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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/12/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) GI PO Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) RA FI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1069/2023 R.G. di questa Corte di Appello quale Giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., promosso
DA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata ad [...] il [...], n.q di C.F._2 Parte_3 procuratrice generale di , c.f. e , c.f. Parte_4 C.F._3 Parte_5
rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Cucchiara (pec: C.F._4
Email_1
attrici in riassunzione, già appellate
CONTRO
, c.f. e nata a [...] Controparte_1 C.F._5 Controparte_2 il 10.10.1934, n.q. di procuratrice speciale di , c.f. Controparte_3 C.F._6 rappresentati e difesi dagli avv.ti Attilio Gagliano (pec:
e LF OL (pec: Email_2
Email_3 convenuti in riassunzione, già appellanti 2
e nel giudizio riunito iscritto al n. 1150/2023 di questa Corte di Appello quale
Giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., promosso
DA
, c.f. e nata a [...] Controparte_1 C.F._5 Controparte_2 il 10.10.1934, n.q. di procuratrice speciale di , c.f. Controparte_3 C.F._6 rappresentati e difesi dagli avv.ti Attilio Gagliano (pec:
e LF OL (pec: Email_2
Email_3 attori in riassunzione, già appellanti
CONTRO
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Cucchiara (p.e.c. C.F._2
Email_1
convenute in riassunzione, già appellate
Conclusioni per , , n.q di procuratrice Parte_1 Parte_2 Parte_3 generale di , e : Parte_4 Parte_5
“L'Avv. Salvatore Cucchiara, per le appellate SI , , Parte_1 Parte_2
nonché , precisa le conclusioni riportandosi integralmente: Parte_4 Parte_5
-all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. relativamente all'appello n.
1069/2023 R.G.A.;
-alla comparsa di costituzione e di risposta nel giudizio riassunto ex art. 392 c.p.c. relativamente all'appello n. 1150/2023 R.G.A.”
Conclusioni per e n.q. di procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2 di : Controparte_3
“…concludono riportandosi alle conclusioni già formulate in atto di citazione in riassunzione per l'effetto
- condannare le appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese dei compensi difensivi del presente giudizio appello in sede di rinvio, nonché a quelle dei pregressi 3
definiti giudizi avanti
a) il Tribunale di Agrigento , R.G. n. 2578/2011,
b) la Corte di Appello di Palermo della sentenza n. 376/2018, nel giudizio di appello
R.G. n. 2241/2014
c) la Suprema Corte di Cassazione - Ordinanza n. 7572/2023 proc. n. 23679/2018
d) Ecc.ma Corte oggi adita (1150 del 2023 riunito con il n.RG 1069/2023 ) oltre alle spese vive affrontate disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti procuratore antistatari per le effettive difese svolte”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e evocarono dinanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
Tribunale di Agrigento e onde ottenere la declaratoria Controparte_1 Controparte_3 di invalidità del contratto di compravendita concluso il 14.4.2011 tra esse con Pt_1
, da una parte, e , dall'altra, per difetto di autorizzazione Controparte_3 Controparte_1 di una valida autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 322 c.c., con conseguente condanna di a restituire l'immobile oggetto di cessione o a pagarne il Controparte_1 suo controvalore oltre interessi dalla data della domanda e, in subordine, accertare che detto contratto è stato concluso in esecuzione di un più ampio programma negoziale, con declaratoria di nullità o risoluzione per impossibilità sopravvenuta e condanna di CP_1
a restituire le rispettive quote di proprietà dell'immobile o il loro controvalore
[...]
e, inoltre, con condanna di al risarcimento del danno per il mancato Controparte_1 impiego dell'immobile nonché a causa dell'eventuale deterioramento del bene. Le attrici esposero: che con scrittura privata del 29.4.2010 le parti tutte oggi in lite, quali eredi
(nipoti e pronipoti) di (deceduta il 25.3.2010), avevano stabilito le regole Persona_1 per la futura divisione dei tre immobili facenti parte dell'asse (siti in Agrigento, rispettivamente, via Gioeni, via Siracusa e via dei Giardini), procedendo, in esecuzione di tale accordo, alla vendita dell'immobile di via Gioeni e susseguente percezione da parte di ciascuna di esse dell'importo di €. 86.000,00; che in seguito, avendo Controparte_1 manifestato il desiderio di acquistare per intero l'immobile di via Siracusa (in atto indicato 4
come via Riggio), le parti stesse avevano deciso di procedere alle relative assegnazioni e conguagli di modo che (a) il predetto , a fronte dell'assegnazione del citato CP_1 immobile, avrebbe rinunciato alla relativa quota derivante dal ricavato sia della vendita dell'immobile di via Gioeni (quota di €. 86.000,00 da dividersi in tre parti di € 28.670,00 da consegnare rispettivamente a , e ) sia della vendita Pt_1 Pt_2 CP_3 dell'immobile di viale Giardini e che, inoltre, (b) a fronte dell'assegnazione dell'immobile di viale Giardini, e avrebbero rinunciato al Parte_5 Parte_4 ricavato dell'immobile di via Gioeni consegnando tre assegni di €. 28.670,00 a , Pt_1
e e consegnando, inoltre, tre assegni di €. 66.670,00 sempre a , Pt_2 CP_3 Pt_1
e ; che dunque, in attuazione degli accordi, in data 14.4.2011 veniva Pt_2 CP_3 stipulata la cessione da , , e Controparte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
delle rispettive quote dell'immobile di via Riggio a per un Pt_5 Controparte_1 corrispettivo indicato nell'atto di €. 86.000,00 in realtà mai pagato, trattandosi di negozio esecutivo dell'accordo suddetto;
che la vendita delle quote di pertinenza di , Parte_5 all'epoca minore di età, era stata autorizzata dal Giudice tutelare ma senza previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
che nel corso delle verifiche preliminari si era scoperto che l'immobile di via Giardini era abusivo e che, pertanto, nessun trasferimento poteva essere operato;
di avere pertanto le attrici richiesto, senza esito, a di ottenere la quota loro spettante dalla vendita dell'immobile Controparte_1 di via Gioeni. Sostennero l'invalidità della vendita del 14.4.2011 sia perché il provvedimento autorizzatorio del G.t. non era stato preceduto dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, sia per mancanza di causa, inserendosi la vendita, peraltro senza un prezzo mai effettivamente pagato dall'acquirente (dal momento che l'assegno di € 86.000,00 indicato quale mezzo di pagamento in seno all'atto notarile era, in realtà, quello intestato ad procuratrice di , derivante Controparte_2 Controparte_3 dalla vendita dell'immobile di via Gioeni), e costituente in effetti una assegnazione dell'intero bene ad uno dei comunisti, in un più ampio programma divisorio su cui aveva inciso l'impossibilità di procedere alla vendita della villetta di via dei Giardini. 5
Si costituirono e eccependo preliminarmente Controparte_1 Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e chiedendo, comunque, nel merito, la reiezione delle avversarie richieste, non avendo peraltro le controparti mai impugnato il provvedimento autorizzatorio del G.t.
La causa, istruita in via documentale e con l'interrogatorio formale del convenuto, venne decisa con sentenza n. 1101/2014 con cui il Tribunale di Agrigento accolse la domanda attorea per quanto di ragione, dichiarando per l'effetto la nullità dell'atto di compravendita rogato dal notaio il 14 aprile 2011; rigettò ogni altra domanda e Per_2 condannò a rimborsare alla parte attrice le spese processuali. Controparte_1
Il Tribunale, in particolare: posta la pacifica stipulazione della scrittura con cui le parti si erano impegnate a vendere i beni ricevuti in eredità, ritenne provato, in quanto non tempestivamente contestato, nemmeno in via generica, dal convenuto – con conseguente sostanziale irrilevanza, altresì, della negazione sul punto operata dal medesimo convenuto in sede di relativo interrogatorio formale – l'intervenuto accordo in virtù del quale l'immobile di via Siracusa sarebbe stato assegnato a , Controparte_1 quello di viale Dei Giardini a ed a e che il valore delle quote di Parte_5 Parte_4 ciascuno degli eredi sarebbe stato attribuito mediante un sistema di reciproci conguagli e atti di rinuncia, secondo lo schema sopra descritto;
rilevò che non era mai stato altresì contestato l'acquisto dell'immobile di via Siracusa da parte del convenuto senza corresponsione del prezzo indicato nell'atto di vendita;
reputò configurato un
“collegamento negoziale” posto in essere dalle parti con i diversi negozi onde perseguire lo scopo di dividere i beni ereditari e non già quello proprio dei singoli negozi attuativi;
reputò, quindi, l'atto di vendita del 14 aprile 2011, non seguito dagli altri negozi attuativi concordati, privo, alla luce del programma negoziale complessivamente voluto, del requisito causale;
aggiunse che il contratto in parola sarebbe da considerare comunque nullo anche escludendo la sussistenza del menzionato collegamento negoziale, stante il pacifico mancato versamento del prezzo e, dunque, il difetto dello scambio bene-denaro, tale da rendere il negozio privo anche del requisito causale proprio della vendita;
respinse 6
le ulteriori domande (volte rispettivamente ad ottenere la restituzione delle quote di spettanza delle attrici o del loro controvalore in denaro, nonché il pagamento dei frutti civili non percepiti in ragione del godimento esclusivo dell'immobile da parte del convenuto), trattandosi di diritti da far valere solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza accertativa della nullità, ed essendo rimasta generica la ulteriore domanda di risarcimento dei danni arrecati dal convenuto all'immobile.
2. e interposero gravame, denunciando, innanzi Controparte_1 Controparte_3 tutto, la nullità della sentenza ai sensi dell'art.112 c.p.c. per l'omesso esame dell'eccezione di improcedibilità relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Censurarono poi la decisione per aver il primo Giudice erroneamente ritenuto esistente un collegamento negoziale e un accordo sull'assegnazione degli immobili che, inoltre, a loro dire, in quanto modificativo dell'accordo scritto del
29.4.2010, avrebbe comunque dovuto essere redatto per iscritto. Domandarono pertanto, in riforma della sentenza impugnata: dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione;
rigettare tutte le domande delle appellate perché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
Le appellate si costituirono eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnativa, in quanto notificata oltre i termini di legge e, inoltre, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; contestarono, nel merito, le censure mosse alla sentenza di primo grado, con conseguente reiezione dell'appello, riproponendo, in caso di accoglimento del gravame, le domande di invalidità del negozio non esaminate dal primo Giudice.
Con sentenza n. 376/2018, pubblicata il 21.2.2018, la Corte di Appello di Palermo, rilevato che a fronte della notificazione a mezzo p.e.c. in data 18.11.2014 della sentenza gravata gli impugnanti avevano notificato l'atto di appello sempre a mezzo p.e.c. in data
18.12.2014 alle ore 22,56 con avvenuta consegna alle ore 23,09 e considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 16 septies d.l. 179/2012 conv. con mod. in l. 221/2012 la disposizione di cui all'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche 7
(sì che, quando è eseguita dopo le ore 21,00, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo), dichiarò inammissibile il gravame in quanto tardivamente proposto, condannando gli appellanti alle spese del giudizio.
3. Avverso tale pronuncia e n.q. di procuratrice Controparte_1 Controparte_2 di , proposero ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, la Controparte_3 violazione degli artt. 147 c.p.c. e 16-septies, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Suprema Corte con ordinanza n. 7572/2023 del 15.3.2023 ritenne fondato il motivo, osservando che “la questione affrontata dai giudici di merito ed evidenziata nel motivo di ricorso ha avuto soluzione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del
2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla legge n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”; rilevò altresì che
“Alla stregua di tale pronuncia, questa Corte ha affermato che il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova applicazione anche in questa ipotesi di notificazione eseguita ai sensi del ridetto art. 16-septies (Cass., Sez. 6 - 1, 21/02/2020, n.
4712) e che l'applicazione di tale regola generale - soluzione che consente la reductio ad legitimitatem dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa (Cass., Sez. 2, 22/10/2021, n. 29584)”; osservò quindi “che il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata, che, invece, dà rilievo alla posteriorità dell'orario dell'invio rispetto al limite delle 21:00 per affermare la tardività della notifica, si scontra con gli arresti giurisprudenziali sopra citati e con la pronuncia della Corte costituzionale”.
La sentenza impugnata venne pertanto cassata, con rinvio alla Corte d'appello di
Palermo per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. 8
3. Con l'atto introduttivo del giudizio portante il n. 1069/23 R.G., , Parte_1 [...]
e hanno riassunto la causa e, riproposte le difese tutte Pt_2 Parte_4 Parte_5 svolte nel procedimento di appello deciso con la sentenza poi cassata, hanno in definitiva ribadito le eccezioni di inammissibilità del gravame dispiegato da e Controparte_1 avverso la sentenza n. 1101/2014 del Tribunale di Agrigento, Controparte_3 chiedendone comunque il rigetto, nel merito, con conferma della sentenza appellata.
Con autonomo atto di citazione, iscritto al n. 1150/23 R.G., anche e Controparte_3
hanno riassunto la causa, reiterando il motivo di nullità della sentenza Controparte_1 resa dal Tribunale per l'assunto mancato esame e mancata pronuncia sulla eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione, nonché le doglianze in punto di erroneità della sentenza là dove ha ritenuto sussistente il collegamento negoziale e l'accordo modificativo delle originarie pattuizioni di cui alla scrittura del 29.4.2010, peraltro privo di forma scritta;
hanno dedotto poi un ulteriore vizio di nullità della sentenza per la supposta contraddittorietà della decisione nella parte in cui,
a fronte delle domande modificate dalla parte attrice in primo grado, cui i convenuti stessi
“salve le ulteriori eccezioni di rito e di merito” avrebbero prestato “acquiescenza”, ed essendo, pertanto, venuto meno l'ostacolo (abusività dell'immobile di via dei Giardini) al perfezionamento del riferito accordo complessivo e globale, anziché disporre l'adempimento di quelle pattuizioni ha dichiarato la nullità del rogito del 14.4.2011.
Hanno quindi domandato, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento: ritenere e dichiarare la improcedibilità della domanda attorea perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione e, per l'effetto, rimettere la causa al primo Giudice per siffatto adempimento;
la declaratoria di nullità della impugnata sentenza con rimessione della causa al primo Giudice per un nuovo giudizio;
il rigetto, in ogni caso, di tutte le domande delle appellate perché inammissibili, improcedibili e, comunque, perché infondate in fatto e in diritto.
Disposta la riunione dei giudizi e fissata, dunque, l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, con ordinanza dei 15-20 aprile 2025, all'esito della trattazione 9
scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
4. Compito rimesso al Giudice del rinvio, posta la tempestività dell'appello proposto da e avverso la sentenza di primo grado, alla luce di Controparte_1 Controparte_3 quanto rilevato dal Supremo Consesso, è di vagliare nel merito l'impugnativa reiterata dai medesimi Siracusa.
4.1. Non è fondato il primo motivo di gravame, attinente al mancato esame e mancata pronuncia sulla eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione.
Si evince invero dagli atti del processo di primo grado la sostanziale reiezione da parte del primo Giudice dell'eccezione indicata, avendo il Tribunale, all'esito della prima udienza del 30.3.2012, dichiarato l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento del tentativo di conciliazione, disponendo la prosecuzione del giudizio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
L'infondatezza dell'eccezione va confermata nella presente sede, atteso che le domande proposte dalle attrici in primo grado (di invalidità del contratto di compravendita del 14.4.2011 e statuizioni consequenziali) esulano dalle materie per le quali ai sensi dell'art.5 d.lgs. 28/2010 ratione temporis vigente è prevista la mediazione come condizione di procedibilità (ma v. anche l'attuale testo della norma).
È appena il caso di rilevare del resto che, differentemente da quanto sostenuto dai
, l'azione proposta dalle attrici in primo grado deve essere qualificata come CP_1 azione personale, in quanto avente ad oggetto la validità/efficacia di un rapporto obbligatorio derivante da un contratto, mantenendo peraltro tale qualificazione quand'anche il contratto sia relativo a beni immobili (v. anche Cass. 11976/1998 secondo cui per aversi una causa relativa a diritti reali su beni immobili, ai fini della competenza, non è sufficiente che la domanda abbia una qualsiasi relazione giuridica con un immobile, ma occorre che sia connotata da una stretta connessione logica e giuridica con un diritto 10
reale immobiliare, involga cioè l'accertamento positivo o negativo o i modi di costituzione del medesimo o le posizioni soggettive, attive e passive che direttamente ne derivano).
4.2. Passando ora alle censure mosse dagli impugnanti alla ricostruzione offerta dal primo Giudice in ordine alla esistenza del collegamento negoziale e all'accordo sulle assegnazioni con effetti sostanzialmente modificativi della scrittura del 29.4.2010 – censure il cui accoglimento dovrebbe condurre, nella prospettiva degli appellanti, alla definitiva reiezione delle domande dispiegate dalle attrici nel pregresso grado – deve osservarsi quanto segue.
Al di là della novità dell'ulteriore motivo prospettato dai soltanto nel CP_1 presente giudizio di rinvio sulla ritenuta contraddittorietà, altresì, della sentenza per non avere il Tribunale statuito in merito alla domanda modificata nella memoria ex art. 183
VI comma n. 1 c.p.c. delle attrici in primo grado – non essendo, peraltro, ravvisabile quell'atteggiamento di “acquiescenza” cui fanno oggi genericamente riferimento i medesimi rispetto alle domande modificate dalla controparte (v. anche il tenore CP_1 delle difese dei successive alla detta memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. CP_1 di parte attrice in primo grado) ed avendo, in ogni caso, le attrici nel pregresso grado pur sempre mantenuto ferma la domanda di invalidità del contratto del 14.4.2011, altresì reiterata, in ultimo e in via esclusiva, con l'espresso richiamo alle conclusioni formulate nell'atto di citazione, al momento della precisazione delle conclusioni dinanzi al
Tribunale – ed escluso, ancora, che i vizi denunciati (carenza e/o contraddittorietà motivazionale) possano condurre ad una rimessione della causa al primo Giudice, deve comunque osservarsi, nella persistente aspirazione dei ad ottenere, in ogni caso, CP_1 la reiezione nel merito delle domande di invalidità negoziale, che, per come pure rilevato dalle nei relativi scritti conclusionali, si è formato il giudicato in ordine ad una delle Pt_1 rationes decidendi poste alla base del percorso motivazionale seguito dal Tribunale, da sola sufficiente a giustificare la decisione.
Il gravame, quindi, con riferimento alle su indicate censure, deve ritenersi inammissibile. 11
Ed invero, la sentenza impugnata fonda la declaratoria di nullità del contratto del
14.4.2011 sia sulla ritenuta esistenza di un collegamento tra i diversi negozi che le parti avevano programmato di compiere con lo scopo di divedere i beni ereditari – per cui, secondo il Tribunale, “si deve ritenere che l'atto di vendita del 14 aprile 20111 dell'immobile di via Siracusa, non essendo stato seguito dagli altri negozi attuativi concordati tra le parti (vendita immobile di via Dei Giardini, rinunce a attribuzione di conguagli), sia priva, alla luce del programma negoziale voluto dalle parti e non del singolo negozio, della requisito causale che è elemento essenziale per la validità del contratto” – sia, e “in aggiunta” alla superiore motivazione, sulla ulteriore argomentazione secondo cui “il contratto in parola sarebbe da considerare comunque nullo anche ove si ritenesse di escludere la sussistenza del menzionato collegamento negoziale” atteso che “se si considera che parte attrice ha affermato che il prezzo indicato nell'atto notarile non è stato versato e che il convenuto non ha contestato tale asserzione, si deve trarre la conclusione che il contratto (mancando lo scambio bene-denaro) sia privo anche del requisito causale proprio della vendita”.
Trattasi, all'evidenza, di distinte ed autonome ragioni della decisione, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la declaratoria di nullità del contratto, prescindendo del resto l'affermazione di nullità della vendita per difetto della causa di scambio dalla configurabilità in concreto di un collegamento tra negozi e/o dall'accordo sulle assegnazioni, su cui si incentrano, invece, le contestazioni degli impugnanti.
A fronte di tali differenti rationes, gli appellanti censurano soltanto quella attinente al profilo del collegamento negoziale con l'accordo presuntivamente modificativo della precedente scrittura, in ultimo ipotizzando anche un difetto di forma tale da condurre comunque, sempre in base alle argomentazioni esposte dai , al rigetto delle CP_1 domande avversarie.
L'assenza, tuttavia, di motivi di gravame sulla autonoma ratio decidendi riguardante, anche escluso il collegamento negoziale, il profilo della carenza, nello specifico negozio 12
del 14.4.2011, isolatamente considerato, della causa di scambio propria della vendita, rende definitiva la detta motivazione non impugnata che, in quanto idonea da sola a sorreggere la declaratoria di nullità del citato negozio del 14.4.2011, fa perdere efficacia alle ulteriore censure, le quali, stante il giudicato formatosi in ordine alla ragione non censurata, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. 3386/2011, ma v. anche tra le più recenti Cass. 13880/2020 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
5. Per ciò che attiene alle spese processuali, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (v. Cass. n. 15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (cfr. Cass.
7243/2006 e, recentemente, Cass. 3798/2022).
Ne consegue che, in ossequio al canone della soccombenza, e Controparte_1
, già appellanti, vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere in favore Controparte_3 di , e , in solido tra loro, le spese del Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 giudizio di appello, del giudizio di legittimità e dell'odierno procedimento di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte di e , già Controparte_1 Controparte_3 appellanti, dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
13
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 ss.
