Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 26/03/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 31/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati Angelo Bax Presidente ES CU IU UR NI IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 63270 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:
LI IA ([...]), nato ad [...] il [...], ivi residente in strada provinciale 160 Amiatina, n. 30, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola San Giovanni, con sede legale in Orbetello (GR), Strada Provinciale 160 Amiatina, n. 30, non costituito;
convenuto
uditi, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, con l’assistenza della Segretaria, dott.ssa Simonetta Agostini, la relatrice, Primo Referendario UR NI, e il Pubblico ministero, nella persona del viceprocuratore generale Elena Di Gisi;
ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso questa Sezione il 25 luglio 2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio IA SI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola San Giovanni, con sede ad Orbetello, chiedendone la condanna al risarcimento in favore della Regione OS, di euro 12.983,83, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali da calcolarsi sino al momento del soddisfo e spese di giustizia.
1.1. Rappresenta la Procura che, in data 04.12.2024, veniva acquisita notitia damni, proveniente dalla Guardia di Finanza, Compagnia Orbetello, Sezione Operativa Volante, concernente l’indebita percezione da parte del convento di contributi unionali correlati alla conduzione di terreni in assenza di titolo.
1.2. Risultava, in particolare, che SI avesse acquisito dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA (di seguito anche Istituto), con contratto di compravendita con riserva della proprietà ex art. 1523 c.c. del 26.10.2001, un appezzamento agricolo identificato al Catasto terreni del comune di Orbetello al Foglio 21, particelle 105, 132 e 126 e al Foglio 25, particelle 251, 254, 257, 245, 249 e 255, per complessivi ha 12,75.
Egli avrebbe richiesto, pertanto, in ragione di tale titolo di conduzione, finanziamenti di settore a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA).
A causa del mancato pagamento di plurime rate di prezzo, l’Istituto, in data 02.11.2021, formalizzava, dinnanzi a notaio, l’attestazione di inadempimento ex art. 13, co 4 bis, del d.l. n. 193/2016, conv. dalla l. n. 225/2016, annotata l’11.11 successivo, riferita al Foglio 21, particelle 105, 132 e 126 e Foglio 25, particelle 251, 254, 257, risultando soppresse le restanti di cui al contratto originario.
ISMEA avviava, quindi, la procedura esecutiva per il rilascio del fondo, non avendo il SI adempiuto spontaneamente. Quest’ultimo, peraltro, pur avendo per due volte presentato istanza di rinuncia agli effetti dell’attestazione di inadempimento, invitato da ISMEA al versamento di importi per rientrare in bonis o riscattare il terreno, non ottemperava entro la scadenza fissata, sì che l’Istituto, riacquisiti i terreni al proprio patrimonio fondiario, procedeva a porli in vendita e, al contempo, a ricercare un custode.
In data 17 marzo 2022, ISMEA comunicava la variazione di titolarità dei terreni agricoli ad AGEA, organismo pagatore nazionale dei finanziamenti FEAGA, che provvedeva al c.d. “blocco” delle particelle. A causa di problemi di sincronizzazione fra gli applicativi informatici, d’altro canto, tale informazione non veniva acquisita da ARTEA OS (Agenzia Regionale OS per le Erogazioni in Agricoltura) che, quale organismo pagatore regionale, nella fattispecie si occupava dell’erogazione dei finanziamenti pubblici del tipo percepito dal convenuto.
SI, pur formalmente posto a conoscenza dell’intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento, non avrebbe provveduto – come suo onere, ai sensi del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, allegato A, lettera c), punto 3.a) – a comunicare ad ARTEA OS la perdita di titolo giuridico per la conduzione dei terreni, continuando, così, a percepire finanziamenti a ciò correlati. Invero, il Piano delle Coltivazioni grafico da questi presentato ad ARTEA per gli anni 2021, 2022 e 2023 contemplava anche le particelle di terreno riacquisite da ISMEA.
1.3. La Procura ritiene sussistenti nella fattispecie, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
Premesso il rapporto di servizio di tipo funzionale tra amministrazione erogatrice di contributi pubblici e destinatario della risorsa pubblica, il convenuto avrebbe percepito, senza alcuna giustificazione, i finanziamenti erogati da ARTEA a carico del FEAGA, in quanto riferiti a particelle di terreno in relazione alle quali non aveva più titolo di conduzione, ma ancora inserite nel fascicolo aziendale; ciò nella volontaria e consapevole violazione di legge, poiché SI avrebbe omesso di aggiornare, come prescritto, la composizione strutturale del predetto fascicolo.
Il danno causalmente connesso a tale condotta è stato quantificato in misura pari ai contributi indebitamente percepiti, determinati da ARTEA, sulla base dei decreti di pagamento disposti, in euro 12.983,83, complessivamente riferibili all’arco temporale dall’11 novembre 2021 a tutto il 2023 (anno 2021 euro 3.465,52, anno 2022 euro 6.038,70 e anno 2023 euro 3.479,61).
