TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/12/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 69/2025 P.U. promossa da:
- con l'Avv. Roberto Tournier Parte_1
RICORRENTE per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:
, C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.09.2024 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale (o, in subordine, di liquidazione controllata) della ditta individuale , premettendo di vantare nei suoi Controparte_1 confronti un credito di € 16.257,18 oltre interessi moratori portato da decreto ingiuntivo e pedissequo precetto, e deducendo la sussistenza di un suo stato di insolvenza.
La resistente, nonostante la notificazione a mezzo PEC effettuata regolarmente dalla Cancelleria del Tribunale, non si è costituita in giudizio, onde all'udienza del 6.11.2025 la difesa del ricorrente ha insistito come da ricorso.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_1
.
[...]
Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale (avendo l'impresa debitrice sede in Fiesco), sussiste in primo luogo la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto la stessa è creditrice di una somma pari all'incirca ad € 16.000 verso la debitrice, come provato dal decreto ingiuntivo e pedissequo decreto allegati al ricorso. La Società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come risultante dalla visura camerale in atti.
Dalla documentazione agli atti risulta poi lo stato di insolvenza della resistente (intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), se solo si consideri l'entità della sua esposizione debitoria verso l'Amministrazione AN (pari a circa € 150.000) che si aggiunge all'inadempimento posto in essere verso l'odierna ricorrente.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, D.L.vo n. 14/2019.
Non essendosi costituita in giudizio la resistente, la stessa non ha adempiuto al proprio onere di provare l'assenza dei requisiti dimensionali per essere sottoposta alla procedura
“maggiore”, onde è proprio quest'ultima che va aperta, nonostante la domanda subordinata proposta dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
, C.F. Controparte_1 C.F._1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore il dott. con studio in Cremona; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 16.04.2026 h. 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_2 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 69/2025 P.U. promossa da:
- con l'Avv. Roberto Tournier Parte_1
RICORRENTE per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:
, C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.09.2024 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale (o, in subordine, di liquidazione controllata) della ditta individuale , premettendo di vantare nei suoi Controparte_1 confronti un credito di € 16.257,18 oltre interessi moratori portato da decreto ingiuntivo e pedissequo precetto, e deducendo la sussistenza di un suo stato di insolvenza.
La resistente, nonostante la notificazione a mezzo PEC effettuata regolarmente dalla Cancelleria del Tribunale, non si è costituita in giudizio, onde all'udienza del 6.11.2025 la difesa del ricorrente ha insistito come da ricorso.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_1
.
[...]
Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale (avendo l'impresa debitrice sede in Fiesco), sussiste in primo luogo la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto la stessa è creditrice di una somma pari all'incirca ad € 16.000 verso la debitrice, come provato dal decreto ingiuntivo e pedissequo decreto allegati al ricorso. La Società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come risultante dalla visura camerale in atti.
Dalla documentazione agli atti risulta poi lo stato di insolvenza della resistente (intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), se solo si consideri l'entità della sua esposizione debitoria verso l'Amministrazione AN (pari a circa € 150.000) che si aggiunge all'inadempimento posto in essere verso l'odierna ricorrente.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, D.L.vo n. 14/2019.
Non essendosi costituita in giudizio la resistente, la stessa non ha adempiuto al proprio onere di provare l'assenza dei requisiti dimensionali per essere sottoposta alla procedura
“maggiore”, onde è proprio quest'ultima che va aperta, nonostante la domanda subordinata proposta dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
, C.F. Controparte_1 C.F._1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore il dott. con studio in Cremona; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 16.04.2026 h. 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_2 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi