Articolo 5 della Legge 23 gennaio 1974, n. 15
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 marzo 1974
Art. 5.
Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti e le somme somministrate dal Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno versate annualmente in un conto corrente fruttifero, presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in relazione alle occorrenze per l'esecuzione della costruzione degli edifici previsti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 8 marzo 1974
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