CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4865 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4314/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Aversa Gianpaolo (c.f. C.F._1
) e dall'Avv. Giordano Salvatore (c.f. ), come da C.F._2 C.F._3 procura su foglio separato;
APPELLANTE E
nata a [...] il [...] (c.f.: e CP_1 C.F._4 [...]
nata negli Stati Uniti D'America il 28/06/1979 (c.f. CP_2
), entrambe rappresentate e difese da quest'ultima personalmente in C.F._5 virtù di procura rilasciata da su foglio separato;
CP_1
APPELLATE
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
.2591), C.F._6
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza del 07/05/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1799/2016, Parte_1 emesso il 26 novembre 2016 dal Tribunale di Torre Annunziata su ricorso di PA , CP_1 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 97.500,00, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli titoli e spese processuali. A fondamento del ricorso monitorio aveva prospettato che: CP_1
1 - giusto atto di compravendita per notar stipulato Parte_1 Persona_1 in data 1 agosto 2008 (rep. n. 27824 - racc. 3627), aveva acquistato dalla società le quote della F.C. Savoia 1908 S.S.D. a r.l. per il prezzo complessivo di Controparte_4
€ 97.500,00;
- che, a garanzia del credito, l' aveva consegnato alla n. 3 cambiali per Parte_1 CP_4
€ 32.500,00 l'una, a firma di tale e girate alla società alienante;
Controparte_3
- che, in adempimento di un debito contratto con la stessa, il legale rappresentante della le aveva ceduto il credito maturato nei confronti dell' Controparte_4 Parte_1
L'opponente deduceva, in primo luogo, l'inammissibilità dell'azione monitoria, evidenziando che le cambiali azionate erano state emesse in favore della società e Controparte_4 successivamente girate alla in virtù di un preteso contratto di cessione di credito. CP_1
Tuttavia, secondo l' l'azione causale era inammissibile, in quanto il comportamento Parte_1 della (pretesa cedente del credito alla aveva comportato la Controparte_4 CP_1 prescrizione delle azioni cambiarie a lui spettanti. L'opponente, in particolare, richiamava l'art. 66 comma 3 della legge cambiaria e prospettava che il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell'onere di restituire al proprio girante il titolo impregiudicato, vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio delle azioni cambiarie che gli competevano nei confronti del proprio debitore, comportava l'inammissibilità dell'azione causale proposta dal giratario che, per propria inattività, aveva lasciato prescrivere l'azione cambiaria di regresso spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche prime prenditore. Nel caso di specie, secondo risultava palese la prescrizione dell'azione cambiaria a lui Parte_1 spettante essendo trascorsi più di otto anni dall'emissione delle cambiali e, peraltro, la ricorrente non aveva nemmeno adempiuto agli oneri, sanciti sempre dall'art. 66 legge cambiaria, di documentare l'avvenuto protesto e di depositare in cancelleria i titoli di che trattasi. Nel merito, invece, l'opponente evidenziava che la cessione avrebbe avuto ad oggetto un credito privo di reale fondamento, in quanto originato da un contratto di compravendita di quote societarie rivelatosi viziato e, comunque, inidoneo a fondare una valida obbligazione cambiaria. esponeva che la compravendita delle quote della F.C. Savoia 1908 S.S.D. a r.l., Parte_1 conclusa tra la e le controparti si era basata su un bilancio artificiosamente Controparte_4 gonfiato e su documentazione societaria non veritiera, tale da indurlo in errore circa la reale situazione patrimoniale della società ceduta. A sostegno di tale assunto, allegava verbali di assemblea, bilanci, visure camerali e relazioni tecniche contabili, nonché una denuncia-querela presentata nel 2009 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. In via subordinata, deduceva che, anche volendo considerare valida la cessione del Parte_1 credito, l'azione non avrebbe potuto fondarsi su titoli prescritti e su un contratto radicalmente invalido, in quanto affetto da vizi della volontà ex artt. 1427 ss. c.c. e da sopravvenuta ineseguibilità ai sensi dell'art. 1497 c.c. L'opponente, alla stregua di tali premesse, chiedeva:
− la revoca del decreto ingiuntivo n. 1799/2016;
− l'accertamento della prescrizione dell'azione cambiaria;
− l'annullamento o risoluzione del contratto di cessione delle quote;
2 − con vittoria di spese. 1.2. Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'infondatezza e CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
La convenuta rappresentava che:
- il credito azionato in sede monitoria traeva origine da una legittima cessione di credito effettuata dalla in suo favore, per la somma di € 97.500,00, corrispondente al Controparte_4 corrispettivo per l'acquisto di quote della F.C. Savoia 1908 S.S.D. a r.l., come da contratto sottoscritto in data 1 agosto 2008.
- le tre cambiali girate in suo favore dalla costituivano titoli regolarmente Controparte_4 formati, validi ed esigibili, che avevano assunto funzione di garanzia del credito ceduto.
- l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria era infondata in quanto i titoli erano stati presentati nei termini e la stessa era da considerarsi legittima portatrice dei medesimi, anche in assenza di restituzione formale, trattandosi di una girata completa e non contestata. Quanto ai vizi del contratto di cessione delle quote, l'opposta ne negava la sussistenza, affermando che:
− l'operazione era stata regolarmente deliberata dall'assemblea della società;
− il bilancio era stato approvato e certificato da professionista incaricato;
− non vi era alcun elemento utile a fondare una domanda di annullamento o risoluzione;
− le doglianze attoree avevano carattere strumentale e generico. Concludeva chiedendo:
− in via preliminare la chiamata in causa di originaria debitrice e prima Controparte_3 emittente;
Nel merito
− il rigetto dell'opposizione in ogni sua parte;
− la conferma del decreto ingiuntivo n. 1799/2016;
− la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
1.3 autorizzata la chiamata in causa della che, tuttavia, rimaneva contumace, il Tribunale CP_3 di Torre Annunziata. con sentenza n. 1802/2021 pubblicata il 10/09/2021, così decideva:
- rigetta l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 1799/2016 emesso da questo Tribunale, e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, al pagamento in favore delle opposte delle competenze di lite che determina nella complessiva somma di € 10.600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e Cpa In sintesi, il Tribunale rilevava come la creditrice avesse azionato tre cambiali per complessivi € 97.500,00, poste a garanzia del corrispettivo pattuito nell'ambito del contratto di cessione di quote della società F.C. Savoia 1908, e validamente girate in suo favore dalla Controparte_4 cedente originaria. Secondo il primo Giudice, in primo luogo, l'opponente era a conoscenza dell'azione intrapresa dalla creditrice originaria sin dall'anno 2009, quando era stata proposta l'azione esecutiva da parte della e le cambiali erano depositate presso la Cancelleria del G.E., sicché Controparte_4 lo stesso ben poteva espletare a propria volta la relativa azione esecutiva contro la girante. In ogni caso, secondo il Tribunale, le cambiali ben potevano valere come promessa di pagamento, la cui prescrizione è decennale, giacché nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza
3 di titolo di credito scaduto era implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. Quanto alla dedotta simulazione del contratto di cessione di quote, nonché ai vizi della volontà invocati dall'opponente – tra cui errore essenziale, dolo e ineseguibilità dell'obbligazione – il Tribunale riteneva che tali contestazioni si fondassero su deduzioni prive di riscontro oggettivo e documentale sufficiente, ancor più considerando che l'opponente aveva sottoscritto il contratto con consapevolezza e in assenza di formali riserve. Il Giudice di primo grado, inoltre, evidenziava che:
- le doglianze attoree relative alla consistenza patrimoniale della società ceduta non integravano gli estremi della causa di nullità, né di annullamento per errore, essendo state fondate su valutazioni postume e non supportate da una prova rigorosa della falsità del bilancio o della sussistenza di artifizi o raggiri determinanti;
- risultava generico il riferimento alla querela depositata presso la Procura della Repubblica, che non aveva avuto alcun seguito utile ai fini dell'accertamento della simulazione o della mala fede della controparte. Infine, il Tribunale confermava la legittimità della cessione del credito tra e Controparte_4
, quale atto perfettamente valido ed efficace, non essendo emersi elementi idonei CP_1
a metterne in dubbio la genuinità o la causa. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (con atto notificato, in Parte_1 data 14 ottobre 2021, tramite pec) per i seguenti motivi:
2.1 L'appellante contesta in primo luogo l'omessa valutazione della prescrizione dell'azione cambiaria azionata dalla , osservando che le tre cambiali, datate 1° agosto 2008, CP_1 risultavano scadute da anni all'atto dell'ingiunzione, e che l'opposta non aveva mai esercitato il protesto né offerto la restituzione dei titoli;
aggiunge che la mancata tempestiva escussione della traente aveva fatto maturare l'impossibilità di agire in regresso nei suoi Controparte_3 confronti, compromettendo irreversibilmente la propria posizione. L' evidenzia anche che, dalla documentazione prodotta in giudizio da controparte, Parte_1 emergeva che l'unico precetto notificato in data 24.04.2009 si riferiva unicamente alla cambiale scaduta in data 30.01.2009 ed il successivo pignoramento era stato notificato in data 07.05.2009. E, poiché il relativo procedimento esecutivo (r.g. n.98/2009 Tribunale di Torre Annunziata) si era estinto, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione dell'azione cambiaria risultava essere proprio l'atto di pignoramento notificato il 07.05.2009, sicché, alla data del 16.12.2016 (di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo), era ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione dell'azione cambiaria di cui all'art. 94 comma 1, legge cambiaria. In ogni caso, né la né la , avevano mai restituito le cambiali oggetto di lite sicché egli non era CP_4 CP_1 mai stato in grado di esercitare la sua azione cambiaria. In secondo luogo, ribadisce l'inesistenza del credito azionato e la nullità o Parte_1 annullabilità del contratto di cessione delle quote della società F.C. Savoia 1908 S.S.D. a r.l., in quanto stipulato sulla base di un bilancio artefatto e non corrispondente alla reale situazione economico-finanziaria della società. Contesta l'esistenza di una valida obbligazione, ritenendo dimostrato, anche attraverso relazione tecnica e documentazione contabile, il carattere simulato
4 e fraudolento dell'operazione di cessione. Richiama in proposito precedenti denunce, atti assembleari e visure camerali. Infine, insiste sulla mala fede della creditrice, rappresentando che la cessione delle Parte_1 cambiali era intervenuta in un contesto di rapporti personali tra la e il legale CP_1 rappresentante della con l'effetto di pregiudicare consapevolmente la posizione Controparte_4 del debitore principale. Sulla base di tali premesse così ha concluso: Parte_1
Da quanto sopra esposto, si ricava agevolmente che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto: a) dichiarare inammissibile l'azione promossa da;
b) in subordine, accogliere l'opposizione, annullare e/o CP_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare nel merito l'azione proposta, dichiarando che nulla deve a;
c) condannare al pagamento delle spese di giudizio con Parte_1 CP_1 CP_1 attribuzione ai difensori anticipatari. In questi termini, si chiede di riformare la sentenza impugnata. 2.3. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché CP_1 inammissibile, improcedibile e infondato in fatto e in diritto. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità dell'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., rilevando che tutte le questioni sollevate erano già state vagliate e rigettate da più pronunce del Tribunale di Torre Annunziata, sia in sede cautelare sia in sede civile e penale, con riferimento alla validità del contratto di cessione e all'infondatezza delle doglianze attoree. Nel merito, l'appellata contesta la fondatezza dei motivi di gravame, evidenziando che:
− le cambiali erano state emesse a fronte di obbligazione reale e validamente girate;
− la cessione del credito era legittima e opponibile;
− la prescrizione dell'azione cambiaria non era maturata;
− non vi era stato alcun ostacolo all'esercizio dell'azione di regresso da parte dell' Parte_1 che aveva anzi rifiutato di attivarsi per propria scelta;
− ogni accusa di simulazione o dolo risultava già vagliata e rigettata in sede civile e penale. Sulla base di tali premesse ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con CP_1 vittoria di spese di lite. Integrato il contraddittorio nei confronti dell'altra parte del giudizio di primo grado, CP_3
, mediante atto notificato ex art. 140 c.p.c. in data 20.4.2022, all'udienza del 07/05/2025 la
[...] causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. L'appello è fondato e deve essere accolto. Con riferimento alla dedotta prescrizione dell'azione cambiaria, l'appellante assume che le cambiali azionate, datate 1° agosto 2008, fossero ormai prescritte all'atto della proposizione del ricorso monitorio, non essendo mai state presentate all'incasso né protestate. Richiama, sul punto, l'art. 66 della legge cambiaria. La norma in esame dispone, al primo comma, che "se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione"; mentre, al successivo comma terzo si prevede che "il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e
5 depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che alla luce di questa norma, il portatore della cambiale deve restituire al debitore il titolo "impregiudicato" ovvero idoneo a consentirgli l'esercizio delle azioni cartolari, in qualità di portatore della cambiale. Se tali azioni, come nella specie, sono prescritte, essendo decorsi oltre tre anni dalla scadenza dei titoli, al portatore non è consentito esercitare l'azione causale nei confronti del debitore medesimo (Cass. n. 1640 del 1998/14864 del 2003; 16816 del 2010; 15681 del 2011). Il principio di diritto così enucleato deve tuttavia essere coordinato con l'art. 94, terzo comma della legge cambiaria così come interpretato alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo questa norma, la prescrizione, limitatamente alle azioni di regresso promosse dai giranti gli uni contro gli altri, decorre dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui. Secondo un primo approccio ermeneutico, mediante il pagamento delle somme portate dagli effetti, il girante avrebbe potuto ottenere la disponibilità dei titoli ed avrebbe potuto agire in regresso contro il proprio girante. Tale regime giuridico, tuttavia, non può trovare applicazione nella specie, in quanto esso esaurisce i suoi effetti all'interno del più ampio termine triennale decorrente dalla scadenza dei titoli e applicabile ex art. 94, comma 1, all'azione cambiaria diretta, sia nell'ipotesi della cambiale tratta che del pagherò (in virtù' del richiamo all'art. 94 della legge cambiaria operato dal successivo art. 102; cfr. Cass. 1991/5885). Tale azione, in conclusione, "segna la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l'utilizzazione di questo sul piano cambiario, sì da potersi configurare come eccezione reale opponibile a qualsiasi possessore" (Cass. 16816 del 2010). Infatti, nei primi due commi dell'art. 94, viene dettato il regime giuridico della prescrizione delle azioni cartolari dirette (tre anni dalla scadenza) e di regresso (un anno dal protesto o dalla scadenza nel caso vi sia la clausola "senza protesto"), spettanti al portatore del titolo. Al fine di poterle esercitare sono necessarie due condizioni: la disponibilità del titolo e il mancato decorso della prescrizione triennale (od annuale, nell'ipotesi del secondo comma). Secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 94, inoltre, i giranti gli uni contro gli altri possono, tuttavia, esercitare azioni cartolari, ove paghino il titolo od ove contro di essi sia esercitata azione di regresso, ma tale peculiare disciplina normativa è applicabile solo in pendenza del decorso del termine triennale di prescrizione per l'azione cartolare spettante al portatore ex art. 94, commi 1 e 2, essendo quest'ultimo l'unico strumento di tutela, nell'ambito delle predette azioni cartolari, idoneo a garantire il pagamento, qualora le azioni di regresso dei giranti, gli uni verso gli altri, non vadano a buon fine. A conservare l'efficacia delle azioni spettanti al portatore, è finalizzato il citato art. 66, comma 3, nella parte in cui afferma che il titolo deve essere "impregiudicato" ovvero ancora idoneo a consentire al predetto portatore, l'esercizio delle azioni cartolari ad esso spettanti in tale specifica qualità (e non come mero girante) ed ad esso necessarie qualora venga azionata nei suoi confronti l'azione causale. Sul punto, anche Cass. 15682 del 2011 ha affermato il principio secondo cui "In base all'art. 66, comma 3, della legge cambiaria, il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale,
6 dell'onere di restituire al proprio girante il titolo impregiudicato, vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l'inammissibilità dell'azione causale proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l'azione cambiaria di regresso spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche primo prenditore, e non vale ad escludere tale conseguenza la conoscenza informale che il girante abbia avuto del mancato pagamento dei titoli da lui girati, atteso che l'omesso esercizio dei diritti nascenti dalla cambiale può essere giuridicamente addebitato solo al portatore del titolo, quale unico soggetto legittimato ad esercitarli". Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta nel primo grado di giudizio da
[...]
risulta che la ebbe a protestare tempestivamente le cambiali con CP_1 Controparte_4 scadenza 1.8.2008 e 30.7.2009, entrambe dell'importo di € 32.500,00, esercitando poi l'azione cambiaria mediante intimazione di precetto e notifica di atto di pignoramento nei confronti di in data 26.5.2009. Parte_1
Tuttavia, l'opponente ha prospettato che il processo esecutivo si sarebbe estinto e tanto trova conferma in quanto indicato dalla nello stesso ricorso monitorio ove si affermava che CP_1
“nonostante la detta procedura (ovvero quella esecutiva), il debito non veniva onorato e, per mera opportunità, si abbandonava l'esecuzione.” In conclusione, non avendo la curato di esercitare l'azione cambiaria nel termine di CP_1 prescrizione di tre anni e, quindi, restituito i titoli di credito al primo girante
[...]
“impregiudicati” ovvero idonei a legittimare l'esercizio delle rispettive azioni Parte_1 cambiarie nei confronti della emittente dei titoli, secondo quanto previsto dall'art. 66 c. 3 della Legge cambiaria, risulta inammissibile l'azione causale esercitata dall'odierna appellata e avente ad oggetto il pagamento del prezzo della cessione delle quote sociali. L'accoglimento del primo motivo di appello rende superflua la trattazione degli ulteriori motivi di gravame formulati dall' in via subordinata e che devono ritenersi assorbiti Parte_1 dall'accoglimento della prima ragione di doglianza.
4. L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore degli Avv.ti Gianpaolo Aversa e Salvatore Giordano, dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 c.p.c., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.00,01 a ad € 260.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1802/2021, pubblicata il 10/09/2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da
[...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
7 2. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in: € 14.103,00 (quattordicimilacentotre/00) per onorari e, per il presente giudizio, in: € 1.150,00 (millecentocinquanta/00) per spese ed € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Gianpaolo Aversa e Salvatore Giordano, dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 c.p.c. Così deciso in Napoli, il 24.9.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
a
8