Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3583 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Erika Obinu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Erika Obinu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 24/07/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villasor.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24/07/2009 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Villasor, anno 2009, numero 6, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Settimo San Pietro, via Vivaldi, 18, di esclusiva proprietà della Sig.ra rimarrà assegnata a quest'ultima per ivi CP_1 convivere con le figlie minori.
Le minori e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della
Pag. 2 di 4 decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Le minori restano collocate prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- 15 giorni al mese anche non consecutivi con annesso pernotto compatibilmente con le esigenze delle minori e previo accordo con la madre.
3. Con riferimento alle festività natalizie si determina sin da ora il principio di alternanza, in modo da garantire che ogni genitore trascorra con le figlie la cena del 24 o il pranzo del 25 dicembre, così come la cena del 31 dicembre o il pranzo del 1° gennaio;
Santo Stefano e l'epifania.
4. Per quanto riguarda le festività pasquali le parti concordano che le figlie trascorreranno, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e la pasquetta con l'altro, salvo diversi accordi.
5. In riferimento al compleanno delle minori i genitori prenderanno accordi per fare in modo che almeno il pranzo o la cena sia in via esclusiva con uno di loro, qualora possibile, in base alle esigenze delle minori e del padre e della madre.
6. Con riferimento alle vacanze estive, compatibilmente con le ferie dei ricorrenti, le figlie trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascuno di essi nei mesi di luglio e agosto da stabilire di anno in anno, entro il 30 giugno.
7. Alla luce dei tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, nulla
è dovuto a titolo di mantenimento ordinario mentre, verranno ripartite, nella misura del 50% tutte le ulteriori spese (estetista, parrucchiere, abbigliamento, sportive, trasporti pubblici, spese mediche coperte e non dal SSN e scolastiche) e le spese straordinarie.
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. Le parti concordano che le detrazioni fiscali per le figlie a carico saranno al
50% in favore di entrambi e l'assegno unico, attualmente percepito in via esclusiva dalla Sig.ra continuerà ad essere percepito integralmente CP_1 dalla Sig.ra CP_1
Pag. 3 di 4 9. Le parti, rilevato che le stesse sono economicamente indipendenti, dichiarano che nulla è dovuto quale contributo al mantenimento dei coniugi.
10. I coniugi si concedono vicendevolmente il consenso alla firma per quanto necessario e derivante dagli obblighi della presente separazione e, in particolare, con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle minori figlie.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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