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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Emma Manzionna - Consigliere rel./est.
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 1563, avverso la sentenza n. 2577/2023 emessa il 20/10/2023 dal Tribunale
Ordinario di Foggia, pubblicata il 23/10/2023, e notificata a il 08/11/2023, Controparte_1
promossa da:
con sede legale in Roma alla Piazza Capranica n. 95 in persona del Controparte_1
Presidente del C.d.a. p.t. rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gennaro Melchiorre e Camillo Santagata del Foro di Santa Maria C.V., giusta procura in calce del presente atto resa su foglio separato ed elettivamente domiciliata con loro pagina 1 di 26 presso la sede operativa/amministrativa della in Caserta al Corso Giannone Controparte_1
n .50,
- appellante principale - nei confronti di
, nato a [...] il [...] ,rappresentato e difeso, CP_2 con facoltà anche disgiunte, dal prof. avv. Gianpaolo Impagnatiello, e dall'avv. Gianni
Cerisano, ed elettivamente domiciliato in Bari, Via Abate Gimma 147, presso l'avv. Paola
Merico Piemontese Concetta;
- appellato -
e
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., TE
rappresentato e difeso dall'avv. Nino Sebastiano Matassa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, Via Andrea da Bari, 35 ;
- appellante incidentale –
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 22.04.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., impugnava CP_2
l'<> n. 55502200000043 emessa il 12/01/2022 e notificata il
12/02/2022, con cui quale concessionaria del Controparte_1 TE
per la riscossione delle entrate comunali tributarie ed extratributarie, gli CP_3 ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 112.489,03 a titolo di recupero delle maggiori indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza di aree PEEP, determinate a pagina 2 di 26 seguito di opposizione alla stima con sentenze definitive in relazione ad alcuni terreni ricompresi nel Comparto Edificatorio C1/1 Poggio del Sole-Galluccio, ma appartenenti a soggetti (eredi e , eredi ) Persona_1 CP_4 Per_2 CP_3 Persona_3
non aderenti alla Convenzione urbanistica stipulata il 26/11/1999 tra il Comune di
[...]
ed i proprietari consorziati nel SO “Il Galluccio II”. A base CP_3
dell'opposizione, contestava la sussistenza di un titolo idoneo a sorreggere l'azione di riscossione, l'an e il quantum del credito preteso per motivi legati alla procedura di esproprio seguita dall'Ente comunale, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria e deduceva, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva tempestivamente il che, preliminarmente, TE
eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo e l'inammissibilità dell'avversa opposizione per acquiescenza dell'opponente alle note (prot. n.
7033 del 06.06.2017 e prot. n. 8202 del 04.07.2017) su cui si fondava l'ingiunzione, tramite le quali il responsabile di settore aveva quantificato il debito, assumendo la piena legittimità dell'ingiunzione, in quanto emessa in applicazione della regola del perfetto pareggio economico.
Si costituiva, altresì, la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 assumendo la legittimità dell'ingiunzione impugnata, l'esclusiva legittimazione dell'ente impositore a contraddire su questioni inerenti la formazione della pretesa creditoria e l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione.
Con la impugnata sentenza n. 2577/2023 il Tribunale di Foggia, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, ha accolto l'opposizione spiegata da e, per CP_2
l'effetto, annullato l'ingiunzione opposta e condannato il e la Parte_1
in solido tra loro, a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidandole in € Controparte_1
786 per esborsi ed € 11.268 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 3 di 26 Con atto di appello notificato il 06.12.2023, la previa istanza di inibitoria ex Controparte_1 art. 283 c.p.c., ha impugnato detta sentenza in ordine al capo di condanna alle spese di lite, chiedendo per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
”..accertare e dichiarare, la parziale nullità della sentenza n.. 2577/2023 emessa il 20/10/2023 dal
Tribunale di Foggia nella persona della Dr.ssa M. Angela Marchesiello pubblicata il 23/10/2023, e notificata il 08/11/2023 nella parte in cui condanna la in solido con il Controparte_1 [...]
l'ente comunale al pagamento della spese di lite, per violazione dell'art 91 comma 1 TE
c.p.c ; in parziale riforma della sentenza di primo grado in ordine alla disciplina delle spese giudiziali, condannare il sig, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di CP_2 giudizio in favore di Controparte_1
Con comparsa depositata il 05.01.2025, si è costituito tempestivamente il TE
, il quale ha proposto , per i motivi di seguito indicati, autonomo appello
[...] incidentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ in riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'opposizione di primo grado condannando l'opponente di primo grado a versare
l'importo ingiunto o il diverso importo ritenuto di giustizia;
sospendere l'esecutività della sentenza nelle more della definizione dell'appello; respingere l'appello proposto in via principale dalla soc.
condannare l'attore in primo grado al pagamento delle spese processuali del doppio grado CP_1 di giudizio in favore del “. TE
Si è costituito, altresì, il quale ha chiesto respingersi le istanze di CP_2
sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, perché infondate;
nel merito, ha riproposto ex art.346 c.p.c. le doglianze formulate nell'ambito del secondo motivo di opposizione (inesistenza dei crediti per nullità del decreto di esproprio, insussistenza del credito per sopravvenuta nullità e/o inefficacia dell'art. 9 della Convenzione urbanistica del
26.11.1999; inesistenza del credito azionato per inutilità del decreto di esproprio di aree di proprietà comunale gravate da uso civico;
necessità di rideterminazione del valore di acquisizione del suolo al netto degli oneri di affrancazione;
inopponibilità all'opponente delle sentenze che avevano deciso i giudizi intentati dai signori Piemontese, e nei CP_4 Per_3
pagina 4 di 26 confronti del;
inammissibilità della richiesta di rimborso degli TE oneri di occupazione d'urgenza; abnormità dell'importo ingiunto per illegittima imposizione del vincolo di solidarietà e violazione dell'art. 9 Convenzione nonché degli artt. 1292 e 1294
c.c.; erronea determinazione degli interessi), concludendo per il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale e per la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante principale e di quello incidentale al rimborso delle spese processuali.
Con ordinanza del 23.04- 04.05.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria, rinviando la causa per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di note conclusionali e repliche.
All'udienza del 22.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c..
*****
I.A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente comunale evidenziando che la stessa difesa comunale aveva sostenuto la giurisdizione del G.O. dinanzi al giudice amministrativo nei giudizi promossi da altri consorziati e che, come puntualizzato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. (in cui vi era stata comunque rinuncia al motivo di opposizione sub IV dell'atto introduttivo), non erano in contestazione questioni relative al rapporto concessorio, non essendo state avanzate domande di risoluzione e/o annullamento parziale della Convenzione del 1999, discutendosi solo della legittimità della pretesa di pagamento di cui all'ingiunzione opposta, dell'effettiva debenza del conguaglio e della concreta quantificazione del credito.
Nel merito, il giudice di prime cure ha rilevato innanzitutto che mancasse, nel caso concreto, un atto qualificabile come avviso di accertamento, idoneo a fondare la preannunciata azione di riscossione coattiva, giacchè l'ingiunzione opposta, priva di qualsiasi contenuto sostanziale suo proprio, si fondava sull'esclusivo richiamo per relationem di due atti presupposti (le note comunali del responsabile di settore prot. n. 7033 del 6/06/2017 e prot. n. 8202 del
4/07/2017), che costituivano semplici inviti/diffide al pagamento e cioè “atti paritetici sprovvisti di autonoma valenza provvedimentale” insuscettibili di divenire definitivi per pagina 5 di 26 acquiescenza. Tanto non escludeva comunque, l'esame del merito della pretesa creditoria, che, in ogni caso, non era prescritta. Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che CP_2
benchè originario consorziato (in quanto figurante tra i firmatari della Convenzione del 1999), fosse attualmente privo di qualsiasi diritto di proprietà/comproprietà in relazione ai lotti n.
15, 42 e 36, cui si riferiva l'ingiunzione ad esso notificata, poichè, con contratto di permuta per notar del 20/11/2007, aveva ceduto alla i propri diritti di Per_4 Controparte_5 comproprietà sulle particelle ricadenti nei predetti lotti n. 15, 42 e 36, ricevendo in cambio dalla predetta società altri beni in corso di costruzione sul lotto 15; che, con successivo atto per notar del 21/10/2014, aveva poi venduto a i beni oggetto della Per_5 CP_6
Convenzione e dell'atto di permuta per notar , trasferendo dunque alla la Per_4 CP_6
proprietà finale dell'immobile sito in Monte S.A. alla via degli Svevi n. 39. Il giudice di prime cure ha, in particolare, evidenziato che l'art. 2, co. 2 del cit. atto di compravendita (al pari dell'art. 4 del precedente contratto di permuta) contenesse un espresso richiamo alla
Convenzione urbanistica del 26/11/1999, prevedendo testualmente: “la vendita comprende altresì gli obblighi, gli oneri, le limitazioni, i vincoli, le servitù le riserve ed i diritti … quali e quanti derivanti … dalla convenzione edilizia e regolamentazione di volumetria a rogito del notaio di Manfredonia, che qui deve intendersi integralmente trascritta, del Persona_6
26/11/1999 rep102.656… che l'acquirente dichiara di ben conoscere e pienamente accettare obbligandosi per sé e i suoi aventi causa alla relativa integrale osservanza”. Tale richiamo aveva determinato, a parere del primo giudice, il trasferimento di ogni obbligo convenzionale sugli aventi causa dell'opponente. Infatti, dopo la pattuizione di cui all'art. 9 della
Convenzione (“i privati provvederanno al pagamento delle indennità relative ai terreni ad espropriarsi, in quanto di proprietà di soggetti non aderenti al SO … ciascuno proporzionalmente alla superficie dei terreni originariamente posseduta nel comparto così come indicato per ciascuno in premessa …”), l'art. 22 della Convenzione precisava testualmente che
“tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato, per cui, in caso di
pagina 6 di 26 trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato (proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
Pur riconoscendo che l'obbligazione di rimborso dei maggiori oneri indennitari di cui è causa non costituisse obbligazione propter rem, destinata cioè a circolare e transitare automaticamente in capo agli acquirenti (tale natura ambulatoria dell'obbligazione è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza solo in relazione agli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e a una quota di quelli di urbanizzazione secondaria), ha ritenuto che comunque fosse sempre salva la possibilità della previsione di un meccanismo di successione nel debito (secondo i criteri di mutamento della posizione soggettiva ex latere debitoris) di cui, nella specie, vi era traccia proprio nella pattuizione contenuta nell'art. 22, “la cui unica interpretazione possibile, a parere del Tribunale, era quella secondo cui, in caso di trasferimento dei lotti e/o delle costruzioni, sarebbe rimasto un obbligo solidale di pagamento in capo al cedente solo nell'ipotesi di mancato richiamo, nel contratto di cessione, della Convenzione ai fini dell'accettazione di tutti gli obblighi in essa contenuti da parte dell'avente causa, viceversa sussistendo, in caso di espresso richiamo, l'obbligo del solo cessionario in virtù del consenso all'accollo liberatorio anticipatamente prestato dal creditore ai sensi dell'art. 1273 c.c. (rispetto alla convenzione tra debitore e terzo) CP_3 proprio con la previsione pattizia di cui all'art. 22”.
La diversa tesi sostenuta dal secondo cui la norma riguarderebbe i rapporti interni CP_3
tra cedente e cessionario mal si concilierebbe col chiaro tenore letterale del prefato art. 22, che utilizzerebbe il termine “privati” proprio per rimarcare la valenza del patto nel rapporto di contrapposizione dei consorziati rispetto alla P.A., nonché l'avverbio “obbligatoriamente” con riferimento al richiamo da farsi negli atti di cessione a tutti gli obblighi, nessuno escluso, assunti con la Convenzione del 1999, pena la solidarietà tra dante causa ed avente causa pagina 7 di 26 pattiziamente introdotta come diretta conseguenza negativa del mancato rispetto dell'obbligo di inserimento del predetto richiamo nell'atto di cessione. Né l'interpretazione della clausola offerta dal Tribunale potrebbe ritenersi contrastare con il principio inderogabile del perfetto pareggio economico, atteso che un conto era discutere della necessità contabile - assolutamente pacifica- del rientro dell'ente da tutto quanto sborsato per l'acquisizione delle aree, altro era discorrere della trasferibilità di un'obbligazione pecuniaria secondo i diversi modi previsti dalla legge.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste solidalmente a carico di entrambi gli opposti secondo i principi di soccombenza e causalità, evidenziando che quale agente Controparte_1 della riscossione, si era comunque opposta all'accoglimento dell'avversa domanda, sostenendo infondatamente la tesi dell'inammissibilità dell'avversa opposizione e della legittimità formale dell'ingiunzione emessa.
II. Occorre premettere, in fatto ( in base a quanto risulta documentalmente ed incontroverso tra le parti), che per poter edificare quanto previsto nel Piano Regolatore, i proprietari dei
Comparto C/1, denominato “Poggio del Sole – Galluccio”, avevano presentato al il CP_3
relativo piano esecutivo, successivamente approvato con le delibere consiliari n. 73/1992, n.
186/1993 e n. 43/1994 e con la delibera di Giunta comunale n. 201/1997; che il detto piano esecutivo consentiva la realizzazione di 138.000 metri cubi di edilizia, di cui 69.000 mc destinati all'edilizia privata (lotti dal n. 1 al n. 64/bis) e 69.000 mc destinati all'edilizia residenziale pubblica (lotti dal n. 66 al n. 74), come riportato dai punti XXIV e XXV della
Convenzione urbanistica stipulata il 26.11.1999 tra il Comune di e i TE
proprietari consorziati;
che, pertanto, i privati si erano riuniti in un SO, al fine di procedere all'edificazione, ad eccezione di alcuni proprietari, che si erano rifiutati di aderire all'iniziativa; che, dunque, i privati consorziati avevano chiesto al di espropriare i CP_3
suoli dei proprietari non aderenti al SO, per assegnarli ad essi consorziati;
che, una volta eseguiti gli espropri, i consorziati intraprendevano una serie di controversie giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esatta determinazione delle indennità, che venivano definitivamente pagina 8 di 26 determinate con le sentenze della Corte d'Appello di Bari n. 496/2010, n. 506/2010, n.
1402/2012, ormai passate in giudicato;
che, eseguiti i pagamenti degli importi liquidati con le pronunce della Corte di appello n. 496 e 506 del 2010 e n. 1402 del 2012 a favore degli eredi
Piemontese, del sig. e l'ente comunale stabiliva di procedere al recupero pro CP_4 Per_3
quota delle somme nei confronti dei privati aderenti al consorzio;
che, in adempimento della deliberazione n.92 del 23.05.2017 del Commissario Straordinario, il Responsabile di settore, con distinte note prot. n. 7033 del 06.06.2017 e prot. n. 8202 del 04.07.2017, invitava e diffidava i consorziati a rimborsare il dei costi sostenuti dall'Amministrazione per CP_3
l'acquisizione delle aree espropriate, avvertendo che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto al recupero delle somme in via giudiziale;
che, a seguito del mancato riscontro alle predette diffide, il aveva affidato la riscossione delle somme predette CP_3
alla società incaricata per il recupero dei crediti comunali, ovvero la la quale Controparte_1 aveva notificato l'ingiunzione opposta non soltanto ai firmatari della Convenzione, ma anche a tutti i coobbligati in solido, ex art. 9 e 22 della convenzione sottoscritta il 26.11.1999.
Il contenzioso insorto riguarda, quindi, il rimborso dei costi di esproprio delle aree appartenenti ai privati non aderenti al consorzio.
III. Per un esame in ordine logico delle questioni, appare opportuno muovere dal tempestivo appello incidentale spiegato dal affidato a quattro motivi. TE
1. Con il primo motivo, il ha dedotto il “difetto di TE CP_3
giurisdizione. Violazione dell'art. 11, co. 5, della l. n. 241/1990 e dell'art. 133 co. 1 lett. a) n. 2 del c.p.a.. “, lamentando l'erronea statuizione del primo giudice in ordine alla sussistenza della giurisdizione del g.o., in contrasto con plurimi pronunciamenti del TAR Puglia investito della medesima questione, che aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del g.a.
1.a Sul punto, giova precisare che la sentenza impugnata ha escluso la giurisdizione del g.a. evidenziando che: “per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto
pagina 9 di 26 di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare, spetta alla giurisdizione esclusiva del g.a. laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato ex ante il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione ex post solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento” (Cass. SS.UU. 2009/n. 7573; conf. Cass. SS.UU. 2011/n. 17142;
Cass. SS.UU. 2016/n. 20419; Cass. SS.UU. 2020/n. 25575; Cass. SS.UU. 2021/n. 16083); tale ultima ipotesi rientra invero “…nella clausola di deroga di cui all'art. 133, co. 1 lett. b) Dlg.vo 2010/n. 104 la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (sic Cass. SS.UU. 2021/n. 5423). Nella fattispecie, come puntualizzato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c., non sono in contestazione questioni relative al rapporto concessorio, non essendo state avanzate domande di risoluzione e/o annullamento parziale della
Convenzione del 1999, ma discutendosi solo della legittimità della pretesa di pagamento di cui all'ingiunzione opposta”.
Con riferimento alle pronunce del Tar citate dal , il giudice ha TE osservato che “ … la diversa conclusione (affermazione della giurisdizione del g.a.) cui è pervenuto il
TAR Puglia nell'impugnata sentenza n. 884/2023 prodotta dal in TE allegato alla propria memoria di replica è evidentemente determinata dal fatto che, come emerge dalla lettura per esteso della stessa pronuncia, in quel giudizio (a differenza che nel presente) è stata specificamente chiesta l'invalidazione e/o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'art. 9 della Convenzione del 1999, venendo così in rilievo una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241, la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.”.
1.b Ed invero, le controversie promosse dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di pagina 10 di 26 edilizia residenziale pubblica ex art. 35 L. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici, ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. (Sez. U, n. 16083 del 9.6.2021).
La S.C., nella richiamata sentenza 5423/2021, ha impartito il principio per cui “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, poi sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e succ. modificazioni), può considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.) solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano, invece, messe in discussione "ex post" come avvenuto nel caso che ci occupa - la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, ipotesi, quest'ultima, in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo alla deroga prevista dallo stesso art. 133 c.p.c., comma 1, lett. b), nella parte in cui esclude dall'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (in tali termini v., più recentemente, anche l'ordinanza di queste SU n. 25575/2020), come statuito con l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato”.
Detto indirizzo interpretativo deve confermarsi, posto che, nella fattispecie in questione, non viene in rilievo alcun esercizio di potestà discrezionale amministrativa nè l'assetto di interessi riconducibile al rapporto concessorio, ma il petitum sostanziale investe la misura del rimborso, dovuto al pro-quota, dai consorziati e loro aventi causa, per CP_3
l'assegnazione di suoli espropriati (a soggetti non aderenti al consorzio edificatorio) a seguito di definitive determinazioni dell'indennità di esproprio sostenute dal TE
pagina 11 di 26 , nell'ambito del comparto edificatorio da destinare agli interventi di edilizia CP_3 residenziale convenzionati.
Nè oscura il principio di diritto così affermato la previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett.
b), cod. proc. amm. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni di beni pubblici, giacchè la giurisdizione in parola, nella materia di che trattasi, si è chiarito, si rende riconoscibile "solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo
(anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, "ex post", la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett.
b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (v. ancora Cass., Sez. U., 26/02/2021, n. 5423).
Nella fattispecie presa in considerazione dal Tar puglia, invece, si controverteva della invalidazione ovvero della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della pattuizione contenuta nell'art. 9 della Convenzione del 1999, ovvero di una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241 (la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2
c.p.a).Analoga considerazione vale per la sentenza n.7406/2024, allegata dalla difesa del comune alla memoria del 7.02.2025, con cui il Consiglio di Stato ha rigettato il motivo di appello del concernente il difetto di giurisdizione del G.A., ritenendo che: “La CP_3 giurisprudenza ha anche di recente ribadito che in materia di convenzioni urbanistica sussiste la giurisdizione del giudice ordinario solo in relazioni a meri comportamenti del tutto avulsi dall'esercizio anche mediato del potere pubblico (Cass. SS.UU., ord. 8 marzo 2022, n. 7515) ovvero quando si controverta di questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle"
pagina 12 di 26 rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che
l'accordo stesso sostituisce (Cass. SS.UU., ord. 24 giugno 2022, n. 20464).
Alla stregua di tali considerazioni, il primo motivo di appello deve essere disatteso.
2. - Con il secondo motivo, il ha censurato la decisione di primo grado “nella parte CP_3
in cui ha statuito la carenza di legittimazione passiva per insussistenza del vincolo solidale: violazione degli art. 1273 e 1294 c.c.; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.; violazione del principio del pareggio economico.
In particolare, Il Giudice di prime cure avrebbe innanzitutto violato gli artt. 1273 e 1294 c.c., atteso che, nel caso in esame, non ricorrerebbe la condizione dell'accollo liberatorio considerato che la cessione del debito non libererebbe il debitore cedente se non quando il creditore vi acconsenta;
sicché, in assenza di accollo liberatorio, resterebbe ferma la presunzione di solidarietà. Ha osservato il che la decisione era diametralmente CP_3
opposta a quella del Tar (in una fattispecie analoga, in cui era stato interpretato l'art. 22 della convenzione per cui è causa), che invece aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della ricorrente, escludendo la sussistenza di un accollo liberatorio ex art. 1273 c.c., come invece dedotto dal primo giudice nella decisione impugnata. Ha altresì osservato l'appellante che il non aveva aderito al contratto stipulato dall'opponente e, quindi, il CP_3
cedente/alienante non era stato affatto liberato dai suoi obblighi;
negli atti di acquisto esibiti vi era solo un generico riferimento alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione, rispetto alla quale l'opponente non era stata neppure parte, sicchè non poteva neppure giovarsene.
La ricostruzione del primo giudice contrasterebbe quindi con la disciplina dell'istituto dell'accollo esterno delineato dall'art. 1373 del c.c. , a norma del quale la liberazione del debitore cedente avviene solo in presenza di una dichiarazione espressa del creditore di liberarlo;
tale dichiarazione oltre ad essere espressa deve essere anche “inequivoca e specifica” (in tale senso TAR Napoli, 9 gennaio 2017, n. 187, confermata da Consiglio di Stato
n. 3127/2019) e deve essere resa dopo la stipula del con-tratto di accollo e non certo in via pagina 13 di 26 anticipata perché creditore in tanto può prestare la sua adesione e liberare il precedente debitore se ha precedentemente verificato l'idoneità delle garanzie offerte dal nuovo creditore.
