576, ha assunto il provvedimento di esclusione dalla VIA, corredato da quindici prescrizioni.
2.3. Nel maggio del 2016 la società OF ha depositato, a integrazione del progetto riguardante le tre piste da sci, l’elaborato “E” avente a oggetto “Adeguamento alle prescrizioni VIA” .
2.4 La società OF, con istanza del 13 aprile 2016 proposta ai sensi della L.R. Veneto 21 novembre 2008 n. 21 ( “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” ), ha chiesto alla Provincia di approvare sia il progetto della nuova cabinovia, sia quello delle piste.
2.5. La Provincia, con determinazione 1 giugno 2016 n. 828, per quanto qui di interesse: ha approvato i verbali della conferenza di servizi istruttoria del 4 maggio 2016 e di quella decisoria del 26 maggio 2016 - lett. b) del dispositivo della determinazione; ha dato atto che erano state ottemperate le prescrizioni necessarie all’approvazione del progetto impartite nella conferenza dei servizi decisoria del 26 maggio 2016 - lett. c); ha espresso parere favorevole sul progetto della nuova cabinovia e sulle connesse modifiche alle piste da sci - lett. d); ha approvato lo schema dell’atto di concessione di linea della nuova cabinovia - lett. e); ha approvato il progetto riguardante gli interventi sulle piste - lett. f).
2.6. Il 9 giugno 2016 la Federazione interazionale ha individuato Cortina d’ZO come sede dei campionati mondiali di sci alpino del 2020-2021.
In tale contesto, il 17 ottobre 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021, ai sensi dell’art. 61 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, conv. con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96.
Tra i compiti del Commissario erano compresi quelli di provvedere al piano di interventi finalizzato “alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti” e “alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti” (art. 61, comma 1, lett. a) e lett. c), del decreto legge n. 50 del 2017).
2.7. Il 16 maggio 2018 il Commissario Cortina 2021 ha indetto una conferenza di servizi decisoria per l’approvazione, tra gli altri, del progetto riguardante le tre piste da sci in questione, che nel frattempo era stato inserito nel piano degli interventi su richiesta degli operatori economici interessati.
2.8a. La Provincia ha espresso la propria posizione nella conferenza di servizi con parere del 17 luglio 2018, corredato dal parere rilasciato il 12 luglio 2018 dal Comitato Tecnico Provinciale VIA (di seguito “CTP VIA”).
2.8b. Il parere del CTP VIA conteneva una sezione intitolata “Ulteriori indicazioni in adeguamento al D.Lgs. n. 104/2017” , elaborata sul presupposto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 ( “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati” ).
Infatti il CTP VIA, preso atto della disposizione transitoria di cui all’art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2017, riteneva che alla fattispecie dovesse applicarsi l’art. 28 ( “Monitoraggio” ) del decreto legislativo n. 152 del 2016, così come innovato dall’art. 17 del decreto legislativo n. 104 del 2017.
Sulla base di tale ragionamento, il CTP VIA ha ritenuto “opportuno specificare le condizioni ambientali (prescrizioni) impartite con la Determina n. 576/2016 ai fini di un migliore svolgimento delle verifiche di ottemperanza” .
2.9a. Il Commissario Cortina 2021, con decreto 16 gennaio 2019 n. 520, per quanto qui di interesse: ha dichiarato positivamente conclusa la conferenza di servizi decisoria indetta con atto del 16 maggio 2018 per l’approvazione degli interventi ivi indicati (art. 1 del decreto) e ha statuito che: “il progetto esecutivo degli interventi di cui all’art. 1 dovrà conformarsi ai pareri resi con prescrizioni al fine di acquisire gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente” (art. 2).
2.9b. Con coevo decreto 16 gennaio 2019 n. 521 il Commissario ha approvato lo stralcio del piano degli interventi relativo ai progetti oggetto della Conferenza di Servizi, tra cui quello della tre piste da sci (art. 1).
Tale decreto sostituiva a tutti gli effetti ogni ulteriore parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione degli interventi (art. 3 del decreto), così come previsto dall’art. 61, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2017.
2.10. Nel frattempo, la società OF aveva ottenuto dal Comune di Cortina il permesso di costruire 20 luglio 2016 n. 25 per la realizzazione degli interventi sulle tre piste da sci.
Sulla base di tale titolo, il 19 maggio 2018 essa ha comunicato l’avvio dei lavori, che tuttavia ha concretamente iniziato alla successiva data del 16 luglio 2018.
Il 13 giugno 2019 la società OF ha trasmesso una terza comunicazione di inizio dei lavori sulla base del decreto del Commissario Cortina 2021 16 gennaio 2019 n. 521, che come detto aveva sostituito i titoli legittimanti l’esecuzione dell’intervento
Durante lo svolgimento dei lavori, la Provincia ha accolto le richieste di volta in volta presentate dalla società OF per l’autorizzazione provvisoria all’apertura delle piste al pubblico.
La società OF ha comunicato la fine dei lavori con atto del 30 novembre 2021, recante la dichiarazione secondo cui “i lavori relativi alla formazione del Piano sciabile delle piste in oggetto sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e secondo la regola dell’arte e permettono il regolare esercizio, in sicurezza, dell’area sciabile nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 21/2008 e L. N. 363/2003. Restano da completare le opere riguardanti essenzialmente la ricomposizione ambientale e la sistemazione esterna al piano sciabile, ininfluenti sull’attività sciistica prevista” (doc. 16 di parte ricorrente).
2.11a. Nel frattempo, l’8 luglio 2020 il Commissario Cortina 2021 ha chiesto di essere notiziato circa l’attività di sistemazione ambientale tramite inerbimento delle aree delle piste interessate dall’intervento, secondo le prescrizioni assunte nella conferenza di servizi.
2.11b. Il 17 dicembre 2020 la Provincia ha comunicato al Commissario Cortina 2021 e alla società OF di non avere ai propri atti la documentazione sul monitoraggio, previsto dall’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, circa il rispetto delle prescrizioni ambientali di cui alla determinazione 21 aprile 2016 n. 457 successivamente dettagliate nel parere del CTP VIA del 12 luglio 2018.
Con la stessa nota la Provincia ha chiesto un riscontro ai destinatari della missiva.
2.11c. Il 16 febbraio 2021 la società OF ha riscontrato la comunicazione della Provincia affermando che, dal suo punto di vista: la determinazione provinciale 1 giugno 2016 n. 828 aveva dato atto che era stato ottemperato “alle prescrizioni necessarie all’approvazione del progetto” ; le verifiche di ottemperanza previste dall’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non troverebbero applicazione ai provvedimenti di VIA e di esclusione dalla VIA anteriori al 2017; gli elaborati allegati alle determinazioni provinciali 21 aprile 2016 n. 576 e 1 giugno 2016 n. 828 conterrebbero il piano di monitoraggio consistente nella verifica preventiva in merito alla presenza di fenomeni riproduttivi per l’avifauna, con specifico riferimento al gallo cedrone; l’andamento dei lavori aveva rispettato le cautele dovute all’eventuale presenza di avifauna di interesse comunitario; che l’inerbimento era da completare; che i lavori di completamento avrebbero riguardato solo superfici già interessate dai lavori e che il monitoraggio avrebbe riguardato essenzialmente la componente vegetazionale.
2.11d. A tale comunicazione della società OF ha fatto seguito la nota del 24 febbraio 2021 con cui la Provincia: ha ribadito la necessità di procedere monitoraggio secondo quanto prevede l’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006; ha precisato di avere dettagliato nel parere del CTP VIA del 12 luglio 2018 le prescrizioni contenute nella determinazione 21 aprile 2016 n. 576; ha espresso l’avviso secondo cui tali prescrizioni erano in prevalenza riferite alla fase di realizzazione dei progetti (cd. fase “in operam” ); ha rappresentato di avere, con la determinazione 1 giugno 2016 n. 828, approvato le sole prescrizioni di carattere progettuale (cd. fase “ante operam” ).
Con la stessa nota, la Provincia ha insistito per avere riscontro in ordine all’attività di monitoraggio.
21.11e. Con comunicazione del 5 settembre 2022, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, istituita per le attività di realizzazione dei giochi olimpici invernali del 2026, ha segnalato una situazione di scarso inerbimento in una parte delle aree interessate dal piano degli interventi Cortina 2021, alla quale ha fatto seguito, il 28 settembre 2022, un’ulteriore richiesta della Provincia alla società OF 2021 di documentare l’ottemperanza alle prescrizioni ambientali, sia rispetto alla fase ante operam , sia rispetto alla fase in operam .
21.11f. Il 13 ottobre 2022 la società OF ha riscontrato quest’ultima comunicazione della Provincia inviando una relazione sullo stato manutentivo delle tre piste e una relazione sull’ottemperanza alle prescrizioni di cui ai decreti commissariali 16 gennaio 2019 n. 520 e n. 521.
2.12. Il 28 ottobre 2022 la Provincia ha avviato nei confronti della società OF 2021 il procedimento di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni ambientali ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ritenendo non esaustivo il riscontro fornito dalla società.
Il 16 novembre 2022 la società OF ha prodotto documentazione integrativa.
2.13 La Provincia, con la determinazione 17 marzo 2023 n. 323, ha concluso il procedimento accertando che non risultavano ottemperate dieci delle quindici prescrizioni poste dalla determinazione 21 aprile 2016 n. 576 e specificate dal parere del CTP VIA del 12 luglio 2018.
