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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2024
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Presidente rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott.ssa Serena SOMMARIVA
Consigliere GA Avv. Francesca BEONI ha pronunciato la seguente
SENTENZA Bustonella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di SI n. 758/24, est. Dott.ssa Franca Molinari, posta in decisione all'udienza collegiale del 21/10/25 e promossa
DA C.F. 1 ), nato a [...] 1 (c.f.
19.07.1959, residente in [...]01, il rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente, dall'Avv. Eleonora Paganini e dall'Avv. Federico Maraviglia, entrambi del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Varese, Via B.Luini n. 2
APPELLANTE
CONTRO P.IVA 1(c.f. e p.i. ), con sede legale in US SI (Va), CP 1
Via Castiglioni n. 1, in persona del signor Controparte_2 nato a Busto SI il 5 giugno 1967, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Agosti del Foro di US SI (VA), con studio in US SI, Viale Armando Diaz n. 19 presso il quale elegge domicilio, come da allegata procura speciale
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
"Nel merito In via principale 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti sanzionatori: a) Provvedimento del 1 giugno 2023: multa di 4 ore di retribuzione per assunzione di impegni per conto di CP 1 b) Provvedimento del 1 giugno 2023: biasimo scritto per comportamento scorretto nei confronti di altro dipendente;
c)
Provvedimento del 15 giugno 2023: licenziamento senza preavviso e/o per giusta causa per formulazione di due offerte a firma CP 1 non autorizzate e senza potere per lavori "ecobonus facciate" per i Condomini TA e Novara amministratore Geom. Per 1 attribuzione dei lavori oggetto dei preventivi a terzi soggetti a lei collegati;
danni alla società; d) Provvedimento del 15 giugno 2023: formulazione di offerta di fornitura di gas ed elettricità per conto di società concorrente con CP 1 a Dott. Parte 2 di US SI, amministratore di condominio danni;
e conseguentemente annullarli.
2. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'invalidità e/o inefficacia della riduzione della retribuzione e riconoscere il diritto del sig. Parte 1 al pagamento di Euro 91.123,71 lordi a titolo di retribuzione, oltre Euro 6.498,93 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché il diritto al pagamento della retribuzione spettante per il periodo di sospensione cautelare, pari ad Euro 4.244,11 lordi;
per l'effetto condannare la società CP 1 al pagamento in favore del sig. Parte 1 di Euro 95.367,82 lordi, a titolo di retribuzione.
3. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la compensazione del debito di Euro 47.834,00 con il credito di Euro 28.918,00 vantato dal ricorrente nei confronti di CP 1 e pertanto, dichiarare l'illegittimità della trattenuta pari ad Euro 47.834,00; per l'effetto condannare la società CP 1 al pagamento in favore del sig. di Euro 47.848,41 netti a titolo di Parte 1 trattamento di fine rapporto.
4. Accertare che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta di mobbing da parte della società resistente e condannare, pertanto, la resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, come sopra quantificate o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale da quantificarsi in Euro 96.925,00 o, in subordine, da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
5. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità del licenziamento per cui è causa, in quanto ritorsivo, e comunque sorretto da motivo illecito determinante, di cui all'art. 2 del
D.lgs. n. 23/2015, e conseguentemente: condannare la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a tutte le conseguenze di cui all' 1 d.lgs. n. 23/2015 e cioè alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal ricorrente, da quantificarsi nelle retribuzioni (Euro 5.830,92 lordi) maturate dal recesso alla riammissione o, comunque, nella misura minima di 5 mensilità, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, nonché, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento all'effettiva reintegra.
In via subordinata a quanto sopra: nel denegato e non creduto caso in cui il licenziamento non venga dichiarato nullo in quanto ritorsivo, accertarne e dichiararne la nullità, in quanto non sorretto da giusta causa, e per l'effetto, tenuto conto dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro e del comportamento delle parti, condannare parte resistente al risarcimento del danno pari a 6 mensilità, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, ma comunque nella misura minima di 2,5 mensilità, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso pari a 90 giorni di calendario.
In ogni caso:
con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
con vittoria di compensi professionali e spese
-anche del primo grado - comprensive di contributo unificato."
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
"In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'appello per omessa allegazione della relazione di notificazione della sentenza impugnata e per l'effetto confermare la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di US SI - Sezione Lavoro. In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per nullità del ricorso per difetto dell'editio actionis e per l'effetto confermare la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di US SI- Sezione Lavoro.
Nel merito e in ogni caso: confermare la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di US SI Sezione Lavoro;
respingere integralmente l'appello del signor Parte 1 avverso la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di US SI Sezione Lav de ivi svolte;
-
accertare e dichiarare CP 1 non tenuta a reintegrare e/o riassumere il ricorrente e/o a corrispondere al medesimo nessuna somma per nessun titolo, ragione o causa dedotti in giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa aumentati ex art. 4, co. 1 bis D.M. 55/2014 e s.m.i.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa nella sezione In fatto, dal punto 1 al punto 176, da intendersi qui ritrascritte, private di eventuali valutazioni e precedute dalle parole "Vero che". signorSi indicano come testi su tutti i predetti capitoli: Testimone 1 di US SI;
il Dott.
Testimone 2 la signora Tes 3 il signor Testimone 4 dipendenti CP 1
,
In ordine alle richieste istruttorie avversarie si richiama quanto precisato sopra.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli di prova avversari ammessi, con tutti i testi predetti già indicati."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di US SI, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 758/24, rigettava ponendo le spese di lite (liquidate in € 3.500,00, oltre accessori di legge) a carico del soccombente - il ricorso proposto da Parte 1
[...] il 24/6/14 con la qualifica di “Quadro” in assunto da CP_1 applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e mansioni di Responsabile Commerciale e Amministrativo, licenziato per (asserita) giusta causa il 15/6/23 dopo essere stato sospeso in via cautelare, ricorso diretto a:
1) previa declaratoria di illegittimità del provvedimento dell'1/6/23, del provvedimento dell'1/6/23 e del provvedimento espulsivo, ottenere l'annullamento delle suddette sanzioni ed in relazione al recesso, ritenuto anche ritorsivo, le tutele richieste in via principale e in via gradata;
2) previa declaratoria di invalidità e/o inefficacia della riduzione della retribuzione ritornata all'importo di € 2.704,04 a partire dalla busta paga di giugno 2019, ottenere il pagamento delle differenze dovute, pure con riferimento al periodo di sospensione cautelare, per l'importo lordo complessivo di € 95.367,82;
3) previa compensazione del debito di € 47.834,00 con il credito di € 28.918,00 vantato nei confronti di CP_1 dichiarare l'illegittimità della trattenuta di € 47.834,00 ed ottenere il pagamento della somma netta di € 47.848,41 a titolo di trattamento di fine rapporto;
4) previo accertamento della condotta mobbizzante posta in essere dalla azienda (sia verticale dal fratello CP 2 in veste di Amministratore Unico, che orizzontale dal fratello Tes 1 e dal nipote Tes_2 ) con decorrenza dal maggio 2021, ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (pari al 24/27%) per l'importo complessivo di € 96.925,00.
Il giudice a quo così motivava la decisione: "Sotto il profilo formale le sanzioni irrogate risultano legittime. I fatti contestati sono stati delineati dettagliatamente dalla società e le contestazioni sono state tempestive. In particolare, per quanto riguarda il licenziamento, la contestazione era sufficientemente circostanziata e specifica tanto da consentire al ricorrente di difendersi puntualmente.
Dal punto di vista sostanziale, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari e il licenziamento l'onere della prova della sussistenza dei fatti contestati e della loro idoneità a provocare le sanzioni irrogate incombeva sulla società datrice di lavoro e tale onere è stato soddisfatto. Esiste ed è provato il motivo lecito del recesso, consistente in ciascuna e nel complesso delle gravi condotte tenute dal ricorrente (comportamento ingannevole nei confronti della società con riferimento ai preventivi dei condomini TA e ER, comportamento in concorrenza con la società nell'offerta fatta al dott. Parte 2
Nella fattispecie in esame la prova della sussistenza dei fatti posti alla base del recesso datoriale è rafforzata dal fatto che il ricorrente ha completamente omesso di fornire un supporto probatorio o anche solo indiziario alle proprie allegazioni.
La datrice di lavoro ha richiamato l'art. 233 del CCNL che prevede l'obbligo del lavoratore di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio e di tenere una condotta conforme ai civici doveri, di cooperare alla prosperità dell'impresa e l'art. 238 che prevede il licenziamento per grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, co. 1 e 2 e l'abuso di fiducia, la concorrenza, l'esecuzione in concorrenza con l'attività dell'azienda di lavoro per conto proprio o di terzi.
Sia sotto il profilo dell'art. 2119 c.c. sia sotto quello contrattual-collettivo si può ritenere che le condotte contestate integrino una violazione dei doveri del lavoratore tale da integrare la giusta causa di recesso.
Anche per quanto riguarda tutte le altre domande formulate in ricorso, la difesa di parte ricorrente non ha dedotto alcun mezzo di prova orale né ha allegato alcun documento che potesse fornire supporto a sostegno delle stesse. Il signor Parte 1 si è limitato a esporre una propria narrazione degli ultimi anni del rapporto di lavoro con la società resistente, versione che è stata integralmente contestata dalla difesa della CP_1
In relazione a dette domande l'onere della prova ricadeva integralmente sulla parte ricorrente che non lo ha in alcun modo soddisfatto. Le domande, pertanto, non possono che essere rigettate.
La trattenuta di Euro 4.244,11 per il periodo di sospensione cautelare, deve intendersi integralmente compensata con il debito di euro 4.211,33 netti risultante dal cedolino paga di luglio
23.
Anche per quanto riguarda il TFR la compensazione allegata dalla resistente con il debito di euro
47.834, debito che il ricorrente aveva sin dal 2021 nei confronti della società e che lo stesso ha riconosciuto nella scrittura del 7.3.2021, risulta corretta e conforme ai patti raggiunti fra le pari
(doc. 71 resistente)". Parte 1 ha proposto appello, affidandosi a cinque ordini di censure con cui denuncia violazione di legge, omessa pronuncia, carente motivazione, nonché erronea valutazione del materiale probatorio.
Con il primo motivo (pag.6 e seg.) impugna la sentenza n. 758/24 nella parte in cui il Tribunale di US SI ha rigettato la domanda relativa alla illegittimità del licenziamento per giusta causa.
Reitera la difesa articolata in primo grado sulla genericità e tardività della contestazione del 29/5/3, mentre per quanto concerne la fondatezza degli stessi, evidenzia come controparte non abbia prodotto alcuna prova: “il ricorrente si è limitato a consegnare i preventivi, circostanza di cui CP 1 era a conoscenza (altrimenti non recherebbero la sottoscrizione del legale rappresentante), ed è fatto pacifico (e confermato anche CP 3 di cui viene dato atto anche nella contestazione) chedal contenzioso con lo CP_1 già nel periodo novembre dicembre 2022, non aveva più intenzione di portare avanti tali
-
lavori, anche a causa del blocco dei crediti.
Controparte, che era gravata dell'onere di provare la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento, sul punto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, si è limitata ad affermare che la firma sui due preventivi forse non era riconducibile al legale rappresentante della società, salvo poi dire che forse si trattava di una firma prestampata: ebbene, tali affermazioni sono contraddittorie, false e comunque sono sfornite di qualsiasi sostegno probatorio: CP 4
HA PRODOTTO I DUE PREVENTIVI OGGETTO DI QUESTA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE, né tantomeno ha fornito la prova del fatto che i lavori siano stati dirottati dal sig. Pt 1 ad una società terza, ma si è semplicemente limitata a ripetere di non sapere nulla: il che pare davvero insufficiente per irrogare un licenziamento senza preavviso. CP 3Il fatto che dall'elenco di condomini (doc. 41 fascicolo di primo grado) gestiti dallo per i quali CP 1 avrebbe proseguito i lavori, non compaiono i condomini TA e ER di
Novara, non dimostra la sussistenza dei fatti contestati al ricorrente, ma, al contrario, dimostra semplicemente che CP_1 mai aveva avuto interesse e/o intenzione a portare avanti tali lavori, per motivi che certamente non riguardano il sig. Parte 1
In relazione al secondo addebito fa notare che ancora una volta "come controparte ΜΑΙ Pt 3 PROVATO L'ESISTENZA DI TALE OFFERTA, NE' DOCUMENTALMENTE NE' PER
TESTIMONI (dal momento che gli unici partecipanti a tale fantomatico incontro sarebbero dovuti essere il Dott. Parte 2 ed il Sig. Pt 1 ). E non potrebbe essere diversamente, dal momento che mai è stata avanzata alcuna offerta dal Sig. Pt_1 al Dott. Parte 2 per conto di qualsivoglia società (che prima o poi controparte vorrà cortesemente indicare). La circostanza poi che non venga nemmeno nominata la società terza nella contestazione e nella successiva comparsa difensiva, dimostra nuovamente, l'insussistenza degli addebiti mossi al sig. Pt 1 . ....”
Con il secondo motivo (pag. 13) impugna la sentenza n. 758/24 nella parte in cui il Tribunale di US SI non ha esaminato la domanda avente ad oggetto la eccepita ritorsività del licenziamento.
Osserva che "il Tribunale avrebbe dovuto spendere qualche riga per dire che riteneva assorbita la questione, avendo erroneamente statuito sulla legittimità del licenziamento. La totale omissione di una pronuncia sulla domanda vizia la decisione dal momento che risulta violato l'art. 112 c.p.c.
Sul punto si richiama integralmente quanto dedotto e prodotto in primo grado, con particolare riferimento all'escalation di condotte ostative (di cui si parlerà più dettagliatamente al prossimo paragrafo) poste in essere nei confronti del ricorrente, dal momento in cui ha formalmente richiesto che la propria retribuzione venisse ripristinata." Con il terzo motivo (pag. 13 e seg.) impugna la sentenza n. 758/24 nella parte in cui il Tribunale di US SI ha rigettato le "altre domande" (ovvero quella inerente il mobbing e quella inerente le differenze retributive a loro volta motivate da un'ingiusta riduzione della retribuzione e dal mancato riconoscimento di un bonus pattuito) per il mancato assolvimento dell'onere della prova.
Rileva che, per quanto riguarda il mobbing, sono stati documentati tutti i comportamenti vessatori messi in atto da parte datoriale, culminati nel demansionamento e poi in un vero e proprio ultimatum che preannunciava il licenziamento durante l'escalation di contestazioni e sanzioni disciplinari totalmente illegittime: "non ci si è limitati ad una narrazione degli ultimi anni di lavoro, ma sono stati documentalmente provati i seguenti comportamenti ostativi nei confronti del ricorrente: la riduzione della retribuzione nel 2019 (doc. 6 fascicolo di primo grado); il mancato riconoscimento del bonus previsto dalla scrittura privata (doc. 9 fascicolo di primo grado); il rifiuto dell'anticipo del
TFR (doc. 19 fascicolo di primo grado); l'illegittima revoca del benefit relativo all'uso dell'automobile aziendale (doc. 20 fascicolo di primo grado); la violazione del diritto alla privacy del sig. Pt 1 al fine di demansionare il ricorrente (doc. 24 fascicolo di primo grado); la mail con cui l'Amministratore Unico priva il ricorrente della qualifica di Responsabile Amministrativo, senza alcuna giustificazione (doc. 27 fascicolo di primo grado); l'ultimatum ricevuto dal fratello Tes_1, che, di fatto, anticipa il licenziamento (doc. 29 fascicolo di primo grado); infine le due missive relative a ben quattro contestazioni disciplinari, arrivate nel giro di 15 giorni e sfociate nel licenziamento illegittimo (docc. 28, 32 e 34 fascicolo di primo grado).
Si ritiene quindi di aver compiutamente dimostrato tutti i presupposti relativi alla sussistenza del mobbing: la molteplicità di comportamenti e di atti (giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente) posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
l'intento persecutorio.
I primi due comportamenti vessatori sopra descritti hanno avuto poi dei riflessi economici, oggetto di specifiche domande di cui al ricorso introduttivo, su cui il Giudice di prime cure nulla ha detto, limitandosi alla laconica affermazione sopra riportata e qui impugnata.
Sono stati altresì allegati al ricorso di primo grado i relativi conteggi (doc. 49 fascicolo di primo grado)".
Per quanto riguarda le differenze retributive, rileva che “la riduzione della retribuzione ed il mancato riconoscimento del bonus pattuito non sono circostanze contestate (nemmeno da controparte), bensì elementi di fatto pacifici: ciò di cui si è dibattuto è la loro legittimità e su tali questioni, il Tribunale di US SI, nulla ha detto."
Ribadisce quanto argomentato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. sul principio di irriducibilità della retribuzione e sulla impossibilità di qualificare come rinuncia e/o transazione il documento n. 6, difettandone gli elementi essenziali.
Anche per il mancato riconoscimento del bonus, richiama quanto dedotto in primo grado: egli “avrebbe avuto diritto a portare in compensazione l'importo di Euro
28.918,00 rispetto al proprio debito, ma la società resistente ha rifiutato, come risulta anche dalla busta paga relativa alla liquidazione del TFR (punto che si approfondirà nel prossimo paragrafo).
Non si può sostenere che il sig. Pt 1 non abbia diritto a detto bonus solo perché non più socio di CP 1 la scrittura privata sub doc. 9 è stata formata tra Controparte 2 in qualità di
Amministratore Unico di CP 1 e in qualità di dipendente. Il terzo socio, [...] Parte 1
Tes 1 , non era parte dell'accordo, come sarebbe stato d'obbligo nel caso in cui si fosse trattato di una scrittura avente ad oggetto la regolazione di rapporti sociali. La scrittura privata ha quindi formalizzato un semplice criterio di calcolo per quantificare il bonus al dipendente, anche se legato all'utile di esercizio. La scrittura privata sub doc. 9 non è un patto di distribuzione degli utili e non prevede quale elemento essenziale la sussistenza della qualità di socio. Peraltro, si rileva che, se per mera ipotesi si volesse accedere ad una tesi diversa, l'atto di cessione di quote avrebbe dovuto prevedere una specifica regolamentazione di questo credito, posto che in ogni caso, il sig. Parte 1 è stato socio fino al 6 dicembre 2021 e avrebbe quindi avuto diritto a partecipare alla distribuzione degli utili conseguiti sino a tale data.
Come dimostrato (doc. 15 fascicolo di primo grado), la condizione per l'ottenimento del bonus da parte dell'odierno appellante si era realizzata, ma nulla gli è stato riconosciuto." nellaCon il quarto motivo (pag. 17 e seg.) impugna la sentenza n. 758/24 parte in cui il Tribunale di US SI ha ritenuto legittima la compensazione operata da CP 1
Nell'ottica dell'appello, appare "del tutto scorretto compensare la trattenuta operata dall'appellata sul TFR con il debito di cui alla scrittura del 7.3.2021 che però viene totalmente ignorata per il calcolo del bonus di cui al capo precedentemente contestato.
La scrittura del 7.3.2021 richiamata dalla sentenza (doc. 9 fascicolo di primo grado) non contiene solo il riconoscimento del debito da parte dell'odierno appellante, ma reca proprio quel criterio di calcolo e le condizioni (che si sono avverate, come dimostrato dai docc. 10 e 15 fascicolo di primo grado) per l'ottenimento di un bonus di Euro 28.918,00 che mai è stato riconosciuto dalla controparte e su cui il Giudice di primo grado non si è pronunciato, come già anticipato.....
Se il Giudice di prime cure avesse utilizzato correttamente il materiale probatorio offerto sin dall'inizio della causa, avrebbe provveduto ad operare una corretta compensazione: le trattenute sulla liquidazione del TFR non avrebbero dovuto essere pari ad Euro 47.834,00, ma solo ad Euro
18.916,00 e pertanto, il sig. Pt 1 ha diritto a vedersi liquidata la differenza, oltre a tutte le altre somme richieste a titolo di differenze retributive, risarcimento del danno da mobbing, indennità sostitutiva del preavviso: tutte le predette domande non sono state esaminate dal primo Giudice in quanto assorbite nella pronuncia di rigetto (solo la domanda relativa all'illegittimità della trattenuta delle retribuzioni dovute per il periodo di sospensione cautelare è stata implicitamente accolta, operando una compensazione con il debito risultante dal cedolino di luglio 2023".
Infine, con il quinto motivo (pag. 17) impugna la sentenza n. 758/24 nella parte in cui il Tribunale di US SI lo ha condannato alle spese di lite.
Lamenta la erroneità della decisione, in quanto, “come anticipato al paragrafo precedente, il Giudice ha implicitamente accolto la domanda del ricorrente relativa all'illegittimità della trattenuta delle retribuzioni dovute per il periodo di sospensione cautelare, portando in compensazione detta trattenuta con il debito di cui al cedolino di luglio 2023. Al paragrafo 5 di pagina 3 della sentenza del Tribunale di US SI, infatti, si legge: "La trattenuta di Euro
4.244,11 per il periodo di sospensione cautelare, deve intendersi integralmente compensata con il debito di euro 4.211,33 netti risultante dal cedolino paga di luglio 23".
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza Cass. Civ. SS.UU. 32061/2022) non è possibile la condanna alle spese di lite in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea."
Insiste, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, chiedendo l'accoglimento delle domande, ove occorra anche ai sensi dell'art. 346
c.p.c. CP 1 resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata.
Preliminarmente eccepisce l'improcedibilità del ricorso per omessa allegazione della relazione di notificazione della sentenza impugnata. Invoca giurisprudenza di legittimità riferita al giudizio di Cassazione, che ritiene applicabile anche al giudizio di appello, deducendo che "Nel caso di specie, controparte nel proprio ricorso in appello ha dichiarato che la sentenza è stata notificata ma ha prodotto solo "Copia della sentenza impugnata notificata in data 3.12.2024" (doc. A di controparte), senza depositare la relazione di notificazione né il messaggio .eml o .msg di notificazione (contenente la relata di notifica e la sentenza notificata). ...
