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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato ex artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 3.10.2024 e segnata dal N° R.G.C.A. 11043/2024, promossa da
, in persona Parte_1 dell'amministratore geom. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
PANCANI Alberto e dall'Avv. Laura TORETTA ricorrente contro in concordato Controparte_1 preventivo nr. 3/2015, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
Arezzo Via Pizzuto nr. 46 (c.f. ) P.IVA_1
Convenuto contumace
Oggetto: Pagamento somma
Conclusioni
Per il ricorrente (nota scritta del 3.3.2025): Piaccia al Tribunale adito, previa declaratoria che il ricorrente vanta crediti in prededuzione verso il Controparte_2
, Concordato Preventivo nr. 3/105, condannare il convenuto al pagamento della
[...] somma di euro 34.433,99 per gli esercizi 2022, 2023, preventivo 2024, oltre interessi legali dalla domanda ex art. 1284 c.c. o comunque oltre gli interessi legali dalla messa in mora del 21.9.2022 al pagamento o di quella diversa di giustizia;
Con vittoria di spese, rimborso forfettario ed onorari.
Concisa Esposizione dei Fatti
Il in Parte_3
Concordato preventivo – è proprietario di alcune unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale ubicato in Piazza Bonsanti nr. 14/16 in ed è titolare di Pt_1
589 millesimi. In occasione dell'assemblea in seconda convocazione del 23.11.2022 il ha approvato il bilancio consuntivo 2022 e quello preventivo del 2023, Parte_1 con relativa ripartizione millesimale, per cui il è divenuto debitore della CP_1 somma complessiva di euro 24.235,61 (euro 14.191,36 per quanto previsto nel Bilancio consuntivo del 2022 ed euro 10.044,25 per quanto previsto nel bilancio preventivo del
2023), debito che il , nonostante l'invito ad adempiere, non ha CP_1 provveduto a saldare, motivo per cui il ricorrente ha depositato ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. per ottenerne il pagamento, con riserva di aumentare l'importo di cui chiede il pagamento una volta approvato il bilancio consuntivo del 2023 e quello preventivo del
2024.
Il ricorrente precisa che il Concordato Preventivo del convenuto è un CP_1
C.P. in continuità, per cui non vi è un liquidatore nominato dal Tribunale;
esso è sorto in forza del Decreto emesso dal Tribunale di Arezzo del 17.6.2016 ex art. 180 L.F., poi omologato.
Nei suoi riguardi, sebbene vi sia il divieto di intraprendere azioni esecutive o cautelari, al contempo l'ordinamento ammette l'esercizio delle azioni ordinarie di cognizione;
inoltre il debito per cui agisce è “prededucibile” e si sottrae dalla regola del concorso;
infine, nel ricorso il Condominio anticipa l'intenzione di aumentare l'importo al cui pagamento chiede la condanna di parte convenuta appena l'assemblea condominiale approva il bilancio preventivo del 2024.
Parte ricorrente ha allegato al proprio ricorso l'avviso di convocazione delle assemblee del 22.11.2023 (prima convocazione) e del 23.11.2023 (in seconda convocazione) e copia della Pec con la quale ha inviato al l'avviso di CP_1 convocazione ritualmente ricevuto Via PEC dal convenuto in data 10.11.2023 alle ore
10.22.23, la delibera approvata e non impugnata, la PEC di trasmissione della delibera al convenuto, il relativo sollecito di pagamento ed il verbale di mediazione con esito negativo.
Fissata l'udienza cartolare per la trattazione per la data del 23.1.2025, attesa la natura documentale della causa, ravvisata la ritualità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 7.10.2024, la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti ed è stata rinviata all'udienza cartolare del 4.3.2025 per l'emissione della sentenza.
Parte ricorrente, nel depositare la nota sostitutiva dell'udienza odierna, ha mutato le conclusioni chiedendo la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di euro 34.433,99= essendo stato approvato il 9.10.2024 dall'assemblea condominiale (con millesimi 338,442) il consuntivo 2023 ed il bilancio preventivo del 2024; alla nota sostitutiva di udienza non è stata tuttavia allegata la PEC di invio dell'avviso di
2 convocazione dell'assemblea al convenuto e nemmeno quella di trasmissione della delibera approvata.
Motivi della decisione
In via preliminare
Parte ricorrente in sede di conclusioni ha operato una emendatio libelli del petitum – aumentando di oltre 10 mila euro la propria domanda perchè medio tempore il debito del convenuto è ulteriormente aumentato;
in linea astratta l'emendatio libelli è consentita purchè la controparte ne venga a conoscenza e parte ricorrente non ha prodotto agli atti di causa nemmeno la lettera di al pagamento della maggiore somma rispetto a Per_1 quella formulata nell'atto introduttivo, conosciuto dal convenuto perchè notificatogli.
Inoltre, è pur vero che l'attività di precisazione e modificazione delle domande non sottostà ai rigorosi limiti previsti per le domande nuove;
tuttavia, occorre precisare che, con riferimento ai diritti eteroindividuati, non è possibile - pena la violazione del divieto di mutatio libelli - allegare nuovi fatti costitutivi e ciò anche nel rispetto dell'interesse generale ad un corretto rapporto processuale.
Ne consegue che la domanda che verrà esaminata è soltanto quella rassegnata nel ricorso introduttivo, ovvero per la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 24.235,61, oltre interessi legali dalla messa in mora del 21.09.2022.
Nel merito
La domanda originaria è fondata e deve essere accolta.
La documentazione allegata al ricorso introduttivo comprova l'esistenza dell'entità del debito del condomino moroso, mentre la fonte dell'obbligo si ravvisa nell'art. 1123
c.c., per cui tutti i condomini sono obbligati alla contribuzione delle spese per la conservazione e gestione delle cose comuni.
Allo scopo, l'art. 1123 c.c. ne detta la misura della partecipazione stabilendo che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Il condomino deve quindi contribuire alle spese per la conservazione delle cose comuni specie quando le stesse sono state approvate dall'assemblea condominiale e la relativa delibera non è stata impugnata.
Ne consegue la condanna del convenuto al relativo pagamento, oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 21.9.2022 al saldo.
Tale debito è di valuta, per cui non può essere rivalutato per non avere l'attore provato il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 II comma c.c..
3 La domanda di parte ricorrente di dichiarare il Condominio creditore in prededuzione verso il Concordato Preventivo in Continuità viene accolta trattandosi di un credito «legalmente sorto» nel corso della procedura del concordato preventivo
(articolo 161, comma 7, oggi prevista dall'art. 46 comma 4° Codice della Crisi) e fino al momento della dismissione dell'immobile le spese condominiali sono a carico della procedura, quale debito prededucibile.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda Sezione civile, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda rassegnata nel ricorso introduttivo, dichiara il in persona Parte_1 Parte_1 dell'amministratore p.t., creditore in prededucibilità della somma di euro 24.335,61, oltre interessi legali dal 21.09.2022 fino al saldo e, per l'effetto, condanna il
[...] in Concordato preventivo in continuità - Controparte_2
a pagare la detta somma in favore del ricorrente.
Le spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, spese vive, e sono poste a totale carico della parte convenuta soccombente.
Firenze il 4 marzo 2025 il giudice on.
Liliana Anselmo
4
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato ex artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 3.10.2024 e segnata dal N° R.G.C.A. 11043/2024, promossa da
, in persona Parte_1 dell'amministratore geom. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
PANCANI Alberto e dall'Avv. Laura TORETTA ricorrente contro in concordato Controparte_1 preventivo nr. 3/2015, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
Arezzo Via Pizzuto nr. 46 (c.f. ) P.IVA_1
Convenuto contumace
Oggetto: Pagamento somma
Conclusioni
Per il ricorrente (nota scritta del 3.3.2025): Piaccia al Tribunale adito, previa declaratoria che il ricorrente vanta crediti in prededuzione verso il Controparte_2
, Concordato Preventivo nr. 3/105, condannare il convenuto al pagamento della
[...] somma di euro 34.433,99 per gli esercizi 2022, 2023, preventivo 2024, oltre interessi legali dalla domanda ex art. 1284 c.c. o comunque oltre gli interessi legali dalla messa in mora del 21.9.2022 al pagamento o di quella diversa di giustizia;
Con vittoria di spese, rimborso forfettario ed onorari.
Concisa Esposizione dei Fatti
Il in Parte_3
Concordato preventivo – è proprietario di alcune unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale ubicato in Piazza Bonsanti nr. 14/16 in ed è titolare di Pt_1
589 millesimi. In occasione dell'assemblea in seconda convocazione del 23.11.2022 il ha approvato il bilancio consuntivo 2022 e quello preventivo del 2023, Parte_1 con relativa ripartizione millesimale, per cui il è divenuto debitore della CP_1 somma complessiva di euro 24.235,61 (euro 14.191,36 per quanto previsto nel Bilancio consuntivo del 2022 ed euro 10.044,25 per quanto previsto nel bilancio preventivo del
2023), debito che il , nonostante l'invito ad adempiere, non ha CP_1 provveduto a saldare, motivo per cui il ricorrente ha depositato ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. per ottenerne il pagamento, con riserva di aumentare l'importo di cui chiede il pagamento una volta approvato il bilancio consuntivo del 2023 e quello preventivo del
2024.
Il ricorrente precisa che il Concordato Preventivo del convenuto è un CP_1
C.P. in continuità, per cui non vi è un liquidatore nominato dal Tribunale;
esso è sorto in forza del Decreto emesso dal Tribunale di Arezzo del 17.6.2016 ex art. 180 L.F., poi omologato.
Nei suoi riguardi, sebbene vi sia il divieto di intraprendere azioni esecutive o cautelari, al contempo l'ordinamento ammette l'esercizio delle azioni ordinarie di cognizione;
inoltre il debito per cui agisce è “prededucibile” e si sottrae dalla regola del concorso;
infine, nel ricorso il Condominio anticipa l'intenzione di aumentare l'importo al cui pagamento chiede la condanna di parte convenuta appena l'assemblea condominiale approva il bilancio preventivo del 2024.
Parte ricorrente ha allegato al proprio ricorso l'avviso di convocazione delle assemblee del 22.11.2023 (prima convocazione) e del 23.11.2023 (in seconda convocazione) e copia della Pec con la quale ha inviato al l'avviso di CP_1 convocazione ritualmente ricevuto Via PEC dal convenuto in data 10.11.2023 alle ore
10.22.23, la delibera approvata e non impugnata, la PEC di trasmissione della delibera al convenuto, il relativo sollecito di pagamento ed il verbale di mediazione con esito negativo.
Fissata l'udienza cartolare per la trattazione per la data del 23.1.2025, attesa la natura documentale della causa, ravvisata la ritualità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 7.10.2024, la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti ed è stata rinviata all'udienza cartolare del 4.3.2025 per l'emissione della sentenza.
Parte ricorrente, nel depositare la nota sostitutiva dell'udienza odierna, ha mutato le conclusioni chiedendo la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di euro 34.433,99= essendo stato approvato il 9.10.2024 dall'assemblea condominiale (con millesimi 338,442) il consuntivo 2023 ed il bilancio preventivo del 2024; alla nota sostitutiva di udienza non è stata tuttavia allegata la PEC di invio dell'avviso di
2 convocazione dell'assemblea al convenuto e nemmeno quella di trasmissione della delibera approvata.
Motivi della decisione
In via preliminare
Parte ricorrente in sede di conclusioni ha operato una emendatio libelli del petitum – aumentando di oltre 10 mila euro la propria domanda perchè medio tempore il debito del convenuto è ulteriormente aumentato;
in linea astratta l'emendatio libelli è consentita purchè la controparte ne venga a conoscenza e parte ricorrente non ha prodotto agli atti di causa nemmeno la lettera di al pagamento della maggiore somma rispetto a Per_1 quella formulata nell'atto introduttivo, conosciuto dal convenuto perchè notificatogli.
Inoltre, è pur vero che l'attività di precisazione e modificazione delle domande non sottostà ai rigorosi limiti previsti per le domande nuove;
tuttavia, occorre precisare che, con riferimento ai diritti eteroindividuati, non è possibile - pena la violazione del divieto di mutatio libelli - allegare nuovi fatti costitutivi e ciò anche nel rispetto dell'interesse generale ad un corretto rapporto processuale.
Ne consegue che la domanda che verrà esaminata è soltanto quella rassegnata nel ricorso introduttivo, ovvero per la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 24.235,61, oltre interessi legali dalla messa in mora del 21.09.2022.
Nel merito
La domanda originaria è fondata e deve essere accolta.
La documentazione allegata al ricorso introduttivo comprova l'esistenza dell'entità del debito del condomino moroso, mentre la fonte dell'obbligo si ravvisa nell'art. 1123
c.c., per cui tutti i condomini sono obbligati alla contribuzione delle spese per la conservazione e gestione delle cose comuni.
Allo scopo, l'art. 1123 c.c. ne detta la misura della partecipazione stabilendo che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Il condomino deve quindi contribuire alle spese per la conservazione delle cose comuni specie quando le stesse sono state approvate dall'assemblea condominiale e la relativa delibera non è stata impugnata.
Ne consegue la condanna del convenuto al relativo pagamento, oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 21.9.2022 al saldo.
Tale debito è di valuta, per cui non può essere rivalutato per non avere l'attore provato il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 II comma c.c..
3 La domanda di parte ricorrente di dichiarare il Condominio creditore in prededuzione verso il Concordato Preventivo in Continuità viene accolta trattandosi di un credito «legalmente sorto» nel corso della procedura del concordato preventivo
(articolo 161, comma 7, oggi prevista dall'art. 46 comma 4° Codice della Crisi) e fino al momento della dismissione dell'immobile le spese condominiali sono a carico della procedura, quale debito prededucibile.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda Sezione civile, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda rassegnata nel ricorso introduttivo, dichiara il in persona Parte_1 Parte_1 dell'amministratore p.t., creditore in prededucibilità della somma di euro 24.335,61, oltre interessi legali dal 21.09.2022 fino al saldo e, per l'effetto, condanna il
[...] in Concordato preventivo in continuità - Controparte_2
a pagare la detta somma in favore del ricorrente.
Le spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, spese vive, e sono poste a totale carico della parte convenuta soccombente.
Firenze il 4 marzo 2025 il giudice on.
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