Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 756/2022 R.G.A.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 756/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 10.12.2024
vertente tra in proprio e nella qualità di erede dell'avv. LÒ TO, nato a [...] 1
C.F. 1 rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 Catania il 02.06.1962, c.f.: cpc, elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in Catania, via Luigi Capuana
n. 32;
Appellante
e
,nato a [...] il [...], c.f.: CO_1 C.F. 2
[...] , elettivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva (ME), Via Lungomare P. Borsellino n.
108, presso lo studio dell'Avv. Antonio Scarcella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
e
P.zza Immacolata di Marmo n. 4, P.Iva: P.IVA 1 , elettivamente domiciliato in Messina, via
S. Domenico Savio n. 94, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cucinotta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
e in proprio e nella qualità di erede del padre LÒ TO, nata a [...] elettivamente domiciliata in Catania Via Luigi Catania il 2.11.1958, c.f.: 'C.F. 3
Parte 1 che la rappresenta e Capuana n. 32 presso lo studio professionale dell'avv. difende, giusta procura in atti;
Appellata
e nei confronti di
CO_4 in persona del Curatore Fallimentare;
'
CO_5
Appellati contumaci
**
oggetto: appello avverso la sentenza n. 577/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data
02.04.2022 e pubblicata in data 06.04.2022, in materia di diritti della personalità e risarcimento del danno.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante: "voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa conferma della sentenza di condanna di primo grado a carico del giornalista CO_5, riformare la sentenza del Tribunale di
Messina n. 577/2022 nelle parti in cui: 1) dichiara improcedibile la domanda di condanna alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 cpc nei confronti della Curatela fallimento CP 2 2) non condanna al risarcimento del danno, nelle diverse forme spiegate in citazione e per come integrato nelle memorie ex art. 183 VI co. cpc, CO 1 e ritenuta la portata diffamatoria dell'intervista pubblicata sul settimanale nonché negli ulteriori scritti e comunque per le prove fornite, CP 4
condannare l'appellato CO 1 , analogamente a quanto statuito per il signor CP 5
[...] in sentenza, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 16.000,00 sia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, a causa della pubblicazione in data 16 ottobre 2009 nonché ex art. 12 legge n. 47/48 e in relazione all'estensione della diffamazione come confermato dagli ulteriori episodi, alla somma superiore ritenuta più equa dalla Corte oltre interessi e rivalutazione a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
annullare la sentenza di condanna alle spese del primo grado e di conseguenza condannare CO_1 alla restituzione all'appellante la somma di
€ 8.754,72, allo stesso corrisposta - direttamente al suo difensore, per come espressamente autorizzato dallo stesso cliente - in esecuzione della condanna alle spese in primo grado (come da documentazione che si allega); ordinare all'appellata ai sensi dell'art. 120 cpc, per come CO_6 esposto nell'odierno atto, la pubblicazione della sentenza, con le modalità decise dalla Corte, senza null'altro chiedere in questa sede alla stessa;
annullare di conseguenza la sentenza di condanna alle spese del giudizio in primo grado a favore di quest'ultima. Condannare alle spese e CO_1 agli onorari del giudizio di primo e secondo grado..."
:
1. In via preliminare e nel rito, ritenere e dichiarare inammissibile Per CO 1
...
e/o improcedibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dall'Avv. per i motivi Parte 1 esposti al punto A) della presente comparsa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, pronunziando ogni consequenziale statuizione di legge;
2. Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto, per i motivi esposti al punto B) della presente comparsa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, pronunziando ogni consequenziale statuizione di legge;
3. Nel merito, ritenere e dichiarare, comunque, infondato in fatto ed inammissibile in diritto l'appello proposto dall'Avv. Parte 1 per tutti i motivi esposti al punto C) della presente comparsa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, pronunziando ogni consequenziale statuizione di legge;
4. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio...".
Per il CO_2 "...1) ritenere che l'impugnazione, con riferimento alla richiesta di riforma dei capi della sentenza di primo grado che interessano la concludente curatela, non ha ragionevole di probabilità di essere accolta e dichiararne pertanto l'inammissibilità a norma dell'art. 348 bis c.p.c.; 2) in subordine, dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto e per l'effetto rigettarlo;
3) condannare l'appellante ai compensi di causa per il presente grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale, giusta autorizzazione del Curatore che si allega, dichiara di non aver percepito gli onorari..." Per RO "...che con il presente atto la prof.ssa RO si costituisce nel giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Messina rg. 756/2022 ai soli fini di integrare il contraddittorio..."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato tra il 20 gennaio 2010 e l'1 febbraio 2010, l'avv. Parte 1 in proprio e nella qualità di procuratore generale dell'avv. LÒ TO, conveniva in giudizio
CO 1 , il giornalista CO 5 , il settimanale CP 4 e l'editore CP 2
[...] al fine di ottenere, previo accertamento della portata diffamatoria di un articolo pubblicato sul numero 39 del settimanale CP 4 in data 16 ottobre 2009, la loro condanna in solido al pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. In aggiunta, richiedeva la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 25.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 della Legge n. 47/1948, ovvero, in subordine, alla maggiore o minore somma che il Giudice avesse ritenuto equitativamente congrua, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfacimento effettivo del credito.
Chiedeva, altresì, che venisse ordinato alla convenuta società CP_4 di provvedere alla cancellazione dell'articolo in questione dal proprio sito internet e/o di renderlo inaccessibile ed, infine, di procedere, in caso di accoglimento della domanda, alla pubblicazione della sentenza di condanna sulla medesima testata giornalistica ("Centonove") con gli stessi modi e spazi utilizzati per la pubblicazione dell'articolo a contenuto diffamatorio, per un minimo di cinque volte consecutive, oltre alla contestuale pubblicazione su altro giornale a tirature almeno regionale, con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, in data 11.10.2010, si costituiva in giudizio il CP_1 in proprio e quale rappresentante sindacale CP 7 presso l'A.S.M. di Taormina, il quale eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
NA 1 quale DirettoreIn data 13.10.2010 si costituivano in giudizio CO_5 , responsabile della testata giornalistica e la Kimon scarl, che chiedevano il rigetto di CP 4 "
tutte le domande attore poiché destituite di qualsivoglia fondamento, con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, deducevano l'infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza dei danni lamentati dagli attori ed, in subordine, ove il decidente li avesse ritenuti provati, chiedevano che la determinazione del quantum fosse effettuata tenendo conto della portata e della diffusione del settimanale sul quale era stata pubblicata la notizia, in misura, comunque, non superiore ad €
4.846,00.
Deducevano, altresì, che, nel caso in cui fosse stata accertata la responsabilità di essi convenuti, la riparazione dei danni non patrimoniali fosse effettuata, in alternativa alla liquidazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 9 L. 1948/47 e 186
c.p., unicamente mediante la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul settimanale
CP 4
Esaurita la fase istruttoria mediante l' interrogatorio formale di Parte_1 e l'assunzione della prova testimoniale articolata dalle parti, il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito dichiarato dal Tribunale di Messina dell'intervenuto fallimento della società editoriale CP_4
Parte 1 in proprio e nella qualità con sentenza n. 20/2016 e riassunto su ricorso dell'avv.
di erede di NA 2 unitamente all'ulteriore erede RO " Costituitisi in riassunzione il CO_2 ed il CP 1 che insistevano nelle rispettive posizioni, con sentenza n. 577 depositata in data 02.04.2022 e pubblicata in data 06.04.2022 il
Tribunale:
- dichiarava l'improcedibilità delle domande azionate nei confronti del CO 4 e del CO_2
-rigettava, invece, quelle proposte nei confronti di CO 1
-in accoglimento di quelle formulate nei confronti del وCP 5 condannava quest'ultimo al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della pubblicazione
Parte 1 in proprio e dell'articolo in questione, dell'importo di € 7.000,00 in favore di dell'ulteriore importo di € 7.000,00 in favore dello stesso Pt 1 e di Pt_1 CP_3 nella و
qualità di eredi in solido;
- condannava, altresì, il CP 5 alla refusione di € 2.000,00 in favore degli attori a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 e, stante in forza dell'art. 120 c.p.c., ordinava la pubblicazione per estratto della pronuncia, a cura e spese del medesimo, entro il termine di due mesi dalla notifica del provvedimento, sul quotidiano on line e cartaceo "La Gazzetta del Sud";
-rigettava la domanda avanzata dai convenuti ex art. 96 c.p.c.;
-condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore sia della Curatela Fallimentare della
CP 2 sia nei confronti di CO_1
- condannava, infine, il CP_5 al pagamento delle spese legali sostenute dagli attori.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.11.2022, [...] Parte 1 in proprio e nella qualità di erede di LÒ TO, proponeva rituale appello insistendo, previamente, per la conferma della sentenza impugnata per quanto concerne la condanna del CP 5 e chiedendo, invece, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata nei confronti del CP_1 e di quella spiegata nei confronti della [...] al fine di ottenere la condanna alla pubblicazione della pronuncia di primeParte_2 cure ex art. 120 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.02.2022 si costituiva in giudizio il il quale eccepiva, in via preliminare, CO_2
l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.e, in subordine, ne rilevava l'infondatezza, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.03.2023, si costituiva in giudizio
CO_1 , anch'egli eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame avanzato ex adverso ex art. 342 e 348 bis c.p.c. ed invocandone, nel merito il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con distinto atto di costituzione, in data 08.03.2023 si costituiva in giudizio RO al solo fine di integrare il contradditorio, stante la costituzione in prime cure a seguito CP dell'intervenuto Fallimento CP_2
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2,
c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 17.03.2023, dichiarata la contumacia degli appellati CO_4 e CO_5 e rilevata l'insussistenza dei presupposti per l'inammissibilità del chiesto gravame ex art. 348 bis c.p.c, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione per carico di ruolo del
Giudice relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 10.12.2024 la Corte, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da [...]
CO 1 sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342
c. p. c.
'Vale, in proposito, rammentare che secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Quanto al secondo profilo di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., dedotto dal medesimo appellato e dal CO_2 è appena il caso di rilevare che esso è stato oggetto di specifica delibazione con precedente ordinanza della Corte del 17.03.2023.
2. Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame l'appellante rileva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva considerato improcedibile la domanda di pubblicazione della sentenza, formulata nei confronti delle intervenute Curatele fallimentari, ritenendo che, a seguito della declaratoria di fallimento, siffatta domanda dovesse essere avanzata in sede di ammissione allo stato passivo, onde evitare che il relativo accoglimento potesse tradursi in una condanna della curatela al soddisfacimento di pretese economiche.
وNel lamentare la violazione degli artt. 52 e 93 L.F. e dell'art. 120 c.p.c. sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, la domanda di condanna - che era l'unica domanda riproposta nei confronti delle Curatele in seguito al fallimento, come specificato in sede di comparsa conclusionale - non avrebbe interferito con i diritti del ceto creditorio della fallita.
Osserva, in particolare, che il ragionamento del primo decidente, secondo cui la pubblicazione della sentenza avrebbe scalfito la par condicio creditorum oltre a rendere inapplicabile le disposizioni di cui agli artt. 120 cit. e 543 c.p.c., mal si concilia con l'art. 52 L.F., che fa espresso riferimento ai diritti di credito.
La condanna alla pubblicazione, infatti, non costituisce un diritto di credito ma rappresenta una modalità di riparazione del danno ex art. 2058 I comma c.c., alternativa e distinta rispetto al risarcimento per equivalente previsto dall'art. 1226 c.c.
Essa, quindi, non partecipa al concorso tra i creditori, costituendo una forma di riparazione del danno, idonea a ristabilire l'onore e l'immagine del soggetto leso, come nel caso della diffamazione.
Aggiunge l'appellante che l'assunto del Tribunale, secondo cui la pubblicazione comporterebbe comunque un costo, oltre a rappresentare una petizione di principio, contrasta con l'art. 93 L. Fall., il quale richiede la descrizione puntuale della somma o del bene oggetto di insinuazione al passivo e che risulta inapplicabile al caso di specie.
Ribadisce che la pubblicazione della sentenza non è assimilabile a un diritto di credito e che, pertanto, il danneggiato non potrebbe insinuarsi al passivo del fallimento per ottenere la riparazione dell'immagine lesa, configurandosi, invece, tale diritto come inviolabile e non sottoponibile al regime delle decadenze procedurali fallimentari.
2.1.Sempre nell'ambito del medesimo motivo di gravame, parte appellante evidenzia ulteriore vizio di violazione di legge e di manifesta illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non aveva tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 120 c.p.c. dalla L. 69/2009, per effetto delle quali la pubblicazione della sentenza, nei casi in cui possa contribuire a riparare il danno, non interferirebbe in alcun modo sulla massa dei creditori della società fallita, trattandosi di rimedio "a costo zero".
Sulla scorta di tale argomentazione, evidenzia la manifesta contraddittorietà della statuizione impugnata per avere fatto riferimento ad un'impostazione ormai superata e contra legem.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere, in punto di fatto che Parte_1 nel riassumere il giudizio a seguito del fallimento della testata giornalistica ha riproposto tutte le domande formulate CP 4
nei precedenti scritti difensivi, ivi compresa quella volta ad ottenere la condanna dei convenuti, 66
in solido tra loro, al pagamento di € 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per ciascuno delle parti attrici, oltre alla ulteriore somma di € 25.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 Legge
n. 47/48 per ciascuno degli attori, ovvero nella maggiore o minore somma stabilita equitativamente dal Giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo"
Tale domanda risarcitoria, contrariamente a quanto assume il predetto appellante, è stata ribadita anche in sede di comparsa conclusionale.
Invero, l'allora parte attrice, dopo aver sottolineato la natura “cumulativa" della domanda, aveva chiesto "oltre al risarcimento... l'accertamento del diritto a non veder danneggiata la reputazione
(personale e professionale) degli attori", ha concluso chiedendo la condanna “dei convenuti, in proprio e in solido, al pagamento di € 100.00,00 a titolo di danno, ovvero nella maggiore o minore somma stabilita equitativamente dal Tribunale, secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
ordinare, inoltre, ai convenuti, a loro cure e spese, di provvedere alla rimozione dello scritto diffamatorio in questione da tutti i siti web dove attualmente è pubblicato e liberamente scaricabile;
ordinare, infine, che l'eventuale sentenza di condanna sia pubblicata su almeno 2 giornali a tiratura regionale, per minimo 5 volte consecutive, ai sensi dell'art. 120 cpc, a spese e cure dei convenuti".
Orbene, la domanda risarcitoria è stata correttamente dichiarata improcedibile dal Tribunale a seguito della declaratoria del fallimento CP 4 e non è stata riproposta in questa sede che ha insistito esclusivamente nella condanna alla pubblicazione della sentenza, a dall' Pt 1
suo dire non incidente sulla gestione imparziale della massa dei crediti.
Ciò puntualizzato, sebbene debba ritenersi corretta l'argomentazione dell'appellante, secondo cui nei giudizi di accertamento della diffamazione a mezzo stampa, tale pubblicazione costituisce un'efficace forma di riparazione del danno subito e non si configura come credito rilevante ai fini dell'insinuazione allo stato passivo ex art. 52 1. fall., non possono, però, trascurarsi ulteriori aspetti di pregnante rilevanza.
Va, infatti, osservato che la pubblicazione della sentenza, quale strumento riparativo, laddove debba essere eseguita su una diversa testata giornalistica di “tiratura almeno regionale" e per almeno cinque edizioni consecutive, oltre a richiedere uno sforzo organizzativo, comporta costi non indifferenti, riconducibili alle tariffe pubblicitarie delle testate giornalistiche prescelte.
Ove tale onere finanziario dovesse porsi a carico della curatela fallimentare, evidente sarebbe la sua diretta incidenza sulla consistenza della massa attiva destinata al soddisfacimento dei creditori,
con conseguente ingiustificato aggravio, in quanto violativo della par condicio creditorum, che garantisce la parità di trattamento tra i creditori ammessi al concorso.
Questi costi, infatti, andrebbero a gravare sulla massa creditoria, con il risultato di sottrarre risorse che, secondo i principi fondanti della procedura concorsuale, dovrebbero essere destinate prioritariamente al soddisfacimento paritario dei creditori ammessi al concorso.
Costituendo ius receptum il principio di diritto secondo cui il regime fallimentare è improntato alla tutela collettiva dei creditori, mediante la distribuzione proporzionale del patrimonio del fallito, qualsiasi intervento che introduca costi ulteriori, non strettamente connessi alle finalità della procedura concorsuale, compromette l'equilibrio già precario tra le aspettative legittime dei creditori e le risorse disponibili.
Nel caso in esame, l'ordine di pubblicazione su una testata giornalistica diversa – essendosi resa impossibile di fatto la possibilità materiale di utilizzare la testata della società fallita, non essendo stato disposto l'esercizio provvisorio in sede di sentenza dichiarativa di fallimento
-
comporterebbe costi riparativi, che rischierebbero di svilire gli obiettivi di efficienza ed economicità propri della procedura fallimentare.
Il principio di effettività della tutela risarcitoria deve, infatti, contemperarsi con le regole proprie delle procedure fallimentari, le quali hanno il precipuo obiettivo di garantire un soddisfacimento ordinato e imparziale dei diritti vantati dai creditori.
Qualsiasi disposizione o decisione che, anche indirettamente, alteri questo equilibrio, introducendo costi aggiuntivi o sottraendo risorse al concorso, si pone in contrasto con la ratio legis dell'art. 52 L. Fall., che disciplina in modo esclusivo le modalità di insinuazione e soddisfacimento dei crediti. Pertanto, non vi sono ragioni per dissentire dal convincimento espresso dal primo giudice, comportando l'eventuale condanna alla pubblicazione di cui all'art. 120 c.p.c. un'impropria allocazione di risorse economiche della curatela e traducendosi in un sacrificio ingiustificato per la massa dei creditori, i quali non possono essere gravati da spese che esulano dalla logica del riparto e che non sono finalizzate al soddisfacimento di crediti esistenti.
Le medesime considerazioni valgono anche in relazione all'ultimo profilo in cui si articola la doglianza, che fa leva sulle modifiche apportate dalla L. 69/2009 all'art. 120 c.p.c.
Va aggiunto che la novella, se, per un verso, ha esteso le forme di pubblicità della sentenza a testate giornalistiche, radiofoniche, televisive e siti internet, tuttavia, per altro verso e contrariamente all'assunto dell'appellante, non ha introdotto un rimedio a costo zero", non contenendo alcun riferimento all'azzeramento dei costi per l'espletamento delle suddette procedure.
3. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole del rigetto delle domande formulate nei confronti del CP_1 lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2729
c.c.; la contraddittorietà della motivazione rispetto ai presupposti di fatto ed alle prove documentali ed, infine la mancata pronuncia a seguito di emendatio libelli.
§
Al fine di consentire una migliore delibazione delle questioni devolute alla Corte, occorre preliminarmente compiere una breve disamina dei fatti di causa.
Gli attori, in prime cure, hanno lamentato la portata diffamatoria di un articolo giornalistico, a firma del giornalista CO_5 pubblicato in data 16.10.2009 sul settimanale '
“CENTONOVE” n. 39 dal titolo, riportato in grassetto e a caratteri cubitali “L'Asm? Trasporta veleni", che occupava un'intera pagina;
sopra il detto titolo vi era un trafiletto rafforzativo che recitava "Taormina. Buste paga gonfiate, carriere facili e incarichi politici. I segreti dell'azienda municipale". 66Nell'interlinea fra il titolo e l'incipit dell'articolo si segnalava Pt 3 denuncia promozioni
NA 3 i compensi del direttore generale, e i cda, si dimettono. "dubbie", l'ex presidente
La replica del manager TE_1
In particolare, tale articolo riguardava la gravosa situazione in cui versava l'Azienda Servizi
Municipalizzata di Taormina (per brevità ASM), descritta sulla scorta di ampi stralci virgolettati delle dichiarazioni resa dal CP 1 dipendente dell'azienda nonché rappresentante sindacale della
CGIL.
Per quanto di interesse in questa sede, l'avv. Parte 1 , che, all'epoca, rivestiva la qualifica consulente legale dell'ASM giusta delibera n. 37/2000, assumeva la portata diffamatoria dell'articolo in questione, contenente, a suo dire, suggestive ed insinuanti affermazioni rese dal
CP 1 nei confronti dello studio Pt 1 dalle quali si evinceva che l'attività prestata nei confronti dell'azienda fosse stata fonte di illegittimi guadagni, con ciò offendendo la reputazione di un professionista del settore.
In particolare, nel sottoparagrafo denominato "Consulenze facili", l'argomento era stato introdotto dall'affermazione secondo cui «il meccanismo di selezione per l'incarico di direttore generale non sia frutto di una serena ed equa valutazione da parte della commissione competente, bensì di uno "scambio di favori"».
relativamente al quale il CP_1Seguiva la parte riguardante proprio lo studio legale Pt 1
dichiarava che "dopo aver intentato una causa ai danni dell'azienda nel 1993, reclamando la qualifica e retribuzione da dirigente, TE 1 ottenne la carica di direttore d'esercizio...Nel 2001, il consiglio d'amministrazione lo nominò direttore generale, decisione che venne respinta dal e contro la quale egli presentò ricorso, tramite l'ausilio dell'avvocato Parte 4
Bonaccorso, in passato già difensore dell'azienda, ai danni di Parte_5 La stessa Azienda si rivolse allo studio Pt 1 di Catania per difendere le proprie ragioni, finché si giunse all'8 aprile 2002 quando, appena due ore prima del verdetto previsto dalla commissione giudicatrice, una riunione straordinaria del CdA deliberò l'assegnazione di importanti incarichi agli avvocati
Pt 1 e IA, quest'ultimo membro della commissione. La stessa che, subito dopo, nominò
TE_1 come nuovo direttore generale"... "Dal 2002 in poi lo studio dell'avvocato Pt 1 ha incassato centinaia di migliaia di euro solamente grazie a cause riconducibili all'ASM".
A margine di quanto appena detto, il giornalista aggiungeva che “A tal proposito, va segnalato che anche la relazione svolta dal cosiddetto "CdA tecnico", operativo dall'aprile al giugno dello scorso anno e nominato dal Commissario straordinario NA 4 , pronunciandosi sullo stato di salute dell'ASM sottolineava anomalie riguardanti "sia le modalità di affidamento degli incarichi (...) sia le somme erogate all'avvocato Parte 1
Tali affermazioni, secondo l'assunto di parte attrice, alludevano, in sostanza, ad un accordo tra avvocati e direttore generale, in forza del quale quest'ultimo aveva utilizzato risorse dell'azienda per ripagare l'accondiscendenza palesata dai predetti legali rispetto alla sua nomina.
Il convenuto CP 1 dal canto suo, ha articolato la propria difesa deducendo che il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso dell'intervista con il giornalista CP_5 fosse stato integralmente travisato e strumentalizzato.
Ha sostenuto che le affermazioni riportate nell'articolo fossero state alterate ed adattate agli intenti polemici e di denuncia a carattere socio-politico propri del giornalista, il quale avrebbe sfruttato le dichiarazioni rese per avvalorare conoscenze pregresse e richiamare l'attenzione del pubblico dei lettori. Il CP 1 ha affermato di non aver mai avuto intenzione di screditare l'operato dell'amministrazione aziendale o dei suoi dipendenti, se non entro i limiti della legittima critica sindacale ed ha pure specificato di non aver mai voluto mettere in dubbio la reputazione e il decoro professionale degli allora attori.
Ha, inoltre, precisato che l'intervista era stata rilasciata alla presenza di alcuni colleghi, in particolare Testimone 2 cassiera presso l'ASM e rappresentante sindacale aziendale UGL, و
NA 5 all'epoca autista e rappresentante sindacale aziendale CP 7 , e TE 3
[...] , anch'egli all'epoca autista presso l'ASM.
§
Orbene, parte appellante censura la sentenza impugnata, rilevando che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato il compendio probatorio oggetto del presente giudizio, imputando la responsabilità esclusivamente al giornalista CP_5 e non all'intervistato CP 1 che aveva rilasciato dichiarazioni di carattere diffamatorio.
Ciò posto, deve rilevarsi che l' Pt 1 non contesta esplicitamente la pronuncia del primo decidente nel capo in cui è stata ritenuta l'esclusiva responsabilità del giornalista in relazione alle dichiarazioni diffamatorie riportate nell'articolo, poiché non riproducenti il contenuto di quelle rese dal CP 1 strumentalmente alterato e distorto.
Nondimeno, propone una ricostruzione dei fatti che mal si concilia con detta valutazione, assumendo la paternità in capo all'intervistato delle dichiarazioni controverse.
Al riguardo, va ricordato che, per consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377).
Mette conto, altresì, evidenziare che, secondo un indirizzo altrettanto granitico, la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame.
Ne discende che l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata si verifica solo quando dette parti siano del tutto autonome l'una rispetto all'altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto, perché in tal caso gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono ai capi dipendenti o che ne costituiscano un consequenziale sviluppo, pur se non espressamente e direttamente investiti dall'impugnazione e dalla pronuncia (Cass. n. 6494 del 1988, n. 438 del 1996, n. 2747 del 1998, n.
2062 del 2001, n. 9141 del 2007, n. 85 del 2015 cit.).
In base ai suddetti principi, deve escludersi che, nella specie, possa ravvisarsi acquiescenza parziale in ordine alla esclusiva responsabilità del giornalista in considerazione della stretta ed indissolubile dipendenza di tale capo della pronuncia con la questione che l'appellante ha devoluto alla Corte.
E' evidente, infatti, che, ove si accertasse che - come, appunto, assume l'appellante il CP_1 aveva effettivamente reso le dichiarazioni di cui si controverte e che il giornalista CP_5 nel '
pubblicare il testo dell' intervista, si era limitato a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, la responsabilità esclusiva di quest'ultimo verrebbe certamente meno.
In siffatta ipotesi dovrebbe, infatti, configurarsi la responsabilità del CP_1 in relazione al contenuto diffamatorio delle dichiarazioni, alla quale potrebbe affiancarsi quella non più esclusiva - dello stesso giornalista, che, essendo tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite, diverrebbe, in difetto di detti presupposti, "dissimulato coautore" delle dichiarazioni contenute nel testo pubblicato (Cass. 19376/2023).
3.1 Fatte tale precisazione, l'esame del motivo di gravame, strutturato secondo punti specifici, deve essere eseguito in conformità all'ordine delineato nell'atto di impugnazione, seguendo l'esposizione dei temi e delle argomentazioni, così come ivi modulati.
L'appellante evidenzia, in primo luogo, le contraddizioni emerse tra la ricostruzione fatta dal
CP_1 e le risultanze dell' espletata prova testimoniale. Rileva che, pur avendo i testi TE 2 e TE 3 presenziato e risposto alle domande rivolte dal giornalista, quali rappresentanti sindacali al pari del CP_1 tuttavia, nell'articolo non solo non erano state menzionate le loro risposte ma, peraltro, neanche era stato dato atto della loro presenza effettiva.
Era, inoltre, altrettanto singolare che i predetti, escussi quali testi, avessero riferito di essersi meravigliati esclusivamente del contenuto dell'intervista e non del mancato riferimento nell'articolo pubblicato alla loro presenza.
Era, dunque, verosimile che l'intervista fosse stata predisposta solo per raccogliere dichiarazioni del solo CP_1 come peraltro emergeva inequivocabilmente dalle sue stesse difese ed, in particolare, dall'invito rivolto al giornalista “a non pubblicare nulla dell'intervista senza il suo preventivo consenso".
Non emergeva, infatti, in alcun modo che gli altri sindacalisti, sebbene presenti, avessero adottato analoga precauzione, non avendo manifestato alcuna preoccupazione in ordine al contenuto della futura pubblicazione.
L'appellante, inoltre, rilevare la contraddizione tra le dichiarazioni rese dai testi escussi TE_2 Tes 3 a cui dire durante l'intervista ...non si era mai parlato nello specifico dell'avv. 66
e né del prof. IA, né del TE_4 e la stessa ricostruzione dei fatti di causa Pt 1 "
compiuta dal CP_1 in prime cure nella comparsa di costituzione e nelle note autorizzate.
Quest'ultimo, infatti, aveva sostenuto che durante l'intervista erano stati citati tanto il TE_1 quanto il IA e l' Pt 1 ed aveva confermato pressoché integralmente il contenuto delle dichiarazioni virgolettate riportate nell'intervista, salvo emendare quelle parti che risultavano a lui più svantaggiose.
Ritiene la Corte che ali doglianze ( riportate sub lettere a,b,c,d, e dell'atto di appello) siano prive di fondamento.
Occorre, in proposito, rammentare che l'articolo è stato scritto dal CP_5 , sicchè le modalità di redazione del testo rientravano nelle scelte discrezionali dell'autore, in adesione alle coordinate deontologiche che governano la professione giornalistica.
Essendo pacifica la presenza del TE 3 e della TE_2 all'intervista, non costituisce circostanza anomala che il CP 5 non abbia ne dato atto, trattandosi di soggetti che, sebbene intervistati, non erano a conoscenza dei fatti che l'articolo intendeva divulgare.
Infatti, atteso che le domande poste dal giornalista vertevano su aspetti inerenti alla realtà interna dell'azienda (v. dep. TE_3 ), estranei alla conoscenza dei rappresentanti sindacali, questi ultimi non avevano alcun particolare interesse a rendere manifesta la propria presenza, nutrendo, invece, un chiaro interesse nel contestare quanto riportato nell'articolo, poiché difforme rispetto alle dichiarazioni rese dal CP 1 in loro presenza.
La teste TE 5 ha, in proposito, precisato di aver tentato di mettersi in contatto con il CP_5 , avendo accertato la presenza nell'articolo di “inesattezze...che non corrispondevano a ciò che era stato detto "
Peraltro, come opportunamente segnalato dall'appellato CP_1 egli stesso, nei propri atti difensivi, aveva evidenziato la mancata menzione nell'articolo incriminato della presenza degli altri dipendenti e ciò al precipuo fine di sottolineare come l'intenzione del giornalista non "fosse quella di raccontare i fatti così come realmente avvenuti".
Nessuna contraddizione si coglie, poi, contrariamente all'assunto dell'appellante tra le richiamate testimonianze e le ammissioni del CP 1 il quale aveva fatto riferimento nei propri atti difensivi a domande del giornalista riguardanti il TE_1 e lo studio legale Pt_1
TEtimone 2A tal riguardo, vale rammentare che la teste ha dichiarato "Nel corso dell'intervista non si era mai parlato nello specifico dell'avv. Pt_1 né del prof. IA, né dell'ing. TE_1 Si trattava di discorsi fatti a carattere generale sulla situazione attuale dell'ASM.
Ci siamo stupiti quando è uscito l'articolo che invece parlava di argomenti specifici e di dettaglio che non erano stati detti".
La teste ha recisamente escluso che nel corso dell'intervista si fosse parlato di consulenze facili, precisando che tale termine era stato aggiunto dalla redazione.
'Tale circostanza ha trovato diretta conferma nelle dichiarazioni rese da il TEtimone 6
quale, nello smentire che il CP 1 avesse mai parlato di consulenze facili, ha dichiarato “Non è vero che il CP 1 abbia mai parlato nel corso dell'intervista di accordi tra l'avv. Pt_1 e l'ing.
TEtimone 7 che nell'incontro con il giornalista il CP_5 lo stesso faceva domande nella persona dell'Ing. TE_1 e comunque su aspetti che riguardavano l'attività interna dell'azienda sulle quali domande noi non potevamo rispondere perché non li conoscevamo. Noi invece ci preoccupavamo di più per l'aspetto funzionale organizzativo dell'azienda".
Rileva la Corte che tali risultanze mal si concilino con la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante.
Questi, invero, tralascia di considerare che il non “aver parlato nello specifico” non esclude che, nel corso dell'intervista, siano stati menzionati i soggetti di cui si discute, nei confronti dei quali, però, i testi, con assoluta fermezza e concordanza di versioni, hanno escluso dichiarazioni diffamatorie del CP 1 in punto di consulenze facili o buste paga gonfiate.
3.2 Sotto altro profilo ( sub lettera F dell'atto di impugnazione), l'appellante si duole del mancato rilievo attribuito dal Tribunale alla richiesta del CP 1 di manifestare il proprio consenso prima della pubblicazione;
richiesta, questa, che, a suo dire, sarebbe indicativa di una responsabilità diretta nelle espressioni diffamatorie.
Lamenta, altresì, la mancata spiegazioni da parte del Tribunale sia in merito all'omessa trattazione di tematiche sindacali nell'intervista, nonostante la presenza di più sindacalisti all'incontro, sia in ordine alla capacità del giornalista di riferire dettagli così precisi sulla vita aziendale, pur non avendo alcun rapporto con i soggetti coinvolti.
Aggiunge (sub lettera G dell'atto di impugnazione) che il Tribunale aveva pure omesso di considerare la condotta successiva del CP 1 e della teste TE 2 .
Quest'ultima, pur lavorando presso lo stesso settimanale, non si era attivata per rettificare l'articolo né aveva intrapreso iniziative coerenti con il presunto stupore da lei dichiarato alla lettura del medesimo.
Analogamente, il CP 1 aveva omesso di inviare una comunicazione formale o di rivolgersi al giudice ex art. 700 c.p.c. per ottenere una rettifica, come sarebbe stato, invece, ragionevole e doveroso al fine di tutelare la propria posizione.
Neanche tali profili di doglianza meritano di essere condivisi.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alla luce delle concordi dichiarazioni testimoniali, il preteso carattere diffamatorio delle dichiarazioni del CP 1 non possa desumersi dalla richiesta del predetto di subordinare la pubblicazione alla manifestazione del proprio consenso.
La pretesa dell'intervistato di verificare il contenuto dell'articolo prima della sua pubblicazione, invero, lungi dal costituire indice della consapevole natura infamante delle dichiarazioni rese, ben può ascriversi alla preoccupazione di evitarne un uso distorto.
Del resto, lo stesso appellante (v. pag. 15), nel riportare il contenuto della comparsa di costituzione del CP 1 riferisce della formulazione di domande tendenziose da parte del giornalista relative, per un verso, alle rilevanti spese legali sostenute dall'ASM ed agli altrettanto consistenti guadagni conseguiti da "uno studio di Catania", con evidente riferimento allo studio Pt 1 per altro verso,
a pretesi errore nella busta paga del TE_1 .
Dà, altresì, atto della mancata risposta da parte del CP 1 che, anzi, aveva manifestato la volontà di non rendere dichiarazioni sul punto.
Ebbene, proprio la formulazione di siffatte domande, evidentemente estranee al concordato oggetto dell'intervista, può aver originato il timore dell'intervistato circa una possibile alterazione delle proprie dichiarazioni, tale da subordinare la pubblicazione al preventivo consenso.
Mette conto, altresì, rilevare che le circostanze di cui sopra, evidenziate e non contestate dallo stesso appellante, ne contraddicono gli assunti, dato che il silenzio serbato dal CP 1 in merito ai consistenti guadagni dello studio Pt 1 ed agli errori nella quantificazione dei compensi spettanti al Direttore Generale mal si concilia con l' attribuzione al predetto delle dichiarazioni diffamatorie circa lo scambio di favori tra il TE 1 e l'avv. Pt 1
Va, infine, osservato che proprio la formulazione di tali specifiche domande dimostrano la pregressa conoscenza in capo al giornalista di vicende relative all'A.SM., nonostante la mancanza di rapporti con i soggetti coinvolti, a torto valorizzata dall'appellante.
Quanto, poi, all'obbligo di attivazione in funzione della rettifica dell'articolo, si rileva che, contrariamente a quanto assume l'appellante, tanto la TE 2 quanto il CP 1 si sono prontamente attivati in tale direzione.
TEtimone 6 ilTale circostanza ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni del teste quale, in riposta al capitolato con cui gli era stato richiesto "Vero o no che dopo la pubblicazione dell'articolo su CP 4 il CP 1 cercò di contattare più volte il CP 5 al fine di far rettificare l'articolo e non ottenne mai riposta da quest'ultimo?", ha dichiarato "E' vera la circostanza di cui all'articolato D) ed anzi preciso che ciò avvenne anche in mia presenza in più giorni ed occasioni."
Né la mancata rettifica dimostra il riconoscimento da parte dell'intervistato della paternità delle dichiarazioni diffamatorie, tenuto conto dell' attivarsi del predetto, anche tramite la TE_2 , per ottenerla, pur senza riuscire nel suo intento.
Del resto, come segnalato dal CP_1 l'allora attore negli scritti difensivi aveva lamentato che il giornalista aveva negato la replica anche a lui, così avvalorando la ricostruzione dei fatti ex adverso fornita circa il fallimento del tentativo di ottenere la rettifica dell'articolo.
3.3. L'appellante sostiene che la condotta diffamatoria del CP_1 era comprovata da specifiche circostanze e documentazione, non prese in considerazione del primo decidente ( sub lettere H-I-
J-K-L).
Ribadisce, in proposito, che in data 18.06.2009, il CP 1 sentito come persona informata sui fatti nell'ambito di un procedimento penale estraneo alla vicenda per cui è causa, aveva reso dichiarazioni gravemente lesive della reputazione degli avvocati Pt 1 ed, in particolare, di esso deducente, riferendo di "anomalie nei pagamenti" effettuati in favore del medesimo.
Tale condotta continua l'appellante - costituiva un antecedente logico rispetto al contenuto diffamatorio dell'intervista oggetto del presente giudizio.
avesse fatto riferimento a quei rapportiSebbene nel corso dell'intervista il CP_1 non professionali e/o di parentela intercorrenti fra il TE 1 1' Pt 1 ed il IA riferiti, invece, in sede di s.i.t., tale circostanza, erroneamente valorizzata dal primo decidente, non azzerava la valenza offensiva dell'intervista.
Ciò in quanto, a prescindere dal fatto che il lettore avrebbe potuto trarre aliunde la conoscenza di tali legami, l'intervista lasciava passare il messaggio secondo cui gli avvocati Pt 1 e
IA, al di là della menzione del rapporto di parentela, “si erano messi a disposizione dell'ing. TE_1 per ottenere più incarichi e per incassare più soldi".
La contraddizione argomentativa del Tribunale, secondo l'assunto dell'appellante, emergeva con chiarezza nel tentativo di disancorare la responsabilità della diffamazione dal CP_1 attribuendo le dichiarazioni relative alle anomalie nei pagamenti e alle consulenze facili unicamente al giornalista, che avrebbe riportato i contenuti della relazione del cosiddetto “CdA tecnico”.
Infatti, le espressioni riportate nell'articolo, inserite fra virgolette e relative alle modalità di affidamento degli incarichi e alle somme erogate erano inequivocabilmente attribuibili al CP_1 avendo trovato ulteriore riscontro nei verbali di sommarie informazioni, vertenti su questioni analoghe.
Sotto altro profilo ( sub lettere Me N dell'atto di impugnazione), l'appellante sostiene che l'affermazione, riportata nell'articolo, secondo cui l'avvocato Pt 1 aveva incassato centinaia di migliaia di euro per cause riconducibili ad ASM, non poteva essere considerata quale circostanza
"neutra", come sostenuto dal Tribunale, poichè non preceduta o seguita da riferimenti ad anomalie nei pagamenti o favori illeciti.
Tali anomalie, pacificamente riferite dal CP 1 nel verbale del 19 giugno 2009, confermavano, infatti, il suo intento diffamatorio, il quale emergeva con ancor maggiore evidenza dal contesto in cui gli episodi erano collocati, in cui erano stati inclusi ulteriori illeciti, quali falsificazioni di protocolli e buste paga gonfiate.
Ulteriore errore era stato commesso dal primo decidente ( sub lettere O-P-Q) allorquando aveva escluso che l'eventuale prova di altri episodi diffamatori consentisse di attribuire al CP_1 la responsabilità per la diffamazione a mezzo stampa oggetto del presente giudizio. Al contrario, tali episodi ivi compreso quello verificatosi in occasione delle sommarie informazioni rese dal CP 1 il 7 ottobre 2010 in merito alle minacce proferite nei suoi confronti al fine di indurlo al silenzio ed ai provvedimenti disciplinari adottati a suo carico- erano strettamente connessi all'intervista in questione e ne corroboravano il carattere diffamatorio.
Sostiene l'appellante che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il CP_1 con le sue reiterate dichiarazioni, aveva deliberatamente rappresentato situazioni idonee a screditare gravemente i soggetti coinvolti.
Sebbene le sommarie informazioni fossero state rese in seguito alla proposizione dell'atto di citazione in prime cure, le stesse, a detta dell'appellante, mantenevano quella vis diffamatoria che, riflettendo il carattere di presunzioni gravi precise e concordanti, ne giustificava il collegamento con la fattispecie oggetto del contendere.
Anche sotto tale profilo le contestazioni appaiono prive di pregio, vano risultando, ad avviso della
Corte, il tentativo dell'appellante di dimostrare l'intento diffamatorio del CP_1 attraverso la valorizzazione di episodi e di dichiarazioni rimasti estranei al presente giudizio.
Del tutto condivisibile risulta, invero, la valutazione espressa in proposito dal primo decidente, giacchè, "a prescindere dalla valutazione circa la valenza diffamatoria degli altri comportamenti denunciati, in ogni caso l'eventuale prova dell'acredine e dell'intento diffamatorio espressi in altra sede dal CP_1 nei confronti degli avvocati Pt_1 non posso(no) valere ad attribuire al convenuto una condotta- quella specificamente contestata nel presente giudizio – di cui non vi è prova.. In buona sostanza, a fronte delle risultanze della prova per testi, l'eventuale prova di altri episodi diffamatori del CP 1 non può consentire di attribuirgli l'episodio specifico di diffamazione a mezzo stampa di cui si discute"
Peraltro, dal verbale di sommarie informazioni rese dal CP 1 in data 07.10.2010 ( in merito ad un esposto a firma di tale CO_9 nei confronti del direttore generale TEtimone 8 ) risulta che il predetto, a proposito della pubblicazione dell'articolo oggetto di causa e alle dichiarazioni a lui attribuite nell'intervista del CP 5 aveva affermato che quanto riportato dal و
giornalista e a lui attribuito non corrispondeva al vero e dichiarato che avrebbe dimostrato tale circostanza in giudizio anche mediante testimoni presenti all'intervista.
Ebbene, tale precisazione dell'informatore mal si concilia con il preteso intento diffamatorio dal medesimo perseguito nei confronti degli avvocati Pt 1
aveva fatto E se è vero che nel verbale di sommarie informazioni del 18.06.2009 il CP 1 riferimento a rapporti di conoscenza e parentela tra TE 1 e gli avvocati Pt 1 nonché tra IA e gli avvocati Pt 1 segnalando anomalie nei pagamenti agli avvocati Pt_1 tuttavia, tali circostanze, non trovando riscontro nell'intervista, non assurgono al rango di elementi idonei a ribaltare l'esito del giudizio di prime cure.
Ed infatti, nell'articolo di cui si discute un lato, non si fa menzione dei rapporti di conoscenza e parentela tra i soggetti indicati e, dall'altro, la questione delle anomalie nei pagamenti non è riportata in forma virgolettata né attribuita al CP_1 bensì introdotta dal giornalista.
Come ritenuto dal primo decidente, l'affermazione resa dal CP_1 secondo cui “dal 2002 in poi lo studio dell'avvocato Pt 1 ha incassato centinaia di migliaia di euro solamente grazie a cause riconducibili all'A.s.m.", si configura come una constatazione oggettiva, priva, nella sua formulazione originaria, di qualsivoglia elemento intrinsecamente diffamatorio.
Tale dichiarazione si limita a evidenziare dati economici riferiti a una specifica attività professionale, senza introdurre qualificazioni o giudizi che possano ledere la reputazione o l'onorabilità dei soggetti coinvolti.
La neutralità di tale affermazione - valutata così dal Tribunale e contestata dall'appellante sarebbe venuta meno solo laddove essa fosse stata integrata o arricchita da ulteriori contenuti a carattere denigratorio, come il riferimento a presunti scambi di favore, consulenze agevolate o anomalie nei pagamenti.
Tuttavia, dalle risultanze istruttorie si trae conferma del fatto che tali elementi diffamatori non provennero dal CP_1 costituendo, piuttosto, il frutto di una successiva elaborazione da parte del giornalista, il quale, nell'esercizio della propria attività redazionale, ha collegato il contenuto della dichiarazione resa dal CP 1 ai dati riportati nella relazione del CdA tecnico.
Del resto, come già evidenziato, lo stesso appellante (v. pag. 15) dà atto della mancata risposta del CP_1 alle domande del giornalista relative, per un verso, alle rilevanti spese legali sostenute dall'ASM ed agli altrettanto consistenti guadagni conseguiti da "uno studio di Catania", con evidente riferimento allo studio Pt 1 per altro verso, a pretesi errore nella busta paga del TE 1
Pertanto, il successivo intervento del giornalista, per effetto del quale le dichiarazioni del CP_1 hanno acquisito una connotazione denigratoria attraverso l'inserimento di riferimenti a scambi di favore e consulenze facili, costituisce un'elaborazione autonoma, non direttamente riconducibile al convenuto.
Ne consegue che il nesso causale tra la dichiarazione originaria dell'intervistato e il danno lamentato dagli attori viene meno, configurandosi un'interruzione imputabile all'intervento redazionale. In questo senso, occorre ribadire che nelle cause aventi ad oggetto la diffamazione a mezzo stampa, il giudice non può estendere la propria valutazione a circostanze esterne al contenuto testuale dell'articolo pubblicato: l'accertamento del carattere lesivo deve essere circoscritto alla verifica dell'effettiva portata diffamatoria delle dichiarazioni riportate nel testo e attribuibili al soggetto convenuto.
In conclusione, il presente giudizio deve concentrarsi unicamente sull'accertamento della lesività delle dichiarazioni riportate nell'articolo in questione, sicchè l'eventuale prova di comportamenti diffamatori manifestati dal convenuto in altre sedi o la denuncia di presunte anomalie rilevabili da documenti estranei alla pubblicazione oggetto di causa, non possono essere considerati determinanti per attribuire all'odierno appellato la responsabilità della specifica condotta contestata.
3.4. Lamenta, ancora, l'appellante ( sub lettere S e R) che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'ulteriore prova documentale, acquisita nel corso del giudizio ed, in particolare, di una lettera a firma del CP 1 e successivamente depositata in giudizio, indirizzata "Alla c.a. dei Gent.mi
Avv.ti Marina e Scammacca", nella quale si faceva riferimento ad un "tentativo di falso" commesso dall' Pt 1 per diffamare il CP 1 e che era stata rinvenuta il 22.06.2009 all'interno di una fotocopiatrice di ASM.
In particolare, quest'ultimo aveva chiesto di avere riscontri in ordine ad una comunicazione potenzialmente diffamatoria a firma dell'avv. Pt 1 salvo poi dimenticare sulla fotocopiatrice
ASM la lettera, indirizzata “Alla c.a. dei Gent.mi Avv.ti Marina e Scamacca", con cui sostanzialmente dava atto della conoscenza della documentazione rispetto alla quale aveva richiesto copia.
Per tale condotta, nonché per la divulgazione di notizie riservate, l'azienda aveva sanzionato il
CP_1 che non aveva mai fornito alcuna spiegazione dei singolari ed ingiustificati comportamenti atti a denigrare lo studio legale Pt_1
- -La condotta del CP 1 - specifica l'appellante appariva singolare e rilevante sotto il profilo probatorio, poiché il predetto non solo aveva attribuito all'avvocato Pt_1 la redazione di una comunicazione diffamatoria nei suoi confronti, ma lo aveva fatto con modalità che evidenziavano un chiaro intento denigratorio.
Infatti, la circostanza che il CP 1 fosse già a conoscenza del contenuto della comunicazione almeno dal 22 giugno 2009, come attestato dalla lettera rinvenuta, smentiva ogni pretesa di buona fede e rafforzava l'ipotesi di un disegno diffamatorio preordinato. Anche tale argomentazioni è priva di pregio.
È bene precisare che le vicende riferite, sebbene relative alle parti in causa, riguardano, però, fatti diversi da quelli oggetto del presente giudizio.
Nella missiva, riportante la data del 19.06.2009, il CP 1 segnalava ai su menzionati destinatari delle inesattezze afferenti una relazione depositata dall'avv. Pt 1 nel giudizio riguardante lo stesso CP 1 e l'Asm, affermando che "non corrisponde al vero quanto dichiarato dall'avv.
Pt 1 e che "rimangono da trarre le conclusioni sui motivi che hanno indotto il predetto professionista, avvocato di fiducia dell'ASM in moltissime cause, a confezionare questo palese, quanto grossolano, tentativo di falso.".
A prescindere dalle molteplici circostanze indicative di un acceso antagonismo tra le parti, è necessario ribadire, in conformità ai principi ermeneutici precedentemente delineati, che l'oggetto del presente giudizio si concentra esclusivamente sull'accertamento della portata diffamatoria dell'articolo pubblicato sul settimanale CP_4
In questa prospettiva, eventuali profili esterni alla vicenda specificamente contestata non assumono una rilevanza giuridica, poiché non incidono direttamente sulla valutazione della lesività del contenuto dell'articolo in questione.
Tali elementi, semmai, potrebbero rilevare come meri indizi volti a inquadrare il contesto relazionale tra le parti, qualora fosse necessario definire un quadro complessivo delle dinamiche interpersonali sottese alla controversia.
Tuttavia, essi non possono fungere da prova sufficiente per attribuire al convenuto CP 1 una condotta diffamatoria riguardante il caso specifico in esame, se non supportati da evidenze concrete e pertinenti al contenuto testuale dell'articolo.
Evidenzia la Suprema Corte - recependo in ambito civilistico il principio affermato sul punto dalla nota sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 37140 del 30.5.2001 come "in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un' intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreché ricorrano gli ulteriori requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione dell' intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto. (Così Cass. Sez. 3, n. 23168 del 31/10/2014).
In altre parole, il giudice è vincolato a mantenere il proprio scrutinio entro i limiti delle risultanze dirette e pertinenti al fatto diffamatorio dedotto in giudizio, di guisa che estendere l'analisi a circostanze estranee significherebbe superare i confini propri della controversia, compromettendo così il principio di certezza del diritto e il diritto di difesa del convenuto.
Di conseguenza, l'eventuale dimostrazione di un clima denigratorio tra le parti può fornire un quadro di riferimento, ma non può costituire elemento determinante per il riconoscimento di una responsabilità giuridica che deve necessariamente fondarsi su fatti specifici, oggettivamente dimostrati e strettamente collegati al contenuto dell'articolo incriminato.
L'appello va, pertanto, rigettato.
§
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell' appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi, di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M.
147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Vanno, invece, applicati parametri prossimi ai minimi quanto alla liquidazione delle spese in favore della Curatela appellata, atteso che l'unica questione dibattuta - nel rapporto tra detta parte e l'appellante - concerne esclusivamente la pubblicazione della sentenza.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass.
8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Vanno integralmente compensate le spese del giudizio nel rapporto tra l'appellante e l'appellata
ノRO , costituitasi in giudizio solo al fine di integrare ritualmente il contraddittorio.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
756/22 R.G. sull'appello proposto da Parte 1 in proprio e nella qualità di erede di TO
LÒ avverso la sentenza n. 577/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 02.04.2022 e pubblicata in data 06.04.2022, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore della CO_6 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed €
1.735,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore;
وdelle spese di condanna l'appellante al pagamento, in favore di CO_1 questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Gullino Dott.ssa Marisa Salvo
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del
Processo Dott. Giovanni Iovine.