Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SI
PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59 REPUBBLICA ITALIANA
d.p.r.131/1986) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Guendalina Pascale - giudice dott. Francesco Pipicelli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel P.U. n. 384-1/2025 R.G. con primo ricorso iscritto in data 14.03.2025 e secondo ricorso iscritto in data 02.04.2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:
Controparte_1
[...]
NEI CONFRONTI DI
c.f. ) CP_2 P.IVA_1
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, osserva quanto segue.
La presente decisione rende preliminarmente necessaria una ricostruzione dell'iter processuale sviluppatosi fino ad oggi.
Con primo ricorso iscritto in data 14.03.2025 e con secondo ricorso iscritto in data 02.04.2025, i suddetti creditori hanno domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Nel corso CP_2 dell'udienza del 14.05.2025, il giudice istruttore designato ha dato atto che, nel rispetto del termine di cui all'art. 40 comma 10 CCII, in data 12.05.2025 ha depositato ricorso ex art. 44 CCII CP_2
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Dopo aver assegnato al ricorrente un termine per colmare il deficit documentale riscontrato dal giudice relatore in ordine alla determina di cui all'art. 120 bis CCII, con decreto in data 27.05.2025 il Tribunale ha concesso un termine di cinquanta giorni, decorrente dall'iscrizione di cui all'art. 45 comma 2 CCII, per la presentazione di una proposta definitiva di uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
In data 10.06.2025 il Commissario Giudiziale ha segnalato la mancata esecuzione degli adempimenti imposti al ricorrente con il suddetto decreto, non avendo questi provveduto al versamento della somma necessaria per le spese di procedura, stabilito dal Tribunale ex art. 44 comma 1 lett. d) CCII, né avendo preso alcun contatto con il Commissario Giudiziale nominato.
Nel corso dell'udienza, fissata ex art. 44 comma 2 CCII per il 19.06.2025, il difensore della società ricorrente non ha offerto alcun riscontro contrario alle affermazioni del Commissario Giudiziale, facendo invero presente di avergli già comunicato che la società non era nella possibilità di effettuare il versamento avendo tutti i conti correnti pignorati.
A scioglimento della riserva assunta, riscontrata la violazione dell'obbligo imposto ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. d) CCII, il Tribunale revoca il decreto del 27.05.2025 con il quale aveva concesso alla ricorrente un termine di cinquanta giorni per la presentazione di una proposta definitiva di uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza e pronuncia contestualmente sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in accoglimento dei ricorsi dei creditori.
Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci n. 97, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso;
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27
CCII di questo Tribunale.
Il diritto di difesa, come sopra richiamato, è stato ampiamente esercitato dalla parte resistente.
La società debitrice esercita un'attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, come è incontestato e reso evidente dai dati del bilancio relativo agli esercizi 2022 e 2023 circa i ricavi e l'attivo patrimoniale, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII.
pagina 2 di 5 Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCII per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. È da opinarsi che, nel caso di specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta: dai decreti ingiuntivi ottenuti dai ricorrenti, notificati unitamente a precetto per complessivi € 34.000 circa;
da pignoramenti negativi e da debiti erariali iscritti a ruolo e non rateizzati per oltre € 1.500.000.
Ricorre, infine, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a € 30.000.
P.Q.M.
1) REVOCA il decreto del 27.05.2025 con cui aveva concesso a un termine di CP_2 cinquanta giorni per la presentazione di una proposta definitiva di uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, a causa della violazione dell'obbligo di cui all'art. 44 comma 1 lett.
d) CCII;
2) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. ), con CP_2 P.IVA_1 sede in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci n. 97, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
3) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
4) NOMINA Curatore il dr. professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII e Persona_1 in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;
5) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
6) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 26.11.2025 ore 10,45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
pagina 3 di 5 7) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCI;
8) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCI;
9) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
10) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCI;
11) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCI, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
13) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCI all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, il 19/06/2025.
pagina 4 di 5 Il presidente est.
dott.ssa Caterina Macchi
Bozza del presente provvedimento redatta dal MOT dott.ssa Sonia Pisano
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