c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta, quanto al primo motivo di gravame, l'appello interposto da Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1101/2014 dell'8 Controparte_3 luglio 2014; dichiara inammissibili gli ulteriori motivi di appello dispiegati da Controparte_1
e avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1101/2014 Controparte_3 dell'8 luglio 2014; condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore Controparte_1 Controparte_3 di , e , in solido tra loro, le spese Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 processuali che si liquidano in €. 6.000,00 per il giudizio di appello, €. 3.500,00 per il giudizio di legittimità, €. 6.000,00 per il presente procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte di e , già appellanti, dell'ulteriore Controparte_1 Controparte_3 importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 14.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
RA FI GI PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) GI PO Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) RA FI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1069/2023 R.G. di questa Corte di Appello quale Giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., promosso
DA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata ad [...] il [...], n.q di C.F._2 Parte_3 procuratrice generale di , c.f. e , c.f. Parte_4 C.F._3 Parte_5
rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Cucchiara (pec: C.F._4
Email_1
attrici in riassunzione, già appellate
CONTRO
, c.f. e nata a [...] Controparte_1 C.F._5 Controparte_2 il 10.10.1934, n.q. di procuratrice speciale di , c.f. Controparte_3 C.F._6 rappresentati e difesi dagli avv.ti Attilio Gagliano (pec:
e LF OL (pec: Email_2
Email_3 convenuti in riassunzione, già appellanti 2
e nel giudizio riunito iscritto al n. 1150/2023 di questa Corte di Appello quale
Giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., promosso
DA
, c.f. e nata a [...] Controparte_1 C.F._5 Controparte_2 il 10.10.1934, n.q. di procuratrice speciale di , c.f. Controparte_3 C.F._6 rappresentati e difesi dagli avv.ti Attilio Gagliano (pec:
e LF OL (pec: Email_2
Email_3 attori in riassunzione, già appellanti
CONTRO
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Cucchiara (p.e.c. C.F._2
Email_1
convenute in riassunzione, già appellate
Conclusioni per , , n.q di procuratrice Parte_1 Parte_2 Parte_3 generale di , e : Parte_4 Parte_5
“L'Avv. Salvatore Cucchiara, per le appellate SI , , Parte_1 Parte_2
nonché , precisa le conclusioni riportandosi integralmente: Parte_4 Parte_5
-all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. relativamente all'appello n.
1069/2023 R.G.A.;
-alla comparsa di costituzione e di risposta nel giudizio riassunto ex art. 392 c.p.c. relativamente all'appello n. 1150/2023 R.G.A.”
Conclusioni per e n.q. di procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2 di : Controparte_3
“…concludono riportandosi alle conclusioni già formulate in atto di citazione in riassunzione per l'effetto
- condannare le appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese dei compensi difensivi del presente giudizio appello in sede di rinvio, nonché a quelle dei pregressi 3
definiti giudizi avanti
a) il Tribunale di Agrigento , R.G. n. 2578/2011,
b) la Corte di Appello di Palermo della sentenza n. 376/2018, nel giudizio di appello
R.G. n. 2241/2014
c) la Suprema Corte di Cassazione - Ordinanza n. 7572/2023 proc. n. 23679/2018
d) Ecc.ma Corte oggi adita (1150 del 2023 riunito con il n.RG 1069/2023 ) oltre alle spese vive affrontate disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti procuratore antistatari per le effettive difese svolte”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e evocarono dinanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
Tribunale di Agrigento e onde ottenere la declaratoria Controparte_1 Controparte_3 di invalidità del contratto di compravendita concluso il 14.4.2011 tra esse con Pt_1
, da una parte, e , dall'altra, per difetto di autorizzazione Controparte_3 Controparte_1 di una valida autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 322 c.c., con conseguente condanna di a restituire l'immobile oggetto di cessione o a pagarne il Controparte_1 suo controvalore oltre interessi dalla data della domanda e, in subordine, accertare che detto contratto è stato concluso in esecuzione di un più ampio programma negoziale, con declaratoria di nullità o risoluzione per impossibilità sopravvenuta e condanna di CP_1
a restituire le rispettive quote di proprietà dell'immobile o il loro controvalore
[...]
e, inoltre, con condanna di al risarcimento del danno per il mancato Controparte_1 impiego dell'immobile nonché a causa dell'eventuale deterioramento del bene. Le attrici esposero: che con scrittura privata del 29.4.2010 le parti tutte oggi in lite, quali eredi
(nipoti e pronipoti) di (deceduta il 25.3.2010), avevano stabilito le regole Persona_1 per la futura divisione dei tre immobili facenti parte dell'asse (siti in Agrigento, rispettivamente, via Gioeni, via Siracusa e via dei Giardini), procedendo, in esecuzione di tale accordo, alla vendita dell'immobile di via Gioeni e susseguente percezione da parte di ciascuna di esse dell'importo di €. 86.000,00; che in seguito, avendo Controparte_1 manifestato il desiderio di acquistare per intero l'immobile di via Siracusa (in atto indicato 4
come via Riggio), le parti stesse avevano deciso di procedere alle relative assegnazioni e conguagli di modo che (a) il predetto , a fronte dell'assegnazione del citato CP_1 immobile, avrebbe rinunciato alla relativa quota derivante dal ricavato sia della vendita dell'immobile di via Gioeni (quota di €. 86.000,00 da dividersi in tre parti di € 28.670,00 da consegnare rispettivamente a , e ) sia della vendita Pt_1 Pt_2 CP_3 dell'immobile di viale Giardini e che, inoltre, (b) a fronte dell'assegnazione dell'immobile di viale Giardini, e avrebbero rinunciato al Parte_5 Parte_4 ricavato dell'immobile di via Gioeni consegnando tre assegni di €. 28.670,00 a , Pt_1
e e consegnando, inoltre, tre assegni di €. 66.670,00 sempre a , Pt_2 CP_3 Pt_1
e ; che dunque, in attuazione degli accordi, in data 14.4.2011 veniva Pt_2 CP_3 stipulata la cessione da , , e Controparte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
delle rispettive quote dell'immobile di via Riggio a per un Pt_5 Controparte_1 corrispettivo indicato nell'atto di €. 86.000,00 in realtà mai pagato, trattandosi di negozio esecutivo dell'accordo suddetto;
che la vendita delle quote di pertinenza di , Parte_5 all'epoca minore di età, era stata autorizzata dal Giudice tutelare ma senza previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
che nel corso delle verifiche preliminari si era scoperto che l'immobile di via Giardini era abusivo e che, pertanto, nessun trasferimento poteva essere operato;
di avere pertanto le attrici richiesto, senza esito, a di ottenere la quota loro spettante dalla vendita dell'immobile Controparte_1 di via Gioeni. Sostennero l'invalidità della vendita del 14.4.2011 sia perché il provvedimento autorizzatorio del G.t. non era stato preceduto dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, sia per mancanza di causa, inserendosi la vendita, peraltro senza un prezzo mai effettivamente pagato dall'acquirente (dal momento che l'assegno di € 86.000,00 indicato quale mezzo di pagamento in seno all'atto notarile era, in realtà, quello intestato ad procuratrice di , derivante Controparte_2 Controparte_3 dalla vendita dell'immobile di via Gioeni), e costituente in effetti una assegnazione dell'intero bene ad uno dei comunisti, in un più ampio programma divisorio su cui aveva inciso l'impossibilità di procedere alla vendita della villetta di via dei Giardini. 5
Si costituirono e eccependo preliminarmente Controparte_1 Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e chiedendo, comunque, nel merito, la reiezione delle avversarie richieste, non avendo peraltro le controparti mai impugnato il provvedimento autorizzatorio del G.t.
La causa, istruita in via documentale e con l'interrogatorio formale del convenuto, venne decisa con sentenza n. 1101/2014 con cui il Tribunale di Agrigento accolse la domanda attorea per quanto di ragione, dichiarando per l'effetto la nullità dell'atto di compravendita rogato dal notaio il 14 aprile 2011; rigettò ogni altra domanda e Per_2 condannò a rimborsare alla parte attrice le spese processuali. Controparte_1
Il Tribunale, in particolare: posta la pacifica stipulazione della scrittura con cui le parti si erano impegnate a vendere i beni ricevuti in eredità, ritenne provato, in quanto non tempestivamente contestato, nemmeno in via generica, dal convenuto – con conseguente sostanziale irrilevanza, altresì, della negazione sul punto operata dal medesimo convenuto in sede di relativo interrogatorio formale – l'intervenuto accordo in virtù del quale l'immobile di via Siracusa sarebbe stato assegnato a , Controparte_1 quello di viale Dei Giardini a ed a e che il valore delle quote di Parte_5 Parte_4 ciascuno degli eredi sarebbe stato attribuito mediante un sistema di reciproci conguagli e atti di rinuncia, secondo lo schema sopra descritto;
rilevò che non era mai stato altresì contestato l'acquisto dell'immobile di via Siracusa da parte del convenuto senza corresponsione del prezzo indicato nell'atto di vendita;
reputò configurato un
“collegamento negoziale” posto in essere dalle parti con i diversi negozi onde perseguire lo scopo di dividere i beni ereditari e non già quello proprio dei singoli negozi attuativi;
reputò, quindi, l'atto di vendita del 14 aprile 2011, non seguito dagli altri negozi attuativi concordati, privo, alla luce del programma negoziale complessivamente voluto, del requisito causale;
aggiunse che il contratto in parola sarebbe da considerare comunque nullo anche escludendo la sussistenza del menzionato collegamento negoziale, stante il pacifico mancato versamento del prezzo e, dunque, il difetto dello scambio bene-denaro, tale da rendere il negozio privo anche del requisito causale proprio della vendita;
respinse 6
le ulteriori domande (volte rispettivamente ad ottenere la restituzione delle quote di spettanza delle attrici o del loro controvalore in denaro, nonché il pagamento dei frutti civili non percepiti in ragione del godimento esclusivo dell'immobile da parte del convenuto), trattandosi di diritti da far valere solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza accertativa della nullità, ed essendo rimasta generica la ulteriore domanda di risarcimento dei danni arrecati dal convenuto all'immobile.
2. e interposero gravame, denunciando, innanzi Controparte_1 Controparte_3 tutto, la nullità della sentenza ai sensi dell'art.112 c.p.c. per l'omesso esame dell'eccezione di improcedibilità relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Censurarono poi la decisione per aver il primo Giudice erroneamente ritenuto esistente un collegamento negoziale e un accordo sull'assegnazione degli immobili che, inoltre, a loro dire, in quanto modificativo dell'accordo scritto del
29.4.2010, avrebbe comunque dovuto essere redatto per iscritto. Domandarono pertanto, in riforma della sentenza impugnata: dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione;
rigettare tutte le domande delle appellate perché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
Le appellate si costituirono eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnativa, in quanto notificata oltre i termini di legge e, inoltre, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; contestarono, nel merito, le censure mosse alla sentenza di primo grado, con conseguente reiezione dell'appello, riproponendo, in caso di accoglimento del gravame, le domande di invalidità del negozio non esaminate dal primo Giudice.
Con sentenza n. 376/2018, pubblicata il 21.2.2018, la Corte di Appello di Palermo, rilevato che a fronte della notificazione a mezzo p.e.c. in data 18.11.2014 della sentenza gravata gli impugnanti avevano notificato l'atto di appello sempre a mezzo p.e.c. in data
18.12.2014 alle ore 22,56 con avvenuta consegna alle ore 23,09 e considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 16 septies d.l. 179/2012 conv. con mod. in l. 221/2012 la disposizione di cui all'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche 7
(sì che, quando è eseguita dopo le ore 21,00, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo), dichiarò inammissibile il gravame in quanto tardivamente proposto, condannando gli appellanti alle spese del giudizio.
3. Avverso tale pronuncia e n.q. di procuratrice Controparte_1 Controparte_2 di , proposero ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, la Controparte_3 violazione degli artt. 147 c.p.c. e 16-septies, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Suprema Corte con ordinanza n. 7572/2023 del 15.3.2023 ritenne fondato il motivo, osservando che “la questione affrontata dai giudici di merito ed evidenziata nel motivo di ricorso ha avuto soluzione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del
2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla legge n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”; rilevò altresì che
“Alla stregua di tale pronuncia, questa Corte ha affermato che il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova applicazione anche in questa ipotesi di notificazione eseguita ai sensi del ridetto art. 16-septies (Cass., Sez. 6 - 1, 21/02/2020, n.
4712) e che l'applicazione di tale regola generale - soluzione che consente la reductio ad legitimitatem dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa (Cass., Sez. 2, 22/10/2021, n. 29584)”; osservò quindi “che il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata, che, invece, dà rilievo alla posteriorità dell'orario dell'invio rispetto al limite delle 21:00 per affermare la tardività della notifica, si scontra con gli arresti giurisprudenziali sopra citati e con la pronuncia della Corte costituzionale”.
La sentenza impugnata venne pertanto cassata, con rinvio alla Corte d'appello di
Palermo per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. 8
3. Con l'atto introduttivo del giudizio portante il n. 1069/23 R.G., , Parte_1 [...]
e hanno riassunto la causa e, riproposte le difese tutte Pt_2 Parte_4 Parte_5 svolte nel procedimento di appello deciso con la sentenza poi cassata, hanno in definitiva ribadito le eccezioni di inammissibilità del gravame dispiegato da e Controparte_1 avverso la sentenza n. 1101/2014 del Tribunale di Agrigento, Controparte_3 chiedendone comunque il rigetto, nel merito, con conferma della sentenza appellata.
Con autonomo atto di citazione, iscritto al n. 1150/23 R.G., anche e Controparte_3
hanno riassunto la causa, reiterando il motivo di nullità della sentenza Controparte_1 resa dal Tribunale per l'assunto mancato esame e mancata pronuncia sulla eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione, nonché le doglianze in punto di erroneità della sentenza là dove ha ritenuto sussistente il collegamento negoziale e l'accordo modificativo delle originarie pattuizioni di cui alla scrittura del 29.4.2010, peraltro privo di forma scritta;
hanno dedotto poi un ulteriore vizio di nullità della sentenza per la supposta contraddittorietà della decisione nella parte in cui,
a fronte delle domande modificate dalla parte attrice in primo grado, cui i convenuti stessi
“salve le ulteriori eccezioni di rito e di merito” avrebbero prestato “acquiescenza”, ed essendo, pertanto, venuto meno l'ostacolo (abusività dell'immobile di via dei Giardini) al perfezionamento del riferito accordo complessivo e globale, anziché disporre l'adempimento di quelle pattuizioni ha dichiarato la nullità del rogito del 14.4.2011.
Hanno quindi domandato, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento: ritenere e dichiarare la improcedibilità della domanda attorea perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione e, per l'effetto, rimettere la causa al primo Giudice per siffatto adempimento;
la declaratoria di nullità della impugnata sentenza con rimessione della causa al primo Giudice per un nuovo giudizio;
il rigetto, in ogni caso, di tutte le domande delle appellate perché inammissibili, improcedibili e, comunque, perché infondate in fatto e in diritto.
Disposta la riunione dei giudizi e fissata, dunque, l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, con ordinanza dei 15-20 aprile 2025, all'esito della trattazione 9
scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
4. Compito rimesso al Giudice del rinvio, posta la tempestività dell'appello proposto da e avverso la sentenza di primo grado, alla luce di Controparte_1 Controparte_3 quanto rilevato dal Supremo Consesso, è di vagliare nel merito l'impugnativa reiterata dai medesimi Siracusa.
4.1. Non è fondato il primo motivo di gravame, attinente al mancato esame e mancata pronuncia sulla eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione.
Si evince invero dagli atti del processo di primo grado la sostanziale reiezione da parte del primo Giudice dell'eccezione indicata, avendo il Tribunale, all'esito della prima udienza del 30.3.2012, dichiarato l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento del tentativo di conciliazione, disponendo la prosecuzione del giudizio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
L'infondatezza dell'eccezione va confermata nella presente sede, atteso che le domande proposte dalle attrici in primo grado (di invalidità del contratto di compravendita del 14.4.2011 e statuizioni consequenziali) esulano dalle materie per le quali ai sensi dell'art.5 d.lgs. 28/2010 ratione temporis vigente è prevista la mediazione come condizione di procedibilità (ma v. anche l'attuale testo della norma).
È appena il caso di rilevare del resto che, differentemente da quanto sostenuto dai
, l'azione proposta dalle attrici in primo grado deve essere qualificata come CP_1 azione personale, in quanto avente ad oggetto la validità/efficacia di un rapporto obbligatorio derivante da un contratto, mantenendo peraltro tale qualificazione quand'anche il contratto sia relativo a beni immobili (v. anche Cass. 11976/1998 secondo cui per aversi una causa relativa a diritti reali su beni immobili, ai fini della competenza, non è sufficiente che la domanda abbia una qualsiasi relazione giuridica con un immobile, ma occorre che sia connotata da una stretta connessione logica e giuridica con un diritto 10
reale immobiliare, involga cioè l'accertamento positivo o negativo o i modi di costituzione del medesimo o le posizioni soggettive, attive e passive che direttamente ne derivano).
4.2. Passando ora alle censure mosse dagli impugnanti alla ricostruzione offerta dal primo Giudice in ordine alla esistenza del collegamento negoziale e all'accordo sulle assegnazioni con effetti sostanzialmente modificativi della scrittura del 29.4.2010 – censure il cui accoglimento dovrebbe condurre, nella prospettiva degli appellanti, alla definitiva reiezione delle domande dispiegate dalle attrici nel pregresso grado – deve osservarsi quanto segue.
Al di là della novità dell'ulteriore motivo prospettato dai soltanto nel CP_1 presente giudizio di rinvio sulla ritenuta contraddittorietà, altresì, della sentenza per non avere il Tribunale statuito in merito alla domanda modificata nella memoria ex art. 183
VI comma n. 1 c.p.c. delle attrici in primo grado – non essendo, peraltro, ravvisabile quell'atteggiamento di “acquiescenza” cui fanno oggi genericamente riferimento i medesimi rispetto alle domande modificate dalla controparte (v. anche il tenore CP_1 delle difese dei successive alla detta memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. CP_1 di parte attrice in primo grado) ed avendo, in ogni caso, le attrici nel pregresso grado pur sempre mantenuto ferma la domanda di invalidità del contratto del 14.4.2011, altresì reiterata, in ultimo e in via esclusiva, con l'espresso richiamo alle conclusioni formulate nell'atto di citazione, al momento della precisazione delle conclusioni dinanzi al
Tribunale – ed escluso, ancora, che i vizi denunciati (carenza e/o contraddittorietà motivazionale) possano condurre ad una rimessione della causa al primo Giudice, deve comunque osservarsi, nella persistente aspirazione dei ad ottenere, in ogni caso, CP_1 la reiezione nel merito delle domande di invalidità negoziale, che, per come pure rilevato dalle nei relativi scritti conclusionali, si è formato il giudicato in ordine ad una delle Pt_1 rationes decidendi poste alla base del percorso motivazionale seguito dal Tribunale, da sola sufficiente a giustificare la decisione.
Il gravame, quindi, con riferimento alle su indicate censure, deve ritenersi inammissibile. 11
Ed invero, la sentenza impugnata fonda la declaratoria di nullità del contratto del
14.4.2011 sia sulla ritenuta esistenza di un collegamento tra i diversi negozi che le parti avevano programmato di compiere con lo scopo di divedere i beni ereditari – per cui, secondo il Tribunale, “si deve ritenere che l'atto di vendita del 14 aprile 20111 dell'immobile di via Siracusa, non essendo stato seguito dagli altri negozi attuativi concordati tra le parti (vendita immobile di via Dei Giardini, rinunce a attribuzione di conguagli), sia priva, alla luce del programma negoziale voluto dalle parti e non del singolo negozio, della requisito causale che è elemento essenziale per la validità del contratto” – sia, e “in aggiunta” alla superiore motivazione, sulla ulteriore argomentazione secondo cui “il contratto in parola sarebbe da considerare comunque nullo anche ove si ritenesse di escludere la sussistenza del menzionato collegamento negoziale” atteso che “se si considera che parte attrice ha affermato che il prezzo indicato nell'atto notarile non è stato versato e che il convenuto non ha contestato tale asserzione, si deve trarre la conclusione che il contratto (mancando lo scambio bene-denaro) sia privo anche del requisito causale proprio della vendita”.
Trattasi, all'evidenza, di distinte ed autonome ragioni della decisione, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la declaratoria di nullità del contratto, prescindendo del resto l'affermazione di nullità della vendita per difetto della causa di scambio dalla configurabilità in concreto di un collegamento tra negozi e/o dall'accordo sulle assegnazioni, su cui si incentrano, invece, le contestazioni degli impugnanti.
A fronte di tali differenti rationes, gli appellanti censurano soltanto quella attinente al profilo del collegamento negoziale con l'accordo presuntivamente modificativo della precedente scrittura, in ultimo ipotizzando anche un difetto di forma tale da condurre comunque, sempre in base alle argomentazioni esposte dai , al rigetto delle CP_1 domande avversarie.
L'assenza, tuttavia, di motivi di gravame sulla autonoma ratio decidendi riguardante, anche escluso il collegamento negoziale, il profilo della carenza, nello specifico negozio 12
del 14.4.2011, isolatamente considerato, della causa di scambio propria della vendita, rende definitiva la detta motivazione non impugnata che, in quanto idonea da sola a sorreggere la declaratoria di nullità del citato negozio del 14.4.2011, fa perdere efficacia alle ulteriore censure, le quali, stante il giudicato formatosi in ordine alla ragione non censurata, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. 3386/2011, ma v. anche tra le più recenti Cass. 13880/2020 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
5. Per ciò che attiene alle spese processuali, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (v. Cass. n. 15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (cfr. Cass.
7243/2006 e, recentemente, Cass. 3798/2022).
Ne consegue che, in ossequio al canone della soccombenza, e Controparte_1
, già appellanti, vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere in favore Controparte_3 di , e , in solido tra loro, le spese del Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 giudizio di appello, del giudizio di legittimità e dell'odierno procedimento di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte di e , già Controparte_1 Controparte_3 appellanti, dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
13
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 ss.
c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta, quanto al primo motivo di gravame, l'appello interposto da Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1101/2014 dell'8 Controparte_3 luglio 2014; dichiara inammissibili gli ulteriori motivi di appello dispiegati da Controparte_1
e avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1101/2014 Controparte_3 dell'8 luglio 2014; condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore Controparte_1 Controparte_3 di , e , in solido tra loro, le spese Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 processuali che si liquidano in €. 6.000,00 per il giudizio di appello, €. 3.500,00 per il giudizio di legittimità, €. 6.000,00 per il presente procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte di e , già appellanti, dell'ulteriore Controparte_1 Controparte_3 importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 14.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
RA FI GI PO