2. Parte convenuta, pur ritualmente notiziata dell’invito a dedurre, non ha fatto pervenire deduzioni e, a fronte di regolare notifica dell’atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
3. All’udienza pubblica odierna, il Pubblico Ministero ha concluso per la contumacia del convenuto e insistito per l’accoglimento integrale della domanda.
Considerato in
DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, stante la mancata costituzione, pur a fronte della regolarità delle notifiche dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, unito al decreto del Presidente della Sezioni giurisdizionale di fissazione dell’odierna udienza, entrambe perfezionate ex art. 138 c.p.c. e mediante trasmissione all’indirizzo pec dell’Azienda agricola da questi legalmente rappresentata, come risultante dall’INIPEC.
2. La Procura regionale agisce al fine vedere accertata la responsabilità dell’odierno convenuto a causa del danno cagionato all’Amministrazione regionale per aver indebitamente percepito, in assenza di titolo legittimante, a mezzo di condotte dolose, contributi unionali al settore agricolo finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) erogati dall’organismo pagatore regionale ARTEA.
3. La domanda è fondata e va accolta, dovendosi ritenere verificati in fattispecie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale.
3.1 Sussiste, in primo luogo, un rapporto di servizio tra la pubblica Amministrazione che ha erogato il contributo e il convenuto, percettore dei finanziamenti pubblici, destinati a realizzare un interesse parimenti pubblico, al cui conseguimento egli, quale beneficiario, concorre (ex multis, tra le più recenti, Cass. SS.UU. n. 12664/2023 nonché, per fattispecie analoghe a quella oggetto di giudizio, inter alia, Corte dei conti, Sez. giur. reg. Sicilia n. 235/2024).
3.2. Emerge dalla ricostruzione operata della Procura che il convenuto, che ha acquisito da ISMEA terreni agricoli nel comune di Orbetello (Foglio 21, particelle 105, 132 e 126 e Foglio 25, particelle 251, 254, 257, 245, 249 e 255, per complessivi ha 12,75) con contratto di compravendita con riserva della proprietà ex art. 1523 c.c. del 26.10.2001, abbia perso qualsiasi titolo di conduzione sugli stessi dall’11 novembre 2021, data dell’annotazione dell’attestazione di inadempimento, ex art. 13, co 4 bis, del d.l. n. 193/2016, conv. dalla l. n. 225/2016, determinante la risoluzione del contratto di alienazione in suo favore.
Tale circostanza risulta sia stata resa nota al convenuto con comunicazione del 20.01.2022 – ricevuta con raccomandata del successivo 28.01.2022 – ed implicitamente non contestata nei suoi presupposti, avendo SI, a seguito della notizia dell’intervenuta risoluzione, a mezzo di proprio legale, più volte richiesto all’Istituto di poter rinunciare agli effetti dell’attestazione di inadempimento, realizzabile mediante rientro in bonis o riscatto integrale del fondo (istanze del 22/02/2022 e del 03/02/3023), senza, però, procedere ai conseguenti pagamenti, nei termini richiesti dall’Ente creditore.
Il titolo di conduzione dei riferiti terreni, acquisito col contratto del 26.10.2001 e venuto meno a decorrere dall’11.11.2021, ha costituito il fondamento giuridico per consentire al SI di richiedere i benefici a valere sul fondo FEAGA, erogati dall’organismo pagatore regionale ARTEA, anche per le annualità 2021, 2022 e 2023.
Invero, come risultante dalla segnalazione della Guardia di Finanza e attestato da ARTEA con nota del 16 ottobre 2023 (allegato n. 21 al processo verbale di constatazione redatto dalla Compagnia di Orbetello il 03.12.2024), dalle verifiche operate sul Piano delle Coltivazioni grafico presentato dal convenuto per l’accesso ai benefici con riferimento alle campagne 2021, 2022 e 2023, risultavano dichiarate anche le citate particelle catastali non più riferibili al convenuto, in ragione degli accadimenti descritti, a far data dall’11.11.2021.
Ebbene, per quanto concerne le domande di aiuto antecedenti al 1° gennaio 2023, l’art. 60 del reg. UE n. 1306/2013 prevede espressamente che “[f]atte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”; analoga clausola d’esclusione è contenuta, per quanto riguarda le domande successive al 1° gennaio 2023, all’art. 62 del reg. UE n. 2021/2116, che attribuisce agli Stati membri il compito di provvedere, in particolare, “a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”.
Nel medesimo solco, l’art. 19 del regolamento delegato UE n. 640/2014, che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, stabilisce, ai primi due commi, che “1. Se per un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell’articolo 18, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata. Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. 2. Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 18”. Analoghe disposizioni in merito a sovradichiarazioni sono contenute all’art. 6 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 di “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.
Già l’art. 3, co. 1, della l. n. 898/1986 prevede, peraltro, che chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito.
Deve, pertanto, considerarsi indubitabile che la normativa, unionale e statale, condizioni il diritto al beneficio al rispetto degli obblighi di corretta rappresentazione dei requisiti per l’ottenimento del medesimo e che qualifichi come indebito e da restituire quanto ottenuto al di fuori del rispetto di tali presupposti.
E d’altro canto, in via generale, l’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che, ferme le conseguenze penali, se dai controlli delle amministrazioni procedenti “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Inoltre, secondo il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 162 del 12.01.2015, recante la semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, richiamato dalla Procura regionale, “L’azienda agricola nonché gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, devono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale nell’Anagrafe di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, presso l’Organismo Pagatore territorialmente competente” (art. 4, co. 1); il successivo art. 9 – relativo al “Piano colturale aziendale” – al comma 2, recita, poi, che “L’agricoltore costituisce ovvero aggiorna i dati nel proprio fascicolo aziendale, sottoscrive le informazioni costituenti il patrimonio produttivo di cui all’articolo 3, comma 2, presso l’Organismo pagatore competente e definisce il piano colturale della sua azienda”. Sia il fascicolo aziendale (ai sensi dell’art. 3, co. 2 e All. A, lettera c), punto 3.a)) sia il Piano di coltivazione, nel primo contenuto (ai sensi dell’All. A, lett. a.1, punto 1), contengono gli identificativi catastali delle porzioni condotte.
La normativa nazionale impone, pertanto, ancor più specificamente, l’onere, in capo al beneficiario (attuale o potenziale) dell’aiuto, di correttamente identificare ab origine o in sede di aggiornamento, le consistenze dei terreni interessate dalla domanda di contributo.
La condotta del convenuto deve pertanto qualificarsi come illecita, poiché egli, nella fattispecie, non risulta aver affatto adempiuto al proprio dovere informativo, dal quale derivava l’ammissibilità e la quantificazione del beneficio ottenuto, così violando i propri doveri per come imposti dalla normativa unionale e nazionale.
Né può conferirsi rilevanza alle problematiche comunicative tra i sistemi informativi dell’organismo pagatore nazionale AGEA e quello regionale, competente per la fattispecie, ARTEA, che, ove non occorse, avrebbero consentito a quest’ultimo ente di venire direttamente a conoscenza della modifica nella titolarità delle particelle catastali retrocesse ad ISMEA: tale meccanismo di aggiornamento delle informazioni detenute dagli organismi pagatori, pur evidentemente volto a prevenire indebiti pagamenti, non fa venire meno né sostituisce il dovere dell’istante di fornire dati corretti, da cui discenda l’ammissione al contributo.
3.3. Gli elementi addotti portano a ritenere dolosa la condotta del SI. Egli, pacificamente a conoscenza della sopravvenuta mancanza di titolo sulle particelle per le quali, attraverso l’inserimento in domanda, ha preteso ed ottenuto il beneficio, è, altrettanto consapevolmente, venuto meno all’obbligo di indicare il corretto dato inerente alle superfici per cui l’aiuto poteva essere erogato. Ciò con dichiarazioni fraudolente, in quanto rese nella necessaria piena cognizione della difformità tra le circostanze di fatto e la realtà dichiarata, da cui univocamente conseguiva l’ottenimento indebito del contributo pubblico di sostegno.
3.4. Dalla riferita condotta deriva un danno pari ai contributi indebitamente percepiti, che l’organismo pagatore regionale, nel riscontro fornito sul punto alla Guardia di finanza, ha quantificato in euro 3.465,52 per l’anno 2021, in euro 6.038,70 per l’anno 2022 ed in euro 3.479,61 per l’anno 2023, per un totale di euro 12.983,83, quale quota parte del complessivo contributo percepito da SI per tali annualità, riferibile alle particelle non più nella disponibilità del convenuto.
4. Né a differenti conclusioni il Collegio ritiene di dover giungere in applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla l. n. 1/2026 – entrata in vigore il 22 gennaio 2026, ovvero in data successiva all’udienza pubblica di discussione del presente giudizio – che, ai sensi dell’art. 6, co. 1, della stessa, trovano applicazione anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato a tale data.
5. Pertanto, deve concludersi per l’integrale accoglimento della domanda della Procura attrice, con conseguente condanna del convenuto, contumace, al pagamento di euro 12.983,83 – da disporsi non in favore della Regione OS, come richiesto, bensì, più correttamente, nei confronti di ARTEA, quale organismo pagatore dei contributi nella fattispecie percepiti – oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di erogazione di ciascuna quota indebitamente percepita del contributo, dovendosi ancorare la produzione del danno al momento della concreta erogazione degli importi indebiti; su tale somma andranno calcolati gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
6. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la OS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 63270 del registro di segreteria,
DICHIARA
la contumacia del convenuto;
NA
IA SI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola San Giovanni, al pagamento di euro 12.983,83# (euro dodicimilanovecentoottantatré/83#), in favore della Agenzia Regionale OS per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di erogazione di ciascuna quota indebitamente percepita del contributo; su tale somma andranno calcolati gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari a euro 275,06 (Duecentosettantacinque/06).
Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 14 gennaio e 11 febbraio 2026.
Il Magistrato estensore Il Presidente UR NI Angelo Bax F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 26/03/2026 Il Funzionario
NI LI
F.to digitalmente