Inoltre, il Giudice di primo grado avrebbe violato le norme sulla interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e segg. del c.c., posto che l'art. 22 della Convenzione edilizia non potrebbe essere interpretato nel senso che la vendita del bene comporti che l'obbligazione si sia estinta nei confronti dei consorziati alienanti. Ancora, il Giudice di primo grado avrebbe violato il principio del pareggio economico che trova la sua originaria codificazione nell'art. 35 co. 12 della l. n. 865/1971 (novellato dall'art. 3, co. 63, della L. n. 662/1996): poichè la giurisprudenza pacifica imporrebbe di interpretare le Convenzioni nel senso di consentire il fine primario ed inderogabile del pareggio economico, eventuali clausole che impediscono concretamente il raggiungimento di tale pareggio devono ritenersi nulle.
2.a Occorre precisare che il ha individuato, quali soggetti obbligati in solido (al CP_3 rimborso dei maggiori costi di acquisizione delle aree), sia gli originari firmatari della
Convenzione del 1999 (aderenti al consorzio tra cui l'odierno appellato) sia i loro aventi causa, ritenendo la sussistenza di un vincolo di solidarietà anche nei rapporti tra i comproprietari del medesimo lotto.
Al riguardo, nella sentenza di primo, si legge: “… benchè originario CP_2
consorziato (in quanto figurante tra i firmatari della Convenzione del 1999), è attualmente privo di qualsiasi diritto di proprietà/comproprietà in relazione ai lotti n. 15, 42 e 36, cui si riferisce l'ingiunzione ad esso notificata. Risulta infatti dagli atti che il medesimo, con contratto di permuta per notar del 20/11/2007, ha ceduto alla i propri diritti di Per_4 Controparte_5 comproprietà sulle particelle ricadenti nei predetti lotti n. 15, 42 e 36, ricevendo in cambio dalla
[... predetta società altri beni in corso di costruzione sul lotto 15; che, con successivo atto per notar del 21/10/2014, ha poi venduto a i beni oggetto della Convenzione e dell'atto di Per_5 CP_6 permuta per notar trasferendo dunque alla la proprietà finale dell'immobile sito in Per_4 CP_6
Monte S.A. alla via degli Svevi n. 39. Ora, l'art. 2, co. 2 del cit. atto di compravendita (al pari
pagina 14 di 26 dell'art. 4 del precedente contratto di permuta) contiene un espresso richiamo alla
Convenzione urbanistica del 26/11/1999, prevedendo testualmente: “la vendita comprende altresì gli obblighi, gli oneri, le limitazioni, i vincoli, le servitù le riserve ed i diritti … quali e quanti derivanti … dalla convenzione edilizia e regolamentazione di volumetria a rogito del notaio di Manfredonia, che qui deve intendersi integralmente trascritta, del Persona_6
26/11/1999 rep. 102.656… che l'acquirente dichiara di ben conoscere e pienamente accettare obbligandosi per sé e i suoi aventi causa alla relativa integrale osservanza”. Tale richiamo ha determinato il trasferimento di ogni obbligo convenzionale sugli aventi causa dell'opponente, effettiva legittimata passiva.
Difatti, l'art. 22 della Convenzione precisava testualmente che “… tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato, per cui, in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato (proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”. Pertanto, a detta del primo Giudice, l'unica interpretazione “possibile” di detto art. 22, inserito nella Convenzione era che,“… in caso di trasferimento dei lotti e/o delle costruzioni, rimarrebbe “un obbligo solidale di pagamento in capo al cedente solo nell'ipotesi di mancato richiamo, nel contratto di cessione, della
Convenzione ai fini dell'accettazione di tutti gli obblighi in essa contenuti da parte dell'avente causa, viceversa sussistendo, in caso di espresso richiamo, l'obbligo del solo cessionario in virtù del consenso all'accollo liberatorio anticipatamente prestato dal creditore ai sensi dell'art. 1273 c.c. (rispetto alla convenzione tra debitore e terzo) CP_3 proprio con la previsione pattizia di cui all'art. 22”.
pagina 15 di 26
2.b A parere della Corte, detta interpretazione della clausola di cui all'art. 22 della
Convenzione (tra il comune di e gli aderenti al consorzio), per quanto da TE
correggere con opportune precisazioni, è conforme a diritto.
Giova rammentare che l'art. 22 della convenzione predetta, nel porre a carico delle parti l'obbligo di inserire il richiamo alla medesima convenzione (per tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato) nei successivi atti di cessione, di alienazione e/o di trasferimento dei diritti sui lotti di appartenenza ovvero sui fabbricati, prevede espressamente che “in mancanza (di tale richiamo, n.d.r.), il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa Convenzione”.
Il senso letterale dell'inciso “in mancanza” sta a significare che, per evitare di essere attinto dalle obbligazioni di rimborso contenute nella convenzione per gli oneri di esproprio, ogni cedente avrebbe dovuto inserire (e fare accettare al cessionario e/o acquirente) nell'atto di cessione e/o trasferimento, il richiamo agli obblighi contenuti nella convenzione, pena la permanenza nei suoi confronti del vincolo di solidarietà negli obblighi di rimborso;
nella clausola, è contenuto l'espresso avvertimento che, appunto, “in mancanza” (di tale richiamo), detto vincolo di solidarietà sarebbe stato vigente.
Appare invero evidente che, laddove il non avesse inteso liberare i danti causa, non CP_3 avrebbe avuto alcun motivo di inserire l'inciso “in mancanza”: nel caso di specie, in base all'atto di permuta del 2007 (tra l'opponente e la , l'obbligazione di CP_2 Controparte_5 pagamento degli oneri di esproprio, per effetto dell'inserimento nell'atto del richiamo alla
Convenzione (compreso l'art. 22), si è trasmessa in capo al successivo cessionario, che se l'è espressamente accollata col suo atto di acquisto.
L'argomentazione che il non avrebbe aderito al contratto TE
stipulato dall'opponente e la e quindi, anche laddove importi CP_2 Controparte_5
accollo, esso non sarebbe potuto essere liberatorio, con la conseguenza che il debitore cedente non sarebbe liberato dai suoi obblighi, urta contro il disposto letterale e sistematico dell'art. 22 della Convenzione predetta, nella quale si prevede, appunto, l'esclusione della solidarietà
pagina 16 di 26 laddove le parti abbiano richiamato ed accettato nell'atto la convenzione ed il meccanismo traslativo del rimborso.
Quanto al fatto che difetterebbe l'adesione del creditore (e, quindi, sussisterebbe il vincolo solidale del cedente), va detto che la previsione dell'art. 22 della Convenzione può essere intesa come un assenso preventivo del creditore alla liberazione del cedente o dante causa, in quanto espressione di un accollo liberatorio “anticipatamente” prestato dal Comune creditore;
sul punto, la Suprema Corte ha previsto che l'adesione del creditore all'accollo liberatorio di cui al secondo comma dell'art. 1273 c.c. possa essere data anche in via preventiva (v. Cass. 60/2222; Cass. 135/2012) e anche per comportamento concludente (v.
Cass. 5403/85).
Ne deriva che, avendo il Comune di autorizzato l'inserimento - nei TE
successivi atti di alienazione e/o cessione - del richiamo alla Convenzione del 99, esso ha espressamente acconsentito alla liberazione del debitore originario, laddove, però, sia stato integralmente richiamato il disposto della convenzione e l'acquirente e/o cessionario lo abbia accettato.
Reputa, invece, la Corte che non possa invece condividersi l'interpretazione del primo
Giudice secondo cui, laddove il cedente non abbia inserito nell'atto di cessione il richiamo alla convenzione e il cessionario non l'abbia accettato, questi rimanga obbligato “in solido” con il cessionario.
Una simile interpretazione - ovvero quella di ritenere obbligato in solido il cessionario unitamente al cedente – presuppone che gli oneri di esproprio siano una obbligazione propter rem che vincolerebbe, indipendentemente dal suo espresso richiamo, non solo il cedente, ma anche il cessionario.
Recentemente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui, perché l'obbligazione di pagamento si trasmetta in capo ai successivi cessionari (se essi non se la sono espressamente accollata con il loro atto di acquisto, “è necessario che la trasmissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il comune e il concessionario”. L'obbligazione di rimborso di pagina 17 di 26 cui all'art.35 della legge n. 865/1971 di per sé “non esige il subentro dei successivi acquirenti e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con
l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del concessionario, che, peraltro, ha tutto
l'interesse, a prevedere in convenzione il meccanismo traslativo e a imporlo negli atti di successiva assegnazione;
inoltre lo stesso comune può esigere l'introduzione di una siffatta clausola nella convenzione. Se tuttavia neppure la convenzione contempla la clausola relativa al subentro,
l'obbligazione di rimborso ex art. 35 L. 865/1971 non si trasferisce agli acquirenti delle unità immobiliari perché tale effetto non è previsto dalla legge;
inoltre la trascrizione, se pur rende opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare una obbligazione che non è prevista dalla convenzione stessa” (v. Cass. 8774/2024).
Ne deriva che l'obbligazione di rimborso degli oneri di espropriazione, non costituendo un'obbligazione propter rem (posto che la qualificazione di obbligazione propter rem ha rilievo nel solo rapporto tra e soggetto proprietario dell'area fabbricabile cui viene CP_3 rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale (in tal senso cfr. Cass. civ. Sez. 2, n. 16401 del 28.6.2013; Sez.
3, n. 16999 del 20.8.2015).
Valgono in proposito i principi espressi dalla Suprema Corte che ha affermato che la natura reale dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa;
l'individuazione dei soggetti obbligati propter rem, quindi, deve ritenersi limitata a tali sole categorie di soggetti, risultando invece esclusi dall'area degli obbligati a tale titolo, tra gli altri, i soggetti successivi acquirenti.
Laddove una tale obbligazione non sia stata dunque assunta dal cessionario/acquirente in forza di una espressa previsione negoziale (nella specie, tramite il richiamo espresso ed accettazione della convenzione nell'atto successivo), detto obbligo sussisterà nei soli confronti del cedente, non potendo considerarsi il cessionario obbligato “in solido” col cedente, posto che difetta il titolo perché il cessionario possa ritenersi vincolato all'obbligazione di tener pagina 18 di 26 indenne il dai costi sostenuti per l'acquisto dei suoli mediante le procedure CP_3 espropriative.
La Suprema Corte - con motivazione che il Collegio condivide pienamente - ha difatti disatteso l'opzione interpretativa secondo cui, in omaggio all'esigenza pubblicistica preminente del pareggio di bilancio, l'obbligazione di rimborso deve gravare sui successivi acquirenti degli immobili costruiti sui terreni espropriati, in guisa di obbligazione propter rem, con inserzione automatica della relativa clausola nelle convenzioni.
Deve, pertanto, concludersi che, laddove non risulti che la Convenzione fra il CP_3
e il SO (comparto C1) sia stata richiamata nell'atto di cessione,
[...] CP_3 prevedendo così l'obbligo di rimborso in capo ai successivi aventi causa, il solo soggetto obbligato (e non in solido) al rimborso degli oneri di espropriazione è il cedente.
2.c- Quanto al principio del c.d. pareggio economico, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, esso sta a significare che, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della L.
865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio;
il può, pertanto, agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla CP_3
cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese. (Sez. 1, n.
21572 del 7.7.2022; Sez. 1, n. 14782 del 10.7.2020, Sez. 1, n. 13595 del 21.7.2020; Sez. 1,
18.5.2017, n. 12545).
Ora, sostenere che l'interpretazione fornita dal primo giudice vanificherebbe - con la liberazione del cedente dal vincolo di solidarietà – il principio del cd. Pareggio economico e comporterebbe una riduzione delle garanzie, appare fuor di luogo, posto che – come affermato appunto nella sentenza della S.C. n. 8774/2024 - la norma dell'art. 35 predetto, di pagina 19 di 26 per sé, non esige il subentro dei cessionari e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del solo assegnatario dei terreni espropriati.
In altri termini, il meccanismo della solidarietà non è obbligatorio e, nella specie, è prevista una clausola di conguaglio che attribuisce all'Ente il diritto di chiedere il pagamento dei costi sopportati nei confronti non solo del firmatario la convenzione, ma anche dei soggetti da questi aventi causa ed acquirenti delle singole unità immobiliari, al contempo consentendo al privato di liberarsi e di trasferire l'obbligazione sull'avente causa in forza della “relatio” contenuta nella convenzione.
Non pare che detta interpretazione urti contro il principio pubblicistico del c.d. pareggio economico, che serve appunto a trasferire la responsabilità di tener indenne il in CP_3
capo a chi ha conseguito l'unità immobiliare costruita sul terreno espropriato.
- Quanto al fatto che l'interpretazione non sarebbe condivisibile perché, pur a voler ipotizzare un meccanismo traslativo di accollo, esso regolerebbe solo i rapporti interni (tra cedente e cessionario) e non quelli esterni, trovando la propria disciplina nella prima parte dell'articolo
22 della convenzione (che prevede “tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato”), detta tesi, per quanto suggestiva, appare parziale, in quanto monca del secondo periodo della clausola, che prevede appunto che “… in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato
(proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
Ora, è noto che, in tema di ermeneutica contrattuale, secondo la regola dell'interpretazione sistematica, le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (articolo
1363 del Cc).
pagina 20 di 26 L'interprete, quindi, non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un "iter" che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto.
Non è possibile, quindi, disgiungere la prima parte della clausola, che prevede il meccanismo dell'accollo con l'adesione del creditore, dalla seconda parte della stessa, laddove si prevede il meccanismo della liberazione del debitore;
non avrebbe senso, come detto dal primo giudice, perché la Convenzione avrebbe dovuto regolare anche i rapporti interni tra cedente e cessionario, introducendo così un'ultronea disciplina di cui si sarebbe potuto fare a meno, se è vero che a tale disciplina la P.A. sarebbe rimasta completamente estranea e indifferente;
l'inserimento del termine “privati”, per rimarcare la valenza del patto nel rapporto di contrapposizione dei consorziati rispetto alla P.A., nonché l'avverbio “obbligatoriamente”, con riferimento al richiamo da farsi negli atti di cessione a tutti gli obblighi, nessuno escluso, assunti con la Convenzione del 1999, costituiscono elementi evidenti che si tratti di un accollo esterno a tutti gli effetti.
Nel caso concreto, è evidente che benchè originario consorziato ( figurante CP_2 tra i firmatari della Convenzione del 1999), sia attualmente privo di qualsiasi diritto di proprietà/comproprietà in relazione ai lotti nn.15,42 e 36 per averlo ceduto a terzi i quali, proprio in forza di questo accollo contenuto nella convenzione, hanno dichiarato nell'atto di acquisto di ben conoscere e pienamente accettare gli obblighi della convenzione medesima, obbligandosi anche per gli aventi causa;
tale richiamo , come correttamente ritenuto dal primo giudice ha determinato il trasferimento di ogni obbligo convenzionale sugli aventi causa.
3. - Venendo adesso al motivo di appello secondo il quale vi sarebbe stata violazione dell'art.
2 del RD n. 639/2010, posto che il avrebbe prestato acquiescenza alle due note trasmesse CP_2
dal comune all'agente della riscossione, che costituirebbero diffide ad adempiere che pagina 21 di 26 presuppongono la mera ricognizione di un debito che trova la sua fonte nelle vicende negoziali anteriori (convenzione e sentenze che hanno condannato il comune a versare le indennità di esproprio), con la conseguenza che non si trattava di atti di natura prodromica o preliminare, ma contenenti accertamenti già definitivi, va detto che il motivo è manifestamente infondato, posto che le note in quesitone (note prot. 7033/2017 e 8202/2017) non erano altro che meri inviti o diffide di pagamento con le quali si precisava che costituivano “avvio dl procedimento” e prefiguravano successiva azione di recupero, che in nessun caso possono qualificarsi come avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Del resto, nell'analoga controversia promossa dinanzi al Tar da , il ha CP_7 CP_3
preso posizione evidenziando trattarsi di meri atti paritetici sprovvisti di autonoma valenza procedimentale insuscettibili di divenire definitivi per acquiescenza, per cui il motivo, oltre che confutato dalle stesse argomentazioni del appare contraddetto altresì dal fatto CP_3
che, costituendo avvio del procedimento, è prevista la facoltà perni destinatari di presentare memorie e documenti nonché è precisato che, in mancanza di pagamento spontaneo,
l'esazione delle somme sarebbe avvenuta in via coattiva.
E consegue che dette note non possono affatto qualificarsi come atti impositivi all'esito di un procedimento di accertamento della pretesa creditoria, per cui non vi è alcuna preclusione per il provato di contestare l'atto di ingiunzione non avente neppure natura fiscale ma civilistica, in quanto nasce dal rapporto privatistico tra i consorziati del comparto C1 e il comune.
4. - Con il quarto motivo, il ha lamentato la violazione dell'art.4 del DM 55/2014, in CP_3
quanto trattandosi di controversie seriali ( essendo state proposte dinanzi al tribunale di Foggia e decise dal medesimo giudice controversie proposte da altri proprietari, rappresentati dai medesimi procuratori, rispetto alle quali il tribunale si era espresso con le sentenze 2576, 2577,
2580, 2581, 2582 sulla base della medesima motivazione ) il primo giudice avrebbe dovuto pagina 22 di 26 aver riguardo al concreto apporto difensivo ed applicare gli onorari al minimo, mentre invece aveva applicato il parametro medio.
4.a Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, appare evidente che – al d là delle questioni giuridiche comuni – ciascuna causa si fonda su presupposti fattuali differenti (nel caso del questi era firmatario della CP_2
convenzione), sicchè, non avendo il neppure chiesto la riunione dei giudizi, non può CP_3 affermarsi che si tratti di cause identiche presupponenti un identico apporto difensivo;
quanto al vizio prospettato in relazione alla mancata liquidazione dei c.d. minimi tariffari, reputa la
Corte che l'applicazione dei parametri medi, senza scostamento dagli stessi, appare congrua in relazione alle questioni da trattare, sicchè deve ritenersi che il motivo legato alla mancata applicazione dell'art. 4, secondo comma, del DM 55/2014, sia infondato.
IV. Passando all'esame dell'appello principale proposto dalla deve Controparte_1
evidenziarsi che detta società ha lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c., per non aver il
Giudice di prime cure considerato che essa appellante era risultata vittoriosa in relazione ai motivi di opposizione come formulati nei suoi confronti, avendo la stessa correttamente contro dedotto in ordine alle eccezioni dell'opponente rigettate dal Tribunale. Quest'ultimo aveva, infatti, accolto le proprie eccezioni, di fatto rigettando l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997; il fatto che il primo giudice avesse accolto l'opposizione per motivi non imputabili al concessionario non poteva comportare la propria condanna alle spese, in quanto, alla stregua delle motivazioni della sentenza, essa era risultata - pure con riferimento alla eccepita prescrizione - totalmente vittoriosa e, quindi, non soccombente nel giudizio di prime cure
– Va premesso che nella sentenza di primo grado è stato richiamato il consolidato principio secondo cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la
pagina 23 di 26 circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore» (Cass. 13.6.2018,
n. 15390; Cass. 9.7.2020, n. 14502; Cass. 23.4.2019, n. 11157; Cass. 30.5.2018, n. 13537).
IV.a - Ed invero, nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore
(Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018).
Con la pronuncia n. 8496 del 2016 la S.C. ha chiarito che "(....) se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido” in quanto più rispondente alla ratio della normativa di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.
Ora, ritenere che l'opposizione sia stata accolta per motivi attinenti all'ente impositore e non in base a motivi imputabili al concessionario, appare in contrasto con la giurisprudenza richiamata, che appunto evidenzia come tale circostanza rilevi solo nei rapporti interni e non pagina 24 di 26 con l'opponente; peraltro, anche se l'eccezione di prescrizione e la legittimità formale della ingiunzione sono state rigettate, la domanda diretta a far dichiarare inammissibile (o comunque, a fare rigettare integralmente l'opposizione), spiegata dal concessionario, è stata ritenuta infondata, sicchè è indubitabile che la sia soccombente nel giudizio Controparte_1
di primo grado.
Peraltro, l'agente della riscossione non si è limitato a inoltrare sull'ente impositore la responsabilità dell'imposizione, chiedendo l'estromissione del giudizio, ma ha svolto pure difese dirette a ottenere il rigetto e/o la declaratoria di inammissibilità dell'intera opposizione.
Ne deriva che l'appello principale va rigettato in quanto infondato.
V – In ordine alle spese di lite, considerato il rigetto dell'appello principale ed incidentale, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti in favore di
[...]
CP_2
Le spese sono liquidate a carico di ciascuna parte appellante in relazione al valore dei singoli atti di appello, non essendo consentita la condanna solidale quando, come nella specie, le due parti soccombenti abbiano proposto appelli di valore notevolmente diverso ( cfr. Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, n.16116). Nel caso concreto, l'appellante principale ha impugnato solo il capo delle spese ricompreso nello scaglione di €.26.000,00 mentre l'appellante incidentale ha impugnato la sentenza sotto diversi profili che investono l'ordinanza ingiunzione nel suo complesso del valore di € 112.489,03 compreso nello scaglione sino a
€.260.000,00. Le spese sono quindi liquidate nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 (minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria e tra minimi e medi per le altre tre fasi), tenuto conto della non particolare difficoltà e del numero inferiore delle questioni trattate in sede di gravame
(rispetto al giudizio di primo grado) e dell'attività difensiva svolta. Le spese devono ritenersi interamente compensate tra la ed il che sono Controparte_1 TE
state rispettivamente evocate in giudizio solo ai fini della integrità del contraddittorio.
pagina 25 di 26 Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo tanto dell'appellante principale quanto dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposto rispettivamente da e da avverso la sentenza n. 2576/2023 Controparte_1 TE emessa il 20.10.2023 dal tribunale di Foggia e pubblicata il 3.10.2023, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in favore di spese che liquida in complessivi € 4.360,00 oltre CP_2
r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in favore dei spese che liquida in complessivi € 4.996,00 CP_2 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13
DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
- spese compensate tra la ed il . Controparte_1 TE
Così deciso in Bari il 22.4.2025
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Emma Manzionna
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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