2.22. Con istanza del 20 aprile 2023 la società OF 2021 ha chiesto alla Provincia di annullare in autotutela la determinazione 20 marzo 2023 n. 329.
2.23. La Provincia, con atto del 12 maggio 2023, ha negato l’accoglimento dell’istanza di autotutela.
2.24. Il successivo 21 giugno 2023 la Provincia ha contestato alla società OF, con tre distinti verbali elevati ai sensi della legge 689 del 1981, la commissione di tre illeciti amministrativi, per la violazione delle prescrizioni n. 5, n. 8 e n. 9 di cui alla determinazione 21 aprile 2016 n. 576.
2.25a. Il 30 giugno 2023 la Provincia ha avviato il procedimento per l’adozione della diffida ad adempiere alle prescrizioni nn. 1, 2, 4, 7, 10 e 13 e per la verifica dell’avvenuto ripristino del tratto dismesso della pista B.
2.25b. All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale il 22 settembre 2023 le parti hanno svolto anche un sopralluogo congiunto, la Provincia ha assunto la determinazione 28 settembre 2023 n. 1208, con cui ha diffidato la società OF ad adempiere alle prescrizioni di cui aveva già accertato in precedenza l’inottemperanza.
2.26a. Il 27 ottobre 2023 la Provincia, avendo ricevuto dalla società OF ulteriore documentazione, ha avviato il procedimento di verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 1, 2 e 7 e di verifica della conformità progettuale in relazione al tratto dismesso della pista B.
2.26b. La Provincia ha concluso il procedimento con la determinazione 15 dicembre 2023 n. 1613, con cui ha dichiarato non ottemperata la prescrizione n. 2 e ha accertato che il ripristino del tratto dismesso della pista B non era completo.
2.27. La Provincia, con successiva determinazione 6 maggio 2024 n. 456 ha dichiarato l’inottemperanza della prescrizione n. 11.
2.28a. Alla stessa data del 6 maggio 2024 la Provincia ha avviato il procedimento per l’adozione a conformarsi alla prescrizione n. 11.
2.28b. All’esito del procedimento, con determinazione 6 giugno 2024 n. 620, la Provincia ha diffidato la società OF a conformarsi alla prescrizione n. 11.
2.29a. La Provincia, sulla base di altra documentazione trasmessa dalla società OF, il 3 luglio 2024 ha avviato un ulteriore procedimento di verifica delle prescrizioni di cui alla determinazione 21 aprile 2016 n. 576.
2.29b. La Provincia ha concluso il procedimento con la determinazione 8 novembre 2024 n. 1288 con cui ha dichiarato l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni nn. 4, 10, 13 e 11; ha ricordato che “il proponente è comunque tenuto a svolgere le attività di monitoraggio e le eventuali azioni conseguenti, alla luce degli esiti del monitoraggio, di cui dovrà essere tempestivamente informata la scrivente amministrazione, in ottemperanza alla condizione ambientale n. 15 per la fase “post operam” ; ha preso atto che l’intervento di ripristino del tratto dismesso della pista B ha reso le opere sostanzialmente conformi al progetto, ferma restando la necessità di monitorare l’attecchimento e la crescita delle piante messe a dimora.
3.1. Con ricorso introduttivo notificato il 19 maggio 2023 e depositato il 31 maggio, cui ha fatto seguito in data 4 luglio 2023 la notificazione e il deposito di un’autonoma istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la società OF ha impugnato la determinazione dirigenziale della Provincia di BE 17 marzo 2023 n. 323 e l’atto del 12 maggio 2023 di rigetto dell’istanza di autotutela.
Il ricorso si affida ai seguenti motivi:
“Primo motivo - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d. lgs. n. 104 del 2017 e degli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 152 del 2006 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.”
La società ricorrente sostiene che la Provincia avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie l’intera disciplina introdotta dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 ( “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati” ), nonostante sia successiva alla determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576 di esclusione dalla VIA.
Lamenta che la Provincia non avrebbe applicato correttamente l’art. 23 del decreto legislativo n. 104 del 2017, recante disposizioni transitorie, e in particolare il comma 3, che prende in considerazione le “attività di monitoraggio” , i “provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA” , i “provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente” e le “attività conseguenti , rispetto ai quali si applica l’art. 17, e quindi la versione novellata dell’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in tema di monitoraggio.
“Secondo motivo - Violazione degli artt. 19 e 28 del d. lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 20 della L.R. n. 4/2016 e dell’art. 14 della l. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà – Erroneità dei presupposti di fatto.”
La società OF sostiene che il parere della Provincia 17 luglio 2018, reso in vista della conferenza di servizi decisoria sulla base del quale il Commissario Cortina 2021 ha assunto i decreti commissariali 16 gennaio 2019 n. 520 e n. 521, non avrebbe ricondotto alcun effetto costitutivo al parere del CTP VIA del 12 luglio 2018, con la conseguenza che le prescrizioni contenute in quest’ultimo parere non inciderebbero sulla sfera oggettiva della ricorrente.
Sostiene che il parere provinciale del 17 luglio 2018 non avrebbe inciso sulle precedenti determinazioni provinciali 21 aprile 2016 n. 576 di esclusione dalla VIA e 1 giugno 2016 n. 828 di approvazione del progetto riguardante la pista “Stries”, le piste “A” e “B” del Col IÈ e la nuova funivia.
La determinazione dirigenziale 17 marzo 2023 n. 323 e il successivo atto di dinego di autotutela del 12 maggio 2023 sarebbero illegittimi perché attribuirebbero al parere provinciale 17 luglio 2018 una valenza modificativa delle determinazioni provinciali 21 aprile 2016 n. 576 e 1 giugno 2016 n. 828.
La determinazione dirigenziale 17 marzo 2023 n. 323 e il successivo atto di dinego di autotutela sarebbero illegittimi anche perché intenderebbero modificare le determinazioni provinciali 21 aprile 2016 n. 576 e 1 giugno 2016 n. 828 in assenza dello svolgimento delle procedure previste dagli artt. 19 e 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dell’art. 20 della L.R. n. 4/2016 (“ Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ).
La stessa Provincia, nell’atto di diniego di autotutela, avrebbe negato la possibilità di introdurre ulteriori prescrizioni rispetto a quelle indicate nella determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576;
Terzo motivo - Violazione dell’art. 23 del d. lgs. n. 104/2017 e dell’art. 28 del d. lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016.
La società OF deduce che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che, ai sensi del comma 3, i tempi e le specifiche modalità di attuazione della verifica devono essere stabiliti nel provvedimento di assoggettabilità a VIA.
Afferma che la determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576 non aveva previsto né “tempi”, né “specifiche modalità” per la presentazione della verifica di ottemperanza.
Sostiene che il parere del CTP VIA del 12 luglio 2018 allegato al parere provinciale del 17 luglio 2018 non avrebbe valenza provvedimentale, con la conseguenza che non avrebbe potuto produrre l’effetto di integrare la determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576.
Lamenta che la Provincia, con la determinazione 17 marzo 2023 n. 323 le avrebbe richiesto, nell’ambito del procedimento di verifica di ottemperanza, l’osservanza di “nuove” prescrizioni;
“Quarto motivo - Violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 20 della L.R. n. 4/2016 - Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità e illogicità, erroneità del presupposto, carenza di istruttoria, carenza ed illogicità della motivazione.”
La società OF sostiene che le prescrizioni previste dalla determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576 avevano natura solo progettuale e non realizzativa.
Sostiene di avere ottemperato a tali prescrizioni mediante il deposito dell’elaborato “Adeguamento alle prescrizioni VIA” (doc. 5 di parte ricorrente).
Al riguardo valorizza il contenuto del punto c) del dispositivo della determinazione provinciale 1 giugno 2016 n. 828 a mezzo del quale è stato dato atto che “è stato ottemperato alle prescrizioni necessarie all'approvazione del progetto impartite dai partecipanti ai lavori della conferenza dei servizi effettuata in data 26.5.2016” .
Sostiene che sarebbe infondata la tesi sostenuta dalla Provincia, nella nota 12 maggio 2023 di diniego dell’autotutela, secondo cui la determinazione provinciale 1 giugno 2016 n. 828 avrebbe ritenuto idoneo l’elaborato “Adeguamento alle prescrizioni VIA” solo ai fini progettuali e che la verifica di ottemperanza sarebbe rivolta alle fasi di realizzazione e di esercizio.
Al riguardo, valorizza il contenuto del punto 15 dell’elaborato “Adeguamento alle prescrizioni VIA” , secondo cui “ Nello specifico, per questo progetto, il monitoraggio ha lo scopo di garantire la buona riuscita delle azioni di ricomposizione previste, nonché di effettuare gli opportuni controlli sull’esatto adempimento delle prescrizioni recepite” .
Lamenta che la Provincia pretenderebbe ex post , in fase di monitoraggio, il rispetto di modalità esecutive che non erano state preventivamente prescritte in sede di esclusione da VIA.
Sostiene che il monitoraggio per la verifica dell’adempimento delle condizioni ambientali avrebbe dovuto attenersi a quanto previsto dal punto 15 dell’elaborato l’elaborato “Adeguamento alle prescrizioni VIA” e alle specifiche azioni da questo previste per verificare eventuali impatti ambientali significativi generati dall’opera nelle fasi di realizzazione e di esercizio.
Lamenta che invece la Provincia ha valutato le prescrizioni previste dalla determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576 sulla base delle indicazioni del parere del CTP VIA del 12 luglio 2018;
“Quinto motivo - Violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 152 del 2006 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.”
La società OF sostiene di avere realizzato i lavori sulla base dei titoli nel frattempo ottenuti in vista dell’esecuzione degli stessi, senza avere avuto contezza del parere del CTP VIA del 12 luglio 2018, che pertanto non potrebbe esserle opposto;
“Sesto motivo - Violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 152 del 2006 - Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità e illogicità sotto diverso profilo.”
La società OF sostiene che le prescrizioni del CTP VIA del 12 luglio 2018 non potrebbero qualificarsi alla stregua di semplici “indicazioni operative” volte a raccordare il provvedimento con la nuova disciplina.
Lamenta che i provvedimenti impugnati sarebbero in contraddizione con quanto, in tesi, affermato dalla Provincia nel parere del CTP VIA del 12 luglio 2018, sulla natura progettuale alle prescrizioni impartite dalla determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576.
Lamenta che la Provincia, nella nota del 24 febbraio 2021, ha sostenuto che alcune delle prescrizioni avevano natura progettuale e non realizzativa.
3.2. Con un primo atto per motivi aggiunti notificato il 27 novembre 2023 e depositato l’11 dicembre 2023, la società OF ha impugnato la determinazione provinciale 28 settembre 2023 n. 1208.
Tale provvedimento è gravato nelle parti in cui ha diffidato la società a ottemperare alle prescrizioni nn. 2, 4, 10, 11 e 13, ha accertato la non conformità delle opere al progetto del tratto dismesso della pista “B”, ha disposto la verifica delle prescrizioni n. 1 e n. 7.
L’atto per motivi aggiunti, oltre che le censure di invalidità derivata prospettate nel ricorso introduttivo, contiene le seguenti doglianze con le quali viene dedotta l’illegittimità propria del provvedimento impugnato:
“Primo motivo aggiunto - Violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 152 del 2006 – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria – Carenza e contraddittorietà della motivazione.”
La società OF sostiene di avere dato attuazione alle prescrizioni n. 2, 4, 10 e 13 e lamenta che il giudizio di inefficacia delle misure adottate contenuto nella determinazione impugnata dipenderebbe da fattori a sé non imputabili.
Lamenta che la Provincia avrebbe dato rilievo non all’obbligo (pure contestato dalla ricorrente) di rispettare le prescrizioni, ma al mancato conseguimento del risultato atteso dall’attuazione delle stesse.
Lamenta la perplessità della motivazione sottesa al giudizio di mancato rispetto della prescrizione n. 2, ritenuta “attuata inopportunamente”;
“Secondo motivo aggiunto – Violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 152 del 2006 – violazione del principio di tipicità del provvedimento amministrativo – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.”
Il motivo riguarda la contestazione sulla non conformità al progetto dei lavori eseguiti sul tratto dismesso della pista B.
La società OF lamenta che la Provincia avrebbe introdotto ex novo modalità e tempistiche per la messa a dimora di specie tipiche dell’area sulla superficie della pista e sulle scarpate di raccordo.
Sostiene che verrebbe in rilievo una prescrizione non prevista dalla determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576.
Afferma che essa sarebbe stata tutt’al più tenuta a provvedere a nuove piantumazioni solo dopo avere eventualmente verificato che la vegetazione non si era rinnovata spontaneamente;
“Terzo motivo aggiunto – Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 - Violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 152 del 2006 – Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione.”
Il motivo riguarda il giudizio di non ottemperanza della prescrizione n. 11 ( “Evitare tagli ai margini di vecchi popolamenti forestali e, se necessario, realizzare nuove piantagioni marginali e di collegamento” ).
Sostiene che l’accertamento della mancata ottemperanza non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Sostiene che non sarebbero intervenuti tagli ai margini di vecchi popolamenti forestali, con la conseguenza che non vi sarebbero stati i presupposti per dare corso alle attività oggetto di prescrizione.
Di conseguenza, non vi sarebbero nemmeno stati i presupposti per ritenere la prescrizione non ottemperata.
Lamenta che la Provincia, con la determinazione 28 settembre 2023 n. 1208 avrebbe indebitamente ampliato il contenuto della prescrizione n. 11 contenuta nel provvedimento di esclusione della VIA recato dalla determinazione 21 aprile 2016 n. 576.
3.3. Con un secondo atto per motivi aggiunti notificato il 30 gennaio 2024 e depositato il 14 febbraio 2024, la società OF ha impugnato la determinazione provinciale 15 dicembre 2023 n. 1613.
Tale secondo atto per motivi aggiunti, oltre che le censure di invalidità derivata prospettate nel ricorso introduttivo e nel primo atto per motivi aggiunti, contiene le seguenti doglianze con le quali viene dedotta l’illegittimità propria del provvedimento impugnato:
“Primo motivo aggiunto - Sulla prescrizione n. 1 – Violazione degli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 152/2006 - Eccesso di potere per erronea ricostruzione della situazione di fatto, carenza di istruttoria e di motivazione.”
Il motivo investe la prescrizione n. 1 contenuta nel provvedimento di esclusione della VIA recato dalla determinazione 21 aprile 2016 n. 576, che mirava a ridurre al minimo il livellamento delle piste.
La ricorrente sostiene che la Provincia avrebbe indebitamente integrato tale prescrizione con il parere del CTP VIA del 12 luglio 2018.
Sostiene di avere iniziato i lavori il 19 maggio 2018, di avere avuto conoscenza del parere del CTP VIA solo successivamente all’adozione dei decreti commissariali del 16 gennaio 2019 n. 520 e n. 521, a lavori ultimati.
Sotto questo aspetto, la determinazione provinciale 15 dicembre 2023 n. 1613 avrebbe affermato l’impossibilità di verificare l’adempimento o l’inadempimento della prescrizione n. 1 che, in tesi, sarebbe stato ancor prima impossibile rispettare;
“Secondo motivo aggiunto – Sulla prescrizione n. 2 – Violazione degli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 152/2006 - Eccesso di potere per errore di fatto e difetto di istruttoria – Illogicità e contraddittorietà – Carenza e contraddittorietà della motivazione – violazione del principio di proporzionalità.”
Il motivo investe la prescrizione n. 2 contenuta nel provvedimento di esclusione della VIA recato dalla determinazione 21 aprile 2016 n. 576 inerente gli approfondimenti geologici da eseguire e le misure da attuare per prevenire dissesti.
Vi si deduce l’illegittimità della determinazione provinciale 15 dicembre 2023 n. 1613 nella parte in cui ne ha accertato l’inottemperanza.
La ricorrente sostiene di avere eseguito tutte le attività previste dalla relazione geologica.
Lamenta che la Provincia avrebbe sovrapposto tra loro, da un lato, l’erosione di rilevanza geologica, alla cui prevenzione era finalizzata la realizzazione delle opere di drenaggio e di raccolta delle acque superficiali –realizzate dalla società OF, e, dall’altro, l’erosione superficiale, priva di rilevanza geologica, alla cui prevenzione era invece preposto l’inerbimento.
Sostiene che l’insussistenza di situazioni di dissesto sarebbe confermata dal fatto che la pista è stata sempre utilizzata per l’attività sciistica.
La situazione di dissesto sarebbe stata contestata in modo generico e indeterminato e non sarebbe dimostrabile nemmeno tramite la documentazione fotografica agli atti.
Lamenta che il giudizio di inottemperanza si fonderebbe su elementi istruttori (la relazione geologica e il verbale di sopralluogo del 22 settembre 2023) che l’Amministrazione aveva già a disposizione quando aveva assunto la precedente determinazione 28 settembre 2023 n. 1208.
Lamenta quindi che la Provincia, sulla base degli stessi elementi istruttori, avrebbe assunto determinazioni tra loro diverse.
Sotto altro aspetto, lamenta che la contestazione relativa alla prescrizione n. 2, sostanziandosi nella mancata realizzazione dell’inerbimento, si sovrapporrebbe alle prescrizioni n. 10 e n. 13 che hanno parimenti ad oggetto l’inerbimento.
“Terzo motivo aggiunto – Violazione degli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990 – violazione del principio di tipicità del provvedimento amministrativo – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.”
Il motivo reitera le doglianze prospettate con il secondo motivo del primo atto per motivi aggiunti;
“Quarto motivo -Violazione dell’art. 1, comma 2°-bis della l. n. 241 del 1990 - Eccesso di potere per sviamento.”
La società ricorrente sostiene che la Provincia non avrebbe considerato lo svolgimento cronologico dei fatti (censura di cui al primo motivo), avrebbe rinnovato, pervenendo ad una diversa determinazione, la valutazione delle medesime circostanze di fatto (censura di cui al secondo motivo), avrebbe indebitamente integrato le prescrizioni poste dalla determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576 (censura di cui al terzo motivo).
Verrebbe in rilievo la violazione dei principi di collaborazione e buona fede e il vizio di eccesso di potere per sviamento.
3.4. Con un terzo atto per motivi aggiunti notificato il 5 luglio 2024 e depositato il 10 luglio 2024, la società OF ha impugnato le determinazioni provinciali 30 aprile 2024 n. 456 e 6 giugno 2024 n. 620.
Tale terzo atto per motivi aggiunti, oltre che le censure di invalidità derivata prospettate nel ricorso introduttivo e nei precedenti due atti per motivi aggiunti, contiene le seguenti doglianze con le quali viene dedotta l’illegittimità propria dei provvedimenti impugnati:
“Primo motivo aggiunto - Violazione degli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 152 del 2006 – Eccesso di potere per erronea ricostruzione della situazione di fatto – Contraddittorietà, irrazionalità e illogicità – Carenza di istruttoria e difetto di motivazione.”
Il motivo investe la prescrizione n. 11.
La società OF lamenta che anche le determinazioni provinciali 30 aprile 2024 n. 456 e 6 giugno 2024 n. 620 sarebbero frutto di una indebita integrazione della prescrizione n. 11 contenuta nella determinazione 21 aprile 2016 n. 576.
Sostiene che nel corso dell’esecuzione dei lavori non sarebbe stato effettuato alcun taglio ai margini di vecchi popolamenti forestali, con la conseguenza che non si sarebbe verificata la condizione di operatività della prescrizione;
“Secondo motivo aggiunto - Violazione degli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 152 del 2006 – Eccesso di potere per erronea ricostruzione della situazione di fatto – Contraddittorietà, irrazionalità e illogicità – Carenza di istruttoria e difetto di motivazione.”
La società ricorrente sostiene che la Provincia, con la determinazione 6 giugno 2024 n. 620, avrebbe ulteriormente modificato la prescrizione n. 11 di cui alla determinazione 21 aprile 2016 n. 576, ampliandone la portata.
Sostiene che sulle aree interessate non erano presenti popolamenti forestali invecchiati, a copertura densa, i quali solo avrebbero giustificato l’operatività della prescrizione n. 11.
Deduce che l’elaborato “Adeguamento alle prescrizioni VIA” approvato con la determinazione provinciale 1 giugno 2016 n. 828 escludeva la necessità di realizzare nuove piantagioni marginali e di collegamento.
Sostiene che la prescrizione n. 11 sarebbe sovrapponibile alla prescrizione, ritenuta ottemperata, n. 14 ( “Preservare una morfologia “non lineare” del margine delle piste attraverso tagli irregolari della vegetazione” ).
4. Si è costituita in giudizio la Provincia di BE, resistendo al ricorso.
In via preliminare, la Provincia da subito ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse delle censure rivolte nei confronti del parere del CTP VIA del 12 luglio 2018.
L’eccezione si fonda sul presupposto secondo cui tale parere sarebbe stato recepito nel Decreto Commissariale 16 gennaio 2019 n. 520, rimasto inoppugnato.
Nelle difese successive, la Provincia ha anche eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Questa eccezione si fonda sul presupposto secondo cui la società OF ha in buona parte ottemperato alle prescrizioni ambientali in argomento, come attestato dalla determinazione provinciale 8 novembre 2024 n. 1288, che non è stata impugnata.
La Provincia ha anche contestato nel merito i motivi di ricorso.
5. Il Tribunale, con l’ordinanza cautelare n. 430/2023, assunta all’esito della camera di consiglio del 7 settembre 2023, ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
6. Il 17 giugno 2024 la società OF 2021 ha depositato una memoria in vista della camera di consiglio del 20 giugno 2024, fissata ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse al ricorso.
7. All’esito dell’udienza pubblica dell’8 maggio 2025, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da separato verbale.
DIRITTO
8. Viene in decisione il ricorso proposto dalla società OF s.r.l., integrato da motivi aggiunti, avverso plurimi atti assunti dalla Provincia di BE in sede di verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni ambientali poste dalla determinazione 21 aprile 2016 n. 576 e specificate dal parere del CTP VIA del 12 luglio 2018 in relazione alla esecuzione di opere riguardanti tre piste da sci del comprensorio sciistico della OF, a Cortina d’ZO.
A. Sulle eccezioni preliminari.
9.1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità opposta dalla Provincia.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che la determinazione 8 novembre 2024 n. 1288, con cui la Provincia, pur facendo salvi gli obblighi di monitoraggio, ha dichiarato l’ottemperanza alle prescrizioni nn. 4, 10, 13 e 11 e ha preso atto dell’avvenuto ripristino del tratto dismesso della pista B, non assumeva carattere lesivo della sfera giuridica della ricorrente, con la conseguenza che essa non aveva l’onere di impugnarla.
Fatta questa premessa, quanto alle prescrizioni ritenute inottemperate e non più ottemperabili, è evidente la persistenza dell’interesse al ricorso, atteso che tale giudizio di inottemperanza continua a spiegare effetti pregiudizievoli nella sfera della ricorrente.
Quanto alle prescrizioni ottemperate, osserva il Collegio che l’acquiescenza al provvedimento amministrativo è ravvisabile soltanto in presenza di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dello stesso, tali da dimostrare la chiara e inconfutabile sua volontà di accettarne gli effetti e l'operatività (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2255).
Nel caso di specie, va escluso che l’attuazione delle prescrizioni in argomento sia espressione di volontà certa e definitiva della società OF incompatibile con la volontà di contestare i provvedimenti gravati.
Infatti, l’adempimento alle prescrizioni pare ragionevolmente rispondere alla logica di contenere il pregiudizio derivante dalla concreta possibilità dell’adozione di ulteriori provvedimenti di natura sanzionatoria fondati su un giudizio definitivo – così evitato - di mancata ottemperanza.
9.2a. Va invece accolta l’eccezione preliminare sulla inammissibilità per carenza di interesse delle censure rivolte nei confronti del parere del CTP VIA del 12 luglio 2018.
9.2b. Osserva al riguardo il Collegio che le indicazioni contenute in tale parere, alla luce del tenore letterale delle stesse, hanno senza dubbio carattere precettivo, come si evince dal ricorrente utilizzo del verbo “dovrà” che attribuisce un senso imperativo alle frasi in cui è impiegato (cfr. le pagine 5 e 6 del parere del CTP VIA del 12 luglio 2018, doc. 10 della Provincia).
9.2c. Il parere provinciale del 17 luglio 2018 diretto al Commissario Cortina 2021 reca in allegato il parere del CTP VIA del 12 luglio 2018, inviato non solo in vista della “valutazione degli aspetti ambientali degli interventi proposti” ma anche (e, ad avviso del Collegio, soprattutto) “ai fini della loro approvazione con provvedimento commissariale” (cfr. pagina 15 del parere provinciale del 17 luglio 2018, doc. 9 della Provincia).
Ritiene quindi il Collegio che la Provincia abbia espressamente proposto al Commissario Cortina 2021 di recepire con efficacia vincolante le indicazioni formulate dal CTP VIA in vista del monitoraggio ambientale.
9.2d. Così è in effetti avvenuto tramite il decreto del Commissario Cortina 2021 16 gennaio 2019 n. 520, il cui art. 2 ha disposto che la fase esecutiva degli interventi con esso approvati (tra cui quello riguardante le tre piste da sci proposto dalla società OF) dovesse conformarsi ai pareri resi nell’ambito della conferenza di servizi indetta il 18 maggio 2017, compreso quindi quello della Provincia del 17 luglio 2017 e a quello del CTP VIA ad esso allegato.
Il decreto commissariale, pur essendo, nella parte appena richiamata, immediatamente lesivo per la società OF, non è mai stato impugnato ed è divenuto inoppugnabile.
Da che ne deriva la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità opposta dalla Provincia.
9.2e. Così statuito sulla questione preliminare, va precisato che l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità spiega i propri effetti rispetto a quei motivi di ricorso per scrutinare i quali assume rilievo il tema della vincolatività e della persistente efficacia delle indicazioni operative dettate dal CTP VIA il 12 luglio 2018 (in particolare, secondo, terzo, quarto e sesto motivo del ricorso introduttivo, nonché primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti).
10. Passando al merito, il ricorso e i motivi aggiunti non possono essere accolti.
B. Sul ricorso introduttivo.
11. Con il ricorso introduttivo è stata impugnata la determinazione 17 marzo 2023 n. 323, con cui la Provincia ha accertato la mancata ottemperanza a dieci delle quindici prescrizioni poste dalla determinazione 21 aprile 2016 n. 576 e specificate dal parere del CTP VIA del 12 luglio 2018.
Con lo stesso ricorso introduttivo è stato impugnato anche l’atto del 12 maggio 2023 di diniego di annullamento in autotutela.
12.1. Con il primo motivo di ricorso, la società OF sostiene che la Provincia avrebbe ritenuto applicabile tutte le norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come novellato dal decreto legislativo n. 104 del 2017, a una fattispecie maturata prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
Secondo la ricorrente, l’unica norma della versione novellata del decreto legislativo n. 152 del 2006 astrattamente applicabile alla fattispecie sarebbe l’art. 28.
Il motivo è infondato.
12.2. Osserva il Collegio che la determinazione provinciale 17 marzo 2023 n. 323 trova la propria base giuridica nell’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 104 del 2017.
La Provincia, nell’adottare tale determinazione, non ha applicato altre norme introdotte nell’ordinamento a mezzo del decreto legislativo da ultimo nominato.
12.3. Fatta questa precisazione, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2017 “Alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto.”
L’art. 17 del decreto legislativo n. 104 del 2017 ha introdotto una nuova versione dell’art. 28 ( “Monitoraggio” ) del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene le seguenti disposizioni qui di interesse: “ 1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. 2. L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. […] All'esito positivo della verifica l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. […]. 5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29. […]”.
Avuto riguardo a tali coordinate normative, ritiene il Collegio che la Provincia abbia correttamente applicato alla fattispecie la versione dell’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come novellata dall’art. 17 del decreto legislativo n. 104 del 2017.
Infatti, come si è visto, l’art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2017 rende “comunque” applicabile il “nuovo” art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche alle fattispecie che avevano già trovato una loro impostazione definitiva ai sensi della normativa previgente, ma che ancora sono suscettibili di produrre effetti sulle matrici ambientali (in tal senso depone anche il riferimento “alle attività conseguenti” a quelle di monitoraggio, ai provvedimenti di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA considerati dall’art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2017 e già assunti alla sua introduzione nell’ordinamento).
13.1. Il secondo e il terzo dei motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa la comunanza di fondo degli argomenti difensivi sui quali si reggono.
In particolare, il secondo mezzo di censura mira sostanzialmente a contestare l’efficacia precettiva delle prescrizioni contenute nel parere del CTP VIA del 12 luglio 2018.
Il terzo mezzo di censura si fonda sul presupposto secondo cui il parere del CTP VIA non avrebbe inciso sulle prescrizioni contenute nella determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576; vi si argomenta che la determinazione da ultimo nominata non conteneva indicazioni né sui tempi né sulle modalità del monitoraggio; vi si trae la conseguenza secondo cui la deducente non sarebbe vincolata al rispetto di specifici termini o modalità in vista dell’ottemperanza alle prescrizioni ambientali.
13.2. Come anticipato, entrambi i motivi sono inammissibili in considerazione del contenuto determinativo delle indicazioni del parere del CTP VIA del 12 luglio 2018 e del recepimento delle stesse nel decreto del Commissario Cortina 2021 16 gennaio 2019 n. 520, divenuto inoppugnabile.
13.3a. Ritiene comunque il Collegio che entrambi i motivi, oltre che inammissibili, siano infondati nel merito, atteso che è da ritenersi legittima la scelta del CTP VIA di “specificare le condizioni ambientali (prescrizioni) impartite con la Determina n. 576/2016 ai fini di un migliore svolgimento delle verifiche di ottemperanza” , in considerazione dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2017, emanato in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che ha modificato la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
13.3b. Al riguardo, il considerando 39 della direttiva 2014/52/UE prevede che “Conformemente ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità, e per garantire che la transizione dal regime attuale, definito dalla direttiva 2011/92/UE, al nuovo regime discendente dagli emendamenti contenuti nella presente direttiva sia quanto più agevole possibile, è opportuno stabilire misure transitorie. Tali misure dovrebbero assicurare che il contesto normativo inerente ad una valutazione dell'impatto ambientale non sia modificato, in relazione a un determinato committente, qualora l'iter procedurale sia già stato avviato in base al regime attuale e il progetto non abbia ancora ricevuto un'autorizzazione o qualora non sia stata ancora adottata un'altra decisione vincolante necessaria per rispettare gli obiettivi della presente direttiva. Di conseguenza, le pertinenti disposizioni della direttiva 2011/92/UE anteriori alla modifica della direttiva stessa ad opera della presente direttiva si dovrebbero applicare ai progetti per i quali la procedura di screening o la procedura di scoping qualora lo scoping, ovvero la definizione dell'ambito di applicazione, sia stata richiesta dal committente ovvero dall'autorità competente è stata avviata prima della scadenza del termine per il recepimento ovvero per i quali, prima di tale data, è stato presentato il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale.”
13.3b. Ad avviso del Collegio, l’art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2017, che – facendo salva l’applicazione dell’art. 17 alle fattispecie oggetto di valutazioni ambientali cristallizzate in provvedimenti già assunti nel periodo di applicazione della disciplina previgente - rende applicabile gli obblighi di monitoraggio di cui alla versione novellata dell’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non si pone in contrasto con le misure alle quali si riferisce il considerando 39 della direttiva.
Infatti, le misure di monitoraggio non incidono sulle condizioni di “accettabilità” dell’opera sotto il profilo ambientale, alle quali sembra riferirsi il considerando 39.
Piuttosto, tali misure, quale esplicazione dei principi di prevenzione e correzione alla fonte considerati dall’art. 191, par. 2, TFUE, attengono alla fase successiva alla realizzazione dell’opera, quando possono verificarsi effetti negativi imprevisti sull’ambiente, nei confronti dei quali occorre intervenire tempestivamente per evitarne sia l’aggravamento, sia la propagazione.
Va infatti evidenziato che il considerando 35 della stessa direttiva 2014/52/UE prevede che “Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di misure di mitigazione e compensazione e la definizione di procedure adeguate in materia di monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione e funzionamento di un progetto anche al fine di identificare effetti negativi significativi imprevisti, così da poter adottare opportune misure correttive. Tale monitoraggio non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi della normativa dell'Unione diversa dalla presente direttiva e della normativa nazionale.”
13.3c. Da questo punto di vista, al Collegio risulta evidente che le indicazioni elaborate dal CTP VIA nel parere del 12 luglio 2018 non abbiano inciso sui presupposti di “accettabilità” ambientale dell’opera.
Piuttosto, tali indicazioni si sono esaurite nell’apposizione, alle prescrizioni ambientali contenute nella determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576, di modalità operative sotto il profilo della tempistica e dell’attuazione pratica.
A ben vedere, la finalità ultima perseguita dal CTP VIA sembra quindi essere stata quella di creare i presupposti per consentire il concreto impiego del sistema di verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali nel frattempo introdotto dal “nuovo” art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui “Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza. L’attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.”
14.1. Possono essere scrutinati congiuntamente anche il quarto e il sesto motivo di ricorso, che si fondano sulle medesime prospettazioni difensive.
Con il quarto motivo di ricorso, la società OF sostiene che le prescrizioni apposte alla determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576 (ad eccezione della prescrizione n. 15 in tema di monitoraggio) avrebbero valenza progettuale e non esecutiva.
Sostiene che ne sarebbe stata accertata l’ottemperanza a mezzo della determinazione provinciale 1 giugno 2016 n. 828.
Sostiene che la Provincia avrebbe dovuto attenersi alle indicazioni contenute nell’apposito piano predisposto dalla società OF, anziché prendere a riferimento le prescrizioni espresse dal CTP VIA nel parere del 12 luglio 2018.
Con il sesto motivo di ricorso, la società OF nega che le prescrizioni del CTP VIA del 12 luglio 2018 siano delle mere indicazioni operative.
Sostiene che la stessa Provincia avrebbe riconosciuto che alcune delle prescrizioni impartite dalla determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576 avrebbero natura progettuale e non esecutiva.
14.2. Osserva il Collegio che entrambi i motivi mirano a escludere l’applicazione alla fattispecie delle indicazioni formulate dal CTP VIA nel parere del 12 luglio 2018.
Avuto riguardo a quanto già esposto sulla vincolatività e sulla inoppugnabilità di tali indicazioni, anche questo motivo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
14.3a. I motivi sono comunque infondati anche nel merito.
Ad avviso del Collegio, le prescrizioni apposte alla determinazione provinciale 21 aprile 2016 n. 576 hanno in prevalenza natura esecutiva, nel senso che la loro ottemperanza può essere verificata solo nella fase in operam , atteso che la tutela dei beni ambientali in esse considerati non può esaurirsi in mere enunciazioni progettuali, ma deve tradursi in azioni concrete.
Ciò appare evidente prendendo in considerazione il contenuto delle prescrizioni: la prescrizione n. 1 richiede di “ Ridurre al minimo indispensabile l'intervento di livellamento delle piste (in particolare per la pista A del Col IÈ) ”; la n. 2 investe i profili di dissesto geologico, prevede lo svolgimento di approfondimenti geognostici in sede di redazione del progetto esecutivo e mira sia a evitare “un aggravio della situazione esistente” , sia a programmare (e quindi eseguire) “con attenzione i lavori di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali, causa principale, con la natura argillosa dei terreni, dei fenomeni di instabilità” ; la n. 3 consiglia, per la demolizione delle rocce, “l'utilizzo prevalente di esplosivi in emulsione” ; la n. 4 richiede di “Attenuare gli effetti di separazione di habitat/popolazioni ovvero prevedere idonee zone di ricongiungimento degli habitat naturali frammentati dagli interventi” ; la n. 5 di “Individuare aree fondamentali per la sopravvivenza dell'avifauna durante il delicato periodo dello svernamento (zone di foraggiamento usuali, ripari più frequentati), con creazione di zone di rispetto” ; la n. 6 di programmare i lavori “in modo da contenere i disagi per l'avifauna durante il periodo riproduttivo” ; la n. 7 di “Ridurre all'indispensabile l'estensione delle aree di cantiere” ; la n. 8 di “Procedere per lotti funzionali brevi” ; la n. 9, per le praterie, di “provvedere all'accantonamento del cotico con le specie floristiche di interesse naturalistico per poi procedere alla sua successiva ricollocazione” ; la n. 10 di “Procedere all'inerbimento delle superfici erbose con miscugli di specie autoctone idonee a creare fasce ecotonali ad elevata copertura, con possibilità di pascolamento” ; la n. 11 di “Evitare tagli ai margini di vecchi popolamenti forestali e, se necessario, realizzare nuove piantagioni marginali e di collegamento” ; la n. 12 di “Invecchiare le superfici rocciose dissodate attraverso l'utilizzo di adeguate sostanze ossidanti” ; la n. 13 di “Evitare ampie superfici rinverdite in modo omogeneo impiegando più miscugli ed anche fiorume locale agendo su piccole aree con miscugli diversi” ; la n. 14 di “Preservare una morfologia “non lineare” del margine delle piste attraverso tagli irregolari della vegetazione” .
La verifica di tali prescrizioni non poteva che avvenire in una fase successiva a quella di progettazione, avuto riguardo alla finalità del monitoraggio di “identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive” , considerata dall’art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (la previsione di un piano di monitoraggio nella fase esecutiva era anche oggetto della prescrizione n. 15).
Al riguardo, va osservato che il novellato art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha introdotto nell’ordinamento il concetto di condizione ambientale, la cui ottemperanza va verificata nella fase in operam , in pretesa contrapposizione alla prescrizione progettuale.
Infatti, le condizioni ambientali, intese come i requisiti per realizzare il progetto o per compensarne gli impatti ambientali negativi, erano già normalmente apposte ai provvedimenti di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA da prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2017.
Piuttosto, la vera novità introdotta dal novellato art. 28 è stata quella di includere tra le condizioni ambientali la descrizione completa delle misure di monitoraggio ambientale: in tal senso, il comma 3 fa espresso riferimento ai “tempi” e alle “specifiche modalità di attuazione” stabiliti “nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA” (cfr. anche l’art. 5, comma 1, lett. o -quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 104 del 2017).
Ritiene peraltro il Collegio che assolutizzare la distinzione tra condizioni ambientali e prescrizioni progettuali rischi di fare perdere di vista che l’obiettivo perseguito dalle une e dalle altre è lo stesso, e cioè quello di “mitigare l’impatto di un progetto sull’interesse ambientale assunto come oggetto di prioritaria attenzione da parte del decisore pubblico, sulla base della misurazione del tipo di impatto qualitativo e quantitativo derivante dall’attività assentita” (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).
14.3b. Proseguendo nello scrutinio del motivo, osserva il Collegio che la determinazione provinciale 1 giugno 2016 n. 828 non può avere avuto l’effetto di verificare l’ottemperanza delle prescrizioni in operam , perché i lavori non avevano ancora avuto inizio.
Piuttosto, con tale determinazione, la Provincia si è limitata a dare atto che erano state ottemperate le sole prescrizioni necessarie all’approvazione del progetto.
15.1. Il quinto motivo si fonda sul presupposto secondo cui la società OF avrebbe eseguito i lavori senza avere avuto contezza del parere del parere del CTP VIA del 12 luglio 2018, e quindi di essere stata nell’impossibilità giuridica di osservare le indicazioni ivi contenute.
Il motivo è infondato.
15.2. Osserva al riguardo il Collegio che l’invio della terza comunicazione lavori del 13 giugno 2019 dimostra che la società OF era a conoscenza dell’esistenza dei decreti del Commissario Cortina 2021 16 gennaio 2019 n. 520 e n. 521, con la conseguenza che era nella condizione di conoscerne il contenuto e di avere contezza delle indicazioni del parere del CTP VIA del 12 luglio 2018.
Assume poi rilievo la circostanza secondo cui nella comunicazione di fine lavori del 30 novembre 2021 la società ha dichiarato che le opere di ricomposizione ambientale erano ancora da completare.
C. Sul primo ricorso per motivi aggiunti.
16. Tanto statuito in ordine al ricorso introduttivo, è ora possibile trattare del primo ricorso per motivi aggiunti, a mezzo del quale è stata impugnata la determinazione provinciale 28 settembre 2023 n. 1208 nelle parti in cui la società OF è stata diffidata a ottemperare alle prescrizioni nn. 2, 4, 10, 11 e 13, è stata accertata la non conformità al progetto del tratto dismesso della pista “B”, è stata disposta la verifica delle prescrizioni n. 1 e n. 7.
17.1. Il primo mezzo del primo ricorso per motivi aggiunti investe la prescrizione n. 2, riguardante gli approfondimenti geognostici e le cautele da attuare per evitare il prodursi di dissesti geologici e le prescrizioni n. 4, n. 10 e n. 13, riguardanti il rinverdimento del tracciato delle piste.
La deducente lamenta in buona sostanza che la Provincia, ai fini della verifica dell’ottemperanza di tali prescrizioni, non avrebbe potuto legittimamente impiegare il criterio dell’efficacia delle azioni in concreto attuate nell’esecuzione dei lavori.
Il motivo è infondato.
17.2. Osserva al riguardo il Collegio che le prescrizioni in argomento devono essere traguardate alla luce dell’obiettivo in funzione del quale la Provincia le ha previste, e cioè in vista della effettiva tutela ambientale, che non deve essere solo considerata a livello di progettazione, ma deve trovare rispondenza concreta in fase di esecuzione dei lavori e nella fase di esercizio delle opere.
Il fatto che le misure poste in essere dalla società OF non siano state efficaci in ragione dei dissesti verificatisi in occasione di eventi metereologici e per il mancato attecchimento del cotico erboso e delle semenze non può non incidere sul giudizio di non ottemperanza delle prescrizioni.
Da questo punto di vista, la società non ha dimostrato, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che la prestazione oggetto del rapporto obbligatorio sarebbe divenuta impossibile per una causa a sé non imputabile.
Inoltre, per quanto riguarda le prescrizioni n. 4, n. 10 e n. 13, il fatto che successivamente la Provincia, con la determinazione 8 novembre 2024 n.1288, ne abbia accertato l’ottemperanza dimostra inequivocabilmente che la società era nella concreta possibilità di raggiungere il risultato al quale tali prescrizioni erano funzionali.
18.1. Il secondo mezzo del primo atto per motivi aggiunti, investe i lavori eseguiti sul tratto dismesso della pista B.
In buona sostanza, la deducente lamenta che la Provincia avrebbe arbitrariamente imposto modalità e tempistiche per la messa a dimora di specie tipiche dell’area sulla superficie della pista e sulle scarpate di raccordo.
Il motivo è infondato.
18.2a. Osserva al riguardo il Collegio che il progetto presentato dalla società OF prevedeva la dismissione di un tratto della pista B e che tale tratto “dovrà essere rimboschito per evitare che tale discontinuità possa influire negativamente sul biotopo presente nell'area” , con la precisazione che “La riforestazione sarà eseguita con specie idonee e con sesto di impianto naturaliforme e riguarderà una superficie di circa 0,9 ha” e che “nei tratti di pista in dismissione i tubi e i pozzetti andranno rimosse completamente” (doc. 3 di parte ricorrente, pagine 12 e 13).
Su tali aspetti, il provvedimento qui gravato ha cosi statuito: “Per il tratto dismesso della pista B quanto realizzato non è conforme al progetto. Si diffida il proponente a svolgere le seguenti attività entro i termini indicati. Entro il 15 ottobre 2023 vanno rimosse le vasche e i pozzetti degli impianti di innevamento, limitando gli scavi alla sezione strettamente necessaria per non denudare ulteriori superfici ed intervenendo con mezzi leggeri tipo ragno. Un report che dia esaustiva evidenza di quanto realizzato dev’essere trasmesso alla Provincia - Servizio VIA, entro il 20 ottobre prossimo. Per la ricostituzione dell’habitat boschivo dovranno essere messe a dimora sulla superficie della pista dismessa e sulle scarpate di raccordo laterali specie tipiche dell’area come pino cembro e pino silvestre, allevate in fitocella di provenienza certificata, con un sesto d’impianto 1m x 1m, da adattare alle specifiche condizioni morfologiche stazionali. I lavori di piantumazione dovranno essere eseguiti manualmente evitando di entrare nel biotopo con mezzi pesanti che possano ulteriormente compromettere l’assetto vegetativo. Le piantine dovranno essere certificate, fornite con il pane di terra, disco pacciamante, shelter (protezione antimorso della gemma apicale) e dotate di tutore o meglio canna segnalatrice per le cure che abbisognano nei primi anni di vita sino a che non superano l’altezza di almeno un metro sollevandosi dalla vegetazione erbacea.”
18.2b. Ritiene al riguardo il Collegio che la diffida alla rimozione dei pozzetti è coerente con le previsioni progettuali e con la situazione di fatto riscontrata in sede di sopralluogo.
18.2c. Lo stesso vale per la diffida riguardante la piantumazione di specie tipiche.
In particolare il riferimento nella diffida alle “ specie tipiche dell’area come pino cembro e pino silvestre” non è altro che una esplicitazione delle “ specie idonee” da impiegare per la riforestazione alle quali faceva riferimento proprio il progetto della società OF.
La declinazione specifica, contenuta nella diffida, sull’impiego delle specie pino cembro e pino silvestre, peraltro effettuata a titolo esemplificativo in considerazione dell’impiego dell’avverbio di modo “come” , costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, che nel caso di specie non pare viziato, avuto riguardo al fatto che, per dato di comune esperienza, si tratta di piante tipiche dell’ambiente alpino.
19.1. Il terzo mezzo del primo atto per motivi aggiunti investe la prescrizione n. 11 riguardante i tagli forestali e le nuove piantumazioni.
In particolare, viene censurato il contenuto della relazione istruttoria sottesa al provvedimento di diffida nella parte in cui ne viene accertata la mancata ottemperanza.
19.2. Il motivo non può essere accolto alla luce del fatto che il contenuto determinativo del provvedimento non contiene nessuna statuizione di diffida in relazione a tale prescrizione n. 11.
Al riguardo, ritiene il Collegio che l’espressione contenuta nella diffida provinciale “determina di assumere la allegata relazione istruttoria quale parte integrante del presente provvedimento” debba intendersi nel senso che la relazione istruttoria assume rilevanza limitatamente agli aspetti considerati nella parte dispositiva, la quale non riguarda la prescrizione n. 11.
Infatti, la Provincia ha dichiarato l’inottemperanza della prescrizione n. 11 solo con la successiva determinazione 6 maggio 2024 n. 456 e ha adottato il conseguente provvedimento di conformazione con la determinazione 6 giugno 2024 n. 620, provvedimenti impugnati con il terzo ricorso per motivi aggiunti.
D. Sul secondo ricorso per motivi aggiunti.
20. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti viene impugnata la determinazione provinciale 15 dicembre 2023 n. 1613, con cui la Provincia ha dichiarato non più verificabile l’ottemperanza alla prescrizione n. 1, ha dichiarato non ottemperata la prescrizione n. 2 e ha accertato il mancato completamento del ripristino del tratto dismesso della pista B.
21.1. Il primo mezzo di censura del secondo atto per motivi aggiunti riguarda la prescrizione n. 1 contenuta nel provvedimento di esclusione della VIA recato dalla determinazione 21 aprile 2016 n. 576 ( “Ridurre al minimo indispensabile l'intervento di livellamento delle piste (in particolare per la pista A del Col IÈ) definendo in sede di progettazione esecutiva specifici elaborati grafici di dettaglio che individuino puntualmente le aree interessate dall'intervento e le relative dimensioni delle superfici interessate” ), rispetto alla quale il parere del CTP VIA del 12 luglio 2018 aveva dato l’indicazione secondo cui “Tale adempimento dovrà essere svolto direttamente in fase di cantiere/realizzazione delle opere. Entro 30 giorni dal termine dei lavori dovrà essere predisposta idonea documentazione fotografica alla Provincia di BE (Servizio VIA) che attesti il rispetto di tale adempimento.”
Il motivo si articola sostanzialmente in due doglianze, entrambe da disattendere.
21.2a. Sotto un primo aspetto, la ricorrente sostiene che il parere del CTP VIA del 12 luglio 2018 avrebbe indebitamente integrato la prescrizione formulata determinazione 21 aprile 2016 n. 576.
21.2b. Tale doglianza è inammissibile, perché investe una disposizione provvedimentale ormai inoppugnabile.
21.3a. Sotto un secondo aspetto, riprendendo la doglianza formulata con il quinto motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente sostiene di avere avuto conoscenza delle prescrizioni del parere del CTP VIA del 12 luglio 2018 solo una volta conclusi i lavori, con la conseguenza che non le sarebbe stato possibile rispettarla.
21.3b. La censura è infondata alla luce di quanto già sopra motivato nello scrutinio del quinto motivo del ricorso introduttivo al paragrafo n. 15.2.
Osserva inoltre il Collegio che è priva di riscontro probatorio l’affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe livellato le piste prima di avere conosciuto il contenuto dei decreti del Commissario Cortina 2021 16 gennaio n. 520 e n. 521.
Sono poi persuasive le valutazioni contenute nella relazione istruttoria del Servizio VIA della Provincia del 15 dicembre 2023 sull’inidoneità della documentazione prodotta dalla società OF per dimostrare il rispetto della prescrizione (doc. 47c della Provincia, pagine 3 e 4).
In particolare è persuasiva la considerazione secondo cui la società aveva presentato alla Provincia documentazione riferita solo ai volumi di terra da movimentare e non anche alle superfici interessate dai lavori di livellamento.
22.1. Il secondo mezzo di censura del secondo atto per motivi aggiunti riguarda la prescrizione n. 2 contenuta nel provvedimento di esclusione della VIA recato dalla determinazione 21 aprile 2016 n. 576 ( “Gli aspetti geologici dovranno essere approfonditi in sede di redazione del progetto esecutivo attraverso uno approfondito studio di carattere generale relativo all'intera area di dissesto volto a dimostrare che gli interventi in progetto (scavi, livellamenti, ecc..) non comportino un aggravio della situazione esistente e inoltre programmi con attenzione i lavori di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali, causa principale, con la natura argillosa dei terreni, dei fenomeni di instabilità” ) rispetto alla quale il parere del CTP VIA del 12 luglio 2018 aveva dato l’indicazione secondo cui “I lavori di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali, causa principale, con la natura argillosa dei terreni, dei fenomeni di instabilità dovranno essere effettuati direttamente in fase di cantiere/realizzazione delle opere. Entro 30 giorni dal termine dei lavori dovrà essere predisposta idonea documentazione fotografica alla Provincia di BE (Servizio VIA) che attesti il rispetto delle indicazioni riportate nella documentazione di progetto.”
Al riguardo, il Servizio VIA della Provincia, nel parere del 15 dicembre 2023, ha espresso il giudizio tecnico secondo cui “In conclusione, pur avendo OF Srl dato seguito alla prima parte della prescrizione, laddove si disponeva l’approfondimento degli studi geologici in fase esecutiva, in sede di realizzazione della pista B non ha adottato gli accorgimenti necessari ad evitare un aggravio delle condizioni di dissesto e non ha programmato “con attenzione i lavori di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali”, funzionali ad ottenere la corretta regimazione delle acque superficiali.” (doc. 47c della Provincia, pagine dalla 5 alla 7).
Il Servizio VIA ha precisato di essere venuto a conoscenza delle problematiche di dissesto ed erosione superficiale insorte nel corso degli anni sulla pista B solo in occasione del sopralluogo congiunto del 22 settembre 2023.
Il motivo si articola sostanzialmente sotto cinque profili, che il Collegio non può condividere.
22.2a. Sotto un primo profilo, la società OF sostiene di avere eseguito tutte le attività previste dalla relazione geologica.
22.2b. L’argomento è infondato dal punto di vista fattuale, come dimostrato dal verificarsi dei dissesti sopra indicati, in conseguenza dei quali la società OF ha dovuto attuare misure di contrasto (cfr. la nota della società OF del 29 settembre 2023, doc. 43 della Provincia, pagina 2, ultimo capoverso).
Al riguardo, va ribadito il concetto che le prescrizioni ambientali devono trovare rispondenza concreta anche e soprattutto nella fase di esercizio delle opere
22.3a. Sotto un secondo profilo, la società OF sostiene che la Provincia avrebbe fatto riferimento alla situazione di dissesto in assenza di elementi probatori.
Al contrario, l’ininterrotto utilizzo della pista per l’attività sciistica dimostrerebbe l’assenza di dissesti.
22.3b. Anche questa doglianza non è fondata, alla luce di quanto emerso nel sopralluogo del 22 settembre 2023 in ordine al verificarsi di tali fenomeni e alla luce di quanto dichiarato dalla stessa società OF nella nota del 29 settembre 2023 sulle misure di seguito adottate.
22.4a. Sotto un terzo profilo, la società OF lamenta che la Provincia avrebbe confuso l’erosione di rilevanza geologica, considerata dalla prescrizione n. 2 che, in tesi, sarebbe stata ottemperata, con l’erosione superficiale, priva di rilevanza geologica, alla cui prevenzione era invece preposto l’inerbimento.
22.4b. La censura va disattesa alla luce del fatto che la relazione geologica elaborata dalla stessa società OF e allegata al progetto indicava gli interventi di rinverdimento del terreno come un presidio per limitare le possibilità di erosione (doc. 58 della Provincia, pagine dalla 8 alla 11).
Sotto connesso aspetto, il Collegio ritiene immune da vizi il giudizio tecnico discrezionale sotteso alla valutazione della Provincia sull’attinenza dell’inerbimento a prevenire fenomeni di erosione.
22.5a. Sotto un quarto profilo, la società OF sostiene che la prescrizione n. 2, nella parte in cui dovrebbe attuarsi con il rinverdimento del terreno, si sovrapporrebbe alla prescrizione n. 10 ( “Procedere all'inerbimento delle superfici erbose con miscugli di specie autoctone idonee a creare fasce ecotonali ad elevata copertura, con possibilità di pascolamento” ) e alla prescrizione n. 13 ( “Evitare ampie superfici rinverdite in modo omogeneo impiegando più miscugli ed anche fiorume locale agendo su piccole aree con miscugli diversi” ).
22.5b. La censura va disattesa, avuto riguardo alla specifica ratio sottesa a ciascuna di tali prescrizioni, le quali – pur considerando tutte l’inerbimento – miravano al conseguimento di obiettivi tra loro diversi, che avrebbero dovuto essere distintamente raggiunti al termine dei lavori.
22.6a. Sotto un quinto profilo, la società OF lamenta che la determinazione provinciale 15 dicembre 2023 n. 1613 si fonderebbe sugli stessi elementi istruttori sottesi alla precedente determinazione 28 settembre 2023 n. 1208, e che ciononostante con le due determinazioni la Provincia avrebbe assunto decisioni tra loro diverse.
22.6b. La censura è infondata in punto di fatto, atteso che nell’istruttoria sottesa all’adozione della determinazione provinciale 15 dicembre 2023 n. 1613 è confluita anche la nota della società OF del 29 settembre 2023, successiva alla determinazione 28 settembre 2023 n. 1208.
23. Il terzo mezzo di censura del secondo atto per motivi aggiunti reitera le doglianze proposte con il secondo mezzo del primo atto per motivi aggiunti riguardante la messa a dimora di specie tipiche dell’area sul tratto dismesso della pista B.
La censura va disattesa per le medesime ragioni sottese alla declaratoria di infondatezza del secondo mezzo del primo atto per motivi aggiunti, espresse ai precedenti paragrafi 18.2a, 18.2b e 18.2c.
24. Con il quarto mezzo di censura del secondo atto per motivi aggiunti la società OF lamenta la violazione dei principi di collaborazione e buona fede e il vizio di eccesso di potere per sviamento in considerazione delle condotte censurate nei tre precedenti mezzi di censura.
L’infondatezza di questi ultimi comporta l’infondatezza anche della doglianza in esame, che quindi va disattesa.
E. Sul terzo ricorso per motivi aggiunti.
25.1. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti vengono impugnate le determinazioni provinciali 30 aprile 2024 n. 456 e 6 giugno 2024 n. 620, con le quali, rispettivamente, è stata accertata l’inottemperanza della prescrizione n. 11 ed è stato adottato il provvedimento di diffida a conformarvisi.
25.2. Come anticipato, il contenuto della prescrizione n. 11 di cui alla determinazione 21 aprile 2016 n. 576 era il seguente: “Evitare tagli ai margini di vecchi popolamenti forestali e, se necessario, realizzare nuove piantagioni marginali e di collegamento” .
Il parere del CTP VIA del 12 luglio 2018 aveva dato l’indicazione secondo cui “Nel caso venissero realizzate nuove piantagioni marginali e di collegamento, dovrà essere prodotta idonea documentazione fotografica alla Provincia di BE (Servizio VIA) che dimostri l’effettiva attività entro 30 giorni dal termine delle piantumazioni.” .
Il Servizio VIA della Provincia, nel parere 28 settembre 2023 redatto all’esito del sopralluogo congiunto del 22 settembre 2023, ha espresso il giudizio tecnico secondo cui la condizione ambientale n. 11 non risultava ottemperata. (doc. 48C della Provincia, pagina 14).
Lo stesso Servizio VIA, nel parere 6 giugno 2024, ha inoltre rappresentato che “ Alla luce della documentazione agli atti quindi risulta chiaro che i lavori per la modifica delle piste del Col Druscié abbiano comportato “tagli ai margini di vecchi popolamenti forestali”, e più specificamente: pista A e pista Intermedia-Stries: i tagli sono avvenuti ai margini di vecchi popolamenti forestali; pista B: la realizzazione del nuovo tracciato all’interno del vecchio popolamento forestale ha creato ex novo dei margini, da raccordare con le superfici scoperte. Peraltro la necessità di una ricomposizione del margine boscato delle tre piste, anche sotto il profilo paesaggistico, veniva rilevata in sede di Conferenza di Servizi dal parere della Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, BE, Padova e Treviso, prot. n. 9995-RE del 21/05/2016 […] ” (doc. 51C della Provincia, pagina 9).
La determinazione 6 giugno 2024 n. 620 conteneva la diffida “ad estendere i rinverdimenti anche alle scarpate laterali di raccordo con l’habitat boschivo (pista A, pista B e pista Intermedia - Stries), ed integrarli con l’impianto di essenze arbustive allevate in fitocella di provenienza certificata, di specie tipiche dell’area come ontano verde, sorbo degli uccellatori e montano, salicone, salice rosso, con una distribuzione a quinconce alla distanza di 3 metri, da adattare alle specifiche condizioni morfologiche stazionali” e indicava le aree su cui intervenire: per la pista A, la parte terminale presso la stazione intermedia della cabinovia; per la pista B, la scarpata laterale; per la pista Intermedia, le scarpate, anche sotto la linea della cabinovia.
26. I due mezzi di censura di cui si compone terzo atto per motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente perché si fondano su argomenti sostanzialmente comuni.
27.1. Sotto un primo profilo, la società OF lamenta che le determinazioni 30 aprile 2024 n. 456 e 6 giugno 2024 n. 620 sarebbero frutto di una indebita integrazione della prescrizione n. 11 contenuta nella determinazione 21 aprile 2016 n. 576.
27.2. La censura è infondata atteso che, anche in questo caso, il riferimento alle specie tipiche dell’area da impiegare per i rinverdimenti è una esplicitazione delle modalità con cui realizzare le piantagioni marginali di collegamento oggetto della prescrizione n. 11.
Ritiene in particolare il Collegio che tale indicazione non abbia innovato il quadro delineato dalla determinazione 21 aprile 2016 n. 576.
Infatti, per eseguire tali piantagioni non potevano che impiegarsi essenze proprie dei luoghi, tra le quali la Provincia, facendo uso della discrezionalità tecnica nell’impiego di nozioni delle scienze forestali, ha annoverato ontano verde, sorbo degli uccellatori e montano, salicone, salice rosso.
28.1. Sotto un secondo profilo, la società OF sostiene di non avere eseguito tagli ai margini di vecchi popolamenti forestali, con la conseguenza che non si sarebbe verificata la condizione di operatività della prescrizione.
La censura è infondata.
28.2a. Ritiene al riguardo il Collegio che la prescrizione n. 11 debba essere interpretata alla luce della finalità in ragione della quale è stata prevista, e cioè nel senso che permette la maggiore protezione dell’ambiente.
Avuto riguardo a tale chiave di lettura, tale prescrizione si traduce in un duplice comando: quello di “evitare tagli ai margini di vecchi popolamenti forestali” e quello, “se necessario” , di “realizzare nuove piantagioni marginali e di collegamento”.
Da questo punto di vista, la necessità di procedere ai rinverdimenti non dipende dalla esecuzione di tagli forestali, ma dalla necessità di inserire una fascia intermedia di piante a rapida crescita tra la zona erbosa delle piste e il bosco antico, costituito da lariceti e da larici-cembreti.
28.2b. Il Collegio ritiene inoltre immune da vizi la valutazione tecnico discrezionale secondo cui, ad avviso della Provincia, i tagli forestali in concreto eseguiti per i lavori sulle piste hanno riguardato zone ai margini di vecchi popolamenti forestali.
Assume al riguardo rilievo il contenuto della scheda normativa “ H/3.7 – Località Spones de Drusiè– Sponantes” contenuta all’Allegato H ( “Schede normative delle zone di interesse naturalistico” ) del PRG di Cortina secondo cui l’area boscata in questione “ È un biotopo di una certa estensione, formato da un eco sistema forestale fra i più integri e ben conservati di tutta la valle di ZO, pur essendo paradossalmente situato vicino a zone sciistiche. (…) nella zona del Col Drusiè non vengono effettuati tagli da più di un trentennio. Il luogo presenta quindi delle caratteristiche di naturalità veramente fuori dal comune e merita una tutela speciale per la qualità eccezionale degli habitat forestali-faunistici che racchiudono” (doc. 60 della Provincia, pagina 37).
Da questo punto di vista, le argomentazioni contenute nel secondo mezzo di censura sul “senso della prescrizione originaria” attengono a valutazioni di merito, che in questa sede non sono sindacabili, e, peraltro, non sono nemmeno sostenute da elementi probatori.
29.1. Sotto un terzo profilo, la società OF valorizza il contenuto dell’elaborato “E” recante “Adeguamento alle prescrizioni VIA” , da essa presentato nel maggio 2016 che, in relazione alla prescrizione n. 11 recava il seguente contenuto: “Punto 11 – Evitare tagli ai margini di vecchi popolamenti forestali. Gli interventi previsti dal progetto comporteranno una riduzione di superficie forestale che verrà compensata secondo gli obblighi di legge. La pista interessa zone boscate a copertura discontinua, in cui non si verifica la presenza di popolamenti forestali invecchiati, a copertura densa. I tagli al margine della pista, per l’allargamento della stessa, non saranno eseguiti in maniera geometrica, ma assecondando le chiarie esistenti, in modo da conferire un aspetto naturaliforme. Non sarà necessario realizzare nuove piantagioni marginali e di collegamento” (doc. 5 di parte ricorrente, pagina 19).
Sostiene che la determinazione provinciale 1 giugno 2016 n. 828 avrebbe recepito il contenuto di tali osservazioni di parte.
La censura è infondata.
29.2. Osserva al riguardo il Collegio che la determinazione provinciale 1 giugno 2016 n. 828 si è limitata a dare atto che erano state ottemperate le sole prescrizioni necessarie all’approvazione del progetto.
Tale determinazione non ha inciso sul contenuto della prescrizione n. 11 apposta dalla determinazione 21 aprile 2016 n. 576 né ha prodotto l’effetto di verificare l’ottemperanza delle prescrizioni in operam , perché i lavori non avevano ancora avuto inizio.
Inoltre è evidente che il giudizio sulla non necessità di realizzare nuove piantagioni marginali di collegamento si fondava sull’ipotesi progettuale secondo cui l’esito dei lavori avrebbe conferito all’area un aspetto naturaliforme.
Tuttavia tale ipotesi progettuale non ha trovato riscontro concreto una volta realizzate le opere.
30.1. Sotto un quarto profilo, la società OF sostiene che la prescrizione n. 11 sarebbe sovrapponibile alla prescrizione n. 14 di “Preservare una morfologia “non lineare” del margine delle piste attraverso tagli irregolari della vegetazione” , che la Provincia aveva giudicato ottemperata.
La censura non è fondata.
30.2. Ritiene al riguardo il Collegio che il giudizio di ottemperanza alla prescrizione n. 14 sia da riferirsi alle zone in cui al margine delle piste, all’esito dei lavori, era rimasta della vegetazione.
Da questo punto di vista, tale giudizio di ottemperanza non “assorbe” quello riguardante la salvaguardia (o della ricostituzione) della fascia di collegamento tra il margine della pista e il bosco antico.
31. In conclusione il ricorso introduttivo e i tre atti per motivi aggiunti vanno respinti alla luce della infondatezza dei motivi ai quali si affidano.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società OF S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , a pagare alla Provincia di BE la somma di Euro 6.000,00# (seimila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO