Sentenza 19 novembre 2021
Ordinanza collegiale 6 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 06/12/2022, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01935/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2021, proposto da
MA AG, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Lupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 629/2020 del 15.6.2020 del TAR Lecce (I Sezione) notificata il 7.7.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con sentenza n. 1679/2021 del 19.11.2021, questo TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 629/2020 del 15.6.2020, assegnando al Comune di Lizzano “ il termine di 60 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza ” per provvedere “ sulla istanza di riqualificazione presentata dalla ricorrente ”, con l’avvertimento che, in mancanza, “ si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico della stessa Amministrazione ”;
- in particolare, con la detta pronuncia è stato stabilito che “- con la sentenza n. 629/2020 questo TAR (non ha accertato il diritto alla riqualificazione dei suoli, ma) ha censurato la nota di diniego sotto il profilo della carenza della relativa motivazione, tenuto conto della condotta processuale dell’Ente, che, nel giudizio cognitorio, non aveva riscontrato le ordinanze istruttorie volte a ottenere i necessari chiarimenti sui seguenti aspetti: “a) dai contenuti dell’atto impugnato non emerge in modo univoco quale sia la natura dello stesso - che andrà dunque precisata -, sia perché indirizzato al difensore e non alla parte, sia per il tono di alcuni suoi “passaggi” motivazionali. b) occorre, inoltre, che l’A.C. precisi, anche tenendo conto dei rilievi svolti con il ricorso - di cui si è già, almeno in parte, dato conto -, quali sono le caratteristiche delle previsioni per viabilità e per verde pubblico attrezzato relative al suolo di cui si chiede la riqualificazione, quanto: 1) alla vincolatività delle relative ubicazioni, pure tenendo conto del disposto di cui all’art. 2.39 PRG citato nell’atto impugnato; 2) alle caratteristiche delle previste strade, in rapporto alla loro funzione/destinazione e alla luce della giurisprudenza richiamata nel ricorso; 3) alle opere rientranti, secondo la strumentazione urbanistica comunale, entro la categoria del verde pubblico attrezzato e all’eventuale possibilità di realizzazione delle medesime da parte dei soggetti privati”; - pertanto, la corretta esecuzione della sentenza comporta l’obbligo del comune di rieditare l’esercizio del potere, riscontrando l’istanza della ricorrente sulla scorta di una motivazione puntuale e circostanziata, che risulti correlata a oggettivi riferimenti documentali, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle precitate ordinanze istruttorie n. 1220 del 15 luglio 2019 e n. 268 del 2 marzo 2020 ”;
- la sentenza n. 1679/2021 del 19.11.2021 è stata notificata in data 14.1.2022;
- con istanza in data 21.10.2022, parte ricorrente ha riferito che l’Amministrazione comunale ha “ottemperato al pagamento delle spese processuali (quale parte soccombente), ma non si è ancora doverosamente pronunciata sull’istanza di riqualificazione”, sicché ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta;
Considerato che sussistono i presupposti per la nomina del Commissario ad acta nella persona del Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Taranto, il quale provvederà a prestare esecuzione alla sentenza n. 1679/2021 del 19.11.2021, e quindi a concludere il procedimento avviato su istanza della ricorrente secondo le prescrizioni contenute nel dictum giudiziale, con assegnazione di gg. 120 dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza per l’adempimento dell’incarico ricevuto;
Ritenuto di porre sin d’ora il compenso del Commissario ad acta a carico del Comune di Lizzano, con riserva di provvedere alla relativa determinazione, su istanza di parte, con separato provvedimento successivamente alla esecuzione dell’incarico, fermo restando che i relativi oneri, siccome imputabili al perdurante inadempimento dell’Amministrazione comunale, potranno assumere rilevanza sotto il profilo del possibile danno erariale ( cfr. Corte dei Conti, Sez. Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, 2 ottobre 2020 n. 255 );
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima nomina quale Commissario ad acta nel giudizio in esame il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Taranto, con assegnazione di gg. 120 dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza per l’evasione dell’incarico ricevuto.
Pone il compenso del Commissario ad acta a carico del Comune di Lizzano.
Dispone che la Segreteria della Sezione provveda alle comunicazioni di rito - tra cui, specificamente, al Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Taranto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO