Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/03/2026, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11659 del 2025, proposto da
Consorzio Stabile Research S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B61A8A9430, rappresentato e difeso dall'avvocato Cajetano Maria Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Acea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
Acea Ato 2 S.p.A., non costituita in giudizio;
nei confronti
FL dei Fratelli Messina S.r.l., non costituita in giudizio;
1. Del provvedimento di aggiudicazione lotti 1, 5 e 8 del 03/09/2025, nella parte con cui è stato dato atto che le verifiche relative al possesso dei requisiti di legge e dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura ristretta di gara multilotto n. 4003/LTE hanno avuto esito positivo ed è stata approvata l'aggiudicazione del LOTTO 8 (CIG n. B61A8A9430) a favore della controinteressata.
2. Del Verbale della I seduta di Commissione di congruità delle offerte del 05/05/2025, nella parte in cui, anziché proporre l'esclusione della FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL, ne ha ammesso l'offerta alla fase di giustificazione dell'anomalia, ivi inclusa la successiva nota del "Messaggio" accompagnatorio ai primi giustificativi, così testualmente richiamata nel verbale n. 2 ma ignota negli estremi e nel contenuto, ed i successivi verbali di Commissione di congruità n. 2 e 3 del 25/05/2025, verbale n. 4 del 24/06/2025 (dove, tra l'altro, la Commissione ha altresì proposto di convocare in audizione per il giorno 01/07/2025 la controinteressata:
3. del (ove esistente) provvedimento, ignoto negli estremi e nel contenuto, che ha concluso positivamente la verifica del possesso dei requisiti di legge e dei requisiti speciali;
4. tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, lesivi degli interessi e diritti della ricorrente;
5. del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato;
6. per l'accertamento della doverosità della esclusione dalla procedura di gara della controinteressata;
7. previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 del c.p.a.,;
8. ovvero, in subordine, per la condanna della stazione appaltante all'integrale risarcimento del danno a titolo di lucro cessante e danno curriculare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acea S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il consigliere LE TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
– Con ricorso notificato il 2 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 7, il Consorzio Stabile Research ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di aggiudicazione della procedura ristretta di gara multilotto n. 4003/LTE indetta da ACEA s.p.a., in relazione al lotto n. 8 (CIG n. B61A8A9430) aggiudicato all’operatore economico FL dei Fratelli Messina Srl, nella parte con cui quest’ultima, a seguito delle verifiche di congruità cui è stata sottoposta la sua offerta, è stata designata quale aggiudicataria della procedura in questione.
Il Consorzio ricorrente espone che la procedura ristretta in questione è stata indetta con lettera d’invito e disciplinare di gara del 19/03/2025 di ACEA S.p.A., in nome e per conto di ACEA ATO 2 SpA, e verteva tra operatori iscritti ad un sistema di qualificazione per l’affidamento di accordo quadro suddiviso in otto lotti aventi ad oggetto lavori di manutenzione edile e civile degli impianti del servizio idrico integrato.
L'importo totale posto a base di gara, IVA esclusa, derivante dalla somma degli importi posti a base di gara relativi ai singoli lotti, era pari ad euro 24.600.000,00, di cui euro 21.568.000,00 soggetti a ribasso ed euro 3.032.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo dei costi della manodopera pari ad euro 8.311.200,00 stimati ai sensi dell’art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023 e calcolati dalla stazione appaltante sulla base degli elementi riportati all’art. 3 del Disciplinare Tecnico.
3. – Il ricorrente prosegue esponendo che in data 3 settembre 2025 – tramite il portale acquisti - è stato comunicato il provvedimento di aggiudicazione del Lotto 8 in favore dell’operatore economico su nominato, classificatosi settimo nella relativa graduatoria finale, con un ribasso offerto pari a 28,415%, mentre il Consorzio ricorrente è risultato ottavo graduato con un ribasso offerto pari a 26,760%.
Assume, quindi, che dal verbale della I seduta della Commissione di congruità del 05/05/2025 emergerebbe che l'offerta della FL S.r.l. sarebbe stata non conforme alle caratteristiche tecniche minime stabilite nella lex specialis di gara al fine di assicurare gli aspetti qualitativi dei lavori appaltati, nella parte in cui afferma che: "le risorse impiegate non rispecchiano la composizione minima prevista al DT Ed. Novembre 2024 Rev. 1 Marzo 2025; la scheda Modello Costi Manodopera riporta un numero di ore incongruente rispetto alla durata dell'appalto e agli importi in essa indicati".
In particolare, a carico dell’offerta della controinteressata sarebbero emersi i seguenti punti critici:
- mancato rispetto dell'organico minimo richiesto per l’esecuzione del contratto in violazione dell’art. 74 del Disciplinare Tecnico, in quanto l’offerta non avrebbe rispettato la composizione minima di 12 risorse (4 squadre da 3 operai edili ciascuna: uno di 1° livello, uno di 2° livello e uno di 4° livello caposquadra con nomina a preposto) richiesta dall'art. 74 del Disciplinare Tecnico;
- il modello "Costi della manodopera" avrebbe indicato solo 9 risorse (3 operai specializzati edili, 3 operai qualificati edili, 2 operai specializzati metalmeccanici e 1 operaio qualificato metalmeccanico) e nessun caposquadra con nomina a preposto;
- applicazione di un CCNL non previsto dalle disposizioni di gara, omissione dichiarativa nella domanda di partecipazione e mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza (Violazione Art. 1.3 e 3.2 Disciplinare di Gara secondo quanto previsto dall’Allegato I.0I del Codice): pur avendo dichiarato nella domanda di partecipazione di applicare il CCNL Edile indicato dalla stazione appaltante (codice F018), nel modello costi manodopera la FL avrebbe indicato l'applicazione anche del diverso CCNL Metalmeccanico, omettendo di inserire nella busta economica la necessaria "dichiarazione di equivalenza delle tutele" richiesta dall'art. 3.2 del Disciplinare di Gara secondo quanto previsto dall’Allegato I.0I del Codice;
- le tariffe orarie dichiarate nel modello costi manodopera per il personale edile (€ 32,52 per il IV Livello; € 28,52 per il II Livello) sarebbero inferiori a quelle previste dalle tabelle ministeriali per il Personale Dipendente da Imprese Edili e Affini, Provincia di Roma (ed. dicembre 2023), richiamate all’art. 3 del Disciplinare di gara, il che costituirebbe causa di automatica esclusione dell’offerta ai sensi del successivo comma 5, lett. d) del medesimo articolo.
4. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per la mancata esclusione dell’o.e. FL dei Fratelli Messina s.r.l. per inadempimento rispetto alle caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara . Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 74 disciplinare tecnico e art. 3.4 disciplinare di gara). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 cost, degli artt. 10, 17, 107 e 108 del d.lgs. n. 36/2023. Carenza di elementi minimi essenziali e insanabili dell'offerta. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
L'illegittimità dell'ammissione in gara dell'offerta della controinteressata emergerebbe dal verbale della I seduta della Commissione di Congruità del 05/05/2025, nel quale la Commissione afferma: " FLOORING dei Fratelli Messina srl – Lotto 8: Le risorse impiegate non rispecchiano la composizione minima prevista al DT Ed. Novembre 2024 Rev. 1 Marzo 2025; la scheda Modello Costi Manodopera riporta un numero di ore incongruente rispetto alla durata dell'appalto e agli importi in essa indicati ".
Tanto comporterebbe la violazione del'art. 74 del Disciplinare Tecnico ("Personale e mezzi") per cui l' "Organico minimo" che l'appaltatore "dovrà mettere a disposizione", deve constare di "almeno n. 4 (quattro) squadre" e una "Composizione minima squadra tipo" che doveva includere n° 1 Operaio inquadramento minimo 1° livello (ex comune); n° 1 Operaio inquadramento minimo 2° livello (ex qualificato); n° 1 Operaio inquadramento minimo 4° livello (caposquadra con nomina a preposto).
Inoltre l'art. 3.4 del Disciplinare di Gara sancisce infatti in modo inequivocabile che: "Verranno escluse le offerte plurime o alternative. Sarà inoltre causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte nelle quali fossero contenute eccezioni e/o riserve e/o deroghe di qualsiasi natura alle condizioni fissate nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Generale di Appalto per La, nel Disciplinare Tecnico/Condizioni Tecniche e/o nell’ulteriore documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante, ovvero sottoposte a condizione, nonché offerte parziali e/o incomplete”.
2) Violazione della lex specialis (artt. 1.3, 3.2, 3.4 disciplinare di gara; artt. 3 e 74 disciplinare tecnico) - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 110 d.lgs. 36/2023 ed allegato i.0i del codice - eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà manifesta - illegittimità delle giustificazioni e dell'ammissione dell'offerta della controinteressata.
L'illegittimità dell'aggiudicazione emergerebbe non solo dalle deroghe già rilevate, ma anche dal sub-procedimento di verifica di congruità, con il quale si sarebbe consentito alla FL di apportare, su richiesta della stessa Commissione, molteplici revisioni all'offerta originaria, così travalicando i limiti positivi imposti alla stessa funzione del soccorso istruttorio, e ciò in ordine a diverse componenti dell’offerta:
- indicazione di costi orari palesemente inferiori alle tabelle salariali di riferimento per il CCNL Edile applicato all’appalto;
- compilazione del modello giustificativi non conforme e indeterminatezza delle ore lavorative;
- carenza della figura professionale minima obbligatoria del "caposquadra";
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 110 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi di par condicio competitorum e immodificabilità dell'offerta. Difetto di motivazione e irragionevolezza manifeste. Violazione e falsa applicazione del principio del risultato e del principio della concorrenza, nonché dei principi di buon andamento, efficacia ed economicità.
La Commissione avrebbe dunque ignorato la legge di gara, avviando il contraddittorio con l’aggiudicataria del lotto n.8, non per ottenere "spiegazioni" su un'offerta che appariva anormalmente bassa ma comunque ammissibile (art. 110, co. 2, D.Lgs. 36/2023), ma, in tesi, per consentire alla FL una vera e propria rinegoziazione e revisione postuma dell'offerta risultata carente di requisiti tecnici minimi fissati dai documenti di gara e di requisiti generali di legge, in palese violazione del principio di immodificabilità e della par condicio competitorum .
Il ricorrente ha formulato anche una domanda risarcitoria, chiedendo la reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
5. – ACEA s.p.a. si è costituita in giudizio eccependo, con memoria, l’inammissibilità del ricorso in quanto il Consorzio si sarebbe limitato, con i tre mezzi proposti, a contestare il procedimento di verifica di anomalia che ha condotto all’aggiudicazione in favore della controinteressata, senza però in concreto addurre elementi che avrebbero deposto per l’anomalia dell’offerta, ovvero per la mancanza di serietà della stessa; nel merito ha eccepito, quanto al primo motivo, che le censure del ricorrente non terrebbero in debita considerazione la peculiarità della procedura di gara in questione, che non contemplava la presentazione di offerte tecniche, e, quanto agli altri due mezzi, che l’indagine della Commissione di congruità si sarebbe incentrata sulla serietà ed attendibilità dell’offerta della controinteressata, ribattendo puntualmente agli specifici profili di doglianza sollevati dal ricorrente.
Non si è costituita la controinteressata, sebbene ritualmente intimata.
6. – Con ordinanza n. 5731\2025 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta.
7. – In vista dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito le parti hanno scambiato le memorie di cui all’art. 73 c.p.a. nelle quali hanno ribadito i rispettivi assunti.
8. – Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025.
9. – Il ricorso è fondato, e va accolto, con dirimente riferimento al primo motivo, che contesta in radice l’ammissione in gara dell’offerta della controinteressata per contrasto con la lex specialis della procedura.
Il motivo, è, innanzitutto, ammissibile, in quanto esso mira a evidenziare la mancata applicazione, da parte della commissione di gara, di clausole della lex specialis che prescrivevano ai concorrenti una determinata dotazione di personale e comminavano l’esclusione in caso di inosservanza a tali prescrizioni: dunque non rileva in alcun modo, e si rivela incongruo al significato stesso del motivo di ricorso in esame, che, almeno per queste censure, il ricorrente non abbia evidenziato le lacune dell’offerta avversaria che avrebbero dovuto indurre alla considerazione di mancanza di serietà dell’offerta sotto il profilo della sua sostenibilità economica.
Nel merito del motivo il Collegio osserva quanto segue.
Va ribadito che il punto 3.4 del Disciplinare di gara prevedeva testualmente quanto segue: "Verranno escluse le offerte plurime o alternative. Sarà inoltre causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte nelle quali fossero contenute eccezioni e/o riserve e/o deroghe di qualsiasi natura alle condizioni fissate nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Generale di Appalto per La, nel Disciplinare Tecnico/Condizioni Tecniche e/o nell’ulteriore documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante, ovvero sottoposte a condizione, nonché offerte parziali e/o incomplete”.
Le doglianze di apertura dell’impugnazione oggi in esame censurano -in sintesi- la mancata rilevazione, da parte della Commissione di gara, della inosservanza, da parte della controinteressata, delle prescrizioni della lex specialis relative alla dotazione minima della compagine di personale di cui l’esecutore della commessa avrebbe dovuto disporre ai sensi dell’art. 74 del Disciplinare Tecnico.
In particolare, la norma della lex specialis prevedeva:
“Organico minimo: L’appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente per l’esecuzione del Contratto almeno n. 4 (quattro) squadre, per consentire la contemporanea esecuzione di altrettanti cantieri giornalieri.
La composizione ed il numero di risorse delle singole squadre potranno variare in funzione della natura ed entità del singolo cantiere, fermo restando la disponibilità minima del numero complessivo di risorse richieste per l’esecuzione del contratto.
Fermo restando l’obbligo di rendere disponibile l’organizzazione minimale in termini di figure professionali, attrezzature, automezzi e mezzi d’opera, l’impresa dovrà comunque garantire, quando richiesto ed anche in occasione dei periodi di ferie, con particolare riferimento ai mesi di Agosto e di Dicembre, la disponibilità di risorse adeguate per far fronte all’esecuzione contemporanea di almeno n° 4 cantieri.
È comunque onere dell’Appaltatore assicurare che, in ogni momento, la dotazione di personale e mezzi sia adeguata in numero e capacità alle richieste di prestazione della Committente, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.
Composizione minima squadra tipo: n° 1 Operaio inquadramento minimo 1° livello (ex comune); n° 1 Operaio inquadramento minimo 2° livello (ex qualificato); n° 1 Operaio inquadramento minimo 4° livello (caposquadra con nomina a preposto)…”.
In definitiva, per potere soddisfare la richiesta minima della stazione appaltante, l’aggiudicataria avrebbe dovuto garantire, ogni giorno, la contemporanea presenza di quattro squadre da tre addetti ciascuna in quattro diversi cantieri: e dunque, in totale, di dodici addetti.
10.- Dalla dichiarazione rilasciata dalla controinteressata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445\2000 relativa ai costi della manodopera, emerge il numero degli addetti che la medesima ha inteso impiegare nella commessa.
Si tratta -come ivi si legge- di tre operai specializzati livello IV del CCNL Edile; di tre operai specializzati livello II del CCNL Edile; di due operai specializzati del CCNL Metalmeccanici; di un operaio qualificato dal CCNL Metalmeccanici.
Essa, in definitiva, si attesta ad un numero di addetti che, già solo quanto alla consistenza complessiva -nove invece che dodici- si palesa inferiore a quello prescritto dall’art. 74 del Disciplinare tecnico
Non emerge dagli atti di causa, inoltre, che vi sia stata l’indicazione di un addetto per squadra con nomina a preposto.
Peraltro, la consistenza numerica degli addetti contestata dal ricorrente non è stata smentita dalle difese della resistente.
11. - Quest’ultima, piuttosto, insiste nell’osservare che non si potrebbe qui parlare di violazione sulle disposizioni di gara che prevedevano una data consistenza dell’offerta tecnica, in quanto la procedura in questione non prevedeva che i concorrenti presentassero un’offerta tecnica (oltre che una economica, come accade nelle gare aggiudicate con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa), bensì solo un ribasso in percentuale sull’importo a base d’asta, che peraltro, quanto all’aggiudicataria, è rimasto invariato per tutto il corso della procedura.
L’eccezione non è però dirimente, atteso che, quale che sia il metodo di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante, essa -come ampiamente noto: per tutte, quale espressione di principio costantemente affermato, Consiglio di Stato sez. V, 27/03/2024, n. 2888- è vincolata alle disposizioni della legge di gara che essa stessa si è data; tali prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo l'eventuale legittimo esercizio del potere di autotutela.
E lo stesso art. 3.4 del Disciplinare di Gara risulta espressione di detto principio, in quanto esso afferma che: "... Sarà inoltre causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte nelle quali fossero contenute eccezioni e/o riserve e/o deroghe di qualsiasi natura alle condizioni fissate nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Generale di Appalto per La, nel Disciplinare Tecnico/Condizioni Tecniche e/o nell’ulteriore documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante, ovvero sottoposte a condizione, nonché offerte parziali e/o incomplete”.
La deroga alla consistenza numerica minima di addetti prescritta dal Disciplinare è qui -come sopra esposto- del tutto evidente, sicché la stazione appaltante, in osservanza della legge di gara, invece che passare a valutare a fini di congruità mediante l’apposita commissione l’offerta della controinteressata, avrebbe dovuto -già nella precedente fase delibativa affidata alla commissione di gara- procedere alla sua esclusione.
11.1 Né può convenirsi con la parte resistente, quando essa afferma che nelle gare da aggiudicarsi in base al maggior ribasso non sia neppure configurabile un’offerta tecnica da parte dei concorrenti.
Il Tribunale osserva, invece, che in tali casi la circostanza per la quale l’oggetto della prestazione è determinato dalla stazione appaltante non comporta che l’offerta manchi, ma, piuttosto, che il concorrente debba necessariamente aderire, mediante dichiarazione inequivoca, ai termini indicati dagli atti di gara.
Tale è il senso del già citato art. 3.4 del Disciplinare, che, ove si riferisse al solo criterio del prezzo, offerto mediante ribasso percentuale sulla base d’asta, non avrebbe senso logico, laddove prevede l’ipotesi di “offerte” “parziali” o “incomplete (la percentuale c’è o non c’è, non può essere in sé parziale, se non accompagnata, per esempio, a una delimitazione dell’oggetto della prestazione che modifica le condizioni formulate dalla stazione appaltante, e perciò le contrappone una distinta offerta tecnica).
Ora, è certamente vero che la dichiarazione attinente agli addetti da impiegare afferisce all’indicazione dei costi della mano d’opera, e che, a seguito di reiterati soccorsi istruttori (sulla cui legittimità il Tribunale non è tenuto a pronunciarsi), all’esito della verifica di anomalia l’aggiudicataria è stata in grado di conformarsi alle prescrizioni degli atti di gara, quanto alla componente tecnica dell’appalto (giungendo a offrire il corretto numero di addetti, a parità di costo).
Tuttavia, proprio perché nelle gare da aggiudicare al maggior ribasso i concorrenti aderiscono con una mera dichiarazione alle condizioni “tecniche” stabilite dalla stazione appaltante, è particolarmente necessario che tale incondizionata adesione non venga in alcun modo inficiata o contraddetta alla luce degli ulteriori documenti di gara, dai quali tutti può desumersi una deroga apposta alle condizioni fissate nei documenti di gara.
12. – In conclusione il motivo è fondato, e va accolto con valore dirimente sul resto; dal che consegue l’annullamento dell’aggiudicazione impugnata.
13. – Deve invece essere respinta la domanda di risarcimento dei danni, che il ricorrente svolge in via principale con riferimento alla reintegrazione in forma specifica (aggiudicazione del lotto) e in via subordinata per equivalente.
Al riguardo, tuttavia, è sufficiente osservare che non emerge in concreto profilo alcuno di danno attuale, del tutto eliso dal pronunciato accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal Consorzio in uno al ricorso introduttivo e non appellata; ciò ha evitato che la commessa venisse eseguita, anche parzialmente, dalla controinteressata.
Spetta adesso alla stazione appaltante procedere alle verifiche di rito in funzione dell’aggiudicazione del lotto, tenendo nella sua essenziale considerazione la posizione in graduatoria del ricorrente (che seguiva immediatamente la controinteressata).
Se -all’esito di tali verifiche, di esclusiva competenza della stazione appaltante- il lotto dovesse essere aggiudicato al ricorrente poiché mancano ragioni ostative in tal senso, quest’ultimo potrebbe eseguire la commessa per intero, con i conseguenti effetti di reintegrazione in forma specifica espressamente richiesti in via principale dal medesimo, compresi gli eventuali effetti sui successivi atti negoziali, ove frattanto stipulati, con conseguente inefficacia di essi discendente dalla presente sentenza.
14. - Le spese seguono la soccombenza prevalente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato;
- respinge la domanda di risarcimento dei danni;
Condanna in solido ACEA s.p.a. e la controinteressata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento\00) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LE TR, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO