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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/11/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G.2040 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, in persona dei Magistrati
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr.Valentina Prudente Giudice rel.est.
Dr. Ilario Ottobrino Giudice
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da C.F. Parte_1
e C.F. , assistiti e difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dall'avv. FONDI GIAN LUIGI sentito il relatore, con l'intervento del P.M. ha emesso la seguente
SENTENZA avente a oggetto: separazione consensuale sulle conclusioni come da ricorso voglia omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni.
1. i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo di mutuo rispetto . All'uopo hanno già provveduto alla vendita della casa coniugale e attualmente hanno in corso entrambi contratto di locazione (Doc.5- 6);
2. il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi e vivrà stabilmente con Controparte_1 la madre presso la sua residenza ad oggi in Via Vico Fiaschi 69 Carrara come da contratto di locazione;
3. Atteso che entrambi i ricorrenti svolgono la medesima attività presso la di Carrara CP_2 Turigliano e di Massa , concordemente accettano che il minore sia libero di stare dove più lo aggrada nel rispetto dei sud - detti turni facendo comunque rientro alla sera alla residenza;
nel weekend dal Sabato dalle 13 fino alla Domenica alle 20 starà alternativa - mente con l'uno o l'altro dei genitori sempre secondo i turni di lavoro. Qualora i turni dovessero collimare i ricorrenti di comune accordo accettano che il minore venga lasciato in custodia alla sorella . Per le vacanze natalizie, pasquali Per_1 e le ricorrenze e festività annuali, viene lasciata sempre la libertà al minore di trascorrerle presso l'abitazione della madre o del padre. Di comune accordo i genitori si impegnano altresì a condividere le suddette festività , così come i compleanni del figlio;
4. Assumendosi la madre l'onere del mantenimento quotidiano viene con - cordato che il Sig. versi alla Sig.ra un assegno Parte_2 Pt_1 mensile di € 300,00 ( trecento) da versarsi entro il quinto giorno del mese. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat del mese di Gennaio a partire dal 2027 .
5. Le spese di straordinario mantenimento verranno divise nella misura del 50% tra ciascun coniuge. Tutte le spese
P a g . 1 | 3 straordinarie per il figlio dovranno essere preventivamente essere concordate tra i genitori.
6. per le spese di mantenimento straordinarie si farà riferimento al proto - collo di intesa presso il Tribunale di Massa 7. I coniugi si rilasciano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
8. i ricorrenti concordano e reciprocamente si danno atto che sia opportuno per la salute del minore che lo stesso non intrattenga rapporti con il Sig. , collega di lavoro e amico del Controparte_3 Sig. atteso i rapporti di ostilità e conflitto avvenuti nei confronti della Sig.ra sia sul Parte_2 Pt_1 posto di lavoro che nella frequentazione amichevole avuta in passato con la coppia al di fuori dei rapporti di lavoro . La suddetta richiesta viene accolta dal sig. comprendendo le ragioni di Parte_2 dissidio lavorative della intervenute sul posto di lavoro , impegnandosi quindi a coltivare la Pt_1 CP_ propria amicizia con il sig evitando la presenza del figlio . I coniugi dichiarano sin d'ora, CP_1 ai fini del riconoscimento del regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previsto per i trasferimenti effettuati dai coniugi in adempimento di accordi di separazione e divorzio, di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012, che il presente accordo patrimoniale raggiunto ai fini della separazione consensuale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
E da piano genitoriale depositato in data 20.11.25
, madre di lavora presso con la qualifica di operaia e segue Parte_1 Controparte_1 CP_2 i turni : 07/14 – 14/ 21 , padre di , lavora presso Parte_2 Controparte_1 CP_2 come operaio seguendo i seguenti turni di lavoro : 07/14 – 14/21 . - Entrambi i genitori sono automuniti.
- frequenta l'Istituto tecnico ITIS di Carrara – Seconda classe superiore. - Sono Controparte_1 presenti in famiglia anche il fratello del 1999 , la sorella del 1996 ( nati Persona_2 Persona_3 da prece - dente matrimonio della Sig.ra ) e del 2004 nata da Parte_1 Controparte_4 precedente convivenza more uxorio di . Tutti collaborano con i genitori nella gestione Parte_2 di quando ve ne fosse bisogno. - In particolare qualora dovessero coincidere i turni di lavoro, CP_1 come già indicato in ricorso, sarebbe affidato in prevalenza alla sorella . - Non vi sono CP_1 Per_1 baby sitter. - non frequenta ne pre scuola ne dopo scuola. - A vengono impartite lezioni CP_1 CP_1 private di matematica. - non pratica alcun tipo di sport , non frequenta corsi ludici ne il CP_1 catechismo;
nel periodo estivo non viene affidato ad alcun centro estivo, occupandosi dello stesso i genitori con il supporto se necessario del fratello e delle sorelle;
- per tutte le necessità di accompagnamento si fanno carico entrambi i genitori, dividendosi equamente gli impegni in base ai turni;
- non ha ancora richiesto uscite serali. Nel caso saranno i genitori secondo quanto detto CP_1 a farsene entrambi carico in maniera alternata;
- Dal punto di vista medico il minore soffre di CP_1 ADHD e di celiachia. E' seguito come medico di base dal Dott. scelto di comune Persona_4 accordo tra i genitori. - Inoltre è seguito dal Dott. ortopedico, dalla Dott.ssa , Per_5 Per_6 neuropsichiatra dell'ASL e dal Dott. in Pisa , istituto specializzato CP_5 Persona_7 per il trattamento di patologie come quelle da cui è affetto . Alle visite spesso viene accompagnato CP_1 da entrambi i genitori. Nel caso comunque se ne occupano in modo alterna - to. - Nel corso della settimana i genitori ripartiranno i giorni secondo il seguente schema : Mercoledì e Venerdì con il padre;
Lunedì Martedì e Giovedì con la madre;
fine settimana ( Sabato e Domenica ) alternati . Il pernottamento sarà sempre presso la casa della madre come indicato in ricorso. I turni sopra dichiarati dovranno comunque essere armonizzati con i turni di lavoro dei genitori;
- Nel periodo estivo il minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre e quindici con la madre . Tali periodi saranno concordati di comune accordo tra i genitori entro il mese di Maggio . - Le festività relative a tradizioni locali cui il genitore abbia particolare riguardo ( es feste patronali) verranno trascorse con il genitore a semplice richiesta purché con congruo preavviso di almeno una settimana. Natale, Pasqua,festività e ponti infrasettimanali alternati. Le feste natalizie saranno trascorse in maniera alternata secondo il seguente schema : Vigilia alternata annualmente tra i genitori;
Natale fino alla vigilia di Capodanno con un genitore. Capodanno fino all'Epifania con l'altro genitore. Questo schema verrà in maniera alternata di anno in anno. Stessa alternanza anche per il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo. - Tutte le incombenze saranno comunque eseguite dai genitori in maniera paritaria nel rispetto delle esigenze lavorative di entrambi , che nello specifico coincidono . - In caso di impedimento dei genitori ad assolvere agli impegni del minore , gli stessi delegano il fratello e/o le sorelle come già precedente - mente individuati. P a g . 2 | 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto innanzi al Tribunale di Massa ricorso per separazione consensuale in data 18/08/2025.
Dato atto che le parti hanno contratto matrimonio Carrara in data 08/05/2010 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 5 ,anno 2010; dato atto che dalla predetta unione, a Massa il 12/12/2010, è nato , minorenne;
Controparte_1 vista la comunicazione degli atti al P.M.; ritenuto che le condizioni concordate, per come precisate dalle parti con note scritte del 20.11.25, appaiano conformi alla legge e all'interesse della prole, limitandosi il Collegio a prenderne atto nella parte non relativi a diritti indisponibili e a recepire gli obblighi assunti dalle parti;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni Parte_1 Parte_2 pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 3 | 3