Il documento depositato da controparte, infatti, è solo un file ".pdf" contenente copia della sentenza impugnata seguita dall'attestazione di conformità e, in ultima pagina, da una scansione del messaggio di posta elettronica certificata.
Tale documento, tuttavia, non può essere considerato idoneo ad adempiere al suo scopo in quanto il formato del file (.pdf) non permette di accedere agli allegati del messaggio PEC (come diversamente accade nel caso in cui sia prodotto un file con estensione ".eml" o ".msg"). Anzi, il file prodotto da controparte, un .pdf appunto, non contiene proprio nessun allegato, tantomeno la relata di notificazione ed è privo, altresì, di qualunque attestazione di conformità.
Rammentiamo che la Suprema Corte ha chiarito che «laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure Cont garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subito modifiche o alterazioni».
«(Il ricorrente) non ha ottemperato l'onere di deposito del pervenutole messaggio di posta elettronica certificata, unitamente agli allegati (sentenza e relata di notifica), adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., (...), essendosi limitata la ricorrente a depositare una stampa in formato pdf (indicata come "ricevuta notifica sentenza di appello") del messaggio PEC inviato dal difensore della società controricorrente per la notifica della sentenza impugnata, privo, peraltro, anche dei suoi allegati» (Cass. 14790/2024)."
Eccepisce poi l'inammissibilità dell'appello per nullità del ricorso per difetto di editio actionis.
Ricorda che l'art. 434, comma 1 c.p.c. prevede che il ricorso in appello contenga le indicazioni prescritte dall'art. 414 c.p.c., sostenendo che Parte 1 ometta del tutto di specificare quali siano i fatti dedotti su cui le singole, diverse domande poggiano e che “leggendo l'appello, infatti, al di là delle critiche in diritto -che non risultano fondate, come avanti mostreremo- non è dato comprendere su quali fatti specificamente l'appellante fondi le proprie domande."
Nel merito, replica puntualmente e con dovizia di argomentazioni alle doglianze avversarie, riproponendo la difesa articolata nella memori ex art. 416 c.p.c.
Per il licenziamento invoca il principio di non contestazione.
In ogni caso, per il primo addebito ribadisce che i preventivi indirizzati ai condomini TA ed ER non recavano la sottoscrizione del legale rappresentante della ma solo una sigla e che, comunque, tali CP 1 documenti non erano presenti negli archivi e nei server della società e sottolinea nuovamente come lo stesso lavoratore abbia riconosciuto di aver consegnato i preventivi ai condomini in questione. Per il secondo addebito ribadisce la irrilevanza del fatto che il dr. Pt 2 non fosse più suo cliente, così come la circostanza di non vendere direttamente energia elettrica e gas, poiché il nucleo essenziale consiste nell'avere l'attuale appellante inviato al dr. Pt_2 un'offerta di servizi forniti anche dal suo datore di lavoro mentre era ancora dipendente di
CP_1
In subordine, l'attuale l'appellata sottolinea come tali condotte costituiscano in ogni caso grave inadempimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966.
Per quanto riguarda l'asserita ritorsività del licenziamento ed il mobbing rileva che l'attuale appellante non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria, mentre per le modifiche contrattuali relative al trattamento economico ricorda che sono state frutto di accordi intervenuti tra le parti quale espressione della loro autonomia contrattuale (come, ad es. la riduzione del superminimo).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 21/10/25, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Sanzioni conservative nelle conclusioni rassegnate Parte 1 insista per Nonostante
l'annullamento delle due sanzioni conservative, non è stato impugnato
- non contenendo il ricorso in appello censure sul punto, tanto meno specifiche - il capo della sentenza n. 758/24 del Tribunale di US SI che ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'impugnazione della multa e del biasimo scritto, con conseguente formazione di giudicato sul punto.
*Improcedibilità del ricorso in appello per omessa allegazione della relazione di notificazione non ha CP 1 sostiene che l'appello è improcedibile perché controparte depositato la relazione di notificazione, né il messaggio .eml o .msg di notificazione.
Tale assunto non è condivisibile.
Nel cassare la sentenza della Corte di Appello - che aveva dichiarato improcedibile l'appello, sul presupposto che, nel caso di costituzione telematica, la prova della notificazione mediante posta elettronica certificata della citazione introduttiva del processo d'appello dovesse essere fornita unicamente con modalità telematiche - la Suprema Corte ha così argomentato: "Il rigore formale della Corte d'appello non può essere condiviso. Questa Corte ha infatti precisato che l'appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile 'nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994' (così Cass. n. 17711/2023, cfr. pure Cass.
n. 6583/2024 e Cass. n. 33601/2022)."
Il principio sopra enunciato è applicabile anche alla fattispecie in esame, per cui può ritenersi tempestivo il gravame proposto da Parte 1 in data 31/12/24 a fronte della notifica della sentenza di primo grado avvenuta il
3/12/24 (doc. A appellante). *Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.
L'eccezione va disattesa, in quanto dal ricorso in appello si comprendono i fatti costitutivi della causa petendi di ogni singola domanda - in relazione alla quale è chiesta la riforma della sentenza riproposta in questa sede.
-
*La ritorsività del licenziamento (II motivo) e la giusta causa del licenziamento (I motivo) Parte 1 ha dedotto che "Il licenziamento è palesemente ritorsivo, dal momento che il ricorrente ha sempre fatto valere i propri diritti in maniera legittima, non accettando supinamente i comportamenti vessatori del datore di lavoro, in particolare l'illegittima diminuzione della retribuzione e richiedendo la compensazione che gli era stata promessa e l'anticipo del TFR"), domanda sulla quale il Tribunale di US SI non si è pronunciato perché l'ha ritenuta assorbita dalla accertata sussistenza della giusta causa.
Come è noto, il licenziamento ritorsivo consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro di natura vendicativa a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi (cfr. Cass. n. 14928/15); e il dipendente è tenuto non solo a dimostrare anche tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 20742/18) -
l'esistenza di un motivo ritorsivo, ma anche che detto motivo sia stato l'unico a determinare la volontà datoriale di recedere dal contratto in essere, dovendo quindi indicare elementi idonei ad individuare la esistenza di un rapporto di causalità tra il recesso e l'asserito intento di rappresaglia (cfr. Cass. n. 6838/23).
Il Collegio osserva, rinviando alle considerazioni svolte nell'esame del III motivo di gravame, che nella fattispecie concreta non può ritenersi assolto l'onere probatorio a carico dell'attuale appellante.
E' invece fondata la domanda subordinata.
Il recesso si fonda sui due addebiti di cui alla lettera datata 25/5/23 (doc. 65 resistente).
Le contestazioni sono sufficientemente dettagliate, per cui nessuna lesione al diritto di difesa è configurabile, avendo compreso le Parte 1 condotte che gli venivano ascritte, come peraltro si ricava dalle giustificazioni rese dallo stesso in data 31/5/23 (doc. 33 ricorrente).
Pure l'eccepita tardività delle contestazioni non è persuasiva: con riferimento ai preventivi per i condomini TA e ER è lo stesso appellante a dedurre che di tale fatto la società può essere venuta a conoscenza nella riunione del 15/5/23, mentre la offerta di fornitura di gas a Parte 2 risale all'8/5/23
e la contestazione è del 25/5/23. occorre verificarne la validità Attesa la regolarità formale della contestazione, sostanziale.
Il primo addebito concerne la "Formulazione di due offerte a firma CP 1 non autorizzate e senza potere per lavori "ecobonus facciate" per i Condomini TA e ER di Novara amministratore Geom. Per 1 attribuzione dei lavori oggetto dei preventivi a terzi
-
soggetti a lei collegati;
danni alla società"; il secondo addebito concerne la
"Formulazione di offerta di fornitura di gas ed elettricità per conto di società concorrente con
CP 1 Dott. Controparte_6 amministratore di condominio - danni."
, Parte 1 ha sempre negato di aver realizzato tali condotte (doc. 33 in sede di giustificazioni;
pag. 10/12 nel ricorso ex art. 414 c.p.c.), assumendo, con riferimento alla prima, di non avere sottoscritto i preventivi in questione e di non avere mai speso il nome della società senza autorizzazione, ma di essersi solo limitati a consegnare detti preventivi al geometra Per 1 e, con riferimento alla seconda, che l'amministratore Pt 2 all'epoca non aveva più rapporti contrattuali che questa ultima non svolgeva in concreto quel tipo di con CP 1 attività commerciale e che in ogni caso egli non aveva causato alcun danno alla datrice di lavoro, pure in relazione alla pretesa violazione dell'obbligo di non concorrenza. dimostrare la sussistenza dei fattiSi poneva dunque a carico di CP 1 posti alla base del recesso, dimostrazione che non è stata fornita.
Come sopra anticipato, è stato innanzi tutto contestato a Parte 1 di avere formulato per conto di dei preventivi sostanzialmente CP 1 firmandoli per conto del legale rappresentante - inerenti a lavori agevolati c.d. ecobonus facciate 90% per i condomini TA ed ER, lavori che, una volta approvati dai condomini, sono stati veicolati non a ma ad una CP 1 società terza (riconducibile, secondo quanto riportato nella memoria ex art. 416 c.p.c., a compagno convivente della figlia di Parte 1 Persona 2
[...]
La prova al riguardo offerta da (cap. 141-147) è inammissibile. Non CP 1 possono, invero, essere demandati al teste giudizi sulla autenticità o meno della sottoscrizione apposta su un documento (“145 I signori Tes_1 e Testimone 2 si sono avveduti che quella proposta non proveniva dall'amministratore di CP_1 che recava una sottoscrizione non riconducibile al signor CP 2 ma una sigla riconducibile a quella del
, ricorrente "), a maggior ragione in mancanza di quel documento, in quanto i preventivi di cui si discute non sono stati prodotti dalla predetta società nemmeno in appello, né quest'ultima ne ha mai chiesto la acquisizione ex art. 210 c.p.c.
Analogamente, non può trovare ingresso la prova che verte sul secondo addebito, con la quale si imputa a in estrema sintesi, di Parte 1
,
avere 1'8/5/23 violato l'obbligo di non concorrenza. Il capitolo all'uopo dedotto ("155 La società è inoltre venuta a conoscenza del fatto che il giorno 8.5.23 il signor Parte 1
[...] si è recato presso lo studio di amministrazione di condomini del dott. Parte 2 di
US SI proponendo di sottoscrivere contratti di fornitura di gas ed energia elettrica di una società terza ") è del tutto generico (quali contratti? e a quale società?), oltre che valutativo (società concorrente) e anche in questo caso non è stato offerto in visione il documento attestante la suddetta offerta.
Non sussistendo, pertanto, gli inadempimenti che il datore di lavoro ha valutato di gravità tale legittimare la risoluzione del rapporto in tronco che
- O comunque assume in giudizio possano sorreggere un licenziamento con preavviso il provvedimento espulsivo è illegittimo.
Per quanto attiene alla tutela applicabile, va ricordato che "Sul piano processuale deve premettersi che nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della parte quanto alla identificazione degli effetti (e, nel caso di specie, il lavoratore aveva fatto riferimento ai vari regimi di tutela ed aveva invocato sia la nullità, sia l'illegittimità, sia l'inefficacia dell'atto)." (così Cass. n. 9544/25).
Nella fattispecie concreta può operare perciò la tutela prevista dall'art. 18, 4^ comma della legge n. 300/70, come novellato dalla legge Fornero e dunque, previo annullamento del licenziamento de quo, va condannata alla CP 1 reintegrazione di nel posto di lavoro, al pagamento a suo Parte 1 favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
*Mobbing, differenze retributive per riduzione superminimo e mancato riconoscimento bonus (III motivo)
La sentenza n. 758/24 del Tribunale di US SI va confermata in punto mobbing. Parte 1 ha identificato le pretese condotte vessatorie nei seguenti accadimenti:
a) riduzione della retribuzione nel giugno 2019;
b) mancata attribuzione del bonus derivante dall'utile sociale 2021;
c) rifiuto dell'anticipo del t.f.r. del dicembre 2022;
d) revoca dell'auto aziendale nel gennaio 2023;
e) violazione della privacy con la comunicazione della sua assenza allo CP 7
[...] del febbraio 2023;
f) demansionamento dal febbraio 2023;
g) ultimatum del fratello Tes_1 del maggio 2023;
h) prima contestazione disciplinare e relativa sanzione conservativa;
i) seconda contestazione e relativa sanzione espulsiva. laViene meno, innanzi tutto, quale elemento costitutivo dell'asserito mobbing, irrogazione delle due sanzioni disciplinari conservative, di cui è stata accertata in modo incontrovertibile la legittimità.
Le altre condotte denunciate sono invece insussistenti o in ogni modo inidonee ad integrare il mobbing alla luce dei criteri che la giurisprudenza di legittimità ritiene essenziali perché possa configurarsi tale fattispecie, atteso che:
-con riferimento al t.f.r., sono ragionevoli le spiegazioni fornite dall'ex datrice di lavoro ("La società ha rifiutato la richiesta precisandone i motivi: la stessa non rientrava per numero di dipendenti fra le imprese tenute al riconoscimento dell'anticipo; la richiesta non rispettava i requisiti di legge per misura e per motivazione e documentazione;
per accordo fra le parti (doc. 18) il TFR era stato posto a garanzia del debito del ricorrente nei confronti della società");
-con riferimento alla revoca dell'auto, della durata di un anno, la stessa è stata disposta per motivi di salute su indicazione del medico del lavoro;
- con riferimento alla comunicazione allo studio CP 7 CP 1 si è limitata a rendere nota l'assenza dell'attuale appellante per motivi di salute, senza altro specificare;
con riferimento alla asserita violazione dell'art. 2103 c.c., individuato nella privazione della gestione dei clienti dal febbraio 2023, CP 1 ha dedotto che "il ricorrente ha fatto per tutto il suo rapporto di lavoro quel che aveva sempre fatto sia con i clienti, sia con i condomini, sia con le banche" (cfr. docc. 51 e 52) ed effettivamente alcun demansionamento o sottrazione di mansioni illecita è ravvisabile, poiché il lavoratore richiama (docc. 24 e 25 ricorrente) la stessa corrispondenza per posta elettronica prodotta dalla società (docc. 41-43 resistente), da cui emerge che c'è stata unicamente una breve sospensione della attività con lo CP_3
[...] nel febbraio 2023 proprio a causa delle condizioni di salute dell'attuale appellante, poi ripresa nell'aprile del 2023 (vedi email con cui Parte 1
[...] comunica di riprendere l'attività coadiuvato dal Tes_4 che lo aveva sostituito in quel lasso temporale). E le ragioni di salute sono allegate dallo stesso appellante, ricoverato il 21/12/21 al PS per crisi epilettica (doc. 17 ricorrente), che ha inviato certificati di malattia al datore di lavoro per giustificare la propria assenza (docc. 22 e 23 ricorrente) e che si è sottoposto a visita neurologica il 25/1/23 (doc. 18 ricorrente).
Infine, con riferimento al c.d. ultimatum, anche a considerarlo tale (doc. 17 ricorrente), da solo non è certo idoneo a configurare mobbing, né una autonoma condotta illecita ex art. 2087 c.c.
Le doglianze di Parte 1 sono prive di pregio pure per quanto concerne la domanda inerente la riduzione del superminimo. irriducibilità dellaInvero, a prescindere dall'applicazione del principio della retribuzione a detto emolumento, è difficile sostenere che la sottoscrizione "per
-con cui accettazione" apposta in calce alla lettera del 6/6/19 CP 1 che il superminimo torna ad esser comunica a Parte 1 originario (doc. 6 ricorrente) - possa valere come mera firma "per ricevuta".
Tale modifica contrattuale non risulta perciò essere stata unilateralmente disposta, come eccepito dal lavoratore.
Colgono, invece, nel segno le censure relative al c.d. bonus.
In data 7/3/21 le parti in causa hanno sottoscritto una scrittura privata (docc. 9 ricorrente e 18 resistente), con la quale la situazione debitoria di Parte 1
[...] viene "congelata" sino alla redazione del bilancio 31/12/21 e viene stabilito che, in caso di risultato positivo di almeno € 50.000,00 al netto di tasse e MOL (margine operativo lordo), il 50% dell'utile sarebbe stato utilizzato, nella misura del 60%, come bonus in favore del predetto Pt 1 per portarlo in compensazione con il debito di questo ultimo, fino all'azzeramento dello stesso;
contestualmente viene pattuito che lo stipendio di Parte 1 dal gennaio 2022 sarebbe passato all'importo di € 3.500,00 netti.
L'accordo è stato redatto da quale dipendente di Parte 1 CP_1 in persona dell'A.U. Controparte_2 e firmato in
[...] e da CP_1 calce da entrambi (c'è una altra firma apposta sempre in pari data, ma è illeggibile). Il presupposto per il riconoscimento del c.d. bonus consiste nel raggiungimento di un utile di bilancio 2021 di € 50.000,00 al netto di tasse e MOL.
Si poneva a carico di Parte 1 dimostrare il verificarsi di questa condizione ed allo scopo egli ha prodotto il bilancio del 2021 (doc. 10 ricorrente), oltre ad un conteggio (doc. 15 ricorrente) da cui si evince l'utile netto di €
96.312,00 e la quota che ha calcolato a suo favore di € 28.918,00.
Tale utile si ricava effettivamente dal bilancio in atti e comunque controparte non ha dedotto il mancato verificarsi della condizione, né ha contestato il conteggio avversario, limitandosi ad eccepire che nulla spetta a Parte 1
[...] avendo egli perso lo status di socio e che "86. Approvato il bilancio 2021 i soci Tes 1 e Controparte_2 si sono astenuti dalla divisione e dalla distribuzione degli utili, lasciati in società.", circostanza questa ultima irrilevante ai fini del riconoscimento della somma pretesa.
Ciò posto, ad avviso della attuale appellata, detto patto è “evidentemente volto a permettere la compensazione fra due somme: la prima è quella derivante a debito del signor Parte 1 per euro 47.834 quale dipendente per i prestiti ricevuti;
la seconda è quella derivante da un titolo diverso e cioè la divisione di utili del bilancio 2021 che spetterebbe al ricorrente non come dipendente ma come socio.", per cui la qualità di socio è elemento della "legittimazione soggettiva” ad avere parte degli utili, qualità che Parte 1
[...] ha perso nel corso del 2021 e dunque nulla gli spetterebbe.
L'assunto non è del tutto condivisibile.
L'attuale appellante è stato invero socio di Genas s.r.l. fino al 6/12/21, per cui egli ha diritto alla distribuzione degli utili conseguiti fino a tale data, corrispondenti - non all'importo netto rivendicato di € 28.918,00 - bensì all'importo netto di € 26.508,16 parametrato a undici mesi.
*Errata compensazione del t.f.r. (IV motivo)
Il motivo è fondato nei seguenti limiti.
Parte 1 ha chiesto leSi evince dai conteggi (doc. 49 ricorrente) che differenze per la riduzione del superminimo, la incidenza di questo sul t.f.r. e la retribuzione (sempre comprensiva del superminimo più elevato) per il lasso temporale di sospensione cautelare che non gli è stata erogata.
Il t.f.r. maturato è pari alla somma lorda € 61.091,67 come da busta paga del luglio 2023, che CP 1 ha compensato con il prestito che aveva fatto al lavoratore della somma netta di € 47.834,00 e per tale ragione la busta paga riporta la somma netta di - € 4.211,33 (doc. 36 ricorrente).
Parte 4Come sopra chiarito, non può ottenere le differenze retributive dal 2019 al 2023 per la riduzione del superminimo (€ 91.123,71), che è stata concordata, né l'incidenza di questa sul t.f.r. (€ 6.498,63), somme che vanno perciò scorporate.
Egli ha però diritto alla retribuzione dal 30/5/23 al 15/6/23 ovvero per il periodo di sospensione cautelare (nei cedolini paga considerato come permesso non retribuito), pari alla somma lorda di € 3.551,83.
La sospensione cautelare non comporta, infatti, il venir meno della retribuzione, salvo che la contrattazione collettiva di riferimento stabilisca diversamente e l'art. 202 del CCNL applicato ("Sospensione: In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 208 per tutto il periodo della sospensione.") non disciplina certamente l'istituto della sospensione cautelare.
Pertanto, considerato che la compensazione c.d. atecnica (cfr. Cass. n.
27030/22) tra il prestito e il t.f.r. maturato vede debitore Parte 1 della somma netta di € 4.211,33, egli ha diritto alla somma netta di € 22.296,83 (così determinata € 26.508,16 € 4.211,33), oltre alla retribuzione per la sospensione cautelare pari alla somma lorda di € 3.551,83.
In parziale riforma della sentenza appellata, CP 1 va dunque condannata al pagamento di dette somme, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
*Regolamentazione delle spese processuali.
Risulta assorbito il motivo di gravame sulla statuizione inerente le spese di lite.
Invero, allorché il giudice di appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 8400/18).
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite del doppio grado - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/22, in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000), alla complessità e pluralità delle questioni trattate ed all'assenza di istruttoria vengono parzialmente compensate.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 758/24 del Tribunale di Busto SI, annulla il licenziamento intimato a Parte_1 per giusta causa e condanna CP 1 alla reintegrazione del predetto nel posto di lavoro, al pagamento a suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna CP 1 al pagamento a favore di Parte 1 della somma netta di € 26.508,16 e della somma lorda di € 3.551,83, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Conferma le restanti statuizioni di merito
Liquida le spese del primo grado in € 6.500,00 e del secondo grado in € 5.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che pone a carico di CP 1 nella misura del 40%, compensa nel resto.
Milano, 21/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Presidente rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott.ssa Serena SOMMARIVA
Consigliere GA Avv. Francesca BEONI ha pronunciato la seguente
SENTENZA Bustonella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di SI n. 758/24, est. Dott.ssa Franca Molinari, posta in decisione all'udienza collegiale del 21/10/25 e promossa
DA C.F. 1 ), nato a [...] 1 (c.f.
19.07.1959, residente in [...]01, il rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente, dall'Avv. Eleonora Paganini e dall'Avv. Federico Maraviglia, entrambi del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Varese, Via B.Luini n. 2
APPELLANTE
CONTRO P.IVA 1(c.f. e p.i. ), con sede legale in US SI (Va), CP 1
Via Castiglioni n. 1, in persona del signor Controparte_2 nato a Busto SI il 5 giugno 1967, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Agosti del Foro di US SI (VA), con studio in US SI, Viale Armando Diaz n. 19 presso il quale elegge domicilio, come da allegata procura speciale
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
"Nel merito In via principale 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti sanzionatori: a) Provvedimento del 1 giugno 2023: multa di 4 ore di retribuzione per assunzione di impegni per conto di CP 1 b) Provvedimento del 1 giugno 2023: biasimo scritto per comportamento scorretto nei confronti di altro dipendente;
c)
Provvedimento del 15 giugno 2023: licenziamento senza preavviso e/o per giusta causa per formulazione di due offerte a firma CP 1 non autorizzate e senza potere per lavori "ecobonus facciate" per i Condomini TA e Novara amministratore Geom. Per 1 attribuzione dei lavori oggetto dei preventivi a terzi soggetti a lei collegati;
danni alla società; d) Provvedimento del 15 giugno 2023: formulazione di offerta di fornitura di gas ed elettricità per conto di società concorrente con CP 1 a Dott. Parte 2 di US SI, amministratore di condominio danni;
e conseguentemente annullarli.
2. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'invalidità e/o inefficacia della riduzione della retribuzione e riconoscere il diritto del sig. Parte 1 al pagamento di Euro 91.123,71 lordi a titolo di retribuzione, oltre Euro 6.498,93 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché il diritto al pagamento della retribuzione spettante per il periodo di sospensione cautelare, pari ad Euro 4.244,11 lordi;
per l'effetto condannare la società CP 1 al pagamento in favore del sig. Parte 1 di Euro 95.367,82 lordi, a titolo di retribuzione.
3. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la compensazione del debito di Euro 47.834,00 con il credito di Euro 28.918,00 vantato dal ricorrente nei confronti di CP 1 e pertanto, dichiarare l'illegittimità della trattenuta pari ad Euro 47.834,00; per l'effetto condannare la società CP 1 al pagamento in favore del sig. di Euro 47.848,41 netti a titolo di Parte 1 trattamento di fine rapporto.
4. Accertare che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta di mobbing da parte della società resistente e condannare, pertanto, la resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, come sopra quantificate o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale da quantificarsi in Euro 96.925,00 o, in subordine, da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
5. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità del licenziamento per cui è causa, in quanto ritorsivo, e comunque sorretto da motivo illecito determinante, di cui all'art. 2 del
D.lgs. n. 23/2015, e conseguentemente: condannare la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a tutte le conseguenze di cui all' 1 d.lgs. n. 23/2015 e cioè alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal ricorrente, da quantificarsi nelle retribuzioni (Euro 5.830,92 lordi) maturate dal recesso alla riammissione o, comunque, nella misura minima di 5 mensilità, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, nonché, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento all'effettiva reintegra.
In via subordinata a quanto sopra: nel denegato e non creduto caso in cui il licenziamento non venga dichiarato nullo in quanto ritorsivo, accertarne e dichiararne la nullità, in quanto non sorretto da giusta causa, e per l'effetto, tenuto conto dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro e del comportamento delle parti, condannare parte resistente al risarcimento del danno pari a 6 mensilità, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, ma comunque nella misura minima di 2,5 mensilità, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso pari a 90 giorni di calendario.
In ogni caso:
con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
con vittoria di compensi professionali e spese
-anche del primo grado - comprensive di contributo unificato."
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
"In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'appello per omessa allegazione della relazione di notificazione della sentenza impugnata e per l'effetto confermare la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di US SI - Sezione Lavoro. In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per nullità del ricorso per difetto dell'editio actionis e per l'effetto confermare la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di US SI- Sezione Lavoro.
Nel merito e in ogni caso: confermare la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di US SI Sezione Lavoro;
respingere integralmente l'appello del signor Parte 1 avverso la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di US SI Sezione Lav de ivi svolte;
-
accertare e dichiarare CP 1 non tenuta a reintegrare e/o riassumere il ricorrente e/o a corrispondere al medesimo nessuna somma per nessun titolo, ragione o causa dedotti in giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa aumentati ex art. 4, co. 1 bis D.M. 55/2014 e s.m.i.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa nella sezione In fatto, dal punto 1 al punto 176, da intendersi qui ritrascritte, private di eventuali valutazioni e precedute dalle parole "Vero che". signorSi indicano come testi su tutti i predetti capitoli: Testimone 1 di US SI;
il Dott.
Testimone 2 la signora Tes 3 il signor Testimone 4 dipendenti CP 1
,
In ordine alle richieste istruttorie avversarie si richiama quanto precisato sopra.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli di prova avversari ammessi, con tutti i testi predetti già indicati."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di US SI, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 758/24, rigettava ponendo le spese di lite (liquidate in € 3.500,00, oltre accessori di legge) a carico del soccombente - il ricorso proposto da Parte 1
[...] il 24/6/14 con la qualifica di “Quadro” in assunto da CP_1 applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e mansioni di Responsabile Commerciale e Amministrativo, licenziato per (asserita) giusta causa il 15/6/23 dopo essere stato sospeso in via cautelare, ricorso diretto a:
1) previa declaratoria di illegittimità del provvedimento dell'1/6/23, del provvedimento dell'1/6/23 e del provvedimento espulsivo, ottenere l'annullamento delle suddette sanzioni ed in relazione al recesso, ritenuto anche ritorsivo, le tutele richieste in via principale e in via gradata;
2) previa declaratoria di invalidità e/o inefficacia della riduzione della retribuzione ritornata all'importo di € 2.704,04 a partire dalla busta paga di giugno 2019, ottenere il pagamento delle differenze dovute, pure con riferimento al periodo di sospensione cautelare, per l'importo lordo complessivo di € 95.367,82;
3) previa compensazione del debito di € 47.834,00 con il credito di € 28.918,00 vantato nei confronti di CP_1 dichiarare l'illegittimità della trattenuta di € 47.834,00 ed ottenere il pagamento della somma netta di € 47.848,41 a titolo di trattamento di fine rapporto;
4) previo accertamento della condotta mobbizzante posta in essere dalla azienda (sia verticale dal fratello CP 2 in veste di Amministratore Unico, che orizzontale dal fratello Tes 1 e dal nipote Tes_2 ) con decorrenza dal maggio 2021, ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (pari al 24/27%) per l'importo complessivo di € 96.925,00.
Il giudice a quo così motivava la decisione: "Sotto il profilo formale le sanzioni irrogate risultano legittime. I fatti contestati sono stati delineati dettagliatamente dalla società e le contestazioni sono state tempestive. In particolare, per quanto riguarda il licenziamento, la contestazione era sufficientemente circostanziata e specifica tanto da consentire al ricorrente di difendersi puntualmente.
Dal punto di vista sostanziale, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari e il licenziamento l'onere della prova della sussistenza dei fatti contestati e della loro idoneità a provocare le sanzioni irrogate incombeva sulla società datrice di lavoro e tale onere è stato soddisfatto. Esiste ed è provato il motivo lecito del recesso, consistente in ciascuna e nel complesso delle gravi condotte tenute dal ricorrente (comportamento ingannevole nei confronti della società con riferimento ai preventivi dei condomini TA e ER, comportamento in concorrenza con la società nell'offerta fatta al dott. Parte 2
Nella fattispecie in esame la prova della sussistenza dei fatti posti alla base del recesso datoriale è rafforzata dal fatto che il ricorrente ha completamente omesso di fornire un supporto probatorio o anche solo indiziario alle proprie allegazioni.
La datrice di lavoro ha richiamato l'art. 233 del CCNL che prevede l'obbligo del lavoratore di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio e di tenere una condotta conforme ai civici doveri, di cooperare alla prosperità dell'impresa e l'art. 238 che prevede il licenziamento per grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, co. 1 e 2 e l'abuso di fiducia, la concorrenza, l'esecuzione in concorrenza con l'attività dell'azienda di lavoro per conto proprio o di terzi.
Sia sotto il profilo dell'art. 2119 c.c. sia sotto quello contrattual-collettivo si può ritenere che le condotte contestate integrino una violazione dei doveri del lavoratore tale da integrare la giusta causa di recesso.
Anche per quanto riguarda tutte le altre domande formulate in ricorso, la difesa di parte ricorrente non ha dedotto alcun mezzo di prova orale né ha allegato alcun documento che potesse fornire supporto a sostegno delle stesse. Il signor Parte 1 si è limitato a esporre una propria narrazione degli ultimi anni del rapporto di lavoro con la società resistente, versione che è stata integralmente contestata dalla difesa della CP_1
In relazione a dette domande l'onere della prova ricadeva integralmente sulla parte ricorrente che non lo ha in alcun modo soddisfatto. Le domande, pertanto, non possono che essere rigettate.
La trattenuta di Euro 4.244,11 per il periodo di sospensione cautelare, deve intendersi integralmente compensata con il debito di euro 4.211,33 netti risultante dal cedolino paga di luglio
23.
Anche per quanto riguarda il TFR la compensazione allegata dalla resistente con il debito di euro
47.834, debito che il ricorrente aveva sin dal 2021 nei confronti della società e che lo stesso ha riconosciuto nella scrittura del 7.3.2021, risulta corretta e conforme ai patti raggiunti fra le pari
(doc. 71 resistente)". Parte 1 ha proposto appello, affidandosi a cinque ordini di censure con cui denuncia violazione di legge, omessa pronuncia, carente motivazione, nonché erronea valutazione del materiale probatorio.
Con il primo motivo (pag.6 e seg.) impugna la sentenza n. 758/24 nella parte in cui il Tribunale di US SI ha rigettato la domanda relativa alla illegittimità del licenziamento per giusta causa.
Reitera la difesa articolata in primo grado sulla genericità e tardività della contestazione del 29/5/3, mentre per quanto concerne la fondatezza degli stessi, evidenzia come controparte non abbia prodotto alcuna prova: “il ricorrente si è limitato a consegnare i preventivi, circostanza di cui CP 1 era a conoscenza (altrimenti non recherebbero la sottoscrizione del legale rappresentante), ed è fatto pacifico (e confermato anche CP 3 di cui viene dato atto anche nella contestazione) chedal contenzioso con lo CP_1 già nel periodo novembre dicembre 2022, non aveva più intenzione di portare avanti tali
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lavori, anche a causa del blocco dei crediti.
Controparte, che era gravata dell'onere di provare la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento, sul punto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, si è limitata ad affermare che la firma sui due preventivi forse non era riconducibile al legale rappresentante della società, salvo poi dire che forse si trattava di una firma prestampata: ebbene, tali affermazioni sono contraddittorie, false e comunque sono sfornite di qualsiasi sostegno probatorio: CP 4
HA PRODOTTO I DUE PREVENTIVI OGGETTO DI QUESTA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE, né tantomeno ha fornito la prova del fatto che i lavori siano stati dirottati dal sig. Pt 1 ad una società terza, ma si è semplicemente limitata a ripetere di non sapere nulla: il che pare davvero insufficiente per irrogare un licenziamento senza preavviso. CP 3Il fatto che dall'elenco di condomini (doc. 41 fascicolo di primo grado) gestiti dallo per i quali CP 1 avrebbe proseguito i lavori, non compaiono i condomini TA e ER di
Novara, non dimostra la sussistenza dei fatti contestati al ricorrente, ma, al contrario, dimostra semplicemente che CP_1 mai aveva avuto interesse e/o intenzione a portare avanti tali lavori, per motivi che certamente non riguardano il sig. Parte 1
In relazione al secondo addebito fa notare che ancora una volta "come controparte ΜΑΙ Pt 3 PROVATO L'ESISTENZA DI TALE OFFERTA, NE' DOCUMENTALMENTE NE' PER
TESTIMONI (dal momento che gli unici partecipanti a tale fantomatico incontro sarebbero dovuti essere il Dott. Parte 2 ed il Sig. Pt 1 ). E non potrebbe essere diversamente, dal momento che mai è stata avanzata alcuna offerta dal Sig. Pt_1 al Dott. Parte 2 per conto di qualsivoglia società (che prima o poi controparte vorrà cortesemente indicare). La circostanza poi che non venga nemmeno nominata la società terza nella contestazione e nella successiva comparsa difensiva, dimostra nuovamente, l'insussistenza degli addebiti mossi al sig. Pt 1 . ....”
Con il secondo motivo (pag. 13) impugna la sentenza n. 758/24 nella parte in cui il Tribunale di US SI non ha esaminato la domanda avente ad oggetto la eccepita ritorsività del licenziamento.
Osserva che "il Tribunale avrebbe dovuto spendere qualche riga per dire che riteneva assorbita la questione, avendo erroneamente statuito sulla legittimità del licenziamento. La totale omissione di una pronuncia sulla domanda vizia la decisione dal momento che risulta violato l'art. 112 c.p.c.
Sul punto si richiama integralmente quanto dedotto e prodotto in primo grado, con particolare riferimento all'escalation di condotte ostative (di cui si parlerà più dettagliatamente al prossimo paragrafo) poste in essere nei confronti del ricorrente, dal momento in cui ha formalmente richiesto che la propria retribuzione venisse ripristinata." Con il terzo motivo (pag. 13 e seg.) impugna la sentenza n. 758/24 nella parte in cui il Tribunale di US SI ha rigettato le "altre domande" (ovvero quella inerente il mobbing e quella inerente le differenze retributive a loro volta motivate da un'ingiusta riduzione della retribuzione e dal mancato riconoscimento di un bonus pattuito) per il mancato assolvimento dell'onere della prova.
Rileva che, per quanto riguarda il mobbing, sono stati documentati tutti i comportamenti vessatori messi in atto da parte datoriale, culminati nel demansionamento e poi in un vero e proprio ultimatum che preannunciava il licenziamento durante l'escalation di contestazioni e sanzioni disciplinari totalmente illegittime: "non ci si è limitati ad una narrazione degli ultimi anni di lavoro, ma sono stati documentalmente provati i seguenti comportamenti ostativi nei confronti del ricorrente: la riduzione della retribuzione nel 2019 (doc. 6 fascicolo di primo grado); il mancato riconoscimento del bonus previsto dalla scrittura privata (doc. 9 fascicolo di primo grado); il rifiuto dell'anticipo del
TFR (doc. 19 fascicolo di primo grado); l'illegittima revoca del benefit relativo all'uso dell'automobile aziendale (doc. 20 fascicolo di primo grado); la violazione del diritto alla privacy del sig. Pt 1 al fine di demansionare il ricorrente (doc. 24 fascicolo di primo grado); la mail con cui l'Amministratore Unico priva il ricorrente della qualifica di Responsabile Amministrativo, senza alcuna giustificazione (doc. 27 fascicolo di primo grado); l'ultimatum ricevuto dal fratello Tes_1, che, di fatto, anticipa il licenziamento (doc. 29 fascicolo di primo grado); infine le due missive relative a ben quattro contestazioni disciplinari, arrivate nel giro di 15 giorni e sfociate nel licenziamento illegittimo (docc. 28, 32 e 34 fascicolo di primo grado).
Si ritiene quindi di aver compiutamente dimostrato tutti i presupposti relativi alla sussistenza del mobbing: la molteplicità di comportamenti e di atti (giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente) posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
l'intento persecutorio.
I primi due comportamenti vessatori sopra descritti hanno avuto poi dei riflessi economici, oggetto di specifiche domande di cui al ricorso introduttivo, su cui il Giudice di prime cure nulla ha detto, limitandosi alla laconica affermazione sopra riportata e qui impugnata.
Sono stati altresì allegati al ricorso di primo grado i relativi conteggi (doc. 49 fascicolo di primo grado)".
Per quanto riguarda le differenze retributive, rileva che “la riduzione della retribuzione ed il mancato riconoscimento del bonus pattuito non sono circostanze contestate (nemmeno da controparte), bensì elementi di fatto pacifici: ciò di cui si è dibattuto è la loro legittimità e su tali questioni, il Tribunale di US SI, nulla ha detto."
Ribadisce quanto argomentato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. sul principio di irriducibilità della retribuzione e sulla impossibilità di qualificare come rinuncia e/o transazione il documento n. 6, difettandone gli elementi essenziali.
Anche per il mancato riconoscimento del bonus, richiama quanto dedotto in primo grado: egli “avrebbe avuto diritto a portare in compensazione l'importo di Euro
28.918,00 rispetto al proprio debito, ma la società resistente ha rifiutato, come risulta anche dalla busta paga relativa alla liquidazione del TFR (punto che si approfondirà nel prossimo paragrafo).
Non si può sostenere che il sig. Pt 1 non abbia diritto a detto bonus solo perché non più socio di CP 1 la scrittura privata sub doc. 9 è stata formata tra Controparte 2 in qualità di
Amministratore Unico di CP 1 e in qualità di dipendente. Il terzo socio, [...] Parte 1
Tes 1 , non era parte dell'accordo, come sarebbe stato d'obbligo nel caso in cui si fosse trattato di una scrittura avente ad oggetto la regolazione di rapporti sociali. La scrittura privata ha quindi formalizzato un semplice criterio di calcolo per quantificare il bonus al dipendente, anche se legato all'utile di esercizio. La scrittura privata sub doc. 9 non è un patto di distribuzione degli utili e non prevede quale elemento essenziale la sussistenza della qualità di socio. Peraltro, si rileva che, se per mera ipotesi si volesse accedere ad una tesi diversa, l'atto di cessione di quote avrebbe dovuto prevedere una specifica regolamentazione di questo credito, posto che in ogni caso, il sig. Parte 1 è stato socio fino al 6 dicembre 2021 e avrebbe quindi avuto diritto a partecipare alla distribuzione degli utili conseguiti sino a tale data.
Come dimostrato (doc. 15 fascicolo di primo grado), la condizione per l'ottenimento del bonus da parte dell'odierno appellante si era realizzata, ma nulla gli è stato riconosciuto." nellaCon il quarto motivo (pag. 17 e seg.) impugna la sentenza n. 758/24 parte in cui il Tribunale di US SI ha ritenuto legittima la compensazione operata da CP 1
Nell'ottica dell'appello, appare "del tutto scorretto compensare la trattenuta operata dall'appellata sul TFR con il debito di cui alla scrittura del 7.3.2021 che però viene totalmente ignorata per il calcolo del bonus di cui al capo precedentemente contestato.
La scrittura del 7.3.2021 richiamata dalla sentenza (doc. 9 fascicolo di primo grado) non contiene solo il riconoscimento del debito da parte dell'odierno appellante, ma reca proprio quel criterio di calcolo e le condizioni (che si sono avverate, come dimostrato dai docc. 10 e 15 fascicolo di primo grado) per l'ottenimento di un bonus di Euro 28.918,00 che mai è stato riconosciuto dalla controparte e su cui il Giudice di primo grado non si è pronunciato, come già anticipato.....
Se il Giudice di prime cure avesse utilizzato correttamente il materiale probatorio offerto sin dall'inizio della causa, avrebbe provveduto ad operare una corretta compensazione: le trattenute sulla liquidazione del TFR non avrebbero dovuto essere pari ad Euro 47.834,00, ma solo ad Euro
18.916,00 e pertanto, il sig. Pt 1 ha diritto a vedersi liquidata la differenza, oltre a tutte le altre somme richieste a titolo di differenze retributive, risarcimento del danno da mobbing, indennità sostitutiva del preavviso: tutte le predette domande non sono state esaminate dal primo Giudice in quanto assorbite nella pronuncia di rigetto (solo la domanda relativa all'illegittimità della trattenuta delle retribuzioni dovute per il periodo di sospensione cautelare è stata implicitamente accolta, operando una compensazione con il debito risultante dal cedolino di luglio 2023".
Infine, con il quinto motivo (pag. 17) impugna la sentenza n. 758/24 nella parte in cui il Tribunale di US SI lo ha condannato alle spese di lite.
Lamenta la erroneità della decisione, in quanto, “come anticipato al paragrafo precedente, il Giudice ha implicitamente accolto la domanda del ricorrente relativa all'illegittimità della trattenuta delle retribuzioni dovute per il periodo di sospensione cautelare, portando in compensazione detta trattenuta con il debito di cui al cedolino di luglio 2023. Al paragrafo 5 di pagina 3 della sentenza del Tribunale di US SI, infatti, si legge: "La trattenuta di Euro
4.244,11 per il periodo di sospensione cautelare, deve intendersi integralmente compensata con il debito di euro 4.211,33 netti risultante dal cedolino paga di luglio 23".
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza Cass. Civ. SS.UU. 32061/2022) non è possibile la condanna alle spese di lite in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea."
Insiste, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, chiedendo l'accoglimento delle domande, ove occorra anche ai sensi dell'art. 346
c.p.c. CP 1 resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata.
Preliminarmente eccepisce l'improcedibilità del ricorso per omessa allegazione della relazione di notificazione della sentenza impugnata. Invoca giurisprudenza di legittimità riferita al giudizio di Cassazione, che ritiene applicabile anche al giudizio di appello, deducendo che "Nel caso di specie, controparte nel proprio ricorso in appello ha dichiarato che la sentenza è stata notificata ma ha prodotto solo "Copia della sentenza impugnata notificata in data 3.12.2024" (doc. A di controparte), senza depositare la relazione di notificazione né il messaggio .eml o .msg di notificazione (contenente la relata di notifica e la sentenza notificata). ...
Il documento depositato da controparte, infatti, è solo un file ".pdf" contenente copia della sentenza impugnata seguita dall'attestazione di conformità e, in ultima pagina, da una scansione del messaggio di posta elettronica certificata.
Tale documento, tuttavia, non può essere considerato idoneo ad adempiere al suo scopo in quanto il formato del file (.pdf) non permette di accedere agli allegati del messaggio PEC (come diversamente accade nel caso in cui sia prodotto un file con estensione ".eml" o ".msg"). Anzi, il file prodotto da controparte, un .pdf appunto, non contiene proprio nessun allegato, tantomeno la relata di notificazione ed è privo, altresì, di qualunque attestazione di conformità.
Rammentiamo che la Suprema Corte ha chiarito che «laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure Cont garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subito modifiche o alterazioni».
«(Il ricorrente) non ha ottemperato l'onere di deposito del pervenutole messaggio di posta elettronica certificata, unitamente agli allegati (sentenza e relata di notifica), adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., (...), essendosi limitata la ricorrente a depositare una stampa in formato pdf (indicata come "ricevuta notifica sentenza di appello") del messaggio PEC inviato dal difensore della società controricorrente per la notifica della sentenza impugnata, privo, peraltro, anche dei suoi allegati» (Cass. 14790/2024)."
Eccepisce poi l'inammissibilità dell'appello per nullità del ricorso per difetto di editio actionis.
Ricorda che l'art. 434, comma 1 c.p.c. prevede che il ricorso in appello contenga le indicazioni prescritte dall'art. 414 c.p.c., sostenendo che Parte 1 ometta del tutto di specificare quali siano i fatti dedotti su cui le singole, diverse domande poggiano e che “leggendo l'appello, infatti, al di là delle critiche in diritto -che non risultano fondate, come avanti mostreremo- non è dato comprendere su quali fatti specificamente l'appellante fondi le proprie domande."
Nel merito, replica puntualmente e con dovizia di argomentazioni alle doglianze avversarie, riproponendo la difesa articolata nella memori ex art. 416 c.p.c.
Per il licenziamento invoca il principio di non contestazione.
In ogni caso, per il primo addebito ribadisce che i preventivi indirizzati ai condomini TA ed ER non recavano la sottoscrizione del legale rappresentante della ma solo una sigla e che, comunque, tali CP 1 documenti non erano presenti negli archivi e nei server della società e sottolinea nuovamente come lo stesso lavoratore abbia riconosciuto di aver consegnato i preventivi ai condomini in questione. Per il secondo addebito ribadisce la irrilevanza del fatto che il dr. Pt 2 non fosse più suo cliente, così come la circostanza di non vendere direttamente energia elettrica e gas, poiché il nucleo essenziale consiste nell'avere l'attuale appellante inviato al dr. Pt_2 un'offerta di servizi forniti anche dal suo datore di lavoro mentre era ancora dipendente di
CP_1
In subordine, l'attuale l'appellata sottolinea come tali condotte costituiscano in ogni caso grave inadempimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966.
Per quanto riguarda l'asserita ritorsività del licenziamento ed il mobbing rileva che l'attuale appellante non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria, mentre per le modifiche contrattuali relative al trattamento economico ricorda che sono state frutto di accordi intervenuti tra le parti quale espressione della loro autonomia contrattuale (come, ad es. la riduzione del superminimo).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 21/10/25, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Sanzioni conservative nelle conclusioni rassegnate Parte 1 insista per Nonostante
l'annullamento delle due sanzioni conservative, non è stato impugnato
- non contenendo il ricorso in appello censure sul punto, tanto meno specifiche - il capo della sentenza n. 758/24 del Tribunale di US SI che ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'impugnazione della multa e del biasimo scritto, con conseguente formazione di giudicato sul punto.
*Improcedibilità del ricorso in appello per omessa allegazione della relazione di notificazione non ha CP 1 sostiene che l'appello è improcedibile perché controparte depositato la relazione di notificazione, né il messaggio .eml o .msg di notificazione.
Tale assunto non è condivisibile.
Nel cassare la sentenza della Corte di Appello - che aveva dichiarato improcedibile l'appello, sul presupposto che, nel caso di costituzione telematica, la prova della notificazione mediante posta elettronica certificata della citazione introduttiva del processo d'appello dovesse essere fornita unicamente con modalità telematiche - la Suprema Corte ha così argomentato: "Il rigore formale della Corte d'appello non può essere condiviso. Questa Corte ha infatti precisato che l'appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile 'nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994' (così Cass. n. 17711/2023, cfr. pure Cass.
n. 6583/2024 e Cass. n. 33601/2022)."
Il principio sopra enunciato è applicabile anche alla fattispecie in esame, per cui può ritenersi tempestivo il gravame proposto da Parte 1 in data 31/12/24 a fronte della notifica della sentenza di primo grado avvenuta il
3/12/24 (doc. A appellante). *Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.
L'eccezione va disattesa, in quanto dal ricorso in appello si comprendono i fatti costitutivi della causa petendi di ogni singola domanda - in relazione alla quale è chiesta la riforma della sentenza riproposta in questa sede.
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*La ritorsività del licenziamento (II motivo) e la giusta causa del licenziamento (I motivo) Parte 1 ha dedotto che "Il licenziamento è palesemente ritorsivo, dal momento che il ricorrente ha sempre fatto valere i propri diritti in maniera legittima, non accettando supinamente i comportamenti vessatori del datore di lavoro, in particolare l'illegittima diminuzione della retribuzione e richiedendo la compensazione che gli era stata promessa e l'anticipo del TFR"), domanda sulla quale il Tribunale di US SI non si è pronunciato perché l'ha ritenuta assorbita dalla accertata sussistenza della giusta causa.
Come è noto, il licenziamento ritorsivo consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro di natura vendicativa a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi (cfr. Cass. n. 14928/15); e il dipendente è tenuto non solo a dimostrare anche tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 20742/18) -
l'esistenza di un motivo ritorsivo, ma anche che detto motivo sia stato l'unico a determinare la volontà datoriale di recedere dal contratto in essere, dovendo quindi indicare elementi idonei ad individuare la esistenza di un rapporto di causalità tra il recesso e l'asserito intento di rappresaglia (cfr. Cass. n. 6838/23).
Il Collegio osserva, rinviando alle considerazioni svolte nell'esame del III motivo di gravame, che nella fattispecie concreta non può ritenersi assolto l'onere probatorio a carico dell'attuale appellante.
E' invece fondata la domanda subordinata.
Il recesso si fonda sui due addebiti di cui alla lettera datata 25/5/23 (doc. 65 resistente).
Le contestazioni sono sufficientemente dettagliate, per cui nessuna lesione al diritto di difesa è configurabile, avendo compreso le Parte 1 condotte che gli venivano ascritte, come peraltro si ricava dalle giustificazioni rese dallo stesso in data 31/5/23 (doc. 33 ricorrente).
Pure l'eccepita tardività delle contestazioni non è persuasiva: con riferimento ai preventivi per i condomini TA e ER è lo stesso appellante a dedurre che di tale fatto la società può essere venuta a conoscenza nella riunione del 15/5/23, mentre la offerta di fornitura di gas a Parte 2 risale all'8/5/23
e la contestazione è del 25/5/23. occorre verificarne la validità Attesa la regolarità formale della contestazione, sostanziale.
Il primo addebito concerne la "Formulazione di due offerte a firma CP 1 non autorizzate e senza potere per lavori "ecobonus facciate" per i Condomini TA e ER di Novara amministratore Geom. Per 1 attribuzione dei lavori oggetto dei preventivi a terzi
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soggetti a lei collegati;
danni alla società"; il secondo addebito concerne la
"Formulazione di offerta di fornitura di gas ed elettricità per conto di società concorrente con
CP 1 Dott. Controparte_6 amministratore di condominio - danni."
, Parte 1 ha sempre negato di aver realizzato tali condotte (doc. 33 in sede di giustificazioni;
pag. 10/12 nel ricorso ex art. 414 c.p.c.), assumendo, con riferimento alla prima, di non avere sottoscritto i preventivi in questione e di non avere mai speso il nome della società senza autorizzazione, ma di essersi solo limitati a consegnare detti preventivi al geometra Per 1 e, con riferimento alla seconda, che l'amministratore Pt 2 all'epoca non aveva più rapporti contrattuali che questa ultima non svolgeva in concreto quel tipo di con CP 1 attività commerciale e che in ogni caso egli non aveva causato alcun danno alla datrice di lavoro, pure in relazione alla pretesa violazione dell'obbligo di non concorrenza. dimostrare la sussistenza dei fattiSi poneva dunque a carico di CP 1 posti alla base del recesso, dimostrazione che non è stata fornita.
Come sopra anticipato, è stato innanzi tutto contestato a Parte 1 di avere formulato per conto di dei preventivi sostanzialmente CP 1 firmandoli per conto del legale rappresentante - inerenti a lavori agevolati c.d. ecobonus facciate 90% per i condomini TA ed ER, lavori che, una volta approvati dai condomini, sono stati veicolati non a ma ad una CP 1 società terza (riconducibile, secondo quanto riportato nella memoria ex art. 416 c.p.c., a compagno convivente della figlia di Parte 1 Persona 2
[...]
La prova al riguardo offerta da (cap. 141-147) è inammissibile. Non CP 1 possono, invero, essere demandati al teste giudizi sulla autenticità o meno della sottoscrizione apposta su un documento (“145 I signori Tes_1 e Testimone 2 si sono avveduti che quella proposta non proveniva dall'amministratore di CP_1 che recava una sottoscrizione non riconducibile al signor CP 2 ma una sigla riconducibile a quella del
, ricorrente "), a maggior ragione in mancanza di quel documento, in quanto i preventivi di cui si discute non sono stati prodotti dalla predetta società nemmeno in appello, né quest'ultima ne ha mai chiesto la acquisizione ex art. 210 c.p.c.
Analogamente, non può trovare ingresso la prova che verte sul secondo addebito, con la quale si imputa a in estrema sintesi, di Parte 1
,
avere 1'8/5/23 violato l'obbligo di non concorrenza. Il capitolo all'uopo dedotto ("155 La società è inoltre venuta a conoscenza del fatto che il giorno 8.5.23 il signor Parte 1
[...] si è recato presso lo studio di amministrazione di condomini del dott. Parte 2 di
US SI proponendo di sottoscrivere contratti di fornitura di gas ed energia elettrica di una società terza ") è del tutto generico (quali contratti? e a quale società?), oltre che valutativo (società concorrente) e anche in questo caso non è stato offerto in visione il documento attestante la suddetta offerta.
Non sussistendo, pertanto, gli inadempimenti che il datore di lavoro ha valutato di gravità tale legittimare la risoluzione del rapporto in tronco che
- O comunque assume in giudizio possano sorreggere un licenziamento con preavviso il provvedimento espulsivo è illegittimo.
Per quanto attiene alla tutela applicabile, va ricordato che "Sul piano processuale deve premettersi che nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della parte quanto alla identificazione degli effetti (e, nel caso di specie, il lavoratore aveva fatto riferimento ai vari regimi di tutela ed aveva invocato sia la nullità, sia l'illegittimità, sia l'inefficacia dell'atto)." (così Cass. n. 9544/25).
Nella fattispecie concreta può operare perciò la tutela prevista dall'art. 18, 4^ comma della legge n. 300/70, come novellato dalla legge Fornero e dunque, previo annullamento del licenziamento de quo, va condannata alla CP 1 reintegrazione di nel posto di lavoro, al pagamento a suo Parte 1 favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
*Mobbing, differenze retributive per riduzione superminimo e mancato riconoscimento bonus (III motivo)
La sentenza n. 758/24 del Tribunale di US SI va confermata in punto mobbing. Parte 1 ha identificato le pretese condotte vessatorie nei seguenti accadimenti:
a) riduzione della retribuzione nel giugno 2019;
b) mancata attribuzione del bonus derivante dall'utile sociale 2021;
c) rifiuto dell'anticipo del t.f.r. del dicembre 2022;
d) revoca dell'auto aziendale nel gennaio 2023;
e) violazione della privacy con la comunicazione della sua assenza allo CP 7
[...] del febbraio 2023;
f) demansionamento dal febbraio 2023;
g) ultimatum del fratello Tes_1 del maggio 2023;
h) prima contestazione disciplinare e relativa sanzione conservativa;
i) seconda contestazione e relativa sanzione espulsiva. laViene meno, innanzi tutto, quale elemento costitutivo dell'asserito mobbing, irrogazione delle due sanzioni disciplinari conservative, di cui è stata accertata in modo incontrovertibile la legittimità.
Le altre condotte denunciate sono invece insussistenti o in ogni modo inidonee ad integrare il mobbing alla luce dei criteri che la giurisprudenza di legittimità ritiene essenziali perché possa configurarsi tale fattispecie, atteso che:
-con riferimento al t.f.r., sono ragionevoli le spiegazioni fornite dall'ex datrice di lavoro ("La società ha rifiutato la richiesta precisandone i motivi: la stessa non rientrava per numero di dipendenti fra le imprese tenute al riconoscimento dell'anticipo; la richiesta non rispettava i requisiti di legge per misura e per motivazione e documentazione;
per accordo fra le parti (doc. 18) il TFR era stato posto a garanzia del debito del ricorrente nei confronti della società");
-con riferimento alla revoca dell'auto, della durata di un anno, la stessa è stata disposta per motivi di salute su indicazione del medico del lavoro;
- con riferimento alla comunicazione allo studio CP 7 CP 1 si è limitata a rendere nota l'assenza dell'attuale appellante per motivi di salute, senza altro specificare;
con riferimento alla asserita violazione dell'art. 2103 c.c., individuato nella privazione della gestione dei clienti dal febbraio 2023, CP 1 ha dedotto che "il ricorrente ha fatto per tutto il suo rapporto di lavoro quel che aveva sempre fatto sia con i clienti, sia con i condomini, sia con le banche" (cfr. docc. 51 e 52) ed effettivamente alcun demansionamento o sottrazione di mansioni illecita è ravvisabile, poiché il lavoratore richiama (docc. 24 e 25 ricorrente) la stessa corrispondenza per posta elettronica prodotta dalla società (docc. 41-43 resistente), da cui emerge che c'è stata unicamente una breve sospensione della attività con lo CP_3
[...] nel febbraio 2023 proprio a causa delle condizioni di salute dell'attuale appellante, poi ripresa nell'aprile del 2023 (vedi email con cui Parte 1
[...] comunica di riprendere l'attività coadiuvato dal Tes_4 che lo aveva sostituito in quel lasso temporale). E le ragioni di salute sono allegate dallo stesso appellante, ricoverato il 21/12/21 al PS per crisi epilettica (doc. 17 ricorrente), che ha inviato certificati di malattia al datore di lavoro per giustificare la propria assenza (docc. 22 e 23 ricorrente) e che si è sottoposto a visita neurologica il 25/1/23 (doc. 18 ricorrente).
Infine, con riferimento al c.d. ultimatum, anche a considerarlo tale (doc. 17 ricorrente), da solo non è certo idoneo a configurare mobbing, né una autonoma condotta illecita ex art. 2087 c.c.
Le doglianze di Parte 1 sono prive di pregio pure per quanto concerne la domanda inerente la riduzione del superminimo. irriducibilità dellaInvero, a prescindere dall'applicazione del principio della retribuzione a detto emolumento, è difficile sostenere che la sottoscrizione "per
-con cui accettazione" apposta in calce alla lettera del 6/6/19 CP 1 che il superminimo torna ad esser comunica a Parte 1 originario (doc. 6 ricorrente) - possa valere come mera firma "per ricevuta".
Tale modifica contrattuale non risulta perciò essere stata unilateralmente disposta, come eccepito dal lavoratore.
Colgono, invece, nel segno le censure relative al c.d. bonus.
In data 7/3/21 le parti in causa hanno sottoscritto una scrittura privata (docc. 9 ricorrente e 18 resistente), con la quale la situazione debitoria di Parte 1
[...] viene "congelata" sino alla redazione del bilancio 31/12/21 e viene stabilito che, in caso di risultato positivo di almeno € 50.000,00 al netto di tasse e MOL (margine operativo lordo), il 50% dell'utile sarebbe stato utilizzato, nella misura del 60%, come bonus in favore del predetto Pt 1 per portarlo in compensazione con il debito di questo ultimo, fino all'azzeramento dello stesso;
contestualmente viene pattuito che lo stipendio di Parte 1 dal gennaio 2022 sarebbe passato all'importo di € 3.500,00 netti.
L'accordo è stato redatto da quale dipendente di Parte 1 CP_1 in persona dell'A.U. Controparte_2 e firmato in
[...] e da CP_1 calce da entrambi (c'è una altra firma apposta sempre in pari data, ma è illeggibile). Il presupposto per il riconoscimento del c.d. bonus consiste nel raggiungimento di un utile di bilancio 2021 di € 50.000,00 al netto di tasse e MOL.
Si poneva a carico di Parte 1 dimostrare il verificarsi di questa condizione ed allo scopo egli ha prodotto il bilancio del 2021 (doc. 10 ricorrente), oltre ad un conteggio (doc. 15 ricorrente) da cui si evince l'utile netto di €
96.312,00 e la quota che ha calcolato a suo favore di € 28.918,00.
Tale utile si ricava effettivamente dal bilancio in atti e comunque controparte non ha dedotto il mancato verificarsi della condizione, né ha contestato il conteggio avversario, limitandosi ad eccepire che nulla spetta a Parte 1
[...] avendo egli perso lo status di socio e che "86. Approvato il bilancio 2021 i soci Tes 1 e Controparte_2 si sono astenuti dalla divisione e dalla distribuzione degli utili, lasciati in società.", circostanza questa ultima irrilevante ai fini del riconoscimento della somma pretesa.
Ciò posto, ad avviso della attuale appellata, detto patto è “evidentemente volto a permettere la compensazione fra due somme: la prima è quella derivante a debito del signor Parte 1 per euro 47.834 quale dipendente per i prestiti ricevuti;
la seconda è quella derivante da un titolo diverso e cioè la divisione di utili del bilancio 2021 che spetterebbe al ricorrente non come dipendente ma come socio.", per cui la qualità di socio è elemento della "legittimazione soggettiva” ad avere parte degli utili, qualità che Parte 1
[...] ha perso nel corso del 2021 e dunque nulla gli spetterebbe.
L'assunto non è del tutto condivisibile.
L'attuale appellante è stato invero socio di Genas s.r.l. fino al 6/12/21, per cui egli ha diritto alla distribuzione degli utili conseguiti fino a tale data, corrispondenti - non all'importo netto rivendicato di € 28.918,00 - bensì all'importo netto di € 26.508,16 parametrato a undici mesi.
*Errata compensazione del t.f.r. (IV motivo)
Il motivo è fondato nei seguenti limiti.
Parte 1 ha chiesto leSi evince dai conteggi (doc. 49 ricorrente) che differenze per la riduzione del superminimo, la incidenza di questo sul t.f.r. e la retribuzione (sempre comprensiva del superminimo più elevato) per il lasso temporale di sospensione cautelare che non gli è stata erogata.
Il t.f.r. maturato è pari alla somma lorda € 61.091,67 come da busta paga del luglio 2023, che CP 1 ha compensato con il prestito che aveva fatto al lavoratore della somma netta di € 47.834,00 e per tale ragione la busta paga riporta la somma netta di - € 4.211,33 (doc. 36 ricorrente).
Parte 4Come sopra chiarito, non può ottenere le differenze retributive dal 2019 al 2023 per la riduzione del superminimo (€ 91.123,71), che è stata concordata, né l'incidenza di questa sul t.f.r. (€ 6.498,63), somme che vanno perciò scorporate.
Egli ha però diritto alla retribuzione dal 30/5/23 al 15/6/23 ovvero per il periodo di sospensione cautelare (nei cedolini paga considerato come permesso non retribuito), pari alla somma lorda di € 3.551,83.
La sospensione cautelare non comporta, infatti, il venir meno della retribuzione, salvo che la contrattazione collettiva di riferimento stabilisca diversamente e l'art. 202 del CCNL applicato ("Sospensione: In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 208 per tutto il periodo della sospensione.") non disciplina certamente l'istituto della sospensione cautelare.
Pertanto, considerato che la compensazione c.d. atecnica (cfr. Cass. n.
27030/22) tra il prestito e il t.f.r. maturato vede debitore Parte 1 della somma netta di € 4.211,33, egli ha diritto alla somma netta di € 22.296,83 (così determinata € 26.508,16 € 4.211,33), oltre alla retribuzione per la sospensione cautelare pari alla somma lorda di € 3.551,83.
In parziale riforma della sentenza appellata, CP 1 va dunque condannata al pagamento di dette somme, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
*Regolamentazione delle spese processuali.
Risulta assorbito il motivo di gravame sulla statuizione inerente le spese di lite.
Invero, allorché il giudice di appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 8400/18).
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite del doppio grado - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/22, in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000), alla complessità e pluralità delle questioni trattate ed all'assenza di istruttoria vengono parzialmente compensate.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 758/24 del Tribunale di Busto SI, annulla il licenziamento intimato a Parte_1 per giusta causa e condanna CP 1 alla reintegrazione del predetto nel posto di lavoro, al pagamento a suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna CP 1 al pagamento a favore di Parte 1 della somma netta di € 26.508,16 e della somma lorda di € 3.551,83, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Conferma le restanti statuizioni di merito
Liquida le spese del primo grado in € 6.500,00 e del secondo grado in € 5.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che pone a carico di CP 1 nella misura del 40%, compensa nel resto.
Milano, 21/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani