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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1464/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5862/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500042653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500042653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500042653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200055418531000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210150324812000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220051821316000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 518/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso R.G. n. 5862/2025, notificato a mezzo PEC in data 17 ottobre 2025, il Sig. Ricorrente1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500042653000, notificata in data 18 settembre 2025, e le sottese cartelle di pagamento nn. 29320200055418531000 (relativa al bollo auto 2017), 29320210150324812000 (relativa al bollo auto 2018) e 29320220051821316000 (relativa al bollo auto 2019).
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa erariale per insussistenza del presupposto impositivo, avendo egli alienato il veicolo targato Targa_1 in data 10 settembre 2002, e per avvenuto pagamento delle somme dovute per i veicoli targati Targa_2 e Targa_3. Evidenziava altresì la pendenza di altro giudizio (R.G. 4433/2025) avverso l'intimazione di pagamento relativa alle medesime cartelle, nonché la presentazione di istanze di annullamento in autotutela in data 16 febbraio
2023.
Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, l'annullamento degli stessi, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio in data 23 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate - IO, la quale eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi attinenti al merito della pretesa. Nel merito, evidenziava la mancata tempestiva impugnazione della cartella n. 29320200055418531000 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le cartelle nn. 29320210150324812000
e 29320220051821316000, in quanto oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore.
La Regione Siciliana, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, sentite le parti presenti, il Giudice, rilevata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, procedeva alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D. Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha prodotto la sentenza n. 8576/2025, pubblicata in data 03/11/2025, resa da questa stessa
Corte, nel giudizio R.G. 4433/2025, intercorso tra le medesime parti.
Tale pronuncia ha già annullato l'avviso di intimazione di pagamento presupposto alla comunicazione di fermo qui impugnata, accertando nel merito l'infondatezza della pretesa tributaria sottesa a tutte le cartelle di pagamento in oggetto.
In particolare, quel giudicato ha accertato la carenza del presupposto impositivo per le annualità 2017, 2018
e 2019 relative al veicolo Targa_1, nonché l'avvenuto pagamento per le annualità 2018 e 2019 relative ai veicoli EF585NE e FC090JE.
La legittimità della cartella di pagamento discende da quella dell'atto impositivo presupposto. L'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto, o comunque l'accertamento dell'insussistenza del credito, integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti successivi, i quali restano privi di titolo giustificativo.
Inoltre, la stessa parte resistente ha dato atto dell'intervenuto sgravio per le cartelle di pagamento n.
29320210150324812000 e n. 29320220051821316000.
L'intervenuto annullamento d'ufficio dell'atto esattivo impugnato comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere.
Per la residua cartella n. 29320200055418531000, l'infondatezza della pretesa è stata, come detto, già accertata con la citata sentenza n. 8576/2025.
Essendo venuti meno tutti i crediti posti a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, per intervenuto annullamento giurisdizionale e amministrativo, anche quest'ultimo atto risulta illegittimo e deve essere annullato.
Disposto l'annullamento dell'atto presupposto, non può essere dato seguito agli atti successivi, e quelli eventualmente emessi devono essere annullati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320210150324812000
e n. 29320220051821316000.
Accoglie il ricorso per il resto e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320200055418531000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500042653000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - IO e la Regione Siciliana, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 17 febbraio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5862/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500042653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500042653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500042653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200055418531000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210150324812000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220051821316000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 518/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso R.G. n. 5862/2025, notificato a mezzo PEC in data 17 ottobre 2025, il Sig. Ricorrente1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500042653000, notificata in data 18 settembre 2025, e le sottese cartelle di pagamento nn. 29320200055418531000 (relativa al bollo auto 2017), 29320210150324812000 (relativa al bollo auto 2018) e 29320220051821316000 (relativa al bollo auto 2019).
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa erariale per insussistenza del presupposto impositivo, avendo egli alienato il veicolo targato Targa_1 in data 10 settembre 2002, e per avvenuto pagamento delle somme dovute per i veicoli targati Targa_2 e Targa_3. Evidenziava altresì la pendenza di altro giudizio (R.G. 4433/2025) avverso l'intimazione di pagamento relativa alle medesime cartelle, nonché la presentazione di istanze di annullamento in autotutela in data 16 febbraio
2023.
Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, l'annullamento degli stessi, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio in data 23 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate - IO, la quale eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi attinenti al merito della pretesa. Nel merito, evidenziava la mancata tempestiva impugnazione della cartella n. 29320200055418531000 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le cartelle nn. 29320210150324812000
e 29320220051821316000, in quanto oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore.
La Regione Siciliana, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, sentite le parti presenti, il Giudice, rilevata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, procedeva alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D. Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha prodotto la sentenza n. 8576/2025, pubblicata in data 03/11/2025, resa da questa stessa
Corte, nel giudizio R.G. 4433/2025, intercorso tra le medesime parti.
Tale pronuncia ha già annullato l'avviso di intimazione di pagamento presupposto alla comunicazione di fermo qui impugnata, accertando nel merito l'infondatezza della pretesa tributaria sottesa a tutte le cartelle di pagamento in oggetto.
In particolare, quel giudicato ha accertato la carenza del presupposto impositivo per le annualità 2017, 2018
e 2019 relative al veicolo Targa_1, nonché l'avvenuto pagamento per le annualità 2018 e 2019 relative ai veicoli EF585NE e FC090JE.
La legittimità della cartella di pagamento discende da quella dell'atto impositivo presupposto. L'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto, o comunque l'accertamento dell'insussistenza del credito, integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti successivi, i quali restano privi di titolo giustificativo.
Inoltre, la stessa parte resistente ha dato atto dell'intervenuto sgravio per le cartelle di pagamento n.
29320210150324812000 e n. 29320220051821316000.
L'intervenuto annullamento d'ufficio dell'atto esattivo impugnato comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere.
Per la residua cartella n. 29320200055418531000, l'infondatezza della pretesa è stata, come detto, già accertata con la citata sentenza n. 8576/2025.
Essendo venuti meno tutti i crediti posti a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, per intervenuto annullamento giurisdizionale e amministrativo, anche quest'ultimo atto risulta illegittimo e deve essere annullato.
Disposto l'annullamento dell'atto presupposto, non può essere dato seguito agli atti successivi, e quelli eventualmente emessi devono essere annullati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320210150324812000
e n. 29320220051821316000.
Accoglie il ricorso per il resto e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320200055418531000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500042653000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - IO e la Regione Siciliana, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 17 febbraio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello