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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 4873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4873 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. RA NO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 812 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SALAMONE MARIA EMANUELA e dell'avv. DI GRE-
RI AI parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. MAGGIO ARIELA e dell'avv. MORMILE LALAGE parte resistente
AVV GIORDANO SIMONA NQ DI CURATORE SPECIALE delle
IN E , con il pa- Controparte_2 CP_3
trocinio dell'avv. GIORDANO SIMONA
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 31/10/2022, della sentenza non definitiva n. 4394/2022, con la quale è stata pronunciata la se- parazione personale tra le parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate.
Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri co- niugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabili- tà della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia sta- ta la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesi- stesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
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In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere ab- bia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto con- to delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Su- prema Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella deter- minazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contra- rio ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro- nunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ricondotto il deterioramento dell'unione coniugale ai comportamenti “di tipo patologico e manipo- lativo adottati dal marito in danno della moglie e alle figlie” che avrebbe- ro inevitabilmente alterato l'equilibrio familiare [vedi ricorso intro- duttivo del 14 gennaio 2022 e istanza di anticipazione udienza del 27 gen- naio 2022].
In particolare, la ha rappresentato che il marito avrebbe Pt_1
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adottato nei suoi confronti atteggiamenti di tipo persecutorio arri- vando anche ad impedirle per più di venti giorni di avere contatti con i propri genitori e con i familiari da quali voleva tenerla lontana
[vedi ricorso pag. 8]. Nella prospettazione offerta, peraltro, nell'agosto del 2020, il avrebbe utilizzato il cellulare della CP_1 Pt_2
[..
, spacciandosi per la moglie, per gestire i contatti con i familiari.
Nel medesimo ricorso, la ricorrente ha allegato, altresì, che il aveva occupato la casa coniugale, costringendo la e le CP_1 Pt_1
bambine a vivere presso la casa dei genitori.
Per tali fatti, la ricorrente aveva già depositato un ricorso ex art. 342 bis e ter c.c. chiedendo la cessazione della condotta pregiudizie- vole adottata dal nei confronti dei conviventi. CP_1
Secondo la ricorrente, dunque, i comportamenti del marito, spesso provocatori, avrebbe minato l'armonia familiare, generando nella stessa un costante senso di paura ed angoscia.
Secondo il , invece, sarebbe stata la moglie ad adottare CP_1
comportamenti minacciosi e manipolativi, anteponendo il soddisfa- cimento delle proprie esigenze a quelle delle figlie.
Invero, nel caso in esame, la ricorrente, pur imputando l'origine della crisi del rapporto coniugale ai comportamenti del resistente, non ha fornito piena prova di tale nesso di causalità.
In particolare, il ricorso della finalizzato ad ottenere un Pt_1
ordine di protezione contro gli abusi familiari è stato rigettato dal
Tribunale di Palermo [ordinanza del Tribunale di Palermo dell'11 gen- naio 2022, poi confermata con decreto di rigetto del Tribunale in composi-
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zione collegiale del 17 giugno 2022].
La stessa , poi, in ricorso ha riferito che a causa dei maltrat- Pt_1
tamenti psicologici e delle continue vessazioni subite dal marito
“aveva ceduto alle lusinghe di un uomo con il quale ha avuto un rapporto saltuario”, pur precisando che anche il marito in costanza di matri- monio aveva intrattenuto relazioni con varie donne [vedi ricorso pag.
6, allegato n. 16].
In generale, valutato il clima altamente conflittuale tra i coniugi,
i quali, peraltro, hanno intrapreso nel corso del tempo diverse ini- ziative penali l'uno nei confronti dell'altro, risulta impossibile indi- viduare l'evento o il comportamento, in violazione dei doveri co- niugali, che sia stato la causa unica o prevalente della fine dell'affectio coniugalis.
Al contrario, all'esito della istruttoria è emerso un quadro di re- ciproca conflittualità connotato da atteggiamenti ambivalenti, re- criminazioni incrociate e difficoltà nella gestione della genitorialità.
In particolare, il Tribunale in sede di reclamo avverso il rigetto dell'ordine di protezione evidenziava come “l'ascolto dell'audio prodotto da nel presente procedimento, dal quale si evincerebbe che il pa- Parte_1
dre, in alcune occasioni, abbia suggerito alla figlia le frasi da riferire alla madre, corrobora quanto affermato dal giudice di prime cure circa la prospettazione di un'eventuale dinamica di triangolazione (verosimilmente ad opera di entrambi i genitori) [vedi decreto di rigetto n. 5344/2022 del Tribunale in composi- zione collegiale del 17 giugno 2022, in atti].
Vanno considerati, altresì, gli esiti del procedimento penale a
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carico del per i reati di cui agli artt. 572 commi 1 e 2 c.p., 609 CP_1
bis e 609 ter n. 5 quater c.p. 570 commi 1 e 2 n.2 c.p., in seguito meglio descritti ed, in particolare, sentenza di non doversi procedere per- ché i fatti non sussistono pronunciata dal Gip presso il Tribunale di
Palermo in data 10 gennaio 2023, poi confermata in Appello [ doc. in atti].
In definitiva, non vi è prova che le condotte del abbiano CP_1
determinato la crisi coniugale o siano, invece, intervenute in un momento in cui la convivenza era già divenuta intollerabile.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente non appare meritevole di accoglimen- to.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di affidamento delle figlie minori e occorre brevemente ripercorre i provvedi- CP_3 CP_2
menti assunti nel corso dell'istruttoria del presente procedimento.
In primo luogo, va rilevato che il nucleo era già stato oggetto di pro- cedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni.
In particolare, in un decreto di archiviazione emesso dal Tribunale per i minorenni, in un procedimento promosso dal PM ai sensi dell'art. 333 c.c., si legge: “Il nucleo familiare è noto a questo Tribunale
(proc. archiviato n.2083/17 VG) stante il rapporto conflittuale e instabile fra i genitori, seguito anche da agiti occasionalmente violenti della Sig.ra verso il marito e da successive riconciliazioni”(…) il servizio sociale e Pt_1
il consultorio rassegnavano l'impossibilità allo stato di dare corso al loro
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mandato (ravvisando piuttosto l'opportunità di trasferire la presa in carico del nucleo all'EIAM) attesa la radicale assenza di collaborazione da parte della coppia genitoriale in considerazione della loro dinamica conflittuale ormai strutturale e scandita da reciproche denunce”[vedi decreto definiti- vo del Tribunale per i minorenni di Palermo del 12 aprile 2022 nel proce- dimento n. 1403/21, in atti].
Ora, nell'ambito del presente procedimento, con provvedimento del
24 maggio 2022, il Presidente del Tribunale ha affidato le minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale. Tale provvedi- mento è stato confermato dalla Corte di Appello, a seguito di recla- mo proposto dal [vedi ordinanza della Corte di Appello del 27 CP_1
gennaio 2023, in atti].
All'udienza del 24 ottobre 2022, è intervenuto il PM depositan- do gli atti relativi ad un procedimento penale a carico di Parte_3
[...
per i reati di cui agli artt. 572 comma 2 c.p., 609 bis e 609 ter n. 5 quater c.p., 570 commi 1 e 2 c.p., sollecitando l'affido delle minori ai servizi sociali, ritenendo opportuno intervenire con urgenza per la tutela delle stesse in considerazione del contesto di altissima conflit- tualità tra le parti [vedi verbale di udienza del 24 ottobre 2022; ricorso della Procura della Repubblica del 24 marzo 2022, con allegate annotazio- ni di servizio relative ad interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine; ri- chiesta di rinvio a giudizio nei confronti di del 12 ottobre CP_1
2022, verbale di sommarie informazioni].
Nella medesima udienza, il procuratore di parte resistente rap-
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presentava che anche il aveva sporto denuncia nei confronti CP_1
della . Pt_1
Con provvedimento del 27 ottobre 2022, veniva disposta Ctu sul nucleo familiare [vedi ordinanza del 27 ottobre 2022, resa nell'ambito del sub 812-1-2022 Rg.].
Veniva, altresì, nominato un curatore speciale delle minori e conferito incarico all'EIAM per gli interventi di competenza. Con il medesimo provvedimento, entrambe le parti venivano ammonite ad attenersi alle prescrizioni previste, a collaborare fattivamente con i Servizi incaricati e con il curatore speciale per evitare condotte pregiudizievoli per le minori o che potessero pregiudicare la figura dell'altro genitore [vedi ordinanza del 27 novembre 2023].
Invero dalle relazioni dei Servizi incaricati emergeva un quadro familiare preoccupante, con urgenza di avviare opportuni interventi a supporto delle minori. In particolare, secondo i Servizi incaricati
“l'essere sottoposte a continue registrazioni audio e video durante le con- versazioni non solo telefoniche, possa seriamente compromettere il benesse- re psicologico delle minori. Entrambi i genitori, che hanno agito questo tipo di comportamento, appaiono poco tutelanti e protettivi nei confronti delle figlie. Inoltre, la forte conflittualità fra la coppia genitoriale sembra essere dettata anche, se non principalmente dagli aspetti patrimoniali, legati alla disponibilità di una Villa familiare sita a Mondello ”[vedi relazione U.O
Protezione infanzia e Adolescenza del 23 novembre 2023, in atti].
In generale, la stessa documentazione prodotta dalle parti (vi- deo, audio, registrazione di conversazioni telefoniche) denotava il
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totale coinvolgimento delle minori nella dinamica separativa [vedi documentazione prodotta dalla ricorrente in data 9 marzo 2023 e docu- mentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 28 aprile
2022].
La Ctu, all'esito della valutazione effettuata, ha riscontrato sulle mi- nori “uno stato di rilevante sofferenza psicologica, a rischio psicopatologi- co, connessi alla forte conflittualità genitoriale caratterizzata da pesanti di- namiche di disconferma e svalutazione reciproca”. Secondo il consulente, in particolare, “i signori risultano in maniera diversa presen- Parte_4
ti nell'universo affettivo delle figlie ma, entrambi se non adeguatamente so- stenuti nel rimodulare le loro carenze sul piano genitoriale, rischiano di ri- sultare pregiudizievoli per lo sviluppo psico- affettivo delle minor. Nono- stante la ctu abbia provato più volte a sensibilizzare i signori sulle condi- zioni di grande sofferenza delle figlie evidenziate durante il percorso di consulenza, purtroppo non è stato possibile ridurre la conflittualità tra loro
e attivare uno spazio di riflessione genitoriale e di messa in discussione personale (…) si suggerisce l'urgenza di continuare l'attuale presa in cari- co delle minori da parte del Curatore speciale .. e dell'intero nucleo familia- re da parte dell' già incaricata …in merito al regime CP_4
dell'affidamento visto il grave disagio psichico espresso dalle minori appare opportuno suggerire l'attivazione di un costante monitoraggio (…) per po- tere valutare a distanza di massimo 6/8 mesi una possibile modificazione dello stesso e/o addirittura agire, a tutela del benessere psichico delle mino- ri, con possibili soluzioni alternative [vedi relazione di consulenza dott.
, in atti]. Persona_1
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Secondo gli operatori Eiam, poi, nel caso in esame, è emersa una ipotesi di importante pregiudizio delle minori determinata dalla esposizione alla pervicace e inarrestabile conflittualità tra i genitori, la cui gravità ed entità lascia già immaginare il loro coinvolgimento diretto in una schema di violenza psicologica familiare con prevedi- bili ricadute nella traiettoria evolutiva di entrambe le minori in og- getto [relazione Eiam del 22 gennaio 2024].
Si legge in particolare: “come già osservato nel contesto valutativo della
CTU, … ad oggi la relazione esistente tra i signori rischia di risulta- Parte_4
re pregiudizievole per lo sviluppo psico- affettivo delle minori. Permane pressoché invariato il coinvolgimento di e diretto ed indiretto, nel CP_2 CP_3
conflitto coniugale agito sulla pelle delle figlie attraverso ritorsioni e atti dimo- strativi, tutti di estrema drammaticità (…)
Innumerevoli sono gli episodi che hanno visto coinvolte alternativamente e CP_3
, spettatrici inermi o partecipi di un conflitto violento e logorante CP_2
per tutti. Quotidianamente le figlie sono chiamate a prendere parte al conflitto genitoriale, che ha ormai investito tutti i contesti di vita delle bambine (…) da tempo non vi è più nulla di sano in ciò che accade in questo sistema familiare e la violenza è così pervicace che è diventata parte integrante del funzionamento di tutti loro. (…) Entrambe le bambine, in misura maggiore, sono CP_2
intrappolate nelle dinamiche relazionali dei genitori, responsabilizzate al di sopra delle loro capacità (…).
La signora è parsa maggiormente disposta al cambiamento ed è sembrata in Pt_1
grado di potersi fermare in questo sistematico scempio, forse per una crescita cui tardivamente sta giungendo (…) Il signor non pare all'altezza del compito CP_1
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perché il suo circuito di rabbia - delusione- frustrazione-rabbia lo rende poco luci- do relativamente al ruolo da lui assunto a danno delle figlie(..) [vedi relazione
Eiam del 14 giugno 2024].
Il suddetto Servizio ha concluso evidenziando “l'impossibilità di giungere in tempi brevi ad un corretto esercizio della bigenitorialità. Il perdurare della elevata conflittualità genitoriale costituisce senza alcun dubbio un pericoloso logoramento ed un rischio evolutivo per le minori”, e proponendo, al fine di interrompere tale dinamica altamente di- sfunzionale, “un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale con affidamento per sei mesi all'equipe Eiam affinché il servizio sociale co- munale osservi il rispetto del calendario di incontri del padre con le figlie che verrà stabilito, perché la scuola possa monitorare il benessere delle mi- nori alla riapertura dell'anno scolastico e perché si possa proseguire il lavo- ro intrapreso in ambito clinico in merito al trattamento per la recuperabili- tà genitoriale e la cura dei legami”.
Il servizio suggeriva altresì la collocazione delle minori presso la madre in quanto maggiormente rispondente alle esigenze delle stes- se e in considerazione della disponibilità manifestata dalla nei Pt_1
confronti dell'intervento che sembrava dare maggiori garanzie per la permeabilità nei confronti del servizio e per la tutela delle minori.
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore, preso atto della per- durante conflittualità tra parti, sospendeva temporaneamente la re- sponsabilità genitoriale dei genitori, attribuendone la titolarità al
Curatore, già nominato. Con il medesimo provvedimento, entrambi i genitori venivano ammoniti a cessare le condotte pregiudizievoli
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per il benessere psico-fisico delle figlie minorenni [vedi ordinanza del
10 luglio 2024, resa nell'ambito del 812-1 2022 RG].
Le successive relazioni dei servizi incaricati e le istanze del Curatore evidenziavano come le bambine fossero esposte ad un contesto al- tamente conflittuale e a dinamiche di triangolazione genitoriale, con sostanziale fallimento dei percorsi avviati. Dopo un periodo di ap- parente serenità si assisteva ad una riattivazione delle dinamiche conflittuali e gravemente disfunzionali all'interno del nucleo, cul- minate con una denuncia per maltrattamenti nei confronti delle fi- glie a carico della ricorrente.
Il Curatore suggeriva, dunque, quale misura di protezione l'allontanamento temporaneo delle minori da entrambi i genitori con collocamento in comunità, quale extrema ratio di tutela [vedi re- lazione EIAM del 13 novembre 2024 e del 5 dicembre 2024, istanza urgen- te del Curatore dell'11 novembre 2024, note autorizzate del curatore del 18 novembre 2024, in atti].
Con provvedimento del 14 dicembre 2024, confermato in data 1 feb- braio 2025 e successivi provvedimenti, il Tribunale, in persona del giudice istruttore, condividendo le valutazioni dell'Eiam e del Cura- tore, permanendo la situazione di grave pregiudizio delle minori, oggetto di pressioni da parte dei genitori e strumento del loro con- flitto personale, dopo avere valutato l'assenza di altre risorse fami- liari idonee, disponeva l'allontanamento temporaneo delle minori da entrambi i genitori ed il loro collocamento presso una struttura comunitaria, confermando poi la sospensione temporanea della re-
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sponsabilità genitoriale per i signori e i poteri conferiti Parte_5
al Curatore [vedi ordinanze del 14 dicembre 2024, del 1 febbraio 2025, parere del Curatore del 13 gennaio 2025, relazione Eiam del 13 gennaio
2025].
Con successiva relazione del 6 marzo 2025, l'EIAM offriva una rico- struzione complessiva dell'intero percorso di osservazione, descri- vendo il nucleo familiare come gravemente compromesso da una conflittualità cronica e patologica, integrante secondo i parametri
CISMAI una forma di maltrattamento psicologico nei confronti dei figli. Rilevava altresì come il padre, pur formalmente collaborativo, avesse assunto un comportamento altalenante nei confronti del per- corso, mantenendo atteggiamenti rigidi e persecutori, negando ogni responsabilità e continuando ad esercitare una influenza condizio- nante sulle figlie, mentre la madre pur fragile e disorientata, avesse mostrato invece una crescente consapevolezza delle proprie difficol- tà ed una disponibilità ad aderire ai percorsi di sostegno.
In particolare, con riguarda al i Servizi evidenziano: CP_1
“L'evidenza dei fatti (…) indica che il soggetto sotto stress scotomizza i da- ti di realtà” ; mentre con riguardo alla , si legge : “Si può anche Pt_1
inferire che, in condizioni di pressione emotiva, la signora possa esse- Pt_1
re andata incontro a episodi dissociativi, transitori e di natura funzionale, con agitazione ed eccitamento che spiegherebbero alcune verbalizzazioni delle minori circa i maltrattamenti che da lei avrebbero subito” [vedi rela- zione Eiam del 6 marzo 2025, in atti].
All'udienza del 31 marzo 2025, veniva sentita la minore Per_2
[...]
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[...]
toria [vedi verbale di udienza cit.].
In data 19 maggio 2025, venivano convocati gli operatori Eiam e i
Responsabili della Comunità [vedi verbale di udienza cit.].
Con provvedimento del 19 giugno 2025, veniva dato incarico ai Ser- vizi e agli operatori della Comunità di predisporre ed attuare un programma di rientri temporanei e progressivi delle minori e CP_3
presso ciascuno dei genitori. Veniva altresì reiterato CP_2
un ammonimento rivolto ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. [vedi ordinanza del 19 giugno 2025].
Con provvedimento del 12 settembre 2025, il Tribunale, preso atto delle relazioni dell'Eiam, della Comunità e dello Spazio Neutro, non prorogava la sospensione della responsabilità genitoriale e revocava il collocamento delle minori in comunità, disponendone il rientro presso la madre, con prosecuzione degli incontri con il padre presso lo Spazio Neutro e con incarico ai Servizi territorialmente compe- tenti di proseguire il monitoraggio [vedi ordinanza del 12 settembre
2025].
Le relazioni, da ultimo depositate, tuttavia confermavano la perma- nenza in entrambi i genitori di elementi di fragilità e criticità.
Più in particolare, gli operatori dello Spazio neutro auspicavano “la prosecuzione dei percorsi di sostegno avviati dai signori Parte_5
[vedi relazione Spazio Neutro del 4 agosto 2025], evidenziando quanto segue: “Sembrerebbe non sussistere ancora un reale e significativo cam- biamento da parte del sig. il quale, nonostante gli interventi posti in CP_1
essere e i ripetuti solleciti, continuerebbe a manifestare modalità relazionali
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con le figlie caratterizzate da elementi di criticità, che potrebbero apparire scarsamente tutelanti per un sano ed equilibrato sviluppo delle minori .
La signora dal canto suo, sebbene abbia mostrato un cambiamento Pt_1
nella relazione con le figlie, tuttavia appare ancora fragile dal punto di vi- sta genitoriale, motivo per cui sarebbe auspicabile una prosecuzione di un supporto alle competenze genitoriali“[vedi relazione Spazio Neutro dell'8 settembre 2025].
Ed ancora, “pur in presenza di significativi elementi di affettività e di un reciproco desiderio di mantenere il legame padre – figlie, si rileva ancora una fragilità esplicita ed implicita presente a più livelli, che allo stato, ri- chiede una maggiore supporto individuale e familiare volto all'acquisizione di modalità comunicative e relazionali più equilibrate e tutelanti per le mi- nori (..) si considera , inoltre, opportuna sia la prosecuzione del percorso di psicoterapia del signor che quello di supporto e monitoraggio della CP_1
sig.ra al fine di accompagnarla nella gestione delle dinamiche rela- Pt_1
zionali con le figlie e tra queste e il padre [vedi relazione Spazio Neutro del
9 ottobre 2025].
Da ultimo, lo Spazio Neutro evidenziava anche alcune fragilità emerse all'interno del contesto materno, che sembrerebbe risponde- re parzialmente ai bisogni delle minori (almeno in ambito scolasti- co), concludendo : “Alla luce di quanto esposto, e alle fragilità emerse sia
a livello paterno che materno ( che purtroppo continuano a persistere) si chiede a codesta A.G. di valutare il proseguo del mandato affidato a questo servizio e parimenti una presa in carico familiare del nucleo [vedi relazione
Spazio Neutro del 24 ottobre 2025].
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Anche dalla valutazione effettuata dall'EIAM, non sembrerebbero ancora maturi i tempi per una desiderabile, possibile e sana bigeni- torialità [vedi relazione Eiam dell'8 settembre 2025 ].
Occorre peraltro considerare le dichiarazioni rese dalle minori in ordine a presunti comportamenti inappropriati posti in essere dalla ricorrente nei loro confronti [vedi verbale di udienza del 31 mar- Pt_1
zo 2025, sommarie informazioni rese dalla minore , dichia- CP_2
razioni rese dalla minore agli operatori della comunità ri- CP_2
portate nella relazione del 6 marzo 2025 ]
Invero, tali dichiarazioni, unitamente ai sentimenti di ansia e paura manifestati dalle minori per le reazioni della madre, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte, per le quali la Procura ha avanzato richiesta di archiviazione e il ha formulato opposi- CP_1
zione, appaiono, allo stato, meritevoli di valutazione [vedi di richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica del 18 aprile 2025, verbale di udienza del 31 marzo 2025, sommarie informazioni rese dalla minore
]. CP_2
Ebbene, dovendo tirare le somme, alla luce del quadro fino a qui delineato, deve escludersi che nella fattispecie in esame ricorra- no i presupposti per disporre tanto l'affidamento condiviso ai geni- tori, se non per le questioni di ordinaria amministrazione, quanto l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
Invero, tra le parti, secondo quanto emerso dalla lunga ed ap- profondita istruttoria svolta nel corso del giudizio, sussiste una gra- vissima conflittualità, accompagnata, come sopra riportato, da nu-
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merose reciproche iniziative giudiziarie, sia civili che penali.
Tale clima di forte ostilità, come più volte sottolineato da tutti i
Servizi incaricati, costituisce un fattore di grave rischio evolutivo per le minori ed è tale da escludere la possibilità che i due genitori, almeno allo stato, riescano a comunicare tra loro ed a condividere le decisioni più importanti relative alla crescita delle minori e funzio- nali alla realizzazione del loro benessere psico-fisico.
Tale conflittualità si pone, dunque, come elemento di grave pregiudizio per le figlie e costituisce valido motivo per derogare all'ordinario regime di affidamento genitoriale condiviso, regime che va pertanto limitato alle sole questioni di ordinaria amministra- zione, con attribuzione, invece, al Servizio Sociale di ogni decisione sulle questioni di maggior interesse, relative all'istruzione, alla salu- te ed all'educazione delle minori.
In tale contesto, quindi, alla luce delle disfunzionalità genitoriali fin qui descritte e tenuto conto della necessità di proteggere le mi- nori dalle condotte pregiudizievoli di entrambi i genitori – intrappo- lati nel conflitto ed in reciproche incessanti recriminazioni -, deve ritenersi che la scelta dell'affidamento delle minori al Servizio Socia- le, con conseguente limitazione dei genitori, ai sensi dell'art. 333 c.c., nell'esercizio della responsabilità genitoriale, rappresenti la solu- zione maggiormente in linea con il preminente interesse delle mino- ri e proporzionata rispetto all'obiettivo della relativa efficace prote- zione.
Invero, la sopra descritta esasperata conflittualità, la grave di-
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sfunzionalità della comunicazione genitoriale e la conseguente asso- luta incapacità di dialogo, impedisce invero ai genitori ogni neces- saria concertazione sulle decisioni di maggiore rilievo da assumere nell'interesse delle figlie, con la conseguenza che va senz'altro pre- ferita la soluzione dell'affidamento delle medesime ad un soggetto istituzionale terzo, quale il Servizio sociale.
Pertanto, per effetto di tale regime di affidamento, mentre le de- cisioni di ordinaria amministrazione relative alle minori potranno essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente ex art. 337 ter comma III quarto periodo c.c., quelle di maggior interesse, rela- tive all'istruzione e alla salute, dovranno essere viceversa assunte dal Servizio affidatario, previa interlocuzione con i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori ed avendo di mira il loro preminente interesse e benes- sere psico-fisico.
In proposito, giova richiamare i principi espressi dalla recente sentenza n. 32290/2023 della Corte di Cassazione, la quale ha trac- ciato in modo chiaro la linea di confine tra le ipotesi di delega al
Servizio sociale di meri interventi di sostegno, vigilanza e supporto ai genitori, con affiancamento nello svolgimento dei relativi compiti,
e le ipotesi di interventi in tutto o in parte ablativi della responsabi- lità genitoriale, inquadrabili tra i “provvedimenti convenienti” di cui all'art. 333 c.c., con i quali l'affidamento ai Servizi sociali, pur senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., comporta un potere sostitutivo in capo al
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Servizio rispetto alle attribuzioni genitoriali con riguardo a tutte le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la crescita del mi- nore.
Tale secondo tipo di intervento, alla luce di quanto sopra espo- sto, risulta certamente quello più adatto alla fattispecie in esame e richiede, come sottolineato dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia, che i compiti attribuiti al Servizio sociale affidatario sia- no specificamente descritti (come oggi invero espressamente pre- scritto dall'art. 5 bis L. n. 184/1983 introdotto dalla Riforma Carta- bia, tuttavia non applicabile ratione temporis al procedimento in esame.
Ebbene, nella fattispecie in esame, mentre i genitori potranno assumere, anche disgiuntamente ai sensi dell'art. 337 ter comma III quarto periodo c.c., le decisioni sulle questioni di ordinaria ammini- strazione durante il tempo di rispettiva permanenza delle figlie, al
Servizio sociale vanno invece attribuiti i seguenti poteri-doveri:
- esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludiche e/o sportive, con as- sunzione, previa interlocuzione con i genitori, di tutte le relative de- cisioni;
- monitoraggio del nucleo familiare e costante contatto con i medici curanti e con gli insegnanti delle minori, con adozione di ogni iniziativa o intervento utile per il relativo benessere psico- fisico;
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- coordinamento degli interventi degli altri Servizi incaricati, con periodici momenti di confronto;
- attivazione del servizio di educazione domiciliare con fre- quenza di almeno un pomeriggio (o mattina, in periodo non scola- stico) a settimana, tenendo conto della necessità di garantire l'osservazione e valutazione anche della relazione padre-figlie.
Inoltre, i Servizi Sociali dovranno continuare a vigilare, assistere e supportare il nucleo familiare, verificando che la comunicazione conflittuale tra i due genitori non si riverberi sulle minori.
Parimenti, va confermato un incarico al Consultorio familiare territorialmente competente per un'attività di supporto e sostegno alle competenze genitoriali della madre.
Nel caso in esame, infatti, dalla documentazione prodotta è emerso che il già svolge un percorso psicoterapeutico perso- CP_1
nale [vedi certificazione del 10 giugno 2025].
I genitori vanno conseguentemente onerati di collaborare con scrupolo e puntualità con tutti i Servizi incaricati, nell'interesse del- le figlie minori.
Conformemente a quanto richiesto dal curatore e suggerito dai Pt_6
vizi pare opportuno, poi, confermare allo stato il domicilio preva- lente delle minori presso la madre [note di precisazione delle conclu- sioni del curatore].
Il padre avrà altresì la facoltà di tenere con sé le minori con le modalità stabilite nella ordinanza presidenziale del 23 maggio 2022.
Va, infine, disposta la trasmissione di copia della presente sen-
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tenza al Giudice Tutelare, per l'attività di vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle superiori statuizioni.
Sarà onere del Servizio affidatario trasmettere al predetto Giu- dice Tutelare, con cadenza bimestrale, una relazione sulla attività svolta, sulla situazione delle minori e sugli eventuali interventi in- trapresi a favore delle medesime, riferendo in merito ad ogni episo- dio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriori in punto di responsabilità genitoriale.
Quanto alla vigenza temporale del disposto regime di affida- mento, si ritiene di stabilirne la durata in 12 mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.
Va precisato anche che le ulteriori istanze istruttorie, avanzate in sede di comparsa conclusionale da parte resistente, appaiono tar- dive non essendo state riproposte in sede di precisazione delle con- clusioni.
Appare, altresì, superfluo procedere nuovamente all'ascolto delle minori, condividendosi sul punto le motivazioni già espresse dal
Giudice istruttore, con provvedimento del 13 settembre 2025.
❖❖❖
Consegue, poi, alla regolamentazione del domicilio prevalente delle figlie minori presso la madre, l'assegnazione, allo stato, in fa- vore della medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo via Sandro Pertini n. 236, ritenendosi tale provvedimen- to necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli
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interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Non pare percorribile, allo stato, in assenza di un accordo più volte sollecitato dal Tribunale, la richiesta avanzata da parte resi- stente volta ad una assegnazione ad entrambi i genitori della casa familiare, con previsione del regime di alternanza settimanale.
Tale possibilità richiede, infatti, una grande collaborazione tra i genitori ed una seria e concordata organizzazione funzionale all'interesse delle minori, non esistente nel caso di specie.
Esulano, poi, dall'oggetto del presente procedimento le proble- matiche inerenti la possibile divisione dell'immobile.
Va rilevata altresì l'inammissibilità, in questa sede, della do- manda avanzata da parte ricorrente e volta ad ottenere la condanna del al pagamento della quota di spettanza dei ratei del mutuo CP_1
cointestato contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Invero, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del
1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande sog- gette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di con- nessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'azione di separazione soggetta al rito della camera di consiglio, di esaminare tali domande, essendo le stesse soggette al rito ordina- rio e da fare valere in separata sede.
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Allo stesso modo, va rilevata la tardività, oltre che inammissibi- lità, delle domande avanzate da parte resistente in comparsa con- clusionale aventi ad oggetto, in caso di assegnazione della casa fa- miliare alla ricorrente, il divieto della stessa di conviveva con sog- getti terzi o di condanna degli stessi di provvedere al pagamento del mutuo.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli minori avanzata da parte ricorrente, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sani- tario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna pre- disposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
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La fissazione di una somma quale contributo per il manteni- mento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività profes- sionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la cre- scita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Invero, nel caso in esame, il è dipendente della Polizia di CP_1
Stato e risulta comproprietario della casa coniugale, gravata del pa- gamento di un mutuo per un importo mensile pari ad € 850,00.
Lo stesso percepisce mensilmente, in media, un reddito netto di circa € 1500,00 come da busta paga prodotta. Il resistente risulta avere percepito per l'anno 2021 un reddito lordo pari ad € 32.490,74
(Certificazione unica 2022).
In sede di ricorso introduttivo, la ha riferito di essere im- Pt_1
piegata presso l'azienda del padre percependo un retribuzione di €
1.700,00 mensili [vedi ricorso pag. 30].
All'udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato: “Io sono stata licenziata dalla azienda di famiglia presso la quale lavoravo e che si occupa di produzione di dispositivi medici. Io mi occupavo dell'aspetto
Parte amministrativo e guadagnavo 1700,00 mensili (…) Sto percependo la mmontante attualmente ad euro 800,00 e vengo aiutata dai miei geni-
[...]
tori” [vedi verbale di udienza del 16 maggio 2022].
La ricorrente, invece, allo stato non percepisce redditi come da autocertificazione prodotta.
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Ora, nel caso in esame, alla luce della superiori considerazioni, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali allegate dalle parti, degli oneri gravanti sul resistente, nonché della disponibilità allo stato in favore della ricorrente della casa coniugale in compro- prietà, appare opportuno prevedere, l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente la somma di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori della coppia (€ 250,00 per ciascuna figlia).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le fi- glie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In conformità alla normativa vigente, l'assegno unico verrà per- cepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno.
❖❖❖
Spese di lite
Infine, quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito comples- sivo del giudizio, delle ragioni poste a base della decisione e della parziale reciproca soccombenza di entrambe le parti, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione nei rapporti tra le parti, ivi comprese le spese relative ai sub procedimenti e al re- clamo introdotti.
Risulta infondata, altresì, in virtù della soccombenza reciproca, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. sollecitata da entrambe le
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parti.
Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti, in so- lido tra loro e, nei rapporti interni, nella misura di metà per ciascu- no.
Va, altresì, posto a carico di entrambe le parti in solido il paga- mento dei compensi spettanti al Curatore speciale delle minori,
Avv. Simona Giordano, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D. Lgs. 115/2002, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 21 dicembre 2023.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Sta- to, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti
e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori ri- spetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento
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del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n. 22017/2018, conf. n.
11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
• dispone l'affidamento condiviso ai genitori delle minori CP_3
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...]- CP_2
lermo il 31 dicembre 2011) unicamente per le decisioni di ordina- ria amministrazione, decisioni che potranno essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente ex art. 337 ter comma III quarto periodo c.c.;
• dispone l'affidamento delle predette minori ai Servizi sociali ter- ritorialmente competenti, per la durata di 12 mesi dalla pubbli- cazione della presente sentenza, con riguardo a tutte le decisioni di maggiore interesse concernenti l'istruzione, l'educazione e la crescita delle minori, con conseguente limitazione della respon- sabilità genitoriale ex art. 333 c.c., attribuendo ai predetti Servizi
i poteri di cui in parte motiva, con onere di trasmettere relazione al Giudice tutelare con frequenza bimestrale per l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 337 c.c.;
• incarica il Consultorio familiare territorialmente competente per le finalità indicate in parte motiva, con onere di trasmettere con frequenza bimestrale le relazioni al Servizio Sociale affidatario, investito del coordinamento di tutti gli interventi in funzione del
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preminente interesse delle minori;
• conferma la collocazione delle minori presso l'abitazione mater- na, disponendo che il padre abbia facoltà di incontrare e tenere con sé le minori con le modalità indicate in parte motiva;
• assegna la casa coniugale in favore della odierna ricorrente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie e , entro il giorno CP_3 CP_2
5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (€ 250,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spe- se extra assegno secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo;
• dichiara il diritto di entrambi i genitori a percepire l'assegno unico erogato dall' al 50 % ciascuno;
CP_5
• dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tute- lare per l'attività di vigilanza ex art. 337 c.c., nonché la comuni- cazione a tutti i Servizi incaricati;
• revoca l'incarico conferito all'EIAM;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da entram- be le parti;
• compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese relati- ve ai sub procedimenti;
• pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e, nei rapporti interni, nella misura di metà per ciascuno;
• pone a carico delle parti in solido il pagamento dei compensi
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spettanti al Curatore speciale delle minori, Avv. Persona_3
[...
che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spe- se generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario.
• rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da entrambe le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, l'11/11/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
RA NO
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. RA NO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 812 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SALAMONE MARIA EMANUELA e dell'avv. DI GRE-
RI AI parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. MAGGIO ARIELA e dell'avv. MORMILE LALAGE parte resistente
AVV GIORDANO SIMONA NQ DI CURATORE SPECIALE delle
IN E , con il pa- Controparte_2 CP_3
trocinio dell'avv. GIORDANO SIMONA
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 31/10/2022, della sentenza non definitiva n. 4394/2022, con la quale è stata pronunciata la se- parazione personale tra le parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate.
Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri co- niugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabili- tà della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia sta- ta la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesi- stesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
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In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere ab- bia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto con- to delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Su- prema Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella deter- minazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contra- rio ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro- nunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ricondotto il deterioramento dell'unione coniugale ai comportamenti “di tipo patologico e manipo- lativo adottati dal marito in danno della moglie e alle figlie” che avrebbe- ro inevitabilmente alterato l'equilibrio familiare [vedi ricorso intro- duttivo del 14 gennaio 2022 e istanza di anticipazione udienza del 27 gen- naio 2022].
In particolare, la ha rappresentato che il marito avrebbe Pt_1
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adottato nei suoi confronti atteggiamenti di tipo persecutorio arri- vando anche ad impedirle per più di venti giorni di avere contatti con i propri genitori e con i familiari da quali voleva tenerla lontana
[vedi ricorso pag. 8]. Nella prospettazione offerta, peraltro, nell'agosto del 2020, il avrebbe utilizzato il cellulare della CP_1 Pt_2
[..
, spacciandosi per la moglie, per gestire i contatti con i familiari.
Nel medesimo ricorso, la ricorrente ha allegato, altresì, che il aveva occupato la casa coniugale, costringendo la e le CP_1 Pt_1
bambine a vivere presso la casa dei genitori.
Per tali fatti, la ricorrente aveva già depositato un ricorso ex art. 342 bis e ter c.c. chiedendo la cessazione della condotta pregiudizie- vole adottata dal nei confronti dei conviventi. CP_1
Secondo la ricorrente, dunque, i comportamenti del marito, spesso provocatori, avrebbe minato l'armonia familiare, generando nella stessa un costante senso di paura ed angoscia.
Secondo il , invece, sarebbe stata la moglie ad adottare CP_1
comportamenti minacciosi e manipolativi, anteponendo il soddisfa- cimento delle proprie esigenze a quelle delle figlie.
Invero, nel caso in esame, la ricorrente, pur imputando l'origine della crisi del rapporto coniugale ai comportamenti del resistente, non ha fornito piena prova di tale nesso di causalità.
In particolare, il ricorso della finalizzato ad ottenere un Pt_1
ordine di protezione contro gli abusi familiari è stato rigettato dal
Tribunale di Palermo [ordinanza del Tribunale di Palermo dell'11 gen- naio 2022, poi confermata con decreto di rigetto del Tribunale in composi-
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zione collegiale del 17 giugno 2022].
La stessa , poi, in ricorso ha riferito che a causa dei maltrat- Pt_1
tamenti psicologici e delle continue vessazioni subite dal marito
“aveva ceduto alle lusinghe di un uomo con il quale ha avuto un rapporto saltuario”, pur precisando che anche il marito in costanza di matri- monio aveva intrattenuto relazioni con varie donne [vedi ricorso pag.
6, allegato n. 16].
In generale, valutato il clima altamente conflittuale tra i coniugi,
i quali, peraltro, hanno intrapreso nel corso del tempo diverse ini- ziative penali l'uno nei confronti dell'altro, risulta impossibile indi- viduare l'evento o il comportamento, in violazione dei doveri co- niugali, che sia stato la causa unica o prevalente della fine dell'affectio coniugalis.
Al contrario, all'esito della istruttoria è emerso un quadro di re- ciproca conflittualità connotato da atteggiamenti ambivalenti, re- criminazioni incrociate e difficoltà nella gestione della genitorialità.
In particolare, il Tribunale in sede di reclamo avverso il rigetto dell'ordine di protezione evidenziava come “l'ascolto dell'audio prodotto da nel presente procedimento, dal quale si evincerebbe che il pa- Parte_1
dre, in alcune occasioni, abbia suggerito alla figlia le frasi da riferire alla madre, corrobora quanto affermato dal giudice di prime cure circa la prospettazione di un'eventuale dinamica di triangolazione (verosimilmente ad opera di entrambi i genitori) [vedi decreto di rigetto n. 5344/2022 del Tribunale in composi- zione collegiale del 17 giugno 2022, in atti].
Vanno considerati, altresì, gli esiti del procedimento penale a
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carico del per i reati di cui agli artt. 572 commi 1 e 2 c.p., 609 CP_1
bis e 609 ter n. 5 quater c.p. 570 commi 1 e 2 n.2 c.p., in seguito meglio descritti ed, in particolare, sentenza di non doversi procedere per- ché i fatti non sussistono pronunciata dal Gip presso il Tribunale di
Palermo in data 10 gennaio 2023, poi confermata in Appello [ doc. in atti].
In definitiva, non vi è prova che le condotte del abbiano CP_1
determinato la crisi coniugale o siano, invece, intervenute in un momento in cui la convivenza era già divenuta intollerabile.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente non appare meritevole di accoglimen- to.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di affidamento delle figlie minori e occorre brevemente ripercorre i provvedi- CP_3 CP_2
menti assunti nel corso dell'istruttoria del presente procedimento.
In primo luogo, va rilevato che il nucleo era già stato oggetto di pro- cedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni.
In particolare, in un decreto di archiviazione emesso dal Tribunale per i minorenni, in un procedimento promosso dal PM ai sensi dell'art. 333 c.c., si legge: “Il nucleo familiare è noto a questo Tribunale
(proc. archiviato n.2083/17 VG) stante il rapporto conflittuale e instabile fra i genitori, seguito anche da agiti occasionalmente violenti della Sig.ra verso il marito e da successive riconciliazioni”(…) il servizio sociale e Pt_1
il consultorio rassegnavano l'impossibilità allo stato di dare corso al loro
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mandato (ravvisando piuttosto l'opportunità di trasferire la presa in carico del nucleo all'EIAM) attesa la radicale assenza di collaborazione da parte della coppia genitoriale in considerazione della loro dinamica conflittuale ormai strutturale e scandita da reciproche denunce”[vedi decreto definiti- vo del Tribunale per i minorenni di Palermo del 12 aprile 2022 nel proce- dimento n. 1403/21, in atti].
Ora, nell'ambito del presente procedimento, con provvedimento del
24 maggio 2022, il Presidente del Tribunale ha affidato le minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale. Tale provvedi- mento è stato confermato dalla Corte di Appello, a seguito di recla- mo proposto dal [vedi ordinanza della Corte di Appello del 27 CP_1
gennaio 2023, in atti].
All'udienza del 24 ottobre 2022, è intervenuto il PM depositan- do gli atti relativi ad un procedimento penale a carico di Parte_3
[...
per i reati di cui agli artt. 572 comma 2 c.p., 609 bis e 609 ter n. 5 quater c.p., 570 commi 1 e 2 c.p., sollecitando l'affido delle minori ai servizi sociali, ritenendo opportuno intervenire con urgenza per la tutela delle stesse in considerazione del contesto di altissima conflit- tualità tra le parti [vedi verbale di udienza del 24 ottobre 2022; ricorso della Procura della Repubblica del 24 marzo 2022, con allegate annotazio- ni di servizio relative ad interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine; ri- chiesta di rinvio a giudizio nei confronti di del 12 ottobre CP_1
2022, verbale di sommarie informazioni].
Nella medesima udienza, il procuratore di parte resistente rap-
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presentava che anche il aveva sporto denuncia nei confronti CP_1
della . Pt_1
Con provvedimento del 27 ottobre 2022, veniva disposta Ctu sul nucleo familiare [vedi ordinanza del 27 ottobre 2022, resa nell'ambito del sub 812-1-2022 Rg.].
Veniva, altresì, nominato un curatore speciale delle minori e conferito incarico all'EIAM per gli interventi di competenza. Con il medesimo provvedimento, entrambe le parti venivano ammonite ad attenersi alle prescrizioni previste, a collaborare fattivamente con i Servizi incaricati e con il curatore speciale per evitare condotte pregiudizievoli per le minori o che potessero pregiudicare la figura dell'altro genitore [vedi ordinanza del 27 novembre 2023].
Invero dalle relazioni dei Servizi incaricati emergeva un quadro familiare preoccupante, con urgenza di avviare opportuni interventi a supporto delle minori. In particolare, secondo i Servizi incaricati
“l'essere sottoposte a continue registrazioni audio e video durante le con- versazioni non solo telefoniche, possa seriamente compromettere il benesse- re psicologico delle minori. Entrambi i genitori, che hanno agito questo tipo di comportamento, appaiono poco tutelanti e protettivi nei confronti delle figlie. Inoltre, la forte conflittualità fra la coppia genitoriale sembra essere dettata anche, se non principalmente dagli aspetti patrimoniali, legati alla disponibilità di una Villa familiare sita a Mondello ”[vedi relazione U.O
Protezione infanzia e Adolescenza del 23 novembre 2023, in atti].
In generale, la stessa documentazione prodotta dalle parti (vi- deo, audio, registrazione di conversazioni telefoniche) denotava il
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totale coinvolgimento delle minori nella dinamica separativa [vedi documentazione prodotta dalla ricorrente in data 9 marzo 2023 e docu- mentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 28 aprile
2022].
La Ctu, all'esito della valutazione effettuata, ha riscontrato sulle mi- nori “uno stato di rilevante sofferenza psicologica, a rischio psicopatologi- co, connessi alla forte conflittualità genitoriale caratterizzata da pesanti di- namiche di disconferma e svalutazione reciproca”. Secondo il consulente, in particolare, “i signori risultano in maniera diversa presen- Parte_4
ti nell'universo affettivo delle figlie ma, entrambi se non adeguatamente so- stenuti nel rimodulare le loro carenze sul piano genitoriale, rischiano di ri- sultare pregiudizievoli per lo sviluppo psico- affettivo delle minor. Nono- stante la ctu abbia provato più volte a sensibilizzare i signori sulle condi- zioni di grande sofferenza delle figlie evidenziate durante il percorso di consulenza, purtroppo non è stato possibile ridurre la conflittualità tra loro
e attivare uno spazio di riflessione genitoriale e di messa in discussione personale (…) si suggerisce l'urgenza di continuare l'attuale presa in cari- co delle minori da parte del Curatore speciale .. e dell'intero nucleo familia- re da parte dell' già incaricata …in merito al regime CP_4
dell'affidamento visto il grave disagio psichico espresso dalle minori appare opportuno suggerire l'attivazione di un costante monitoraggio (…) per po- tere valutare a distanza di massimo 6/8 mesi una possibile modificazione dello stesso e/o addirittura agire, a tutela del benessere psichico delle mino- ri, con possibili soluzioni alternative [vedi relazione di consulenza dott.
, in atti]. Persona_1
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Secondo gli operatori Eiam, poi, nel caso in esame, è emersa una ipotesi di importante pregiudizio delle minori determinata dalla esposizione alla pervicace e inarrestabile conflittualità tra i genitori, la cui gravità ed entità lascia già immaginare il loro coinvolgimento diretto in una schema di violenza psicologica familiare con prevedi- bili ricadute nella traiettoria evolutiva di entrambe le minori in og- getto [relazione Eiam del 22 gennaio 2024].
Si legge in particolare: “come già osservato nel contesto valutativo della
CTU, … ad oggi la relazione esistente tra i signori rischia di risulta- Parte_4
re pregiudizievole per lo sviluppo psico- affettivo delle minori. Permane pressoché invariato il coinvolgimento di e diretto ed indiretto, nel CP_2 CP_3
conflitto coniugale agito sulla pelle delle figlie attraverso ritorsioni e atti dimo- strativi, tutti di estrema drammaticità (…)
Innumerevoli sono gli episodi che hanno visto coinvolte alternativamente e CP_3
, spettatrici inermi o partecipi di un conflitto violento e logorante CP_2
per tutti. Quotidianamente le figlie sono chiamate a prendere parte al conflitto genitoriale, che ha ormai investito tutti i contesti di vita delle bambine (…) da tempo non vi è più nulla di sano in ciò che accade in questo sistema familiare e la violenza è così pervicace che è diventata parte integrante del funzionamento di tutti loro. (…) Entrambe le bambine, in misura maggiore, sono CP_2
intrappolate nelle dinamiche relazionali dei genitori, responsabilizzate al di sopra delle loro capacità (…).
La signora è parsa maggiormente disposta al cambiamento ed è sembrata in Pt_1
grado di potersi fermare in questo sistematico scempio, forse per una crescita cui tardivamente sta giungendo (…) Il signor non pare all'altezza del compito CP_1
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perché il suo circuito di rabbia - delusione- frustrazione-rabbia lo rende poco luci- do relativamente al ruolo da lui assunto a danno delle figlie(..) [vedi relazione
Eiam del 14 giugno 2024].
Il suddetto Servizio ha concluso evidenziando “l'impossibilità di giungere in tempi brevi ad un corretto esercizio della bigenitorialità. Il perdurare della elevata conflittualità genitoriale costituisce senza alcun dubbio un pericoloso logoramento ed un rischio evolutivo per le minori”, e proponendo, al fine di interrompere tale dinamica altamente di- sfunzionale, “un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale con affidamento per sei mesi all'equipe Eiam affinché il servizio sociale co- munale osservi il rispetto del calendario di incontri del padre con le figlie che verrà stabilito, perché la scuola possa monitorare il benessere delle mi- nori alla riapertura dell'anno scolastico e perché si possa proseguire il lavo- ro intrapreso in ambito clinico in merito al trattamento per la recuperabili- tà genitoriale e la cura dei legami”.
Il servizio suggeriva altresì la collocazione delle minori presso la madre in quanto maggiormente rispondente alle esigenze delle stes- se e in considerazione della disponibilità manifestata dalla nei Pt_1
confronti dell'intervento che sembrava dare maggiori garanzie per la permeabilità nei confronti del servizio e per la tutela delle minori.
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore, preso atto della per- durante conflittualità tra parti, sospendeva temporaneamente la re- sponsabilità genitoriale dei genitori, attribuendone la titolarità al
Curatore, già nominato. Con il medesimo provvedimento, entrambi i genitori venivano ammoniti a cessare le condotte pregiudizievoli
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per il benessere psico-fisico delle figlie minorenni [vedi ordinanza del
10 luglio 2024, resa nell'ambito del 812-1 2022 RG].
Le successive relazioni dei servizi incaricati e le istanze del Curatore evidenziavano come le bambine fossero esposte ad un contesto al- tamente conflittuale e a dinamiche di triangolazione genitoriale, con sostanziale fallimento dei percorsi avviati. Dopo un periodo di ap- parente serenità si assisteva ad una riattivazione delle dinamiche conflittuali e gravemente disfunzionali all'interno del nucleo, cul- minate con una denuncia per maltrattamenti nei confronti delle fi- glie a carico della ricorrente.
Il Curatore suggeriva, dunque, quale misura di protezione l'allontanamento temporaneo delle minori da entrambi i genitori con collocamento in comunità, quale extrema ratio di tutela [vedi re- lazione EIAM del 13 novembre 2024 e del 5 dicembre 2024, istanza urgen- te del Curatore dell'11 novembre 2024, note autorizzate del curatore del 18 novembre 2024, in atti].
Con provvedimento del 14 dicembre 2024, confermato in data 1 feb- braio 2025 e successivi provvedimenti, il Tribunale, in persona del giudice istruttore, condividendo le valutazioni dell'Eiam e del Cura- tore, permanendo la situazione di grave pregiudizio delle minori, oggetto di pressioni da parte dei genitori e strumento del loro con- flitto personale, dopo avere valutato l'assenza di altre risorse fami- liari idonee, disponeva l'allontanamento temporaneo delle minori da entrambi i genitori ed il loro collocamento presso una struttura comunitaria, confermando poi la sospensione temporanea della re-
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sponsabilità genitoriale per i signori e i poteri conferiti Parte_5
al Curatore [vedi ordinanze del 14 dicembre 2024, del 1 febbraio 2025, parere del Curatore del 13 gennaio 2025, relazione Eiam del 13 gennaio
2025].
Con successiva relazione del 6 marzo 2025, l'EIAM offriva una rico- struzione complessiva dell'intero percorso di osservazione, descri- vendo il nucleo familiare come gravemente compromesso da una conflittualità cronica e patologica, integrante secondo i parametri
CISMAI una forma di maltrattamento psicologico nei confronti dei figli. Rilevava altresì come il padre, pur formalmente collaborativo, avesse assunto un comportamento altalenante nei confronti del per- corso, mantenendo atteggiamenti rigidi e persecutori, negando ogni responsabilità e continuando ad esercitare una influenza condizio- nante sulle figlie, mentre la madre pur fragile e disorientata, avesse mostrato invece una crescente consapevolezza delle proprie difficol- tà ed una disponibilità ad aderire ai percorsi di sostegno.
In particolare, con riguarda al i Servizi evidenziano: CP_1
“L'evidenza dei fatti (…) indica che il soggetto sotto stress scotomizza i da- ti di realtà” ; mentre con riguardo alla , si legge : “Si può anche Pt_1
inferire che, in condizioni di pressione emotiva, la signora possa esse- Pt_1
re andata incontro a episodi dissociativi, transitori e di natura funzionale, con agitazione ed eccitamento che spiegherebbero alcune verbalizzazioni delle minori circa i maltrattamenti che da lei avrebbero subito” [vedi rela- zione Eiam del 6 marzo 2025, in atti].
All'udienza del 31 marzo 2025, veniva sentita la minore Per_2
[...]
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[...]
toria [vedi verbale di udienza cit.].
In data 19 maggio 2025, venivano convocati gli operatori Eiam e i
Responsabili della Comunità [vedi verbale di udienza cit.].
Con provvedimento del 19 giugno 2025, veniva dato incarico ai Ser- vizi e agli operatori della Comunità di predisporre ed attuare un programma di rientri temporanei e progressivi delle minori e CP_3
presso ciascuno dei genitori. Veniva altresì reiterato CP_2
un ammonimento rivolto ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. [vedi ordinanza del 19 giugno 2025].
Con provvedimento del 12 settembre 2025, il Tribunale, preso atto delle relazioni dell'Eiam, della Comunità e dello Spazio Neutro, non prorogava la sospensione della responsabilità genitoriale e revocava il collocamento delle minori in comunità, disponendone il rientro presso la madre, con prosecuzione degli incontri con il padre presso lo Spazio Neutro e con incarico ai Servizi territorialmente compe- tenti di proseguire il monitoraggio [vedi ordinanza del 12 settembre
2025].
Le relazioni, da ultimo depositate, tuttavia confermavano la perma- nenza in entrambi i genitori di elementi di fragilità e criticità.
Più in particolare, gli operatori dello Spazio neutro auspicavano “la prosecuzione dei percorsi di sostegno avviati dai signori Parte_5
[vedi relazione Spazio Neutro del 4 agosto 2025], evidenziando quanto segue: “Sembrerebbe non sussistere ancora un reale e significativo cam- biamento da parte del sig. il quale, nonostante gli interventi posti in CP_1
essere e i ripetuti solleciti, continuerebbe a manifestare modalità relazionali
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con le figlie caratterizzate da elementi di criticità, che potrebbero apparire scarsamente tutelanti per un sano ed equilibrato sviluppo delle minori .
La signora dal canto suo, sebbene abbia mostrato un cambiamento Pt_1
nella relazione con le figlie, tuttavia appare ancora fragile dal punto di vi- sta genitoriale, motivo per cui sarebbe auspicabile una prosecuzione di un supporto alle competenze genitoriali“[vedi relazione Spazio Neutro dell'8 settembre 2025].
Ed ancora, “pur in presenza di significativi elementi di affettività e di un reciproco desiderio di mantenere il legame padre – figlie, si rileva ancora una fragilità esplicita ed implicita presente a più livelli, che allo stato, ri- chiede una maggiore supporto individuale e familiare volto all'acquisizione di modalità comunicative e relazionali più equilibrate e tutelanti per le mi- nori (..) si considera , inoltre, opportuna sia la prosecuzione del percorso di psicoterapia del signor che quello di supporto e monitoraggio della CP_1
sig.ra al fine di accompagnarla nella gestione delle dinamiche rela- Pt_1
zionali con le figlie e tra queste e il padre [vedi relazione Spazio Neutro del
9 ottobre 2025].
Da ultimo, lo Spazio Neutro evidenziava anche alcune fragilità emerse all'interno del contesto materno, che sembrerebbe risponde- re parzialmente ai bisogni delle minori (almeno in ambito scolasti- co), concludendo : “Alla luce di quanto esposto, e alle fragilità emerse sia
a livello paterno che materno ( che purtroppo continuano a persistere) si chiede a codesta A.G. di valutare il proseguo del mandato affidato a questo servizio e parimenti una presa in carico familiare del nucleo [vedi relazione
Spazio Neutro del 24 ottobre 2025].
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Anche dalla valutazione effettuata dall'EIAM, non sembrerebbero ancora maturi i tempi per una desiderabile, possibile e sana bigeni- torialità [vedi relazione Eiam dell'8 settembre 2025 ].
Occorre peraltro considerare le dichiarazioni rese dalle minori in ordine a presunti comportamenti inappropriati posti in essere dalla ricorrente nei loro confronti [vedi verbale di udienza del 31 mar- Pt_1
zo 2025, sommarie informazioni rese dalla minore , dichia- CP_2
razioni rese dalla minore agli operatori della comunità ri- CP_2
portate nella relazione del 6 marzo 2025 ]
Invero, tali dichiarazioni, unitamente ai sentimenti di ansia e paura manifestati dalle minori per le reazioni della madre, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte, per le quali la Procura ha avanzato richiesta di archiviazione e il ha formulato opposi- CP_1
zione, appaiono, allo stato, meritevoli di valutazione [vedi di richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica del 18 aprile 2025, verbale di udienza del 31 marzo 2025, sommarie informazioni rese dalla minore
]. CP_2
Ebbene, dovendo tirare le somme, alla luce del quadro fino a qui delineato, deve escludersi che nella fattispecie in esame ricorra- no i presupposti per disporre tanto l'affidamento condiviso ai geni- tori, se non per le questioni di ordinaria amministrazione, quanto l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
Invero, tra le parti, secondo quanto emerso dalla lunga ed ap- profondita istruttoria svolta nel corso del giudizio, sussiste una gra- vissima conflittualità, accompagnata, come sopra riportato, da nu-
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merose reciproche iniziative giudiziarie, sia civili che penali.
Tale clima di forte ostilità, come più volte sottolineato da tutti i
Servizi incaricati, costituisce un fattore di grave rischio evolutivo per le minori ed è tale da escludere la possibilità che i due genitori, almeno allo stato, riescano a comunicare tra loro ed a condividere le decisioni più importanti relative alla crescita delle minori e funzio- nali alla realizzazione del loro benessere psico-fisico.
Tale conflittualità si pone, dunque, come elemento di grave pregiudizio per le figlie e costituisce valido motivo per derogare all'ordinario regime di affidamento genitoriale condiviso, regime che va pertanto limitato alle sole questioni di ordinaria amministra- zione, con attribuzione, invece, al Servizio Sociale di ogni decisione sulle questioni di maggior interesse, relative all'istruzione, alla salu- te ed all'educazione delle minori.
In tale contesto, quindi, alla luce delle disfunzionalità genitoriali fin qui descritte e tenuto conto della necessità di proteggere le mi- nori dalle condotte pregiudizievoli di entrambi i genitori – intrappo- lati nel conflitto ed in reciproche incessanti recriminazioni -, deve ritenersi che la scelta dell'affidamento delle minori al Servizio Socia- le, con conseguente limitazione dei genitori, ai sensi dell'art. 333 c.c., nell'esercizio della responsabilità genitoriale, rappresenti la solu- zione maggiormente in linea con il preminente interesse delle mino- ri e proporzionata rispetto all'obiettivo della relativa efficace prote- zione.
Invero, la sopra descritta esasperata conflittualità, la grave di-
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sfunzionalità della comunicazione genitoriale e la conseguente asso- luta incapacità di dialogo, impedisce invero ai genitori ogni neces- saria concertazione sulle decisioni di maggiore rilievo da assumere nell'interesse delle figlie, con la conseguenza che va senz'altro pre- ferita la soluzione dell'affidamento delle medesime ad un soggetto istituzionale terzo, quale il Servizio sociale.
Pertanto, per effetto di tale regime di affidamento, mentre le de- cisioni di ordinaria amministrazione relative alle minori potranno essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente ex art. 337 ter comma III quarto periodo c.c., quelle di maggior interesse, rela- tive all'istruzione e alla salute, dovranno essere viceversa assunte dal Servizio affidatario, previa interlocuzione con i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori ed avendo di mira il loro preminente interesse e benes- sere psico-fisico.
In proposito, giova richiamare i principi espressi dalla recente sentenza n. 32290/2023 della Corte di Cassazione, la quale ha trac- ciato in modo chiaro la linea di confine tra le ipotesi di delega al
Servizio sociale di meri interventi di sostegno, vigilanza e supporto ai genitori, con affiancamento nello svolgimento dei relativi compiti,
e le ipotesi di interventi in tutto o in parte ablativi della responsabi- lità genitoriale, inquadrabili tra i “provvedimenti convenienti” di cui all'art. 333 c.c., con i quali l'affidamento ai Servizi sociali, pur senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., comporta un potere sostitutivo in capo al
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Servizio rispetto alle attribuzioni genitoriali con riguardo a tutte le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la crescita del mi- nore.
Tale secondo tipo di intervento, alla luce di quanto sopra espo- sto, risulta certamente quello più adatto alla fattispecie in esame e richiede, come sottolineato dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia, che i compiti attribuiti al Servizio sociale affidatario sia- no specificamente descritti (come oggi invero espressamente pre- scritto dall'art. 5 bis L. n. 184/1983 introdotto dalla Riforma Carta- bia, tuttavia non applicabile ratione temporis al procedimento in esame.
Ebbene, nella fattispecie in esame, mentre i genitori potranno assumere, anche disgiuntamente ai sensi dell'art. 337 ter comma III quarto periodo c.c., le decisioni sulle questioni di ordinaria ammini- strazione durante il tempo di rispettiva permanenza delle figlie, al
Servizio sociale vanno invece attribuiti i seguenti poteri-doveri:
- esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludiche e/o sportive, con as- sunzione, previa interlocuzione con i genitori, di tutte le relative de- cisioni;
- monitoraggio del nucleo familiare e costante contatto con i medici curanti e con gli insegnanti delle minori, con adozione di ogni iniziativa o intervento utile per il relativo benessere psico- fisico;
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- coordinamento degli interventi degli altri Servizi incaricati, con periodici momenti di confronto;
- attivazione del servizio di educazione domiciliare con fre- quenza di almeno un pomeriggio (o mattina, in periodo non scola- stico) a settimana, tenendo conto della necessità di garantire l'osservazione e valutazione anche della relazione padre-figlie.
Inoltre, i Servizi Sociali dovranno continuare a vigilare, assistere e supportare il nucleo familiare, verificando che la comunicazione conflittuale tra i due genitori non si riverberi sulle minori.
Parimenti, va confermato un incarico al Consultorio familiare territorialmente competente per un'attività di supporto e sostegno alle competenze genitoriali della madre.
Nel caso in esame, infatti, dalla documentazione prodotta è emerso che il già svolge un percorso psicoterapeutico perso- CP_1
nale [vedi certificazione del 10 giugno 2025].
I genitori vanno conseguentemente onerati di collaborare con scrupolo e puntualità con tutti i Servizi incaricati, nell'interesse del- le figlie minori.
Conformemente a quanto richiesto dal curatore e suggerito dai Pt_6
vizi pare opportuno, poi, confermare allo stato il domicilio preva- lente delle minori presso la madre [note di precisazione delle conclu- sioni del curatore].
Il padre avrà altresì la facoltà di tenere con sé le minori con le modalità stabilite nella ordinanza presidenziale del 23 maggio 2022.
Va, infine, disposta la trasmissione di copia della presente sen-
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tenza al Giudice Tutelare, per l'attività di vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle superiori statuizioni.
Sarà onere del Servizio affidatario trasmettere al predetto Giu- dice Tutelare, con cadenza bimestrale, una relazione sulla attività svolta, sulla situazione delle minori e sugli eventuali interventi in- trapresi a favore delle medesime, riferendo in merito ad ogni episo- dio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriori in punto di responsabilità genitoriale.
Quanto alla vigenza temporale del disposto regime di affida- mento, si ritiene di stabilirne la durata in 12 mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.
Va precisato anche che le ulteriori istanze istruttorie, avanzate in sede di comparsa conclusionale da parte resistente, appaiono tar- dive non essendo state riproposte in sede di precisazione delle con- clusioni.
Appare, altresì, superfluo procedere nuovamente all'ascolto delle minori, condividendosi sul punto le motivazioni già espresse dal
Giudice istruttore, con provvedimento del 13 settembre 2025.
❖❖❖
Consegue, poi, alla regolamentazione del domicilio prevalente delle figlie minori presso la madre, l'assegnazione, allo stato, in fa- vore della medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo via Sandro Pertini n. 236, ritenendosi tale provvedimen- to necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli
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interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Non pare percorribile, allo stato, in assenza di un accordo più volte sollecitato dal Tribunale, la richiesta avanzata da parte resi- stente volta ad una assegnazione ad entrambi i genitori della casa familiare, con previsione del regime di alternanza settimanale.
Tale possibilità richiede, infatti, una grande collaborazione tra i genitori ed una seria e concordata organizzazione funzionale all'interesse delle minori, non esistente nel caso di specie.
Esulano, poi, dall'oggetto del presente procedimento le proble- matiche inerenti la possibile divisione dell'immobile.
Va rilevata altresì l'inammissibilità, in questa sede, della do- manda avanzata da parte ricorrente e volta ad ottenere la condanna del al pagamento della quota di spettanza dei ratei del mutuo CP_1
cointestato contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Invero, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del
1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande sog- gette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di con- nessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'azione di separazione soggetta al rito della camera di consiglio, di esaminare tali domande, essendo le stesse soggette al rito ordina- rio e da fare valere in separata sede.
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Allo stesso modo, va rilevata la tardività, oltre che inammissibi- lità, delle domande avanzate da parte resistente in comparsa con- clusionale aventi ad oggetto, in caso di assegnazione della casa fa- miliare alla ricorrente, il divieto della stessa di conviveva con sog- getti terzi o di condanna degli stessi di provvedere al pagamento del mutuo.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli minori avanzata da parte ricorrente, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sani- tario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna pre- disposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
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La fissazione di una somma quale contributo per il manteni- mento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività profes- sionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la cre- scita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Invero, nel caso in esame, il è dipendente della Polizia di CP_1
Stato e risulta comproprietario della casa coniugale, gravata del pa- gamento di un mutuo per un importo mensile pari ad € 850,00.
Lo stesso percepisce mensilmente, in media, un reddito netto di circa € 1500,00 come da busta paga prodotta. Il resistente risulta avere percepito per l'anno 2021 un reddito lordo pari ad € 32.490,74
(Certificazione unica 2022).
In sede di ricorso introduttivo, la ha riferito di essere im- Pt_1
piegata presso l'azienda del padre percependo un retribuzione di €
1.700,00 mensili [vedi ricorso pag. 30].
All'udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato: “Io sono stata licenziata dalla azienda di famiglia presso la quale lavoravo e che si occupa di produzione di dispositivi medici. Io mi occupavo dell'aspetto
Parte amministrativo e guadagnavo 1700,00 mensili (…) Sto percependo la mmontante attualmente ad euro 800,00 e vengo aiutata dai miei geni-
[...]
tori” [vedi verbale di udienza del 16 maggio 2022].
La ricorrente, invece, allo stato non percepisce redditi come da autocertificazione prodotta.
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Ora, nel caso in esame, alla luce della superiori considerazioni, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali allegate dalle parti, degli oneri gravanti sul resistente, nonché della disponibilità allo stato in favore della ricorrente della casa coniugale in compro- prietà, appare opportuno prevedere, l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente la somma di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori della coppia (€ 250,00 per ciascuna figlia).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le fi- glie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In conformità alla normativa vigente, l'assegno unico verrà per- cepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno.
❖❖❖
Spese di lite
Infine, quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito comples- sivo del giudizio, delle ragioni poste a base della decisione e della parziale reciproca soccombenza di entrambe le parti, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione nei rapporti tra le parti, ivi comprese le spese relative ai sub procedimenti e al re- clamo introdotti.
Risulta infondata, altresì, in virtù della soccombenza reciproca, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. sollecitata da entrambe le
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parti.
Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti, in so- lido tra loro e, nei rapporti interni, nella misura di metà per ciascu- no.
Va, altresì, posto a carico di entrambe le parti in solido il paga- mento dei compensi spettanti al Curatore speciale delle minori,
Avv. Simona Giordano, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D. Lgs. 115/2002, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 21 dicembre 2023.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Sta- to, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti
e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori ri- spetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento
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del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n. 22017/2018, conf. n.
11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
• dispone l'affidamento condiviso ai genitori delle minori CP_3
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...]- CP_2
lermo il 31 dicembre 2011) unicamente per le decisioni di ordina- ria amministrazione, decisioni che potranno essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente ex art. 337 ter comma III quarto periodo c.c.;
• dispone l'affidamento delle predette minori ai Servizi sociali ter- ritorialmente competenti, per la durata di 12 mesi dalla pubbli- cazione della presente sentenza, con riguardo a tutte le decisioni di maggiore interesse concernenti l'istruzione, l'educazione e la crescita delle minori, con conseguente limitazione della respon- sabilità genitoriale ex art. 333 c.c., attribuendo ai predetti Servizi
i poteri di cui in parte motiva, con onere di trasmettere relazione al Giudice tutelare con frequenza bimestrale per l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 337 c.c.;
• incarica il Consultorio familiare territorialmente competente per le finalità indicate in parte motiva, con onere di trasmettere con frequenza bimestrale le relazioni al Servizio Sociale affidatario, investito del coordinamento di tutti gli interventi in funzione del
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preminente interesse delle minori;
• conferma la collocazione delle minori presso l'abitazione mater- na, disponendo che il padre abbia facoltà di incontrare e tenere con sé le minori con le modalità indicate in parte motiva;
• assegna la casa coniugale in favore della odierna ricorrente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie e , entro il giorno CP_3 CP_2
5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (€ 250,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spe- se extra assegno secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo;
• dichiara il diritto di entrambi i genitori a percepire l'assegno unico erogato dall' al 50 % ciascuno;
CP_5
• dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tute- lare per l'attività di vigilanza ex art. 337 c.c., nonché la comuni- cazione a tutti i Servizi incaricati;
• revoca l'incarico conferito all'EIAM;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da entram- be le parti;
• compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese relati- ve ai sub procedimenti;
• pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e, nei rapporti interni, nella misura di metà per ciascuno;
• pone a carico delle parti in solido il pagamento dei compensi
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spettanti al Curatore speciale delle minori, Avv. Persona_3
[...
che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spe- se generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario.
• rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da entrambe le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, l'11/11/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
RA NO
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