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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9872/2024 R.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco SILLUZIO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo D'URSO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
Posta in decisione all'udienza del 24/02/2025, fissata per la comparizione personale delle parti, in esito all'accordo dalle stesse raggiunto a detta udienza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 29/09/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
a Catania il 30/09/2000, matrimonio dal quale sono nati, in Catania, i figli
[...] Per_1
(l'11/08/2003), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (il 26/06/2009), Per_2
(il 16/12/2010) e Francesco (il 04/04/2014), questi ultimi tre minorenni ed affetti da lieve Per_3
disabilità.
Ha esposto il ricorrente che la separazione era stata omologata alle condizioni di cui al decreto allegato al ricorso che da allora i coniugi non si erano mai riconciliati;
ha quindi chiesto che i rapporti tra coniugi e nei confronti della prole fossero regolamentati alle medesime condizioni, eccezion fatta per il contributo al mantenimento della moglie previsto in seno all'accordo di separazione omologato nonché in relazione all'entità dell'assegno ivi posto a suo carico per il mantenimento della prole, da determinarsi nella minor somma di € 300,00, stante la maggiore età e l'indipendenza del figlio ed in considerazione dell'allegato Per_1
peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/01/2025 si è costituita , Controparte_1
non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando le richieste formulate dal ricorrente e avanzando all'uopo le proprie opposte pretese.
All'udienza di comparizione del 24/02/2025, il giudice delegato, rilevato l'insuccesso del tentativo di conciliazione e sollecitati i coniugi, personalmente presenti ed assistiti dai rispettivi difensori, a trovare un accordo sull'entità dell'onere di contribuzione dovuto dal per il Pt_1
mantenimento dei tre figli minori, dato atto dell'accordo sulle condizioni del divorzio liberamente raggiunto - con contestuale rinuncia, da parte della resistente, alla domanda volta ad ottenere un assegno divorzile in proprio favore - ha rimesso la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il suo parere in ordine alla concordata regolamentazione del divorzio.
Tanto premesso va innanzitutto rilevata, nel merito, la sussistenza di tutte le condizioni poste
2 dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6
maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa reso dal Tribunale di Catania il
19/11/2020 nel procedimento iscritto al n. 10372/2019 R.G.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può,
inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Ciò posto, in seno all'accordo raggiunto all'udienza del 24/02/2025 e riportato nel relativo verbale in atti, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“
1. I figli minori resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati
prevalentemente presso la madre, alla quale resterà pertanto assegnata la casa familiare;
il signor
potrà vedere e tenere con sé i predetti figli secondo le medesime modalità stabilite in sede Pt_1
di separazione.
2. Il signor si impegna a versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, un Pt_1 CP_1
assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da rivalutare
annualmente secondo gli indici ISTAT, autorizzando la signora a percepire CP_1
integralmente l'importo dell'assegno unico, compresa la quota ad egli spettante, oltre al 50%
delle spese straordinarie.”.
Posto, come detto, che la sig.ra ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere un CP_2
assegno divorzile in proprio favore, ritiene il Collegio che le condizioni liberamente concordate dai coniugi in udienza, come sopra riportate, non presentino profili di contrarietà all'ordine
3 pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che appaiono altresì atte a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le previsioni d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla relativa crescita ed evoluzione.
In considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto, le spese tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9872/2024 R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 30/09/2000 tra
, nato a [...] l'[...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni riportate in motivazione;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune
di Catania n. 995, parte 2, serie A, anno 2000);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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